| Gazzetta n. 36 del 12 febbraio 2019 (vai al sommario) |  
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| LEGGE 11 febbraio 2019, n. 12 |  
| Conversione  in  legge,  con  modificazioni,  del  decreto-legge   14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni  urgenti  in  materia  di sostegno  e  semplificazione  per  le  imprese  e  per  la   pubblica amministrazione.  |  
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   La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno approvato; 
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                               Promulga 
   la seguente legge:                                Art. 1 
   1. Il decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante  disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la  pubblica  amministrazione,  e'  convertito  in   legge   con   le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.   2. Il decreto-legge 29 dicembre 2018, n. 143, e' abrogato.  Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e  sono  fatti  salvi  gli effetti prodottisi ed i  rapporti  giuridici  sorti  sulla  base  del medesimo decreto-legge 29 dicembre 2018, n. 143.   3. Il decreto-legge 11 gennaio 2019, n.  2,  e'  abrogato.  Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e  sono  fatti  salvi  gli effetti prodottisi ed i  rapporti  giuridici  sorti  sulla  base  del medesimo decreto-legge 11 gennaio 2019, n. 2.   4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.   La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. 
     Data a Roma, addi' 11 febbraio 2019 
                              MATTARELLA 
                                 Conte, Presidente del  Consiglio  dei                                ministri   Visto, il Guardasigilli: Bonafede  
           Avvertenza: 
               Il decreto-legge 14  dicembre 2018,  n.  135, e'  stato          pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  -  Serie  generale  -          n. 290 del 14 dicembre 2018.               A norma dell'art. 15, comma 5, della  legge  23  agosto          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri),          le modifiche apportate dalla presente legge di  conversione          hanno efficacia dal giorno successivo a  quello  della  sua          pubblicazione.               Il testo del decreto-legge coordinato con la  legge  di          conversione e'  pubblicato  in   questa   stessa   Gazzetta          Ufficiale alla pag. 49.    |  
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                    MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE                    DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE                       14 DICEMBRE 2018, N. 135 
     All'articolo 1, dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:     «8-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:       a) al comma 34 sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  "e di quelli di cui all'articolo 6  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601";       b) il comma 52 e' sostituito dai seguenti:     "52. La disposizione di cui al comma 51 si  applica  a  decorrere dal periodo d'imposta di prima applicazione del regime agevolativo di cui al comma 52-bis.     52-bis. Con successivi provvedimenti legislativi sono individuate misure di favore, compatibili con il diritto dell'Unione europea, nei confronti dei soggetti che svolgono  con  modalita'  non  commerciali attivita' che realizzano finalita' sociali nel rispetto dei  principi di  solidarieta'  e  sussidiarieta'.  E'  assicurato  il   necessario coordinamento con le disposizioni del codice del  Terzo  settore,  di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117".     8-ter. Ai maggiori oneri di cui al  comma  8-bis,  pari  a  118,4 milioni di euro per l'anno 2019 e a 157,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede: quanto a 98,4 milioni di euro per l'anno 2019, a 131 milioni di euro per l'anno 2020 e a 77,9 milioni di  euro a decorrere dall'anno 2021,  mediante  corrispondente  riduzione  del Fondo per  interventi  strutturali  di  politica  economica,  di  cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307; quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2019 e a 16,9 milioni di  euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo  di  cui all'articolo 1, comma 748, della legge  30  dicembre  2018,  n.  145; quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e a 80 milioni di euro  a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23  dicembre  2014,  n. 190».     Dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente:     «Art.  1-bis  (Semplificazione  e  riordino  delle   disposizioni relative a istituti agevolativi). - 1. Al  decreto-legge  23  ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  dicembre 2018, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:       a) all'articolo 3, comma 23, le parole da: "non  possono"  fino a: "improcedibile" sono sostituite dalle  seguenti:  "possono  essere definiti secondo le disposizioni del presente  articolo  versando  le somme di cui al comma 1 in unica soluzione entro il 31  luglio  2019, ovvero, in deroga al comma 2, lettera b), nel numero massimo di dieci rate consecutive, ciascuna di pari importo, scadenti la prima  il  31 luglio 2019, la seconda il 30 novembre  2019  e  le  restanti  il  28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2020 e 2021";       b) all'articolo  5,  comma  1,  lettera  d),  dopo  le  parole: "restanti rate" sono inserite le seguenti: "il  28  febbraio,  il  31 maggio".     2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il  comma 193 e' sostituito dal seguente:     "193. Nei casi  previsti  dal  secondo  periodo  del  comma  192, l'agente della riscossione avverte il debitore  che  i  debiti  delle persone fisiche inseriti nella dichiarazione presentata ai sensi  del comma 189, ove definibili ai sensi dell'articolo 3 del  decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni,  dalla  legge 17  dicembre  2018,  n.  136,  sono  automaticamente  inclusi   nella definizione disciplinata dallo stesso articolo 3 e indica l'ammontare complessivo delle somme dovute a tal fine, ripartito  in  diciassette rate, e la scadenza di ciascuna di esse. La prima di  tali  rate,  di ammontare pari al 30 per cento delle  predette  somme,  scade  il  30 novembre 2019; il restante 70  per  cento  e'  ripartito  nelle  rate successive, ciascuna di pari importo, scadenti il 28 febbraio, il  31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020. Nei medesimi casi previsti dal secondo periodo del  comma  192, limitatamente ai debiti di cui all'articolo 3, comma 23,  del  citato decreto-legge n. 119 del 2018, l'ammontare  complessivo  delle  somme dovute e' ripartito in nove rate, di cui la prima, di ammontare  pari al 30 per cento, scadente il 30 novembre 2019 e le restanti, ciascuna di pari importo, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31  luglio e il 30 novembre degli anni 2020 e 2021. Si  applicano,  a  decorrere dal 1° dicembre 2019, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo".     3. All'articolo 1, comma  57,  lettera  d-bis),  della  legge  23 dicembre 2014, n. 190, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attivita' dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini  dell'esercizio  di arti o professioni"».     All'articolo 2, comma 1, dopo le parole: «dalla legge  21  giugno 2017, n. 96,» sono inserite le seguenti:  «come  integrato  ai  sensi dell'articolo  12  del  decreto-legge  16  ottobre  2017,   n.   148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172,».     All'articolo 3, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:     «1-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 1956, n.  1526,  i commi sesto e settimo sono abrogati.     1-ter. All'articolo 1-bis del decreto-legge 24  giugno  2014,  n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge  11  agosto  2014,  n. 116, il comma 7 e' abrogato.     1-quater. All'articolo 60 della legge 12 dicembre 2016,  n.  238, sono apportate le seguenti modificazioni:       a) al comma 1, le parole: "I produttori, gli  importatori  e  i grossisti" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "I  produttori  e  gli importatori";       b) il comma 2 e' abrogato.     1-quinquies. All'articolo 2330, primo comma, del  codice  civile, le parole: "entro  venti  giorni"  sono  sostituite  dalle  seguenti: "entro dieci giorni". La disposizione di cui  al  presente  comma  ha effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore  della  legge  di conversione del presente decreto.     1-sexies. All'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre  2012,  n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,  n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:       a) il comma 14 e' abrogato;       b) al comma 15, dopo le parole: "entro sei mesi dalla  chiusura di ciascun  esercizio,"  sono  inserite  le  seguenti:  "fatta  salva l'ipotesi del maggior termine nei limiti e alle  condizioni  previsti dal secondo comma dell'articolo 2364 del codice civile, nel qual caso l'adempimento e' effettuato entro sette mesi,";       c) dopo il comma 17 e' aggiunto il seguente:     "17-bis.  La  start-up  innovativa  e  l'incubatore   certificato inseriscono le informazioni di cui ai commi 12 e 13 nella piattaforma informatica startup.registroimprese.it in sede  di  iscrizione  nella sezione speciale di cui al comma  8,  aggiornandole  o  confermandole almeno una volta all'anno in corrispondenza dell'adempimento  di  cui al comma 15, anche ai fini di cui al comma 10".     1-septies. All'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio  2015,  n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015,  n.  33, sono apportate le seguenti modificazioni:       a) al comma 6, dopo le parole: "entro sei mesi  dalla  chiusura di ciascun  esercizio,"  sono  inserite  le  seguenti:  "fatta  salva l'ipotesi del maggior termine nei limiti e alle  condizioni  previsti dal secondo comma dell'articolo 2364 del codice civile, nel qual caso l'adempimento e' effettuato entro sette mesi,";       b) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:     "6-bis. La PMI innovativa inserisce le  informazioni  di  cui  al comma 4 nella piattaforma informatica  startup.registroimprese.it  in sede di  iscrizione  nella  sezione  speciale  di  cui  al  comma  2, aggiornandole  o  confermandole  almeno   una   volta   all'anno   in corrispondenza dell'adempimento di cui al comma 6, anche ai  fini  di cui al comma 2".     1-octies. All'articolo 2, comma 2, della legge 22 febbraio  2006, n. 84, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:       "a) frequenza di corsi di qualificazione  tecnico-professionale della durata di 250 ore complessive  da  svolgersi  nell'arco  di  un anno".     1-novies. All'articolo 12 del regolamento di cui al  decreto  del Presidente della Repubblica 9  febbraio  2001,  n.  187,  il  secondo periodo del comma 1 e' soppresso e i commi 3 e 5 sono abrogati.     1-decies. Il comma 6 dell'articolo  1-bis  del  decreto-legge  24 giugno 2014, n. 91, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11 agosto 2014, n. 116, nonche' i decreti del Ministro  delle  politiche agricole alimentari e forestali 17 dicembre  2013,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2014, e n. 10 dell'8 gennaio 2015, recante "Disposizioni  relative  alla  dematerializzazione  del registro  di  carico  e  scarico  degli  sfarinati  e   delle   paste alimentari", sono abrogati.     1-undecies. I dati della denuncia aziendale di  cui  all'articolo 5, comma 1, lettere a), c) e d), del decreto  legislativo  11  agosto 1993, n. 375,  possono  essere  acquisiti  d'ufficio  dall'INPS,  dal fascicolo aziendale di cui all'articolo 9 del regolamento di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 1°  dicembre  1999,  n.  503, istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende  agricole,  gestito dal  Sistema  informativo  agricolo  nazionale  (SIAN).  Le   imprese agricole indicano nella denuncia aziendale i dati di cui al  presente comma nel  caso  in  cui  non  abbiano  costituito  o  aggiornato  il fascicolo aziendale.     1-duodecies. All'articolo 2, comma 5-undecies, del  decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla  legge 26 febbraio 2011, n. 10, dopo le parole: "con rappresentanza  diretta nel  CNEL"  sono  inserite  le  seguenti:  "e  quelle  stipulanti  il contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento nel settore".     1-terdecies. All'articolo 7 del  decreto  legislativo  9  ottobre 2002, n. 231, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:     "4-bis. Nelle transazioni commerciali in cui il creditore sia una PMI, come definita ai sensi del decreto del Ministro delle  attivita' produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, si presume che sia gravemente iniqua la clausola che prevede termini di pagamento  superiori  a  sessanta  giorni.  Il presente comma non si applica quando tutte  le  parti  del  contratto sono PMI".     1-quaterdecies. All'articolo 6, comma 2, della legge  11  gennaio 2018, n. 8, le parole: "quattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "sei mesi"».     Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:     «Art. 3-bis (Disposizioni in  materia  di  etichettatura).  -  1. All'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, sono  apportate  le seguenti modificazioni:       a) i commi 1 e 2 sono abrogati;       b) il comma 3 e' sostituito dai seguenti:     "3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro  dello  sviluppo economico e il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto 1997, n. 281, sentite le organizzazioni maggiormente  rappresentative a  livello  nazionale  nei   settori   della   produzione   e   della trasformazione agroalimentare e acquisiti i pareri  delle  competenti Commissioni parlamentari,  previo  espletamento  della  procedura  di notifica di cui all'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  25  ottobre  2011,  sono definiti, per le finalita' di cui  alle  lettere  b),  c)  e  d)  del paragrafo 1 dell'articolo 39 del medesimo regolamento, i casi in  cui l'indicazione del luogo di provenienza e'  obbligatoria.  Sono  fatte salve le prescrizioni previste dalla normativa europea relative  agli obblighi di tracciabilita' e di etichettatura dei prodotti contenenti organismi geneticamente modificati o da essi costituiti.     3-bis. Con il decreto di cui  al  comma  3  sono  individuate  le categorie specifiche di alimenti per le quali e' stabilito  l'obbligo dell'indicazione del luogo di provenienza. Ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1169/2011,  il  Ministero  delle politiche  agricole  alimentari,  forestali   e   del   turismo,   in collaborazione con l'Istituto di  servizi  per  il  mercato  agricolo alimentare (ISMEA),  assicura  la  realizzazione  di  appositi  studi diretti a individuare la presenza di un nesso comprovato  tra  talune qualita' degli alimenti e la relativa provenienza nonche' a  valutare in  quale  misura  sia  percepita  come  significativa  l'indicazione relativa al luogo di  provenienza  e  quando  la  sua  omissione  sia riconosciuta ingannevole. I risultati delle consultazioni  effettuate e  degli  studi  eseguiti  sono  resi  pubblici  e   trasmessi   alla Commissione europea congiuntamente alla notifica del decreto  di  cui al comma 3. All'attuazione delle  disposizioni  di  cui  al  presente comma si provvede con le risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri  per la finanza pubblica.     3-ter.  L'indicazione  del  luogo  di   provenienza   e'   sempre obbligatoria, ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1169/2011, quando sussistano le condizioni di cui all'articolo 1 del regolamento  di  esecuzione  (UE)  2018/775  della Commissione, del 28 maggio 2018.  La  difformita'  fra  il  Paese  di origine o il  luogo  di  provenienza  reale  dell'alimento  e  quello evocato dall'apposizione di informazioni di cui al predetto  articolo 1 del regolamento (UE) 2018/775, anche qualora risultino  ottemperate le disposizioni dell'articolo 26, paragrafo 3, del  regolamento  (UE) n. 1169/2011, si configura quale violazione di cui all'articolo 7 del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011, in materia di pratiche  leali d'informazione";       c) i commi 4 e 4-bis sono abrogati;       d) ai commi 6 e 12, le parole: "dei  decreti"  sono  sostituite dalle seguenti: "del decreto";       e) il comma 10 e' sostituito dal seguente:         "10.  Per   le   violazioni   delle   disposizioni   relative all'indicazione  obbligatoria  dell'origine   e   della   provenienza previste dal presente articolo e dai decreti attuativi, si  applicano le sanzioni previste dal decreto legislativo  15  dicembre  2017,  n. 231";       f) al comma  11,  le  parole:  "del  primo  dei  decreti"  sono sostituite dalle seguenti: "del decreto".     2. Le disposizioni del presente articolo entrano  in  vigore  tre mesi dopo la data della notifica di cui al paragrafo 1  dell'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio, del 25 ottobre 2011, di  cui  e'  data  comunicazione  con pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.     Art. 3-ter (Semplificazioni per le zone economiche speciali - ZES e per le zone logistiche semplificate - ZLS)  -  1.  All'articolo  5, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017,  n.  91,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, la  lettera  a)  e' sostituita dalle seguenti:       "a) l'attivita' economica nelle ZES  e'  libera,  nel  rispetto delle  norme  nazionali  ed  europee  sull'esercizio   dell'attivita' d'impresa. Al fine di semplificare ed accelerare  l'insediamento,  la realizzazione e lo svolgimento  dell'attivita'  economica  nelle  ZES sono  disciplinati  i  seguenti  criteri  derogatori  alla  normativa vigente, procedure  semplificate  e  regimi  procedimentali  speciali applicabili.   Per   la   celere   definizione    dei    procedimenti amministrativi, sono ridotti di un  terzo  i  termini  di  cui:  agli articoli 2 e 19 della  legge  7  agosto  1990,  n.  241;  al  decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  in  materia  di  valutazione d'impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS) e autorizzazione integrata ambientale (AIA); al regolamento di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 13  marzo  2013,  n.  59,  in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA); al codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e al regolamento  di  cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017,  n.  31, in materia di autorizzazione paesaggistica; al testo unico di cui  al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.  380,  in materia edilizia; alla legge 28 gennaio 1994, n. 84,  in  materia  di concessioni demaniali portuali;       a-bis) eventuali autorizzazioni, licenze, permessi, concessioni o  nulla  osta  comunque  denominati   la   cui   adozione   richiede l'acquisizione di pareri, intese, concerti o altri  atti  di  assenso comunque  denominati  di  competenza  di  piu'  amministrazioni  sono adottati ai sensi dell'articolo 14-bis della legge n. 241 del 1990; i termini ivi previsti sono ridotti della meta';       a-ter) il Comitato di indirizzo della ZES, entro trenta  giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, assicura il  raccordo  tra  gli  sportelli  unici  istituiti  ai  sensi  della normativa vigente e lo sportello unico di cui alla legge  28  gennaio 1994, n. 84, che opera quale responsabile unico del  procedimento  ai sensi della legge n. 241 del 1990 per la  fase  di  insediamento,  di realizzazione e di svolgimento dell'attivita' economica nella ZES. Lo sportello unico e' disponibile in formato  digitale,  in  almeno  una lingua diversa dall'italiano, ed e' organizzato sulla base di  moduli e formulari standardizzati  per  la  presentazione  dell'istanza  nei quali e', in particolare, indicata la presenza di  eventuali  vincoli ambientali e urbanistico-paesaggistici nonche' di  eventuali  termini di conclusione del procedimento;       a-quater) presso la Presidenza del Consiglio  dei  ministri  e' istituita la Cabina di regia ZES, presieduta dal Ministro per il Sud, Autorita' politica delegata per la coesione territoriale  e  composta dal Ministro per gli affari regionali e le  autonomie,  dal  Ministro per la pubblica amministrazione, dal Ministro dell'economia  e  delle finanze, dal Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  dal Ministro dello sviluppo economico, dai  Presidenti  delle  regioni  e delle province autonome e dai presidenti dei  Comitati  di  indirizzo delle ZES istituite, nonche' dagli altri Ministri competenti in  base all'ordine del giorno. Alle riunioni della Cabina  di  regia  possono essere invitati come osservatori i rappresentanti  di  enti  pubblici locali e nazionali e dei portatori di interesse collettivi o diffusi. L'istruttoria tecnica delle riunioni della Cabina di  regia,  che  si avvale a tal fine del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei  ministri,  riguarda  principalmente  la verifica e il monitoraggio degli interventi nelle ZES, sulla base dei dati raccolti ai sensi del comma 6. Alla prima riunione della  Cabina di regia e' altresi' approvata la delibera recante il regolamento  di organizzazione dei lavori della stessa;       a-quinquies) entro centoventi giorni dalla data di  entrata  in vigore della presente disposizione,  ogni  regione  interessata  puo' presentare al Ministro per il Sud, Autorita' politica delegata per la coesione territoriale una proposta di protocollo  o  convenzione  per l'individuazione  di  ulteriori  procedure  semplificate   e   regimi procedimentali speciali. La proposta  individua  dettagliatamente  le procedure oggetto di semplificazioni, le norme di  riferimento  e  le amministrazioni locali e statali competenti  ed  e'  approvata  dalla Cabina  di  regia  di  cui  alla  lettera   a-quater).   Sono   parti dell'accordo o protocollo la regione proponente e le  amministrazioni locali o statali competenti per ogni procedimento individuato;       a-sexies) nelle  ZES  possono  essere  istituite  zone  franche doganali intercluse ai sensi del regolamento  (UE)  n.  952/2013  del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  9  ottobre  2013,   che istituisce il codice doganale dell'Unione, e  dei  relativi  atti  di delega e di esecuzione.  La  perimetrazione  di  dette  zone  franche doganali e' proposta da ciascun Comitato di  indirizzo  entro  trenta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente  disposizione, ed e' approvata con determinazione del direttore  dell'Agenzia  delle dogane e dei  monopoli,  da  adottare  entro  sessanta  giorni  dalla proposta".     2. All'articolo 5  del  decreto-legge  20  giugno  2017,  n.  91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2017,  n.  123, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:     "2-bis. Gli interventi  relativi  agli  oneri  di  urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7, del testo unico di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per le imprese  beneficiarie   delle   agevolazioni   che   effettuano   gli investimenti ammessi al credito d'imposta di cui  al  comma  2,  sono realizzati entro  il  termine  perentorio  di  novanta  giorni  dalla presentazione della  relativa  istanza  da  parte  delle  imprese  ai gestori dei servizi di pubblica  utilita'.  In  caso  di  ritardo  si applica l'articolo 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241".     3. Il comma 64 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre  2017,  n. 205, e' sostituito dal seguente:     "64. Le nuove imprese e quelle gia' esistenti che  operano  nella Zona logistica semplificata fruiscono delle procedure semplificate di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), a-bis),  a-ter),  a-quater), a-quinquies) e a-sexies), del decreto-legge 20 giugno  2017,  n.  91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123".     4. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  devono  derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e ad  essa  si provvede  mediante  le  risorse  umane,  finanziarie  e   strumentali disponibili a legislazione vigente.     Art.  3-quater  (Altre  misure  di  deburocratizzazione  per   le imprese). - 1. All'articolo 3 della legge 27 gennaio 1968, n. 35,  il secondo periodo e' soppresso.     2. Per gli aiuti di Stato e gli aiuti de  minimis  contenuti  nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52  della legge  24  dicembre  2012,  n.  234,  la  registrazione  degli  aiuti individuali nel predetto sistema, con conseguente pubblicazione nella sezione trasparenza ivi prevista, operata dai soggetti che  concedono o gestiscono gli aiuti medesimi ai sensi della  relativa  disciplina, tiene luogo degli obblighi di  pubblicazione  posti  a  carico  delle imprese beneficiarie previsti dall'articolo  1,  comma  125,  secondo periodo, della legge 4 agosto 2017, n. 124, a  condizione  che  venga dichiarata nella nota integrativa del bilancio l'esistenza  di  aiuti oggetto  di  obbligo  di  pubblicazione  nell'ambito   del   Registro nazionale degli aiuti di Stato.     3. Al solo fine di garantire un'ulteriore riduzione  degli  oneri amministrativi per le  imprese  e  nel  contempo  una  piu'  uniforme applicazione  delle   disposizioni   in   materia   di   societa'   a responsabilita' limitata semplificata, l'atto di scioglimento e messa in liquidazione, di cui all'articolo 2484 del  codice  civile,  delle societa' a responsabilita' limitata semplificata di cui  all'articolo 2463-bis del codice civile e' redatto per atto  pubblico  ovvero  per atto sottoscritto con le modalita' previste dagli articoli  24  e  25 del  codice  dell'amministrazione  digitale,  di   cui   al   decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82.  L'atto  privo  delle  formalita' richieste per l'atto pubblico e' redatto secondo un modello  uniforme adottato con decreto  del  Ministero  dello  sviluppo  economico,  di concerto con  il  Ministero  della  giustizia,  ed  e'  trasmesso  al competente ufficio del registro delle imprese di cui  all'articolo  8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.     4.  Ai  soli  fini  dell'applicazione  della  disciplina  di  cui all'articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre  2016,  n.  232,  il costo  agevolabile  dei  magazzini  automatizzati  interconnessi   ai sistemi gestionali di fabbrica, di cui all'allegato  A  annesso  alla suddetta legge, si intende comprensivo anche del  costo  attribuibile alla   scaffalatura   asservita   dagli   impianti   automatici    di movimentazione, che  costituisce,  al  contempo,  parte  del  sistema costruttivo dell'intero fabbricato; resta ferma la rilevanza di detta scaffalatura ai fini della determinazione della rendita catastale, in quanto elemento costruttivo dell'intero fabbricato.     Art.  3-quinquies  (Agibilita'  per  lavoratori  autonomi   dello spettacolo). - 1. Al decreto legislativo del Capo  provvisorio  dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato,  con  modificazioni,  dalla legge  29  novembre  1952,  n.  2388,  sono  apportate  le   seguenti modificazioni:       a) l'articolo 6 e' sostituito dal seguente:         "Art.  6.  -   1.   Le   imprese   dell'esercizio   teatrale, cinematografico  e  circense,  i   teatri   tenda,   gli   enti,   le associazioni, le imprese del pubblico  esercizio,  gli  alberghi,  le emittenti radiotelevisive e gli impianti  sportivi  non  possono  far agire nei locali di proprieta' o di cui abbiano un diritto  personale di godimento i lavoratori autonomi  dello  spettacolo,  ivi  compresi quelli con rapporti di collaborazione,  appartenenti  alle  categorie indicate ai numeri da 1) a 14) del primo comma dell'articolo  3,  che non  siano  in  possesso  del  certificato  di  agibilita'.  Per   le prestazioni svolte dai lavoratori di cui al numero 23-bis) del  primo comma dell'articolo 3 il certificato di agibilita' e'  richiesto  dai lavoratori medesimi, salvo l'obbligo di custodia dello stesso che  e' posto a carico del committente.     2. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al  comma  1 le imprese sono soggette alla sanzione amministrativa di euro 129 per ogni giornata di lavoro prestata da ciascun lavoratore autonomo";       b) all'articolo 10, il terzo comma e' abrogato».     All'articolo 4, il comma 2 e' sostituito dal seguente:     «2. L'articolo 560 del codice di procedura civile  e'  sostituito dal seguente:     "Art. 560 (Modo  della  custodia).  -  Il  debitore  e  il  terzo nominato custode debbono rendere il conto a norma dell'articolo 593.     Il custode  nominato  ha  il  dovere  di  vigilare  affinche'  il debitore e il nucleo familiare conservino il bene  pignorato  con  la diligenza del buon padre di  famiglia  e  ne  mantengano  e  tutelino l'integrita'.     Il debitore e i familiari che con lui convivono  non  perdono  il possesso dell'immobile e delle sue  pertinenze  sino  al  decreto  di trasferimento, salvo quanto previsto dal sesto comma.     Il debitore deve consentire,  in  accordo  con  il  custode,  che l'immobile sia visitato da potenziali acquirenti.     Le modalita' del diritto di visita sono contemplate  e  stabilite nell'ordinanza di cui all'articolo 569.     Il  giudice  ordina,  sentiti  il  custode  e  il  debitore,   la liberazione  dell'immobile  pignorato  per  lui  ed  il  suo   nucleo familiare, qualora sia ostacolato il diritto di visita di  potenziali acquirenti,  quando  l'immobile  non  sia  adeguatamente  tutelato  e mantenuto in uno stato di buona conservazione, per colpa o  dolo  del debitore e dei membri del suo nucleo familiare,  quando  il  debitore viola gli altri obblighi che la legge pone a  suo  carico,  o  quando l'immobile non e' abitato dal debitore e dal suo nucleo familiare.     Al debitore e' fatto divieto  di  dare  in  locazione  l'immobile pignorato se non e' autorizzato dal giudice dell'esecuzione.     Fermo  quanto  previsto  dal  sesto  comma,   quando   l'immobile pignorato e' abitato dal debitore e dai suoi familiari il giudice non puo' mai disporre il rilascio  dell'immobile  pignorato  prima  della pronuncia del decreto di trasferimento ai sensi dell'articolo 586"».     Dopo l'articolo 4 e' inserito il seguente:     «Art. 4-bis (Disposizioni in favore dei familiari delle vittime e dei superstiti del disastro di Rigopiano del 18 gennaio 2017).  -  1. E' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2019 ai fini della corresponsione di speciali elargizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro di Rigopiano, avvenuto il 18 gennaio 2017, e in favore di coloro  che  a  causa  del  disastro  hanno  riportato lesioni gravi e gravissime.     2. La Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,  d'intesa  con  i sindaci dei comuni di residenza delle  vittime  e  dei  soggetti  che hanno riportato lesioni gravi e  gravissime,  individua  le  famiglie beneficiarie delle elargizioni di cui al comma 1 e determina la somma spettante a ciascuna famiglia e a ciascun soggetto.     3. A ciascuna delle famiglie  delle  vittime  e'  attribuita  una somma  determinata  tenuto  conto  anche  dello  stato  di  effettiva necessita'.     4. Ai soggetti che hanno riportato lesioni gravi e gravissime  e' attribuita una somma determinata, nell'ambito  del  limite  di  spesa complessivo stabilito dal comma 1, in proporzione alla gravita' delle lesioni subite e tenuto conto dello stato  di  effettiva  necessita'. All'attribuzione  delle  speciali  elargizioni  di  cui  al  presente articolo  si  provvede,  ai   sensi   del   comma   7,   nei   limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1.     5. Le elargizioni di cui al comma 1 spettanti alle famiglie delle vittime sono assegnate e corrisposte secondo il seguente ordine:       a) al coniuge superstite, con esclusione del  coniuge  rispetto al quale sia stata  pronunciata  sentenza  anche  non  definitiva  di scioglimento o di cessazione degli effetti civili  del  matrimonio  e del coniuge cui sia stata  addebitata  la  separazione  con  sentenza passata in giudicato, e ai figli se a carico;       b) ai figli, in mancanza del coniuge superstite o nel  caso  di coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata  sentenza  anche  non definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti  civili  del matrimonio o di coniuge cui sia stata addebitata la  separazione  con sentenza passata in giudicato;       c) al convivente more uxorio;       d) ai genitori;       e) ai fratelli e alle sorelle, se conviventi e a carico;       f) ai conviventi a carico  negli  ultimi  tre  anni  precedenti l'evento.     6. In presenza di figli a carico della vittima nati  da  rapporti di convivenza more  uxorio,  l'elargizione  di  cui  al  comma  3  e' assegnata al convivente more uxorio con lo stesso ordine di priorita' previsto per i beneficiari di cui alla lettera a) del comma 5.     7. Le elargizioni di cui al comma l sono corrisposte con  decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.     8. Le medesime elargizioni sono esenti da ogni imposta o tassa  e sono assegnate in  aggiunta  ad  ogni  altra  somma  cui  i  soggetti beneficiari  abbiano  diritto  a  qualsiasi  titolo  ai  sensi  della normativa vigente.     9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10  milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante utilizzo delle  risorse iscritte per l'anno 2019 nel Fondo per il federalismo  amministrativo di parte corrente, di cui alla legge 15  marzo  1997,  n.  59,  dello stato di previsione del Ministero dell'interno.     10. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'  autorizzato  ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».     All'articolo 6, il comma 3 e' sostituito dai seguenti:     «3. A decorrere dalla data di entrata in vigore  della  legge  di conversione del presente decreto e' istituito il Registro elettronico nazionale per la tracciabilita' dei rifiuti, gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, cui sono tenuti ad  iscriversi,  entro  il  termine  individuato  con  il decreto di cui al comma 3-bis, gli enti e le imprese  che  effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e  gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti  pericolosi  a titolo professionale o che operano in  qualita'  di  commercianti  ed intermediari di rifiuti  pericolosi,  i  Consorzi  istituiti  per  il recupero e  il  riciclaggio  di  particolari  tipologie  di  rifiuti, nonche', con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n. 152.     3-bis. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  e del mare, con proprio decreto adottato  ai  sensi  dell'articolo  17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  di  concerto  con  il Ministro dell'economia e delle finanze,  sentiti  il  Ministro  dello sviluppo economico, il Ministro per la pubblica amministrazione e  il Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  nonche'  per  gli aspetti  di  competenza  il  Ministro  della  difesa,  definisce   le modalita' di organizzazione e funzionamento del Registro  elettronico nazionale, le modalita' di iscrizione dei  soggetti  obbligati  e  di coloro  che   intendano   volontariamente   aderirvi,   nonche'   gli adempimenti  cui  i  medesimi  sono  tenuti,   secondo   criteri   di gradualita' per la progressiva partecipazione di tutti gli operatori.     3-ter.  Dal  1°  gennaio  2019  e  fino  al  termine   di   piena operativita' del Registro elettronico nazionale come individuato  con il decreto di cui al comma 3-bis, la tracciabilita'  dei  rifiuti  e' garantita effettuando gli adempimenti di cui agli articoli 188,  189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  nel  testo previgente  alle  modifiche  apportate  dal  decreto  legislativo   3 dicembre  2010,  n.  205,  anche  mediante  le   modalita'   di   cui all'articolo 194-bis del decreto legislativo  n.  152  del  2006;  si applicano altresi'  le  disposizioni  di  cui  all'articolo  258  del decreto legislativo n.  152  del  2006,  nel  testo  previgente  alle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 205 del 2010.     3-quater. L'iscrizione al Registro elettronico nazionale comporta il versamento di un diritto di segreteria e di un contributo annuale, al  fine  di  assicurare   l'integrale   copertura   dei   costi   di funzionamento del sistema. Con il medesimo decreto di  cui  al  comma 3-bis, da aggiornare ogni tre  anni,  sono  determinati  gli  importi dovuti a titolo di diritti di segreteria e di contributo  nonche'  le modalita' di versamento. Agli oneri  derivanti  dall'istituzione  del Registro elettronico nazionale, pari  a  1,61  milioni  di  euro  per l'anno 2019, si provvede: quanto a 1,5 milioni  di  euro  per  l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del  fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del  bilancio  triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di  riserva  e  speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello  stato  di  previsione  del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019,  allo  scopo parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; quanto a 0,11 milioni di euro per l'anno 2019,  mediante  corrispondente  riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai fini del bilancio  triennale  2019-2021,  nell'ambito  del  programma "Fondi di riserva e speciali" della  missione  "Fondi  da  ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e del mare. A decorrere dall'anno 2020 agli oneri di  funzionamento  si provvede con i proventi derivanti dai diritti di segreteria e con  il contributo  annuale,  che   sono   versati   ad   apposito   capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato  per  essere  riassegnati,  con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  ad  apposito capitolo dello stato di  previsione  del  Ministero  dell'ambiente  e della tutela del territorio e del mare.     3-quinquies. La violazione dell'obbligo di iscrizione, il mancato o parziale versamento del contributo e le violazioni  degli  obblighi stabiliti con il decreto di  cui  al  comma  3-bis  sono  soggetti  a sanzioni amministrative pecuniarie il cui importo e' determinato, per le singole condotte sanzionate, con il medesimo decreto. Gli  importi delle sanzioni sono versati ad  apposito  capitolo  dell'entrata  del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato  di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio e del mare, destinati agli interventi di bonifica  dei  siti  di  cui all'articolo 252, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n. 152, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo  253,  comma  5, del medesimo decreto legislativo,  secondo  criteri  e  modalita'  di ripartizione fissati con decreto del Ministro dell'ambiente  e  della tutela del territorio e del mare.     3-sexies.  Il  Ministro  dell'economia   e   delle   finanze   e' autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti variazioni di bilancio».     All'articolo 8:       dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:       «1-bis.  Il   mandato   del   Commissario   straordinario   per l'attuazione  dell'Agenda  digitale,   nominato   con   decreto   del Presidente del Consiglio dei  ministri  25  ottobre  2018,  ai  sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo  26  agosto  2016,  n.  179, nonche' l'operativita' della relativa  struttura  di  supporto,  sono prorogati al 31 dicembre 2019.       1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2020, al  fine  di  garantire l'attuazione degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana, anche  in coerenza con l'Agenda digitale europea, le funzioni, i  compiti  e  i poteri  conferiti  al  Commissario  straordinario  per   l'attuazione dell'Agenda digitale dall'articolo  63  del  decreto  legislativo  26 agosto 2016, n. 179, sono attribuiti al Presidente del Consiglio  dei ministri o al Ministro delegato che li esercita per il tramite  delle strutture della Presidenza del Consiglio dei  ministri  dallo  stesso individuate, di concerto  con  il  Ministero  dell'economia  e  delle finanze per le materie di sua competenza.       1-quater. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1-ter, il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro delegato,  si avvale di un  contingente  di  esperti  messi  a  disposizioni  delle strutture di cui al medesimo comma 1-ter, in possesso di specifica ed elevata competenza tecnologica e di gestione di  processi  complessi, nonche' di significativa esperienza in tali materie, ivi compreso  lo sviluppo di programmi e piattaforme digitali con diffusione su  larga scala, da nominare ai sensi dell'articolo 9 del  decreto  legislativo 30 luglio 1999, n. 303.  Con  apposito  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei ministri,  sono  individuati  il  contingente  di  tali esperti e la relativa composizione, con le specifiche  qualificazioni richieste ed i relativi compensi.       1-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi  da 1-bis a 1-quater,  pari  a  6  milioni  di  euro  annui  a  decorrere dall'anno 2020, si provvede:         a) quanto a 4 milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  mediante corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2019-2021, nell'ambito  del  programma  "Fondi  di  riserva  e  speciali"  della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2019,   allo   scopo parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero dell'economia e delle finanze;         b) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2020 e a  6  milioni di   euro   a   decorrere   dall'anno   2021,   mediante    riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200,  della legge 23 dicembre 2014,  n.  190,  relativa  al  Fondo  per  esigenze indifferibili»;         al comma 2:         al primo periodo, le parole: «gia' assegnate all'Agenzia  per l'Italia digitale» sono sostituite dalle  seguenti:  «gia'  destinate dall'Agenzia per l'Italia digitale»;         dopo il primo periodo e' inserito il seguente:  «Le  predette risorse finanziarie sono versate,  nell'anno  2019,  all'entrata  del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di  previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e destinate  al  bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri».     Dopo l'articolo 8 sono inseriti i seguenti:     «Art. 8-bis (Misure di semplificazione per l'innovazione).  -  1. Al decreto legislativo 15 febbraio 2016, n.  33,  sono  apportate  le seguenti modificazioni:       a) all'articolo 7, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:     "2-bis. Qualora siano utilizzate infrastrutture fisiche esistenti e tecnologie di scavo a  basso  impatto  ambientale  in  presenza  di sottoservizi,  ai  fini  dell'autorizzazione  archeologica   di   cui all'articolo 21 del codice di cui al decreto legislativo  22  gennaio 2004, n. 42, l'avvio dei lavori e' subordinato alla trasmissione,  da parte dell'operatore  di  rete  alla  soprintendenza  competente,  di documentazione cartografica  rilasciata  dalle  competenti  autorita' locali  che  attesti  la  sovrapposizione  dell'intero  tracciato  ai sottoservizi  esistenti.  La  disposizione  si  applica  anche   alla realizzazione dei  pozzetti  accessori  alle  infrastrutture  stesse, qualora essi siano realizzati al di sopra dei  medesimi  sottoservizi preesistenti. L'operatore di  rete  comunica,  con  un  preavviso  di almeno quindici  giorni,  l'inizio  dei  lavori  alla  soprintendenza competente. Qualora la posa in opera dei sottoservizi interessi spazi aperti  nei  centri  storici,  e'  altresi'  depositato   presso   la soprintendenza,  ai  fini  della  preventiva  approvazione,  apposito elaborato tecnico che dia  conto  anche  della  risistemazione  degli spazi oggetto degli interventi.     2-ter. Qualora siano  utilizzate  tecnologie  di  scavo  a  basso impatto ambientale con minitrincea, come definita dall'articolo 8 del decreto del  Ministro  dello  sviluppo  economico  1°  ottobre  2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 17  ottobre  2013,  ai fini dell'autorizzazione archeologica  di  cui  all'articolo  21  del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,  le  attivita'  di  scavo sono  precedute  da  indagini  non  invasive,   concordate   con   la soprintendenza,  in  relazione  alle   caratteristiche   delle   aree interessate dai lavori. A seguito delle suddette  indagini,  dei  cui esiti,  valutati  dalla  soprintendenza,   si   tiene   conto   nella progettazione dell'intervento, in considerazione del limitato impatto sul sottosuolo, le tecnologie di scavo in minitrincea si  considerano esentate  dalla  procedura  di  verifica  preventiva   dell'interesse archeologico di cui all'articolo 25, commi 8 e seguenti,  del  codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. In ogni caso  il soprintendente puo' prescrivere il controllo  archeologico  in  corso d'opera per i lavori di scavo";       b) all'articolo 8, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:     "4-bis. I lavori necessari alla realizzazione  di  infrastrutture interne  ed  esterne  all'edificio  predisposte  per   le   reti   di comunicazione elettronica a banda ultralarga, volte a portare la rete sino  alla  sede  dell'abbonato,  sono  equiparati   ai   lavori   di manutenzione straordinaria  urgente  di  cui  all'articolo  1135  del codice  civile.  Tale  disposizione  non  si  applica  agli  immobili tutelati ai sensi della parte  seconda  del  decreto  legislativo  22 gennaio 2004, n. 42";       c) all'articolo  12,  comma  3,  sono  aggiunte,  in  fine,  le seguenti parole: ", restando quindi escluso ogni altro tipo di  onere finanziario, reale o contributo, comunque  denominato,  di  qualsiasi natura e per qualsivoglia ragione o titolo richiesto".     2. All'articolo 88 del codice di cui al  decreto  legislativo  1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:       a) al comma 1, dopo le parole: "conforme ai modelli predisposti dagli Enti locali e,  ove  non  predisposti,  al  modello  C  di  cui all'allegato n. 13, all'Ente locale  ovvero  alla  figura  soggettiva pubblica  proprietaria  delle  aree"  sono  aggiunte   le   seguenti: "un'istanza unica";       b) al comma 6, dopo le parole: "Il rilascio dell'autorizzazione comporta  l'autorizzazione  alla  effettuazione  degli  scavi"   sono inserite le seguenti: "e delle eventuali opere civili";       c) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:     "7-bis. In riferimento ad interventi per l'installazione di  reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga, in deroga  a  quanto previsto dall'articolo 22, comma 1, del  codice  di  cui  al  decreto legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  l'autorizzazione   prevista dall'articolo 21, comma 4, relativa agli  interventi  in  materia  di edilizia pubblica e privata, ivi compresi gli interventi sui beni  di cui all'articolo 10,  comma  4,  lettera  g),  del  medesimo  decreto legislativo n. 42 del 2004, e' rilasciata entro il termine di novanta giorni dalla ricezione della richiesta da parte della  soprintendenza a condizione che detta richiesta sia corredata di idonea  e  completa documentazione tecnica".     3. All'allegato B al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio  2017,  n.  31,  il  capoverso  B.10  e' sostituito dal seguente:     "B.10. Installazione di cabine per impianti tecnologici  a  rete, fatta  salva   la   fattispecie   dell'installazione   delle   stesse all'interno di siti recintati gia' attrezzati con  apparati  di  rete che, non superando l'altezza della recinzione del sito, non  comporti un impatto paesaggistico ulteriore del sito  nel  suo  complesso,  da intendersi ricompresa e disciplinata dalla voce A.8 dell'allegato  A, o colonnine modulari ovvero sostituzione  delle  medesime  con  altre diverse per tipologia, dimensioni e localizzazione".     4. All'articolo 26 del codice della strada,  di  cui  al  decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 3  e'  inserito  il seguente:     "3-bis. Nel caso di interventi finalizzati  all'installazione  di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga, il  nulla  osta di cui al comma 3 e' rilasciato nel termine di quindici giorni  dalla ricezione della richiesta da parte del comune".     5. All'articolo 94, comma 2, del testo unico di  cui  al  decreto del Presidente della Repubblica  6  giugno  2001,  n.  380,  dopo  le parole: "entro sessanta giorni  dalla  richiesta"  sono  inserite  le seguenti: ", ed entro quaranta giorni dalla stessa in riferimento  ad interventi finalizzati all'installazione  di  reti  di  comunicazione elettronica a banda ultralarga,".     Art. 8-ter (Tecnologie basate su  registri  distribuiti  e  smart contract).  -  1.  Si  definiscono  "tecnologie  basate  su  registri distribuiti" le tecnologie e i protocolli informatici  che  usano  un registro    condiviso,    distribuito,    replicabile,    accessibile simultaneamente,   architetturalmente   decentralizzato    su    basi crittografiche, tali da consentire la  registrazione,  la  convalida, l'aggiornamento  e  l'archiviazione  di  dati  sia  in   chiaro   che ulteriormente  protetti  da  crittografia  verificabili  da   ciascun partecipante, non alterabili e non modificabili.     2. Si definisce "smart contract" un programma per elaboratore che opera  su  tecnologie  basate  su  registri  distribuiti  e  la   cui esecuzione vincola automaticamente due o piu'  parti  sulla  base  di effetti predefiniti dalle stesse. Gli smart  contract  soddisfano  il requisito della  forma  scritta  previa  identificazione  informatica delle parti interessate, attraverso un processo  avente  i  requisiti fissati  dall'Agenzia  per  l'Italia  digitale  con  linee  guida  da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della legge di conversione del presente decreto.     3. La memorizzazione di un documento informatico attraverso l'uso di tecnologie basate su  registri  distribuiti  produce  gli  effetti giuridici della validazione temporale elettronica di cui all'articolo 41 del regolamento (UE) n. 910/2014  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio, del 23 luglio 2014.     4. Entro novanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della legge di conversione del presente  decreto,  l'Agenzia  per  l'Italia digitale individua gli standard tecnici che le tecnologie  basate  su registri distribuiti debbono possedere ai fini della produzione degli effetti di cui al comma 3».     Dopo l'articolo 9 e' inserito il seguente:     «Art. 9-bis (Semplificazioni in materia di personale del Servizio sanitario nazionale e di fatturazione elettronica per  gli  operatori sanitari). - 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.  145, sono apportate le seguenti modificazioni:       a) al comma 365 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  "Le previsioni di cui ai commi 361, 363 e 364 si applicano alle procedure concorsuali     per     l'assunzione     di     personale     medico, tecnico-professionale e  infermieristico,  bandite  dalle  aziende  e dagli enti del  Servizio  sanitario  nazionale  a  decorrere  dal  1° gennaio 2020";       b) al comma 687, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Per   il   triennio   2019-2021,   la   dirigenza    amministrativa, professionale  e  tecnica  del  Servizio  sanitario   nazionale,   in considerazione della mancata attuazione nei  termini  previsti  della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera  b),  della  legge  7 agosto 2015, n.  124,  e'  compresa  nell'area  della  contrattazione collettiva della sanita' nell'ambito dell'apposito accordo  stipulato ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo 2001, n. 165".     2. Le disposizioni di cui all'articolo 10-bis  del  decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni,  dalla  legge 17 dicembre 2018, n. 136, si applicano anche ai soggetti che non sono tenuti  all'invio  dei  dati  al  Sistema  tessera   sanitaria,   con riferimento  alle  fatture  relative   alle   prestazioni   sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.     3. Per le finalita' di cui al comma  582  dell'articolo  1  della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nel caso in  cui  alla  data  del  15 febbraio 2019 non si sia perfezionato  il  recupero  integrale  delle risorse finanziarie connesse alle procedure di  ripiano  della  spesa farmaceutica per gli anni dal 2013 al 2015  e  per  l'anno  2016,  ai sensi dell'articolo 1, commi da 389 a 392, della  legge  27  dicembre 2017, n. 205, nonche' per l'anno  2017  per  la  spesa  per  acquisti diretti, il direttore  generale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco (AIFA) accerta che entro il 30 aprile 2019 sia  stato  versato  dalle aziende farmaceutiche titolari di  autorizzazione  all'immissione  in commercio (AIC) almeno l'importo di euro 2.378 milioni, a  titolo  di ripiano della spesa farmaceutica stessa. Al fine di  semplificare  le modalita' di versamento, le predette aziende si avvalgono  del  Fondo istituito  presso  il  Ministero  dell'economia   e   delle   finanze dall'articolo 21, comma 23, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, che e' ridenominato allo scopo "Fondo per payback 2013-2017".     4. L'accertamento di cui al comma  3  e'  compiuto  entro  il  31 maggio  2019,  anche  sulla  base  dei  dati  forniti  dal  Ministero dell'economia e delle finanze nonche' dalle regioni  interessate,  ed e' effettuato computando gli importi gia' versati per i ripiani degli anni 2013-2017 e quelli versati risultanti a seguito  degli  effetti, che restano fermi, delle transazioni stipulate ai sensi dell'articolo 1, comma 390, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,  e  dell'articolo 22-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito,  con modificazioni, dalla legge  17  dicembre  2018,  n.  136.  Dell'esito dell'accertamento e' data notizia nel sito istituzionale dell'AIFA.     5.  L'accertamento  positivo  del   conseguimento   della   somma complessivamente prevista dal comma 3 si intende satisfattivo di ogni obbligazione a carico di ciascuna azienda  farmaceutica  titolare  di AIC tenuta al ripiano della spesa farmaceutica per gli anni dal  2013 al 2017 e ne consegue l'estinzione di diritto,  per  cessata  materia del contendere, a spese compensate, delle liti  pendenti  dinanzi  al giudice amministrativo, aventi ad oggetto le determinazioni dell'AIFA relative ai ripiani di cui al comma 3. L'AIFA e' tenuta a  comunicare l'esito dell'accertamento di cui al comma  4  alle  segreterie  degli organi giurisdizionali presso i quali pendono i  giudizi  di  cui  al presente comma, inerenti all'attivita' di recupero del ripiano  della spesa farmaceutica degli anni 2013-2017.     6. A seguito dell'accertamento positivo, con decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze,  sentita  l'AIFA,  d'intesa  con  la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le province autonome di Trento e di Bolzano, e' ripartito tra le regioni e le province autonome  l'importo  giacente  sul  Fondo  per  payback 2013-2017».     Dopo l'articolo 10 e' inserito il seguente:     «Art. 10-bis (Misure urgenti in materia di  autoservizi  pubblici non di linea). - 1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:       a) all'articolo 3, comma 1, le parole: "presso la rimessa" sono sostituite dalle seguenti: "presso la  sede  o  la  rimessa"  e  sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "anche mediante l'utilizzo  di strumenti tecnologici";       b) all'articolo 3, il comma 3 e' sostituito dal seguente:     "3. La sede operativa del vettore e  almeno  una  rimessa  devono essere  situate  nel  territorio  del  comune   che   ha   rilasciato l'autorizzazione. E' possibile per il vettore disporre  di  ulteriori rimesse nel territorio di altri comuni  della  medesima  provincia  o area metropolitana in cui ricade il  territorio  del  comune  che  ha rilasciato l'autorizzazione, previa comunicazione ai comuni predetti, salvo diversa intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata  entro il 28 febbraio 2019. In deroga a quanto previsto dal presente  comma, in  ragione  delle  specificita'   territoriali   e   delle   carenze infrastrutturali,  per   le   sole   regioni   Sicilia   e   Sardegna l'autorizzazione rilasciata in un  comune  della  regione  e'  valida sull'intero  territorio  regionale,  entro  il  quale  devono  essere situate la sede operativa e almeno una rimessa";       c) all'articolo 10, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:     "2-bis. I titolari di licenza per  l'esercizio  del  servizio  di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente di autovettura ovvero di natante,  in  caso  di  malattia, invalidita' o sospensione della patente, intervenute  successivamente al rilascio della licenza o dell'autorizzazione, possono mantenere la titolarita' della licenza o  dell'autorizzazione,  a  condizione  che siano sostituiti  alla  guida  dei  veicoli  o  alla  conduzione  dei natanti,   per   l'intero   periodo   di   durata   della   malattia, dell'invalidita' o della sospensione della  patente,  da  persone  in possesso  dei  requisiti  professionali  e  morali   previsti   dalla normativa vigente";       d) all'articolo 10, il comma 3 e' sostituito dal seguente:     "3. Il rapporto di lavoro con un sostituto alla guida e' regolato con contratto di lavoro stipulato in  base  alle  norme  vigenti.  Il rapporto con il sostituto alla guida puo' essere  regolato  anche  in base ad un contratto di gestione";       e) all'articolo 11, il comma 4 e' sostituito dal seguente:     "4. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio  con conducente sono  effettuate  presso  la  rimessa  o  la  sede,  anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici. L'inizio ed il  termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente  devono  avvenire presso le rimesse di cui all'articolo 3, comma 3,  con  ritorno  alle stesse. Il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche al di fuori della provincia o dell'area  metropolitana in  cui  ricade  il  territorio  del   comune   che   ha   rilasciato l'autorizzazione. Nel servizio di noleggio con conducente e' previsto l'obbligo di compilazione e tenuta da  parte  del  conducente  di  un foglio di servizio in formato elettronico,  le  cui  specifiche  sono stabilite dal Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministero  dell'interno. Il foglio di servizio in formato elettronico deve riportare: a) targa del veicolo; b) nome del conducente; c) data, luogo e  chilometri  di partenza e arrivo; d)  orario  di  inizio  servizio,  destinazione  e orario di fine servizio; e) dati  del  fruitore  del  servizio.  Fino all'adozione del decreto di cui  al  presente  comma,  il  foglio  di servizio elettronico e' sostituito da  una  versione  cartacea  dello stesso,  caratterizzata  da  numerazione  progressiva  delle  singole pagine da compilare, avente i medesimi contenuti previsti per  quello in formato elettronico, e da tenere in originale a bordo del  veicolo per un periodo non inferiore a quindici giorni,  per  essere  esibito agli organi di controllo, con copia conforme depositata in rimessa";       f) all'articolo 11, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:     "4-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 4, l'inizio  di  un nuovo servizio puo' avvenire senza il rientro in rimessa, quando  sul foglio di servizio sono registrate, sin dalla partenza dalla  rimessa o dal pontile d'attracco, piu'  prenotazioni  di  servizio  oltre  la prima, con partenza o  destinazione  all'interno  della  provincia  o dell'area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Per quanto riguarda le regioni Sicilia e Sardegna, partenze e destinazioni  possono  ricadere  entro  l'intero territorio regionale.     4-ter. Fermo restando quanto previsto dal comma  3,  e'  in  ogni caso consentita la fermata su suolo  pubblico  durante  l'attesa  del cliente che ha effettuato la prenotazione del servizio  e  nel  corso dell'effettiva prestazione del servizio stesso".     2. Il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'interno, di  cui  all'articolo  11, comma 4, della legge 15 gennaio 1992,  n.  21,  come  modificato  dal comma 1, lettera e), del presente articolo, e' adottato entro  il  30 giugno 2019.     3. Entro un anno dalla data di entrata  in  vigore  del  presente decreto, presso il  Centro  elaborazione  dati  del  Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti e' istituito un  registro  informatico pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza per il  servizio taxi effettuato con  autovettura,  motocarrozzetta  e  natante  e  di quelle di autorizzazione per il servizio di noleggio  con  conducente effettuato con autovettura, motocarrozzetta e  natante.  Con  decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  sono  individuate le specifiche tecniche di attuazione e le modalita' con le  quali  le predette imprese dovranno registrarsi.  Agli  oneri  derivanti  dalle previsioni  del  presente  comma,  connessi   all'implementazione   e all'adeguamento dei sistemi informatici del Centro elaborazione  dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, pari ad  euro  un milione  per  l'annualita'  2019,  si  provvede   mediante   utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo  1,  comma  3,  del decreto-legge 29 dicembre 2018, n. 143. Alla  gestione  dell'archivio il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  provvede  con  le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili  a  legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.     4. Le sanzioni di cui all'articolo 11-bis della legge 15  gennaio 1992, n. 21, per l'inosservanza degli articoli 3 e 11 della  medesima legge,  come  modificati  dal  comma  1  del  presente  articolo,  si applicano a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data  di entrata in vigore del presente decreto. Parimenti  rimangono  sospese per la stessa durata le sanzioni previste dall'articolo 85, commi 4 e 4-bis, del codice della strada, di  cui  al  decreto  legislativo  30 aprile  1992,  n.  285,  limitatamente  ai   soggetti   titolari   di autorizzazione  per  l'esercizio  del  servizio   di   noleggio   con conducente.     5. A decorrere dal 1° gennaio 2019, il comma  3  dell'articolo  2 del  decreto-legge  25   marzo   2010,   n.   40,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, e' abrogato.     6. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente decreto e fino  alla  piena  operativita'  dell'archivio  informatico pubblico nazionale delle imprese di cui al comma 3, non e' consentito il rilascio di nuove autorizzazioni per l'espletamento  del  servizio di  noleggio  con  conducente  con  autovettura,  motocarrozzetta   e natante.     7.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2019,  l'articolo  7-bis  del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e' abrogato.     8. Con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su proposta del Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti  e  del Ministro dello sviluppo economico, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  e'  disciplinata l'attivita' delle piattaforme  tecnologiche  di  intermediazione  che intermediano tra domanda e offerta di  autoservizi  pubblici  non  di linea.     9.  Fino  alla  data  di  adozione  delle   deliberazioni   della Conferenza unificata di cui al comma 1, lettera b), e comunque per un periodo non superiore a due anni dalla data di entrata in vigore  del presente decreto, l'inizio di un singolo servizio, fermo l'obbligo di previa prenotazione, puo' avvenire da luogo  diverso  dalla  rimessa, quando lo stesso e' svolto in esecuzione di un  contratto  in  essere tra cliente e vettore, stipulato in forma scritta con data certa sino a quindici giorni antecedenti  la  data  di  entrata  in  vigore  del presente decreto  e  regolarmente  registrato.  L'originale  o  copia conforme del contratto deve essere tenuto a  bordo  della  vettura  o presso la sede e deve essere esibito in caso di controlli».     All'articolo 11, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:     «2-bis. Al fine di semplificare le procedure per la copertura dei posti non riservati ai sensi dell'articolo 703, comma 1, lettera  c), del codice dell'ordinamento militare, di cui al  decreto  legislativo 15 marzo 2010, n.  66,  e'  autorizzata  l'assunzione  degli  allievi agenti della Polizia di Stato, nei limiti delle facolta' assunzionali non soggette alle riserve di posti di cui  al  citato  articolo  703, comma 1, lettera c), e nel limite massimo di  1.851  posti,  mediante scorrimento della  graduatoria  della  prova  scritta  di  esame  del concorso pubblico  per  l'assunzione  di  893  allievi  agenti  della Polizia di Stato  bandito  con  decreto  del  Capo  della  Polizia  - Direttore generale della  pubblica  sicurezza  del  18  maggio  2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale - n.  40  del 26 maggio 2017. L'Amministrazione della  pubblica  sicurezza  procede alle predette assunzioni:       a) a valere sulle facolta'  assunzionali  previste  per  l'anno 2019 in relazione alle cessazioni intervenute entro la  data  del  31 dicembre  2018  e  nei  limiti  del  relativo  risparmio  di   spesa, determinato  ai  sensi  dell'articolo  66,  commi  9-bis  e  10,  del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;       b) limitatamente ai soggetti  risultati  idonei  alla  relativa prova scritta d'esame e secondo l'ordine decrescente del voto in essa conseguito, ferme restando le riserve  e  le  preferenze  applicabili secondo la normativa vigente  alla  predetta  procedura  concorsuale, purche' in possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti  di cui all'articolo 6 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le disposizioni  di cui all'articolo 2049 del citato codice dell'ordinamento militare;       c) previa verifica  dei  requisiti  di  cui  alla  lettera  b), mediante convocazione degli interessati, individuati con decreto  del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza,  in relazione al numero dei posti  di  cui  al  presente  comma,  secondo l'ordine determinato in applicazione delle disposizioni di  cui  alla citata lettera b);       d) previo avvio a piu' corsi di formazione di cui  all'articolo 6-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica n.  335  del 1982, ciascuno con propria decorrenza giuridica ed economica, secondo le  disponibilita'  organizzative  e  logistiche  degli  istituti  di istruzione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.     2-ter. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145,  sono apportate le seguenti modificazioni:       a) al comma 149, il secondo periodo e' soppresso;       b) al comma 151:         1) all'alinea, le parole: "pari a 7,5  milioni  di  euro  per ciascuna delle annualita' del biennio 2019-2020 e a 20,5  milioni  di euro" sono sostituite dalle seguenti: "pari a 7 milioni di  euro  per ciascuna delle annualita' del biennio 2019-2020 e  a  18  milioni  di euro";         2) alla lettera a), le parole: "quanto a 5 milioni di euro  a decorrere dal 2019" sono sostituite dalle  seguenti:  "quanto  a  4,5 milioni di euro per ciascuna delle annualita' del biennio 2019-2020 e a 2,5 milioni di euro a decorrere dal 2021".     2-quater. All'articolo 26 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni:       a) al comma 1, il secondo periodo e' sostituito  dal  seguente: "Le disposizioni del predetto decreto continuano ad  applicarsi  sino al 30 giugno 2019";       b) al comma 2, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Il decreto del Ministro dell'interno 16 dicembre 2010, pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 302  del  28  dicembre  2010,  cessa  di  avere efficacia a decorrere dal 1° luglio 2019".     2-quinquies. All'articolo 1, comma 441,  secondo  periodo,  della legge 30 dicembre 2018,  n.  145,  le  parole:  "Previo  avvio  delle rispettive procedure negoziali e di concertazione," sono soppresse».     Dopo l'articolo 11 sono inseriti i seguenti:     «Art. 11-bis (Misure di semplificazione in materia  contabile  in favore degli enti locali). - 1.  Nelle  more  della  conclusione  dei lavori del tavolo tecnico-politico per la redazione  di  linee  guida finalizzate all'avvio di un  percorso  di  revisione  organica  della disciplina in materia di ordinamento delle province  e  delle  citta' metropolitane, al  superamento  dell'obbligo  di  gestione  associata delle funzioni e alla semplificazione degli  oneri  amministrativi  e contabili a carico dei comuni, soprattutto di piccole dimensioni,  di cui all'articolo 1, comma 2-ter, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018,  n. 108, all'articolo 1, comma 1120, lettera a), della legge 27  dicembre 2017, n. 205, le parole:  "30  giugno  2019"  sono  sostituite  dalle seguenti: "31 dicembre 2019".     2. Fermo restando quanto previsto  dai  commi  557-quater  e  562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  per  i  comuni privi di posizioni dirigenziali, il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo  25  maggio  2017,  n.  75,  non  si applica  al  trattamento  accessorio  dei   titolari   di   posizione organizzativa di cui  agli  articoli  13  e  seguenti  del  contratto collettivo nazionale di  lavoro  (CCNL)  relativo  al  personale  del comparto funzioni  locali  -  Triennio  2016-2018,  limitatamente  al differenziale tra gli importi delle retribuzioni di  posizione  e  di risultato gia' attribuiti alla data di entrata in vigore del predetto CCNL  e  l'eventuale  maggiore  valore  delle  medesime  retribuzioni successivamente stabilito dagli enti ai sensi dell'articolo 15, commi 2  e  3,  del  medesimo  CCNL,  attribuito  a  valere  sui   risparmi conseguenti all'utilizzo parziale delle risorse  che  possono  essere destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato che sono contestualmente ridotte del corrispondente valore finanziario.     3. E'  costituito  presso  il  Ministero  dell'economia  e  delle finanze un tavolo  tecnico-politico  cui  partecipano  rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e tecnici  dei Dipartimenti del tesoro e della Ragioneria generale dello  Stato  del Ministero dell'economia e delle finanze, nonche' del Dipartimento per gli affari interni e  territoriali  del  Ministero  dell'interno,  da individuare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore  della legge  di  conversione  del  presente  decreto,  con  il  compito  di formulare proposte per la ristrutturazione, senza  nuovi  o  maggiori oneri per la finanza pubblica, del debito gravante sugli enti  locali in  considerazione  della  durata   delle   posizioni   debitorie   e dell'andamento dei tassi  correntemente  praticati  nel  mercato  del credito rivolto agli enti locali. Ai partecipanti al tavolo di cui al presente comma non  spettano  gettoni  di  presenza  o  emolumenti  a qualsiasi titolo dovuti, ne' rimborsi spese.     4. Al primo periodo del comma 866 dell'articolo 1 della legge  27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "Per gli anni  dal  2018  al  2020" sono soppresse.     5. All'articolo 4 del  decreto-legge  24  giugno  2016,  n.  113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160,  il comma 2 e' sostituito dal seguente:     "2.  I  comuni  di  cui  al  comma  1  comunicano  al   Ministero dell'interno,  entro  il  termine  perentorio  di   quindici   giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di  conversione del presente decreto per l'anno 2016, entro il 31 marzo per  ciascuno degli anni dal 2017 al 2018, ed entro il 20 dicembre 2019 per  l'anno 2019, la sussistenza della fattispecie di cui comma 1, ivi incluse le richieste  non  soddisfatte  negli  anni  precedenti,  con  modalita' telematiche individuate dal Ministero dell'interno. Le richieste sono soddisfatte per l'intero importo. La ripartizione del  Fondo  avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  su  proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro  dell'economia e finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro novanta giorni dal termine di invio  delle  richieste. Nel caso in cui l'ammontare delle richieste superi l'ammontare  annuo complessivamente    assegnato,    le    risorse    sono    attribuite proporzionalmente".     6. I comuni,  le  province  e  le  citta'  metropolitane  possono ripartire  l'eventuale  disavanzo,  conseguente   all'operazione   di stralcio dei crediti fino a 1.000 euro  affidati  agli  agenti  della riscossione prevista dall'articolo 4  del  decreto-legge  23  ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  dicembre 2018, n. 136, in un numero massimo  di  cinque  annualita'  in  quote costanti. L'importo del disavanzo ripianabile in cinque anni non puo' essere superiore alla sommatoria dei residui  attivi  cancellati  per effetto dell'operazione di stralcio al netto  dell'accantonamento  al fondo   crediti   di   dubbia   esigibilita'   nel    risultato    di amministrazione.     7. Al comma 855 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018,  n. 145, le  parole:  "entro  il  termine  del  15  dicembre  2019"  sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine del 30 dicembre 2019".     8. Dopo il comma 895 dell'articolo  1  della  legge  30  dicembre 2018, n. 145, sono inseriti i seguenti:     "895-bis. A titolo di ristoro del gettito  non  piu'  acquisibile dai comuni a seguito dell'introduzione della TASI di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147,  e'  attribuito ai comuni interessati un contributo complessivo  di  110  milioni  di euro  per  l'anno  2019,  da  ripartire  con  decreto  del  Ministero dell'interno di concerto  con  il  Ministero  dell'economia  e  delle finanze,  previa  intesa  in  sede  di  Conferenza  Stato-citta'   ed autonomie locali, da emanare entro il 30 aprile 2019, in  proporzione al peso del contributo di ciascun ente di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10  marzo  2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  123 del 29 maggio 2017.     895-ter. All'onere di cui al comma 895-bis, pari a 110 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede:       a)  quanto  a  90  milioni  di  euro,  mediante  corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255;       b)  quanto  a  10  milioni  di  euro,  mediante  corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre  2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004, n. 307;       c)  quanto  a  10  milioni  di  euro,  mediante  corrispondente riduzione del fondo derivante dal riaccertamento dei residui  passivi ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera a), del decreto-legge  24 aprile 2014, n. 66, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23 giugno 2014, n. 89, iscritto nello stato di previsione del  Ministero dell'economia e delle finanze".     9.  Nelle  more  dell'intesa  di  cui  al  punto  5  dell'accordo sottoscritto il 30 gennaio 2018 tra il Presidente del  Consiglio  dei ministri, il Ministro dell'economia e delle finanze e  il  Presidente della regione Friuli Venezia Giulia, il fondo di cui all'articolo  1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' integrato di 71,8 milioni di euro per l'anno 2019 e di 86,1 milioni di euro a decorrere dall'anno  2020,  mediante  corrispondente  utilizzo  delle  maggiori entrate derivanti dai commi da 11 a 15.     10. All'articolo 1 della legge 30 dicembre  2018,  n.  145,  sono apportate le seguenti modificazioni:       a) al comma 126, le parole: "31 gennaio 2019"  sono  sostituite dalle seguenti: "15 marzo 2019", le parole: "20 febbraio  2019"  sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2019" e  le  parole:  "10  marzo 2019" sono sostituite dalle seguenti: "15 aprile 2019";       b) ai commi 824 e 842, le parole: "dai commi  98  e  126"  sono sostituite dalle seguenti: "dal comma 98";       c) al comma 875, le parole: "31 gennaio 2019"  sono  sostituite dalle seguenti: "15 marzo 2019".     11.  Se  un  soggetto  passivo   facilita,   tramite   l'uso   di un'interfaccia   elettronica   quale   un   mercato   virtuale,   una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite  a  distanza  di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e  laptop,  importati da territori terzi o Paesi terzi, di valore intrinseco non  superiore a euro 150,  si  considera  che  lo  stesso  soggetto  passivo  abbia ricevuto e ceduto detti beni.     12.  Se  un  soggetto  passivo   facilita,   tramite   l'uso   di un'interfaccia   elettronica   quale   un   mercato   virtuale,   una piattaforma, un portale o mezzi analoghi,  le  cessioni  di  telefoni cellulari,  console  da  gioco,  tablet  PC  e   laptop,   effettuate nell'Unione europea da un soggetto passivo non stabilito  nell'Unione europea a una persona che non e' un soggetto  passivo,  si  considera che lo  stesso  soggetto  passivo  che  facilita  la  cessione  abbia ricevuto e ceduto detti beni.     13. Ai fini dell'applicazione dei commi 11 e 12, si  presume  che la persona che vende i beni tramite l'interfaccia elettronica sia  un soggetto passivo e la persona che  acquista  tali  beni  non  sia  un soggetto passivo.     14. Il soggetto passivo che facilita le  vendite  a  distanza  ai sensi dei commi 11 e 12 e'  tenuto  a  conservare  la  documentazione relativa a tali vendite. Tale documentazione deve essere  dettagliata in modo sufficiente da consentire alle amministrazioni fiscali  degli Stati membri dell'Unione europea in cui tali cessioni sono imponibili di verificare che l'IVA sia stata contabilizzata  in  modo  corretto, deve, su richiesta, essere messa a disposizione per  via  elettronica degli Stati membri  interessati  e  deve  essere  conservata  per  un periodo di dieci anni a partire dal  31  dicembre  dell'anno  in  cui l'operazione e' stata effettuata.     15. Il soggetto passivo che facilita le  vendite  a  distanza  ai sensi dei commi 11 e 12 e' tenuto a designare  un  intermediario  che agisce in suo nome e per suo conto, se stabilito in un Paese  con  il quale l'Italia non ha concluso un accordo di assistenza reciproca.     16. Il comma 895 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' abrogato.     17. Al fine di potenziare ulteriormente gli interventi in materia di sicurezza urbana per  la  realizzazione  degli  obiettivi  di  cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), del  decreto-legge  20  febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  18  aprile 2017, n. 48, con riferimento all'installazione, da parte dei  comuni, di sistemi di videosorveglianza, l'autorizzazione  di  spesa  di  cui all'articolo 5, comma 2-ter, del citato decreto-legge n. 14 del  2017 e' incrementata di 20 milioni di euro per l'anno 2019.     18. All'onere di cui al comma 17 si  provvede  mediante  utilizzo delle risorse iscritte, per l'anno 2019, nel fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente, di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.     19. Con decreto del Ministro dell'interno,  di  concerto  con  il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo di ciascun  anno  di  riferimento,  sono  definite  le  modalita'  di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonche' i criteri di ripartizione delle ulteriori risorse di cui al  comma  1 dell'articolo 35-quinquies del decreto-legge 4 ottobre 2018, n.  113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n.  132, relativamente agli anni 2020, 2021 e 2022.     Art. 11-ter (Piano  per  la  transizione  energetica  sostenibile delle aree idonee). - 1. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,  con  decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto  con  il  Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e'  approvato il Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree  idonee (PiTESAI), al fine di individuare un quadro definito  di  riferimento delle aree ove  e'  consentito  lo  svolgimento  delle  attivita'  di prospezione, ricerca e coltivazione  di  idrocarburi  sul  territorio nazionale, volto a valorizzare la sostenibilita' ambientale,  sociale ed economica delle stesse.     2. Il PiTESAI deve tener conto di tutte  le  caratteristiche  del territorio, sociali, industriali, urbanistiche  e  morfologiche,  con particolare riferimento all'assetto  idrogeologico  ed  alle  vigenti pianificazioni  e,  per  quanto  riguarda  le   aree   marine,   deve principalmente  considerare  i  possibili  effetti   sull'ecosistema, nonche'  tenere  conto  dell'analisi  delle  rotte  marittime,  della pescosita' delle aree e della possibile interferenza sulle coste. Nel PiTESAI devono altresi' essere indicati tempi e modi di dismissione e rimessa in pristino dei luoghi da parte delle relative  installazioni che abbiano cessato la loro attivita'.     3.  Il  PiTESAI  e'  adottato   previa   valutazione   ambientale strategica e, limitatamente alle aree su terraferma, d'intesa con  la Conferenza unificata. Qualora per le aree su terraferma l'intesa  non sia raggiunta entro sessanta giorni dalla prima seduta, la Conferenza unificata e' convocata in seconda seduta su  richiesta  del  Ministro dello sviluppo economico entro trenta giorni, ai sensi  dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.  In  caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro il termine di  centoventi giorni dalla seconda seduta, ovvero in caso di  espresso  e  motivato dissenso della Conferenza  unificata,  il  PiTESAI  e'  adottato  con riferimento alle sole aree marine.     4.  Nelle  more  dell'adozione  del  PiTESAI,   ai   fini   della salvaguardia e del miglioramento della  sostenibilita'  ambientale  e sociale,  i  procedimenti  amministrativi,  ivi  inclusi  quelli   di valutazione di impatto ambientale, relativi al conferimento di  nuovi permessi di prospezione o di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi sono sospesi, fatti salvi i seguenti procedimenti in corso o  avviati successivamente alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di conversione del presente decreto, relativi a istanze di:       a) proroga di vigenza  delle  concessioni  di  coltivazione  di idrocarburi in essere;       b) rinuncia a titoli minerari vigenti o alle relative proroghe;       c) sospensione temporale della produzione per le concessioni in essere;       d) riduzione dell'area, variazione dei programmi lavori e delle quote di titolarita'.     5.  La  sospensione  di  cui  al  comma  4  non  si  applica   ai procedimenti relativi al conferimento di concessioni di  coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi pendenti alla  data  di  entrata  in vigore della legge di conversione del presente  decreto.  Nelle  more dell'adozione del PiTESAI, non  e'  consentita  la  presentazione  di nuove istanze di conferimento di concessioni di  coltivazione,  fatto salvo quanto previsto dal comma 4, lettera a).     6. A decorrere dalla data di entrata in  vigore  della  legge  di conversione del presente decreto e fino all'adozione del  PiTESAI,  i permessi di prospezione o di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in essere, sia per aree in terraferma che in mare, sono sospesi,  con conseguente interruzione di  tutte  le  attivita'  di  prospezione  e ricerca in corso di esecuzione, fermo restando l'obbligo di messa  in sicurezza dei siti interessati dalle stesse attivita'.     7. La sospensione di cui al comma 6  sospende  anche  il  decorso temporale dei permessi di prospezione  e  di  ricerca,  ai  fini  del computo della loro durata; correlativamente, per lo stesso periodo di sospensione, non e' dovuto  il  pagamento  del  relativo  canone.  Ai relativi oneri, valutati  in  134.000  euro  in  ragione  d'anno,  si provvede, ai sensi del comma 12,  mediante  utilizzo  delle  maggiori entrate di cui al comma 9 che restano acquisite all'erario.     8. Alla data di adozione  del  PiTESAI,  nelle  aree  in  cui  le attivita' di prospezione e di ricerca  e  di  coltivazione  risultino compatibili con le previsioni del Piano  stesso,  i  titoli  minerari sospesi ai sensi del comma 6 riprendono  efficacia.  Nelle  aree  non compatibili, il Ministero dello sviluppo economico rigetta le istanze relative ai procedimenti sospesi ai sensi del comma 4 e revoca, anche limitatamente ad aree  parziali,  i  permessi  di  prospezione  e  di ricerca in essere. In caso di revoca, il  titolare  del  permesso  di prospezione o di ricerca e' comunque obbligato al completo ripristino dei siti interessati. Nelle aree non compatibili, il Ministero  dello sviluppo economico rigetta anche le istanze relative ai  procedimenti di rilascio delle concessioni per la coltivazione di  idrocarburi  il cui provvedimento di conferimento non sia stato rilasciato  entro  la data di adozione del PiTESAI. In caso di mancata adozione del PiTESAI entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore  della  legge di conversione del presente decreto, i procedimenti sospesi ai  sensi del comma 4 proseguono nell'istruttoria ed i permessi di  prospezione e di ricerca sospesi ai sensi del comma 6 riprendono efficacia.  Alla data di adozione del PiTESAI, nelle  aree  in  cui  le  attivita'  di coltivazione risultino incompatibili  con  le  previsioni  del  Piano stesso, le concessioni di coltivazione, anche in regime  di  proroga, vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, mantengono la loro efficacia sino alla  scadenza  e non sono ammesse nuove istanze di proroga.     9. A decorrere  dal  1°  giugno  2019,  i  canoni  annui  di  cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 25  novembre  1996, n. 625,  per  le  concessioni  di  coltivazione  e  stoccaggio  nella terraferma, nel mare territoriale e  nella  piattaforma  continentale italiana sono rideterminati come segue:       a) concessione di coltivazione: 1.481,25  euro  per  chilometro quadrato;       b) concessione di coltivazione in proroga:  2.221,75  euro  per chilometro quadrato;       c)  concessione  di  stoccaggio   insistente   sulla   relativa concessione di coltivazione: 14,81 euro per chilometro quadrato;       d) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 59,25 euro per chilometro quadrato.     10. Al venir meno della sospensione di cui al comma 6,  i  canoni annui di cui all'articolo 18, comma 1,  del  decreto  legislativo  25 novembre 1996, n. 625, per i permessi di prospezione e  ricerca  sono rideterminati come segue:       a) permesso di prospezione: 92,50 euro per chilometro quadrato;       b) permesso di ricerca: 185,25 euro per chilometro quadrato;       c) permesso di  ricerca  in  prima  proroga:  370,25  euro  per chilometro quadrato;       d) permesso di ricerca in  seconda  proroga:  740,50  euro  per chilometro quadrato.     11. E' autorizzata la spesa di 1 milione  di  euro  per  ciascuno degli anni 2019 e 2020, da iscrivere su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per  far  fronte agli oneri connessi alla predisposizione del PiTESAI.     12. Per far  fronte  agli  altri  oneri  derivanti  dal  presente articolo, e' istituito nello stato di previsione del Ministero  dello sviluppo economico un fondo con dotazione di 15  milioni  di  euro  a decorrere dall'anno 2020. Le maggiorazioni dei canoni  di  superficie derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 9 e 10 sono  versate  ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello  Stato  per  essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze, al fondo di cui al periodo  precedente,  per  gli  importi  eccedenti 1,134 milioni di euro per l'anno 2019, 16,134  milioni  di  euro  per l'anno 2020 e 15,134 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.  Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di  concerto  con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite le modalita'  di versamento delle maggiorazioni dei canoni. Nel caso in cui le risorse disponibili sul fondo per  un  esercizio  finanziario  non  risultino sufficienti per far fronte agli oneri di cui  al  presente  articolo, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  sono  corrispondentemente rimodulati i canoni annui  di  cui  all'articolo  18,  comma  1,  del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, al fine  di  assicurare un maggior gettito corrispondente ai maggiori oneri.     13. Alle attivita' di  prospezione,  ricerca  e  coltivazione  di idrocarburi  svolte  nell'ambito  di  titoli  minerari  rilasciati  a seguito di istanze presentate dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non si  applica  l'articolo 38, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. Resta  fermo il carattere di pubblica utilita' delle attivita'  di  stoccaggio  di gas naturale in sotterraneo.     Art. 11-quater (Disposizioni in materia di concessioni di  grandi derivazioni idroelettriche). - 1. Al fine di definire una  disciplina efficiente  e   coerente   con   le   disposizioni   dell'ordinamento dell'Unione europea in tema  di  assegnazione  delle  concessioni  di grandi derivazioni idroelettriche, di cui all'articolo  6,  comma  2, del testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775:       a) all'articolo 12 del decreto legislativo 16  marzo  1999,  n. 79, i commi 1 e 1-bis sono sostituiti dai seguenti:     "1.  Alla  scadenza  delle  concessioni  di  grandi   derivazioni idroelettriche e nei casi di decadenza o rinuncia, le  opere  di  cui all'articolo 25, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, passano,  senza  compenso,  in  proprieta' delle regioni,  in  stato  di  regolare  funzionamento.  In  caso  di esecuzione da parte del concessionario, a proprie spese e nel periodo di validita' della concessione, di investimenti sui beni  di  cui  al primo periodo, purche' previsti dall'atto di concessione  o  comunque autorizzati dal concedente,  alla  riassegnazione  della  concessione secondo le procedure di cui ai commi  seguenti,  e'  riconosciuto  al concessionario uscente, per la parte di  bene  non  ammortizzato,  un indennizzo pari al valore non  ammortizzato,  fermo  restando  quanto previsto dall'articolo 26 del testo unico di cui al regio decreto  n. 1775 del 1933. Per i beni diversi  da  quelli  previsti  dai  periodi precedenti si applica la disciplina stabilita dall'articolo 25, commi secondo e seguenti, del testo unico di cui al regio decreto  n.  1775 del 1933, con corresponsione del prezzo da quantificare al netto  dei beni ammortizzati, sulla base del comma 1-ter del presente  articolo, intendendosi  sostituiti  gli  organi  statali  ivi  indicati  con  i corrispondenti organi della regione.     1-bis. Le regioni, ove non  ritengano  sussistere  un  prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque,  incompatibile  con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico, possono  assegnare  le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, previa verifica dei requisiti di capacita' tecnica, finanziaria e organizzativa di cui al comma 1-ter,  lettera  d):  a)  ad  operatori  economici  individuati attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica; b) a societa' a capitale misto pubblico privato nelle quali il  socio privato e' scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure  ad evidenza pubblica; c) mediante forme di partenariato ai  sensi  degli articoli 179 e seguenti del codice di cui al decreto  legislativo  18 aprile  2016,  n.  50.  L'affidamento  a  societa'  partecipate  deve comunque avvenire nel rispetto delle disposizioni del testo unico  di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.     1-ter. Nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea e  degli accordi   internazionali,   nonche'   dei    principi    fondamentali dell'ordinamento statale e delle  disposizioni  di  cui  al  presente articolo, le regioni disciplinano con legge, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e comunque non oltre il 31 marzo 2020, le modalita' e le procedure di  assegnazione  delle concessioni di grandi  derivazioni  d'acqua  a  scopo  idroelettrico, stabilendo in particolare:       a)  le  modalita'  per  lo  svolgimento  delle   procedure   di assegnazione di cui al comma 1-bis;       b) i termini di avvio delle procedure di cui al comma 1-bis;       c) i criteri di ammissione e di assegnazione;       d) la previsione che l'eventuale indennizzo e' posto  a  carico del concessionario subentrante;       e)  i  requisiti  di  capacita'  finanziaria,  organizzativa  e tecnica  adeguata  all'oggetto   della   concessione   richiesti   ai partecipanti e i criteri di valutazione delle  proposte  progettuali, prevedendo quali requisiti minimi:         1)  ai  fini  della  dimostrazione  di   adeguata   capacita' organizzativa e tecnica, l'attestazione di avvenuta gestione, per  un periodo di almeno cinque anni, di impianti idroelettrici  aventi  una potenza nominale media pari ad almeno 3 MW;         2)  ai  fini  della  dimostrazione  di   adeguata   capacita' finanziaria, la referenza di due istituti di credito  o  societa'  di servizi iscritti nell'elenco generale degli  intermediari  finanziari che attestino che il partecipante ha la possibilita' di  accedere  al credito per un importo almeno pari a  quello  del  progetto  proposto nella  procedura  di  assegnazione,  ivi   comprese   le   somme   da corrispondere per i beni di cui alla lettera n);       f) i termini di durata delle nuove  concessioni,  comprese  tra venti  anni  e  quaranta  anni;  il  termine  massimo   puo'   essere incrementato fino ad un massimo di  dieci  anni,  in  relazione  alla complessita' della  proposta  progettuale  presentata  e  all'importo dell'investimento;       g) gli obblighi o le limitazioni  gestionali,  subordinatamente ai quali sono ammissibili i progetti di sfruttamento e utilizzo delle opere e delle acque, compresa la possibilita' di  utilizzare  l'acqua invasata per scopi idroelettrici per fronteggiare situazioni di crisi idrica o per la laminazione delle piene;       h) i miglioramenti minimi in termini energetici, di potenza  di generazione e di producibilita' da raggiungere  nel  complesso  delle opere di derivazione, adduzione, regolazione e condotta dell'acqua  e degli impianti di generazione, trasformazione e connessione elettrica con riferimento agli obiettivi strategici  nazionali  in  materia  di sicurezza energetica e fonti  energetiche  rinnovabili,  compresa  la possibilita' di dotare  le  infrastrutture  di  accumulo  idrico  per favorire l'integrazione delle stesse energie rinnovabili nel  mercato dell'energia  e  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dal  codice  di trasmissione,  dispacciamento,  sviluppo  e  sicurezza   della   rete elettrica di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto del  Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2004, pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18 maggio 2004, e dai suoi aggiornamenti;       i) i livelli minimi in termini di miglioramento  e  risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, in coerenza con  gli strumenti di pianificazione  a  scala  di  distretto  idrografico  in attuazione della direttiva 2000/60/CE del Parlamento  europeo  e  del Consiglio, del 23 ottobre 2000,  determinando  obbligatoriamente  una quota degli introiti derivanti  dall'assegnazione,  da  destinare  al finanziamento delle misure dei piani di gestione distrettuali  o  dei piani di tutela finalizzate alla tutela e  al  ripristino  ambientale dei corpi idrici interessati dalla derivazione;       l) le misure di compensazione ambientale e territoriale,  anche a  carattere  finanziario,  da  destinare  ai  territori  dei  comuni interessati dalla presenza delle opere e della  derivazione  compresi tra i punti  di  presa  e  di  restituzione  delle  acque  garantendo l'equilibrio economico finanziario del progetto di concessione;       m) le modalita' di valutazione, da  parte  dell'amministrazione competente, dei  progetti  presentati  in  esito  alle  procedure  di assegnazione, che avviene nell'ambito di  un  procedimento  unico  ai fini della selezione delle proposte progettuali presentate, che tiene luogo della verifica  o  valutazione  di  impatto  ambientale,  della valutazione  di  incidenza  nei  confronti  dei  siti  di  importanza comunitaria interessati e dell'autorizzazione paesaggistica,  nonche' di ogni altro atto  di  assenso,  concessione,  permesso,  licenza  o autorizzazione,  comunque  denominato,   previsto   dalla   normativa statale, regionale o locale;  a  tal  fine,  alla  valutazione  delle proposte  progettuali  partecipano,  ove  necessario,  il   Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il  Ministero dello sviluppo economico, il Ministero per  i  beni  e  le  attivita' culturali e gli enti gestori delle aree naturali protette di cui alla legge 6  dicembre  1991,  n.  394;  per  gli  aspetti  connessi  alla sicurezza degli invasi di cui al decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, e all'articolo 6, comma 4-bis, della legge 1° agosto 2002, n.  166,  al procedimento valutativo partecipa il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;       n) l'utilizzo dei beni di cui all'articolo 25,  secondo  comma, del testo unico di cui  al  regio  decreto  n.  1775  del  1933,  nel rispetto del codice civile, secondo i seguenti criteri:         1) per i  beni  mobili  di  cui  si  prevede  l'utilizzo  nel progetto  di  concessione,  l'assegnatario  corrisponde  agli  aventi diritto, all'atto del subentro,  un  prezzo,  in  termini  di  valore residuo, determinato  sulla  base  dei  dati  reperibili  dagli  atti contabili  o  mediante  perizia  asseverata;  in  caso   di   mancata previsione di utilizzo nel progetto di concessione, per tali beni  si procede alla rimozione e allo smaltimento secondo le norme vigenti  a cura ed onere del proponente;         2) per i beni immobili dei quali il progetto proposto prevede l'utilizzo, l'assegnatario corrisponde agli aventi diritto,  all'atto del subentro, un prezzo il cui valore e' determinato sulla  base  dei dati reperibili dagli atti contabili o  mediante  perizia  asseverata sulla base di attivita' negoziale tra le parti;         3) i beni immobili dei quali il progetto proposto non prevede l'utilizzo restano di proprieta' degli aventi diritto;       o)  la  previsione,  nel  rispetto  dei  principi   dell'Unione europea,  di  specifiche  clausole  sociali  volte  a  promuovere  la stabilita' occupazionale del personale impiegato;       p) le specifiche modalita' procedimentali da seguire in caso di grandi derivazioni idroelettriche che interessano  il  territorio  di due o piu' regioni, in termini di gestione delle derivazioni, vincoli amministrativi e ripartizione dei canoni, da definire d'intesa tra le regioni interessate; le funzioni  amministrative  per  l'assegnazione della concessione sono di competenza della regione sul cui territorio insiste la maggior portata di derivazione d'acqua in concessione.     1-quater. Le  procedure  di  assegnazione  delle  concessioni  di grandi derivazioni idroelettriche sono avviate entro due  anni  dalla data di entrata in vigore della  legge  regionale  di  cui  al  comma 1-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,  previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del  decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 31  dicembre 2021, sono individuate le modalita' e le  procedure  di  assegnazione applicabili nell'ipotesi di mancato rispetto del termine di avvio, da parte della regione interessata, delle  procedure  di  cui  al  primo periodo; il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  in applicazione dell'articolo 8 della  legge  5  giugno  2003,  n.  131, procede in via sostitutiva, sulla  base  della  predetta  disciplina, all'assegnazione delle concessioni, prevedendo che il  10  per  cento dell'importo dei canoni concessori, in deroga all'articolo 89,  comma 1, lettera i), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  112,  resti acquisita al patrimonio  statale.  Restano  in  ogni  caso  ferme  le competenze statali di cui al decreto-legge 8  agosto  1994,  n.  507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, e di cui alla legge 1° agosto 2002, n. 166.     1-quinquies. I concessionari di grandi derivazioni idroelettriche corrispondono semestralmente alle regioni un canone, determinato  con legge regionale, sentita l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), articolato in una componente fissa,  legata  alla potenza nominale media di concessione, e in una componente variabile, calcolata come percentuale dei ricavi normalizzati,  sulla  base  del rapporto tra  la  produzione  dell'impianto,  al  netto  dell'energia fornita alla regione ai sensi del presente comma, ed il prezzo zonale dell'energia elettrica. Il compenso unitario  di  cui  al  precedente periodo varia proporzionalmente alle variazioni, non inferiori  al  5 per cento, dell'indice ISTAT relativo al prezzo  industriale  per  la produzione, il trasporto e la distribuzione  dell'energia  elettrica. Il canone cosi' determinato e' destinato per almeno il 60  per  cento alle province e  alle  citta'  metropolitane  il  cui  territorio  e' interessato  dalle   derivazioni.   Nelle   concessioni   di   grandi derivazioni a scopo idroelettrico, le regioni  possono  disporre  con legge  l'obbligo  per  i  concessionari  di  fornire  annualmente   e gratuitamente alle stesse regioni 220 kWh  per  ogni  kW  di  potenza nominale media di concessione, per almeno il 50 per cento destinata a servizi pubblici e categorie  di  utenti  dei  territori  provinciali interessati dalle derivazioni.     1-sexies. Per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche che prevedono un termine di scadenza anteriore al 31  dicembre  2023, ivi incluse quelle gia' scadute, le  regioni  che  non  abbiano  gia' provveduto disciplinano con  legge,  entro  un  anno  dalla  data  di entrata in vigore della presente disposizione e comunque non oltre il 31 marzo 2020, le modalita', le condizioni,  la  quantificazione  dei corrispettivi aggiuntivi e gli eventuali altri oneri  conseguenti,  a carico del concessionario uscente, per  la  prosecuzione,  per  conto delle regioni stesse, dell'esercizio delle derivazioni, delle opere e degli impianti oltre la scadenza della concessione  e  per  il  tempo necessario  al  completamento  delle  procedure  di  assegnazione   e comunque non oltre il 31 dicembre 2023.     1-septies.   Fino   all'assegnazione   della   concessione,    il concessionario scaduto  e'  tenuto  a  fornire,  su  richiesta  della regione, energia nella misura e con le modalita' previste  dal  comma 1-quinquies e a riversare alla regione un canone aggiuntivo, rispetto al canone demaniale, da corrispondere per l'esercizio degli  impianti nelle more dell'assegnazione; tale canone aggiuntivo e' destinato per un importo non inferiore al 60 per cento alle province e alle  citta' metropolitane il cui territorio e' interessato dalle derivazioni. Con decreto del Ministro dello  sviluppo  economico,  sentita  l'ARERA  e previo parere della Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinati il valore minimo della componente fissa del canone di cui al comma 1-quinquies e il valore minimo del canone aggiuntivo di  cui al precedente periodo; in caso di mancata adozione del decreto  entro il termine di centottanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente disposizione, fermi restando i criteri di ripartizione di cui al presente comma e al comma 1-quinquies, le  regioni  possono determinare l'importo dei canoni di  cui  al  periodo  precedente  in misura non inferiore a 30 euro per la componente fissa del canone e a 20 euro per il canone aggiuntivo per  ogni  kW  di  potenza  nominale media di concessione per ogni annualita'.     1-octies. Sono fatte salve le competenze delle regioni a  statuto speciale e delle province autonome di Trento e di  Bolzano  ai  sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione";       b) i commi 2, 4,  8-bis  e  11  dell'articolo  12  del  decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono abrogati;       c) i commi 5, 6 e  7  dell'articolo  37  del  decreto-legge  22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7 agosto 2012, n. 134, sono abrogati.     Art. 11-quinquies  (Interpretazione  autentica  dell'articolo  3, comma 3, secondo periodo, della legge  12  luglio  2017,  n.  113,  e proroga del termine di cui all'articolo 27, comma 4, della  legge  31 dicembre 2012, n. 247). - 1. L'articolo 3, comma 3, secondo  periodo, della legge 12 luglio 2017, n. 113, si interpreta nel senso  che,  ai fini del rispetto del divieto di cui al predetto  periodo,  si  tiene conto dei mandati espletati, anche solo in  parte,  prima  della  sua entrata in vigore, compresi quelli iniziati anteriormente all'entrata in vigore della legge 31 dicembre 2012, n. 247.  Resta  fermo  quanto previsto dall'articolo 3, commi 3, terzo periodo, e 4, della legge 12 luglio 2017, n. 113.     2. Per il rinnovo dei consigli degli ordini  circondariali  degli avvocati scaduti il 31 dicembre 2018, l'assemblea di cui all'articolo 27, comma 4, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012,  n.  247, si svolge entro il mese di luglio 2019.     3. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  devono  derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.     Art. 11-sexies (Disposizioni urgenti in materia di enti del Terzo settore). - 1. All'articolo 4, comma 3,  del  decreto  legislativo  3 luglio 2017, n. 112, dopo le parole: "ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile" sono aggiunte  le  seguenti:  ",  ad  eccezione  delle associazioni o fondazioni di diritto privato ex  Ipab  derivanti  dai processi di trasformazione delle istituzioni pubbliche di  assistenza o beneficenza, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio  dei ministri 16 febbraio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  45 del 23 febbraio 1990, e del decreto legislativo  4  maggio  2001,  n. 207, in quanto la nomina  da  parte  della  pubblica  amministrazione degli  amministratori  di  tali   enti   si   configura   come   mera designazione, intesa  come  espressione  della  rappresentanza  della cittadinanza, e  non  si  configura  quindi  mandato  fiduciario  con rappresentanza,  sicche'  e'  sempre  esclusa  qualsiasi   norma   di controllo da parte di quest'ultima".     2. All'articolo  4,  comma  2,  del  codice  di  cui  al  decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e' aggiunto, in fine, il  seguente periodo: "Sono  altresi'  escluse  dall'ambito  di  applicazione  del presente comma le associazioni o fondazioni  di  diritto  privato  ex Ipab derivanti  dai  processi  di  trasformazione  delle  istituzioni pubbliche di assistenza o  beneficenza,  ai  sensi  del  decreto  del Presidente del Consiglio dei ministri 16  febbraio  1990,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 1990,  e  del  decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, in quanto la nomina da parte della pubblica  amministrazione  degli  amministratori  di  tali  enti   si configura come  mera  designazione,  intesa  come  espressione  della rappresentanza della cittadinanza, e non si configura quindi  mandato fiduciario con rappresentanza, sicche' e'  sempre  esclusa  qualsiasi forma di controllo da parte di quest'ultima".     Art. 11-septies (Modifica all'articolo  3  della  legge  3  marzo 2009,  n.  18,  nonche'  disposizioni  in  favore  degli  orfani   di Rigopiano) - 1. All'articolo 3, comma 3, ultimo periodo, della  legge 3 marzo 2009, n. 18, le parole: "non superiore" sono sostituite dalla seguente: "pari".     2. Con riferimento al disastro di Rigopiano del 18 gennaio  2017, sono considerati orfani tutti coloro i cui genitori, o anche un  solo genitore,  ovvero  la  persona  che  li  aveva  a  proprio  totale  o principale   carico,   siano   deceduti,    dispersi    o    divenuti permanentemente inabili a  qualsiasi  proficuo  lavoro  a  causa  del predetto evento. Ai predetti orfani  sono  riconosciute  le  seguenti forme di protezione, assistenza e agevolazione:       a) attribuzione agli orfani di un genitore o di entrambi  della quota di riserva di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68;       b) riconoscimento della condizione  di  orfano,  ai  sensi  del presente comma, quale titolo  di  preferenza  nella  valutazione  dei requisiti prescritti per le assunzioni  nelle  amministrazioni  dello Stato e negli enti pubblici non attuate tramite concorso. Ai medesimi orfani si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1,  comma  2, della legge 23 novembre 1998, n.  407,  relativamente  all'iscrizione negli elenchi al collocamento obbligatorio».     |  
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