| Gazzetta n. 36 del 12 febbraio 2019 (vai al sommario) | 
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| LEGGE 17 gennaio 2019, n. 11 | 
| Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo  della  Repubblica italiana e il Governo del Giappone concernente  il  trasferimento  di equipaggiamenti e di tecnologia di difesa, fatto a Tokyo il 22 maggio 2017.  | 
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   La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno approvato; 
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                               Promulga   la seguente legge: 
                                Art. 1 
                     Autorizzazione alla ratifica 
   1. Il Presidente  della  Repubblica  e'  autorizzato  a  ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il  Governo  del Giappone  concernente  il  trasferimento  di  equipaggiamenti  e   di tecnologia di difesa, fatto a Tokyo il 22 maggio 2017.     | 
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                                ACCORDO 
               TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA  ITALIANA 
                                   E 
                        IL GOVERNO DEL GIAPPONE 
                     CONCERNENTE IL TRASFERIMENTO                  DI EQUIPAGGIAMENTI E DI TECNOLOGIA                               DI DIFESA 
     Il Governo della Repubblica italiana e il  Governo  del  Giappone (d'ora in avanti denominati «le Parti»),     Tenuto conto delle esistenti relazioni  di  cooperazione  tra  le Parti nell'area della sicurezza;     Visto l'Accordo  tra  il  Governo  della  Repubblica  italiana  e Governo del Giappone sulla sicurezza delle informazioni,  entrato  in vigore il 7 giugno 2016;     Tenuto  conto  del  Partenariato  Individuale  e   Programma   di Cooperazione tra il Giappone e la NATO del 6 maggio 2014;     Desiderosi che la cooperazione nell'area degli equipaggiamenti  e della  tecnologia  di  difesa  cui  le  Parti  parteciperanno,  possa contribuire alla pace e alla sicurezza internazionale; e     Consapevoli della necessita' di  regolamentare  i  termini  e  le condizioni  con  cui  verra'  disciplinato  il  trasferimento   degli equipaggiamenti e di tecnologia di difesa;     Hanno concordato quanto segue: 
                                Art. 1. 
     1. Ciascuna Parte, ai sensi del rispettivo ordinamento  nazionale e delle previsioni del  presente  Accordo,  mettera'  a  disposizione dell'altra Parte gli equipaggiamenti e la tecnologia necessaria  alla realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e produzione congiunta o di progetti per migliorare la cooperazione di  sicurezza  e  difesa che verranno definiti in conformita'  alle  previsioni  del  seguente comma 2.     2. Specifici progetti di ricerca, sviluppo e produzione congiunta o per migliorare  la  cooperazione  di  sicurezza  e  difesa  saranno reciprocamente definiti, tenendo in considerazione vari elementi  tra cui la redditivita' commerciale o la sicurezza dei rispettivi  Paesi, e saranno conclusi dalle Parti per il tramite dei canali diplomatici.      | 
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                              AGREEMENT                                BETWEEN                THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC                                  AND                        THE GOVERNMENT OF JAPAN      CONCERNING THE TRANSFER OF DEFENSE EQUIPMENT AND TECHNOLOGY 
               Parte di provvedimento in formato grafico     | 
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                               Art. 2 
                         Ordine di esecuzione 
   1.  Piena  ed  intera  esecuzione  e'  data  all'Accordo   di   cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 7 dell'Accordo stesso.     | 
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                               Art. 2. 
     1. Al fine di definire quali equipaggiamenti e  quale  tecnologia di difesa saranno trasferiti sulla base  dei  progetti  stabiliti  in conformita' alle previsioni  del  comma  2  dell'articolo  1,  verra' istituito un Comitato congiunto.     2.  Tale  Comitato  congiunto  sara'  composto  da  due   sezioni nazionali.     La sezione italiana sara' composta da:       due rappresentanti del Ministero della difesa; e       un  rappresentante  del  Ministero   degli   esteri   e   della cooperazione internazionale.     La sezione giapponese sara' composta da:       un rappresentante del Ministero della difesa;       un rappresentante del Ministero degli affari esteri; e       un rappresentante del Ministero dell'economia, del commercio  e dell'industria.     3. Le informazioni necessarie per determinare gli equipaggiamenti e la tecnologia di difesa che verranno trasferiti saranno  comunicate alle  rispettive  sezioni  nazionali  per  il  tramite   dei   canali diplomatici.     4. Sulla base di tali  informazioni,  comunicate  in  conformita' alle  previsioni  del  precedente  comma  3,  il  Comitato  congiunto definira'  quali  equipaggiamenti  e  tecnologia  di  difesa  saranno oggetto di trasferimento.     5.  Al  fine  di  attuare  il  presente  Accordo,  le  competenti Autorita' delle Parti concluderanno discendenti intese  di  dettaglio che, inter alia, specificheranno quali equipaggiamenti  e  tecnologia di difesa saranno trasferiti,  le  persone  che  si  occuperanno  del trasferimento,  nonche'  i  concreti   termini   e   condizioni   del trasferimento. Le  Autorita'  competenti  del  Governo  del  Giappone saranno il Ministero della difesa e il Ministero  dell'economia,  del commercio e dell'industria; l'Autorita' competente del Governo  della Repubblica italiana sara' il Ministero della difesa.      | 
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                               Art. 3 
                       Disposizioni finanziarie 
   1.  All'onere  derivante  dall'articolo  2  dell'Accordo   di   cui all'articolo 1, pari a euro 4.529 annui ad anni alterni, a  decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente  riduzione  dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.   2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.     | 
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                               Art. 3. 
     1. Ciascuna Parte utilizzera' gli equipaggiamenti e la tecnologia di difesa ottenuti dall'altra Parte in maniera coerente con i fini  e i principi della  Carta  delle  Nazioni  Unite,  nonche'  con  quegli ulteriori  scopi  che   potranno   essere   definiti   nelle   intese discendenti, e nessuna delle Parti utilizzera' tali equipaggiamenti e tecnologia di difesa per altri fini.     2. Ciascuna Parte non effettuera' alcun trasferimento a qualsiasi persona ne' a qualsiasi  funzionario  o  agente,  compresi  eventuali appaltatori o subappaltatori di tale Parte,  ne'  a  qualsiasi  altro Governo, del  diritto  di  proprieta'  o  di  possesso  di  qualsiasi equipaggiamento o  tecnologia  di  difesa  trasferito  ai  sensi  del presente Accordo,  senza  il  previo  consenso  della  Parte  che  ha eseguito il trasferimento di tali  equipaggiamenti  e  tecnologia  di difesa.      | 
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                               Art. 4 
                  Clausola di invarianza finanziaria 
   1. Dalle  disposizioni  dell'Accordo  di  cui  all'articolo  1,  ad esclusione degli oneri previsti dall'articolo 3, non devono  derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.   2.  Agli  eventuali  oneri  derivanti  dall'articolo  7,  comma  2, dell'Accordo  di  cui  all'articolo  1  si  fa  fronte  con  apposito provvedimento legislativo.     | 
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                               Art. 4. 
     Ciascuna Parte, ai sensi del rispettivo ordinamento  nazionale  e in conformita' agli altri accordi internazionali applicabili  tra  le Parti, dovra' prendere le misure necessarie per la  protezione  delle informazioni classificate scambiate con l'altra Parte  ai  sensi  del presente Accordo.      | 
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                               Art. 5 
                           Entrata in vigore 
   1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.   La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. 
     Data a Roma, addi' 17 gennaio 2019 
                              MATTARELLA 
                                 Conte, Presidente del  Consiglio  dei                                ministri 
                                 Moavero  Milanesi,   Ministro   degli                                affari esteri  e  della  cooperazione                                internazionale 
                                 Trenta, Ministro della difesa   Visto, il Guardasigilli: Bonafede     | 
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                               Art. 5. 
     Il presente Accordo e tutte le intese  discendenti  che  verranno sottoscritte  saranno  concretamente  attuati  nel   rispetto   degli ordinamenti nazionali e degli stanziamenti di  bilancio  di  ciascuna Parte.      | 
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                               Art. 6. 
     Qualsiasi    questione    concernente     l'interpretazione     o l'applicazione del presente Accordo e di tutte le intese  discendenti che verranno sottoscritte  sara'  risolta  esclusivamente  attraverso consultazioni tra le Parti.      | 
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                               Art. 7. 
     1. Il presente Accordo entrera' in vigore a partire dalla data in cui le Parti si saranno reciprocamente comunicate,  mediante  scambio di Note diplomatiche, il  completamento  delle  rispettive  procedure interne necessarie a rendere effettivo il presente Accordo.     2. Il presente Accordo potra' essere  emendato  mediante  accordo scritto tra le  Parti.  Qualsiasi  emendamento  al  presente  Accordo seguira' le medesime procedure per la sua entrata in vigore.     3. Il presente Accordo rimarra'  in  vigore  per  un  periodo  di cinque anni e successivamente verra' automaticamente  rinnovato  ogni anno salvo che una Parte notifichi all'altra, per iscritto attraverso i canali diplomatici  e  con  novanta  giorni  di  anticipo,  la  sua intenzione di terminare il presente Accordo.     In fede di  che,  i  sottoscritti,  debitamente  autorizzati  dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.     Fatto a Tokyo, il 22 maggio 2017, in due originali entrambi nella lingua inglese.   Per il Governo della Repubblica italiana 
                                          Per il Governo del Giappone        | 
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