| Gazzetta n. 36 del 12 febbraio 2019 (vai al sommario) |  
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| TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 14 dicembre 2018, n. 135 |  
| Testo del  decreto-legge  14  dicembre  2018,  n.  135  (in  Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 290 del 14 dicembre 2018), coordinato con la legge di conversione 11 febbraio 2019, n. 12 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 6), recante:  «Disposizioni  urgenti  in materia di sostegno  e  semplificazione  per  le  imprese  e  per  la pubblica amministrazione.».  |  
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  Avvertenza: 
     Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto, trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.     Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate con caratteri corsivi.     Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).     A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua pubblicazione. 
                                Art. 1 
           Sostegno alle piccole e medie imprese creditrici                    delle pubbliche amministrazioni 
   1. Nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' istituita, con una dotazione finanziaria iniziale di euro 50.000.000, a valere sulle disponibilita'  del  medesimo  Fondo, una sezione speciale dedicata a interventi di garanzia, a  condizioni di mercato, in favore delle piccole e medie imprese (PMI)  che,  sono in difficolta' nella restituzione delle rate  di  finanziamenti  gia' contratti con banche e intermediari finanziari  e  sono  titolari  di crediti  nei  confronti  delle  pubbliche  Amministrazioni   di   cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n. 165,  certificati  ai  sensi  dell'articolo  9,  comma   3-bis,   del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.   2. La garanzia  della  sezione  speciale  di  cui  al  comma  1  e' rilasciata su finanziamenti gia' concessi alla  PMI  beneficiaria  da una banca o da un intermediario finanziario iscritto all'albo di  cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993,  n.  385, non gia' coperti da garanzia pubblica ed anche assistiti  da  ipoteca sugli  immobili  aziendali,  classificati  dalla   stessa   banca   o intermediario finanziario come «inadempienze probabili» alla data  di entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  come  risultante  dalla Centrale dei rischi della Banca d'Italia.   3. La garanzia della sezione speciale copre nella  misura  indicata dal decreto di cui al comma 7,  comunque  non  superiore  all'80  per cento e fino a un importo massimo garantito  di  euro  2.500.000,  il minore tra:   a) l'importo del finanziamento, di cui al comma 2,  non  rimborsato dalla PMI beneficiaria alla data di presentazione della richiesta  di garanzia,  maggiorato  degli  interessi,  contrattuali  e  di   mora, maturati sino alla predetta data e   b)  l'ammontare  dei  crediti   certificati   vantati   dalla   PMI beneficiaria verso  la  pubblica  amministrazione,  risultanti  dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno  2013,  n. 64.   4.  La  garanzia  della  sezione  speciale  e'   subordinata   alla sottoscrizione tra la banca o l'intermediario finanziario  e  la  PMI beneficiaria di un piano, di durata massima non superiore a 20  anni, per il rientro del finanziamento, di  cui  al  comma  2,  oggetto  di garanzia.   5. La garanzia della sezione speciale  puo'  essere  escussa  dalla banca o intermediario finanziario solo in caso di  mancato  rispetto, da parte della PMI beneficiaria, degli impegni previsti nel piano  di rientro del debito di cui al comma 4. La garanzia  comporta  in  ogni caso un  rimborso  non  superiore  all'80  per  cento  della  perdita registrata  dalla  banca  o  dall'intermediario.  La  garanzia  della sezione speciale cessa, in ogni caso, la sua efficacia con l'avvenuto pagamento da parte della pubblica amministrazione dei crediti di  cui alla lettera b) del comma 3.   6. La garanzia della sezione speciale  e'  concessa  a  fronte  del versamento  alla  medesima  sezione,   da   parte   della   banca   o intermediario, di un premio in linea con  i  valori  di  mercato.  Il predetto premio di garanzia puo' essere  posto  a  carico  della  PMI beneficiaria in misura non superiore a un  quarto  del  suo  importo, restando a carico della banca o intermediario la parte rimanente.   7. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare  ai  sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  sono stabiliti, anche in deroga alle vigenti condizioni di  ammissibilita' e disposizioni di carattere generale del Fondo  di  garanzia  per  le piccole e medie imprese, le modalita', la misura, le condizioni  e  i limiti per la concessione, escussione e liquidazione  della  garanzia della sezione speciale, nonche' i casi di  revoca  della  stessa.  Lo stesso decreto fissa le percentuali di accantonamento a valere  sulle risorse della sezione speciale e i parametri per definire  il  premio in linea con i valori di mercato della garanzia.   8. L'efficacia delle disposizioni di cui ai  commi  da  1  a  7  e' condizionata alla preventiva notificazione alla Commissione  europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.   (( 8-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:   a) al comma 34 sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:  «e  di quelli di  cui  all'articolo  6  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601»;   b) il comma 52 e' sostituito dai seguenti:   «52. La disposizione di cui al comma 51 si applica a decorrere  dal periodo d'imposta di prima applicazione del regime agevolativo di cui al comma 52-bis.   52-bis. Con successivi provvedimenti legislativi  sono  individuate misure di favore, compatibili con il diritto dell'Unione europea, nei confronti dei soggetti che svolgono  con  modalita'  non  commerciali attivita' che realizzano finalita' sociali nel rispetto dei  principi di  solidarieta'  e  sussidiarieta'.  E'  assicurato  il   necessario coordinamento con le disposizioni del codice del  Terzo  settore,  di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117».   8-ter. Ai maggiori oneri di  cui  al  comma  8-bis,  pari  a  118,4 milioni di euro per l'anno 2019 e a 157,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede: quanto a 98,4 milioni di euro per l'anno 2019, a 131 milioni di euro per l'anno 2020 e a 77,9 milioni di  euro a decorrere dall'anno 2021,  mediante  corrispondente  riduzione  del Fondo per  interventi  strutturali  di  politica  economica,  di  cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307; quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2019 e a 16,9 milioni di  euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo  di  cui all'articolo 1, comma 748, della legge  30  dicembre  2018,  n.  145; quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e a 80 milioni di euro  a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23  dicembre  2014,  n. 190. ))  
           Riferimenti normativi 
               - Si riporta di seguito l'art. 2, comma 100, lettera a)          della  L.   23   dicembre   1996,   n.   662   (Misure   di          razionalizzazione della finanza pubblica):               «100. Nell'ambito delle risorse di  cui  al  comma  99,          escluse  quelle  derivanti  dalla  riprogrammazione   delle          risorse di cui ai commi 96 e 97, il CIPE puo' destinare: a)          una somma fino ad un massimo di 400 miliardi di lire per il          finanziamento di un fondo di garanzia costituito presso  il          Mediocredito Centrale Spa  allo  scopo  di  assicurare  una          parziale assicurazione ai crediti concessi  dagli  istituti          di credito a favore delle piccole e medie imprese.».               - Si riporta di seguito l'art. 1 comma 2,  del  decreto          legislativo  30  marzo  2001,  n.   165   (Norme   generali          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle          amministrazioni pubbliche):               «Art. 1. Finalita' ed ambito di applicazione               2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte  le          amministrazioni dello Stato, ivi compresi  gli  istituti  e          scuole di ogni ordine e grado e le  istituzioni  educative,          le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad  ordinamento          autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni,  le  Comunita'          montane, e loro consorzi  e  associazioni,  le  istituzioni          universitarie, gli  Istituti  autonomi  case  popolari,  le          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e          loro associazioni, tutti gli enti  pubblici  non  economici          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,          l'Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche          amministrazioni (ARAN) e  le  Agenzie  di  cui  al  decreto          legislativo 30 luglio 1999, n.  300.  Fino  alla  revisione          organica della disciplina di settore,  le  disposizioni  di          cui al presente decreto continuano ad applicarsi  anche  al          CONI.».               -  Si  riporta   l'articolo   9,   comma   3-bis,   del          decreto-legge 29 novembre  2008,  n.  185  convertito,  con          modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,  n.  2  (Misure          urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro,  occupazione  e          impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il  quadro          strategico nazionale).               «Art.   9.   Rimborsi    fiscali    ultradecennali    e          velocizzazione,  anche  attraverso  garanzie   della   Sace          s.p.a., dei pagamenti da parte della p.a.               Omissis.               3-bis. Su istanza del creditore  di  somme  dovute  per          somministrazioni,   forniture,   appalti   e    prestazioni          professionali,  le  pubbliche   amministrazioni,   di   cui          all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo          2001, n. 165 certificano, nel rispetto  delle  disposizioni          normative  vigenti  in  materia  di  patto  di   stabilita'          interno, entro il termine di trenta giorni  dalla  data  di          ricezione dell'istanza, se il relativo credito  sia  certo,          liquido ed  esigibile,  anche  al  fine  di  consentire  al          creditore la cessione pro soluto o pro solvendo a favore di          banche  o  intermediari   finanziari   riconosciuti   dalla          legislazione vigente. Scaduto il predetto termine, su nuova          istanza del creditore, e' nominato un Commissario ad  acta,          con  oneri  a  carico  dell'ente  debitore.  La  nomina  e'          effettuata dall'Ufficio centrale  del  bilancio  competente          per le certificazioni di pertinenza  delle  amministrazioni          statali  centrali,  degli  enti  pubblici   non   economici          nazionali e delle agenzie di cui al decreto legislativo  30          luglio 1999, n. 300; dalla  Ragioneria  territoriale  dello          Stato competente per territorio per  le  certificazioni  di          pertinenza  delle  altre  amministrazioni.  Ferma  restando          l'attivazione   da   parte   del   creditore   dei   poteri          sostitutivi,   il   mancato   rispetto   dell'obbligo    di          certificazione o il diniego non motivato di certificazione,          anche   parziale,   comporta   a   carico   del   dirigente          responsabile   l'applicazione   delle   sanzioni   di   cui          all'articolo 7, comma 2, del decreto legge 8  aprile  2013,          n. 35, convertito con modificazioni dalla  legge  6  giugno          2013, n. 64. La pubblica amministrazione di  cui  al  primo          periodo che risulti  inadempiente  non  puo'  procedere  ad          assunzioni di personale o ricorrere all'indebitamento  fino          al permanere dell'inadempimento. La  cessione  dei  crediti          oggetto   di   certificazione    avviene    nel    rispetto          dell'articolo 117 del codice di cui al decreto  legislativo          12  aprile  2006,  n.  163.  Ferma   restando   l'efficacia          liberatoria dei pagamenti eseguiti dal debitore ceduto,  si          applicano gli articoli 5, comma 1,  e  7,  comma  1,  della          legge 21 febbraio  1991,  n.  52.  La  certificazione  deve          indicare obbligatoriamente la data prevista  di  pagamento.          Le certificazioni gia' rilasciate senza data devono  essere          integrate  a  cura  dell'amministrazione   utilizzando   la          piattaforma elettronica di cui all'articolo 7, comma 1, del          citato decreto-legge n. 35 del 2013 con l'apposizione della          data prevista per il pagamento.».               - Si riporta l'articolo 106 del decreto legislativo  1°          settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in  materia          bancaria e creditizia)               «Art. 106. Albo degli intermediari finanziari               1.   L'esercizio    nei    confronti    del    pubblico          dell'attivita'  di  concessione  di   finanziamenti   sotto          qualsiasi forma e' riservato agli  intermediari  finanziari          autorizzati, iscritti in  un  apposito  albo  tenuto  dalla          Banca d'Italia.               2.  Oltre  alle  attivita'  di  cui  al  comma  1   gli          intermediari finanziari possono:               a) emettere moneta elettronica e  prestare  servizi  di          pagamento a condizione che  siano  a  cio'  autorizzati  ai          sensi dell'articolo 114-quinquies, comma 4, e iscritti  nel          relativo albo, oppure prestare solo servizi di pagamento  a          condizione  che  siano  a   cio'   autorizzati   ai   sensi          dell'articolo 114-novies, comma 4, e iscritti nel  relativo          albo;               b) prestare servizi di investimento se  autorizzati  ai          sensi dell'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 24          febbraio 1998, n. 58;               c) esercitare le altre attivita' a  loro  eventualmente          consentite  dalla  legge  nonche'  attivita'   connesse   o          strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate  dalla          Banca d'Italia.               3. Il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentita          la Banca d'Italia, specifica il contenuto  delle  attivita'          indicate nel comma 1, nonche' in quali circostanze  ricorra          l'esercizio nei confronti del pubblico.».               -Si riporta l'articolo 7  del  decreto-legge  8  aprile          2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6          giugno 2013, n. 64. (Disposizioni urgenti per il  pagamento          dei debiti scaduti della pubblica amministrazione,  per  il          riequilibrio finanziario degli enti  territoriali,  nonche'          in materia di versamento di tributi degli enti locali):               «Art.  7.  Ricognizione  dei  debiti  contratti   dalle          pubbliche amministrazioni               -  1.  Le  amministrazioni  pubbliche,  ai  fini  della          certificazione delle  somme  dovute  per  somministrazioni,          forniture  e  appalti  e  per   obbligazioni   relative   a          prestazioni professionali, ai sensi dell'articolo 9,  commi          3-bis e 3-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,          convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,          n.  2  e  dell'articolo   12,   comma   11-quinquies,   del          decreto-legge  2  marzo  2012,  n.  16,   convertito,   con          modificazioni,  dalla  legge  26  aprile   2012,   n.   44,          provvedono a registrarsi sulla piattaforma elettronica  per          la gestione telematica del rilascio  delle  certificazioni,          predisposta dal Ministero dell'economia e delle  finanze  -          Dipartimento della ragioneria generale dello Stato ai sensi          dell'articolo 4 del decreto del  Ministro  dell'economia  e          delle finanze 25 giugno 2012, come modificato  dal  decreto          del Ministro dell'economia e delle finanze 19 ottobre  2012          e dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia  e          delle finanze 22 maggio 2012, come modificato  dal  decreto          del Ministro dell'economia e  delle  finanze  24  settembre          2012, entro 20 giorni dalla data di entrata in  vigore  del          presente decreto.               -  2.  La  mancata  registrazione   sulla   piattaforma          elettronica entro il termine di cui al comma 1 e' rilevante          ai  fini  della  misurazione  e  della  valutazione   della          performance  individuale  dei  dirigenti   responsabili   e          comporta responsabilita'  dirigenziale  e  disciplinare  ai          sensi degli articoli 21 e 55, del  decreto  legislativo  30          marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. I dirigenti          responsabili sono assoggettati, altresi', ad  una  sanzione          pecuniaria pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo nella          registrazione sulla piattaforma elettronica.               - 3. La certificazione dei crediti di cui al comma 1 e'          effettuata   esclusivamente   mediante    la    piattaforma          elettronica di cui al medesimo comma 1.               - 4. Ferma restando la  possibilita'  di  acquisire  la          certificazione  di  somme  dovute   per   somministrazioni,          forniture  e  appalti  e  per   obbligazioni   relative   a          prestazioni professionali dalle  pubbliche  amministrazioni          secondo  le  procedure  di  cui  al  decreto  del  Ministro          dell'economia  e  delle  finanze  25  giugno   2012,   come          modificato dal decreto del Ministro dell'economia  e  delle          finanze 19 ottobre 2012 e di cui al  decreto  del  Ministro          dell'economia  e  delle  finanze  22  maggio   2012,   come          modificato dal decreto del Ministro dell'economia  e  delle          finanze 24 settembre  2012,  le  pubbliche  amministrazioni          debitrici di cui al comma 1 comunicano  a  partire  dal  1°          giugno 2013 ed entro il  termine  del  15  settembre  2013,          utilizzando la  piattaforma  elettronica  per  la  gestione          telematica del rilascio  delle  certificazioni  di  cui  al          medesimo comma  1,  l'elenco  completo  dei  debiti  certi,          liquidi ed esigibili, maturati alla data  del  31  dicembre          2012,  che  non   risultano   estinti   alla   data   della          comunicazione   stessa,   con   l'indicazione   dei    dati          identificativi  del  creditore.  La  comunicazione  avviene          sulla  base  di  un  apposito  modello  scaricabile   dalla          piattaforma  elettronica,  nel  quale  e'   data   separata          evidenza  ai   crediti   gia'   oggetto   di   cessione   o          certificazione.     Il     creditore     puo'     segnalare          all'amministrazione pubblica debitrice, in tempo utile  per          il rispetto del termine di cui al primo periodo,  l'importo          e  gli  estremi  identificativi  del  credito  vantato  nei          confronti della stessa.               -  4-bis.  A  decorrere  dal  1°   gennaio   2014,   le          comunicazioni  di  cui  al  comma  4,  relative  all'elenco          completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili  alla  data          del 31 dicembre  di  ciascun  anno,  sono  trasmesse  dalle          amministrazioni pubbliche per il tramite della  piattaforma          elettronica entro il 30  aprile  dell'anno  successivo.  In          caso di inadempienza, si applica ai dirigenti  responsabili          la sanzione di cui al comma 2.               - 5. Il mancato adempimento da  parte  delle  pubbliche          amministrazioni debitrici alle disposizioni di cui al comma          4 rileva ai fini  della  misurazione  e  della  valutazione          della performance individuale dei dirigenti responsabili  e          comporta responsabilita'  dirigenziale  e  disciplinare  ai          sensi degli articoli 21 e 55, del  decreto  legislativo  30          marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.               - 6. Per i crediti diversi da quelli  gia'  oggetto  di          cessione o certificazione, la comunicazione di cui al comma          4  equivale  a  certificazione   del   credito   ai   sensi          dell'articolo 9, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge  29          novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla          legge 28 gennaio 2009,  n.  2  e  dell'articolo  12,  comma          11-quinquies,  del  decreto-legge  2  marzo  2012,  n.  16,          convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile  2012,          n. 44. La certificazione di cui al  periodo  precedente  si          intende rilasciata, ai sensi dell'articolo 2, comma 2,  del          decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  25          giugno 2012,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della          Repubblica   Italiana   2   luglio   2012,   n.   152.   Le          amministrazioni pubbliche di cui al comma  1  del  presente          articolo, nei limiti degli spazi finanziari derivanti dalle          esclusioni dai vincoli  del  patto  di  stabilita'  interno          previste  ai  commi  1  e  7  dell'articolo   1   e   dalle          anticipazioni concesse a valere sul Fondo di cui  al  comma          10 del medesimo articolo 1, devono indicare, per parte  dei          debiti  ovvero  per  la  totalita'  di  essi,  in  sede  di          comunicazione, la data prevista per il pagamento. Per  tali          debiti  la  certificazione  si   intende   rilasciata   con          apposizione della data di pagamento, anche  ai  fini  della          compensazione  ai  sensi   degli   articoli   28-quater   e          28-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29          settembre 1973, n.  602,  e  successive  modificazioni.  In          relazione  alle  esclusioni  dai  vincoli  del   patto   di          stabilita' interno  nonche'  alle  anticipazioni,  definite          successivamente   all'effettuazione   della   comunicazione          prevista dal comma 4 del presente  articolo,  le  pubbliche          amministrazioni interessate possono aggiornare la  predetta          comunicazione  limitatamente  all'apposizione  della   data          prevista per il pagamento dei debiti fino  a  quel  momento          comunicati senza apposizione di data. Le date di  pagamento          indicate nella comunicazione non sono modificabili in  sede          di aggiornamento. (50)               -  7.  In  caso  di  omessa,   incompleta   o   erronea          comunicazione da parte dell'amministrazione pubblica di uno          o   piu'   debiti,    il    creditore    puo'    richiedere          all'amministrazione stessa di  correggere  o  integrare  la          comunicazione del debito di cui  al  comma  4.  Decorsi  15          giorni dalla data di ricevimento della richiesta senza  che          l'amministrazione  abbia  provveduto  ovvero  espresso   un          motivato diniego, il creditore puo' presentare  istanza  di          nomina di un Commissario ad acta, mediante  la  piattaforma          elettronica, secondo le modalita' di  cui  al  decreto  del          Ministro dell'economia e delle finanze 25 giugno 2012, come          modificato dal decreto del Ministro dell'economia  e  delle          finanze  19  ottobre  2012  e  al  decreto   del   Ministro          dell'economia  e  delle  finanze  22  maggio   2012,   come          modificato dal decreto del Ministro dell'economia  e  delle          finanze   24   settembre   2012,   con   oneri   a   carico          dell'amministrazione debitrice.               -  7-bis.  Le  amministrazioni  di  cui  al  comma   1,          contestualmente  al   pagamento   dei   debiti   comunicati          attraverso la piattaforma elettronica ai sensi del comma 4,          provvedono a registrare sulla piattaforma stessa i dati del          pagamento, in modo da garantire l'aggiornamento dello stato          dei  debiti.  In  caso  di  mancato  adempimento  a  quanto          previsto dal presente comma si applicano le disposizioni di          cui al comma 5. (51)               - 7-ter. Le amministrazioni  pubbliche  individuate  ai          sensi dell'articolo 1, comma 2,  della  legge  31  dicembre          2009, n. 196, e successive modificazioni, diverse da quelle          di cui al comma 1 del presente articolo, ai soli fini della          comunicazione  prevista   dal   comma   4,   provvedono   a          registrarsi  sulla  piattaforma  elettronica  entro   venti          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di          conversione  del   presente   decreto.   Per   la   mancata          registrazione  sulla  piattaforma  elettronica   entro   il          termine  indicato  nel  primo  periodo  si   applicano   le          disposizioni  di  cui  al  comma  2.  La  comunicazione  e'          effettuata entro il 15 settembre 2013  e  si  applicano  le          disposizioni di cui ai commi 5 e 7.               - 7-quater. A decorrere dal 30 settembre 2013, nel sito          internet istituzionale del Ministero dell'economia e  delle          finanze, sulla base dei dati registrati  nella  piattaforma          elettronica, sono pubblicati con  cadenza  mensile  i  dati          relativi all'andamento dei pagamenti dei debiti di  cui  ai          commi 4 e 4-bis.               8. Entro il termine di cui al comma 4, le banche e  gli          intermediari  finanziari  autorizzati,   per   il   tramite          dell'Associazione   Bancaria   Italiana,   comunicano    al          Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento  del          tesoro l'elenco  completo  dei  debiti  certi,  liquidi  ed          esigibili  nei  confronti  di   pubbliche   amministrazioni          maturati alla data del 31  dicembre  2012  che  sono  stati          oggetto di cessione in  favore  di  banche  o  intermediari          finanziari  autorizzati,   con   l'indicazione   dei   dati          identificativi   del    cedente,    del    cessionario    e          dell'amministrazione debitrice e distinguendo tra  cessioni          pro-soluto e cessioni pro-solvendo.               - 9. Nel rispetto degli obiettivi di  finanza  pubblica          stabiliti  con  il  Documento  di  economia  e  finanza  ed          eventualmente  modificati  dalla  Nota  di   aggiornamento,          previa  intesa  con  le  Autorita'  europee,  la  legge  di          stabilita' per  il  2014,  puo'  autorizzare  il  pagamento          mediante assegnazione di titoli di Stato dei  debiti  delle          amministrazioni pubbliche  che  hanno  formato  oggetto  di          cessione pro soluto perfezionata entro il 31 dicembre  2012          da parte dei creditori in favore di banche  o  intermediari          finanziari disciplinati dalle leggi in materia  bancaria  e          creditizia  di  cui  al  comma  8  ovvero  puo'   prevedere          l'effettuazione  di  operazioni   finanziarie   finalizzate          all'estinzione di debiti certi, liquidi ed esigibili  delle          pubbliche amministrazioni.               - 9-bis. Alla Nota di aggiornamento  del  Documento  di          economia  e  finanza  2013  e'   allegata   una   relazione          sull'attuazione del  presente  decreto.  La  relazione  da'          conto dello stato dei pagamenti dei debiti delle  pubbliche          amministrazioni effettuati ai sensi degli articoli 1, 2,  3          e 5, nonche' degli  esiti  dell'attivita'  di  ricognizione          svolta ai sensi del presente articolo. La relazione  indica          altresi'  le  iniziative   eventualmente   necessarie,   da          assumere anche con la legge di stabilita' per il  2014,  al          fine  di  completare  il   pagamento   dei   debiti   delle          amministrazioni pubbliche maturati al 31 dicembre 2012, ivi          inclusi   i   debiti   per   obbligazioni    giuridicamente          perfezionate  relativi   a   somministrazioni,   forniture,          appalti e prestazioni professionali a fronte dei quali  non          sussistono nei bilanci residui passivi anche perenti, anche          mediante la concessione nell'anno 2014 della garanzia dello          Stato al fine di agevolare la cessione dei relativi crediti          a banche e ad altri intermediari finanziari,  nel  rispetto          dei saldi programmati di finanza pubblica.».               - Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3,  della          legge 23 agosto 1988,  400  (Disciplina  dell'attivita'  di          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei          Ministri)               «Art. 17. Regolamenti.               Omissis.               3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».               - Si riporta il testo dell'articolo  108  del  Trattato          sul funzionamento dell'Unione europea               - «Articolo 108.               - La Commissione procede con gli Stati membri all'esame          permanente dei regimi di aiuti esistenti in  questi  Stati.          Essa propone a questi ultimi le opportune misure  richieste          dal graduale  sviluppo  o  dal  funzionamento  del  mercato          interno.               - 2. Qualora la Commissione, dopo  aver  intimato  agli          interessati di presentare le  loro  osservazioni,  constati          che un aiuto  concesso  da  uno  Stato,  o  mediante  fondi          statali, non e' compatibile con il mercato interno a  norma          dell'articolo 107, oppure che tale aiuto e' attuato in modo          abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o          modificarlo nel termine da essa fissato.               Qualora lo Stato  in  causa  non  si  conformi  a  tale          decisione entro il  termine  stabilito,  la  Commissione  o          qualsiasi altro Stato interessato puo'  adire  direttamente          la Corte di giustizia dell'Unione europea, in  deroga  agli          articoli 258 e 259.               A  richiesta  di  uno  Stato  membro,   il   Consiglio,          deliberando all'unanimita', puo'  decidere  che  un  aiuto,          istituito o da istituirsi da parte di  questo  Stato,  deve          considerarsi compatibile con il mercato interno, in  deroga          alle disposizioni dell'articolo 107 o ai regolamenti di cui          all'articolo   109,    quando    circostanze    eccezionali          giustifichino tale decisione. Qualora la Commissione  abbia          iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista          dal presente paragrafo, primo  comma,  la  richiesta  dello          Stato interessato rivolta al Consiglio avra' per effetto di          sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si          sia pronunciato al riguardo.               Tuttavia, se il Consiglio non si e'  pronunciato  entro          tre  mesi  dalla  data  della  richiesta,  la   Commissione          delibera.               - 3. Alla Commissione sono comunicati, in  tempo  utile          perche' presenti le sue osservazioni, i progetti diretti  a          istituire o modificare aiuti. Se ritiene  che  un  progetto          non  sia  compatibile  con  il  mercato  interno  a   norma          dell'articolo 107, la Commissione inizia senza  indugio  la          procedura  prevista  dal  paragrafo  precedente.  Lo  Stato          membro interessato non puo'  dare  esecuzione  alle  misure          progettate prima che tale procedura abbia  condotto  a  una          decisione finale.               -  4.  La   Commissione   puo'   adottare   regolamenti          concernenti le categorie di aiuti di Stato per le quali  il          Consiglio ha stabilito, conformemente all'articolo 109, che          possono  essere  dispensate  dalla  procedura  di  cui   al          paragrafo 3 del presente articolo.».               - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi  34  e  52          della legge 30 dicembre 2018 n 145 (legge  di  Bilancio  di          previsione per l'anno finanziario 2019) :               «34. Le agevolazioni previste dai commi da 28 a 33 sono          cumulabili con altri benefici  eventualmente  concessi,  ad          eccezione di  quelli  che  prevedono  regimi  forfetari  di          determinazione del reddito.»               «52. La determinazione  degli  acconti  dovuti  per  il          periodo d'imposta  successivo  a  quello  in  corso  al  31          dicembre 2018 e' effettuata considerando quale imposta  del          periodo  precedente  quella  che  si  sarebbe   determinata          applicando la disposizione di cui al comma 51.».               - Si riporta il testo dell'articolo 10,  comma  5,  del          decreto-legge 29 novembre 2004,  n.  282,  convertito,  con          modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307:               «5.  Al  fine  di  agevolare  il  perseguimento   degli          obiettivi di finanza pubblica,  anche  mediante  interventi          volti alla riduzione della pressione fiscale,  nello  stato          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze          e' istituito un apposito «Fondo per interventi  strutturali          di politica economica», alla cui costituzione concorrono le          maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di  euro  per          l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».               - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 748  della          legge  30  dicembre  2018  n  145  (legge  di  Bilancio  di          previsione per l'anno finanziario 2019).               «748.  Nello  stato   di   previsione   del   Ministero          dell'economia e delle finanze e' istituito  un  fondo,  con          una dotazione di euro 44.380.452 per l'anno 2019,  di  euro          16.941.452 per l'anno 2020, di euro 58.493.452  per  l'anno          2021,  di  euro  29.962.452  per  l'anno  2022,   di   euro          29.885.452 per l'anno 2023, di euro 39.605.452  per  l'anno          2024,  di  euro  39.516.452  per  l'anno  2025,   di   euro          34.279.452 per l'anno 2026, di euro 37.591.452  per  l'anno          2027 e di euro 58.566.452 annui a decorrere dall'anno 2028,          da  destinare  al  finanziamento  di  nuove  politiche   di          bilancio  e  al  rafforzamento  di  quelle  gia'  esistenti          perseguite dai Ministeri.».               - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 200, della          legge 23 dicembre 2014, n. 190               «200.  Nello  stato   di   previsione   del   Ministero          dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far          fronte ad esigenze indifferibili  che  si  manifestano  nel          corso della gestione, con la dotazione  di  27  milioni  di          euro per l'anno 2015 e  di  25  milioni  di  euro  annui  a          decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente          con uno o piu' decreti del  Presidente  del  Consiglio  dei          ministri su proposta del  Ministro  dell'economia  e  delle          finanze. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'          autorizzato  ad  apportare  le  occorrenti  variazioni   di          bilancio.».   |  
|   |                              (( Art. 1 bis 
             Semplificazione e riordino delle disposizioni                    relative a istituti agevolativi 
   1. Al decreto-legge  23  ottobre  2018,  n.  119,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136,  sono  apportate le seguenti modificazioni:   a) all'articolo 3, comma 23, le parole da: «non  possono»  fino  a: «improcedibile»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «possono  essere definiti secondo le disposizioni del presente  articolo  versando  le somme di cui al comma 1 in unica soluzione entro il 31  luglio  2019, ovvero, in deroga al comma 2, lettera b), nel numero massimo di dieci rate consecutive, ciascuna di pari importo, scadenti la prima  il  31 luglio 2019, la seconda il 30 novembre  2019  e  le  restanti  il  28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2020 e 2021»;   b) all'articolo 5, comma 1, lettera d), dopo le  parole:  «restanti rate» sono inserite le seguenti: «il 28 febbraio, il 31 maggio».   2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.  145,  il  comma 193 e' sostituito dal seguente:   «193. Nei casi previsti dal secondo periodo del comma 192, l'agente della riscossione avverte il debitore  che  i  debiti  delle  persone fisiche inseriti nella dichiarazione presentata ai  sensi  del  comma 189, ove definibili ai sensi dell'articolo  3  del  decreto-legge  23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17 dicembre 2018, n. 136, sono automaticamente inclusi nella definizione disciplinata dallo stesso articolo 3 e indica l'ammontare complessivo delle somme dovute a tal fine, ripartito in diciassette  rate,  e  la scadenza di ciascuna di esse. La prima di  tali  rate,  di  ammontare pari al 30 per cento delle predette somme, scade il 30 novembre 2019; il restante 70 per cento e' ripartito nelle rate successive, ciascuna di pari importo, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31  luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020.  Nei  medesimi casi previsti dal secondo periodo del  comma  192,  limitatamente  ai debiti di cui all'articolo 3, comma 23, del citato  decreto-legge  n. 119 del 2018, l'ammontare complessivo delle somme dovute e' ripartito in nove rate, di cui la prima, di ammontare pari  al  30  per  cento, scadente il 30 novembre 2019 e le restanti, ciascuna di pari importo, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30  novembre degli anni 2020 e 2021. Si applicano, a  decorrere  dal  1°  dicembre 2019, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo».   3. All'articolo  1,  comma  57,  lettera  d-bis),  della  legge  23 dicembre 2014, n. 190, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attivita' dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini  dell'esercizio  di arti o professioni». ))  
           Riferimenti normativi 
               -Si riporta il testo del comma 23 dell'articolo  3  del          decreto-legge 23 ottobre  2018,  n.  119,  convertito,  con          modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2018,  n.   136          (Disposizioni urgenti in materia  fiscale  e  finanziaria),          come modificato dalla presente legge:               «Art. 3. Definizione  agevolata  dei  carichi  affidati          all'agente della riscossione               1. - 22. Omissis.               23. Fatto salvo  quanto  previsto  dall'articolo  4,  i          debiti relativi  ai  carichi  per  i  quali  non  e'  stato          effettuato l'integrale pagamento, entro il 7 dicembre 2018,          delle somme da versare nello stesso termine in  conformita'          alle  previsioni  del  comma  21  possono  essere  definiti          secondo le disposizioni del presente articolo  versando  le          somme di cui al comma 1 in  unica  soluzione  entro  il  31          luglio 2019, ovvero, in deroga al comma 2, lettera b),  nel          numero massimo di dieci rate consecutive, ciascuna di  pari          importo, scadenti la prima il 31 luglio 2019, la seconda il          30 novembre 2019 e  le  restanti  il  28  febbraio,  il  31          maggio, il 31 luglio e il 30 novembre  degli  anni  2020  e          2021.               Omissis.».               -Si riporta il testo del comma 1  dell'articolo  5  del          citato decreto-legge  n.  119  del  2018,  convertito,  con          modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n.  136,  come          modificato dalla presente legge:               «Art. 5. Definizione  agevolata  dei  carichi  affidati          all'agente della riscossione a titolo  di  risorse  proprie          dell'Unione europea               1. I debiti relativi ai carichi  affidati  agli  agenti          della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 a          titolo   di   risorse   proprie    tradizionali    previste          dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a),  delle  decisioni          2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7  giugno  2007,  e          2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio  2014,  e          di imposta sul valore  aggiunto  riscossa  all'importazione          possono essere estinti con le modalita', alle condizioni  e          nei termini di cui all'articolo 3, con le seguenti deroghe:               a)  limitatamente  ai  debiti  relativi  alle   risorse          proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1,          lettera  a),  della  decisione  2014/335/UE,  Euratom   del          Consiglio, del 26 maggio 2014,  il  debitore  e'  tenuto  a          corrispondere, in aggiunta alle somme di  cui  all'articolo          3, comma 1, lettere a) e b):               1) a decorrere dal 1° maggio 2016 e fino al  31  luglio          2019, gli interessi di  mora  previsti  dall'articolo  114,          paragrafo  1,  del  regolamento  (UE)   n.   952/2013   del          Parlamento europeo e del  Consiglio  del  9  ottobre  2013,          fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 3 e 4 dello stesso          articolo 114;               2) dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso del 2 per          cento annuo;               b) entro il 31 maggio 2019 l'agente  della  riscossione          trasmette, anche in via telematica,  l'elenco  dei  singoli          carichi  compresi  nelle  dichiarazioni  di  adesione  alla          definizione all'Agenzia delle dogane e dei  monopoli,  che,          determinato l'importo degli interessi di mora di  cui  alla          lettera a), numero 1),  lo  comunica  al  medesimo  agente,          entro il 15 giugno 2019, con le stesse modalita';               c) entro il 31 luglio 2019 l'agente  della  riscossione          comunica ai debitori che hanno presentato la  dichiarazione          l'ammontare complessivo delle somme dovute  ai  fini  della          definizione, nonche' quello delle singole rate, e il giorno          e il mese di scadenza di ciascuna di esse;               d) il pagamento dell'unica o  della  prima  rata  delle          somme dovute a titolo di definizione scade il 30  settembre          2019; la seconda rata  scade  il  30  novembre  2019  e  le          restanti rate il 28 febbraio, il 31 maggio il 31  luglio  e          il 30 novembre di ciascun anno successivo;               e)  limitatamente  ai  debiti  relativi  alle   risorse          proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1,          lettera  a),  della  decisione  2014/335/UE,  Euratom   del          Consiglio,  del  26  maggio  2014,  non  si  applicano   le          disposizioni di cui all'articolo 3, comma 12,  lettera  c),          relative al pagamento mediante compensazione;               f) l'Agenzia delle dogane e dei monopoli,  al  fine  di          poter correttamente valutare lo stato dei crediti  inerenti          alle somme di competenza del bilancio della UE,  trasmette,          anche in via telematica, alle scadenze determinate in  base          all'articolo 13 del regolamento (UE, Euratom)  n.  609/2014          del Consiglio, del  26  maggio  2014,  specifica  richiesta          all'agente della riscossione, che, entro  sessanta  giorni,          provvede a  comunicare,  con  le  stesse  modalita',  se  i          debitori  che  hanno   aderito   alla   definizione   hanno          effettuato il pagamento delle  rate  previste  e,  in  caso          positivo, a fornire l'elenco dei codici tributo per i quali          e' stato effettuato il versamento.».               -Si riporta il testo  del  comma  193  dell'articolo  1          della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145   (Bilancio   di          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e          bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2019-2021),  come          modificato dalla presente legge:               «193. Nei casi previsti dal secondo periodo  del  comma          192, l'agente della riscossione avverte il debitore  che  i          debiti delle persone fisiche inseriti  nella  dichiarazione          presentata ai sensi del comma 189, ove definibili ai  sensi          dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n.  119,          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre          2018,  n.   136,   sono   automaticamente   inclusi   nella          definizione disciplinata dallo stesso articolo 3  e  indica          l'ammontare complessivo delle  somme  dovute  a  tal  fine,          ripartito in diciassette rate, e la scadenza di ciascuna di          esse. La prima di tali rate, di ammontare pari  al  30  per          cento delle predette somme, scade il 30 novembre  2019;  il          restante 70 per cento e' ripartito nelle  rate  successive,          ciascuna di pari importo, scadenti il 28  febbraio,  il  31          maggio, il 31 luglio e il 30 novembre  di  ciascun  anno  a          decorrere dal 2020. Nei medesimi casi previsti dal  secondo          periodo del comma  192,  limitatamente  ai  debiti  di  cui          all'articolo 3, comma 23, del citato decreto-legge  n.  119          del 2018, l'ammontare complessivo  delle  somme  dovute  e'          ripartito in nove rate, di cui la prima, di ammontare  pari          al 30  per  cento,  scadente  il  30  novembre  2019  e  le          restanti,  ciascuna  di  pari  importo,  scadenti   il   28          febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli          anni 2020 e 2021. Si applicano, a decorrere dal 1° dicembre          2019, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo.».               -Si riporta il testo del comma 57 dell'articolo 1 della          legge  23  dicembre  2014,  n.  190  (Disposizioni  per  la          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato          (legge di stabilita' 2015), come modificato dalla  presente          legge:               «Art. 1               Commi 1. - 56. Omissis.               57. Non possono avvalersi del regime forfetario:               a) le  persone  fisiche  che  si  avvalgono  di  regimi          speciali ai fini dell'imposta  sul  valore  aggiunto  o  di          regimi forfetari di determinazione del reddito;               b) i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che          sono  residenti  in  uno  degli  Stati  membri  dell'Unione          europea o in uno Stato aderente  all'Accordo  sullo  Spazio          economico europeo  che  assicuri  un  adeguato  scambio  di          informazioni e che producono  nel  territorio  dello  Stato          italiano redditi che costituiscono almeno il 75  per  cento          del reddito complessivamente prodotto;               c)  i  soggetti  che  in  via  esclusiva  o  prevalente          effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato,          di terreni edificabili di cui all'articolo 10, primo comma,          numero 8), del decreto del Presidente della  Repubblica  26          ottobre 1972, n. 633,  e  successive  modificazioni,  o  di          mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 53,  comma  1,          del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,  convertito,  con          modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;               d)  gli   esercenti   attivita'   d'impresa,   arti   o          professioni     che     partecipano,     contemporaneamente          all'esercizio dell'attivita', a  societa'  di  persone,  ad          associazioni o a imprese familiari di  cui  all'articolo  5          del testo unico di cui  al  decreto  del  Presidente  della          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero che controllano          direttamente o indirettamente  societa'  a  responsabilita'          limitata  o  associazioni  in  partecipazione,   le   quali          esercitano    attivita'    economiche    direttamente     o          indirettamente  riconducibili   a   quelle   svolte   dagli          esercenti attivita' d'impresa, arti o professioni;               d-bis)  le  persone  fisiche  la  cui   attivita'   sia          esercitata  prevalentemente  nei  confronti  di  datori  di          lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano          intercorsi rapporti di lavoro nei  due  precedenti  periodi          d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente  o          indirettamente riconducibili ai suddetti datori di  lavoro,          ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attivita'          dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini          dell'esercizio di arti o professioni.               Omissis.».   |  
|   |                                 Art. 2   Disciplina del termine per la restituzione del finanziamento  di  cui  all'articolo 50, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 
   1. Il finanziamento a titolo oneroso di cui all'articolo 50,  comma 1,  del  decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50,  convertito,   con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ((  come  integrato ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.  148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017,  n.  172, )) e' rimborsato entro trenta giorni dall'intervenuta efficacia della cessione dei complessi  aziendali  oggetto  delle  procedure  di  cui all'articolo 50, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2017 e, in ogni caso, non oltre il termine del 30 giugno 2019.   2. All'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 16 ottobre 2017,  n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2017,  n. 172, il terzo periodo e' abrogato.   3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a  900  milioni di euro nel 2018 in termini di solo fabbisogno, si provvede  mediante versamento per un corrispondente importo, da effettuare entro  il  31 dicembre 2018, delle somme gestite presso il sistema  bancario  dalla Cassa servizi energetici e ambientali a favore del conto corrente  di tesoreria centrale di cui all'articolo 2, comma 2, del  decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla  legge  1° agosto 2016, n. 151. La giacenza, da mantenere depositata a fine anno sul  conto  corrente  di  tesoreria  di  cui  al  primo  periodo,  e' restituita nel corso del 2019.  
           Riferimenti normativi 
               - Si riporta il testo dell'art. 50, comma 1 del D.L. 24          aprile 2017, n. 50 convertito in legge, con  modificazioni,          dall'  art.  1,  comma  1,  L.  21  giugno  2017,   n.   96          (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative  a          favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le          zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo):               «Art 50. Misure urgenti per assicurare  la  continuita'          del servizio svolto dall'Alitalia Spa               1. Al  fine  di  evitare  l'interruzione  del  servizio          svolto dalla societa' Alitalia - Societa' Aerea Italiana  -          Spa in amministrazione straordinaria,  per  i  collegamenti          aerei  nel  territorio  nazionale  e  con   il   territorio          nazionale,  ivi  compresi  quelli  con  oneri  di  servizio          pubblico ai sensi della vigente normativa  europea,  tenuto          conto delle gravi difficolta' di ordine sociale e dei gravi          disagi per gli utenti che tale interruzione determinerebbe,          e' disposto  un  finanziamento  a  titolo  oneroso  di  600          milioni di euro, della durata di sei mesi, da  erogare  con          decreto del Ministro dello sviluppo economico  di  concerto          con il Ministro dell'economia e delle finanze entro  cinque          giorni dall'apertura  della  procedura  di  amministrazione          straordinaria  a  favore  dell'Alitalia  -  Societa'  Aerea          Italiana  -  Spa  in  amministrazione   straordinaria,   da          utilizzare per le indilazionabili esigenze gestionali della          societa'  stessa  e  delle  altre   societa'   del   gruppo          sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria,          anche relative alla continuita' dei sistemi di  regolazione          internazionale dei rapporti economici con i vettori,  nelle          more dell'esecuzione di un programma predisposto  ai  sensi          degli articoli 27 e 54 del  decreto  legislativo  8  luglio          1999,  n.  270,  e  conforme  alla  normativa  europea.  Il          relativo stanziamento e' iscritto nello stato di previsione          del Ministero dello sviluppo economico. Il finanziamento e'          concesso con l'applicazione di interessi al tasso Euribor a          sei mesi pubblicato il  giorno  lavorativo  antecedente  la          data di erogazione, maggiorato di 1.000 punti base,  ed  e'          restituito   entro   sei   mesi   dalla   erogazione,    in          prededuzione, con priorita' rispetto a  ogni  altro  debito          della procedura. Le somme corrisposte in  restituzione  del          finanziamento per capitale e interessi  sono  versate,  nel          2017, all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per  essere          riassegnate, per un importo pari a 300 milioni di euro,  al          fondo di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24          aprile 2014, n. 66, convertito,  con  modificazioni,  dalla          legge 23 giugno 2014, n. 89, e per l'importo  eccedente  al          Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato  di  cui  alla          legge 27 ottobre 1993, n. 432.».               -Si riporta il testo dell'art. 12, comma 2 del  DL  148          del 16-10-2017 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria          e per esigenze indifferibili) convertito con  modificazioni          dalla 4 dicembre 2017, n. 172).               «Art. 12. Procedura di cessione Alitalia .               Omissis.               2.  Allo  scopo  di   garantire   l'adempimento   delle          obbligazioni di  trasporto  assunte  dalla  amministrazione          straordinaria fino alla  data  di  cessione  del  complesso          aziendale senza soluzione di continuita'  del  servizio  di          trasporto aereo e assicurare la regolare  prosecuzione  dei          servizi di collegamento aereo nel  territorio  nazionale  e          per il territorio nazionale esercitati  dalle  societa'  di          cui al precedente comma 1 nelle more dell'esecuzione  della          procedura di cessione dei complessi aziendali, nonche' allo          scopo di consentire la definizione ed il perseguimento  del          programma  della  relativa  procedura  di   amministrazione          straordinaria,  l'ammontare  del  finanziamento  a   titolo          oneroso di cui all'articolo 50, comma 1  del  decreto-legge          24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla          legge 21 giugno 2017, n. 96, e' incrementato di 300 milioni          di euro, da erogarsi  nell'anno  2018.  Tale  importo  puo'          essere   erogato   anche    mediante    anticipazioni    di          tesoreria.L'organo commissariale provvede al pagamento  dei          debiti prededucibili contratti nel corso della procedura di          amministrazione   straordinaria   per   far   fronte   alle          indilazionabili esigenze gestionali delle predette societa'          e per il perseguimento delle finalita' di cui al  programma          dell'amministrazione  straordinaria,  anche  in  deroga  al          disposto dell'articolo 111-bis,  ultimo  comma,  del  regio          decreto 16 marzo 1942, n. 267.».               -Si riporta il testo dell'art. 2 comma  2  del  D.L.  9          giugno  2016,  n.   98   (Disposizioni   urgenti   per   il          completamento della procedura  di  cessione  dei  complessi          aziendali  del  Gruppo  ILVA),  convertito  in  legge,  con          modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 1° agosto 2016, n.          151.               «Art. 2. Finanziamenti ad imprese strategiche               Omissis.               2.  Agli  oneri  di  cui  al  comma  1  in  termini  di          fabbisogno, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2016,  si          provvede  mediante  versamento,   per   un   corrispondente          importo, delle somme gestite  presso  il  sistema  bancario          dalla cassa per i servizi energetici  e  ambientali  su  un          conto   corrente   di   tesoreria    centrale    fruttifero          appositamente   aperto   remunerato   secondo   il    tasso          riconosciuto  sulle  sezioni  fruttifere   dei   conti   di          tesoreria unica. La giacenza da detenere a  fine  anno  sul          conto corrente di tesoreria di  cui  al  primo  periodo  e'          estinta o ridotta corrispondentemente alle somme rimborsate          ai  sensi  dell'articolo  1,  comma   6-bis,   del   citato          decreto-legge n. 191 del 2015, cosi'  come  modificato  dal          comma  1  del  presente  articolo.  Fermo  restando  quanto          previsto dal periodo precedente, la giacenza da detenere  a          fine anno sul conto corrente di tesoreria di cui  al  primo          periodo e' ridotta a 100 milioni di euro  a  decorrere  dal          2017.».   |  
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       Misure di semplificazione in materia di imprese e lavoro 
   1. Al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, l'articolo  15 e' abrogato.   (( 1-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 1956, n.  1526,  i commi sesto e settimo sono abrogati.   1-ter. All'articolo 1-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n.  91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, il comma 7 e' abrogato.   1-quater. All'articolo 60 della legge 12  dicembre  2016,  n.  238, sono apportate le seguenti modificazioni:   a) al comma 1, le  parole:  «I  produttori,  gli  importatori  e  i grossisti» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «I  produttori  e  gli importatori»;   b) il comma 2 e' abrogato.   1-quinquies. All'articolo 2330, primo comma, del codice civile,  le parole: «entro venti giorni» sono sostituite dalle  seguenti:  «entro dieci giorni». La disposizione di cui al presente comma ha effetto  a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione del presente decreto.   1-sexies. All'articolo 25 del decreto-legge  18  ottobre  2012,  n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,  n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:   a) il comma 14 e' abrogato;   b) al comma 15, dopo le parole: «entro sei mesi dalla  chiusura  di ciascun esercizio,» sono inserite le seguenti: «fatta salva l'ipotesi del maggior termine nei limiti e alle condizioni previsti dal secondo comma  dell'articolo  2364  del  codice   civile,   nel   qual   caso l'adempimento e' effettuato entro sette mesi,»;   c) dopo il comma 17 e' aggiunto il seguente:   «17-bis.  La  start-up  innovativa   e   l'incubatore   certificato inseriscono le informazioni di cui ai commi 12 e 13 nella piattaforma informatica startup.registroimprese.it in sede  di  iscrizione  nella sezione speciale di cui al comma  8,  aggiornandole  o  confermandole almeno una volta all'anno in corrispondenza dell'adempimento  di  cui al comma 15, anche ai fini di cui al comma 10».   1-septies. All'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n.  3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:   a) al comma 6, dopo le parole: «entro sei mesi  dalla  chiusura  di ciascun esercizio,» sono inserite le seguenti: «fatta salva l'ipotesi del maggior termine nei limiti e alle condizioni previsti dal secondo comma  dell'articolo  2364  del  codice   civile,   nel   qual   caso l'adempimento e' effettuato entro sette mesi,»;   b) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:   6-bis. La PMI innovativa inserisce le informazioni di cui al  comma 4 nella piattaforma informatica startup.registroimprese.it in sede di iscrizione nella sezione speciale di cui al comma 2, aggiornandole  o confermandole   almeno   una   volta   all'anno   in   corrispondenza dell'adempimento di cui al comma 6, anche ai fini di cui al comma 2».   1-octies. All'articolo 2, comma 2, della legge 22 febbraio 2006, n. 84, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:   «a) frequenza  di  corsi  di  qualificazione  tecnico-professionale della durata di 250 ore complessive  da  svolgersi  nell'arco  di  un anno».   1-novies. All'articolo 12 del regolamento di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 9  febbraio  2001,  n.  187,  il  secondo periodo del comma 1 e' soppresso e i commi 3 e 5 sono abrogati.   1-decies. Il comma  6  dell'articolo  1-bis  del  decreto-legge  24 giugno 2014, n. 91, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11 agosto 2014, n. 116, nonche' i decreti del Ministro  delle  politiche agricole alimentari e forestali 17 dicembre  2013,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2014, e n. 10 dell'8 gennaio 2015, recante «Disposizioni  relative  alla  dematerializzazione  del registro  di  carico  e  scarico  degli  sfarinati  e   delle   paste alimentari», sono abrogati.   1-undecies. I dati della denuncia aziendale di cui all'articolo  5, comma 1, lettere a), c) e d), del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, possono essere acquisiti d'ufficio dall'INPS,  dal  fascicolo aziendale di cui all'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica  1°  dicembre  1999,  n.  503,  istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende agricole, gestito dal Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). Le imprese  agricole  indicano nella denuncia aziendale i dati di cui al presente comma nel caso  in cui non abbiano costituito o aggiornato il fascicolo aziendale.   1-duodecies. All'articolo 2, comma 5-undecies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge  26 febbraio 2011, n. 10, dopo le parole: «con rappresentanza diretta nel CNEL» sono inserite le seguenti: «e quelle  stipulanti  il  contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento nel settore».   1-terdecies. All'articolo 7 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:   «4-bis. Nelle transazioni commerciali in cui il creditore  sia  una PMI, come definita ai sensi del decreto del Ministro delle  attivita' produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, si presume che sia gravemente iniqua la clausola che prevede termini di pagamento  superiori  a  sessanta  giorni.  Il presente comma non si applica quando tutte  le  parti  del  contratto sono PMI».   1-quaterdecies. All'articolo 6, comma 2,  della  legge  11  gennaio 2018, n. 8, le parole: «quattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sei mesi». ))  
           Riferimenti normativi 
               -Si riporta l'articolo 3 del Decreto Legge  14/12/2018,          n. 135 (Disposizioni  urgenti  in  materia  di  sostegno  e          semplificazione  per  le  imprese   e   per   la   pubblica          amministrazione) pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  14          dicembre 2018, n. 290:               «Art.  3.  Misure  di  semplificazione  in  materia  di          imprese e lavoro               1. Al decreto legislativo 14 settembre  2015,  n.  151,          l'articolo 15 e' abrogato.».               Il  decreto-legislativo  14  settembre  2015,  n.   151          (Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione  delle          procedure e degli  adempimenti  a  carico  di  cittadini  e          imprese e altre disposizioni  in  materia  di  rapporto  di          lavoro e pari opportunita', in attuazione  della  legge  10          dicembre  2014,  n.  183)  e'  pubblicato  nella   Gazzetta          Ufficiale 23 settembre 2015, n. 221, S.O.               -Si riporta il testo dell'art. 1, commi 6 e 7, della L.          23 dicembre 1956, n.  1526  (Difesa  della  genuinita'  del          burro):               «I produttori  ed  i  confezionatori  di  burro  devono          tenere, per ogni stabilimento,  un  registro  di  carico  e          scarico sul quale devono essere indicate la quantita' e  la          qualita' della materia prima impiegata ed i tipi  di  burro          ottenuti.               Sono esclusi dall'obbligo della tenuta del registro  di          cui al sesto comma gli  imprenditori  agricoli,  singoli  o          associati, di  cui  all'articolo  2135  del  codice  civile          aventi una produzione annua inferiore  a  5  tonnellate  di          burro.».               -Si riporta il testo  dell'art.  1-bis,  comma  7,  del          decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91  (Disposizioni  urgenti          per  il  settore   agricolo,   la   tutela   ambientale   e          l'efficientamento  energetico  dell'edilizia  scolastica  e          universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese,  il          contenimento dei costi gravanti sulle  tariffe  elettriche,          nonche'  per  la  definizione  immediata   di   adempimenti          derivanti  dalla   normativa   europea)   convertito,   con          modificazioni, in legge 11 agosto 2014, n. 116.               «Art. 1-bis.               Omissis.               7. Il registro di carico e scarico di cui  all'articolo          1, sesto comma, della legge 23 dicembre 1956, n.  1526,  e'          dematerializzato  e  realizzato   nell'ambito   del   SIAN.          All'articolo 1 della legge 23 dicembre 1956, n. 1526,  sono          apportate le seguenti modificazioni:               a)  al   sesto   comma,   le   parole:   «presso   ogni          stabilimento, un registro di carico  e  scarico  sul  quale          devono essere indicate giornalmente» sono sostituite  dalle          seguenti: «per ogni stabilimento, un registro di  carico  e          scarico sul quale devono essere indicate»;               b) il settimo comma e' abrogato.».               -Si riporta  il  testo  dell'art.  60  della  legge  12          dicembre 2016, n.  238  (Registri  per  i  produttori,  gli          importatori e i grossisti di talune  sostanze  zuccherine),          come modificato dalla presente legge:               «Art. 60.               1. I produttori e gli importatori diversi da quelli che          commercializzano esclusivamente zucchero preconfezionato in          bustine di peso massimo pari a  10  grammi  di  saccarosio,          escluso lo zucchero a velo,  di  glucosio,  di  miscele  di          glucosio e fruttosio e  degli  zuccheri  estratti  dall'uva          diversi  dal  mosto  concentrato  rettificato,   anche   in          soluzione,  sono  soggetti  alla  tenuta  di  un   registro          aggiornato  di   carico   e   scarico.   Il   registro   e'          dematerializzato ed e' tenuto nell'ambito del SIAN  secondo          le prescrizioni e le modalita' stabilite  con  decreto  del          Ministro, sentita la Conferenza permanente per  i  rapporti          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e          di Bolzano.               2. (abrogato).».               - Si riporta il testo dell'articolo 2330, comma 1,  del          codice civile, come modificato dalla presente legge:               «Art. 2330. Deposito dell'atto costitutivo e iscrizione          della societa'.               Il notaio  che  ha  ricevuto  l'atto  costitutivo  deve          depositarlo  entro  dieci  giorni  presso   l'ufficio   del          registro  delle  imprese  nella   cui   circoscrizione   e'          stabilita  la   sede   sociale,   allegando   i   documenti          comprovanti  la  sussistenza  delle   condizioni   previste          dall'articolo 2329.».               -Si riporta il testo dell'art. 15, commi 14 e  15,  del          decreto-legge 18  ottobre  2012,  n.  179,  convertito  con          modificazioni  dalla  legge  17  dicembre  2012,   n.   221          (Start-up innovativa e incubatore  certificato:  finalita',          definizione e pubblicita').               «14. (abrogato).               15. Entro 30 giorni dall'approvazione  del  bilancio  e          comunque  entro  sei  mesi  dalla   chiusura   di   ciascun          esercizio, fatta salva l'ipotesi del  maggior  termine  nei          limiti  e  alle  condizioni  previsti  dal  secondo   comma          dell'articolo  2364  del  codice  civile,  nel  qual   caso          l'adempimento  e'   effettuato   entro   sette   mesi,   il          rappresentante   legale   della   start-up   innovativa   o          dell'incubatore certificato  attesta  il  mantenimento  del          possesso dei requisiti previsti rispettivamente dal comma 2          e  dal  comma  5  e  deposita  tale  dichiarazione   presso          l'ufficio del registro delle imprese.               -Si riporta di seguito il testo dell'art. 4,  comma  6,          del decreto-legge 24  gennaio  2015,  n.  3  convertito  in          legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 24 marzo          2015, n. 33 (Misure urgenti per il sistema bancario  e  gli          investimenti), come modificato dalla presente legge:               «Art. 4.               Omissis.               6. Entro 30 giorni  dall'approvazione  del  bilancio  e          comunque  entro  sei  mesi  dalla   chiusura   di   ciascun          esercizio, fatta salva l'ipotesi del  maggior  termine  nei          limiti  e  alle  condizioni  previsti  dal  secondo   comma          dell'articolo  2364  del  codice  civile,  nel  qual   caso          l'adempimento  e'   effettuato   entro   sette   mesi,   il          rappresentante  legale  delle  PMI  innovative  attesta  il          mantenimento del possesso dei requisiti previsti dal  comma          1 del presente  articolo,  e  deposita  tale  dichiarazione          presso l'ufficio del registro delle imprese.               6-bis. La PMI innovativa inserisce le  informazioni  di          cui   al   comma   4    nella    piattaforma    informatica          startup.registroimprese.it  in  sede  di  iscrizione  nella          sezione  speciale  di  cui  al  comma  2,  aggiornandole  o          confermandole almeno una volta all'anno  in  corrispondenza          dell'adempimento di cui al comma 6, anche ai fini di cui al          comma 2.».               -Si riporta di seguito il testo dell'art. 2,  comma  2,          della  legge  22   febbraio   2006,   n.   84   (Disciplina          dell'attivita'  professionale  di  tintolavanderia),   come          modificato dalla presente legge:               «2. Per l'esercizio dell'attivita' definita dal comma 1          le imprese devono  designare  un  responsabile  tecnico  in          possesso di apposita idoneita' professionale comprovata dal          possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:               a)    frequenza    di    corsi    di     qualificazione          tecnico-professionale  della  durata  di  almeno  450   ore          complessive da svolgersi nell'arco di un anno.».               -Si riportano di seguito i testi dei commi  1,  3  e  5          dell'art. 12 del D.P.R. 9 febbraio 2001 n. 187 (Regolamento          per  la  revisione  della  normativa  sulla  produzione   e          commercializzazione di  sfarinati  e  paste  alimentari,  a          norma dell'articolo 50 della L. 22 febbraio 1994, n.  146),          come modificati dalla presente legge:               «Art. 12. Disposizioni transitorie e finali.               1. Nel rispetto di quanto disciplinato dal  Regolamento          (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del          29 aprile 2004, e' consentita la produzione di sfarinati  e          paste  alimentari  aventi  requisiti  diversi   da   quelli          prescritti dai capi I e II del presente decreto, quando  e'          diretta  alla  successiva  spedizione  verso  altri   Paesi          dell'Unione europea o  verso  gli  altri  Paesi  contraenti          l'accordo sullo spazio economico europeo nonche'  destinata          all'esportazione. Il produttore ottempera agli obblighi  di          comunicazione verso il Ministero delle  politiche  agricole          alimentari e forestali secondo le modalita' di trasmissione          stabilite con apposito decreto del Ministro delle politiche          agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri          dello sviluppo economico, della salute  e  dell'economia  e          delle finanze da emanarsi entro  centottanta  giorni  dalla          data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto   del          Presidente della Repubblica.               3. (abrogato).               4.               5. (abrogato).».               -Si  riporta  l'articolo  5  del  Decreto   Legislativo          11/08/1993,  n.  375  (Attuazione  dell'art.  3,  comma  1,          lettera aa), della L. 23 ottobre 1992, n. 421,  concernente          razionalizzazione   dei   sistemi   di   accertamento   dei          lavoratori dell'agricoltura  e  dei  relativi  contributi),          pubblicato nella Gazz. Uff.  23  settembre  1993,  n.  224,          S.O.:               «Art. 5. Denuncia aziendale.               1. I datori di lavoro agricolo sono tenuti a presentare          agli   uffici   provinciali    dello    SCAU,    ai    fini          dell'accertamento dei contributi previdenziali  dovuti  per          gli operai agricoli occupati e della gestione dell'anagrafe          delle aziende agricole, la denuncia aziendale contenente  i          seguenti dati:               a) ubicazione, denominazione ed estensione dei  terreni          distintamente per titolo del possesso e per singole colture          praticate;               c) indicazione della ditta intestata in catasto e delle          partite, fogli e particelle catastali dei terreni condotti;               d) numero dei capi di bestiame allevati,  distintamente          per specie, e modalita' di allevamento;».               -Si riporta l'articolo 9 del D.P.R. 01/12/1999, n.  503          (Regolamento recante norme per  l'istituzione  della  Carta          dell'agricoltore e  del  pescatore  e  dell'anagrafe  delle          aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma  3,          del D.Lgs.  30  aprile  1998,  n.  173),  pubblicato  nella          Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1999, n. 305.               «Art. 9 . Denuncia aziendale.               1. I datori di lavoro agricolo sono tenuti a presentare          agli   uffici   provinciali    dello    SCAU,    ai    fini          dell'accertamento dei contributi previdenziali  dovuti  per          gli operai agricoli occupati e della gestione dell'anagrafe          delle aziende agricole, la denuncia aziendale contenente  i          seguenti dati:               a) ubicazione, denominazione ed estensione dei  terreni          distintamente per titolo del possesso e per singole colture          praticate;               b) generalita', codice fiscale, residenza  e  domicilio          fiscale del datore di lavoro;               c) indicazione della ditta intestata in catasto e delle          partite, fogli e particelle catastali dei terreni condotti;               d) numero dei capi di bestiame allevati,  distintamente          per specie, e modalita' di allevamento;               e) attivita' complementari ed accessorie  connesse  con          l'attivita' agricola;               f) parco macchine ed ogni  altra  notizia  utile  sulle          caratteristiche dell'azienda.».               -Si riporta di seguito  il  testo  dell'art.  2,  comma          5-undecies, del decreto-legge 29  dicembre  2010,  n.  225,          convertito, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011,          n.  10  (Proroga  di  termini  previsti   da   disposizioni          legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e          di  sostegno  alle   imprese   e   alle   famiglie),   come          modificatodalla presente legge:               «Art. 2. (Proroghe onerose di termini)               Omissis.               5-undecies.  Sono  destinatari  degli  interventi   del          Programma nazionale gli imprenditori  ittici  di  cui  agli          articoli 2 e 3 del decreto legislativo 18 maggio  2001,  n.          226, e successive modificazioni, i soggetti individuati  in          relazione ai  singoli  interventi  previsti  dal  Programma          nazionale e, relativamente  alle  iniziative  di  cui  agli          articoli 16, 17 e 18  del  decreto  legislativo  26  maggio          2004, n. 154, le associazioni nazionali riconosciute  delle          cooperative della pesca, le  associazioni  nazionali  delle          imprese di pesca con  rappresentanza  diretta  nel  CNEL  e          quelle stipulanti  il  contratto  collettivo  nazionale  di          lavoro  di  riferimento  del   settore,   le   associazioni          nazionali delle imprese di acquacoltura e le organizzazioni          sindacali  nazional  stipulanti  il  contratto   collettivo          nazionale di lavoro di riferimento nel settore della  pesca          e gli enti bilaterali previsti da tale contratto collettivo          di riferimento del settore, i consorzi  riconosciuti  ed  i          soggetti individuati in  relazione  ai  singoli  interventi          previsti dal Programma nazionale.               -Si riporta di seguito il testo dell'art. 7 del decreto          legislativo  9  ottobre  2002,  n.  231  (Attuazione  della          direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro  i  ritardi          di   pagamento   nelle   transazioni   commerciali),   come          modificato dalla presente legge:               «Art. 7. Nullita'               1. Le clausole relative al  termine  di  pagamento,  al          saggio degli interessi moratori o  al  risarcimento  per  i          costi di recupero, a qualunque titolo previste o introdotte          nel  contratto,  sono  nulle  quando  risultano  gravemente          inique in danno del creditore. Si  applicano  gli  articoli          1339 e 1419, secondo comma, del codice civile.               2. Il giudice dichiara, anche  d'ufficio,  la  nullita'          della clausola avuto riguardo a tutte  le  circostanze  del          caso, tra cui il grave scostamento dalla prassi commerciale          in contrasto con il principio di buona fede e  correttezza,          la natura della merce o del servizio oggetto del contratto,          l'esistenza di motivi  oggettivi  per  derogare  al  saggio          degli interessi legali di mora, ai termini di  pagamento  o          all'importo forfettario dovuto a titolo di risarcimento per          i costi di recupero.               3. Si  considera  gravemente  iniqua  la  clausola  che          esclude l'applicazione di interessi di mora. Non e' ammessa          prova contraria.               4. Si presume che sia gravemente iniqua la clausola che          esclude il risarcimento per i  costi  di  recupero  di  cui          all'articolo 6.               4-bis.  Nelle  transazioni  commerciali   in   cui   il          creditore sia una PMI, come definita ai sensi  del  decreto          del Ministro delle attivita'  produttive  18  aprile  2005,          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del  12  ottobre          2005, si presume che sia gravemente iniqua la clausola  che          prevede termini di pagamento superiori a  sessanta  giorni.          Il presente comma non si applica quando tutte le parti  del          contratto sono PMI.               5. Nelle transazioni commerciali in cui il debitore  e'          una pubblica amministrazione e' nulla la clausola avente ad          oggetto la predeterminazione o la modifica  della  data  di          ricevimento  della  fattura.  La  nullita'  e'   dichiarata          d'ufficio dal giudice.».               -Si riporta di seguito il testo dell'art. 6,  comma  2,          L. 11 gennaio 2018, n. 8 (Modifiche al decreto  legislativo          23 luglio 1999, n. 242, in materia di limiti al rinnovo dei          mandati  degli  organi  del  Comitato  olimpico   nazionale          italiano (CONI) e delle federazioni sportive  nazionali,  e          al decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, in  materia          di limiti al rinnovo delle cariche  nel  Comitato  italiano          paralimpico (CIP), nelle federazioni sportive paralimpiche,          nelle discipline sportive  paralimpiche  e  negli  enti  di          promozione sportiva  paralimpica),  come  modificato  dalla          presente legge:               «Art. 6. Disposizioni transitorie e finali               Omissis.               2. Entro sei mesi  dalla  data  di  approvazione  delle          modifiche statutarie  del  CONI,  le  federazioni  sportive          nazionali e le discipline sportive associate,  nonche'  gli          enti di promozione sportiva, adeguano i loro  statuti  alle          disposizioni di cui all'articolo 16, comma 2,  del  decreto          legislativo  23  luglio  1999,  n.  242,  come   sostituito          dall'articolo 2 della presente legge.».   |  
|   |                              (( Art. 3 bis 
               Disposizioni in materia di etichettatura 
   1. All'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:   a) i commi 1 e 2 sono abrogati;   b) il comma 3 e' sostituito dai seguenti:   «3. Con decreto del Ministro delle politiche  agricole  alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro  dello  sviluppo economico e il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto 1997, n. 281, sentite le organizzazioni maggiormente  rappresentative a  livello  nazionale  nei   settori   della   produzione   e   della trasformazione agroalimentare e acquisiti i pareri  delle  competenti Commissioni parlamentari,  previo  espletamento  della  procedura  di notifica di cui all'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  25  ottobre  2011,  sono definiti, per le finalita' di cui  alle  lettere  b),  c)  e  d)  del paragrafo 1 dell'articolo 39 del medesimo regolamento, i casi in  cui l'indicazione del luogo di provenienza e'  obbligatoria.  Sono  fatte salve le prescrizioni previste dalla normativa europea relative  agli obblighi di tracciabilita' e di etichettatura dei prodotti contenenti organismi geneticamente modificati o da essi costituiti.   3-bis. Con il decreto  di  cui  al  comma  3  sono  individuate  le categorie specifiche di alimenti per le quali e' stabilito  l'obbligo dell'indicazione del luogo di provenienza. Ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1169/2011,  il  Ministero  delle politiche  agricole  alimentari,  forestali   e   del   turismo,   in collaborazione con l'Istituto di  servizi  per  il  mercato  agricolo alimentare (ISMEA),  assicura  la  realizzazione  di  appositi  studi diretti a individuare la presenza di un nesso comprovato  tra  talune qualita' degli alimenti e la relativa provenienza nonche' a  valutare in  quale  misura  sia  percepita  come  significativa  l'indicazione relativa al luogo di  provenienza  e  quando  la  sua  omissione  sia riconosciuta ingannevole. I risultati delle consultazioni  effettuate e  degli  studi  eseguiti  sono  resi  pubblici  e   trasmessi   alla Commissione europea congiuntamente alla notifica del decreto  di  cui al comma 3. All'attuazione delle  disposizioni  di  cui  al  presente comma si provvede con le risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri  per la finanza pubblica.   3-ter.  L'indicazione  del   luogo   di   provenienza   e'   sempre obbligatoria, ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1169/2011, quando sussistano le condizioni di cui all'articolo 1 del regolamento di esecuzione  (UE)  2018/  775  della Commissione, del 28 maggio 2018.  La  difformita'  fra  il  Paese  di origine o il  luogo  di  provenienza  reale  dell'alimento  e  quello evocato dall'apposizione di informazioni di cui al predetto  articolo 1 del regolamento (UE) 2018/775, anche qualora risultino  ottemperate le disposizioni dell'articolo 26, paragrafo 3, del  regolamento  (UE) n. 1169/2011, si configura quale violazione di cui all'articolo 7 del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011, in materia di pratiche  leali d'informazione»;   c) i commi 4 e 4-bis sono abrogati;   d) ai commi 6 e 12, le parole: «dei decreti» sono sostituite  dalle seguenti: «del decreto»;   e) il comma 10 e' sostituito dal seguente:   «10. Per le violazioni delle disposizioni relative  all'indicazione obbligatoria dell'origine e della provenienza previste  dal  presente articolo e dai decreti attuativi, si applicano le  sanzioni  previste dal decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231»;   f) al comma 11, le parole: «del primo dei decreti» sono  sostituite dalle seguenti: «del decreto».   2. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore tre mesi dopo la data della notifica di cui al paragrafo  1  dell'articolo  45 del regolamento (UE) n. 1169/  2011  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio, del 25 ottobre 2011, di  cui  e'  data  comunicazione  con pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. ))  
           Riferimenti normativi 
               -Si riporta di seguito il testo dell'art. 4 della L.  3          febbraio  2011,  n.   4   (Disposizioni   in   materia   di          etichettatura e di qualita' dei prodotti alimentari),  come          modificato dalla presente legge:               «Art. 4. (Etichettatura dei prodotti alimentari)               1. (abrogato).               2. (abrogato)..               3. Con decreto del Ministro  delle  politiche  agricole          alimentari, forestali e del turismo,  di  concerto  con  il          Ministro dello  sviluppo  economico  e  il  Ministro  della          salute, previa intesa con la Conferenza  unificata  di  cui          all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.          281, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative          a livello nazionale nei settori della  produzione  e  della          trasformazione agroalimentare e acquisiti  i  pareri  delle          competenti Commissioni  parlamentari,  previo  espletamento          della procedura di notifica  di  cui  all'articolo  45  del          regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e  del          Consiglio, del 25  ottobre  2011,  sono  definiti,  per  le          finalita' di cui alle lettere b), c) e d) del  paragrafo  1          dell'articolo 39 del medesimo regolamento, i  casi  in  cui          l'indicazione del luogo  di  provenienza  e'  obbligatoria.          Sono fatte salve le prescrizioni previste  dalla  normativa          europea relative  agli  obblighi  di  tracciabilita'  e  di          etichettatura    dei    prodotti    contenenti    organismi          geneticamente modificati o da essi costituiti.               3-bis.  Con  il  decreto  di  cui  al  comma   3   sono          individuate le categorie  specifiche  di  alimenti  per  le          quali e' stabilito l'obbligo dell'indicazione del luogo  di          provenienza. Ai sensi dell'articolo 39,  paragrafo  2,  del          regolamento (UE) n. 1169/2011, il Ministero delle politiche          agricole  alimentari,   forestali   e   del   turismo,   in          collaborazione con l'Istituto di  servizi  per  il  mercato          agricolo alimentare (ISMEA), assicura la  realizzazione  di          appositi studi diretti a  individuare  la  presenza  di  un          nesso comprovato tra talune qualita' degli  alimenti  e  la          relativa provenienza nonche' a valutare in quale misura sia          percepita  come  significativa  l'indicazione  relativa  al          luogo  di  provenienza  e  quando  la  sua  omissione   sia          riconosciuta ingannevole. I risultati  delle  consultazioni          effettuate e degli studi  eseguiti  sono  resi  pubblici  e          trasmessi  alla  Commissione  europea  congiuntamente  alla          notifica del decreto di  cui  al  comma  3.  All'attuazione          delle disposizioni di cui al presente comma si provvede con          le risorse umane, finanziarie e strumentali  disponibili  a          legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri  per  la          finanza pubblica.               3-ter. L'indicazione del luogo di provenienza e' sempre          obbligatoria,  ai  sensi  dell'articolo  26,  paragrafo  2,          lettera a),  del  regolamento  (UE)  n.  1169/2011,  quando          sussistano  le  condizioni  di  cui  all'articolo   1   del          regolamento di esecuzione (UE) 2018/ 775 della Commissione,          del 28 maggio 2018. La difformita' fra il Paese di  origine          o il luogo di  provenienza  reale  dell'alimento  e  quello          evocato dall'apposizione di informazioni di cui al predetto          articolo 1 del regolamento  (UE)  2018/775,  anche  qualora          risultino ottemperate  le  disposizioni  dell'articolo  26,          paragrafo  3,  del  regolamento  (UE)  n.   1169/2011,   si          configura  quale  violazione  di  cui  all'articolo  7  del          medesimo regolamento  (UE)  n.  1169/2011,  in  materia  di          pratiche leali d'informazione.               4. (abrogato).               4-bis. (abrogato).               5. All'articolo 8 del decreto  legislativo  27  gennaio          1992, n. 109, e successive modificazioni, e'  aggiunto,  in          fine, il seguente comma:               «5-septies. In  caso  di  indicazione  obbligatoria  ai          sensi del presente articolo, e' fatto altresi'  obbligo  di          indicare   l'origine    dell'ingrediente    caratterizzante          evidenziato».               6.  Fatte  salve  le  competenze  del  Ministero  delle          politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  le  regioni          dispongono i controlli sull'applicazione delle disposizioni          del presente articolo e del decreto  di  cui  al  comma  3,          estendendoli a tutte le filiere interessate.               7.  Al  fine  di  rafforzare  la   prevenzione   e   la          repressione  degli  illeciti  in  materia   agroambientale,          nonche' di favorire il contrasto della  contraffazione  dei          prodotti  agroalimentari  protetti  e  le  azioni  previste          dall'articolo 18, comma 1, della legge 23 luglio  2009,  n.          99, all'articolo 5, comma 1, delle norme di attuazione,  di          coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,          di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271,  sono          aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonche'  del  Corpo          forestale dello Stato».               8. Nelle regioni a statuto speciale  e  nelle  province          autonome di Trento e di  Bolzano,  le  sezioni  di  polizia          giudiziaria sono composte anche dal personale con qualifica          di polizia giudiziaria  appartenente  ai  rispettivi  corpi          forestali regionali o  provinciali,  secondo  i  rispettivi          ordinamenti, previa intesa tra lo  Stato  e  la  regione  o          provincia autonoma interessata.               9. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6  maggio          2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla  legge  2          luglio 2002,  n.  133,  e  successive  modificazioni,  sono          aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:   «,   nonche',          limitatamente alle persone appartenenti all'Amministrazione          centrale delle politiche agricole alimentari  e  forestali,          del Corpo forestale dello Stato».               10. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pone          in  vendita  o  mette  altrimenti  in  commercio   prodotti          alimentari non etichettati in conformita' alle disposizioni          del presente articolo e dei decreti di cui al  comma  3  e'          punito con la sanzione amministrativa pecuniaria  da  1.600          euro a 9.500 euro.               11. A decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  del          primo dei decreti di cui al comma 3 del presente  articolo,          e' abrogato l'articolo 1-bis del  decreto-legge  24  giugno          2004, n. 157, convertito, con modificazioni, dalla legge  3          agosto 2004, n. 204.               12. Gli obblighi stabiliti dal presente articolo  hanno          effetto decorsi novanta giorni dalla  data  di  entrata  in          vigore  del  decreto  di  cui  al  comma  3.   I   prodotti          etichettati anteriormente  alla  data  di  cui  al  periodo          precedente e privi delle indicazioni obbligatorie ai  sensi          del  presente  articolo  possono  essere  venduti  entro  i          successivi centottanta giorni.».   |  
|   |                              (( Art. 3 ter 
         Semplificazioni per le zone economiche speciali - ZES              e per le zone logistiche semplificate - ZLS 
   1. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20  giugno  2017,  n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, la lettera a) e' sostituita dalle seguenti:   «a) l'attivita' economica nelle ZES e' libera, nel  rispetto  delle norme nazionali ed europee sull'esercizio  dell'attivita'  d'impresa. Al  fine   di   semplificare   ed   accelerare   l'insediamento,   la realizzazione e lo svolgimento  dell'attivita'  economica  nelle  ZES sono  disciplinati  i  seguenti  criteri  derogatori  alla  normativa vigente, procedure  semplificate  e  regimi  procedimentali  speciali applicabili.   Per   la   celere   definizione    dei    procedimenti amministrativi, sono ridotti di un  terzo  i  termini  di  cui:  agli articoli 2 e 19 della  legge  7  agosto  1990,  n.  241;  al  decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  in  materia  di  valutazione d'impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS) e autorizzazione integrata ambientale (AIA); al regolamento di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 13  marzo  2013,  n.  59,  in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA); al codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e al regolamento  di  cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017,  n.  31, in materia di autorizzazione paesaggistica; al testo unico di cui  al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.  380,  in materia edilizia; alla legge 28 gennaio 1994, n. 84,  in  materia  di concessioni demaniali portuali;   a-bis) eventuali autorizzazioni, licenze, permessi,  concessioni  o nulla   osta   comunque   denominati   la   cui   adozione   richiede l'acquisizione di pareri, intese, concerti o altri  atti  di  assenso comunque  denominati  di  competenza  di  piu'  amministrazioni  sono adottati ai sensi dell'articolo 14-bis della legge n. 241 del 1990; i termini ivi previsti sono ridotti della meta';   a-ter) il Comitato di indirizzo  della  ZES,  entro  trenta  giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, assicura il  raccordo  tra  gli  sportelli  unici  istituiti  ai  sensi  della normativa vigente e lo sportello unico di cui alla legge  28  gennaio 1994, n. 84, che opera quale responsabile unico del  procedimento  ai sensi della legge n. 241 del 1990 per la  fase  di  insediamento,  di realizzazione e di svolgimento dell'attivita' economica nella ZES. Lo sportello unico e' disponibile in formato  digitale,  in  almeno  una lingua diversa dall'italiano, ed e' organizzato sulla base di  moduli e formulari standardizzati  per  la  presentazione  dell'istanza  nei quali e', in particolare, indicata la presenza di  eventuali  vincoli ambientali e urbanistico-paesaggistici nonche' di  eventuali  termini di conclusione del procedimento;   a-quater) presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  e' istituita la Cabina di regia ZES, presieduta dal Ministro per il Sud, Autorita' politica delegata per la coesione territoriale  e  composta dal Ministro per gli affari regionali e le  autonomie,  dal  Ministro per la pubblica amministrazione, dal Ministro dell'economia  e  delle finanze, dal Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  dal Ministro dello sviluppo economico, dai  Presidenti  delle  regioni  e delle province autonome e dai presidenti dei  Comitati  di  indirizzo delle ZES istituite, nonche' dagli altri Ministri competenti in  base all'ordine del giorno. Alle riunioni della Cabina  di  regia  possono essere invitati come osservatori i rappresentanti  di  enti  pubblici locali e nazionali e dei portatori di interesse collettivi o diffusi. L'istruttoria tecnica delle riunioni della Cabina di  regia,  che  si avvale a tal fine del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei  ministri,  riguarda  principalmente  la verifica e il monitoraggio degli interventi nelle ZES, sulla base dei dati raccolti ai sensi del comma 6. Alla prima riunione della  Cabina di regia e' altresi' approvata la delibera recante il regolamento  di organizzazione dei lavori della stessa;   a-quinquies) entro centoventi  giorni  dalla  data  di  entrata  in vigore della presente disposizione,  ogni  regione  interessata  puo' presentare al Ministro per il Sud, Autorita' politica delegata per la coesione territoriale una proposta di protocollo  o  convenzione  per l'individuazione  di  ulteriori  procedure  semplificate   e   regimi procedimentali speciali. La proposta  individua  dettagliatamente  le procedure oggetto di semplificazioni, le norme di  riferimento  e  le amministrazioni locali e statali competenti  ed  e'  approvata  dalla Cabina  di  regia  di  cui  alla  lettera   a-quater).   Sono   parti dell'accordo o protocollo la regione proponente e le  amministrazioni locali o statali competenti per ogni procedimento individuato;   a-sexies) nelle ZES possono essere istituite zone franche  doganali intercluse ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, e dei relativi atti di delega e di  esecuzione. La perimetrazione di dette  zone  franche  doganali  e'  proposta  da ciascun Comitato di indirizzo  entro  trenta  giorni  dalla  data  di entrata in vigore della presente disposizione, ed  e'  approvata  con determinazione  del  direttore  dell'Agenzia  delle  dogane   e   dei monopoli, da adottare entro sessanta giorni dalla proposta».   2.  All'articolo  5  del  decreto-legge  20  giugno  2017,  n.  91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2017,  n.  123, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:   «2-bis.  Gli  interventi  relativi  agli  oneri  di  urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7, del testo unico di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per le imprese  beneficiarie   delle   agevolazioni   che   effettuano   gli investimenti ammessi al credito d'imposta di cui  al  comma  2,  sono realizzati entro  il  termine  perentorio  di  novanta  giorni  dalla presentazione della  relativa  istanza  da  parte  delle  imprese  ai gestori dei servizi di pubblica  utilita'.  In  caso  di  ritardo  si applica l'articolo 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241».   3. Il comma 64 dell'articolo 1 della legge  27  dicembre  2017,  n. 205, e' sostituito dal seguente:   «64. Le nuove imprese e quelle gia'  esistenti  che  operano  nella Zona logistica semplificata fruiscono delle procedure semplificate di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), a-bis),  a-ter),  a-quater), a-quinquies) e a-sexies), del decreto-legge 20 giugno  2017,  n.  91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123».  4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi  o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e ad essa si  provvede mediante le risorse umane, finanziarie e  strumentali  disponibili  a legislazione vigente. ))  
           Riferimenti normativi 
               -Si riporta il testo dell'articolo 5 del  decreto-legge          20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla          legge 3 agosto 2017, n. 123  recante  disposizioni  urgenti          per la crescita economica nel Mezzogiorno, come  modificato          dalla presente legge:               «Art. 5. 1. Le nuove imprese e quelle  gia'  esistenti,          che  avviano   un   programma   di   attivita'   economiche          imprenditoriali o di investimenti  di  natura  incrementale          nella ZES, possono usufruire delle  seguenti  tipologie  di          agevolazioni:               a) l'attivita'  economica  nelle  ZES  e'  libera,  nel          rispetto delle norme nazionali  ed  europee  sull'esercizio          dell'attivita'  d'impresa.  Al  fine  di  semplificare   ed          accelerare   l'insediamento,   la   realizzazione   e    lo          svolgimento  dell'attivita'  economica   nelle   ZES   sono          disciplinati i seguenti criteri derogatori  alla  normativa          vigente, procedure  semplificate  e  regimi  procedimentali          speciali  applicabili.  Per  la  celere   definizione   dei          procedimenti amministrativi, sono ridotti  di  un  terzo  i          termini di cui: agli articoli 2 e 19 della legge  7  agosto          1990, n. 241; al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,          in  materia  di  valutazione  d'impatto  ambientale  (VIA),          valutazione ambientale strategica  (VAS)  e  autorizzazione          integrata  ambientale  (AIA);  al  regolamento  di  cui  al          decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo  2013,  n.          59, in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA); al          codice di cui al decreto legislativo 22  gennaio  2004,  n.          42, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della          Repubblica  13  febbraio  2017,  n.  31,  in   materia   di          autorizzazione paesaggistica; al  testo  unico  di  cui  al          decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.          380, in materia edilizia; alla legge 28  gennaio  1994,  n.          84, in materia di concessioni demaniali portuali;               a-bis)  eventuali  autorizzazioni,  licenze,  permessi,          concessioni  o  nulla  osta  comunque  denominati  la   cui          adozione  richiede  l'acquisizione   di   pareri,   intese,          concerti o altri atti di  assenso  comunque  denominati  di          competenza di piu' amministrazioni sono adottati  ai  sensi          dell'articolo 14-bis della legge n. 241 del 1990; i termini          ivi previsti sono ridotti della meta';               a-ter) il Comitato di indirizzo della ZES, entro trenta          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente          disposizione, assicura il raccordo tra gli sportelli  unici          istituiti ai sensi della normativa vigente e  lo  sportello          unico di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84,  che  opera          quale responsabile unico del procedimento  ai  sensi  della          legge n. 241 del 1990  per  la  fase  di  insediamento,  di          realizzazione e  di  svolgimento  dell'attivita'  economica          nella ZES. Lo sportello unico  e'  disponibile  in  formato          digitale, in almeno una lingua diversa dall'italiano, ed e'          organizzato sulla base di moduli e formulari standardizzati          per  la  presentazione  dell'istanza  nei  quali   e',   in          particolare, indicata  la  presenza  di  eventuali  vincoli          ambientali e urbanistico-paesaggistici nonche' di eventuali          termini di conclusione del procedimento;               a-quater)  presso  la  Presidenza  del  Consiglio   dei          ministri e' istituita la Cabina di  regia  ZES,  presieduta          dal Ministro per il Sud, Autorita' politica delegata per la          coesione territoriale  e  composta  dal  Ministro  per  gli          affari regionali  e  le  autonomie,  dal  Ministro  per  la          pubblica  amministrazione,  dal  Ministro  dell'economia  e          delle finanze, dal  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei          trasporti,  dal  Ministro  dello  sviluppo  economico,  dai          Presidenti delle regioni e delle province  autonome  e  dai          presidenti dei Comitati di indirizzo delle  ZES  istituite,          nonche' dagli altri Ministri competenti in base  all'ordine          del giorno. Alle riunioni della  Cabina  di  regia  possono          essere invitati come osservatori i rappresentanti  di  enti          pubblici locali e nazionali e dei  portatori  di  interesse          collettivi o diffusi. L'istruttoria tecnica delle  riunioni          della Cabina di  regia,  che  si  avvale  a  tal  fine  del          Dipartimento per le politiche di coesione della  Presidenza          del Consiglio  dei  ministri,  riguarda  principalmente  la          verifica e il  monitoraggio  degli  interventi  nelle  ZES,          sulla base dei dati raccolti ai sensi  del  comma  6.  Alla          prima riunione della Cabina di regia e' altresi'  approvata          la delibera recante il regolamento  di  organizzazione  dei          lavori della stessa;               a-quinquies) entro  centoventi  giorni  dalla  data  di          entrata in vigore della presente disposizione, ogni regione          interessata  puo'  presentare  al  Ministro  per  il   Sud,          Autorita' politica delegata per  la  coesione  territoriale          una   proposta   di   protocollo    o    convenzione    per          l'individuazione  di  ulteriori  procedure  semplificate  e          regimi  procedimentali  speciali.  La  proposta   individua          dettagliatamente le procedure oggetto  di  semplificazioni,          le norme di  riferimento  e  le  amministrazioni  locali  e          statali competenti ed e' approvata dalla Cabina di regia di          cui alla  lettera  a-quater).  Sono  parti  dell'accordo  o          protocollo  la  regione  proponente  e  le  amministrazioni          locali  o  statali   competenti   per   ogni   procedimento          individuato;               a-sexies)  nelle  ZES  possono  essere  istituite  zone          franche doganali intercluse ai sensi del  regolamento  (UE)          n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  9          ottobre   2013,   che   istituisce   il   codice   doganale          dell'Unione, e dei relativi atti di delega e di esecuzione.          La  perimetrazione  di  dette  zone  franche  doganali   e'          proposta da ciascun  Comitato  di  indirizzo  entro  trenta          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente          disposizione,  ed  e'  approvata  con  determinazione   del          direttore dell'Agenzia delle  dogane  e  dei  monopoli,  da          adottare entro sessanta giorni dalla proposta:               b) accesso alle infrastrutture esistenti e previste nel          Piano di sviluppo strategico della ZES di cui  all'articolo          4, comma 5,  alle  condizioni  definite  dal  soggetto  per          l'amministrazione, ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n.          84, e successive modificazioni e integrazioni, nel rispetto          della normativa europea e delle norme vigenti in materia di          sicurezza, nonche' delle disposizioni vigenti in materia di          semplificazione previste dagli articoli 18 e 20 del decreto          legislativo 4 agosto 2016, n. 169.               2. Omissis;               2-bis.  Gli   interventi   relativi   agli   oneri   di          urbanizzazione primaria di cui all'articolo  16,  comma  7,          del testo unico di cui  al  decreto  del  Presidente  della          Repubblica  6  giugno  2001,  n.  380,   per   le   imprese          beneficiarie  delle   agevolazioni   che   effettuano   gli          investimenti ammessi al credito d'imposta di cui  al  comma          2, sono realizzati entro il termine perentorio  di  novanta          giorni dalla presentazione della relativa istanza da  parte          delle imprese ai gestori dei servizi di pubblica  utilita'.          In caso di ritardo si applica l'articolo 2-bis della  legge          7 agosto 1990, n. 241.               3. - 6. Omissis.«.               -Si riporta il testo dell'articolo 1, comma  64,  della          legge  27  dicembre  2017,  n.  205  recante  Bilancio   di          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e          bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2018-2020,   come          modificato dalla presente legge:               «64. Le nuove  imprese  e  quelle  gia'  esistenti  che          operano nella Zona logistica semplificata  fruiscono  delle          procedure semplificate di  cui  all'articolo  5,  comma  1,          lettere  a),  a-bis),  a-ter),  a-quater),  a-quinquies)  e          a-sexies),  del  decreto-legge  20  giugno  2017,  n.   91,          convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto  2017,          n. 123».   |  
|   |                            (( Art. 3 quater 
          Altre misure di deburocratizzazione per le imprese 
   1. All'articolo 3 della legge 27 gennaio 1968, n.  35,  il  secondo periodo e' soppresso.   2. Per gli aiuti di Stato  e  gli  aiuti  de  minimiscontenuti  nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52  della legge  24  dicembre  2012,  n.  234,  la  registrazione  degli  aiuti individuali nel predetto sistema, con conseguente pubblicazione nella sezione trasparenza ivi prevista, operata dai soggetti che  concedono o gestiscono gli aiuti medesimi ai sensi della  relativa  disciplina, tiene luogo degli obblighi di  pubblicazione  posti  a  carico  delle imprese beneficiarie previsti dall'articolo  1,  comma  125,  secondo periodo, della legge 4 agosto 2017, n. 124, a  condizione  che  venga dichiarata nella nota integrativa del bilancio l'esistenza  di  aiuti oggetto  di  obbligo  di  pubblicazione  nell'ambito   del   Registro nazionale degli aiuti di Stato.   3. Al solo fine di garantire  un'ulteriore  riduzione  degli  oneri amministrativi per le  imprese  e  nel  contempo  una  piu'  uniforme applicazione  delle   disposizioni   in   materia   di   societa'   a responsabilita' limitata semplificata, l'atto di scioglimento e messa in liquidazione, di cui all'articolo 2484 del  codice  civile,  delle societa' a responsabilita' limitata semplificata di cui  all'articolo 2463- bis del codice civile e' redatto per atto pubblico  ovvero  per atto sottoscritto con le modalita' previste dagli articoli  24  e  25 del  codice  dell'amministrazione  digitale,  di   cui   al   decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82.  L'atto  privo  delle  formalita' richieste per l'atto pubblico e' redatto secondo un modello  uniforme adottato con decreto  del  Ministero  dello  sviluppo  economico,  di concerto con  il  Ministero  della  giustizia,  ed  e'  trasmesso  al competente ufficio del registro delle imprese di cui  all'articolo  8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.   4.  Ai  soli  fini  dell'applicazione  della  disciplina   di   cui all'articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre  2016,  n.  232,  il costo  agevolabile  dei  magazzini  automatizzati  interconnessi   ai sistemi gestionali di fabbrica, di cui all'allegato  A  annesso  alla suddetta legge, si intende comprensivo anche del  costo  attribuibile alla   scaffalatura   asservita   dagli   impianti   automatici    di movimentazione, che  costituisce,  al  contempo,  parte  del  sistema costruttivo dell'intero fabbricato; resta ferma la rilevanza di detta scaffalatura ai fini della determinazione della rendita catastale, in quanto elemento costruttivo dell'intero fabbricato. ))  
           Riferimenti normativi 
               -Si riporta di seguito il testo dell'art. 3 della L. 27          gennaio  1968  n.  35  (Norme  per   il   controllo   della          pubblicita' e del commercio dell'olio di oliva e  dell'olio          di semi), come modificato dalla presente legge:               «Art.  3.  Gli  oli  di  semi,  destinati  al   consumo          alimentare devono essere esenti da coloranti  aggiunti.  La          decolorazione degli oli di semi dai pigmenti  eventualmente          presenti   deve   essere   tale   che   gli    assorbimenti          spettrofotometrici a 420 e 453 millimicron,  corrispondenti          rispettivamente ai massimi di assorbimento della clorofilla          e del betacarotene, non superino i valori di 0,20 e di 0,10          misurati sull'olio, diluito con eguale volume di  esano  in          vaschette  da  centimetri  1,  con  riferimento   all'esano          normale.».               - Si riporta di seguito il testo dell'art. 52 della  L.          24  dicembre   2012,   n.   234   (Norme   generali   sulla          partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione          della normativa e delle politiche dell'Unione europea).               «Art. 52. Registro nazionale degli aiuti di Stato               1. Al fine di garantire  il  rispetto  dei  divieti  di          cumulo e degli obblighi di  trasparenza  e  di  pubblicita'          previsti dalla normativa europea e nazionale in materia  di          aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono          ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le  relative          informazioni  alla  banca  di  dati  istituita  presso   il          Ministero dello sviluppo economico ai  sensi  dell'articolo          14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la          denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato».               2.  Il  Registro  di  cui  al  comma  1  contiene,   in          particolare, le informazioni concernenti:               a) gli aiuti di  Stato  di  cui  all'articolo  107  del          Trattato  sul  funzionamento   dell'Unione   europea,   ivi          compresi gli aiuti in esenzione dalla notifica;               b) gli aiuti de minimis come definiti  dal  regolamento          (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre  2006,          e dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione,  del          18 dicembre 2013, nonche'  dalle  disposizioni  dell'Unione          europea che saranno successivamente adottate nella medesima          materia;               c) gli aiuti concessi a titolo di compensazione  per  i          servizi di interesse economico generale, ivi  compresi  gli          aiuti de minimis ai sensi del regolamento (UE) n.  360/2012          della Commissione, del 25 aprile 2012;               d) l'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli          aiuti incompatibili dei quali la Commissione europea  abbia          ordinato  il  recupero  ai  sensi  dell'articolo   16   del          regolamento (UE) 2015/1589 del  Consiglio,  del  13  luglio          2015.               3. I  soggetti  di  cui  al  comma  1  sono  tenuti  ad          avvalersi del Registro di cui al medesimo comma 1  al  fine          di espletare le verifiche propedeutiche alla concessione  o          all'erogazione degli  aiuti  di  Stato  e  degli  aiuti  de          minimis, comprese quelle relative al rispetto dei massimali          di aiuto stabiliti dalle norme europee e dei divieti di cui          all'articolo 46 della presente legge, nonche'  al  fine  di          consentire il costante aggiornamento dei dati  relativi  ai          medesimi  aiuti  anche   attraverso   l'inserimento   delle          informazioni  relative  alle  vicende  modificative   degli          stessi.               4. Le informazioni relative agli aiuti di cui al  comma          2, lettere a), b) e c), sono conservate e rese  accessibili          senza restrizioni, fatte salve le esigenze  di  tutela  del          segreto  industriale,  per  dieci  anni   dalla   data   di          concessione dell'aiuto, salvi i maggiori  termini  connessi          all'esistenza di contenziosi o  di  procedimenti  di  altra          natura; le informazioni relative agli aiuti di cui al comma          2, lettera d), sono conservate e  rese  accessibili,  senza          restrizioni, fino  alla  data  dell'effettiva  restituzione          dell'aiuto.               5. Il monitoraggio  delle  informazioni  relative  agli          aiuti di  Stato  nei  settori  agricolo  e  forestale,  ivi          compresi gli aiuti nelle  zone  rurali,  e  della  pesca  e          acquacoltura continua a essere disciplinato dalla normativa          europea di riferimento ed e' assicurato attraverso la piena          integrazione e interoperabilita' del  Registro  di  cui  al          comma 1  con  i  registri  gia'  esistenti  per  i  settori          dell'agricoltura e della pesca.               6. Con regolamento adottato con  decreto  del  Ministro          dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  i  Ministri          dell'economia e delle finanze e  delle  politiche  agricole          alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,          della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  entro  quattro  mesi          dalla data di entrata  in  vigore  del  presente  articolo,          sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo  8  del          decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  e  successive          modificazioni,   e'   adottata   la   disciplina   per   il          funzionamento del Registro di cui al comma 1  del  presente          articolo, con la definizione delle modalita' operative  per          la raccolta, la gestione e il controllo dei  dati  e  delle          informazioni  relativi  agli  aiuti  di  cui  al  comma  2,          compresi i criteri per l'eventuale interoperabilita' con le          banche  di  dati  esistenti  in  materia  di   agevolazioni          pubbliche alle imprese. Il predetto  regolamento  individua          altresi', in conformita' con le pertinenti norme europee in          materia di aiuti di  Stato,  i  contenuti  specifici  degli          obblighi ai fini dei controlli di cui al comma  3,  nonche'          la data a decorrere dalla quale il controllo relativo  agli          aiuti de minimis di cui al comma 2  gia'  concessi  avviene          esclusivamente tramite il medesimo Registro,  nel  rispetto          dei termini stabiliti dall'articolo  6,  paragrafo  2,  del          citato regolamento (UE) n. 1407/2013. Fino alla data del 1°          luglio 2017, si  applicano  le  modalita'  di  trasmissione          delle  informazioni  relative  agli  aiuti  alle   imprese,          stabilite ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5          marzo 2001, n. 57.               7. A decorrere dal  1°  luglio  2017,  la  trasmissione          delle  informazioni  al  Registro  di  cui  al  comma  1  e          l'adempimento degli obblighi di interrogazione del Registro          medesimo costituiscono condizione legale di  efficacia  dei          provvedimenti  che  dispongono  concessioni  ed  erogazioni          degli  aiuti  di  cui  al  comma  2.  I  provvedimenti   di          concessione  e  di  erogazione  di  detti  aiuti   indicano          espressamente l'avvenuto inserimento delle informazioni nel          Registro  e   l'avvenuta   interrogazione   dello   stesso.          L'inadempimento degli obblighi  di  cui  ai  commi  1  e  3          nonche' al secondo periodo del presente comma e'  rilevato,          anche d'ufficio, dai soggetti di cui al comma 1 e  comporta          la  responsabilita'  patrimoniale  del  responsabile  della          concessione o dell'erogazione degli aiuti.  L'inadempimento          e' rilevabile anche dall'impresa beneficiaria ai  fini  del          risarcimento del danno.».               - Si riporta di seguito il  testo  dell'art.  1,  comma          125, L. 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato          e la concorrenza):               «125. A decorrere dall'anno 2018,  i  soggetti  di  cui          all'articolo 13 della  legge  8  luglio  1986,  n.  349,  e          successive modificazioni, i soggetti  di  cui  all'articolo          137 del codice di cui al decreto  legislativo  6  settembre          2005, n. 206,  nonche'  le  associazioni,  le  Onlus  e  le          fondazioni che  intrattengono  rapporti  economici  con  le          pubbliche  amministrazioni  e  con  i   soggetti   di   cui          all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14  marzo  2013,          n. 33, nonche' con societa' controllate  di  diritto  o  di          fatto   direttamente   o   indirettamente   da    pubbliche          amministrazioni, ivi comprese quelle  che  emettono  azioni          quotate in mercati regolamentati  e  le  societa'  da  loro          partecipate, e con societa' in partecipazione pubblica, ivi          comprese quelle che  emettono  azioni  quotate  in  mercati          regolamentati e le societa' da loro partecipate, pubblicano          entro il 28 febbraio  di  ogni  anno,  nei  propri  siti  o          portali digitali, le informazioni relative  a  sovvenzioni,          contributi, incarichi  retribuiti  e  comunque  a  vantaggi          economici  di  qualunque  genere  ricevuti  dalle  medesime          pubbliche amministrazioni e dai medesimi soggetti nell'anno          precedente. Le cooperative sociali  sono  altresi'  tenute,          qualora svolgano attivita' a favore degli stranieri di  cui          al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, a pubblicare          trimestralmente nei propri siti internet o portali digitali          l'elenco dei soggetti a  cui  sono  versate  somme  per  lo          svolgimento  di  servizi  finalizzati   ad   attivita'   di          integrazione, assistenza e protezione sociale.  Le  imprese          che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi  retribuiti          e comunque vantaggi economici  di  qualunque  genere  dalle          pubbliche amministrazioni e dai soggetti di  cui  al  primo          periodo sono tenute a pubblicare tali  importi  nella  nota          integrativa  del  bilancio  di  esercizio  e   nella   nota          integrativa    dell'eventuale     bilancio     consolidato.          L'inosservanza di tale  obbligo  comporta  la  restituzione          delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi dalla  data          di cui al periodo precedente. Qualora i  soggetti  eroganti          appartengano alle amministrazioni centrali dello  Stato  ed          abbiano adempiuto agli obblighi di  pubblicazione  previsti          dall'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013,  n.          33, le somme di  cui  al  terzo  periodo  sono  versate  ad          apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per          essere riassegnate ai pertinenti capitoli  degli  stati  di          previsione delle amministrazioni originariamente competenti          per materia. Nel  caso  in  cui  i  soggetti  eroganti  non          abbiano adempiuto ai prescritti obblighi  di  pubblicazione          di cui all'articolo 26 del  decreto  legislativo  14  marzo          2013, n. 33, le somme di cui al terzo periodo sono  versate          all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate          al fondo  per  la  lotta  alla  poverta'  e  all'esclusione          sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della  legge  28          dicembre 2015, n. 208.».               - Si riportano di seguito i testi degli artt. 24  e  25          del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione          digitale):               «Art. 24. Firma digitale               1. La firma digitale deve riferirsi in maniera  univoca          ad un solo  soggetto  ed  al  documento  o  all'insieme  di          documenti cui e' apposta o associata.               2.  L'apposizione   di   firma   digitale   integra   e          sostituisce  l'apposizione  di  sigilli,  punzoni,  timbri,          contrassegni e marchi di  qualsiasi  genere  ad  ogni  fine          previsto dalla normativa vigente.               3.  Per  la  generazione  della  firma  digitale   deve          adoperarsi un certificato qualificato che, al momento della          sottoscrizione, non risulti scaduto di validita' ovvero non          risulti revocato o sospeso.               4. Attraverso  il  certificato  qualificato  si  devono          rilevare, secondo le Linee guida (234),  la  validita'  del          certificato stesso, nonche' gli elementi identificativi del          titolare di  firma  digitale  e  del  certificatore  e  gli          eventuali limiti d'uso. Le linee guida definiscono altresi'          le modalita', anche temporali, di apposizione della firma.               4-bis. L'apposizione a un documento informatico di  una          firma digitale o di un  altro  tipo  di  firma  elettronica          qualificata basata su un certificato elettronico  revocato,          scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione,  salvo          che lo stato di sospensione sia stato annullato. La  revoca          o la sospensione,  comunque  motivate,  hanno  effetto  dal          momento della pubblicazione, salvo che il revocante, o  chi          richiede la sospensione, non dimostri che essa era  gia'  a          conoscenza di tutte le parti interessate.               4-ter.  Le  disposizioni  del  presente   articolo   si          applicano anche se la firma elettronica  e'  basata  su  un          certificato  qualificato  rilasciato  da  un  certificatore          stabilito  in  uno  Stato  non  facente  parte  dell'Unione          europea, quando ricorre una delle seguenti condizioni:               a) il certificatore possiede i requisiti  previsti  dal          regolamento eIDAS ed e' qualificato in uno Stato membro;               b)  il  certificato  qualificato  e'  garantito  da  un          certificatore stabilito nella Unione europea,  in  possesso          dei requisiti di cui al medesimo regolamento;               c) il certificato qualificato, o il  certificatore,  e'          riconosciuto  in  forza  di   un   accordo   bilaterale   o          multilaterale  tra  l'Unione  europea  e  Paesi   terzi   o          organizzazioni internazionali.               Art. 25. Firma autenticata               1. Si ha per riconosciuta, ai sensi dell'articolo  2703          del codice civile, la firma elettronica o  qualsiasi  altro          tipo di firma elettronica avanzata autenticata dal notaio o          da altro pubblico ufficiale a cio' autorizzato.               2.  L'autenticazione  della  firma  elettronica,  anche          mediante  l'acquisizione  digitale   della   sottoscrizione          autografa, o di qualsiasi altro tipo di  firma  elettronica          avanzata consiste nell'attestazione, da parte del  pubblico          ufficiale, che la firma e' stata apposta  in  sua  presenza          dal  titolare,  previo  accertamento  della  sua  identita'          personale,  della  validita'   dell'eventuale   certificato          elettronico  utilizzato  e  del  fatto  che  il   documento          sottoscritto  non  e'  in   contrasto   con   l'ordinamento          giuridico.               3. L'apposizione della  firma  digitale  da  parte  del          pubblico ufficiale ha l'efficacia di cui  all'articolo  24,          comma 2.               4. Se al documento informatico autenticato deve  essere          allegato altro documento formato in originale su altro tipo          di supporto, il  pubblico  ufficiale  puo'  allegare  copia          informatica   autenticata   dell'originale,   secondo    le          disposizioni dell'articolo 23.».               - Si riporta di seguito il testo dell'art. 8  della  L.          29 dicembre 1993, n. 580  (Riordinamento  delle  camere  di          commercio, industria, artigianato e agricoltura):               «Art. 8. Registro delle imprese               1. E' istituito presso la camera di commercio l'ufficio          del registro delle imprese di  cui  all'articolo  2188  del          codice civile.               2. Al  fine  di  garantire  condizioni  di  uniformita'          informativa su tutto il territorio nazionale e fatte  salve          le disposizioni legislative  e  regolamentari  in  materia,          nonche' gli atti amministrativi generali da esse  previsti,          il Ministero dello  sviluppo  economico,  d'intesa  con  il          Ministero della  giustizia,  sentita  l'Unioncamere,  emana          direttive  sulla  tenuta  del  registro,  assicurandone  la          relativa vigilanza.               3. L'ufficio provvede alla tenuta  del  registro  delle          imprese in conformita' agli articoli 2188, e seguenti,  del          codice civile, nonche'  alle  disposizioni  della  presente          legge e al regolamento di cui al comma 6 bis  del  presente          articolo, sotto la vigilanza di uno o piu' giudici delegati          scelti tra i giudici assegnati alle  sezioni  specializzate          in materia  di  impresa,  e  nominati  dal  presidente  del          Tribunale  competente  per  territorio  e  presso  cui   e'          istituita la sezione specializzata in materia  di  impresa,          su indicazione del presidente della medesima sezione.               4.  Gli  uffici  delle  Camere   di   commercio   della          circoscrizione  territoriale  su  cui  ha   competenza   il          tribunale delle imprese sono retti da un unico conservatore          nominato dal Ministero dello sviluppo economico su proposta          dell'Unioncamere, sentiti  i  presidenti  delle  camere  di          commercio operanti nell'ambito della stessa circoscrizione,          tra i dirigenti delle camere di commercio in  possesso  dei          requisiti definiti  con  il  decreto  di  cui  al  comma  5          dell'articolo 20. Il conservatore puo' delegare  parte  dei          propri compiti a dirigenti delle altre camere di  commercio          della circoscrizione territoriale.  L'atto  di  nomina  del          conservatore e' pubblicato sul sito istituzionale di  tutte          le camere di commercio interessate e  del  Ministero  dello          sviluppo economico. Il ruolo di conservatore costituisce  o          integra il contenuto dell'incarico  dirigenziale  conferito          dalla camere di commercio di appartenenza.               5. L'iscrizione nelle sezioni speciali ha  funzione  di          certificazione anagrafica  di  pubblicita'  notizia,  oltre          agli effetti previsti dalle leggi speciali.               6. La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la          gestione, secondo tecniche informatiche, del registro delle          imprese ed il funzionamento dell'ufficio sono realizzati in          modo da assicurare completezza ed organicita',  pubblicita'          per tutte le imprese soggette ad iscrizione  attraverso  un          unico  sistema   informativo   nazionale,   garantendo   la          tempestivita'  dell'informazione  su  tutto  il  territorio          nazionale.               6-bis. Con regolamento emanato, ai sensi  dell'articolo          17, comma 1,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su          proposta del Ministro dello sviluppo economico di  concerto          con il Ministro della  giustizia  e  con  Ministro  per  la          semplificazione  e  la   pubblica   amministrazione,   sono          disciplinate le norme di attuazione del presente articolo.               6-ter. Fino all'emanazione del decreto di cui al  comma          6-bis continua ad  applicarsi  il  decreto  del  Presidente          della Repubblica 7 dicembre  1995,  n.  581,  e  successive          modificazioni.».               -Si riporta di seguito il testo dell'art. 1,  comma  9,          della L. 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio  di  previsione          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2017   e   bilancio          pluriennale per il triennio 2017-2019):               «9. Al fine  di  favorire  processi  di  trasformazione          tecnologica e digitale secondo il modello «Industria  4.0»,          per gli investimenti in beni  materiali  strumentali  nuovi          compresi nell'elenco di cui  all'allegato  A  annesso  alla          presente legge, il costo di acquisizione e' maggiorato  del          150 per cento. La disposizione di cui al presente comma  si          applica agli investimenti effettuati entro il  31  dicembre          2017, ovvero entro il 30 settembre 2018, a  condizione  che          entro la data del  31  dicembre  2017  il  relativo  ordine          risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento          di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del  costo          di acquisizione.».   |  
|   |                           (( Art. 3 quinquies 
          Agibilita' per lavoratori autonomi dello spettacolo 
   1. Al decreto legislativo  del  Capo  provvisorio  dello  Stato  16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni,  dalla  legge  29 novembre 1952, n. 2388, sono apportate le seguenti modificazioni:   a) l'articolo 6 e' sostituito dal seguente:   «Art. 6. - 1. Le imprese dell'esercizio teatrale, cinematografico e circense, i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le  imprese  del pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelevisive e  gli impianti sportivi non possono far agire nei locali di proprieta' o di cui abbiano un diritto personale di godimento i  lavoratori  autonomi dello spettacolo, ivi compresi quelli con rapporti di collaborazione, appartenenti alle categorie indicate ai numeri da 1) a 14) del  primo comma dell'articolo 3, che non siano in possesso del  certificato  di agibilita'. Per le prestazioni svolte dai lavoratori di cui al numero 23-bis) del primo comma dell'articolo 3 il certificato di  agibilita' e' richiesto dai lavoratori medesimi,  salvo  l'obbligo  di  custodia dello stesso che e' posto a carico del committente.   2. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1  le imprese sono soggette alla sanzione amministrativa di  euro  129  per ogni giornata di lavoro prestata da ciascun lavoratore autonomo»;   b) all'articolo 10, il terzo comma e' abrogato. ))  
           Riferimenti normativi 
               - Il Decreto Legislativo  del  Capo  provvisorio  dello          Stato 16 luglio  1947,  n.  708  (Disposizioni  concernenti          l'Ente nazionale  di  previdenza  e  di  assistenza  per  i          lavoratori dello  spettacolo),  modificato  dalla  presente          legge, e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  6  agosto          1947, n. 178.               - La Legge 29 novembre 1952,  n.  2388  (Ratifica,  con          modificazioni, del decreto legislativo 16 luglio  1947,  n.          708,  concernente  disposizioni  sull'Ente   nazionale   di          previdenza ed assistenza per i lavoratori dello  spettacolo          (E.N.P.A.L.S.) e' pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  31          dicembre 1952, n. 302.   |  
|   |                                 Art. 4   Modifiche al codice di procedura  civile  in  materia  di  esecuzione  forzata  nei  confronti  dei  soggetti  creditori  della   pubblica  amministrazione 
   1. All'articolo 495 del codice di procedura civile  sono  apportate le seguenti modificazioni:   a) al secondo comma, le parole «non inferiore  a  un  quinto»  sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a un sesto»;   b) al quarto comma, le parole «di trentasei mesi»  sono  sostituite dalle seguenti: «di quarantotto mesi»;   c)  al  quinto  comma,  le  parole  «oltre  quindici  giorni»  sono sostituite dalle seguenti: «oltre trenta giorni».   (( 2. L'articolo 560 del codice di procedura civile  e'  sostituito dal seguente:   «Art. 560 (Modo della custodia). - Il debitore e il terzo  nominato custode debbono rendere  il  conto  a  norma  dell'articolo  593.  Il custode nominato ha il dovere di vigilare affinche' il debitore e  il nucleo familiare conservino il bene pignorato con  la  diligenza  del buon padre di famiglia e ne mantengano e  tutelino  l'integrita'.  Il debitore e i familiari che con lui convivono non perdono il  possesso dell'immobile  e  delle   sue   pertinenze   sino   al   decreto   di trasferimento, salvo quanto previsto dal  sesto  comma.  Il  debitore deve consentire, in  accordo  con  il  custode,  che  l'immobile  sia visitato da potenziali acquirenti. Le modalita' del diritto di visita sono contemplate e stabilite nell'ordinanza di cui all'articolo  569. Il giudice ordina, sentiti il custode e il debitore,  la  liberazione dell'immobile pignorato per lui ed il suo nucleo  familiare,  qualora sia ostacolato il diritto di visita di potenziali acquirenti,  quando l'immobile non sia adeguatamente tutelato e mantenuto in uno stato di buona conservazione, per colpa o dolo del debitore e dei  membri  del suo nucleo familiare, quando il debitore viola gli altri obblighi che la legge pone a suo carico, o quando l'immobile non  e'  abitato  dal debitore e dal suo nucleo familiare. Al debitore e' fatto divieto  di dare in locazione l'immobile pignorato  se  non  e'  autorizzato  dal giudice dell'esecuzione.  Fermo  quanto  previsto  dal  sesto  comma, quando l'immobile pignorato  e'  abitato  dal  debitore  e  dai  suoi familiari il giudice non puo' mai disporre il rilascio  dell'immobile pignorato prima della pronuncia del decreto di trasferimento ai sensi dell'articolo 586». ))   3. Al primo comma dell'articolo 569 del codice di procedura civile, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:  «Salvo  quanto  disposto dagli articoli 565 e 566, non oltre trenta giorni prima dell'udienza, il creditore pignorante e  i  creditori  gia'  intervenuti  ai  sensi dell'articolo 499 depositano un atto, sottoscritto personalmente  dal creditore e previamente notificato al debitore esecutato,  nel  quale e' indicato l'ammontare del  residuo  credito  per  cui  si  procede, comprensivo degli interessi maturati,  del  criterio  di  calcolo  di quelli  in  corso  di  maturazione  e  delle  spese  sostenute   fino all'udienza. In difetto, agli effetti della liquidazione della  somma di  cui  al  primo  comma  dell'articolo  495,   il   credito   resta definitivamente fissato nell'importo indicato nell'atto di precetto o di intervento, maggiorato dei soli interessi al tasso legale e  delle spese successive.».   4. Le disposizioni introdotte  con  il  presente  articolo  non  si applicano alle esecuzioni iniziate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.  
           Riferimenti normativi 
               - Si riporta il testo dell'articolo 495 del  codice  di          procedura civile, come modificato dalla presente legge:               «Art. 495. Conversione del pignoramento.               Prima che sia disposta la vendita  o  l'assegnazione  a          norma degli articoli 530,  552  e  569,  il  debitore  puo'          chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una          somma di denaro  pari,  oltre  alle  spese  di  esecuzione,          all'importo dovuto al creditore pignorante e  ai  creditori          intervenuti, comprensivo del capitale,  degli  interessi  e          delle spese.               Unitamente  all'istanza  deve  essere   depositata   in          cancelleria, a pena  di  inammissibilita',  una  somma  non          inferiore a un sesto dell'importo del credito  per  cui  e'          stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei  creditori          intervenuti indicati nei  rispettivi  atti  di  intervento,          dedotti i versamenti effettuati di  cui  deve  essere  data          prova documentale. La somma e' depositata  dal  cancelliere          presso un istituto di credito indicato dal giudice.               La somma da sostituire al bene pignorato e' determinata          con ordinanza dal giudice dell'esecuzione, sentite le parti          in  udienza  non   oltre   trenta   giorni   dal   deposito          dell'istanza di conversione.               Quando le  cose  pignorate  siano  costituite  da  beni          immobili o cose mobili, il giudice con la stessa  ordinanza          puo' disporre, se ricorrono  giustificati  motivi,  che  il          debitore versi con rateizzazioni mensili entro  il  termine          massimo di quarantotto mesi la somma  determinata  a  norma          del terzo comma,  maggiorata  degli  interessi  scalari  al          tasso convenzionale pattuito ovvero, in difetto,  al  tasso          legale.  Ogni  sei  mesi  il  giudice  provvede,  a   norma          dell'articolo 510, al pagamento al creditore  pignorante  o          alla distribuzione tra i creditori delle somme versate  dal          debitore.               Qualora il debitore ometta il  versamento  dell'importo          determinato dal giudice ai sensi del  terzo  comma,  ovvero          ometta o ritardi di oltre trenta giorni il versamento anche          di una sola delle rate previste nel quarto comma, le  somme          versate  formano  parte  dei  beni  pignorati.  Il  giudice          dell'esecuzione, su richiesta del  creditore  procedente  o          creditore intervenuto munito di titolo  esecutivo,  dispone          senza indugio la vendita di questi ultimi.               Con  l'ordinanza  che  ammette  la   sostituzione,   il          giudice, quando le cose pignorate siano costituite da  beni          immobili o cose mobili, dispone che le cose pignorate siano          liberate dal pignoramento  con  il  versamento  dell'intera          somma.               L'istanza puo' essere avanzata una sola volta a pena di          inammissibilita'.».               - Si riporta il testo dell'articolo 569 del  codice  di          procedura civile, come modificato dalla presente legge:               «Art. 569.  Provvedimento  per  l'autorizzazione  della          vendita.               A seguito  dell'istanza  di  cui  all'articolo  567  il          giudice dell'esecuzione, entro quindici giorni dal deposito          della documentazione di cui al secondo comma  dell'articolo          567, nomina l'esperto che presta giuramento in  cancelleria          mediante sottoscrizione del verbale di accettazione e fissa          l'udienza per la comparizione delle parti e  dei  creditori          di cui all'articolo 498 che non siano intervenuti . Tra  la          data del provvedimento e la data fissata per l'udienza  non          possono decorrere piu'  di  novanta  giorni.  Salvo  quanto          disposto dagli articoli 565 e 566, non oltre trenta  giorni          prima dell'udienza, il creditore pignorante e  i  creditori          gia' intervenuti ai sensi dell'articolo 499  depositano  un          atto,   sottoscritto   personalmente   dal   creditore    e          previamente notificato al debitore esecutato, nel quale  e'          indicato  l'ammontare  del  residuo  credito  per  cui   si          procede, comprensivo degli interessi maturati, del criterio          di calcolo di quelli in corso di maturazione e delle  spese          sostenute fino all'udienza. In difetto, agli effetti  della          liquidazione  della   somma   di   cui   al   primo   comma          dell'articolo 495, il credito resta definitivamente fissato          nell'importo  indicato   nell'atto   di   precetto   o   di          intervento, maggiorato dei soli interessi al tasso legale e          delle spese successive.               All'udienza le parti possono fare osservazioni circa il          tempo e le modalita' della vendita, e debbono  proporre,  a          pena di decadenza , le opposizioni agli atti esecutivi,  se          non sono gia' decadute dal diritto di proporle .               Nel caso in cui il giudice disponga  con  ordinanza  la          vendita forzata, fissa un termine non inferiore  a  novanta          giorni, e  non  superiore  a  centoventi,  entro  il  quale          possono  essere  proposte  offerte  d'acquisto   ai   sensi          dell'articolo 571. Il giudice  con  la  medesima  ordinanza          stabilisce le modalita' con cui  deve  essere  prestata  la          cauzione, se la vendita e' fatta in uno o  piu'  lotti,  il          prezzo  base  determinato  a   norma   dell'articolo   568,          l'offerta minima, il termine, non  superiore  a  centoventi          giorni  dall'aggiudicazione,  entro  il  quale  il   prezzo          dev'essere depositato, con  le  modalita'  del  deposito  e          fissa, al giorno  successivo  alla  scadenza  del  termine,          l'udienza per la deliberazione sull'offerta e per  la  gara          tra gli offerenti di cui all'articolo 573. Quando ricorrono          giustificati  motivi,  il  giudice   dell'esecuzione   puo'          disporre  che  il  versamento  del   prezzo   abbia   luogo          ratealmente ed entro un  termine  non  superiore  a  dodici          mesi. Il giudice provvede ai sensi dell'articolo  576  solo          quando ritiene probabile che la vendita con tale  modalita'          possa  aver  luogo  ad  un  prezzo  superiore  della  meta'          rispetto  al  valore  del   bene,   determinato   a   norma          dell'articolo 568.               Con la stessa ordinanza, il giudice  stabilisce,  salvo          che sia pregiudizievole per gli interessi dei  creditori  o          per  il  sollecito  svolgimento  della  procedura,  che  il          versamento della cauzione, la presentazione delle  offerte,          lo svolgimento della gara tra gli  offerenti  e,  nei  casi          previsti, l'incanto, nonche' il pagamento del prezzo, siano          effettuati con modalita' telematiche,  nel  rispetto  della          normativa regolamentare di cui all'articolo  161-ter  delle          disposizioni per l'attuazione del presente codice.               Se vi sono  opposizioni  il  tribunale  le  decide  con          sentenza e quindi il  giudice  dell'esecuzione  dispone  la          vendita con ordinanza.               Con la medesima ordinanza il giudice fissa  il  termine          entro il quale essa deve  essere  notificata,  a  cura  del          creditore  che  ha  chiesto  la  vendita  o  di  un   altro          autorizzato, ai creditori di cui all'articolo 498  che  non          sono comparsi.».   |  
|   |                              (( Art. 4 bis   Disposizioni in favore dei familiari delle vittime e  dei  superstiti            del disastro di Rigopiano del 18 gennaio 2017 
   1. E' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2019 ai fini della corresponsione di speciali  elargizioni  in  favore  delle famiglie delle vittime del disastro  di  Rigopiano,  avvenuto  il  18 gennaio 2017, e in favore di coloro che a causa  del  disastro  hanno riportato lesioni gravi e gravissime.   2. La Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con i sindaci dei comuni di residenza  delle  vittime  e  dei  soggetti  che  hanno riportato  lesioni  gravi  e  gravissime,   individua   le   famiglie beneficiarie delle elargizioni di cui al comma 1 e determina la somma spettante a ciascuna famiglia e a ciascun soggetto.   3. A ciascuna delle famiglie delle vittime e' attribuita una  somma determinata tenuto conto anche dello stato di effettiva necessita'.   4. Ai soggetti che hanno riportato lesioni gravi  e  gravissime  e' attribuita una somma determinata, nell'ambito  del  limite  di  spesa complessivo stabilito dal comma 1, in proporzione alla gravita' delle lesioni subite e tenuto conto dello stato  di  effettiva  necessita'. All'attribuzione  delle  speciali  elargizioni  di  cui  al  presente articolo  si  provvede,  ai   sensi   del   comma   7,   nei   limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1.   5. Le elargizioni di cui al comma 1 spettanti alle  famiglie  delle vittime sono assegnate e corrisposte secondo il seguente ordine:   a) al coniuge superstite, con esclusione del  coniuge  rispetto  al quale  sia  stata  pronunciata  sentenza  anche  non  definitiva   di scioglimento o di cessazione degli effetti civili  del  matrimonio  e del coniuge cui sia stata  addebitata  la  separazione  con  sentenza passata in giudicato, e ai figli se a carico;   b) ai figli, in mancanza del  coniuge  superstite  o  nel  caso  di coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata  sentenza  anche  non definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti  civili  del matrimonio o di coniuge cui sia stata addebitata la  separazione  con sentenza passata in giudicato;   c) al convivente more uxorio;   d) ai genitori;   e) ai fratelli e alle sorelle, se conviventi e a carico;   f)  ai  conviventi  a  carico  negli  ultimi  tre  anni  precedenti l'evento.   6. In presenza di figli a carico della vittima nati da rapporti  di convivenza more uxorio, l'elargizione di cui al comma 3 e'  assegnata al convivente more uxorio con lo stesso ordine di priorita'  previsto per i beneficiari di cui alla lettera a) del comma 5.   7. Le elargizioni di cui al comma 1 sono  corrisposte  con  decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.   8. Le medesime elargizioni sono esenti da ogni imposta  o  tassa  e sono assegnate in  aggiunta  ad  ogni  altra  somma  cui  i  soggetti beneficiari  abbiano  diritto  a  qualsiasi  titolo  ai  sensi  della normativa vigente.   9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede  mediante  utilizzo  delle  risorse iscritte per l'anno 2019 nel Fondo per il federalismo  amministrativo di parte corrente, di cui alla legge 15  marzo  1997,  n.  59,  dello stato di previsione del Ministero dell'interno.   10. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di  bilancio. ))     |  
|   |                                 Art. 5   Norme in materia di semplificazione e accelerazione  delle  procedure  negli appalti pubblici sotto soglia comunitaria 
   1. All'articolo 80, comma 5,  del  decreto  legislativo  18  aprile 2016, n. 50, la lettera c) e' sostituita dalle seguenti:   «c)  la  stazione  appaltante  dimostri  con  mezzi  adeguati   che l'operatore  economico  si  e'  reso  colpevole  di  gravi   illeciti professionali,  tali  da  rendere  dubbia   la   sua   integrita'   o affidabilita';   c-bis)  l'operatore  economico   abbia   tentato   di   influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o  di ottenere informazioni riservate a fini di  proprio  vantaggio  oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o  fuorvianti suscettibili  di  influenzare  le   decisioni   sull'esclusione,   la selezione o l'aggiudicazione, ovvero  abbia  omesso  le  informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;   c-ter)  l'operatore  economico  abbia  dimostrato  significative  o persistenti carenze nell'esecuzione di  un  precedente  contratto  di appalto o di concessione che ne  hanno  causato  la  risoluzione  per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del  danno  o  altre sanzioni comparabili; su  tali  circostanze  la  stazione  appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso  dalla  violazione  e alla gravita' della stessa;».   2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle procedure  i cui bandi o avvisi, con i quali si indicono le gare, sono  pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente  decreto, nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o  avvisi, alle procedure in cui, alla medesima  data,  non  sono  ancora  stati inviati gli inviti a presentare le offerte.  
           Riferimenti normativi 
               - Si riporta l'articolo 80, comma 5,  lettera  c),  del          decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50  (Disposizioni          urgenti in materia di sostegno  e  semplificazione  per  le          imprese e per la pubblica amministrazione), come modificato          dalla presente legge:               «Art. 80. (Ambito di applicazione)               Omissis.               c) la stazione appaltante dimostri con  mezzi  adeguati          che l'operatore economico si e'  reso  colpevole  di  gravi          illeciti professionali,  tali  da  rendere  dubbia  la  sua          integrita' o affidabilita';               c-bis)   l'operatore   economico   abbia   tentato   di          influenzare indebitamente  il  processo  decisionale  della          stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate  a          fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito,  anche  per          negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di          influenzare le decisioni sull'esclusione,  la  selezione  o          l'aggiudicazione,  ovvero  abbia  omesso  le   informazioni          dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura  di          selezione;               c-ter)   l'operatore   economico    abbia    dimostrato          significative o persistenti carenze nell'esecuzione  di  un          precedente contratto di appalto o  di  concessione  che  ne          hanno causato la risoluzione per  inadempimento  ovvero  la          condanna  al  risarcimento  del  danno  o  altre   sanzioni          comparabili; su tali  circostanze  la  stazione  appaltante          motiva anche  con  riferimento  al  tempo  trascorso  dalla          violazione e alla gravita' della stessa;               Omissis.».   |  
|   |                                 Art. 6 
              Disposizioni in merito alla tracciabilita'                 dei dati ambientali inerenti rifiuti 
   1. Dal 1° gennaio 2019 e' soppresso il sistema di  controllo  della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo  188-ter  del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152  e,  conseguentemente,  non sono dovuti i contributi di cui all'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla  legge  3 agosto 2009, n. 102,  e  all'articolo  7  del  decreto  del  Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 30 marzo 2016, n. 78.   2. Dal 1° gennaio 2019, sono abrogate, in particolare, le  seguenti disposizioni:   a) gli articoli 16, 35, 36, 39 commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater, 9, 10 e 15, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205;   b) l'articolo 11, commi 1, 2, 3, 3-bis,  4,  5,  7,  8,  9,  9-bis, secondo  periodo,  10,  11,  12-bis,  12-ter,  12-quater  e  13   del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con  modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125;   c) l'articolo 14-bis del  decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.  78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.  102.  I contributi relativi  all'anno  2018,  compresi  quelli  eventualmente versati oltre la data del 31 dicembre  2018,  sono  riassegnati,  con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  all'apposito capitolo dello stato di  previsione  del  Ministero  dell'ambiente  e della tutela del territorio e del mare.   (( 3. A decorrere dalla data di entrata in vigore  della  legge  di conversione del presente decreto e' istituito il Registro elettronico nazionale per la tracciabilita' dei rifiuti, gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, cui sono tenuti ad  iscriversi,  entro  il  termine  individuato  con  il decreto di cui al comma 3-bis, gli enti e le imprese  che  effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e  gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti  pericolosi  a titolo professionale o che operano in  qualita'  di  commercianti  ed intermediari di rifiuti  pericolosi,  i  Consorzi  istituiti  per  il recupero e  il  riciclaggio  di  particolari  tipologie  di  rifiuti, nonche', con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n. 152.   3-bis. Il Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e del mare, con proprio decreto adottato  ai  sensi  dell'articolo  17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  di  concerto  con  il Ministro dell'economia e delle finanze,  sentiti  il  Ministro  dello sviluppo economico, il Ministro per la pubblica amministrazione e  il Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  nonche'  per  gli aspetti  di  competenza  il  Ministro  della  difesa,  definisce   le modalita' di organizzazione e funzionamento del Registro  elettronico nazionale, le modalita' di iscrizione dei  soggetti  obbligati  e  di coloro  che   intendano   volontariamente   aderirvi,   nonche'   gli adempimenti  cui  i  medesimi  sono  tenuti,   secondo   criteri   di gradualita' per la progressiva partecipazione di tutti gli operatori.   3-ter. Dal 1° gennaio 2019 e fino al termine di piena  operativita' del Registro elettronico nazionale come individuato con il decreto di cui al comma  3-bis,  la  tracciabilita'  dei  rifiuti  e'  garantita effettuando gli adempimenti di cui agli articoli 188, 189, 190 e  193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel  testo  previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010,  n. 205, anche mediante le modalita'  di  cui  all'articolo  194-bis  del decreto legislativo  n.  152  del  2006;  si  applicano  altresi'  le disposizioni di cui all'articolo 258 del decreto legislativo  n.  152 del 2006, nel testo previgente alle modifiche apportate  dal  decreto legislativo n. 205 del 2010.   3-quater. L'iscrizione al Registro elettronico  nazionale  comporta il versamento di un diritto di segreteria e di un contributo annuale, al  fine  di  assicurare   l'integrale   copertura   dei   costi   di funzionamento del sistema. Con il medesimo decreto di  cui  al  comma 3-bis, da aggiornare ogni tre  anni,  sono  determinati  gli  importi dovuti a titolo di diritti di segreteria e di contributo  nonche'  le modalita' di versamento. Agli oneri  derivanti  dall'istituzione  del Registro elettronico nazionale, pari  a  1,61  milioni  di  euro  per l'anno 2019, si provvede: quanto a 1,5 milioni  di  euro  per  l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del  fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del  bilancio  triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019,  allo  scopo parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; quanto a 0,11 milioni di euro per l'anno 2019,  mediante  corrispondente  riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai fini del bilancio  triennale  2019-2021,  nell'ambito  del  programma «Fondi di riserva e speciali» della  missione  «Fondi  da  ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e del mare. A decorrere dall'anno 2020 agli oneri di  funzionamento  si provvede con i proventi derivanti dai diritti di segreteria e con  il contributo  annuale,  che   sono   versati   ad   apposito   capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato  per  essere  riassegnati,  con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  ad  apposito capitolo dello stato di  previsione  del  Ministero  dell'ambiente  e della tutela del territorio e del mare.   3-quinquies. La violazione dell'obbligo di iscrizione, il mancato o parziale versamento del contributo e  le  violazioni  degli  obblighi stabiliti con il decreto di  cui  al  comma  3-bis  sono  soggetti  a sanzioni amministrative pecuniarie il cui importo e' determinato, per le singole condotte sanzionate, con il medesimo decreto. Gli  importi delle sanzioni sono versati ad  apposito  capitolo  dell'entrata  del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato  di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio e del mare, destinati agli interventi di bonifica  dei  siti  di  cui all'articolo 252, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n. 152, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo  253,  comma  5, del medesimo decreto legislativo,  secondo  criteri  e  modalita'  di ripartizione fissati con decreto del Ministro dell'ambiente  e  della tutela del territorio e del mare.   3-sexies. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'  autorizzato ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti  variazioni  di bilancio. ))  
           Riferimenti normativi 
               - Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152  (Norme          in  materia  ambientale),  e'  pubblicato  nella   Gazzetta          Ufficiale del 14 aprile 2006, n. 88 - S.O. n. 96.               -  Si  riporta   il   testo   dell'articolo   11,   del          decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni  urgenti          per il  perseguimento  di  obiettivi  di  razionalizzazione          nelle pubbliche amministrazioni), pubblicato nella Gazzetta          Ufficiale del 31  agosto  2013,  n.  204,  convertito,  con          modificazioni, dalla legge 30 ottobre  2013,  n.  12,  come          modificato dalla presente legge:               «Art.  11.  (Semplificazione  e  razionalizzazione  del          sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti e  in          materia di energia)               Commi da 1 a 5 (abrogati).               6. Sono abrogati:               a) il comma 5 dell'articolo 188-ter del D.Lgs.  n.  152          del 2006;               b) l'articolo 1 del decreto del Ministro  dell'ambiente          e della tutela del territorio e del mare del 20 marzo 2013,          recante  "Termini  di  riavvio  progressivo  del   SISTRI",          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  92  del  19  aprile          2013.               Commi da 7 a 9. (abrogati).               9-bis. Il termine finale di  efficacia  del  contratto,          come modificato ai sensi del comma  9,  e'  stabilito  alla          data del subentro nella gestione del servizio da parte  del          concessionario individuato  con  le  procedure  di  cui  al          presente comma, e comunque non oltre il 31  dicembre  2018.          All'attuale societa' concessionaria del SISTRI e' garantito          l'indennizzo dei costi di produzione consuntivati sino alla          data del subentro nella gestione del servizio da parte  del          concessionario individuato  con  le  procedure  di  cui  al          presente comma, e comunque non oltre il 31  dicembre  2018,          previa valutazione di congruita' dell'Agenzia per  l'Italia          digitale, nei limiti dei contributi versati dagli operatori          alla   predetta   data.   In   ogni    caso,    all'attuale          concessionaria del  SISTRI  e'  corrisposta,  a  titolo  di          anticipazione delle somme da versare per  l'indennizzo  dei          costi di produzione e salvo  conguaglio,  da  effettuare  a          seguito della procedura prevista dal periodo precedente, la          somma di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 10 milioni          di euro per l'anno 2016 nonche' nel limite  massimo  di  10          milioni  di   euro   annui,   in   ragione   dell'effettivo          espletamento del servizio svolto nel corso degli anni  2017          e 2018. Al pagamento delle somme a titolo di  anticipazione          provvede il Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del          territorio e del mare nell'ambito dei  propri  stanziamenti          di bilancio.               Commi 10 e 11 (abrogati).               12. All'articolo 183, comma 1, lettera f),  del  D.Lgs.          n. 152 del  2006,  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti          parole: "(nuovo produttore)".               Commi da 12-bis a 12-quater (abrogati).               12-quinquies. All'articolo 212 del decreto  legislativo          3 aprile 2006, n. 152, dopo il  comma  19  e'  inserito  il          seguente:               «19-bis.  Sono  esclusi  dall'obbligo   di   iscrizione          all'Albo  nazionale  gestori  ambientali  gli  imprenditori          agricoli  di  cui  all'articolo  2135  del  codice  civile,          produttori iniziali di rifiuti, per il trasporto dei propri          rifiuti effettuato all'interno del territorio provinciale o          regionale dove ha sede l'impresa ai fini  del  conferimento          degli  stessi  nell'ambito  del  circuito  organizzato   di          raccolta di cui alla lettera pp) del comma 1  dell'articolo          183.».               Comma 13 (abrogato).               14. All'articolo 81, comma  18,  del  decreto-legge  25          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla          legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e'          aggiunto, in fine, il seguente periodo:               «La vigilanza dell'Autorita' per l'energia elettrica  e          il gas si svolge mediante  accertamenti  a  campione  e  si          esercita nei confronti dei soli soggetti il  cui  fatturato          e' superiore al fatturato totale previsto dall'articolo 16,          comma 1, prima ipotesi, della legge  10  ottobre  1990,  n.          287.».               14-bis. Al fine di ottimizzare l'impiego del  personale          e  delle  strutture  del  Corpo   forestale   dello   Stato          nell'ottica  del  contenimento  della  spesa  pubblica,  di          conseguire  il  rafforzamento  del  contrasto  al  traffico          illecito dei rifiuti operato dal Corpo forestale in base  a          quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera h), della          legge 6 febbraio 2004, n. 36, e dal  decreto  del  Ministro          dell'interno 28  aprile  2006,  pubblicato  nella  Gazzetta          Ufficiale n. 193 del 21 agosto 2006, nonche' di  migliorare          l'efficienza   delle   operazioni    inerenti    la    loro          tracciabilita', all'articolo 108, comma 8, del codice delle          leggi antimafia e delle misure di prevenzione,  di  cui  al          decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e  successive          modificazioni,  al  secondo  periodo,   dopo   le   parole:          "articolazioni centrali"  sono  inserite  le  seguenti:  "e          periferiche". All'attuazione del presente comma si provvede          avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e  strumentali          disponibili a legislazione vigente.».               - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  3,  della          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei          Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre          1988, n. 214, S.O.:               «Art. 17. (Regolamenti).               (Omissis).               3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.               Omissis.».               - Si riporta il testo degli articoli 188,  189,  190  e          193 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006:               «Art. 188. (Responsabilita' della gestione dei rifiuti)               1. Il produttore iniziale o altro detentore di  rifiuti          provvedono direttamente  al  loro  trattamento,  oppure  li          consegnano ad un intermediario, ad un commerciante,  ad  un          ente o impresa che effettua le  operazioni  di  trattamento          dei rifiuti, o ad un soggetto pubblico  o  privato  addetto          alla raccolta dei rifiuti, in conformita' agli articoli 177          e 179. Fatto salvo quanto previsto ai successivi commi  del          presente articolo, il produttore iniziale o altro detentore          conserva  la  responsabilita'  per   l'intera   catena   di          trattamento, restando  inteso  che  qualora  il  produttore          iniziale o  il  detentore  trasferisca  i  rifiuti  per  il          trattamento preliminare a uno dei soggetti consegnatari  di          cui al presente comma,  tale  responsabilita',  di  regola,          comunque sussiste.               1-bis. Il produttore iniziale  o  altro  detentore  dei          rifiuti di rame o di metalli ferrosi e non ferrosi che  non          provvede direttamente al loro trattamento deve  consegnarli          unicamente  ad  imprese  autorizzate  alle   attivita'   di          trasporto e raccolta di rifiuti o di bonifica  dei  siti  o          alle attivita' di  commercio  o  di  intermediazione  senza          detenzione dei rifiuti, ovvero a  un  ente  o  impresa  che          effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti o  ad  un          soggetto pubblico  o  privato  addetto  alla  raccolta  dei          rifiuti, in conformita' all'articolo 212, comma  5,  ovvero          al recupero o smaltimento dei rifiuti, autorizzati ai sensi          delle disposizioni della parte quarta del presente decreto.          Alla raccolta e al trasporto  dei  rifiuti  di  rame  e  di          metalli ferrosi e non ferrosi non si applica la  disciplina          di cui all'articolo 266, comma 5.               2. Al di fuori dei casi  di  concorso  di  persone  nel          fatto illecito e di quanto previsto dal regolamento (CE) n.          1013/2006, qualora il produttore iniziale, il produttore  e          il detentore  siano  iscritti  ed  abbiano  adempiuto  agli          obblighi del sistema di controllo della tracciabilita'  dei          rifiuti (SISTRI) di  cui  all'articolo  188-bis,  comma  2,          lett. a), la responsabilita' di ciascuno di  tali  soggetti          e' limitata alla rispettiva sfera di  competenza  stabilita          dal predetto sistema.               3. Al di fuori dei casi  di  concorso  di  persone  nel          fatto illecito e di quanto previsto dal regolamento (CE) n.          1013/2006, la responsabilita' dei soggetti non iscritti  al          sistema  di  controllo  della  tracciabilita'  dei  rifiuti          (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma  2,  lett.  a),          che,  ai  sensi  dell'art.  212,  comma  8,  raccolgono   e          trasportano i propri rifiuti non pericolosi e' esclusa:               a) a seguito del conferimento di  rifiuti  al  servizio          pubblico di raccolta previa convenzione;               b) a seguito del conferimento dei  rifiuti  a  soggetti          autorizzati alle attivita' di recupero o di smaltimento,  a          condizione che il produttore sia in possesso del formulario          di cui all'articolo 193 controfirmato e  datato  in  arrivo          dal destinatario entro tre mesi dalla data di  conferimento          dei rifiuti al  trasportatore,  ovvero  alla  scadenza  del          predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla          provincia della mancata ricezione del formulario.               4. Gli enti o le imprese che provvedono alla raccolta o          al  trasporto   dei   rifiuti   a   titolo   professionale,          conferiscono i rifiuti raccolti e trasportati agli impianti          autorizzati  alla  gestione  dei  rifiuti  ai  sensi  degli          articoli 208, 209, 211, 213, 214 e 216 e nel rispetto delle          disposizioni di cui all'articolo 177, comma 4.               5. I costi della gestione dei  rifiuti  sono  sostenuti          dal produttore iniziale  dei  rifiuti,  dai  detentori  del          momento o dai detentori precedenti dei rifiuti.               Art. 189. (Catasto dei rifiuti)               1. Il catasto dei rifiuti,  istituito  dall'articolo  3          del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con          modificazioni, dalla legge 9  novembre  1988,  n.  475,  e'          articolato in una Sezione nazionale, che ha  sede  in  Roma          presso l'Istituto superiore per la protezione e la  ricerca          ambientale (ISPRA), e in Sezioni regionali o delle province          autonome di Trento e di Bolzano  presso  le  corrispondenti          Agenzie  regionali  e  delle  province  autonome   per   la          protezione dell'ambiente.               2. Il Catasto assicura un quadro conoscitivo completo e          costantemente aggiornato  dei  dati  acquisiti  tramite  il          sistema  di  controllo  della  tracciabilita'  dei  rifiuti          (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a),  e          delle informazioni di cui al comma 3, anche ai  fini  della          pianificazione delle attivita' di gestione dei rifiuti.               3. I comuni o loro  consorzi  e  le  comunita'  montane          comunicano annualmente alle Camere di commercio, industria,          artigianato e agricoltura, secondo  le  modalita'  previste          dalla legge 25 gennaio 1994 n. 70, le seguenti informazioni          relative all'anno precedente:               a) la quantita' dei rifiuti urbani raccolti nel proprio          territorio;               b) la  quantita'  dei  rifiuti  speciali  raccolti  nel          proprio territorio a seguito di  apposita  convenzione  con          soggetti pubblici o privati;               c) i soggetti che hanno provveduto  alla  gestione  dei          rifiuti, specificando le operazioni svolte, le tipologie  e          la quantita' dei rifiuti gestiti da ciascuno;               d) i costi di gestione  e  di  ammortamento  tecnico  e          finanziario degli investimenti per le attivita' di gestione          dei rifiuti,  nonche'  i  proventi  della  tariffa  di  cui          all'articolo 238 ed i  proventi  provenienti  dai  consorzi          finalizzati al recupero dei rifiuti;               e) i dati relativi alla raccolta differenziata;               f) le quantita' raccolte, suddivise per  materiali,  in          attuazione degli accordi  con  i  consorzi  finalizzati  al          recupero dei rifiuti.               4. Le disposizioni di cui al comma 3 non  si  applicano          ai comuni della regione  Campania,  tenuti  ad  aderire  al          sistema  di  controllo  della  tracciabilita'  dei  rifiuti          (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a). Le          informazioni di cui al comma 3, lettera d), sono  trasmesse          all'ISPRA, tramite interconnessione diretta tra il  Catasto          dei rifiuti e il  sistema  di  tracciabilita'  dei  rifiuti          nella regione Campania di cui all'articolo 2, comma  2-bis,          del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito,  con          modificazioni,  dalla  legge  30  dicembre  2008,  n.   210          (SITRA). Le attivita' di cui al presente comma sono  svolte          nei limiti delle risorse umane, strumentali  e  finanziarie          disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o  maggiori          oneri per la finanza pubblica.               5. Le disposizioni di cui al comma 3,  fatta  eccezione          per  le  informazioni  di  cui  alla  lettera  d),  non  si          applicano altresi' ai comuni di cui  all'articolo  188-ter,          comma 2, lett. e) che aderiscono al  sistema  di  controllo          della  tracciabilita'   dei   rifiuti   (SISTRI)   di   cui          all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a).               6. Le  sezioni  regionali  e  provinciali  del  Catasto          provvedono all'elaborazione dei dati  di  cui  all'articolo          188-ter, commi 1 e  2,  ed  alla  successiva  trasmissione,          entro trenta giorni  dal  ricevimento  degli  stessi,  alla          Sezione nazionale che provvede, a sua volta, all'invio alle          amministrazioni  regionali  e  provinciali  competenti   in          materia rifiuti. L'Istituto superiore per la  protezione  e          la ricerca ambientale (ISPRA) elabora annualmente i dati  e          ne assicura la pubblicita'. Le Amministrazioni  interessate          provvedono agli adempimenti di cui al presente comma con le          risorse umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a          legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico          della finanza pubblica.               7.  Per  le  comunicazioni  relative  ai   rifiuti   di          imballaggio si applica quanto previsto  dall'articolo  220,          comma 2.               «Art. 190. (Registri di carico e scarico)               1.  Sono  obbligati  alla  compilazione  e  tenuta  dei          registri di carico e scarico dei rifiuti:               a) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti          speciali pericolosi e gli  enti  e  le  imprese  produttori          iniziali di rifiuti speciali non  pericolosi  di  cui  alle          lettere c) e d) del comma 3 dell'articolo 184 e di  rifiuti          speciali  non  pericolosi  da  potabilizzazione   e   altri          trattamenti delle acque di cui alla lettera g) del comma  3          dell'articolo 184;               b) gli altri detentori di rifiuti, quali enti e imprese          che raccolgono  e  trasportano  rifiuti  o  che  effettuano          operazioni  di  preparazione  per  il   riutilizzo   e   di          trattamento,  recupero  e  smaltimento,  compresi  i  nuovi          produttori e, in caso di trasporto intermodale, i  soggetti          ai quali sono affidati i rifiuti speciali in  attesa  della          presa in carico degli stessi da parte dell'impresa navale o          ferroviaria  o  dell'impresa  che  effettua  il  successivo          trasporto ai sensi dell'articolo 188-ter, comma  1,  ultimo          periodo;               c) gli intermediari e i commercianti di rifiuti.               1-bis.  Sono  esclusi  dall'obbligo  della  tenuta  dei          registri di carico e scarico:               a) gli enti e le imprese  obbligati  o  che  aderiscono          volontariamente   al    sistema    di    controllo    della          tracciabilita' dei rifiuti  (SISTRI)  di  cui  all'articolo          188-bis, comma 2,  lettera  a),  dalla  data  di  effettivo          utilizzo operativo di detto sistema;               b) le attivita'  di  raccolta  e  trasporto  di  propri          rifiuti speciali non pericolosi  effettuate  dagli  enti  e          imprese produttori iniziali.               1-ter. Gli imprenditori agricoli  di  cui  all'articolo          2135 del  codice  civile  produttori  iniziali  di  rifiuti          pericolosi adempiono all'obbligo della tenuta dei  registri          di carico e scarico con una delle due seguenti modalita':               a) con la conservazione progressiva per  tre  anni  del          formulario di  identificazione  di  cui  all'articolo  193,          comma 1, relativo al trasporto dei rifiuti, o  della  copia          della scheda del sistema di controllo della  tracciabilita'          dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma  2,          lettera a);               b) con la conservazione per tre anni del  documento  di          conferimento di rifiuti pericolosi  prodotti  da  attivita'          agricole,  rilasciato  dal  soggetto  che   provvede   alla          raccolta  di  detti  rifiuti  nell'ambito   del   'circuito          organizzato di raccolta' di cui all'articolo 183, comma  1,          lettera pp).               1-quater. Nel  registro  di  carico  e  scarico  devono          essere  annotate  le  informazioni  sulle   caratteristiche          qualitative e quantitative dei rifiuti prodotti o  soggetti          alle diverse attivita' di  trattamento  disciplinate  dalla          presente  Parte  quarta.  Le  annotazioni   devono   essere          effettuate:               a) per gli enti e le imprese produttori iniziali, entro          dieci giorni lavorativi dalla produzione e dallo scarico;               b) per gli enti e le imprese che effettuano  operazioni          di preparazione  per  il  riutilizzo,  entro  dieci  giorni          lavorativi dalla  presa  in  carico  dei  rifiuti  e  dallo          scarico dei rifiuti originati da detta attivita';               c) per gli enti e le imprese che effettuano  operazioni          di trattamento, entro due giorni lavorativi dalla presa  in          carico e dalla conclusione dell'operazione di trattamento;               d) per gli intermediari e i  commercianti,  almeno  due          giorni lavorativi prima dell'avvio dell'operazione ed entro          dieci giorni lavorativi dalla conclusione dell'operazione.               1-quinquies. Gli imprenditori agricoli di cui al  comma          1-ter possono sostituire il registro di  carico  e  scarico          con  la  conservazione  della  scheda  SISTRI  in   formato          fotografico digitale inoltrata dal destinatario. L'archivio          informatico  e'  accessibile  on-line   sul   portale   del          destinatario, in apposita sezione, con nome  dell'utente  e          password dedicati.               2. I registri di carico e scarico  sono  tenuti  presso          ogni impianto di produzione o, nel caso in cui cio' risulti          eccessivamente oneroso, nel sito di produzione, e integrati          con i formulari di identificazione di cui all'articolo 193,          comma 1, relativi al trasporto dei rifiuti, o con la  copia          della scheda del sistema di controllo della  tracciabilita'          dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma  2,          lett.  a),  trasmessa  dall'impianto  di  destinazione  dei          rifiuti stessi, sono conservati per cinque anni dalla  data          dell'ultima registrazione.               3.  I  produttori  iniziali  di  rifiuti  speciali  non          pericolosi di cui al comma 1, lettera a), la cui produzione          annua di rifiuti non eccede le dieci tonnellate di  rifiuti          non pericolosi, possono adempiere all'obbligo della  tenuta          dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche  tramite          le associazioni imprenditoriali interessate o  societa'  di          servizi di diretta emanazione delle stesse, che  provvedono          ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo          presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi.               3-bis. I registri  di  carico  e  scarico  relativi  ai          rifiuti prodotti dalle attivita' di manutenzione delle reti          relative al servizio idrico integrato e  degli  impianti  a          queste connessi possono essere tenuti  presso  le  sedi  di          coordinamento organizzativo del  gestore,  o  altro  centro          equivalente,   previa   comunicazione   all'autorita'    di          controllo e vigilanza.               4. Le informazioni contenute nel registro di  carico  e          scarico  sono  rese  disponibili   in   qualunque   momento          all'autorita' di controllo qualora ne faccia richiesta.               5. I  registri  di  carico  e  scarico  sono  numerati,          vidimati e gestiti con le procedure e le modalita'  fissate          dalla normativa sui registri  IVA.  Gli  obblighi  connessi          alla tenuta dei registri di carico e scarico  si  intendono          correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata  carta          formato A4, regolarmente numerata. I registri sono numerati          e  vidimati  dalle  Camere  di  commercio  territorialmente          competenti.               6. La disciplina di  carattere  nazionale  relativa  ai          registri di carico e scarico e' quella di  cui  al  decreto          del Ministro dell'ambiente 1° aprile  1998,  n.  148,  come          modificato dal comma 7.               7. Nell'Allegato  C1,  sezione  III,  lettera  c),  del          decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n.  148,          dopo  le  parole:  «in  litri»  la  congiunzione:  «e»   e'          sostituita dalla disgiunzione: «o».               8. I produttori di  rifiuti  pericolosi  che  non  sono          inquadrati in un'organizzazione di  ente  o  impresa,  sono          soggetti all'obbligo della tenuta del registro di carico  e          scarico e vi  adempiono  attraverso  la  conservazione,  in          ordine cronologico, delle copie delle schede del sistema di          controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di  cui          all'articolo  188-bis,  comma  2,  lett.  a),  relative  ai          rifiuti prodotti, rilasciate dal trasportatore dei  rifiuti          stessi.               9. Le operazioni di gestione dei centri di raccolta  di          cui all'articolo 183, comma 1, lettera  mm),  sono  escluse          dagli  obblighi  del  presente  articolo  limitatamente  ai          rifiuti  non  pericolosi.  Per  i  rifiuti  pericolosi   la          registrazione  del  carico  e  dello  scarico  puo'  essere          effettuata  contestualmente  al  momento  dell'uscita   dei          rifiuti  stessi  dal  centro  di  raccolta  e  in   maniera          cumulativa per ciascun codice dell'elenco dei rifiuti.»               «Art. 193. (Trasporto dei rifiuti)               1.  Per  gli  enti  e  le  imprese  che  raccolgono   e          trasportano rifiuti e non sono obbligati o  non  aderiscono          volontariamente   al    sistema    di    controllo    della          tracciabilita' dei rifiuti  (SISTRI)  di  cui  all'articolo          188-bis, comma 2,  lettera  a),  i  rifiuti  devono  essere          accompagnati da un formulario di identificazione dal  quale          devono risultare almeno i seguenti dati:               a) nome ed indirizzo del produttore dei rifiuti  e  del          detentore;               b) origine, tipologia e quantita' del rifiuto;               c) impianto di destinazione;               d) data e percorso dell'istradamento;               e) nome ed indirizzo del destinatario.               2. Il formulario di identificazione di cui al  comma  1          deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato          e firmato dal produttore dei rifiuti  e  controfirmate  dal          trasportatore che in tal modo da' atto di aver  ricevuto  i          rifiuti. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135          del codice civile possono  delegare  alla  tenuta  ed  alla          compilazione   del   formulario   di   identificazione   la          cooperativa agricola di cui sono soci  che  abbia  messo  a          loro disposizione un sito per  il  deposito  temporaneo  ai          sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera bb); con apposito          decreto del Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del          territorio  e  del  mare,  sentite  le  organizzazioni   di          categoria piu'  rappresentative,  possono  essere  previste          ulteriori  modalita'   semplificate   per   la   tenuta   e          compilazione del formulario di identificazione, nel caso in          cui  l'imprenditore  agricolo  disponga  di   un   deposito          temporaneo presso la cooperativa agricola di cui e'  socio.          Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore          e le altre  tre,  controfirmate  e  datate  in  arrivo  dal          destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal          trasportatore, che provvede a trasmetterne una al  predetto          produttore dei rifiuti.  Le  copie  del  formulario  devono          essere conservate per cinque anni. (775)               3. Il trasportatore  non  e'  responsabile  per  quanto          indicato nella Scheda SISTRI - Area  movimentazione  o  nel          formulario  di  identificazione  di  cui  al  comma  1  dal          produttore o dal detentore dei rifiuti e per  le  eventuali          difformita' tra  la  descrizione  dei  rifiuti  e  la  loro          effettiva natura e  consistenza,  fatta  eccezione  per  le          difformita' riscontrabili con la diligenza richiesta  dalla          natura dell'incarico.               4. Durante  la  raccolta  ed  il  trasporto  i  rifiuti          pericolosi  devono  essere  imballati  ed  etichettati   in          conformita' alle norme vigenti in materia di imballaggio  e          etichettatura delle sostanze pericolose.               5. Fatto salvo  quanto  previsto  per  i  comuni  e  le          imprese di trasporto  dei  rifiuti  urbani  nel  territorio          della regione Campania, tenuti ad  aderire  al  sistema  di          controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di  cui          all'articolo 188-bis, comma 2,  lett.  a),  nonche'  per  i          comuni e le imprese  di  trasporto  di  rifiuti  urbani  in          regioni diverse dalla regione Campania di cui  all'articolo          188-ter, comma 2, lett. e), che aderiscono  al  sistema  di          controllo della tracciabilita'  dei  rifiuti  (SISTRI),  le          disposizioni  di  cui  al  comma  1  non  si  applicano  al          trasporto di rifiuti urbani  effettuato  dal  soggetto  che          gestisce il servizio pubblico, ne' ai trasporti di  rifiuti          non  pericolosi  effettuati  dal  produttore  dei   rifiuti          stessi, in modo occasionale e saltuario, che  non  eccedano          la quantita' di trenta chilogrammi o di trenta  litri,  ne'          al trasporto di rifiuti urbani  effettuato  dal  produttore          degli stessi ai centri di raccolta di cui all'articolo 183,          comma 1, lett. mm). Sono considerati occasionali e saltuari          i trasporti di rifiuti, effettuati complessivamente per non          piu'  di  quattro  volte  l'anno  non  eccedenti  i  trenta          chilogrammi o trenta litri al giorno e, comunque,  i  cento          chilogrammi o cento litri l'anno.               6.  In  ordine  alla  definizione  del  modello  e  dei          contenuti del formulario di identificazione, si applica  il          decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145.               7.  I  formulari  di  identificazione   devono   essere          numerati e vidimati dagli uffici dell'Agenzia delle entrate          o dalle  Camere  di  commercio,  industria,  artigianato  e          agricoltura  o  dagli  uffici   regionali   e   provinciali          competenti in materia di rifiuti e devono  essere  annotati          sul registro Iva  acquisti.  La  vidimazione  dei  predetti          formulari di identificazione e' gratuita e non e'  soggetta          ad alcun diritto o imposizione tributaria.               8. Per le imprese che raccolgono e trasportano i propri          rifiuti  non  pericolosi  che  non   aderiscono   su   base          volontaria al sistema di controllo della tracciabilita' dei          rifiuti (SISTRI) di  cui  all'articolo  188-bis,  comma  2,          lett. a), il formulario di identificazione  e'  validamente          sostituito,   per   i   rifiuti   oggetto   di   spedizioni          transfrontaliere, dai documenti  previsti  dalla  normativa          comunitaria di cui all'articolo  194,  anche  con  riguardo          alla tratta percorsa su territorio nazionale.               9. La scheda di accompagnamento di cui all'articolo  13          del decreto legislativo 27 gennaio 1992,  n.  99,  relativa          all'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura,          e' sostituita dalla Scheda SISTRI - Area movimentazione  di          cui al decreto del Ministro dell'ambiente  e  della  tutela          del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009  o,  per          le imprese che non aderiscono su base volontaria al sistema          di controllo della tracciabilita' dei rifiuti  (SISTRI)  di          cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), dal formulario          di  identificazione  di  cui  al  comma  1.  Le  specifiche          informazioni  di  cui   all'allegato   IIIA   del   decreto          legislativo n. 99 del 1992  devono  essere  indicate  nello          spazio relativo  alle  annotazioni  della  medesima  Scheda          SISTRI  -  Area  movimentazione   o   nel   formulario   di          identificazione.    La    movimentazione    dei     rifiuti          esclusivamente  all'interno  di   aree   private   non   e'          considerata  trasporto  ai  fini  della  parte  quarta  del          presente decreto.               9-bis.  La  movimentazione  dei   rifiuti   tra   fondi          appartenenti  alla  medesima  azienda  agricola,  ancorche'          effettuata percorrendo la pubblica via, non e'  considerata          trasporto ai fini  del  presente  decreto  qualora  risulti          comprovato  da  elementi  oggettivi  ed  univoci  che   sia          finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa          a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e  la  distanza          fra i fondi non sia superiore a dieci  chilometri.  Non  e'          altresi'  considerata  trasporto  la   movimentazione   dei          rifiuti  effettuata  dall'imprenditore  agricolo   di   cui          all'articolo 2135 del codice civile  dai  propri  fondi  al          sito  che  sia   nella   disponibilita'   giuridica   della          cooperativa agricola, ivi compresi i  consorzi  agrari,  di          cui e' socio, qualora sia finalizzata al raggiungimento del          deposito temporaneo. (770)               10.  La  microraccolta  dei  rifiuti,  intesa  come  la          raccolta di rifiuti da parte di  un  unico  raccoglitore  o          trasportatore presso piu' produttori o detentori svolta con          lo stesso automezzo, deve essere effettuata nel piu'  breve          tempo tecnicamente possibile. Nelle schede del  sistema  di          controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di  cui          all'articolo 188-bis, comma  2,  lett.  a),  relative  alla          movimentazione   dei   rifiuti,   e   nei   formulari    di          identificazione dei rifiuti devono essere  indicate,  nello          spazio relativo al  percorso,  tutte  le  tappe  intermedie          previste. Nel caso in cui il percorso dovesse subire  delle          variazioni, nello spazio  relativo  alle  annotazioni  deve          essere  indicato  a  cura  del  trasportatore  il  percorso          realmente effettuato.               11. Gli stazionamenti dei veicoli in configurazione  di          trasporto, nonche' le soste tecniche per le  operazioni  di          trasbordo, ivi compreso quelle  effettuate  con  cassoni  e          dispositivi scarrabili non  rientrano  nelle  attivita'  di          stoccaggio di cui all'articolo 183,  comma  1,  lettera  v)          (772), purche' le  stesse  siano  dettate  da  esigenze  di          trasporto e non superino le quarantotto ore, escludendo dal          computo i giorni interdetti alla circolazione.               12. Nel caso di trasporto intermodale  di  rifiuti,  le          attivita' di carico e scarico,  di  trasbordo,  nonche'  le          soste  tecniche  all'interno  dei  porti  e   degli   scali          ferroviari, degli interporti, impianti di terminalizzazione          e scali merci non rientrano nelle attivita'  di  stoccaggio          di cui all'articolo 183, comma 1, lettera aa) purche' siano          effettuate nel piu' breve tempo possibile  e  non  superino          comunque, salvo impossibilita'  per  caso  fortuito  o  per          forza  maggiore,  il  termine  massimo  di  sei  giorni   a          decorrere dalla data in cui  hanno  avuto  inizio  predette          attivita'. Ove si prospetti l'impossibilita'  del  rispetto          del  predetto  termine  per  caso  fortuito  o  per   forza          maggiore, il detentore del rifiuto ha  l'obbligo  di  darne          indicazione nello spazio relativo  alle  annotazioni  della          medesima Scheda SISTRI - Area movimentazione  e  informare,          senza indugio e comunque prima della scadenza del  predetto          termine,  il  comune  e   la   provincia   territorialmente          competente indicando  tutti  gli  aspetti  pertinenti  alla          situazione. Ferme restando le competenze  degli  organi  di          controllo, il detentore del rifiuto dovra' adottare,  senza          indugio e a propri  costi  e  spese,  tutte  le  iniziative          opportune per prevenire eventuali pregiudizi  ambientali  e          effetti nocivi per  la  salute  umana.  La  decorrenza  del          termine massimo di sei  giorni  resta  sospesa  durante  il          periodo in cui perduri l'impossibilita' per caso fortuito o          per forza maggiore. In caso di  persistente  impossibilita'          per caso fortuito o  per  forza  maggiore  per  un  periodo          superiore a 30 giorni a decorrere  dalla  data  in  cui  ha          avuto inizio  l'attivita'  di  cui  al  primo  periodo  del          presente comma, il detentore del rifiuto sara' obbligato  a          conferire,  a  propri  costi  e  spese,  i  rifiuti  ad  un          intermediario, ad un commerciante, ad un ente o impresa che          effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad  un          soggetto pubblico  o  privato  addetto  alla  raccolta  dei          rifiuti, in conformita' agli articoli 177 e 179.               13. La copia  cartacea  della  scheda  del  sistema  di          controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di  cui          all'articolo 188-bis, comma  2,  lett.  a),  relativa  alla          movimentazione   dei   rifiuti   e   il    formulario    di          identificazione   di   cui   al   comma    1    costituisce          documentazione equipollente alla scheda di trasporto di cui          all'articolo 7-bis  del  decreto  legislativo  21  novembre          2005, n. 286 e al decreto del Ministro delle infrastrutture          e dei trasporti 30 giugno 2009.».               - Si riporta il testo dell'articolo 194-bis del  citato          decreto legislativo n. 152, del 2006:               «Art. 194-bis.  (Semplificazione  del  procedimento  di          tracciabilita' dei rifiuti e per il recupero dei contributi          dovuti per il SISTRI)               1.  In  attuazione  delle   disposizioni   del   codice          dell'amministrazione   digitale,   di   cui   al    decreto          legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  e  per  consentire  la          lettura  integrata  dei  dati  riportati,  gli  adempimenti          relativi  alle  modalita'  di  compilazione  e  tenuta  del          registro di carico e scarico e del formulario di  trasporto          dei rifiuti di cui agli articoli 190  e  193  del  presente          decreto possono essere effettuati in formato digitale.               2.  Il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del          territorio e del mare  puo',  sentiti  il  Ministero  delle          infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dello sviluppo          economico, l'Agenzia per l'Italia digitale e l'Unioncamere,          con proprio decreto, predisporre il formato digitale  degli          adempimenti di cui al comma 1.               3. E' consentita la trasmissione della quarta copia del          formulario di trasporto dei rifiuti prevista  dal  comma  2          dell'articolo  193,  anche   mediante   posta   elettronica          certificata.               4.  Al  contributo   previsto   dall'articolo   7   del          regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente  e          della tutela del territorio e del mare 30  marzo  2016,  n.          78,  si  applicano  i  termini  di  prescrizione  ordinaria          previsti dall'articolo 2946 del codice civile.               5. Per il recupero dei contributi per il SISTRI  dovuti          e non corrisposti  e  delle  richieste  di  rimborso  o  di          conguaglio da parte  di  utenti  del  SISTRI,  il  Ministro          dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare          stabilisce,   con   proprio   decreto   di    natura    non          regolamentare, una  o  piu'  procedure,  nel  rispetto  dei          seguenti criteri:               a) comunicazione di avvio del procedimento con  l'invio          del  sollecito  di  pagamento,  prima  di  procedere   alla          riscossione coattiva  del  credito  vantato  dal  Ministero          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per          i contributi per il  SISTRI  dovuti  e  non  corrisposti  o          corrisposti parzialmente;               b) determinazione unitaria del debito  o  del  credito,          procedendo alla compensazione dei crediti maturati a titolo          di rimborso con quanto dovuto a titolo di contributo;               c)  previsione  di  modalita'   semplificate   per   la          regolarizzazione della posizione contributiva degli  utenti          obbligati al pagamento dei contributi per il  SISTRI,  fino          all'annualita' in corso alla  data  di  entrata  in  vigore          della presente disposizione, che non vi abbiano  provveduto          o vi abbiano provveduto parzialmente, mediante ravvedimento          operoso,  acquiescenza   o   accertamento   concordato   in          contraddittorio;               d)   definizione   di   strumenti   di    conciliazione          giudiziale,  al  fine  di  favorire  il  raggiungimento  di          accordi,   in   sede   processuale,   tra   il    Ministero          dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  e          gli utenti del SISTRI per i profili inerenti al pagamento o          al rimborso dei contributi per il SISTRI.               6. L'esperimento delle procedure di cui al comma 2  del          presente    articolo     determina,     all'esito     della          regolarizzazione della posizione contributiva, l'estinzione          della sanzione di cui all'articolo 260-bis, comma 2, e  non          comporta il pagamento di interessi.               - Si riporta il  testo  dell'articolo  258  del  citato          decreto legislativo n. 152, del 2006:               «Art. 258. (Violazione degli obblighi di comunicazione,          di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari)               1. I soggetti di cui all'articolo 190, comma 1, che non          abbiano   aderito   al   sistema   di    controllo    della          tracciabilita' dei rifiuti  (SISTRI)  di  cui  all'articolo          188-bis, comma 2, lett. a), e che omettano di tenere ovvero          tengano in modo incompleto il registro di carico e  scarico          di cui al medesimo articolo, sono puniti  con  la  sanzione          amministrativa  pecuniaria  da   duemilaseicento   euro   a          quindicimilacinquecento euro.               2. I produttori di  rifiuti  pericolosi  che  non  sono          inquadrati in un'organizzazione di ente o  di  impresa  che          non adempiano all'obbligo  della  tenuta  del  registro  di          carico e scarico con le modalita' di  cui  all'articolo  1,          comma 1, della legge 25 gennaio 2006, n. 29, e all'articolo          6, comma 1 del decreto del Ministro dell'ambiente  e  della          tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre  2009,          pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale  n.  9  del  13          gennaio 2010, sono puniti con  la  sanzione  amministrativa          pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila          euro. (1184)               3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unita'          lavorative inferiore a 15 dipendenti, le  misure  minime  e          massime di cui al comma 1 sono ridotte  rispettivamente  da          millequaranta euro a seimiladuecento  euro.  Il  numero  di          unita' lavorative e' calcolato con riferimento al numero di          dipendenti occupati mediamente a  tempo  pieno  durante  un          anno,  mentre  i  lavoratori  a  tempo  parziale  e  quelli          stagionali  rappresentano  frazioni  di  unita'  lavorative          annue;   ai   predetti   fini   l'anno   da   prendere   in          considerazione e' quello  dell'ultimo  esercizio  contabile          approvato,   precedente   il   momento   di    accertamento          dell'infrazione.               4. Le imprese che raccolgono  e  trasportano  i  propri          rifiuti non pericolosi di cui all'articolo  212,  comma  8,          che non aderiscono,  su  base  volontaria,  al  sistema  di          controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) di  cui          all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il          trasporto  di  rifiuti   senza   il   formulario   di   cui          all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati          incompleti  o  inesatti  sono  puniti   con   la   sanzione          amministrativa   pecuniaria   da   milleseicento   euro   a          novemilatrecento  euro.  Si  applica   la   pena   di   cui          all'articolo  483  del   codice   penale   a   chi,   nella          predisposizione di un certificato di  analisi  di  rifiuti,          fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione          e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi          fa uso di un certificato falso durante il trasporto.               5. Se le indicazioni  di  cui  ai  commi  1  e  2  sono          formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella          comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico,          nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati  e          nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono          di  ricostruire  le  informazioni  dovute,  si  applica  la          sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro          a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica          se le indicazioni  di  cui  al  comma  4  sono  formalmente          incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi  per          ricostruire le informazioni dovute per legge,  nonche'  nei          casi di  mancato  invio  alle  autorita'  competenti  e  di          mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190,          comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193 da  parte          dei soggetti obbligati.               5-bis. I soggetti di cui all'articolo 220, comma 2, che          non effettuino la comunicazione ivi  prescritta  ovvero  la          effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la          sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento  euro          a quindicimilacinquecento  euro;  se  la  comunicazione  e'          effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza  del          termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994,  n.          70, si applica la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da          ventisei euro a centosessanta euro.               5-ter. Il  sindaco  del  comune  che  non  effettui  la          comunicazione di cui all'articolo 189, comma 3,  ovvero  la          effettui in modo incompleto o inesatto, e'  punito  con  la          sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento  euro          a quindicimilacinquecento  euro;  se  la  comunicazione  e'          effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza  del          termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994,  n.          70, si applica la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da          ventisei euro a centosessanta euro.               5-quater. In caso di violazione di  uno  o  piu'  degli          obblighi  previsti  dall'articolo  184,  commi  5-bis.1   e          5-bis.2, e dall'articolo  241-bis,  commi  4-bis,  4-ter  e          4-quater, del presente decreto, il comandante del  poligono          militare delle Forze  armate  e'  punito  con  la  sanzione          amministrativa pecuniaria da tremila euro a diecimila euro.          In caso di violazione reiterata dei  predetti  obblighi  si          applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila          euro a ventimila euro.».               - Si riporta il testo dell'articolo 252, comma  5,  del          citato decreto legislativo n. 152 del 2006:               «Art. 252. (Siti di interesse nazionale)               (Omissis).               5. Nel caso in cui il responsabile non provveda  o  non          sia individuabile oppure non provveda il  proprietario  del          sito  contaminato  ne'  altro  soggetto  interessato,   gli          interventi sono predisposti dal Ministero  dell'ambiente  e          della  tutela  del  territorio  e  del  mare,   avvalendosi          dell'Istituto superiore per  la  protezione  e  la  ricerca          ambientale (ISPRA), dell'Istituto superiore  di  sanita'  e          dell'E.N.E.A.  nonche'  di   altri   soggetti   qualificati          pubblici o privati.               (Omissis).».               - Si riporta il testo dell'articolo 253, comma  5,  del          citato decreto legislativo n. 152, del 2006:               «Art. 253. (Oneri reali e privilegi speciali)               (Omissis).               5.  Gli  interventi  di  bonifica  dei  siti  inquinati          possono  essere   assistiti,   sulla   base   di   apposita          disposizione legislativa di  finanziamento,  da  contributi          pubblici entro il limite massimo del  cinquanta  per  cento          delle  relative   spese   qualora   sussistano   preminenti          interessi  pubblici  connessi   ad   esigenze   di   tutela          igienico-sanitaria  e  ambientale   o   occupazionali.   Ai          predetti  contributi   pubblici   non   si   applicano   le          disposizioni di cui ai commi 1 e 2.».   |  
|   |                                 Art. 7 
          Misure urgenti in materia di edilizia penitenziaria 
   1. Al fine di far fronte all'emergenza determinata dal  progressivo sovraffolla-mento delle strutture carcerarie  e  per  consentire  una piu' celere attuazione del piano di edilizia penitenziaria in  corso, ferme le competenze assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dalla normativa vigente in materia di edilizia carcera-ria, a decorrere dal 1° gennaio 2019 e non oltre il 31 dicembre  2020,  al personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria di  cui all'articolo 35, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, oltre alle attribuzioni di cui al  comma  2  del  predetto  articolo,  sono assegnate le seguenti funzioni:   a) effettuazione di progetti e perizie per la ristrutturazione e la manutenzione, anche straordinaria, degli immobili in uso  governativo all'amministrazione penitenziaria, nonche' per  la  realizzazione  di nuove strutture carcerarie, ivi compresi alloggi di servizio  per  la polizia penitenziaria, ovvero  per  l'aumento  della  capienza  delle strutture esistenti;   b) gestione delle procedure di affidamento degli interventi di  cui alla lettera a), delle procedure di formazione  dei  contratti  e  di esecuzione degli stessi in  conformita'  alla  normativa  vigente  in materia;   c) individuazione di immobili, nella disponibilita' dello  Stato  o di enti pubblici territoriali e non territoriali, dismessi  e  idonei alla riconversione, alla permuta, alla costituzione di diritti  reali sugli immobili in favore di terzi al fine della  loro  valorizzazione per la realizzazione di strutture carcerarie.   2.  Nello  svolgimento  delle  funzioni  di  cui  al  comma  1,  il Dipartimento  dell'amministrazione  penitenziaria   puo'   avvalersi, mediante la  stipula  di  apposite  convenzioni,  del  personale  dei competenti Uffici del Genio militare del Ministero della difesa.   3. Il programma dei lavori da eseguire in attuazione  del  presente articolo, nonche' l'ordine di priorita' degli  stessi,  e'  approvato entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  del  presente decreto, con decreto del Ministro della giustizia, adottato, d'intesa col Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  su  proposta  del Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. Il Capo del Dipartimento dell'amministrazione  penitenziaria,  nel  formulare  la proposta di cui al  primo  periodo,  tiene  conto  dei  programmi  di edilizia penitenziaria predisposti dal Comitato paritetico in materia di  edilizia  penitenziaria  costituito  presso  il  Ministero  della giustizia.   4. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede  nel  limite  delle  risorse   finanziarie   disponibili   a legislazione vigente destinate all'edilizia penitenziaria.  
           Riferimenti normativi 
               - Si riporta il testo dell'articolo 35 della  legge  15          dicembre 1990, n. 395 (Ordinamento  del  Corpo  di  polizia          penitenziaria):               «Art. 35. Edilizia penitenziaria. Personale e  relative          attribuzioni.               1.  Per  far   fronte   alle   esigenze   di   edilizia          penitenziaria, il quadro C del ruolo dei dirigenti  tecnici          degli istituti di prevenzione e di pena di cui alla tabella          IV annessa al decreto del Presidente  della  Repubblica  30          giugno 1972,  n.  748  ,  e  successive  modificazioni,  e'          sostituito dal quadro C riportato nella tabella F  allegata          alla  presente  legge.  Alle  dotazioni   organiche,   alle          qualifiche  funzionali  ed  ai  profili  professionali  del          personale  del  Ministero   di   grazia   e   giustizia   -          Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ai cui alla          tabella A allegata al decreto del Presidente del  Consiglio          dei  ministri  del  14  settembre  1988  sono  aggiunte  le          dotazioni organiche, le qualifiche funzionali ed i  profili          professionali di cui alla tabella G allegata alla  presente          legge.               2. Il personale ai cui al comma  1  svolge,  presso  il          Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e presso  i          provveditorati        regionali        dell'Amministrazione          penitenziaria, le seguenti funzioni:               a) effettuazione di studi  e  ricerche  in  materia  di          edilizia penitenziaria, anche con eventuale  collaborazione          di esperti esterni alla pubblica amministrazione;               b) effettuazione di studi  e  di  progetti  tipo  e  di          normativa costruttiva  sotto  lo  specifico  profilo  della          tecnica penitenziaria ai  fini  della  progettazione  delle          opere di edilizia penitenziaria, da approvarsi con  decreto          del Ministro di grazia e giustizia;               c) effettuazione, in casi di  urgenza,  di  progetti  e          perizie   per   la    ristrutturazione    degli    immobili          dell'Amministrazione penitenziaria.               3. Il Dipartimento dell'Amministrazione  penitenziaria,          attraverso i propri uffici, anche ai fini  della  eventuale          prospettazione di indicazioni e proposte al  Ministero  dei          lavori pubblici, esercita altresi'  la  facolta',  in  ogni          tempo,  di  accedere   ai   cantieri,   di   esaminare   la          documentazione relativa  ai  progetti  e  ai  lavori  e  di          estrarne  copia,  di  prelevare  campioni  e  disporne   le          relative analisi, di richiedere informazioni e  chiarimenti          anche ai provveditorati alle opere pubbliche e alle imprese          appaltatrici o concessionarie.               Nella  prima  attuazione  della  presente  legge,  alla          copertura delle dotazioni organiche di cui alla  tabella  G          allegata alla presente legge si provvede mediante  concorsi          interni  riservati  al  personale,   civile   e   militare,          dell'Amministrazione  penitenziaria  che,  alla   data   di          entrata in vigore della presente legge, svolge le  mansioni          ascrivibili al profilo professionale previsto dal  relativo          bando di concorso.».   |  
|   |                                 Art. 8 
                         Piattaforme digitali 
   1. Ai  fini  dell'attuazione  degli  obiettivi  di  cui  all'Agenda digitale italiana anche in coerenza  con  gli  obiettivi  dell'Agenda digitale europea, la gestione della piattaforma di  cui  all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  nonche'  i compiti,  relativi  a  tale  piattaforma,  svolti  dall'Agenzia   per l'Italia digitale, sono trasferiti alla Presidenza del Consiglio  dei ministri che a tal fine  si  avvale,  se  nominato,  del  Commissario straordinario  di  cui  all'articolo  63,  comma   1,   del   decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179.   (( 1-bis. Il mandato del Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda  digitale,  nominato  con  decreto  del  Presidente   del Consiglio dei ministri 25 ottobre 2018, ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n.  179,  nonche'  l'operativita' della relativa struttura di supporto, sono prorogati al  31  dicembre 2019.   1-ter. A decorrere dal  1°  gennaio  2020,  al  fine  di  garantire l'attuazione degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana, anche  in coerenza con l'Agenda digitale europea, le funzioni, i  compiti  e  i poteri  conferiti  al  Commissario  straordinario  per   l'attuazione dell'Agenda digitale dall'articolo  63  del  decreto  legislativo  26 agosto 2016, n. 179, sono attribuiti al Presidente del Consiglio  dei ministri o al Ministro delegato che li esercita per il tramite  delle strutture della Presidenza del Consiglio dei  ministri  dallo  stesso individuate, di concerto  con  il  Ministero  dell'economia  e  delle finanze per le materie di sua competenza.   1-quater. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1-ter,  il Presidente del Consiglio dei ministri, o  il  Ministro  delegato,  si avvale di un  contingente  di  esperti  messi  a  disposizione  delle strutture di cui al medesimo comma 1-ter, in possesso di specifica ed elevata competenza tecnologica e di gestione di  processi  complessi, nonche' di significativa esperienza in tali materie, ivi compreso  lo sviluppo di programmi e piattaforme digitali con diffusione su  larga scala, da nominare ai sensi dell'articolo 9 del  decreto  legislativo 30 luglio 1999, n. 303.  Con  apposito  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei ministri,  sono  individuati  il  contingente  di  tali esperti e la relativa composizione, con le specifiche  qualificazioni richieste ed i relativi compensi.   1-quinquies. Agli oneri  derivanti  dall'attuazione  dei  commi  da 1-bis a 1-quater,  pari  a  6  milioni  di  euro  annui  a  decorrere dall'anno 2020, si provvede:   a)  quanto  a  4  milioni  di  euro  per  l'anno   2020,   mediante corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2019-2021, nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2019,   allo   scopo parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero dell'economia e delle finanze;   b) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, relativa al Fondo per esigenze indifferibili )).   2. Entro 120 giorni dalla data di entrata in  vigore  del  presente decreto, per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1,  sulla base degli obiettivi indicati con direttiva adottata  dal  Presidente del Consiglio dei ministri, e' costituita  una  societa'  per  azioni interamente partecipata dallo Stato, ai  sensi  dell'articolo  9  del decreto legislativo  19  agosto  2016,  n.  175,  secondo  criteri  e modalita' individuati con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei ministri, utilizzando  ai  fini  della  sottoscrizione  del  capitale sociale iniziale  quota  parte  delle  risorse  finanziarie  ((  gia' destinate dall' Agenzia per l'Italia  digitale  ))  per  le  esigenze della piattaforma di cui al comma 1, secondo procedure  definite  con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri.  ((  Le  predette risorse finanziarie sono versate,  nell'anno  2019,  all'entrata  del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di  previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e destinate  al  bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.  Nello  statuto della societa' sono previste modalita' di vigilanza,  anche  ai  fini della verifica degli obiettivi di  cui  al  comma  1,  da  parte  del Presidente del Consiglio dei ministri )) o del Ministro delegato.   3. Al Presidente del Consiglio  dei  ministri  sono  attribuite  le funzioni  di  indirizzo,  coordinamento  e  supporto  tecnico   delle pubbliche amministrazioni,  anche  utilizzando  le  competenze  e  le strutture della societa'  di  cui  al  comma  2,  per  assicurare  la capillare diffusione del sistema di pagamento elettronico  attraverso la  piattaforma  di  cui  all'articolo  5,  comma  2,   del   decreto legislativo n. 82 del 2005, nonche' lo sviluppo  e  l'implementazione del punto di  accesso  telematico  di  cui  all'articolo  64-bis  del decreto legislativo n.  82  del  2005  e  della  piattaforma  di  cui all'articolo 50-ter del medesimo decreto legislativo n. 82 del  2005. Le attivita' di sviluppo e implementazione sono realizzate nei limiti delle risorse iscritte nel bilancio  autonomo  della  Presidenza  del Consiglio dei ministri e destinate ai progetti e alle iniziative  per l'attuazione dell'Agenda digitale. Alla compensazione  degli  effetti finanziari  in  termini  di  fabbisogno  e  di  indebitamento   netto derivanti dal primo periodo pari a 5 milioni  di  euro  per  ciascuno degli anni 2019, 2020,  2021,  si  provvede  mediante  corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge  4 dicembre 2008, n. 189.   4. All'articolo 65, comma 2, del decreto  legislativo  13  dicembre 2017, n. 217, le parole  «1°  gennaio  2019»  sono  sostituite  dalle seguenti: «31 dicembre 2019».   5. All'articolo 65 del decreto legislativo  13  dicembre  2017,  n. 217, il comma 7 e' sostituito dal seguente:   «7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  sentiti l'Agenzia per l'Italia digitale e il Garante per  la  protezione  dei dati personali, sono adottate le misure  necessarie  a  garantire  la conformita' dei servizi di posta elettronica certificata di cui  agli articoli 29 e 48 del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82,  al regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del  Consiglio, del 23 luglio 2014,  in  materia  di  identificazione  elettronica  e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE.  A  far  data  dall'entrata  in vigore del decreto di cui al primo periodo, l'articolo 48 del decreto legislativo n. 82 del 2005 e' abrogato.».     |  
|   |                              (( Art. 8 bis 
              Misure di semplificazione per l'innovazione 
   1. Al decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33,  sono  apportate le seguenti modificazioni:   a) all'articolo 7, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:   «2-bis. Qualora siano utilizzate infrastrutture fisiche esistenti e tecnologie di  scavo  a  basso  impatto  ambientale  in  presenza  di sottoservizi,  ai  fini  dell'autorizzazione  archeologica   di   cui all'articolo 21 del codice di cui al decreto legislativo  22  gennaio 2004, n. 42, l'avvio dei lavori e' subordinato alla trasmissione,  da parte dell'operatore  di  rete  alla  soprintendenza  competente,  di documentazione cartografica  rilasciata  dalle  competenti  autorita' locali  che  attesti  la  sovrapposizione  dell'intero  tracciato  ai sottoservizi  esistenti.  La  disposizione  si  applica  anche   alla realizzazione dei  pozzetti  accessori  alle  infrastrutture  stesse, qualora essi siano realizzati al di sopra dei  medesimi  sottoservizi preesistenti. L'operatore di  rete  comunica,  con  un  preavviso  di almeno quindici  giorni,  l'inizio  dei  lavori  alla  soprintendenza competente. Qualora la posa in opera dei sottoservizi interessi spazi aperti  nei  centri  storici,  e'  altresi'  depositato   presso   la soprintendenza,  ai  fini  della  preventiva  approvazione,  apposito elaborato tecnico che dia  conto  anche  della  risistemazione  degli spazi oggetto degli interventi.   2-ter. Qualora siano utilizzate tecnologie di scavo a basso impatto ambientale con minitrincea, come definita dall'articolo 8 del decreto del Ministro dello sviluppo economico  1°  ottobre  2013,  pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  244  del  17  ottobre  2013,  ai  fini dell'autorizzazione archeologica di cui all'articolo 21  del  decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,  le  attivita'  di  scavo  sono precedute da indagini non invasive, concordate con la soprintendenza, in relazione alle caratteristiche delle aree interessate dai  lavori. A seguito delle suddette indagini,  dei  cui  esiti,  valutati  dalla soprintendenza, si tiene conto nella  progettazione  dell'intervento, in considerazione del limitato impatto sul sottosuolo, le  tecnologie di scavo in minitrincea si considerano esentate  dalla  procedura  di verifica preventiva dell'interesse archeologico di  cui  all'articolo 25, commi 8 e seguenti, del codice di cui al decreto  legislativo  18 aprile 2016, n. 50. In ogni caso il soprintendente  puo'  prescrivere il controllo archeologico in corso d'opera per i lavori di scavo»;   b) all'articolo 8, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:   «4-bis. I lavori necessari  alla  realizzazione  di  infrastrutture interne  ed  esterne  all'edificio  predisposte  per   le   reti   di comunicazione elettronica a banda ultralarga, volte a portare la rete sino  alla  sede  dell'abbonato,  sono  equiparati   ai   lavori   di manutenzione straordinaria  urgente  di  cui  all'articolo  1135  del codice  civile.  Tale  disposizione  non  si  applica  agli  immobili tutelati ai sensi della parte  seconda  del  decreto  legislativo  22 gennaio 2004, n. 42»;   c) all'articolo 12, comma 3, sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti parole:  «,  restando  quindi  escluso  ogni  altro  tipo  di   onere finanziario, reale o contributo, comunque  denominato,  di  qualsiasi natura e per qualsivoglia ragione o titolo richiesto».   2. All'articolo 88 del codice di  cui  al  decreto  legislativo  1° agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:   a) al comma 1, dopo le parole:  «conforme  ai  modelli  predisposti dagli Enti locali e,  ove  non  predisposti,  al  modello  C  di  cui all'allegato n. 13, all'Ente locale  ovvero  alla  figura  soggettiva pubblica  proprietaria  delle  aree»  sono  aggiunte   le   seguenti: «un'istanza unica»;   b) al comma 6, dopo le  parole:  «Il  rilascio  dell'autorizzazione comporta  l'autorizzazione  alla  effettuazione  degli  scavi»   sono inserite le seguenti: «e delle eventuali opere civili»;   c) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:   «7-bis. In riferimento ad interventi per l'installazione di reti di comunicazione elettronica a banda  ultralarga,  in  deroga  a  quanto previsto dall'articolo 22, comma 1, del  codice  di  cui  al  decreto legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  l'autorizzazione   prevista dall'articolo 21, comma 4, relativa agli  interventi  in  materia  di edilizia pubblica e privata, ivi compresi gli interventi sui beni  di cui all'articolo 10,  comma  4,  lettera  g),  del  medesimo  decreto legislativo n. 42 del 2004, e' rilasciata entro il termine di novanta giorni dalla ricezione della richiesta da parte della  soprintendenza a condizione che detta richiesta sia corredata di idonea  e  completa documentazione tecnica».   3. All'allegato B al regolamento di cui al decreto  del  Presidente della Repubblica 13 febbraio  2017,  n.  31,  il  capoverso  B.10  e' sostituito dal seguente:   «B.10. Installazione di cabine per  impianti  tecnologici  a  rete, fatta  salva   la   fattispecie   dell'installazione   delle   stesse all'interno di siti recintati gia' attrezzati con  apparati  di  rete che, non superando l'altezza della recinzione del sito, non  comporti un impatto paesaggistico ulteriore del sito  nel  suo  complesso,  da intendersi ricompresa e disciplinata dalla voce A.8 dell'allegato  A, o colonnine modulari ovvero sostituzione  delle  medesime  con  altre diverse per tipologia, dimensioni e localizzazione».   4. All'articolo 26 del codice  della  strada,  di  cui  al  decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 3  e'  inserito  il seguente:   «3-bis. Nel caso di  interventi  finalizzati  all'installazione  di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga, il  nulla  osta di cui al comma 3 e' rilasciato nel termine di quindici giorni  dalla ricezione della richiesta da parte del comune».   5. All'articolo 94, comma 2, del testo unico di cui al decreto  del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,  dopo  le  parole: «entro sessanta giorni dalla richiesta» sono inserite le seguenti: «, ed entro quaranta giorni dalla stessa in  riferimento  ad  interventi finalizzati all'installazione di reti di comunicazione elettronica  a banda ultralarga,». ))  
           Riferimenti normativi 
               -Si riportano  i  testi  dell'articolo  7,  comma  2  ,          dell'articolo 8, comma 4 e dell'articolo 12,  comma  3  del          decreto  legislativo  15  febbraio  2016,  n.  33   recante          «Attuazione  della  direttiva  2014/61/UE  del   Parlamento          europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure          volte a ridurre  i  costi  dell'installazione  di  reti  di          comunicazione  elettronica   ad   alta   velocita'»,   come          modificato dalla presente legge:               «Art.  7.  Disposizioni  per  la  semplificazione   nel          rilascio delle autorizzazioni               Omissis.               2. Il comma 8 dell'articolo 88 del medesimo  Codice  e'          sostituito dal seguente: «8. Qualora l'installazione  delle          infrastrutture di comunicazione elettronica interessi  aree          di proprieta' di piu' Enti, pubblici o  privati,  l'istanza          di  autorizzazione,  conforme   al   modello   D   di   cui          all'allegato n. 13,  e'  presentata  allo  sportello  unico          individuato nel comune di maggiore dimensione  demografica.          In tal caso, l'istanza e' sempre valutata in una conferenza          di  servizi  convocata  dal  comune  di  cui   al   periodo          precedente.               2-bis. Qualora siano utilizzate infrastrutture  fisiche          esistenti e tecnologie di scavo a basso impatto  ambientale          in presenza di sottoservizi,  ai  fini  dell'autorizzazione          archeologica di cui all'articolo 21 del codice  di  cui  al          decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,  l'avvio  dei          lavori  e'  subordinato   alla   trasmissione,   da   parte          dell'operatore di rete alla soprintendenza  competente,  di          documentazione  cartografica  rilasciata  dalle  competenti          autorita' locali che attesti la sovrapposizione dell'intero          tracciato ai sottoservizi  esistenti.  La  disposizione  si          applica anche alla  realizzazione  dei  pozzetti  accessori          alle infrastrutture stesse, qualora essi  siano  realizzati          al  di  sopra  dei  medesimi   sottoservizi   preesistenti.          L'operatore di rete comunica, con un  preavviso  di  almeno          quindici giorni, l'inizio dei  lavori  alla  soprintendenza          competente. Qualora  la  posa  in  opera  dei  sottoservizi          interessi spazi aperti  nei  centri  storici,  e'  altresi'          depositato  presso  la  soprintendenza,   ai   fini   della          preventiva approvazione, apposito elaborato tecnico che dia          conto anche della risistemazione degli spazi oggetto  degli          interventi.               2-ter. Qualora siano utilizzate tecnologie di  scavo  a          basso impatto ambientale  con  minitrincea,  come  definita          dall'articolo 8 del decreto  del  Ministro  dello  sviluppo          economico  1°  ottobre  2013,  pubblicato  nella   Gazzetta          Ufficiale  n.  244   del   17   ottobre   2013,   ai   fini          dell'autorizzazione archeologica di cui all'articolo 21 del          decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le attivita' di          scavo sono precedute da indagini non  invasive,  concordate          con la soprintendenza, in  relazione  alle  caratteristiche          delle aree interessate dai lavori. A seguito delle suddette          indagini, dei cui esiti, valutati dalla soprintendenza,  si          tiene  conto  nella   progettazione   dell'intervento,   in          considerazione del  limitato  impatto  sul  sottosuolo,  le          tecnologie di scavo in minitrincea si considerano  esentate          dalla  procedura  di  verifica  preventiva   dell'interesse          archeologico di cui all'articolo 25, commi  8  e  seguenti,          del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.          50. In ogni caso  il  soprintendente  puo'  prescrivere  il          controllo archeologico in corso d'opera  per  i  lavori  di          scavo;»               «Art.    8.    Infrastrutturazione    fisica    interna          all'edificio ed accesso               Omissis.               4. In assenza di un'infrastruttura interna all'edificio          predisposta per l'alta velocita',  gli  operatori  di  rete          hanno il diritto di far terminare  la  propria  rete  nella          sede dell'abbonato, a condizione di aver ottenuto l'accordo          dell'abbonato e purche'  provvedano  a  ridurre  al  minimo          l'impatto sulla proprieta' privata di terzi.               4-bis.  I  lavori  necessari  alla   realizzazione   di          infrastrutture interne ed esterne all'edificio  predisposte          per  le  reti  di   comunicazione   elettronica   a   banda          ultralarga,  volte  a  portare  la  rete  sino  alla   sede          dell'abbonato, sono equiparati ai  lavori  di  manutenzione          straordinaria urgente di cui all'articolo 1135  del  codice          civile. Tale disposizione  non  si  applica  agli  immobili          tutelati  ai  sensi  della  parte   seconda   del   decreto          legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;»               «Art. 12. Disposizioni di coordinamento               3. L'articolo 93, comma 2, del decreto  legislativo  1°          agosto  2003,  n.  259,  e  successive  modificazioni,   si          interpreta nel senso che gli operatori che forniscono  reti          di  comunicazione  elettronica  possono   essere   soggetti          soltanto  alle  prestazioni   e   alle   tasse   o   canoni          espressamente  previsti  dal   comma   2   della   medesima          disposizione, restando quindi escluso ogni  altro  tipo  di          onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato,          di qualsiasi natura e per  qualsivoglia  ragione  o  titolo          richiesto.».               -Si riporta il testo dell'articolo 88, comma 1, comma 6          e comma 7 del decreto legislativo 1° agosto 2003 recante il          (Codice delle comunicazioni elettroniche), come  modificato          dalla presente legge:               «Art. 88. Opere civili, scavi ed occupazione  di  suolo          pubblico               1.  Qualora  l'installazione   di   infrastrutture   di          comunicazione elettronica presupponga la  realizzazione  di          opere  civili  o,  comunque,  l'effettuazione  di  scavi  e          l'occupazione di suolo  pubblico,  i  soggetti  interessati          sono tenuti  a  presentare  apposita  istanza  conforme  ai          modelli  predisposti  dagli  Enti   locali   e,   ove   non          predisposti, al  modello  C  di  cui  all'allegato  n.  13,          all'Ente locale  ovvero  alla  figura  soggettiva  pubblica          proprietaria delle aree un'istanza unica.               Omissis.               6.    Il    rilascio    dell'autorizzazione    comporta          l'autorizzazione alla effettuazione  degli  scavi  e  delle          eventuali opere civili indicati nel  progetto,  nonche'  la          concessione del  suolo  o  sottosuolo  pubblico  necessario          all'installazione  delle  infrastrutture.  Il  Comune  puo'          mettere a disposizione, direttamente o per  il  tramite  di          una societa' controllata, infrastrutture a condizioni eque,          trasparenti e non discriminatorie.               7.  Trascorso  il  termine  di  trenta   giorni   dalla          presentazione della domanda,  senza  che  l'Amministrazione          abbia  concluso  il  procedimento  con   un   provvedimento          espresso ovvero abbia  indetto  un'apposita  conferenza  di          servizi, la medesima si intende in ogni caso  accolta.  Nel          caso di attraversamenti di strade e comunque di  lavori  di          scavo di lunghezza inferiore ai duecento metri, il  termine          e' ridotto a dieci giorni.  Nel  caso  di  apertura  buche,          apertura chiusini per infilaggio cavi o tubi, posa di  cavi          o tubi aerei  su  infrastrutture  esistenti,  allacciamento          utenti il termine e' ridotto a otto giorni.               7-bis. In riferimento ad interventi per l'installazione          di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga, in          deroga a quanto previsto dall'articolo  22,  comma  1,  del          codice di cui al decreto legislativo 22  gennaio  2004,  n.          42, l'autorizzazione prevista dall'articolo  21,  comma  4,          relativa agli interventi in materia di edilizia pubblica  e          privata, ivi  compresi  gli  interventi  sui  beni  di  cui          all'articolo 10, comma 4, lettera g), del medesimo  decreto          legislativo n. 42 del 2004, e' rilasciata entro il  termine          di novanta giorni dalla ricezione della richiesta da  parte          della soprintendenza a condizione che detta  richiesta  sia          corredata di idonea e completa documentazione.».               -Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo  26  del          decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 recante il Nuovo          codice della strada, come modificato dalla presente legge:               «Art.  26.  Competenza  per  le  autorizzazioni  e   le          concessioni               Omissis.               3.  Per  i  tratti  di  strade  statali,  regionali   o          provinciali, correnti nell'interno di  centri  abitati  con          popolazione inferiore a diecimila abitanti, il rilascio  di          concessioni  e  di  autorizzazioni  e'  di  competenza  del          comune, previo  nulla  osta  dell'ente  proprietario  della          strada.               3-bis.   Nel    caso    di    interventi    finalizzati          all'installazione di reti di  comunicazione  elettronica  a          banda ultralarga, il nulla  osta  di  cui  al  comma  3  e'          rilasciato nel termine di quindici giorni  dalla  ricezione          della richiesta da parte del comune.».               -Si riporta il testo  dell'articolo  94,  comma  2  del          D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recante il Testo unico  delle          disposizioni  legislative  e   regolamentari   in   materia          edilizia               «Art. 94. Autorizzazione per l'inizio dei lavori               2. L'autorizzazione e' rilasciata entro sessanta giorni          dalla richiesta, ed entro quaranta giorni dalla  stessa  in          riferimento ad interventi finalizzati all'installazione  di          reti di comunicazione elettronica  a  banda  ultralarga,  e          viene comunicata al comune, subito dopo il rilascio, per  i          provvedimenti di sua competenza.».   |  
|   |                              (( Art. 8 ter 
      Tecnologie basate su registri distribuiti e smart contract 
   1. Si definiscono «tecnologie basate su  registri  distribuiti»  le tecnologie  e  i  protocolli  informatici  che  usano   un   registro condiviso,  distribuito,  replicabile,  accessibile  simultaneamente, architetturalmente decentralizzato su basi  crittografiche,  tali  da consentire  la  registrazione,  la   convalida,   l'aggiornamento   e l'archiviazione di dati sia in chiaro che ulteriormente  protetti  da crittografia verificabili da ciascun partecipante, non  alterabili  e non modificabili.   2. Si definisce «smart contract» un programma per  elaboratore  che opera  su  tecnologie  basate  su  registri  distribuiti  e  la   cui esecuzione vincola automaticamente due o piu'  parti  sulla  base  di effetti predefiniti dalle stesse. Gli smart  contract  soddisfano  il requisito della  forma  scritta  previa  identificazione  informatica delle parti interessate, attraverso un processo  avente  i  requisiti fissati  dall'Agenzia  per  l'Italia  digitale  con  linee  guida  da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della legge di conversione del presente decreto.   3. La memorizzazione di un documento informatico  attraverso  l'uso di tecnologie basate su  registri  distribuiti  produce  gli  effetti giuridici della validazione temporale elettronica di cui all'articolo 41 del regolamento (UE) n. 910/2014  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio, del 23 luglio 2014.   4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Agenzia per l'Italia  digitale individua gli standard tecnici che le tecnologie basate  su  registri distribuiti debbono possedere ai fini della produzione degli  effetti di cui al comma 3. ))  
           Riferimenti normativi 
               -Si riporta  l'articolo  41  del  regolamento  (UE)  n.          9102014 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  23          luglio 2014 in materia  di  identificazione  elettronica  e          servizi  fiduciari  per  le  transazioni  elettroniche  nel          mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE:               «Art. 41. Effetti giuridici della validazione temporale          elettronica               1. Alla validazione temporanea elettronica non  possono          essere negati gli effetti giuridici e l'ammissibilita' come          prova in procedimenti giudiziali per il solo  motivo  della          sua forma elettronica o perche' non  soddisfa  i  requisiti          della validazione temporanea elettronica qualificata.               2. Una validazione  temporale  elettronica  qualificata          gode della presunzione di accuratezza della data e dell'ora          che indica e di integrita' dei dati ai quali  tale  data  e          ora sono associate.               3. Una validazione temporale elettronica rilasciata  in          uno  Stato  membro  e'   riconosciuta   quale   validazione          temporale  elettronica  qualificata  in  tutti  gli   Stati          membri.».   |  
|   |                                 Art. 9   Disposizioni urgenti in materia di formazione specifica  in  medicina                              generale 
   1. Fino al 31 dicembre 2021, in relazione alla contingente  carenza dei  medici  di  medicina  generale,  nelle  more  di  una  revisione complessiva del relativo sistema di formazione specifica  i  laureati in  medicina  e  chirurgia  abilitati  all'esercizio   professionale, iscritti al corso  di  formazione  specifica  in  medicina  generale, possono partecipare all'assegnazione degli  incarichi  convenzionali, rimessi all'accordo collettivo nazionale nell'ambito della disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale. La loro  assegnazione e' in ogni caso subordinata rispetto a quella dei medici in  possesso del relativo diploma e agli altri medici aventi, a qualsiasi  titolo, diritto all'inserimento nella  graduatoria  regionale,  in  forza  di altra disposizione. Resta fermo, per l'assegnazione  degli  incarichi per l'emergenza sanitaria territoriale,  il  requisito  del  possesso dell'attestato  d'idoneita'  all'esercizio  dell'emergenza  sanitaria territoriale. Il mancato  conseguimento  del  diploma  di  formazione specifica in medicina generale entro il termine previsto dal corso di rispettiva frequenza, comporta  la  cancellazione  dalla  graduatoria regionale e la decadenza dall'eventuale incarico assegnato.   2. Per le finalita' di cui al comma 1, le  regioni  e  le  province autonome, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 24, comma  3, del decreto legislativo 17 agosto 1999,  n.  368,  possono  prevedere limitazioni del massimale di assistiti in carico ovvero organizzare i corsi a tempo parziale, prevedendo in ogni caso  che  l'articolazione oraria  e  l'organizzazione   delle   attivita'   assistenziali   non pregiudichino la corretta partecipazione  alle  attivita'  didattiche previste per il completamento del corso di  formazione  specifica  in medicina generale.   3. Entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del presente decreto, in  sede  di  Accordo  collettivo  nazionale,  sono individuati  i  criteri  di   priorita'   per   l'inserimento   nelle graduatorie regionali dei medici  iscritti  al  corso  di  formazione specifica in medicina generale di cui al comma 1, per  l'assegnazione degli incarichi  convenzionali,  nonche'  le  relative  modalita'  di remunerazione. Nelle more della definizione dei  criteri  di  cui  al presente comma, si applicano quelli previsti dall'Accordo  collettivo nazionale vigente per le sostituzioni e gli incarichi provvisori.   4. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.  Le  amministrazioni  pubbliche  interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.  
           Riferimenti normativi 
               -Si riporta di seguito il testo dell'articolo 24, comma          3, del decreto legislativo  17  agosto  1999,  n.  368,  in          materia di libera circolazione dei medici  e  di  reciproco          riconoscimento  dei  loro  diplomi,  certificati  ed  altri          titoli e delle direttive  97/50/CE,  98/21/CE,  98/63/CE  e          99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE:               «3.  La  formazione   a   tempo   pieno,   implica   la          partecipazione alla totalita' delle attivita'  mediche  del          servizio nel quale si effettua la formazione,  comprese  le          guardie, in modo che il medico in formazione dedichi a tale          formazione  pratica  e  teorica  tutta  la  sua   attivita'          professionale per l'intera durata della  normale  settimana          lavorativa e per tutta la durata  dell'anno.  La  frequenza          del corso non comporta l'instaurazione di  un  rapporto  di          dipendenza o  lavoro  convenzionale  ne'  con  il  Servizio          sanitario nazionale, ne' con i medici tutori. Le regioni  e          le province autonome  possono  organizzare  corsi  a  tempo          parziale purche' siano soddisfatte le seguenti condizioni:               a)   il   livello    della    formazione    corrisponda          qualitativamente a quello della formazione a tempo pieno;               b) la  durata  complessiva  della  formazione  non  sia          abbreviata rispetto quella a tempo pieno;               c)  l'orario  settimanale  della  formazione  non   sia          inferiore al 50% dell'orario settimanale a tempo pieno;               d) la formazione comporti un congruo numero di  periodi          di formazione a tempo pieno sia per la parte dispensata  in          un centro ospedaliero, che per la parte  effettuata  in  un          ambulatorio di  medicina  generale  riconosciuto  o  in  un          centro riconosciuto nel  quale  i  medici  dispensano  cure          primarie;               e)   i   periodi   di   formazione   a   tempo   pieno,          sopraindicati, siano di numero e durata tali  da  preparare          in modo adeguato  all'effettivo  esercizio  della  medicina          generale.».   |  
|   |                              (( Art. 9 bis   Semplificazioni  in  materia  di  personale  del  Servizio  sanitario  nazionale e di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari 
   1. All'articolo 1 della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  sono apportate le seguenti modificazioni:   a) al comma 365 e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  «Le previsioni di cui ai commi 361, 363 e 364 si applicano alle procedure concorsuali     per     l'assunzione     di     personale     medico, tecnico-professionale e  infermieristico,  bandite  dalle  aziende  e dagli enti del  Servizio  sanitario  nazionale  a  decorrere  dal  1° gennaio 2020»;   b) al comma 687, il secondo periodo  e'  sostituito  dal  seguente: «Per   il   triennio   2019-2021,   la   dirigenza    amministrativa, professionale  e  tecnica  del  Servizio  sanitario   nazionale,   in considerazione della mancata attuazione nei  termini  previsti  della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera  b),  della  legge  7 agosto 2015, n.  124,  e'  compresa  nell'area  della  contrattazione collettiva della sanita' nell'ambito dell'apposito accordo  stipulato ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo 2001, n. 165».   2. Le disposizioni di cui all'articolo 10- bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17 dicembre 2018, n. 136, si applicano anche ai soggetti  che  non  sono tenuti  all'invio  dei  dati  al  Sistema  tessera   sanitaria,   con riferimento  alle  fatture  relative   alle   prestazioni   sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.   3. Per le finalita' di cui al comma 582 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nel caso in cui alla data del  15  febbraio 2019 non si sia perfezionato  il  recupero  integrale  delle  risorse finanziarie  connesse  alle  procedure   di   ripiano   della   spesa farmaceutica per gli anni dal 2013 al 2015  e  per  l'anno  2016,  ai sensi dell'articolo 1, commi da 389 a 392, della  legge  27  dicembre 2017, n. 205, nonche' per l'anno  2017  per  la  spesa  per  acquisti diretti, il direttore  generale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco (AIFA) accerta che entro il 30 aprile 2019 sia  stato  versato  dalle aziende farmaceutiche titolari di  autorizzazione  all'immissione  in commercio (AIC) almeno l'importo di euro 2.378 milioni, a  titolo  di ripiano della spesa farmaceutica stessa. Al fine di  semplificare  le modalita' di versamento, le predette aziende si avvalgono  del  Fondo istituito  presso  il  Ministero  dell'economia   e   delle   finanze dall'articolo 21, comma 23, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, che e' ridenominato allo scopo «Fondo per payback 2013-2017».   4. L'accertamento di cui al comma 3 e' compiuto entro il 31  maggio 2019, anche sulla base dei dati forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze nonche' dalle regioni  interessate,  ed  e'  effettuato computando  gli  importi  gia'  versati  per  i  ripiani  degli  anni 2013-2017 e quelli versati risultanti a seguito  degli  effetti,  che restano fermi, delle transazioni stipulate ai sensi dell'articolo  1, comma 390, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dell'articolo  22- quater del decreto-legge 23 ottobre 2018,  n.  119,  convertito,  con modificazioni, dalla legge  17  dicembre  2018,  n.  136.  Dell'esito dell'accertamento e' data notizia nel sito istituzionale dell'AIFA.   5.  L'accertamento   positivo   del   conseguimento   della   somma complessivamente prevista dal comma 3 si intende satisfattivo di ogni obbligazione a carico di ciascuna azienda  farmaceutica  titolare  di AIC tenuta al ripiano della spesa farmaceutica per gli anni dal  2013 al 2017 e ne consegue l'estinzione di diritto,  per  cessata  materia del contendere, a spese compensate, delle liti  pendenti  dinanzi  al giudice amministrativo, aventi ad oggetto le determinazioni dell'AIFA relative ai ripiani di cui al comma 3. L'AIFA e' tenuta a  comunicare l'esito dell'accertamento di cui al comma  4  alle  segreterie  degli organi giurisdizionali presso i quali pendono i  giudizi  di  cui  al presente comma, inerenti all'attivita' di recupero del ripiano  della spesa farmaceutica degli anni 2013-2017.   6. A seguito dell'accertamento positivo, con decreto  del  Ministro dell'economia e  delle  finanze,  sentita  l'AIFA,  d'intesa  con  la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le province autonome di Trento e di Bolzano, e' ripartito tra le regioni e le province autonome  l'importo  giacente  sul  Fondo  per  payback 2013-2017. ))  
           Riferimenti normativi 
               -Si riporta di seguito l'articolo 1, comma  365,  della          legge 30 dicembre  2018,  n.  145,  come  modificato  dalla          presente legge:               «365. La previsione di cui al comma 361 si applica alle          graduatorie    delle    procedure    concorsuali    bandite          successivamente  alla  data  di  entrata  in  vigore  della          presente legge.Le previsioni di cui ai commi 361, 363 e 364          si applicano alle procedure concorsuali per l'assunzione di          personale medico, tecnico-professionale e  infermieristico,          bandite dalle aziende e dagli enti del  Servizio  sanitario          nazionale a decorrere dal 1° gennaio 2020».               L'articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre  2018,          n. 145 reca:               «361. Fermo quanto  previsto  dall'articolo  35,  comma          5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  le          graduatorie dei concorsi per il reclutamento del  personale          presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo  1,          comma 2, del medesimo decreto legislativo  sono  utilizzate          esclusivamente  per  la  copertura  dei   posti   messi   a          concorso.»               L'articolo 1, commi 363 e 364, della legge 30  dicembre          2018, n. 145 reca:               «363. All'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto  2013,          n. 101,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  30          ottobre 2013, n. 125, la lettera b) del comma 3 e  i  commi          3-ter e 3-quater sono abrogati.               364. All'articolo 35 del decreto legislativo  30  marzo          2001, n. 165, la lettera e-bis) del comma  3  e'  abrogata,          fermo restando quanto previsto dall'articolo 400, comma 15,          del testo unico di cui al  decreto  legislativo  16  aprile          1994, n. 297, e dal decreto legislativo 13 aprile 2017,  n.          59.».               Si riporta l'articolo 1,  comma  687,  della  legge  30          dicembre 2018,  n.  145,  come  modificato  dalla  presente          legge:               «687.  La  dirigenza  amministrativa,  professionale  e          tecnica del Servizio sanitario nazionale, in considerazione          della mancata attuazione nei termini previsti della  delega          di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge  7          agosto 2015, n. 124, rimane nei  ruoli  del  personale  del          Servizio sanitario nazionale. Per il triennio 2019-2021, la          dirigenza  amministrativa,  professionale  e  tecnica   del          Servizio  sanitario  nazionale,  in  considerazione   della          mancata attuazione nei termini previsti della delega di cui          all'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 7  agosto          2015, n. 124, e' compresa  nell'area  della  contrattazione          collettiva della sanita' nell'ambito dell'apposito  accordo          stipulato ai sensi dell'articolo 40, comma 2,  del  decreto          legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».               L'articolo 11, comma 1, lett.b) della  legge  7  agosto          2015, n. 124 reca:               «Art. 11. Dirigenza pubblica               1. Il Governo e' delegato  ad  adottare,  entro  dodici          mesi dalla data di entrata in vigore della presente  legge,          salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, uno o piu'          decreti legislativi in materia di dirigenza pubblica  e  di          valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici.  I  decreti          legislativi  sono  adottati  nel  rispetto   dei   seguenti          principi e criteri direttivi:               a) istituzione del sistema  della  dirigenza  pubblica,          articolato in ruoli unificati e coordinati,  accomunati  da          requisiti omogenei di accesso e da  procedure  analoghe  di          reclutamento,   basati   sul    principio    del    merito,          dell'aggiornamento   e   della   formazione   continua,   e          caratterizzato dalla piena mobilita' tra i  ruoli,  secondo          le previsioni di cui alle lettere da b) a  q);  istituzione          di una banca dati nella quale inserire il curriculum vitae,          un profilo professionale e gli esiti delle valutazioni  per          ciascun dirigente dei  ruoli  di  cui  alla  lettera  b)  e          affidamento al Dipartimento della funzione  pubblica  della          Presidenza del Consiglio dei ministri  della  tenuta  della          banca dati e della gestione tecnica dei  ruoli,  alimentati          dai dati forniti dalle amministrazioni interessate; (16)               b) con riferimento all'inquadramento:               1) dei dirigenti dello Stato: istituzione di  un  ruolo          unico  dei  dirigenti  statali  presso  la  Presidenza  del          Consiglio dei ministri, in cui confluiscono i dirigenti  di          cui all'articolo 2, comma 2,  del  decreto  legislativo  30          marzo  2001,  n.   165,   appartenenti   ai   ruoli   delle          amministrazioni statali, degli enti pubblici non  economici          nazionali, delle universita' statali, degli  enti  pubblici          di ricerca e delle agenzie governative istituite  ai  sensi          del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;  esclusione          dallo stesso ruolo  del  personale  in  regime  di  diritto          pubblico di cui all'articolo 3 del decreto  legislativo  30          marzo 2001, n. 165; eliminazione della distinzione  in  due          fasce; previsione, nell'ambito del ruolo, di sezioni per le          professionalita'  speciali;  introduzione  di  ruoli  unici          anche per la dirigenza delle  autorita'  indipendenti,  nel          rispetto della loro  piena  autonomia;  in  sede  di  prima          applicazione, confluenza nei suddetti ruoli  dei  dirigenti          di  ruolo  delle  stesse  amministrazioni;  esclusione  dai          suddetti  ruoli  unici  della  dirigenza  scolastica,   con          salvezza  della   disciplina   speciale   in   materia   di          reclutamento e  inquadramento  della  stessa;  istituzione,          presso  il  Dipartimento  della  funzione  pubblica   della          Presidenza del Consiglio dei ministri, di  una  Commissione          per la dirigenza statale, operante con piena  autonomia  di          valutazione,  i  cui  componenti   sono   selezionati   con          modalita' tali da assicurarne l'indipendenza, la terzieta',          l'onorabilita' e l'assenza di conflitti di  interessi,  con          procedure trasparenti e con scadenze  differenziate,  sulla          base di requisiti di merito e incompatibilita' con  cariche          politiche e  sindacali;  previsione  delle  funzioni  della          Commissione, ivi compresa  la  verifica  del  rispetto  dei          criteri di conferimento  degli  incarichi  e  del  concreto          utilizzo  dei  sistemi   di   valutazione   al   fine   del          conferimento e della revoca degli  incarichi;  attribuzione          delle funzioni del Comitato dei garanti di cui all'articolo          22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  relative          ai dirigenti  statali,  alla  suddetta  Commissione,  senza          nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;».               L'articolo 40, comma  2,  del  decreto  legislativo  30          marzo 2001, n. 165 reca:               «Art.   40.   Contratti    collettivi    nazionali    e          integrativi(Art.  45  del  D.Lgs  n.  29  del  1993,   come          sostituito prima dall'art. 15 del d.lgs. n. 470 del 1993  e          poi  dall'art.  1  del   d.lgs.   n.   396   del   1997   e          successivamente modificato dall'art. 43, comma 1 del  D.Lgs          n. 80 del 1998)               Omissis.               2.Tramite   appositi   accordi   tra   l'ARAN   e    le          Confederazioni rappresentative, secondo le procedure di cui          agli articoli 41, comma 5, e 47,  senza  nuovi  o  maggiori          oneri per la finanza pubblica,  sono  definiti  fino  a  un          massimo di quattro comparti  di  contrattazione  collettiva          nazionale, cui corrispondono non piu' di  quattro  separate          aree  per  la  dirigenza.  Una  apposita  area  o   sezione          contrattuale di un'area dirigenziale riguarda la  dirigenza          del ruolo sanitario del Servizio sanitario  nazionale,  per          gli effetti di cui all'articolo 15 del decreto  legislativo          30 dicembre  1992,  n.  502,  e  successive  modificazioni.          Nell'ambito dei comparti di contrattazione  possono  essere          costituite apposite  sezioni  contrattuali  per  specifiche          professionalita'.».               L'articolo 10-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n.          119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre          2018, n. 136 reca:               «Art. 10-bis. Disposizioni di semplificazione  in  tema          di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari               1. Per il periodo d'imposta  2019,  i  soggetti  tenuti          all'invio dei dati al Sistema tessera  sanitaria,  ai  fini          dell'elaborazione   della   dichiarazione    dei    redditi          precompilata, ai sensi dell'articolo 3, commi 3  e  4,  del          decreto  legislativo  21  novembre  2014,  n.  175,  e  dei          relativi  decreti  del  Ministro  dell'economia   e   delle          finanze, non possono emettere fatture elettroniche ai sensi          delle disposizioni di cui  all'articolo  1,  comma  3,  del          decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, con  riferimento          alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema  tessera          sanitaria. I dati  fiscali  trasmessi  al  Sistema  tessera          sanitaria possono essere utilizzati  solo  dalle  pubbliche          amministrazioni per l'applicazione  delle  disposizioni  in          materia tributaria e doganale, ovvero, in  forma  aggregata          per  il  monitoraggio  della  spesa  sanitaria  pubblica  e          privata complessiva. Con decreto del Ministro dell'economia          e delle finanze, di concerto con i Ministri della salute  e          per la pubblica amministrazione, sentito il Garante per  la          protezione dei dati personali, sono definiti, nel  rispetto          dei principi in materia di protezione dei  dati  personali,          anche con riferimento agli obblighi di cui agli articoli  9          e 32 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e          del Consiglio, del 27 aprile 2016, i termini e  gli  ambiti          di utilizzo dei predetti dati e i  relativi  limiti,  anche          temporali, nonche', ai  sensi  dell'articolo  2-sexies  del          codice di cui al decreto legislativo  30  giugno  2003,  n.          196, i  tipi  di  dati  che  possono  essere  trattati,  le          operazioni eseguibili, le misure appropriate  e  specifiche          per tutelare i diritti e le liberta' dell'interessato.».               L'articolo 1, comma 582, della legge 30 dicembre  2018,          n. 145 reca:               «582. Al fine di garantire  gli  equilibri  di  finanza          pubblica relativi al ripiano della spesa  farmaceutica  per          gli anni dal 2013 al 2015  e  per  l'anno  2016,  ai  sensi          dell'articolo 1,  commi  da  389  a  392,  della  legge  27          dicembre 2017, n. 205, nonche' per l'anno 2017 per la spesa          per acquisti diretti, nel caso in cui,  alla  data  del  15          febbraio 2019, il Ministero dell'economia e delle  finanze,          mediante l'apposito Fondo di cui all'articolo 21, comma 23,          del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113,  convertito,  con          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n.  160,  nonche'          le regioni e le province autonome non siano rientrati delle          risorse finanziarie connesse alle procedure di  ripiano  di          cui al presente comma, ogni tetto di spesa farmaceutica per          acquisti diretti e il tetto della spesa per la farmaceutica          convenzionata sono parametrati al  livello  del  fabbisogno          sanitario nazionale standard previsto per l'anno 2018, fino          al recupero integrale delle predette risorse, accertato con          determinazione dell'AIFA, sentiti i Ministeri vigilanti.».               Si riporta il testo dell'articolo 1,  commi  da  389  a          392, della legge 27 dicembre 2017, n. 205:               «389. L'Agenzia italiana del farmaco (AIFA)  e'  tenuta          ad adottare la determinazione avente ad oggetto il  ripiano          dell'eventuale   superamento   del   tetto   della    spesa          farmaceutica  territoriale  e   del   tetto   della   spesa          farmaceutica ospedaliera per l'anno 2016 a carico  di  ogni          singola azienda  farmaceutica  titolare  di  autorizzazione          all'immissione in commercio (AIC) entro trenta giorni dalla          data di entrata in vigore della presente legge. Le  aziende          farmaceutiche provvedono alla  corresponsione  dell'importo          dovuto entro i successivi trenta giorni. Il ripiano di  cui          al primo periodo e' determinato in modo tale che i titolari          di AIC che hanno commercializzato uno o piu' medicinali non          orfani e non innovativi coperti da brevetto  per  la  prima          volta nell'anno di ripiano e per i quali non e' disponibile          alcun  dato  di  fatturato  relativo  all'anno  precedente,          nonche' i titolari di AIC  di  medicinali  non  coperti  da          brevetto immessi in commercio successivamente alla scadenza          del brevetto del farmaco originatore  per  la  prima  volta          nell'anno di ripiano e per i quali non e' disponibile alcun          dato di fatturato relativo all'anno precedente, partecipano          al ripiano stesso nella misura massima  del  10  per  cento          della  variazione  positiva  del  fatturato  dei   medesimi          medicinali.»               «390. L'AIFA conclude  entro  centoventi  giorni  dalla          data  di  entrata  in  vigore  della  presente   legge   le          transazioni con le aziende farmaceutiche titolari  di  AIC,          relative   ai   contenziosi   derivanti   dall'applicazione          dell'articolo 21, commi 2 e 8, del decreto-legge 24  giugno          2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge  7          agosto 2016,  n.  160,  relativi  al  ripiano  della  spesa          farmaceutica territoriale ed ospedaliera per gli anni 2013,          2014 e 2015, ancora pendenti al 31 dicembre 2017, che siano          in regola con l'adempimento di cui al comma 389.»               «391. L'AIFA, entro centocinquanta giorni dalla data di          entrata in vigore della presente legge, anche tenendo conto          delle  transazioni  di  cui  al  comma  390,   adotta   una          determinazione riepilogativa  degli  importi  a  carico  di          ciascuna azienda farmaceutica titolare di AIC per  ciascuno          degli anni 2013, 2014 e 2015  e  comunica  altresi',  sulla          base   della   predetta   determinazione,   al    Ministero          dell'economia e delle finanze e al Ministero della  salute,          con le modalita'  di  cui  all'articolo  4,  comma  1,  del          decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 luglio          2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  172  del  25          luglio 2016, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, gli          importi a carico di ciascuna azienda farmaceutica  titolare          di AIC spettanti a ciascuna regione e  provincia  autonoma.          Conseguentemente, fermo restando quanto previsto al comma 3          dell'articolo 5 del citato decreto  ministeriale  7  luglio          2016, il Ministro dell'economia e  delle  finanze  provvede          entro i successivi trenta giorni ad adottare il decreto  di          cui al citato comma 3 dell'articolo 5 del medesimo  decreto          ministeriale.»               «392. Il ripiano dell'eventuale superamento  del  tetto          della spesa farmaceutica per acquisti diretti e  del  tetto          della spesa farmaceutica convenzionata  e'  determinato  in          modo tale che i titolari di AIC che hanno  commercializzato          uno o piu' medicinali non orfani e non  innovativi  coperti          da brevetto per la prima volta nell'anno di ripiano e per i          quali non e' disponibile alcun dato di  fatturato  relativo          all'anno  precedente,  nonche'  i  titolari   di   AIC   di          medicinali non coperti da  brevetto  immessi  in  commercio          successivamente alla  scadenza  del  brevetto  del  farmaco          originatore per la prima volta nell'anno di ripiano e per i          quali non e' disponibile alcun dato di  fatturato  relativo          all'anno precedente, partecipano al  ripiano  stesso  nella          misura massima del 10 per cento della  variazione  positiva          del fatturato dei medesimi medicinali.».               L'articolo 21, comma 23, del  decreto-legge  24  giugno          2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge  7          agosto 2016, n. 160 reca:               «Art. 21. Misure di governo della spesa farmaceutica  e          di efficientamento dell'azione  dell'Agenzia  italiana  del          farmaco               Omissis.               23. Presso il Ministero dell'economia e  delle  finanze          e'  istituito  un  apposito  Fondo  denominato  «Fondo  per          payback  2013-2014-2015»  al  quale  sono  riassegnati  gli          importi versati all'entrata del bilancio dello Stato  dalle          aziende farmaceutiche titolari di AIC, I predetti  importi,          a carico delle aziende farmaceutiche, sono quelli  relativi          alle quote di ripiano, come determinati, in via provvisoria          ai sensi di quanto disposto al comma 2 e in via  definitiva          ai sensi di  quanto  disposto  ai  commi  8  e  9,  e  sono          attribuiti, a conclusione delle procedure disciplinate  dai          commi da 2 a 15, alle  regioni  e  alle  province  autonome          entro  il  20  novembre  2016  nei  limiti  delle   risorse          disponibili. Le somme del Fondo eventualmente non impegnate          alla chiusura dell'esercizio,  possono  esserlo  in  quelli          successivi. Con decreto del Ministro dell'economia e  delle          finanze di  concerto  con  il  Ministro  della  salute,  da          emanarsi entro quindici giorni dalla  data  di  entrata  in          vigore del presente decreto, sono  stabilite  le  modalita'          operative di funzionamento del Fondo.»               L'articolo  22-quater,  del  decreto-legge  23  ottobre          2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17          dicembre 2018, n. 136 reca:               «Art. 22-quater. Disposizioni in materia di transazioni          con le aziende farmaceutiche per  il  ripiano  della  spesa          farmaceutica               1. Le transazioni di cui  all'articolo  1,  comma  390,          della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono  valide  per  la          parte pubblica con la sola sottoscrizione dell'AIFA e  sono          efficaci a decorrere dalla data di entrata  in  vigore  del          presente decreto.».   |  
|   |                                 Art. 10 
               Semplificazioni amministrative in materia         di istruzione scolastica, di universita', di ricerca 
   1. I candidati  ammessi  al  corso  conclusivo  del  corso-concorso bandito nel 2017 per il reclutamento dei dirigenti  scolastici,  sono dichiarati vincitori e assunti, secondo l'ordine della graduatoria di ammissione al corso, nel  limite  dei  posti  annualmente  vacanti  e disponibili, fatto salvo  il  regime  autorizzatorio  in  materia  di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3, della legge  27  dicembre 1997, n. 449. Il periodo di formazione e prova e' disciplinato con  i decreti di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il presente comma si applica anche al corso-concorso  bandito per la copertura dei posti nelle scuole di lingua slovena o bilingue.   2. Le risorse stanziate negli anni 2018 e 2019 per il  semi-esonero del  personale  frequentante  il   corso   di   formazione   previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  non piu' necessarie a tale scopo,  confluiscono  nel  Fondo  «  La  Buona Scuola » per il miglioramento  e  la  valorizzazione  dell'istruzione scolastica, di cui all'articolo 1, comma 202, della legge  13  luglio 2015, n. 107, nella misura di 8,26 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 per essere destinati alle assunzioni  di  personale. Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato   ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.  
           Riferimenti normativi 
               - Si riporta il testo dell'articolo 39, comma 3,  della          legge  27  dicembre   1997,   n.   449   (Misure   per   la          stabilizzazione della finanza pubblica),  pubblicato  nella          Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1997, n. 302, S.O.:               «Art. 39. (Disposizioni in  materia  di  assunzioni  di          personale  delle  amministrazioni  pubbliche  e  misure  di          potenziamento e di incentivazione del part-time).               Omissis.               3.  Per  consentire  lo  sviluppo   dei   processi   di          riqualificazione delle amministrazioni  pubbliche  connessi          all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo  il          rispetto  degli  obiettivi  di  riduzione  programmata  del          personale, a decorrere  dall'anno  2000  il  Consiglio  dei          ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica          e  del  tesoro,  del  bilancio   e   della   programmazione          economica, definisce  preliminarmente  le  priorita'  e  le          necessita'  operative  da  soddisfare,  tenuto   conto   in          particolare delle correlate  esigenze  di  introduzione  di          nuove professionalita'. In  tale  quadro,  entro  il  primo          semestre  di  ciascun  anno,  il  Consiglio  dei   ministri          determina il numero massimo  complessivo  delle  assunzioni          delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli          obiettivi  di  riduzione  numerica  e  con  i  dati   sulle          cessazioni  dell'anno  precedente.  Le  assunzioni  restano          comunque subordinate all'indisponibilita' di  personale  da          trasferire secondo le  vigenti  procedure  di  mobilita'  e          possono essere disposte esclusivamente presso le  sedi  che          presentino   le   maggiori   carenze   di   personale.   Le          disposizioni del presente articolo si applicano anche  alle          assunzioni previste da norme speciali o derogatorie.               Omissis.).               Si riporta l'articolo 29  del  decreto  legislativo  30          marzo 2001, n. 165  (Norme  generali  sull'ordinamento  del          lavoro alle dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche),          pubblicato nella Gazzetta ufficiale 9 maggio 2001, n.  106,          S.O.:               «Art. 29. (Reclutamento dei dirigenti scolastici)               1. Il reclutamento dei dirigenti scolastici si realizza          mediante corso-concorso selettivo di formazione bandito dal          Ministero   dell'istruzione,   dell'universita'   e   della          ricerca,  sentito  il  Ministero  dell'economia   e   delle          finanze, per tutti i  posti  vacanti  nel  triennio,  fermo          restando il regime autorizzatorio in materia di  assunzioni          di  cui  all'articolo  39,  comma  3-bis,  della  legge  27          dicembre 1997,  n.  449,  e  successive  modificazioni.  Al          corso-concorso possono essere ammessi candidati  in  numero          superiore a  quello  dei  posti,  secondo  una  percentuale          massima del 20 per cento, determinata dal  decreto  di  cui          all'ultimo periodo del  presente  comma.  Al  concorso  per          l'accesso al corso-concorso puo' partecipare  il  personale          docente  ed  educativo  delle  istituzioni  scolastiche  ed          educative statali  in  possesso  del  relativo  diploma  di          laurea magistrale ovvero di laurea conseguita  in  base  al          previgente ordinamento, che  abbia  maturato  un'anzianita'          complessiva nel ruolo  di  appartenenza  di  almeno  cinque          anni. E' previsto il pagamento di un contributo,  da  parte          dei candidati, per le spese della procedura concorsuale. Il          concorso  puo'  comprendere  una   prova   preselettiva   e          comprende una o piu' prove scritte, cui sono ammessi  tutti          coloro che superano l'eventuale preselezione, e  una  prova          orale,  a  cui  segue  la  valutazione   dei   titoli.   Il          corso-concorso si svolge in giorni e  orari  e  con  metodi          didattici compatibili con l'attivita' didattica svolta  dai          partecipanti,  con  eventuale  riduzione  del  loro  carico          didattico. Le spese di viaggio e alloggio sono a carico dei          partecipanti. Con  decreto  del  Ministro  dell'istruzione,          dell'universita' e della ricerca sono definite le modalita'          di svolgimento delle procedure concorsuali, la  durata  del          corso e le forme di valutazione dei  candidati  ammessi  al          corso.».               Si riporta l'articolo 1,  comma  202,  della  legge  13          luglio 2015, n.  107  (Riforma  del  sistema  nazionale  di          istruzione e formazione e  delega  per  il  riordino  delle          disposizioni   legislative   vigenti),   pubblicata   nella          Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2015, n. 162:           «202. E' iscritto nello stato di previsione  del  Ministero          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca un  fondo          di parte corrente, denominato «Fondo «La Buona Scuola»  per          il  miglioramento  e  la   valorizzazione   dell'istruzione          scolastica», con uno stanziamento pari a  83.000  euro  per          l'anno 2015, a 533.000 euro per l'anno 2016, a  104.043.000          euro per l'anno 2017, a 69.903.000 euro per l'anno 2018,  a          47.053.000 euro per l'anno  2019,  a  43.490.000  euro  per          l'anno  2020,  a  48.080.000  euro  per  l'anno   2021,   a          56.663.000 euro per l'anno 2022 e a 45.000.000 euro annui a          decorrere dall'anno 2023. Al riparto del Fondo si  provvede          con decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'          e della ricerca, di concerto con il Ministro  dell'economia          e delle finanze. Il decreto di cui al presente  comma  puo'          destinare un importo fino a un massimo del 10 per cento del          Fondo    ai    servizi     istituzionali     e     generali          dell'amministrazione  per  le  attivita'  di  supporto   al          sistema di istruzione scolastica.».   |  
|   |                             (( Art. 10 bis 
                       Misure urgenti in materia                 di autoservizi pubblici non di linea 
   1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono  apportate  le  seguenti modificazioni:   a) all'articolo 3, comma 1, le parole:  «presso  la  rimessa»  sono sostituite dalle seguenti: «presso la  sede  o  la  rimessa»  e  sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «anche mediante l'utilizzo  di strumenti tecnologici»;   b) all'articolo 3, il comma 3 e' sostituito dal seguente:   «3. La sede operativa del  vettore  e  almeno  una  rimessa  devono essere  situate  nel  territorio  del  comune   che   ha   rilasciato l'autorizzazione. E' possibile per il vettore disporre  di  ulteriori rimesse nel territorio di altri comuni  della  medesima  provincia  o area metropolitana in cui ricade il  territorio  del  comune  che  ha rilasciato l'autorizzazione, previa comunicazione ai comuni predetti, salvo diversa intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata  entro il 28 febbraio 2019. In deroga a quanto previsto dal presente  comma, in  ragione  delle  specificita'   territoriali   e   delle   carenze infrastrutturali,  per   le   sole   regioni   Sicilia   e   Sardegna l'autorizzazione rilasciata in un  comune  della  regione  e'  valida sull'intero  territorio  regionale,  entro  il  quale  devono  essere situate la sede operativa e almeno una rimessa»;   c) all'articolo 10, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:   «2-bis. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di  taxi o di autorizzazione per l'esercizio  del  servizio  di  noleggio  con conducente di autovettura ovvero di natante,  in  caso  di  malattia, invalidita' o sospensione della patente, intervenute  successivamente al rilascio della licenza o dell'autorizzazione, possono mantenere la titolarita' della licenza o  dell'autorizzazione,  a  condizione  che siano sostituiti  alla  guida  dei  veicoli  o  alla  conduzione  dei natanti,   per   l'intero   periodo   di   durata   della   malattia, dell'invalidita' o della sospensione della  patente,  da  persone  in possesso  dei  requisiti  professionali  e  morali   previsti   dalla normativa vigente »;   d) all'articolo 10, il comma 3 e' sostituito dal seguente:   «3. Il rapporto di lavoro con un sostituto alla guida  e'  regolato con contratto di lavoro stipulato in  base  alle  norme  vigenti.  Il rapporto con il sostituto alla guida puo' essere  regolato  anche  in base ad un contratto di gestione»;   e) all'articolo 11, il comma 4 e' sostituito dal seguente:   «4. Le prenotazioni di trasporto per il servizio  di  noleggio  con conducente sono  effettuate  presso  la  rimessa  o  la  sede,  anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici. L'inizio ed il  termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente  devono  avvenire presso le rimesse di cui all'articolo 3, comma 3,  con  ritorno  alle stesse. Il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche al di fuori della provincia o dell'area  metropolitana in  cui  ricade  il  territorio  del   comune   che   ha   rilasciato l'autorizzazione. Nel servizio di noleggio con conducente e' previsto l'obbligo di compilazione e tenuta da  parte  del  conducente  di  un foglio di servizio in formato elettronico,  le  cui  specifiche  sono stabilite dal Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministero  dell'interno. Il foglio di servizio in formato elettronico deve riportare: a) targa del veicolo; b) nome del conducente; c) data, luogo e  chilometri  di partenza e arrivo; d)  orario  di  inizio  servizio,  destinazione  e orario di fine servizio; e) dati  del  fruitore  del  servizio.  Fino all'adozione del decreto di cui  al  presente  comma,  il  foglio  di servizio elettronico e' sostituito da  una  versione  cartacea  dello stesso,  caratterizzata  da  numerazione  progressiva  delle  singole pagine da compilare, avente i medesimi contenuti previsti per  quello in formato elettronico, e da tenere in originale a bordo del  veicolo per un periodo non inferiore a quindici giorni,  per  essere  esibito agli organi di controllo, con copia conforme depositata in rimessa»;   f) all'articolo 11, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:   «4-bis. In deroga a quanto previsto dal comma  4,  l'inizio  di  un nuovo servizio puo' avvenire senza il rientro in rimessa, quando  sul foglio di servizio sono registrate, sin dalla partenza dalla  rimessa o dal pontile d'attracco, piu'  prenotazioni  di  servizio  oltre  la prima, con partenza o  destinazione  all'interno  della  provincia  o dell'area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Per quanto riguarda le regioni Sicilia e Sardegna, partenze e destinazioni  possono  ricadere  entro  l'intero territorio regionale.   4-ter. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, e' in ogni  caso consentita la fermata su suolo pubblico durante l'attesa del  cliente che  ha  effettuato  la  prenotazione  del  servizio  e   nel   corso dell'effettiva prestazione del servizio stesso».   2. Il decreto del Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti, di concerto con il Ministero dell'interno, di  cui  all'articolo  11, comma 4, della legge 15 gennaio 1992,  n.  21,  come  modificato  dal comma 1, lettera e), del presente articolo, e' adottato entro  il  30 giugno 2019.   3. Entro un anno dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente decreto, presso il  Centro  elaborazione  dati  del  Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti e' istituito un  registro  informatico pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza per il  servizio taxi effettuato con  autovettura,  motocarrozzetta  e  natante  e  di quelle di autorizzazione per il servizio di noleggio  con  conducente effettuato con autovettura, motocarrozzetta e  natante.  Con  decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  sono  individuate le specifiche tecniche di attuazione e le modalita' con le  quali  le predette imprese dovranno registrarsi.  Agli  oneri  derivanti  dalle previsioni  del  presente  comma,  connessi   all'implementazione   e all'adeguamento dei sistemi informatici del Centro elaborazione  dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, pari ad  euro  un milione  per  l'annualita'  2019,  si  provvede   mediante   utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo  1,  comma  3,  del decreto-legge 29 dicembre 2018, n. 143. Alla  gestione  dell'archivio il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  provvede  con  le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili  a  legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.   4. Le sanzioni di cui all'articolo 11-bis della  legge  15  gennaio 1992, n. 21, per l'inosservanza degli articoli 3 e 11 della  medesima legge,  come  modificati  dal  comma  1  del  presente  articolo,  si applicano a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data  di entrata in vigore del presente decreto. Parimenti  rimangono  sospese per la stessa durata le sanzioni previste dall'articolo 85, commi 4 e 4-bis, del codice della strada, di  cui  al  decreto  legislativo  30 aprile  1992,  n.  285,  limitatamente  ai   soggetti   titolari   di autorizzazione  per  l'esercizio  del  servizio   di   noleggio   con conducente.   5. A decorrere dal 1° gennaio 2019, il comma 3 dell'articolo 2  del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, e' abrogato.   6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla piena  operativita'  dell'archivio  informatico  pubblico nazionale delle imprese di cui al  comma  3,  non  e'  consentito  il rilascio di nuove autorizzazioni per l'espletamento del  servizio  di noleggio con conducente con autovettura, motocarrozzetta e natante.   7.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2019,  l'articolo   7-bis   del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e' abrogato.   8. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su proposta del Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti  e  del Ministro dello sviluppo economico, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  e'  disciplinata l'attivita' delle piattaforme  tecnologiche  di  intermediazione  che intermediano tra domanda e offerta di  autoservizi  pubblici  non  di linea.   9. Fino alla data di adozione delle deliberazioni della  Conferenza unificata di cui al comma 1, lettera b), e comunque  per  un  periodo non superiore a due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'inizio di un singolo servizio, fermo l'obbligo  di  previa prenotazione, puo' avvenire da luogo diverso dalla rimessa, quando lo stesso e' svolto in esecuzione di un contratto in essere tra  cliente e vettore, stipulato in forma scritta con data certa sino a  quindici giorni antecedenti la data di entrata in vigore del presente  decreto e regolarmente registrato. L'originale o copia conforme del contratto deve essere tenuto a bordo della vettura o  presso  la  sede  e  deve essere esibito in caso di controlli. ))  
           Riferimenti normativi 
               -Si riportano i testi dell'articolo 3,  commi  1  e  3,          dell'articolo 10, commi 2 e 3, dell'articolo 11,  comma  4,          della legge 15 gennaio 1992, n. 21 recante la Legge  quadro          per il trasporto di persone mediante  autoservizi  pubblici          non di linea, come modificati dalla presente legge:               «Art. 3. Servizio di noleggio con conducente.               1. Il servizio di noleggio con  conducente  si  rivolge          all'utenza specifica  che  avanza,  presso  la  sede  o  la          rimessa, apposita richiesta per una determinata prestazione          a tempo e/o viaggio anche mediante l'utilizzo di  strumenti          tecnologici.               Omissis.               3. La sede operativa del vettore e almeno  una  rimessa          devono essere situate nel  territorio  del  comune  che  ha          rilasciato l'autorizzazione. E' possibile  per  il  vettore          disporre di  ulteriori  rimesse  nel  territorio  di  altri          comuni della medesima provincia o area metropolitana in cui          ricade  il  territorio  del  comune   che   ha   rilasciato          l'autorizzazione, previa comunicazione ai comuni  predetti,          salvo  diversa  intesa  raggiunta  in  sede  di  Conferenza          unificata entro il 28 febbraio 2019.  In  deroga  a  quanto          previsto dal presente comma, in ragione delle  specificita'          territoriali e delle carenze infrastrutturali, per le  sole          regioni Sicilia e Sardegna l'autorizzazione  rilasciata  in          un comune della regione e'  valida  sull'intero  territorio          regionale, entro il quale devono  essere  situate  la  sede          operativa e almeno una rimessa.               «Art. 10. Sostituzione alla guida.               Omissis.               2.  Gli  eredi  minori  del  titolare  di  licenza  per          l'esercizio del servizio di taxi possono  farsi  sostituire          alla  guida  da  persone  iscritte   nel   ruolo   di   cui          all'articolo 6 ed in possesso dei requisiti prescritti fino          al raggiungimento della maggiore eta'.               2-bis.  I  titolari  di  licenza  per  l'esercizio  del          servizio di taxi o di autorizzazione  per  l'esercizio  del          servizio di noleggio con conducente di  autovettura  ovvero          di natante, in caso di malattia, invalidita' o  sospensione          della  patente,  intervenute  successivamente  al  rilascio          della licenza o dell'autorizzazione, possono  mantenere  la          titolarita'  della   licenza   o   dell'autorizzazione,   a          condizione che siano sostituiti alla guida  dei  veicoli  o          alla conduzione dei natanti, per l'intero periodo di durata          della malattia, dell'invalidita' o della sospensione  della          patente, da persone in possesso dei requisiti professionali          e morali previsti dalla normativa vigente.               3. Il rapporto di lavoro con un sostituto alla guida e'          regolato con contratto di lavoro  stipulato  in  base  alle          norme vigenti. Il rapporto con il sostituto alla guida puo'          essere regolato anche in base ad un contratto di gestione.»               «Art.  11.  Obblighi  dei  titolari  di   licenza   per          l'esercizio del servizio di taxi e  di  autorizzazione  per          l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.               Omissis.               4. Le prenotazioni di  trasporto  per  il  servizio  di          noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa o          la   sede,   anche   mediante   l'utilizzo   di   strumenti          tecnologici.  L'inizio  ed  il  termine  di  ogni   singolo          servizio di noleggio con conducente devono avvenire  presso          le rimesse di cui all'articolo 3, comma 3, con ritorno alle          stesse.  Il  prelevamento   e   l'arrivo   a   destinazione          dell'utente  possono  avvenire  anche  al  di  fuori  della          provincia  o  dell'area  metropolitana  in  cui  ricade  il          territorio del comune che ha  rilasciato  l'autorizzazione.          Nel  servizio  di  noleggio  con  conducente  e'   previsto          l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del  conducente          di un foglio di servizio in  formato  elettronico,  le  cui          specifiche   sono    stabilite    dal    Ministero    delle          infrastrutture  e  dei  trasporti  con   proprio   decreto,          adottato di concerto  con  il  Ministero  dell'interno.  Il          foglio di servizio in formato elettronico  deve  riportare:          a) targa del veicolo; b)  nome  del  conducente;  c)  data,          luogo e chilometri di  partenza  e  arrivo;  d)  orario  di          inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio; e)          dati del  fruitore  del  servizio.  Fino  all'adozione  del          decreto di cui al presente comma,  il  foglio  di  servizio          elettronico e' sostituito da una  versione  cartacea  dello          stesso, caratterizzata  da  numerazione  progressiva  delle          singole pagine da compilare, avente  i  medesimi  contenuti          previsti per quello in formato elettronico, e da tenere  in          originale a bordo del veicolo per un periodo non  inferiore          a quindici  giorni,  per  essere  esibito  agli  organi  di          controllo, con copia conforme depositata in rimessa.               4-bis.  In  deroga  a  quanto  previsto  dal  comma  4,          l'inizio di  un  nuovo  servizio  puo'  avvenire  senza  il          rientro in rimessa, quando  sul  foglio  di  servizio  sono          registrate, sin dalla partenza dalla rimessa o dal  pontile          d'attracco, piu' prenotazioni di servizio oltre  la  prima,          con partenza o destinazione all'interno della  provincia  o          dell'area metropolitana in cui  ricade  il  territorio  del          comune  che  ha  rilasciato  l'autorizzazione.  Per  quanto          riguarda  le  regioni  Sicilia  e  Sardegna,   partenze   e          destinazioni possono  ricadere  entro  l'intero  territorio          regionale.               4-ter. Fermo restando quanto previsto dal comma  3,  e'          in ogni  caso  consentita  la  fermata  su  suolo  pubblico          durante  l'attesa  del  cliente  che   ha   effettuato   la          prenotazione  del  servizio  e  nel  corso   dell'effettiva          prestazione del servizio stesso.».               -Si riporta il  testo  dell'articolo  1,  comma  3  del          decreto -legge  29  dicembre  2018,  n.  143  (Disposizioni          urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea):               Art.  1.  Misure  urgenti  in  materia  di  autoservizi          pubblici non di linea.               3. Entro un anno dalla data di entrata  in  vigore  del          presente decreto, presso il Centro  elaborazione  dati  del          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' istituito          un registro informatico pubblico  nazionale  delle  imprese          titolari di licenza per il  servizio  taxi  effettuato  con          autovettura,  motocarrozzetta,  natante  e  di  quelle   di          autorizzazione  per  il  servizio   di   autonoleggio   con          conducente effettuato con  autovettura,  motocarrozzetta  e          natante. Con decreto del Ministero delle  infrastrutture  e          dei trasporti sono individuate le specifiche  tecniche  per          l'attuazione e  le  modalita'  con  le  quali  le  predette          imprese dovranno registrarsi. Agli  oneri  derivanti  dalle          previsioni del presente comma, connessi all'implementazione          e  all'adeguamento  dei  sistemi  informatici  del   Centro          elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e  dei          trasporti, e pari ad euro un milione per l'annualita' 2019,          si  provvede  mediante   corrispondente   riduzione   delle          proiezioni, per l'anno 2019, dello stanziamento  del  fondo          speciale di parte corrente iscritto, ai fini  del  bilancio          triennale 2018-2020, nell'ambito del  programma  «Fondi  di          riserva e speciali» della  missione  «Fondi  da  ripartire»          dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e          delle finanze per  l'anno  2018,  allo  scopo  parzialmente          utilizzando   l'accantonamento   relativo    al    medesimo          Ministero. Alla gestione dell'archivio il  Ministero  delle          infrastrutture e dei  trasporti  provvede  con  le  risorse          umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione          vigente, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza          pubblica.».               -Si riporta il testo dell'articolo 11-bis della  citata          legge 15 gennaio 1992, n. 21:               «Art. 11-bis. Sanzioni.               1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 85  e  86          del decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285,  e  dalle          rispettive leggi regionali,  l'inosservanza  da  parte  dei          conducenti  di  taxi  e  degli  esercenti  il  servizio  di          noleggio con conducente di quanto disposto dagli articoli 3          e 11 della presente legge e' punita:               a)  con  un  mese  di  sospensione  dal  ruolo  di  cui          all'articolo 6 alla prima inosservanza;               b) con  due  mesi  di  sospensione  dal  ruolo  di  cui          all'articolo 6 alla seconda inosservanza;               c) con  tre  mesi  di  sospensione  dal  ruolo  di  cui          all'articolo 6 alla terza inosservanza;               d) con la cancellazione dal ruolo di cui all'articolo 6          alla quarta inosservanza.».               - Si riporta il testo dell'art. 85, commi  4  e  4-bis,          del decreto legislativo  30  aprile  1992,  n.  285  (Nuovo          codice della strada):               «Art. 85.  Servizio  di  noleggio  con  conducente  per          trasporto di persone.               Omissis.               4. Chiunque  adibisce  a  noleggio  con  conducente  un          veicolo non destinato a tale uso ovvero, pur essendo munito          di autorizzazione, guida un'autovettura adibita al servizio          di noleggio con conducente senza ottemperare alle norme  in          vigore, ovvero alle condizioni di  cui  all'autorizzazione,          e' soggetto alla sanzione amministrativa del  pagamento  di          una somma da euro 173 ad  euro  695  e,  se  si  tratta  di          autobus, da euro 431 ad euro 1.734. La violazione  medesima          importa la sanzione amministrativa della sospensione  della          carta di circolazione per un periodo da due  a  otto  mesi,          secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.               4-bis. Chiunque, pur essendo munito di  autorizzazione,          guida un veicolo di cui al comma 2 senza  ottemperare  alle          norme   in   vigore   ovvero   alle   condizioni   di   cui          all'autorizzazione  medesima  e'  soggetto  alla   sanzione          amministrativa del pagamento di una somma  da  euro  86  ad          euro   339.   Dalla   violazione   consegue   la   sanzione          amministrativa  accessoria  del  ritiro  della   carta   di          circolazione e dell'autorizzazione, ai sensi delle norme di          cui al capo I, sezione II, del titolo VI.»               -Si riporta il testo dell'articolo 17, comma  3,  della          legge 23 agosto 1988, n. 400:               «Art. 17. Regolamenti.               Omissis.           3.  Con  decreto  ministeriale  possono   essere   adottati          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».   |  
|   |                                 Art. 11   Adeguamento dei fondi destinati al trattamento  economico  accessorio  del personale dipendente della pubblica amministrazione 
   1. In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti  dalla  contrattazione   collettiva   nazionale   e   delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2,  del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento:   a) agli incrementi previsti, successivamente alla data  di  entrata in vigore  del  medesimo  decreto  n.  75  del  2017,  dai  contratti collettivi  nazionali  di  lavoro,  a  valere  sulle   disponibilita' finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo  30  marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico;   b) alle risorse previste da  specifiche  disposizioni  normative  a copertura degli oneri del trattamento  economico  accessorio  per  le assunzioni effettuate, in deroga alle facolta' assunzionali  vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23.   2. Le disposizioni di  cui  al  comma  1  si  applicano  anche  con riferimento alle assunzioni effettuate utilizzando, anche per  quanto riguarda il trattamento accessorio, le risorse  di  cui  all'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo n. 75 del 2017.   (( 2-bis. Al fine di semplificare le procedure per la copertura dei posti non riservati ai sensi dell'articolo 703, comma 1, lettera  c), del codice dell'ordinamento militare, di cui al  decreto  legislativo 15 marzo 2010, n.  66,  e'  autorizzata  l'assunzione  degli  allievi agenti della Polizia di Stato, nei limiti delle facolta' assunzionali non soggette alle riserve di posti di cui  al  citato  articolo  703, comma 1, lettera c), e nel limite massimo di  1.851  posti,  mediante scorrimento della  graduatoria  della  prova  scritta  di  esame  del concorso pubblico  per  l'assunzione  di  893  allievi  agenti  della Polizia di Stato  bandito  con  decreto  del  Capo  della  Polizia  - Direttore generale della  pubblica  sicurezza  del  18  maggio  2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 40 del  26 maggio 2017. L'Amministrazione della pubblica sicurezza procede  alle predette assunzioni:   a) a valere sulle facolta' assunzionali previste per l'anno 2019 in relazione alle cessazioni intervenute entro la data del  31  dicembre 2018 e nei limiti del relativo risparmio  di  spesa,  determinato  ai sensi dell'articolo 66, commi 9-bis e 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto 2008, n. 133;   b) limitatamente ai soggetti risultati idonei alla  relativa  prova scritta d'esame e secondo  l'ordine  decrescente  del  voto  in  essa conseguito, ferme restando le riserve  e  le  preferenze  applicabili secondo la normativa vigente  alla  predetta  procedura  concorsuale, purche' in possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti  di cui all'articolo 6 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le disposizioni  di cui all'articolo 2049 del citato codice dell'ordinamento militare;   c) previa verifica dei requisiti di cui alla lettera  b),  mediante convocazione degli interessati,  individuati  con  decreto  del  Capo della Polizia -  Direttore  generale  della  pubblica  sicurezza,  in relazione al numero dei posti  di  cui  al  presente  comma,  secondo l'ordine determinato in applicazione delle disposizioni di  cui  alla citata lettera b);   d) previo avvio a piu' corsi  di  formazione  di  cui  all'articolo 6-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica n.  335  del 1982, ciascuno con propria decorrenza giuridica ed economica, secondo le  disponibilita'  organizzative  e  logistiche  degli  istituti  di istruzione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.   2-ter. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018,  n.  145,  sono apportate le seguenti modificazioni:   a) al comma 149, il secondo periodo e' soppresso;   b) al comma 151:   1) all'alinea, le parole: «pari a 7,5 milioni di euro per  ciascuna delle annualita' del biennio 2019-2020 e a 20,5 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 7 milioni  di  euro  per  ciascuna delle annualita' del biennio 2019-2020 e a 18 milioni di euro»;   2) alla lettera a), le parole:  «quanto  a  5  milioni  di  euro  a decorrere dal 2019» sono sostituite dalle  seguenti:  «quanto  a  4,5 milioni di euro per ciascuna delle annualita' del biennio 2019-2020 e a 2,5 milioni di euro a decorrere dal 2021».   2-quater. All'articolo 26 del decreto legislativo 21  maggio  2018, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni:   a) al comma 1, il secondo periodo e' sostituito dal  seguente:  «Le disposizioni del predetto decreto continuano ad applicarsi sino al 30 giugno 2019»;   b) al comma 2, il primo periodo e'  sostituito  dal  seguente:  «Il decreto del Ministro dell'interno 16 dicembre 2010, pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 302  del  28  dicembre  2010,  cessa  di  avere efficacia a decorrere dal 1° luglio 2019».   2-quinquies. All'articolo 1,  comma  441,  secondo  periodo,  della legge 30 dicembre 2018,  n.  145,  le  parole:  «Previo  avvio  delle rispettive procedure negoziali e di concertazione,»  sono  soppresse. ))  
           Riferimenti normativi 
               -Si  riporta  l'articolo  23,  comma  2,  del   Decreto          Legislativo 25/05/2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni  al          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai  sensi  degli          articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b),  c),  d)          ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m),          n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124,          in  materia  di  riorganizzazione   delle   amministrazioni          pubbliche) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7  giugno          2017, n. 130:               «Art. 23. Salario accessorio e sperimentazione               Omissis.               2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1,  al  fine          di  assicurare  la   semplificazione   amministrativa,   la          valorizzazione  del  merito,  la  qualita'  dei  servizi  e          garantire adeguati livelli di  efficienza  ed  economicita'          dell'azione   amministrativa,   assicurando   al   contempo          l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio  2017,          l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente          al trattamento accessorio del personale, anche  di  livello          dirigenziale, di ciascuna delle  amministrazioni  pubbliche          di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30          marzo 2001, n. 165, non  puo'  superare  il  corrispondente          importo determinato per  l'anno  2016.  A  decorrere  dalla          predetta data l'articolo  1,  comma  236,  della  legge  28          dicembre 2015, n. 208 e' abrogato. Per gli enti locali  che          non  hanno  potuto   destinare   nell'anno   2016   risorse          aggiuntive alla  contrattazione  integrativa  a  causa  del          mancato rispetto del patto di stabilita' interno del  2015,          l'ammontare complessivo  delle  risorse  di  cui  al  primo          periodo  del  presente   comma   non   puo'   superare   il          corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto          in misura proporzionale alla  riduzione  del  personale  in          servizio nell'anno 2016.».               -Si  riporta   l'articolo   48   del   citato   Decreto          Legislativo n. 165 del 2001:               «Art. 48. Disponibilita' destinate alla  contrattazione          collettiva nelle amministrazioni  pubbliche  e  verifica  (          Art. 52 del D.Lgs n. 29 del  1993,  come  sostituito  prima          dall'art. 19 del D.Lgs n. 470 del 1993 e  poi  dall'art.  5          del D.Lgs n. 396  del  1997  e  successivamente  modificato          dall'art. 14, commi da 2 a 4 del D.Lgs n. 387 del 1998)               1.  Il  Ministero  dell'economia   e   delle   finanze,          quantifica, in coerenza  con  i  parametri  previsti  dagli          strumenti  di  programmazione  e   di   bilancio   di   cui          all'articolo 1-bis della legge 5  agosto  1978,  n.  468  e          successive modificazioni e integrazioni, l'onere  derivante          dalla contrattazione  collettiva  nazionale  a  carico  del          bilancio dello Stato con apposita norma da  inserire  nella          legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11 della  legge  5          agosto  1978,  n.  468,  e  successive   modificazioni   ed          integrazioni.  Allo  stesso  modo  sono   determinati   gli          eventuali oneri aggiuntivi  a  carico  del  bilancio  dello          Stato   per    la    contrattazione    integrativa    delle          amministrazioni dello Stato di cui all'articolo  40,  comma          3-bis.               2. Per le amministrazioni di cui all'articolo 41, comma          2, nonche' per le universita' italiane, gli  enti  pubblici          non economici e gli enti e le istituzioni di  ricerca,  ivi          compresi gli enti e le amministrazioni di cui  all'articolo          70, comma  4,  gli  oneri  derivanti  dalla  contrattazione          collettiva  nazionale  sono  determinati   a   carico   dei          rispettivi bilanci nel  rispetto  dell'articolo  40,  comma          3-quinquies. Le risorse per gli incrementi retributivi  per          il  rinnovo  dei  contratti  collettivi   nazionali   delle          amministrazioni regionali, locali e degli enti del Servizio          sanitario nazionale sono definite dal Governo, nel rispetto          dei vincoli di bilancio,  del  patto  di  stabilita'  e  di          analoghi strumenti  di  contenimento  della  spesa,  previa          consultazione    con    le    rispettive     rappresentanze          istituzionali del sistema delle autonomie.               3. I contratti collettivi sono corredati  da  prospetti          contenenti   la   quantificazione   degli   oneri   nonche'          l'indicazione  della  copertura  complessiva  per  l'intero          periodo di validita' contrattuale, prevedendo con  apposite          clausole la possibilita' di prorogare l'efficacia temporale          del contratto ovvero di sospenderne l'esecuzione parziale o          totale in caso  di  accertata  esorbitanza  dai  limiti  di          spesa.               4. La spesa posta a carico del bilancio dello Stato  e'          iscritta in apposito fondo dello stato  di  previsione  del          Ministero  dell'economia  e  delle   finanze   in   ragione          dell'ammontare complessivo. In  esito  alla  sottoscrizione          dei   singoli   contratti   di   comparto,   il   Ministero          dell'economia e delle finanze e' autorizzato  a  ripartire,          con propri decreti, le somme destinate a  ciascun  comparto          mediante  assegnazione  diretta  a  favore  dei  competenti          capitoli di bilancio, anche di nuova  istituzione,  per  il          personale  dell'amministrazione  statale,  ovvero  mediante          trasferimento ai bilanci delle amministrazioni  autonome  e          degli enti in  favore  dei  quali  sia  previsto  l'apporto          finanziario dello Stato a copertura dei relativi oneri. Per          le  amministrazioni  diverse  dalle  amministrazioni  dello          Stato e per gli altri  enti  cui  si  applica  il  presente          decreto, l'autorizzazione di spesa relativa al rinnovo  dei          contratti collettivi e' disposta nelle stesse forme con cui          vengono approvati i bilanci, con distinta  indicazione  dei          mezzi di copertura.               5. Le somme provenienti dai  trasferimenti  di  cui  al          comma 4 devono trovare specifica allocazione nelle  entrate          dei bilanci delle amministrazioni ed enti beneficiari,  per          essere  assegnate  ai  pertinenti  capitoli  di  spesa  dei          medesimi bilanci. I relativi stanziamenti  sia  in  entrata          che in uscita non possono essere incrementati  se  non  con          apposita autorizzazione legislativa.               6.               7. Ferme restando le disposizioni di cui  al  titolo  V          del presente decreto, la Corte dei conti, anche  nelle  sue          articolazioni    regionali    di    controllo,     verifica          periodicamente gli andamenti della spesa per  il  personale          delle pubbliche amministrazioni, utilizzando,  per  ciascun          comparto, insiemi significativi di amministrazioni.  A  tal          fine, la Corte dei conti  puo'  avvalersi,  oltre  che  dei          servizi di controllo interno o nuclei  di  valutazione,  di          esperti designati a sua  richiesta  da  amministrazioni  ed          enti pubblici.».               -  Per   l'articolo   23,   del   Decreto   Legislativo          25/05/2017, n. 75, si vedano le note all'articolo 11.               - Si riporta l'articolo 20, comma 3, del citato Decreto          Legislativo n. 75 del 2017:               «Art. 20. Superamento del  precariato  nelle  pubbliche          amministrazioni               Omissis.               3. Ferme restando le norme di contenimento della  spesa          di personale, le pubbliche  amministrazioni,  nel  triennio          2018-2020, ai soli fini di cui ai  commi  1  e  2,  possono          elevare gli ordinari limiti finanziari per le assunzioni  a          tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti, al  netto          delle   risorse   destinate   alle   assunzioni   a   tempo          indeterminato per reclutamento tramite  concorso  pubblico,          utilizzando a tal fine le risorse previste per i  contratti          di  lavoro  flessibile,  nei  limiti  di   spesa   di   cui          all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010,          n. 78, convertito dalla  legge  20  luglio  2010,  n.  122,          calcolate in misura corrispondente al loro ammontare  medio          nel  triennio  2015-2017  a  condizione  che  le   medesime          amministrazioni siano in grado di  sostenere  a  regime  la          relativa spesa di  personale  previa  certificazione  della          sussistenza delle correlate risorse  finanziarie  da  parte          dell'organo  di  controllo  interno  di  cui   all'articolo          40-bis, comma 1, e che  prevedano  nei  propri  bilanci  la          contestuale e definitiva riduzione di tale valore di  spesa          utilizzato per le  assunzioni  a  tempo  indeterminato  dal          tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28.».               - Si riporta il testo vigente degli articoli 703 e 2049          del decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66  (Codice          dell'ordinamento  militare),  pubblicato   nella   Gazzetta          Ufficiale 8 maggio 2010, n. 106, S.O.:               «Art. 703. Concorsi nelle carriere iniziali delle Forze          di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.               1. Nei concorsi  relativi  all'accesso  nelle  carriere          iniziali dei seguenti Corpi e nell'Arma dei carabinieri, le          riserve di posti per i volontari in ferma  prefissata  sono          cosi determinate:               a) Arma dei carabinieri: 70 per cento;               b) Corpo della Guardia di Finanza: 70 per cento;               c) Polizia di Stato: 45 per cento;               d) Corpo di polizia penitenziaria: 60 per cento;               e) Corpo nazionale dei vigili del fuoco: 45 per cento;               f).               1-bis.  I  posti  riservati  di   cui   al   comma   1,          eventualmente non ricoperti per insufficienza di  candidati          idonei, sono devoluti in aggiunta ai restanti posti messi a          concorso.               2. Le riserve di posti di cui al comma  1  non  operano          nei confronti dei volontari in rafferma biennale.               3. Con decreto  interministeriale  del  Ministro  della          difesa  e  dei  Ministri  interessati  sono  stabilite   le          modalita' attuative riguardanti l'immissione dei  volontari          nelle carriere iniziali delle Forze di polizia e del  Corpo          nazionale dei vigili del fuoco.»               «Art. 2049.  Elevazione  del  limite  di  eta'  per  la          partecipazione ai concorsi pubblici               1. Per la partecipazione ai pubblici concorsi il limite          massimo di eta' richiesto e' elevato  di  un  periodo  pari          all'effettivo servizio prestato, comunque non  superiore  a          tre anni, per  i  cittadini  che  hanno  prestato  servizio          militare.               2. Si applica il comma 3 dell'articolo 2050.».               -Si riporta il testo vigente  dell'articolo  66,  commi          9-bis e 10, del decreto  legge  25  giugno  2008,  n.  112,          convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, «Disposizioni          urgenti per lo sviluppo economico, la  semplificazione,  la          competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e          la  perequazione  tributaria»,  pubblicato  nella  Gazzetta          Ufficiale 25 giugno 2008, n. 147, S.O.:               «Art. 66. Turn over               Omisis.               9-bis. Per gli anni 2010 e 2011 i Corpi di polizia e il          Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco  possono  procedere,          secondo le modalita' di cui al comma 10, ad  assunzioni  di          personale  a  tempo  indeterminato,  nel   limite   di   un          contingente di personale complessivamente corrispondente  a          una spesa pari a quella relativa al personale  cessato  dal          servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero  di          unita' non superiore a  quelle  cessate  dal  servizio  nel          corso   dell'anno   precedente.   La   predetta    facolta'          assunzionale e' fissata nella misura del  venti  per  cento          per  il  triennio  2012-2014,  del  cinquanta   per   cento          nell'anno 2015 e del cento per cento a decorrere  dall'anno          2016.               10. Le assunzioni di cui ai commi 3,  5,  7  e  9  sono          autorizzate secondo le modalita' di  cui  all'articolo  35,          comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e          successive   modificazioni,    previa    richiesta    delle          amministrazioni   interessate,   corredata   da   analitica          dimostrazione   delle   cessazioni    avvenute    nell'anno          precedente    e    delle     conseguenti     economie     e          dall'individuazione  delle  unita'  da   assumere   e   dei          correlati  oneri,  asseverate  dai   relativi   organi   di          controllo.».               -Si riporta il testo vigente degli articoli 6  e  6-bis          del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,          n. 335 (Ordinamento del personale della  Polizia  di  Stato          che espleta funzioni di polizia), pubblicato nella Gazzetta          Ufficiale 10 giugno 1982, n. 158, S.O.:               «Art. 6. Nomina ad agente.               1.  L'assunzione  degli  agenti  di   polizia   avviene          mediante pubblico concorso, al quale possono partecipare  i          cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:               a) godimento dei diritti politici;               b) eta' non superiore a  ventisei  anni  stabilita  dal          regolamento adottato ai sensi  dell'articolo  3,  comma  6,          della legge 15 maggio 1997, n. 127, fatte salve le  deroghe          di cui al predetto regolamento;               c)  efficienza   e   idoneita'   fisica,   psichica   e          attitudinale al servizio di polizia,  secondo  i  requisiti          stabiliti con regolamento  del  Ministro  dell'interno,  da          emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge  23          agosto 1988, n. 400;               d) diploma di istruzione secondaria  di  secondo  grado          che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del          diploma universitario;               e)  qualita'  morali  e  di  condotta  previste   dalle          disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 1  febbraio          1989, n. 53.               1-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera          d),  per  l'accesso  ai   gruppi   sportivi   «Polizia   di          Stato-Fiamme Oro» e' sufficiente il possesso del diploma di          istruzione secondaria di primo grado.               2. Al concorso non sono ammessi coloro che  sono  stati          espulsi  dalle  forze  armate,   dai   corpi   militarmente          organizzati o destituiti  da  pubblici  uffici,  che  hanno          riportato condanna a pena detentiva per delitti non colposi          o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.               3. Sono fatte salve  le  disposizioni  di  legge  o  di          regolamento relative all'immissione nel ruolo degli  agenti          di Polizia di Stato del personale assunto  ai  sensi  della          legge 8 luglio 1980, n. 343,  dell'articolo  3,  comma  65,          della legge 24 dicembre 1993, n. 537,  e  dell'articolo  6,          comma  4,  della  legge  31   marzo   2000,   n.   78.   Le          specializzazioni   conseguite   nella   forza   armata   di          provenienza  sono  riconosciute  valide,  purche'  previste          nell'ordinamento della Polizia di Stato. I  posti  che  non          vengono coperti con i reclutamenti  previsti  dal  presente          comma sono attribuiti agli altri aspiranti al  reclutamento          di cui ai commi precedenti.               4. I vincitori delle procedure di reclutamento  ammessi          al corso di formazione sono nominati allievi di polizia.               5. Possono  essere  inoltre  nominati  allievi  agenti,          nell'ambito  delle  vacanze  disponibili,  ed   ammessi   a          frequentare il primo corso di formazione utile, il  coniuge          ed i figli superstiti, nonche' i  fratelli,  qualora  unici          superstiti,  degli  appartenenti  alle  Forze  di   Polizia          deceduti o resi permanentemente invalidi al  servizio,  con          invalidita'  non  inferiore  all'ottanta  per  cento  della          capacita' lavorativa, a causa di azioni  criminose  di  cui          all'articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000,  n.          388, ovvero per  effetto  di  ferite  o  lesioni  riportate          nell'espletamento di  servizi  di  polizia  o  di  soccorso          pubblico i quali ne facciano richiesta,  purche'  siano  in          possesso dei requisiti di cui al comma 1, e non si  trovino          nelle condizioni di cui al comma 2.               6. Le disposizioni di cui  al  comma  5  si  applicano,          altresi', al coniuge ed ai  figli  superstiti,  nonche'  ai          fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle          Forze di Polizia deceduti o resi  permanentemente  invalidi          al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta  per          cento della capacita' lavorativa, per effetto di  ferite  o          lesioni    riportate    nell'espletamento    di    missioni          internazionali di pace.               7.  Con  decreto  del  capo   della   polizia-direttore          generale  della  pubblica  sicurezza  sono   stabilite   le          modalita'  di  svolgimento  del  concorso  e  delle   altre          procedure   di   reclutamento,   la   composizione    della          commissione esaminatrice e le modalita' di formazione della          graduatoria finale.               Art. 6-bis. Corsi di formazione per allievi agenti.               1. Gli allievi agenti di polizia frequentano  un  corso          di formazione della durata di dodici mesi, di cui il  primo          semestre finalizzato alla nomina ad agente in prova  ed  il          secondo semestre al completamento del periodo di formazione          presso  gli  istituti  di  istruzione  e   all'applicazione          pratica presso reparti o uffici della Polizia di Stato.               2. Durante il primo semestre del corso di cui al  comma          1, i frequentatori svolgono le attivita' previste dal piano          di studio e non possono  essere  impiegati  in  servizi  di          istituto, salvo  i  servizi  di  rappresentanza,  parata  e          d'onore.  Al  termine  del  primo  semestre  di  corso   il          direttore della scuola esprime il giudizio di idoneita'  al          servizio di polizia secondo le modalita' stabilite  con  il          decreto del capo della polizia - direttore  generale  della          pubblica  sicurezza  di  cui  al  comma  7.   Gli   allievi          riconosciuti  idonei  sono  nominati   agenti   in   prova,          acquisiscono la qualifica di agente di pubblica sicurezza e          di  agente  di   polizia   giudiziaria   e   sono   avviati          all'espletamento delle attivita' del secondo semestre.               3. In deroga a quanto previsto dal comma 1, gli allievi          agenti   destinati   ai   gruppi   sportivi   «Polizia   di          Stato-Fiamme Oro», conseguita la nomina ad agente in prova,          svolgono il secondo semestre di formazione ed  applicazione          pratica presso il gruppo sportivo  ove  sono  assegnati  in          relazione alla specialita' di appartenenza.               4. Durante la  prima  fase  del  secondo  semestre  gli          agenti  in  prova  permangono  presso   gli   istituti   di          istruzione per attendere alle attivita' previste dal  piano          di studio, ferma restando la possibilita'  di  impiego  nei          soli servizi di cui al comma 2. Gli stessi, al  termine  di          tale fase, completate e superate  tutte  le  prove  d'esame          stabilite dal decreto del capo della  polizia  -  direttore          generale della pubblica sicurezza di  cui  al  comma  7  ed          ottenuta  la  conferma  del  giudizio  di  idoneita',  sono          assegnati agli uffici dell'amministrazione  della  pubblica          sicurezza ove svolgono un periodo di applicazione pratica.               5. Al termine del periodo di applicazione pratica,  gli          agenti in prova conseguono la nomina ad agente di  polizia,          tenuto conto della  relazione  favorevole  del  funzionario          responsabile del reparto o  dell'ufficio  presso  cui  sono          applicati. Essi prestano  giuramento  e  sono  immessi  nel          ruolo secondo la graduatoria finale degli esami.               6. Gli agenti in prova sono ammessi a ripetere, per una          sola volta, il periodo  di  applicazione  pratica,  ove  la          relazione di cui al comma 5 non sia favorevole.               7. Con decreto  del  capo  della  polizia  -  direttore          generale  della  pubblica  sicurezza  sono   stabiliti   le          modalita'  di  svolgimento  e  la  durata  dei  periodi  di          formazione e di applicazione  pratica,  comprese  le  prove          d'esame, nonche' i criteri per la formazione dei giudizi di          idoneita', le modalita' di composizione  delle  commissioni          esaminatrici delle prove d'esame e i criteri di  formazione          della graduatoria finale del corso.».               -Si riporta il testo  vigente  dell'articolo  1,  commi          149, 151 e 441, della citata legge  30  dicembre  2018,  n.          145, come modificato dal presente decreto:               «149. Al fine di incentivare le maggiori attivita' rese          in  particolare  nel  settore  della   depenalizzazione   e          dell'immigrazione dal personale dell'amministrazione civile          dell'Interno, il fondo  risorse  decentrate  del  personale          contrattualizzato  non  dirigente  e'  incrementato  di   7          milioni di euro per ciascuna delle annualita'  del  biennio          2019-2020 e di 18 milioni di  euro  a  decorrere  dall'anno          2021.»               «151. All'onere di cui al comma 149, pari a  7  milioni          di euro per ciascuna delle annualita' del biennio 2019-2020          e a 18 milioni di  euro  a  decorrere  dall'anno  2021,  si          provvede:               a) quanto a 4,5 milioni  di  euro  per  ciascuna  delle          annualita' del biennio 2019-2020 e a 2,5 milioni di euro  a          decorrere dal 2021, mediante corrispondente  riduzione  del          fondo di cui all'articolo  23,  comma  1,  della  legge  27          dicembre 2002, n. 289;               b) quanto a 2,5 milioni di euro a decorrere  dal  2019,          mediante riduzione delle spese  relative  ai  compensi  per          lavoro  straordinario  del  personale  dell'amministrazione          civile dell'Interno del programma  «Contrasto  al  crimine,          tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica » nell'ambito          della  missione  «Ordine  pubblico  e  sicurezza   »,   del          programma «Servizi e affari generali per le amministrazioni          di  competenza  »  nell'ambito  della   missione   «Servizi          istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche  »          e  del  programma  «Prevenzione  dal  rischio  e   soccorso          pubblico » nell'ambito della missione «Soccorso  civile  ».          E' conseguentemente rideterminato in riduzione il limite di          spesa di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n.  75          del 2017;               c) quanto a 13 milioni di euro a  decorrere  dal  2021,          mediante riduzione del  fondo  di  cui  al  comma  748  del          presente articolo.               441. Fermo restando  quanto  previsto  dal  comma  440,          lettera a), in relazione alla specificita' della funzione e          del ruolo del personale di cui al  decreto  legislativo  12          maggio 1995, n. 195, e al decreto  legislativo  13  ottobre          2005, n. 217, a valere sulle risorse di cui al  comma  436,          l'importo di 210 milioni di  euro  puo'  essere  destinato,          nell'ambito dei rispettivi provvedimenti negoziali relativi          al  triennio  2019-2021,  alla  disciplina  degli  istituti          normativi  nonche'  ai  trattamenti  economici   accessori,          privilegiando quelli finalizzati a valorizzare i servizi di          natura operativa di ciascuna amministrazione.  In  caso  di          mancato   perfezionamento   dei   predetti    provvedimenti          negoziali alla data del 30 giugno di  ciascuno  degli  anni          2019, 2020 e  2021,  l'importo  annuale  di  cui  al  primo          periodo  e'  destinato,  con  decreto  del  Presidente  del          Consiglio dei ministri, su proposta  dei  Ministri  per  la          pubblica amministrazione e dell'economia e  delle  finanze,          sentiti i  Ministri  dell'interno,  della  difesa  e  della          giustizia, all'incremento delle risorse  dei  fondi  per  i          servizi   istituzionali   del   personale   del    comparto          sicurezza-difesa e dei fondi per il trattamento  accessorio          del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con          successivo   riassorbimento   nell'ambito   dei    benefici          economici relativi al triennio 2019-2021.».               -Si riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  26  del          decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 53 (Attuazione della          direttiva  (UE)  2016/681  del  Parlamento  europeo  e  del          Consiglio, del 27 aprile 2016, sull'uso dei dati del codice          di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione,  accertamento,          indagine  e  azione  penale  nei  confronti  dei  reati  di          terrorismo e dei reati gravi e disciplina dell'obbligo  per          i vettori  di  comunicare  i  dati  relativi  alle  persone          trasportate in attuazione della  direttiva  2004/82/CE  del          Consiglio del 29 aprile 2004), come modificato dal presente          decreto:               «Art. 26. Disposizioni transitorie e finali               1. Il decreto legislativo 2 agosto  2007,  n.  144,  e'          abrogato. Le disposizioni del predetto  decreto  continuano          ad applicarsi sino al 30 giugno 2019.               2. Il decreto del  Ministro  dell'interno  16  dicembre          2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  302  del  28          dicembre 2010, cessa di avere efficacia a decorrere dal  1°          luglio 2019. Dalla medesima data il Border  Control  System          Italia (BCS) cessa la propria operativita' e i  riferimenti          allo stesso, ovunque presenti, si intendono sostituiti  dai          riferimenti al Sistema Informativo di cui all'articolo 4.           3. Il Dipartimento della  Pubblica  Sicurezza  provvede  ad          effettuare il monitoraggio della congruita'  delle  risorse          finanziarie  destinate  alla  realizzazione   del   Sistema          Informativo nonche', a partire  dall'esercizio  finanziario          2019, di quelle destinate al funzionamento dello stesso.».   |  
|   |                             (( Art. 11 bis 
            Misure di semplificazione in materia contabile                      in favore degli enti locali 
   1.  Nelle  more   della   conclusione   dei   lavori   del   tavolo tecnico-politico  per  la  redazione  di  linee   guida   finalizzate all'avvio di un percorso di revisione organica  della  disciplina  in materia di ordinamento delle province e delle  citta'  metropolitane, al superamento dell'obbligo di gestione associata  delle  funzioni  e alla semplificazione degli oneri amministrativi e contabili a  carico dei comuni, soprattutto di piccole dimensioni, di cui all'articolo 1, comma 2-ter, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, all'articolo 1, comma 1120, lettera a), della legge 27  dicembre  2017,  n.  205,  le parole: «30  giugno  2019»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «  31 dicembre 2019 ».   2. Fermo restando  quanto  previsto  dai  commi  557-quater  e  562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  per  i  comuni privi di posizioni dirigenziali, il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo  25  maggio  2017,  n.  75,  non  si applica  al  trattamento  accessorio  dei   titolari   di   posizione organizzativa di cui  agli  articoli  13  e  seguenti  del  contratto collettivo nazionale di  lavoro  (CCNL)  relativo  al  personale  del comparto funzioni  locali  -  Triennio  2016-2018,  limitatamente  al differenziale tra gli importi delle retribuzioni di  posizione  e  di risultato gia' attribuiti alla data di entrata in vigore del predetto CCNL  e  l'eventuale  maggiore  valore  delle  medesime  retribuzioni successivamente stabilito dagli enti ai sensi dell'articolo 15, commi 2  e  3,  del  medesimo  CCNL,  attribuito  a  valere  sui   risparmi conseguenti all'utilizzo parziale delle risorse  che  possono  essere destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato che sono contestualmente ridotte del corrispondente valore finanziario.   3. E' costituito presso il Ministero dell'economia e delle  finanze un   tavolo   tecnico-politico   cui    partecipano    rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e tecnici  dei Dipartimenti del tesoro e della Ragioneria generale dello  Stato  del Ministero dell'economia e delle finanze, nonche' del Dipartimento per gli affari interni e  territoriali  del  Ministero  dell'interno,  da individuare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore  della legge  di  conversione  del  presente  decreto,  con  il  compito  di formulare proposte per la ristrutturazione, senza  nuovi  o  maggiori oneri per la finanza pubblica, del debito gravante sugli enti  locali in  considerazione  della  durata   delle   posizioni   debitorie   e dell'andamento dei tassi  correntemente  praticati  nel  mercato  del credito rivolto agli enti locali. Ai partecipanti al tavolo di cui al presente comma non  spettano  gettoni  di  presenza  o  emolumenti  a qualsiasi titolo dovuti, ne' rimborsi spese.   4. Al primo periodo del comma 866 dell'articolo 1  della  legge  27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «Per gli anni  dal  2018  al  2020» sono soppresse.   5. All'articolo  4  del  decreto-legge  24  giugno  2016,  n.  113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160,  il comma 2 e' sostituito dal seguente:   «2.  I  comuni  di  cui  al  comma  1   comunicano   al   Ministero dell'interno,  entro  il  termine  perentorio  di   quindici   giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di  conversione del presente decreto per l'anno 2016, entro il 31 marzo per  ciascuno degli anni dal 2017 al 2018, ed entro il 20 dicembre 2019 per  l'anno 2019, la sussistenza della fattispecie di cui al comma 1, ivi incluse le richieste non soddisfatte negli  anni  precedenti,  con  modalita' telematiche individuate dal Ministero dell'interno. Le richieste sono soddisfatte per l'intero importo. La ripartizione del  Fondo  avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  su  proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro  dell'economia e delle finanze, sentita  la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie locali, da adottare entro novanta giorni dal termine di  invio  delle richieste.  Nel  caso  in  cui  l'ammontare  delle  richieste  superi l'ammontare  annuo  complessivamente  assegnato,  le   risorse   sono attribuite proporzionalmente».   6.  I  comuni,  le  province  e  le  citta'  metropolitane  possono ripartire  l'eventuale  disavanzo,  conseguente   all'operazione   di stralcio dei crediti fino a 1.000 euro  affidati  agli  agenti  della riscossione prevista dall'articolo 4  del  decreto-legge  23  ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  dicembre 2018, n. 136, in un numero massimo  di  cinque  annualita'  in  quote costanti. L'importo del disavanzo ripianabile in cinque anni non puo' essere superiore alla sommatoria dei residui  attivi  cancellati  per effetto dell'operazione di stralcio al netto  dell'accantonamento  al fondo   crediti   di   dubbia   esigibilita'   nel    risultato    di amministrazione.   7. Al comma 855 dell'articolo 1 della legge 30  dicembre  2018,  n. 145, le  parole:  «entro  il  termine  del  15  dicembre  2019»  sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine del 30 dicembre 2019».   8. Dopo il comma 895 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre  2018, n. 145, sono inseriti i seguenti:   «895-bis. A titolo di ristoro del gettito non piu' acquisibile  dai comuni a seguito dell'introduzione della TASI di  cui  al  comma  639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147,  e'  attribuito ai comuni interessati un contributo complessivo  di  110  milioni  di euro  per  l'anno  2019,  da  ripartire  con  decreto  del  Ministero dell'interno, di concerto con  il  Ministero  dell'economia  e  delle finanze,  previa  intesa  in  sede  di  Conferenza  Stato-citta'   ed autonomie locali, da emanare entro il 30 aprile 2019, in  proporzione al peso del contributo di ciascun ente di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10  marzo  2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  123 del 29 maggio 2017.   895-ter. All'onere di cui al comma 895- bis, pari a 110 milioni  di euro per l'anno 2019, si provvede:   a) quanto a 90 milioni di euro, mediante  corrispondente  riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255;   b) quanto a 10 milioni di euro, mediante  corrispondente  riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica  economica,  di  cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;   c) quanto a 10 milioni di euro, mediante  corrispondente  riduzione del fondo derivante dal riaccertamento dei residui passivi  ai  sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera a), del  decreto-legge  24  aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  23  giugno 2014, n.  89,  iscritto  nello  stato  di  previsione  del  Ministero dell'economia e delle finanze».   9.  Nelle  more  dell'intesa  di  cui  al  punto   5   dell'accordo sottoscritto il 30 gennaio 2018 tra il Presidente del  Consiglio  dei ministri, il Ministro dell'economia e delle finanze e  il  Presidente della regione Friuli Venezia Giulia, il fondo di cui all'articolo  1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' integrato di 71,8 milioni di euro per l'anno 2019 e di 86,1 milioni di euro a decorrere dall'anno  2020,  mediante  corrispondente  utilizzo  delle  maggiori entrate derivanti dai commi da 11 a 15.   10. All'articolo 1 della legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  sono apportate le seguenti modificazioni:   a) al comma 126, le parole: «31 gennaio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «15  marzo  2019»,  le  parole:  «20  febbraio  2019»  sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2019» e  le  parole:  «10  marzo 2019» sono sostituite dalle seguenti: «15 aprile 2019»;   b) ai commi 824 e 842,  le  parole:  «dai  commi  98  e  126»  sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 98»;   c) al comma 875, le parole: «31 gennaio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «15 marzo 2019».   11.  Se  un   soggetto   passivo   facilita,   tramite   l'uso   di un'interfaccia   elettronica   quale   un   mercato   virtuale,   una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite  a  distanza  di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e  laptop,  importati da territori terzi o Paesi terzi, di valore intrinseco non  superiore a euro 150,  si  considera  che  lo  stesso  soggetto  passivo  abbia ricevuto e ceduto detti beni.   12.  Se  un   soggetto   passivo   facilita,   tramite   l'uso   di un'interfaccia   elettronica   quale   un   mercato   virtuale,   una piattaforma, un portale o mezzi analoghi,  le  cessioni  di  telefoni cellulari,  console  da  gioco,  tablet  PC  e   laptop,   effettuate nell'Unione europea da un soggetto passivo non stabilito  nell'Unione europea a una persona che non e' un soggetto  passivo,  si  considera che lo  stesso  soggetto  passivo  che  facilita  la  cessione  abbia ricevuto e ceduto detti beni.   13. Ai fini dell'applicazione dei commi 11 e 12, si presume che  la persona che vende i beni tramite  l'interfaccia  elettronica  sia  un soggetto passivo e la persona che  acquista  tali  beni  non  sia  un soggetto passivo.   14. Il soggetto passivo che facilita le vendite a distanza ai sensi dei commi 11 e 12 e' tenuto a conservare la documentazione relativa a tali vendite. Tale documentazione deve  essere  dettagliata  in  modo sufficiente da consentire alle amministrazioni  fiscali  degli  Stati membri dell'Unione europea in cui tali cessioni  sono  imponibili  di verificare che l'IVA sia stata contabilizzata in modo corretto, deve, su richiesta, essere messa a disposizione per via  elettronica  degli Stati membri interessati e deve essere conservata per un  periodo  di dieci anni a partire dal 31 dicembre dell'anno in cui l'operazione e' stata effettuata.   15. Il soggetto passivo che facilita le vendite a distanza ai sensi dei commi 11 e 12 e' tenuto a designare un intermediario  che  agisce in suo nome e per suo conto, se stabilito in un Paese  con  il  quale l'Italia non ha concluso un accordo di assistenza reciproca.   16. Il comma 895 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre  2018,  n. 145, e' abrogato.   17. Al fine di potenziare ulteriormente gli interventi  in  materia di sicurezza urbana per  la  realizzazione  degli  obiettivi  di  cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), del  decreto-legge  20  febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  18  aprile 2017, n. 48, con riferimento all'installazione, da parte dei  comuni, di sistemi di videosorveglianza, l'autorizzazione  di  spesa  di  cui all'articolo 5, comma 2-ter, del citato decreto-legge n. 14 del  2017 e' incrementata di 20 milioni di euro per l'anno 2019.   18. All'onere di cui al comma  17  si  provvede  mediante  utilizzo delle risorse iscritte, per l'anno 2019, nel fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente, di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.   19. Con decreto del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo di ciascun  anno  di  riferimento,  sono  definite  le  modalita'  di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonche' i criteri di ripartizione delle ulteriori risorse di cui al  comma  1 dell'articolo 35-quinquies del decreto-legge 4 ottobre 2018, n.  113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n.  132, relativamente agli anni 2020, 2021 e 2022. ))  
           Riferimenti normativi 
               -Si riporta il testo  vigente  dell'articolo  1,  comma          2-ter, del decreto legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito,          con modificazioni, dalla legge 21 settembre  2018,  n.  108          (Proroga di termini previsti da disposizioni  legislative),          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 luglio 2018, n. 171:               «Art.  1.  Proroga  di  termini  in  materia  di   enti          territoriali               Omissis.               2-ter. Entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in          vigore della legge di conversione del presente  decreto  e'          istituito, presso la Conferenza Stato-citta'  ed  autonomie          locali, un tavolo  tecnico-politico  per  la  redazione  di          linee  guida  finalizzate  all'avvio  di  un  percorso   di          revisione  organica  della   disciplina   in   materia   di          ordinamento delle province e delle citta' metropolitane, al          superamento  dell'obbligo  di  gestione   associata   delle          funzioni e alla semplificazione degli oneri  amministrativi          e contabili a carico dei  comuni,  soprattutto  di  piccole          dimensioni.».               -Si riporta il testo vigente dell'articolo 1, commi 886          e 1120, lettera a), della legge 27 dicembre  2017,  n.  205          «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno  finanziario          2018 e bilancio pluriennale  per  il  triennio  2018-2020»,          come modificati dal presente decreto:               «866.  Gli  enti   locali   possono   avvalersi   della          possibilita'  di  utilizzo  dei  proventi  derivanti  dalle          alienazioni patrimoniali, anche derivanti da azioni o piani          di razionalizzazione, per finanziare le quote capitali  dei          mutui  o  dei  prestiti  obbligazionari   in   ammortamento          nell'anno o in anticipo rispetto  all'originario  piano  di          ammortamento.    Tale    possibilita'     e'     consentita          esclusivamente agli enti locali che:               a) dimostrino, con riferimento al bilancio  consolidato          dell'esercizio precedente, un  rapporto  tra  totale  delle          immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a 2;               b) in sede di bilancio  di  previsione  non  registrino          incrementi di  spesa  corrente  ricorrente,  come  definita          dall'allegato 7 annesso al decreto  legislativo  23  giugno          2011, n. 118;               c) siano in regola  con  gli  accantonamenti  al  fondo          crediti di dubbia esigibilita'.»               «1120. Nelle materie di interesse delle strutture della          Presidenza del Consiglio dei  ministri,  sono  disposte  le          seguenti proroghe di termini:               a) i termini di cui all'articolo 14, comma 31-ter,  del          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con          modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.  122,  in          materia di funzioni fondamentali dei comuni, sono prorogati          al 31 dicembre 2019.».               -Si riporta il testo  vigente  dell'articolo  1,  commi          557-quater e 562, della legge 27  dicembre  2006,  n.  296,          «Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e          pluriennale   dello   Stato   -legge   finanziaria   2007),          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27  dicembre  2006,  n.          299, S.O.:               «557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a          decorrere dall'anno 2014 gli enti  assicurano,  nell'ambito          della programmazione triennale dei fabbisogni di personale,          il contenimento delle spese di personale con riferimento al          valore medio del triennio precedente alla data  di  entrata          in vigore della presente disposizione.»               «562. Per gli enti non sottoposti alle regole del patto          di stabilita' interno, le  spese  di  personale,  al  lordo          degli oneri  riflessi  a  carico  delle  amministrazioni  e          dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi  ai  rinnovi          contrattuali,  non  devono   superare   il   corrispondente          ammontare dell'anno 2008. Gli enti di cui al primo  periodo          possono procedere all'assunzione di  personale  nel  limite          delle  cessazioni   di   rapporti   di   lavoro   a   tempo          indeterminato complessivamente intervenute  nel  precedente          anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558.».               -Si riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  23  del          decreto legislativo 25 maggio 2017,  n.  75,  «Modifiche  e          integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,          ai sensi degli articoli 16,  commi  1,  lettera  a),  e  2,          lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e),          f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della  legge  7          agosto 2015, n. 124, in materia di  riorganizzazione  delle          amministrazioni  pubbliche»,  pubblicato   nella   Gazzetta          Ufficiale 7 giugno 2017, n. 130:               «Art. 23. Salario accessorio e sperimentazione               Omissis.               2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1,  al  fine          di  assicurare  la   semplificazione   amministrativa,   la          valorizzazione  del  merito,  la  qualita'  dei  servizi  e          garantire adeguati livelli di  efficienza  ed  economicita'          dell'azione   amministrativa,   assicurando   al   contempo          l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio  2017,          l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente          al trattamento accessorio del personale, anche  di  livello          dirigenziale, di ciascuna delle  amministrazioni  pubbliche          di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30          marzo 2001, n. 165, non  puo'  superare  il  corrispondente          importo determinato per  l'anno  2016.  A  decorrere  dalla          predetta data l'articolo  1,  comma  236,  della  legge  28          dicembre 2015, n. 208 e' abrogato. Per gli enti locali  che          non  hanno  potuto   destinare   nell'anno   2016   risorse          aggiuntive alla  contrattazione  integrativa  a  causa  del          mancato rispetto del patto di stabilita' interno del  2015,          l'ammontare complessivo  delle  risorse  di  cui  al  primo          periodo  del  presente   comma   non   puo'   superare   il          corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto          in misura proporzionale alla  riduzione  del  personale  in          servizio nell'anno 2016.               Omissis.».               -Si  riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  4  del          decreto legge 24  giugno  2016,  n.  113,  convertito,  con          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n.  160,  «Misure          finanziarie  urgenti  per  gli  enti  territoriali   e   il          territorio», come modificato dal presente decreto:               «Art. 4. Fondo  per  contenziosi  connessi  a  sentenze          esecutive relative a calamita' o cedimenti               1.   Al   fine   di   garantire    la    sostenibilita'          economico-finanziaria e prevenire  situazioni  di  dissesto          finanziario dei comuni, e' istituito  presso  il  Ministero          dell'interno un fondo denominato «Fondo per  i  contenziosi          connessi  a  sentenze  esecutive  relative  a  calamita'  o          cedimenti» con una dotazione di  20  milioni  di  euro  per          ciascuno degli anni 2016-2019. Le risorse  sono  attribuite          ai  comuni  che,  a  seguito  di  sentenze   esecutive   di          risarcimento conseguenti a calamita' naturali  o  cedimenti          strutturali, o ad accordi transattivi  ad  esse  collegate,          sono obbligati a sostenere spese di  ammontare  complessivo          superiore al 50 per cento della  spesa  corrente  sostenuta          come risultante dalla media  degli  ultimi  tre  rendiconti          approvati. Le calamita' naturali, o i cedimenti strutturali          di cui al precedente  periodo,  devono  essersi  verificati          entro  la  data  di  entrata  in  vigore   della   presente          disposizione.               1-bis.  Limitatamente  agli  enti  che  comunicano   le          fattispecie di cui al comma 1  secondo  le  modalita'  e  i          termini previsti dal comma 2, per l'anno 2016 i termini per          l'approvazione della variazione di assestamento generale di          cui all'articolo 175, comma 8, del testo unico  di  cui  al          decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,   e   per          l'adozione della delibera che da' atto del permanere  degli          equilibri generali di bilancio  di  cui  all'articolo  193,          comma 2, del  medesimo  testo  unico  sono  fissati  al  30          settembre 2016.               2. I comuni di cui al comma 1 comunicano  al  Ministero          dell'interno,  entro  il  termine  perentorio  di  quindici          giorni successivi alla data  di  entrata  in  vigore  della          legge di conversione del presente decreto per l'anno  2016,          entro il 31 marzo per ciascuno degli anni dal 2017 al 2018,          ed  entro  il  20  dicembre  2019  per  l'anno   2019,   la          sussistenza della  fattispecie  di  cui  al  comma  1,  ivi          incluse le richieste non soddisfatte negli anni precedenti,          con  modalita'  telematiche   individuate   dal   Ministero          dell'interno. Le richieste sono  soddisfatte  per  l'intero          importo. La ripartizione del Fondo avviene con decreto  del          Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del          Ministro  dell'interno,  di  concerto   con   il   Ministro          dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la   Conferenza          Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro novanta          giorni dal ter-mine di invio delle richieste. Nel  caso  in          cui l'ammontare delle richieste  superi  l'ammontare  annuo          complessivamente  assegnato,  le  risorse  sono  attribuite          proporzionalmente.».               -Si  riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  4  del          decreto legge 23 ottobre  2018,  n.  119,  convertito,  con          modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2018,  n.   136          (Disposizioni urgenti in materia  fiscale  e  finanziaria),          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  23  ottobre  2018,  n.          247:               «Art. 4. Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati          agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010               1. I debiti di importo residuo, alla data di entrata in          vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo          di capitale, interessi per ritardata iscrizione a  ruolo  e          sanzioni, risultanti  dai  singoli  carichi  affidati  agli          agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre          2010, ancorche' riferiti alle cartelle per le quali e' gia'          intervenuta  la  richiesta  di  cui  all'articolo  3,  sono          automaticamente  annullati.  L'annullamento  e'  effettuato          alla data del 31 dicembre 2018 per consentire  il  regolare          svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e  contabili.          Ai   fini   del   conseguente   discarico,   senza    oneri          amministrativi   a   carico    dell'ente    creditore,    e          dell'eliminazione dalle  relative  scritture  patrimoniali,          l'agente della riscossione trasmette agli enti  interessati          l'elenco  delle  quote  annullate  su  supporto  magnetico,          ovvero in via telematica, in  conformita'  alle  specifiche          tecniche di cui all'allegato 1 del decreto direttoriale del          Ministero dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2015,          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142  del  22  giugno          2015. Si applicano le disposizioni di cui  all'articolo  1,          comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.               2. Con riferimento ai debiti di cui al comma 1:               a) le somme versate anteriormente alla data di  entrata          in vigore  del  presente  decreto  restano  definitivamente          acquisite;               b) le somme versate dalla data di entrata in vigore del          presente decreto sono imputate alle rate da  corrispondersi          per altri debiti eventualmente  inclusi  nella  definizione          agevolata anteriormente al versamento, ovvero, in mancanza,          a debiti scaduti o in  scadenza  e,  in  assenza  anche  di          questi ultimi, sono rimborsate, ai sensi dell'articolo  22,          commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, del decreto  legislativo  13          aprile 1999, n. 112. A tal fine, l'agente della riscossione          presenta all'ente creditore richiesta di restituzione delle          somme eventualmente  riscosse  dalla  data  di  entrata  in          vigore del presente decreto e fino  al  31  dicembre  2018,          riversate ai sensi dello stesso  articolo  22  del  decreto          legislativo n. 112 del 1999. In caso di mancata  erogazione          nel termine di novanta  giorni  dalla  richiesta,  l'agente          della riscossione e' autorizzato a compensare  il  relativo          importo con le somme da riversare.               3.  Per  il  rimborso  delle  spese  per  le  procedure          esecutive poste in essere in relazione alle quote annullate          ai sensi del comma 1, concernenti  i  carichi  erariali  e,          limitatamente alle spese  maturate  negli  anni  2000-2013,          quelli dei comuni,  l'agente  della  riscossione  presenta,          entro  il  31  dicembre  2019,  sulla  base   dei   crediti          risultanti dal proprio bilancio  al  31  dicembre  2018,  e          fatte  salve  le  anticipazioni   eventualmente   ottenute,          apposita  richiesta  al  Ministero  dell'economia  e  delle          finanze. Il rimborso e'  effettuato,  a  decorrere  dal  30          giugno 2020, in venti rate annuali, con onere a carico  del          bilancio dello Stato. Per i restanti carichi tale richiesta          e' presentata  al  singolo  ente  creditore,  che  provvede          direttamente al rimborso, fatte salve anche in questo  caso          le  anticipazioni  eventualmente  ottenute,  con  oneri   a          proprio carico e con le modalita' e  nei  termini  previsti          dal secondo periodo.               4.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  non   si          applicano ai debiti relativi ai carichi di cui all'articolo          3, comma 16, lettere a), b)  e  c),  nonche'  alle  risorse          proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1,          lettera  a),  delle  decisioni  2007/436/CE,  Euratom   del          Consiglio, del 7 giugno 2007, e  2014/335/UE,  Euratom  del          Consiglio, del 26 maggio 2014,  e  all'imposta  sul  valore          aggiunto riscossa all'importazione.».               -Si riporta il testo  vigente  dell'articolo  1,  comma          855, della citata legge 30  dicembre  2018,  n.  145,  come          modificato dal presente decreto:               «855. Le anticipazioni di  liquidita'  sono  rimborsate          entro il termine del 30 dicembre 2019, o anticipatamente in          conseguenza del ripristino  della  normale  gestione  della          liquidita', alle condizioni pattuite  contrattualmente  con          gli istituti finanziatori.               -Si riporta il testo dell'articolo 1, commi  126,  824,          842 e 875, della citata legge 30  dicembre  2018,  n.  145,          come modificati dal presente decreto:               «126.  Nello  stato   di   previsione   del   Ministero          dell'economia  e  delle  finanze  e'  istituito  un  fondo,          alimentato con le risorse residue del fondo di cui al comma          122, finalizzato, nell'ambito degli accordi tra lo Stato  e          le regioni a statuto  speciale  di  cui  al  comma  875,  a          investimenti per la messa in  sicurezza  del  territorio  e          delle strade. In caso di mancata conclusione, in tutto o in          parte, degli accordi di cui al comma 875 entro  il  termine          del 15 marzo 2019, le somme  del  fondo  di  cui  al  primo          periodo non utilizzate  sono  destinate,  con  decreto  del          Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del          Ministro dell'economia e delle finanze,  previa  intesa  in          sede di Conferenza unificata  di  cui  all'articolo  8  del          decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da  raggiungere          entro il 31 marzo 2019, ad incrementare i contributi di cui          ai commi 134 e 139, includendo tra i destinatari  anche  le          province e le citta' metropolitane, nonche' i contributi di          cui al comma 107. In caso di mancata intesa il  decreto  e'          comunque emanato entro il 15 aprile 2019.»               «824. Le  disposizioni  dei  commi  da  819  a  823  si          applicano  anche  alle  regioni  a  statuto   ordinario   a          decorrere dall'anno 2021. L'efficacia del presente comma e'          subordinata al raggiungimento, entro il  31  gennaio  2019,          dell'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e          di Bolzano sulle risorse aggiuntive  per  il  finanziamento          degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese          nelle materie di competenza concorrente di cui  ai  decreti          del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  previsti  dal          comma 98. Decorso il predetto  termine,  in  assenza  della          proposta  di  riparto  delle  risorse  di  cui  al  periodo          precedente alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di          Bolzano entro il 15  febbraio  2019,  le  disposizioni  del          presente comma acquistano comunque efficacia.»               «842. L'efficacia delle disposizioni dei commi da 833 a          841 del presente articolo e' subordinata al raggiungimento,          entro il 31 gennaio 2019, dell'intesa in sede di Conferenza          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le          province autonome di Trento  e  di  Bolzano  sulle  risorse          aggiuntive per il finanziamento  degli  investimenti  e  lo          sviluppo  infrastrutturale  del  Paese  nelle  materie   di          competenza concorrente di cui ai decreti del Presidente del          Consiglio dei ministri previsti dal comma  98.  Decorso  il          predetto termine, in  assenza  della  proposta  di  riparto          delle risorse di cui al periodo precedente alla  Conferenza          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le          province autonome di  Trento  e  di  Bolzano  entro  il  15          febbraio 2019, le disposizioni  dei  commi  da  833  a  841          acquistano comunque efficacia.»               «875. Al fine  di  assicurare  il  necessario  concorso          delle  regioni  Friuli  Venezia  Giulia   e   Sardegna   al          raggiungimento degli obiettivi di finanza  pubblica,  entro          il 15 marzo 2019 sono  ridefiniti  i  complessivi  rapporti          finanziari fra lo  Stato  e  ciascuno  dei  predetti  enti,          mediante la conclusione di appositi accordi bilaterali, che          tengano   conto   anche   delle   sentenze   della    Corte          costituzionale n. 77 del 13  maggio  2015,  n.  154  del  4          luglio 2017 e n. 103 del 23 maggio 2018 e che garantiscano,          in ogni caso, il concorso complessivo alla finanza pubblica          di cui al secondo periodo. In caso di  mancata  conclusione          degli accordi entro il termine previsto dal primo  periodo,          in applicazione dei principi fondamentali di  coordinamento          della finanza pubblica previsti dagli articoli  117,  terzo          comma,  e  119,  primo  comma,   della   Costituzione,   il          contributo complessivo alla finanza pubblica per  gli  anni          dal 2019 al 2021 e' determinato in  via  provvisoria  negli          importi indicati nella tabella  8  allegata  alla  presente          legge, quale concorso al pagamento degli oneri  del  debito          pubblico, salva diversa intesa con  ciascuno  dei  predetti          enti entro  l'esercizio  finanziario  di  riferimento.  Gli          importi della predetta tabella 8 possono essere modificati,          a invarianza di concorso complessivo alla finanza pubblica,          mediante accordi stipulati tra le regioni interessate entro          il 30 aprile di ciascun anno, da  comunicare  al  Ministero          dell'economia e  delle  finanze  entro  il  31  maggio  del          medesimo anno. L'importo del concorso previsto dai  periodi          precedenti e' versato al bilancio dello Stato  da  ciascuna          autonomia speciale entro il 30 giugno di ciascun  anno;  in          mancanza di tale versamento, il Ministero  dell'economia  e          delle finanze e' autorizzato a  recuperare  gli  importi  a          valere  sulle  quote  di   compartecipazione   ai   tributi          erariali. Per la regione Friuli Venezia Giulia resta  ferma          la disposizione dell'articolo 1,  comma  151,  lettera  a),          della legge 13 dicembre 2010, n. 220.».               -Si riporta il testo vigente dell'articolo 5, commi  2,          lettera a), e 2-ter del decreto legge 20 febbraio 2017,  n.          14, convertito, con modificazioni, dalla  legge  18  aprile          2017, n. 48, «Disposizioni urgenti in materia di  sicurezza          delle  citta'»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  20          febbraio 2017, n. 42:               «Art. 5. Patti per l'attuazione della sicurezza urbana               Omissis.               2. I patti per la sicurezza urbana di cui  al  comma  1          perseguono, prioritariamente, i seguenti obiettivi:               a) prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalita'          diffusa e predatoria, attraverso servizi  e  interventi  di          prossimita',  in  particolare  a   vantaggio   delle   zone          maggiormente interessate  da  fenomeni  di  degrado,  anche          coinvolgendo,   mediante   appositi   accordi,   le    reti          territoriali di volontari per la tutela e  la  salvaguardia          dell'arredo urbano, delle aree verdi e dei parchi cittadini          e favorendo l'impiego delle forze di polizia per far fronte          ad esigenze  straordinarie  di  controllo  del  territorio,          nonche'   attraverso   l'installazione   di   sistemi    di          videosorveglianza;               Omissis.               2-ter.  Ai  fini  dell'installazione  di   sistemi   di          videosorveglianza di cui al comma 2, lettera a),  da  parte          dei comuni, e' autorizzata la spesa di 7  milioni  di  euro          per l'anno 2017 e di 15 milioni di euro per ciascuno  degli          anni 2018 e 2019. Al relativo onere  si  provvede  mediante          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo          speciale di conto capitale iscritto, ai fini  del  bilancio          triennale 2017-2019, nell'ambito del  programma  «Fondi  di          riserva e speciali» della  missione  «Fondi  da  ripartire»          dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e          delle finanze per  l'anno  2017,  allo  scopo  parzialmente          utilizzando   l'accantonamento   relativo    al    medesimo          Ministero.               Omissis.».               La legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il          conferimento di funzioni e compiti  alle  regioni  ed  enti          locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per          la  semplificazione  amministrativa)  e'  pubblicata  nella          Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, S.O..               -Si   riporta   il    testo    vigente    dell'articolo          35-quinquies, comma 1, del decreto legge 4 ottobre 2018, n.          113, convertito con modificazioni, dalla legge 1°  dicembre          2018, n. 132 (Disposizioni urgenti in materia di protezione          internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica,  nonche'          misure per la funzionalita' del  Ministero  dell'interno  e          l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia  nazionale          per  l'amministrazione   e   la   destinazione   dei   beni          sequestrati e confiscati  alla  criminalita'  organizzata),          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 ottobre 2018, n. 231:               «Art. 35-quinquies. Videosorveglianza               1. Al fine di potenziare gli interventi in  materia  di          sicurezza urbana per la realizzazione  degli  obiettivi  di          cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), del  decreto-legge          20 febbraio 2017, n.  14,  convertito,  con  modificazioni,          dalla  legge  18  aprile  2017,  n.  48,  con   riferimento          all'installazione, da  parte  dei  comuni,  di  sistemi  di          videosorveglianza,  l'autorizzazione  di   spesa   di   cui          all'articolo 5, comma 2-ter, del citato decreto-legge n. 14          del 2017 e' incrementata di 10 milioni di euro  per  l'anno          2019, di 17 milioni di euro per l'anno 2020, di 27  milioni          di euro per l'anno 2021 e di 36 milioni di euro per  l'anno          2022.           Omissis.».   |  
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            Piano per la transizione energetica sostenibile                           delle aree idonee 
   1. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della  legge di conversione del presente decreto, con decreto del  Ministro  dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  e'  approvato  il  Piano  per  la transizione energetica sostenibile delle aree  idonee  (PiTESAI),  al fine di individuare un quadro definito di riferimento delle aree  ove e' consentito lo svolgimento delle attivita' di prospezione,  ricerca e coltivazione di  idrocarburi  sul  territorio  nazionale,  volto  a valorizzare la sostenibilita' ambientale, sociale ed economica  delle stesse.   2. Il PiTESAI deve tener conto  di  tutte  le  caratteristiche  del territorio, sociali, industriali, urbanistiche  e  morfologiche,  con particolare riferimento all'assetto  idrogeologico  ed  alle  vigenti pianificazioni  e,  per  quanto  riguarda  le   aree   marine,   deve principalmente  considerare  i  possibili  effetti   sull'ecosistema, nonche'  tenere  conto  dell'analisi  delle  rotte  marittime,  della pescosita' delle aree e della possibile interferenza sulle coste. Nel PiTESAI devono altresi' essere indicati tempi e modi di dismissione e rimessa in pristino dei luoghi da parte delle relative  installazioni che abbiano cessato la loro attivita'.   3. Il PiTESAI e' adottato previa valutazione ambientale  strategica e, limitatamente alle aree su terraferma, d'intesa con la  Conferenza unificata. Qualora  per  le  aree  su  terraferma  l'intesa  non  sia raggiunta entro sessanta giorni dalla  prima  seduta,  la  Conferenza unificata e' convocata in seconda seduta su  richiesta  del  Ministro dello sviluppo economico entro trenta giorni, ai sensi  dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.  In  caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro il termine di  centoventi giorni dalla seconda seduta, ovvero in caso di  espresso  e  motivato dissenso della Conferenza  unificata,  il  PiTESAI  e'  adottato  con riferimento alle sole aree marine.   4. Nelle more dell'adozione del PiTESAI, ai fini della salvaguardia e del miglioramento della  sostenibilita'  ambientale  e  sociale,  i procedimenti amministrativi, ivi inclusi  quelli  di  valutazione  di impatto ambientale, relativi al conferimento  di  nuovi  permessi  di prospezione o di  ricerca  di  idrocarburi  liquidi  e  gassosi  sono sospesi, fatti salvi i  seguenti  procedimenti  in  corso  o  avviati successivamente alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di conversione del presente decreto, relativi a istanze di:   a)  proroga  di  vigenza  delle  concessioni  di  coltivazione   di idrocarburi in essere;   b) rinuncia a titoli minerari vigenti o alle relative proroghe;   c) sospensione temporale della produzione  per  le  concessioni  in essere;   d) riduzione dell'area, variazione dei  programmi  lavori  e  delle quote di titolarita'.   5. La sospensione di cui al comma 4 non si applica ai  procedimenti relativi  al  conferimento  di   concessioni   di   coltivazione   di idrocarburi liquidi e gassosi pendenti alla data di entrata in vigore della  legge  di  conversione  del  presente  decreto.   Nelle   more dell'adozione del PiTESAI, non  e'  consentita  la  presentazione  di nuove istanze di conferimento di concessioni di  coltivazione,  fatto salvo quanto previsto dal comma 4, lettera a).   6. A decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di conversione del presente decreto e fino all'adozione del  PiTESAI,  i permessi di prospezione o di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in essere, sia per aree in terraferma che in mare, sono sospesi,  con conseguente interruzione di  tutte  le  attivita'  di  prospezione  e ricerca in corso di esecuzione, fermo restando l'obbligo di messa  in sicurezza dei siti interessati dalle stesse attivita'.   7. La sospensione di cui al  comma  6  sospende  anche  il  decorso temporale dei permessi di prospezione  e  di  ricerca,  ai  fini  del computo della loro durata; correlativamente, per lo stesso periodo di sospensione, non e' dovuto  il  pagamento  del  relativo  canone.  Ai relativi oneri, valutati  in  134.000  euro  in  ragione  d'anno,  si provvede, ai sensi del comma 12,  mediante  utilizzo  delle  maggiori entrate di cui al comma 9 che restano acquisite all'erario.   8. Alla data  di  adozione  del  PiTESAI,  nelle  aree  in  cui  le attivita' di prospezione e di ricerca  e  di  coltivazione  risultino compatibili con le previsioni del Piano  stesso,  i  titoli  minerari sospesi ai sensi del comma 6 riprendono  efficacia.  Nelle  aree  non compatibili, il Ministero dello sviluppo economico rigetta le istanze relative ai procedimenti sospesi ai sensi del comma 4 e revoca, anche limitatamente ad aree  parziali,  i  permessi  di  prospezione  e  di ricerca in essere. In caso di revoca, il  titolare  del  permesso  di prospezione o di ricerca e' comunque obbligato al completo ripristino dei siti interessati. Nelle aree non compatibili, il Ministero  dello sviluppo economico rigetta anche le istanze relative ai  procedimenti di rilascio delle concessioni per la coltivazione di  idrocarburi  il cui provvedimento di conferimento non sia stato rilasciato  entro  la data di adozione del PiTESAI. In caso di mancata adozione del PiTESAI entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore  della  legge di conversione del presente decreto, i procedimenti sospesi ai  sensi del comma 4 proseguono nell'istruttoria ed i permessi di  prospezione e di ricerca sospesi ai sensi del comma 6 riprendono efficacia.  Alla data di adozione del PiTESAI, nelle  aree  in  cui  le  attivita'  di coltivazione risultino incompatibili  con  le  previsioni  del  Piano stesso, le concessioni di coltivazione, anche in regime  di  proroga, vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, mantengono la loro efficacia sino alla  scadenza  e non sono ammesse nuove istanze di proroga.   9.  A  decorrere  dal  1°  giugno  2019,  i  canoni  annui  di  cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 25  novembre  1996, n. 625,  per  le  concessioni  di  coltivazione  e  stoccaggio  nella terraferma, nel mare territoriale e  nella  piattaforma  continentale italiana sono rideterminati come segue:   a)  concessione  di  coltivazione:  1.481,25  euro  per  chilometro quadrato;   b) concessione  di  coltivazione  in  proroga:  2.221,75  euro  per chilometro quadrato;   c) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa  concessione di coltivazione: 14,81 euro per chilometro quadrato;   d) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione  di coltivazione: 59,25 euro per chilometro quadrato.   10. Al venir meno della sospensione di cui al  comma  6,  i  canoni annui di cui all'articolo 18, comma 1,  del  decreto  legislativo  25 novembre 1996, n. 625, per i permessi di prospezione e  ricerca  sono rideterminati come segue:   a) permesso di prospezione: 92,50 euro per chilometro quadrato;   b) permesso di ricerca: 185,25 euro per chilometro quadrato;   c) permesso di ricerca in prima proroga: 370,25 euro per chilometro quadrato; d) permesso di ricerca in seconda proroga: 740,50 euro  per chilometro quadrato.   11. E' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, da iscrivere su apposito capitolo  dello  stato  di previsione del Ministero dello sviluppo economico per far fronte agli oneri connessi alla predisposizione del PiTESAI.   12.  Per  far  fronte  agli  altri  oneri  derivanti  dal  presente articolo, e' istituito nello stato di previsione del Ministero  dello sviluppo economico un fondo con dotazione di 15  milioni  di  euro  a decorrere dall'anno 2020. Le maggiorazioni dei canoni  di  superficie derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 9 e 10 sono  versate  ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello  Stato  per  essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze, al fondo di cui al periodo  precedente,  per  gli  importi  eccedenti 1,134 milioni di euro per l'anno 2019, 16,134  milioni  di  euro  per l'anno 2020 e 15,134 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.  Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di  concerto  con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite le modalita'  di versamento delle maggiorazioni dei canoni. Nel caso in cui le risorse disponibili sul fondo per  un  esercizio  finanziario  non  risultino sufficienti per far fronte agli oneri di cui  al  presente  articolo, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  sono  corrispondentemente rimodulati i canoni annui  di  cui  all'articolo  18,  comma  1,  del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, al fine  di  assicurare un maggior gettito corrispondente ai maggiori oneri.   13. Alle  attivita'  di  prospezione,  ricerca  e  coltivazione  di idrocarburi  svolte  nell'ambito  di  titoli  minerari  rilasciati  a seguito di istanze presentate dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non si  applica  l'articolo 38, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. Resta  fermo il carattere di pubblica utilita' delle attivita'  di  stoccaggio  di gas naturale in sotterraneo. ))  
           Riferimenti normativi 
               -Si riporta di seguito il testo dell'art. 8,  comma  4,          D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione  ed  ampliamento          delle  attribuzioni  della  Conferenza  permanente  per   i          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di          Trento e Bolzano ed  unificazione,  per  le  materie  ed  i          compiti di interesse comune delle regioni, delle province e          dei comuni, con la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie          locali):               «4. La Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal          Ministro dell'interno.».               -Si riporta di seguito il testo dell'art. 18, comma  1,          D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 625 (Attuazione della direttiva          94/22/CEE  relativa  alle  condizioni  di  rilascio  e   di          esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca  e          coltivazione di idrocarburi):               «Art. 18. Armonizzazione delle disposizioni sui canoni.               1. A decorrere dal 1° gennaio 1997, i canoni annui  per          i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni          di coltivazione e di stoccaggio nella terraferma, nel  mare          territoriale e  nella  piattaforma  continentale  italiana,          sono cosi' determinati:               a) permesso di prospezione: 5000  lire  per  chilometro          quadrato;               b) permesso  di  ricerca:  10000  lire  per  chilometro          quadrato;               c) permesso di ricerca in prima proroga: 20000 lire per          chilometro quadrato;               d) permesso di ricerca in seconda proroga:  40000  lire          per chilometro quadrato;               e)  concessione  di  coltivazione:   80000   lire   per          chilometro quadrato;               f) concessione di coltivazione in proroga: 120000  lire          per chilometro quadrato;               g) concessione di stoccaggio insistente sulla  relativa          concessione di  coltivazione:  20000  lire  per  chilometro          quadrato;               h) concessione di stoccaggio  in  assenza  di  relativa          concessione di  coltivazione:  80000  lire  per  chilometro          quadrato.».               -Si riporta di seguito il testo dell'art. 38, comma  1,          D.L.  12  settembre  2014,  n.  133  (Misure  urgenti   per          l'apertura  dei  cantieri,  la  realizzazione  delle  opere          pubbliche,    la    digitalizzazione    del    Paese,    la          semplificazione  burocratica,  l'emergenza   del   dissesto          idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive):               «Art. 38. Misure per la  valorizzazione  delle  risorse          energetiche nazionali               1. Le attivita' di prospezione, ricerca e  coltivazione          di idrocarburi e quelle di stoccaggio  sotterraneo  di  gas          naturale sono  di  pubblica  utilita'.  I  relativi  titoli          abilitativi  comprendono  pertanto  la   dichiarazione   di          pubblica utilita'.».   |  
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                Disposizioni in materia di concessioni                 di grandi derivazioni idroelettriche 
   1. Al fine di definire una disciplina efficiente e coerente con  le disposizioni  dell'ordinamento  dell'Unione  europea   in   tema   di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni  idroelettriche, di cui all'articolo 6, comma 2, del  testo  unico  di  cui  al  regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775:   a) all'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,  i commi 1 e 1-bis sono sostituiti dai seguenti:   «1.  Alla  scadenza  delle  concessioni   di   grandi   derivazioni idroelettriche e nei casi di decadenza o rinuncia, le  opere  di  cui all'articolo 25, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, passano,  senza  compenso,  in  proprieta' delle regioni,  in  stato  di  regolare  funzionamento.  In  caso  di esecuzione da parte del concessionario, a proprie spese e nel periodo di validita' della concessione, di investimenti sui beni  di  cui  al primo periodo, purche' previsti dall'atto di concessione  o  comunque autorizzati dal concedente,  alla  riassegnazione  della  concessione secondo le procedure di cui ai commi  seguenti,  e'  riconosciuto  al concessionario uscente, per la parte di  bene  non  ammortizzato,  un indennizzo pari al valore non  ammortizzato,  fermo  restando  quanto previsto dall'articolo 26 del testo unico di cui al regio decreto  n. 1775 del 1933. Per i beni diversi  da  quelli  previsti  dai  periodi precedenti si applica la disciplina stabilita dall'articolo 25, commi secondo e seguenti, del testo unico di cui al regio decreto  n.  1775 del 1933, con corresponsione del prezzo da quantificare al netto  dei beni ammortizzati, sulla base del comma 1-ter del presente  articolo, intendendosi  sostituiti  gli  organi  statali  ivi  indicati  con  i corrispondenti organi della regione.   1-bis. Le regioni,  ove  non  ritengano  sussistere  un  prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque,  incompatibile  con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico, possono  assegnare  le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, previa verifica dei requisiti di capacita' tecnica, finanziaria e organizzativa di cui al comma 1-ter,  lettera  d):  a)  ad  operatori  economici  individuati attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica; b) a societa' a capitale misto pubblico privato nelle quali il  socio privato e' scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure  ad evidenza pubblica; c) mediante forme di partenariato ai  sensi  degli articoli 179 e seguenti del codice di cui al decreto  legislativo  18 aprile  2016,  n.  50.  L'affidamento  a  societa'  partecipate  deve comunque avvenire nel rispetto delle disposizioni del testo unico  di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.   1-ter. Nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione  europea  e  degli accordi   internazionali,   nonche'   dei    principi    fondamentali dell'ordinamento statale e delle  disposizioni  di  cui  al  presente articolo, le regioni disciplinano con legge, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e comunque non oltre il 31 marzo 2020, le modalita' e le procedure di  assegnazione  delle concessioni di grandi  derivazioni  d'acqua  a  scopo  idroelettrico, stabilendo in particolare:   a) le modalita' per lo svolgimento delle procedure di  assegnazione di cui al comma 1-bis;   b) i termini di avvio delle procedure di cui al comma 1-bis;   c) i criteri di ammissione e di assegnazione;   d) la previsione che l'eventuale indennizzo e' posto a  carico  del concessionario subentrante;   e) i requisiti di capacita' finanziaria,  organizzativa  e  tecnica adeguata all'oggetto della concessione richiesti ai partecipanti e  i criteri di valutazione delle proposte progettuali,  prevedendo  quali requisiti minimi:   1) ai fini della dimostrazione di adeguata capacita'  organizzativa e tecnica, l'attestazione di avvenuta gestione,  per  un  periodo  di almeno cinque anni, di  impianti  idroelettrici  aventi  una  potenza nominale media pari ad almeno 3 MW;   2) ai fini della dimostrazione di adeguata  capacita'  finanziaria, la referenza di  due  istituti  di  credito  o  societa'  di  servizi iscritti  nell'elenco  generale  degli  intermediari  finanziari  che attestino che il partecipante  ha  la  possibilita'  di  accedere  al credito per un importo almeno pari a  quello  del  progetto  proposto nella  procedura  di  assegnazione,  ivi   comprese   le   somme   da corrispondere per i beni di cui alla lettera n);   f) i termini di durata delle nuove concessioni, comprese tra  venti anni e quaranta anni; il termine  massimo  puo'  essere  incrementato fino ad un massimo di dieci  anni,  in  relazione  alla  complessita' della    proposta    progettuale     presentata     e     all'importo dell'investimento;   g) gli obblighi o le limitazioni  gestionali,  subordinatamente  ai quali sono ammissibili i progetti di sfruttamento  e  utilizzo  delle opere e delle acque, compresa la possibilita' di  utilizzare  l'acqua invasata per scopi idroelettrici per fronteggiare situazioni di crisi idrica o per la laminazione delle piene;   h) i miglioramenti minimi in  termini  energetici,  di  potenza  di generazione e di producibilita' da raggiungere  nel  complesso  delle opere di derivazione, adduzione, regolazione e condotta dell'acqua  e degli impianti di generazione, trasformazione e connessione elettrica con riferimento agli obiettivi strategici  nazionali  in  materia  di sicurezza energetica e fonti  energetiche  rinnovabili,  compresa  la possibilita' di dotare  le  infrastrutture  di  accumulo  idrico  per favorire l'integrazione delle stesse energie rinnovabili nel  mercato dell'energia  e  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dal  codice  di trasmissione,  dispacciamento,  sviluppo  e  sicurezza   della   rete elettrica di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto del  Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2004, pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18 maggio 2004, e dai suoi aggiornamenti;   i) i livelli minimi  in  termini  di  miglioramento  e  risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, in coerenza con  gli strumenti di pianificazione  a  scala  di  distretto  idrografico  in attuazione della direttiva 2000/60/CE del Parlamento  europeo  e  del Consiglio, del 23 ottobre 2000,  determinando  obbligatoriamente  una quota degli introiti derivanti  dall'assegnazione,  da  destinare  al finanziamento delle misure dei piani di gestione distrettuali  o  dei piani di tutela finalizzate alla tutela e  al  ripristino  ambientale dei corpi idrici interessati dalla derivazione;   l) le misure di compensazione ambientale e  territoriale,  anche  a carattere  finanziario,  da  destinare  ai   territori   dei   comuni interessati dalla presenza delle opere e della  derivazione  compresi tra i punti  di  presa  e  di  restituzione  delle  acque  garantendo l'equilibrio economico finanziario del progetto di concessione;   m) le  modalita'  di  valutazione,  da  parte  dell'amministrazione competente, dei  progetti  presentati  in  esito  alle  procedure  di assegnazione, che avviene nell'ambito di  un  procedimento  unico  ai fini della selezione delle proposte progettuali presentate, che tiene luogo della verifica  o  valutazione  di  impatto  ambientale,  della valutazione  di  incidenza  nei  confronti  dei  siti  di  importanza comunitaria interessati e dell'autorizzazione paesaggistica,  nonche' di ogni altro atto  di  assenso,  concessione,  permesso,  licenza  o autorizzazione,  comunque  denominato,   previsto   dalla   normativa statale, regionale o locale;  a  tal  fine,  alla  valutazione  delle proposte  progettuali  partecipano,  ove  necessario,  il   Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il  Ministero dello sviluppo economico, il Ministero per  i  beni  e  le  attivita' culturali e gli enti gestori delle aree naturali protette di cui alla legge 6  dicembre  1991,  n.  394;  per  gli  aspetti  connessi  alla sicurezza degli invasi di cui al decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, e all'articolo 6, comma 4-bis, della legge 1° agosto 2002, n.  166,  al procedimento valutativo partecipa il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;   n) l'utilizzo dei beni di cui all'articolo 25, secondo  comma,  del testo unico di cui al regio decreto n. 1775 del  1933,  nel  rispetto del codice civile, secondo i seguenti criteri:   1) per i beni mobili di cui si prevede l'utilizzo nel  progetto  di concessione, l'assegnatario corrisponde agli aventi diritto, all'atto del subentro, un prezzo, in termini di  valore  residuo,  determinato sulla base dei  dati  reperibili  dagli  atti  contabili  o  mediante perizia asseverata; in caso di mancata  previsione  di  utilizzo  nel progetto di concessione, per tali beni si procede  alla  rimozione  e allo smaltimento secondo  le  norme  vigenti  a  cura  ed  onere  del proponente;   2) per i beni immobili  dei  quali  il  progetto  proposto  prevede l'utilizzo, l'assegnatario corrisponde agli aventi diritto,  all'atto del subentro, un prezzo il cui valore e' determinato sulla  base  dei dati reperibili dagli atti contabili o  mediante  perizia  asseverata sulla base di attivita' negoziale tra le parti;   3) i beni immobili dei  quali  il  progetto  proposto  non  prevede l'utilizzo restano di proprieta' degli aventi diritto;   o) la previsione, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, di specifiche  clausole  sociali  volte  a  promuovere   la   stabilita' occupazionale del personale impiegato;   p) le specifiche modalita' procedimentali da  seguire  in  caso  di grandi derivazioni idroelettriche che interessano  il  territorio  di due o piu' regioni, in termini di gestione delle derivazioni, vincoli amministrativi e ripartizione dei canoni, da definire d'intesa tra le regioni interessate; le funzioni  amministrative  per  l'assegnazione della concessione sono di competenza della regione sul cui territorio insiste la maggior portata di derivazione d'acqua in concessione.   1-quater. Le procedure di assegnazione delle concessioni di  grandi derivazioni idroelettriche sono avviate entro due anni dalla data  di entrata in vigore della legge regionale di cui al  comma  1-ter.  Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto  con  il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa  intesa  con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 31 dicembre  2021,  sono individuate le modalita' e le procedure di  assegnazione  applicabili nell'ipotesi di mancato rispetto del termine di avvio, da parte della regione interessata, delle procedure di  cui  al  primo  periodo;  il Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  in  applicazione dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n.  131,  procede  in  via sostitutiva, sulla base della predetta  disciplina,  all'assegnazione delle concessioni, prevedendo che il 10 per  cento  dell'importo  dei canoni concessori, in deroga all'articolo 89, comma  1,  lettera  i), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  112,  resti  acquisita  al patrimonio statale. Restano in ogni caso ferme le competenze  statali di cui al decreto-legge  8  agosto  1994,  n.  507,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584,  e  di  cui  alla legge 1° agosto 2002, n. 166.   1-quinquies. I concessionari di grandi  derivazioni  idroelettriche corrispondono semestralmente alle regioni un canone, determinato  con legge regionale, sentita l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), articolato in una componente fissa,  legata  alla potenza nominale media di concessione, e in una componente variabile, calcolata come percentuale dei ricavi normalizzati,  sulla  base  del rapporto tra  la  produzione  dell'impianto,  al  netto  dell'energia fornita alla regione ai sensi del presente comma, ed il prezzo zonale dell'energia elettrica. Il compenso unitario  di  cui  al  precedente periodo varia proporzionalmente alle variazioni, non inferiori  al  5 per cento, dell'indice ISTAT relativo al prezzo  industriale  per  la produzione, il trasporto e la distribuzione  dell'energia  elettrica. Il canone cosi' determinato e' destinato per almeno il 60  per  cento alle province e  alle  citta'  metropolitane  il  cui  territorio  e' interessato  dalle   derivazioni.   Nelle   concessioni   di   grandi derivazioni a scopo idroelettrico, le regioni  possono  disporre  con legge  l'obbligo  per  i  concessionari  di  fornire  annualmente   e gratuitamente alle stesse regioni 220 kWh  per  ogni  kW  di  potenza nominale media di concessione, per almeno il 50 per cento destinata a servizi pubblici e categorie  di  utenti  dei  territori  provinciali interessati dalle derivazioni.   1-sexies. Per le concessioni di grandi  derivazioni  idroelettriche che prevedono un termine di scadenza anteriore al 31  dicembre  2023, ivi incluse quelle gia' scadute, le  regioni  che  non  abbiano  gia' provveduto disciplinano con  legge,  entro  un  anno  dalla  data  di entrata in vigore della presente disposizione e comunque non oltre il 31 marzo 2020, le modalita', le condizioni,  la  quantificazione  dei corrispettivi aggiuntivi e gli eventuali altri oneri  conseguenti,  a carico del concessionario uscente, per  la  prosecuzione,  per  conto delle regioni stesse, dell'esercizio delle derivazioni, delle opere e degli impianti oltre la scadenza della concessione  e  per  il  tempo necessario  al  completamento  delle  procedure  di  assegnazione   e comunque non oltre il 31 dicembre 2023.   1-septies.   Fino   all'assegnazione    della    concessione,    il concessionario scaduto  e'  tenuto  a  fornire,  su  richiesta  della regione, energia nella misura e con le modalita' previste  dal  comma 1-quinquies e a riversare alla regione un canone aggiuntivo, rispetto al canone demaniale, da corrispondere per l'esercizio degli  impianti nelle more dell'assegnazione; tale canone aggiuntivo e' destinato per un importo non inferiore al 60 per cento alle province e alle  citta' metropolitane il cui territorio e' interessato dalle derivazioni. Con decreto del Ministro dello  sviluppo  economico,  sentita  l'ARERA  e previo parere della Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinati il valore minimo della componente fissa del canone di cui al comma 1-quinquies e il valore minimo del canone aggiuntivo di  cui al precedente periodo; in caso di mancata adozione del decreto  entro il termine di centottanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente disposizione, fermi restando i criteri di ripartizione di cui al presente comma e al comma 1-quinquies, le  regioni  possono determinare l'importo dei canoni di  cui  al  periodo  precedente  in misura non inferiore a 30 euro per la componente fissa del canone e a 20 euro per il canone aggiuntivo per  ogni  kW  di  potenza  nominale media di concessione per ogni annualita'.   1-octies. Sono fatte salve le competenze delle  regioni  a  statuto speciale e delle province autonome di Trento e di  Bolzano  ai  sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione»;   b)  i  commi  2,  4,  8-bis  e  11  dell'articolo  12  del  decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono abrogati;   c) i commi 5, 6 e 7 dell'articolo 37 del  decreto-legge  22  giugno 2012, n. 83, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto 2012, n. 134, sono abrogati. ))  
           Riferimenti normativi 
               -Si riporta di seguito il testo dell'art. 6,  comma  2,          del R.D. 11 dicembre  1933,  n.  1775  (Testo  unico  delle          disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici).               «2. Sono  considerate  grandi  derivazioni  quelle  che          eccedono i seguenti limiti:               a) per produzione di forza  motrice:  potenza  nominale          media annua kW 3.000;               b) per acqua potabile: litri 100 al minuto secondo;               c) per irrigazione: litri 1000  al  minuto  secondo  od          anche meno se si possa irrigare una superficie superiore ai          500 ettari;               d) per bonificazione per colmata: litri 5000 al  minuto          secondo;               e)  per  usi  industriali,  inteso  tale  termine   con          riguardo ad usi diversi da  quelli  espressamente  indicati          nel presente articolo: litri 100 al minuto secondo;               f) per uso ittiogenico: litri 100 al minuto secondo;               g) per costituzione di scorte idriche  a  fini  di  uso          antincendio e sollevamento a scopo di  riqualificazione  di          energia: litri 100 al minuto secondo.».               -Si riporta di seguito il testo dell'art. 12, commi 1 e          1-bis, D.Lgs.  16  marzo  1999,  n.  79  (Attuazione  della          direttiva 96/92/CE recante  norme  comuni  per  il  mercato          interno dell'energia elettrica).               «Art. 12. Concessioni idroelettriche.               1.  Alla   scadenza   delle   concessioni   di   grandi          derivazioni  idroelettriche  e  nei  casi  di  decadenza  o          rinuncia, le opere di cui all'articolo 25, primo comma, del          testo unico di cui al regio decreto 11  dicembre  1933,  n.          1775, passano, senza compenso, in proprieta' delle regioni,          in stato di regolare funzionamento. In caso  di  esecuzione          da parte del concessionario, a proprie spese e nel  periodo          di validita' della concessione, di investimenti sui beni di          cui  al  primo  periodo,  purche'  previsti  dall'atto   di          concessione o comunque  autorizzati  dal  concedente,  alla          riassegnazione della concessione secondo  le  procedure  di          cui ai commi seguenti, e'  riconosciuto  al  concessionario          uscente,  per  la  parte  di  bene  non  ammortizzato,   un          indennizzo pari al valore non ammortizzato, fermo  restando          quanto previsto dall'articolo 26 del testo unico di cui  al          regio decreto n. 1775 del  1933.  Per  i  beni  diversi  da          quelli  previsti  dai  periodi  precedenti  si  applica  la          disciplina stabilita  dall'articolo  25,  commi  secondo  e          seguenti, del testo unico di cui al regio decreto  n.  1775          del 1933, con corresponsione del prezzo da quantificare  al          netto dei beni ammortizzati, sulla base del comma 1-ter del          presente  articolo,  intendendosi  sostituiti  gli   organi          statali ivi indicati  con  i  corrispondenti  organi  della          regione.               1-bis. Le regioni,  ove  non  ritengano  sussistere  un          prevalente interesse  pubblico  ad  un  diverso  uso  delle          acque, incompatibile con il mantenimento  dell'uso  a  fine          idroelettrico, possono assegnare le concessioni  di  grandi          derivazioni idroelettriche, previa verifica  dei  requisiti          di capacita' tecnica, finanziaria e organizzativa di cui al          comma  1-ter,  lettera  d):  a)  ad   operatori   economici          individuati attraverso l'espletamento di gare con procedure          ad evidenza  pubblica;  b)  a  societa'  a  capitale  misto          pubblico privato nelle quali il  socio  privato  e'  scelto          attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza          pubblica; c) mediante forme di partenariato ai sensi  degli          articoli 179 e  seguenti  del  codice  di  cui  al  decreto          legislativo 18 aprile 2016, n. 50. L'affidamento a societa'          partecipate  deve  comunque  avvenire  nel  rispetto  delle          disposizioni del testo unico di cui al decreto  legislativo          19 agosto 2016, n. 175.               1-ter.  Nel   rispetto   dell'ordinamento   dell'Unione          europea  e  degli  accordi  internazionali,   nonche'   dei          principi  fondamentali  dell'ordinamento  statale  e  delle          disposizioni  di  cui  al  presente  articolo,  le  regioni          disciplinano con legge, entro un anno dalla data di entrata          in vigore della presente disposizione e comunque non  oltre          il  31  marzo  2020,  le  modalita'  e  le   procedure   di          assegnazione  delle  concessioni  di   grandi   derivazioni          d'acqua a scopo idroelettrico, stabilendo in particolare:               a) le modalita' per lo svolgimento delle  procedure  di          assegnazione di cui al comma 1-bis;               b) i termini di avvio delle procedure di cui  al  comma          1-bis;               c) i criteri di ammissione e di assegnazione;               d) la previsione che l'eventuale indennizzo e' posto  a          carico del concessionario subentrante;               e) i requisiti di capacita' finanziaria,  organizzativa          e tecnica adeguata all'oggetto della concessione  richiesti          ai partecipanti e i criteri di valutazione  delle  proposte          progettuali, prevedendo quali requisiti minimi:               1) ai fini della dimostrazione  di  adeguata  capacita'          organizzativa  e  tecnica,   l'attestazione   di   avvenuta          gestione, per un periodo di almeno cinque anni, di impianti          idroelettrici aventi una potenza  nominale  media  pari  ad          almeno 3 MW;               2) ai fini della dimostrazione  di  adeguata  capacita'          finanziaria, la referenza di  due  istituti  di  credito  o          societa' di servizi  iscritti  nell'elenco  generale  degli          intermediari finanziari che attestino che  il  partecipante          ha la possibilita' di accedere al credito  per  un  importo          almeno pari a quello del progetto proposto nella  procedura          di assegnazione, ivi comprese le somme da corrispondere per          i beni di cui alla lettera n);               f)  i  termini  di  durata  delle  nuove   concessioni,          comprese tra venti anni e quaranta anni; il termine massimo          puo' essere incrementato fino ad un massimo di dieci  anni,          in relazione alla complessita' della  proposta  progettuale          presentata e all'importo dell'investimento;               g)  gli   obblighi   o   le   limitazioni   gestionali,          subordinatamente ai quali sono ammissibili  i  progetti  di          sfruttamento e utilizzo delle opere e delle acque, compresa          la possibilita' di utilizzare l'acqua  invasata  per  scopi          idroelettrici per fronteggiare situazioni di crisi idrica o          per la laminazione delle piene;               h) i miglioramenti minimi  in  termini  energetici,  di          potenza di generazione e di producibilita'  da  raggiungere          nel  complesso  delle  opere  di  derivazione,   adduzione,          regolazione e  condotta  dell'acqua  e  degli  impianti  di          generazione, trasformazione  e  connessione  elettrica  con          riferimento agli obiettivi strategici nazionali in  materia          di sicurezza energetica e  fonti  energetiche  rinnovabili,          compresa la possibilita' di  dotare  le  infrastrutture  di          accumulo idrico per favorire  l'integrazione  delle  stesse          energie rinnovabili nel mercato dell'energia e nel rispetto          di   quanto   previsto   dal   codice   di    trasmissione,          dispacciamento, sviluppo e sicurezza della  rete  elettrica          di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto del  Presidente          del Consiglio dei ministri 11 maggio 2004, pubblicato nella          Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18 maggio 2004,  e  dai  suoi          aggiornamenti;               i) i livelli  minimi  in  termini  di  miglioramento  e          risanamento   ambientale   del   bacino   idrografico    di          pertinenza, in coerenza con gli strumenti di pianificazione          a  scala  di  distretto  idrografico  in  attuazione  della          direttiva  2000/60/CE  del   Parlamento   europeo   e   del          Consiglio,    del    23    ottobre    2000,    determinando          obbligatoriamente  una  quota  degli   introiti   derivanti          dall'assegnazione,  da  destinare  al  finanziamento  delle          misure dei piani di gestione distrettuali o  dei  piani  di          tutela finalizzate alla tutela e al  ripristino  ambientale          dei corpi idrici interessati dalla derivazione;               l)   le   misure   di   compensazione   ambientale    e          territoriale, anche a carattere finanziario,  da  destinare          ai territori dei comuni interessati  dalla  presenza  delle          opere e della derivazione compresi tra i punti di  presa  e          di  restituzione  delle   acque   garantendo   l'equilibrio          economico finanziario del progetto di concessione;               m)   le   modalita'   di    valutazione,    da    parte          dell'amministrazione competente, dei progetti presentati in          esito  alle  procedure   di   assegnazione,   che   avviene          nell'ambito  di  un  procedimento  unico  ai   fini   della          selezione delle proposte progettuali presentate, che  tiene          luogo della verifica o valutazione di  impatto  ambientale,          della valutazione di incidenza nei confronti  dei  siti  di          importanza comunitaria  interessati  e  dell'autorizzazione          paesaggistica, nonche'  di  ogni  altro  atto  di  assenso,          concessione, permesso, licenza o  autorizzazione,  comunque          denominato, previsto dalla normativa statale,  regionale  o          locale;  a  tal  fine,  alla  valutazione  delle   proposte          progettuali  partecipano,  ove  necessario,  il   Ministero          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  il          Ministero dello sviluppo economico, il Ministero per i beni          e le attivita' culturali e  gli  enti  gestori  delle  aree          naturali protette di cui alla legge  6  dicembre  1991,  n.          394; per gli aspetti connessi alla sicurezza  degli  invasi          di cui al decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507,  convertito,          con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n.  584,  e          all'articolo 6, comma 4-bis, della legge 1° agosto 2002, n.          166, al  procedimento  valutativo  partecipa  il  Ministero          delle infrastrutture e dei trasporti;               n) l'utilizzo dei beni di cui all'articolo 25,  secondo          comma, del testo unico di cui al regio decreto n. 1775  del          1933, nel rispetto del codice civile,  secondo  i  seguenti          criteri:               1) per i beni mobili di cui si prevede  l'utilizzo  nel          progetto di concessione,  l'assegnatario  corrisponde  agli          aventi  diritto,  all'atto  del  subentro,  un  prezzo,  in          termini di valore residuo, determinato sulla base dei  dati          reperibili  dagli  atti  contabili   o   mediante   perizia          asseverata; in caso di mancata previsione di  utilizzo  nel          progetto di concessione, per  tali  beni  si  procede  alla          rimozione e allo smaltimento secondo  le  norme  vigenti  a          cura ed onere del proponente;               2) per i beni immobili dei quali il  progetto  proposto          prevede l'utilizzo, l'assegnatario corrisponde agli  aventi          diritto, all'atto del subentro, un prezzo il cui valore  e'          determinato sulla  base  dei  dati  reperibili  dagli  atti          contabili o  mediante  perizia  asseverata  sulla  base  di          attivita' negoziale tra le parti;               3) i beni immobili dei quali il progetto  proposto  non          prevede  l'utilizzo  restano  di  proprieta'  degli  aventi          diritto;               o) la previsione, nel rispetto dei principi dell'Unione          europea, di specifiche clausole sociali volte a  promuovere          la stabilita' occupazionale del personale impiegato;               p) le specifiche modalita' procedimentali da seguire in          caso di grandi derivazioni idroelettriche  che  interessano          il territorio di due o piu' regioni, in termini di gestione          delle derivazioni, vincoli  amministrativi  e  ripartizione          dei  canoni,  da   definire   d'intesa   tra   le   regioni          interessate; le funzioni amministrative per  l'assegnazione          della concessione sono di competenza della regione sul  cui          territorio  insiste  la  maggior  portata  di   derivazione          d'acqua in concessione.               1-quater.   Le   procedure   di   assegnazione    delle          concessioni  di  grandi  derivazioni  idroelettriche   sono          avviate entro due anni dalla  data  di  entrata  in  vigore          della legge regionale di cui al comma  1-ter.  Con  decreto          del Ministro dello sviluppo economico, di concerto  con  il          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del          mare  e  con  il  Ministro  delle  infrastrutture   e   dei          trasporti, previa intesa con la Conferenza unificata di cui          all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.          281,  da  adottare  entro  il  31   dicembre   2021,   sono          individuate le modalita' e  le  procedure  di  assegnazione          applicabili nell'ipotesi di mancato rispetto del termine di          avvio, da parte della regione interessata, delle  procedure          di cui al primo periodo; il Ministero delle  infrastrutture          e dei trasporti,  in  applicazione  dell'articolo  8  della          legge 5 giugno 2003, n. 131, procede  in  via  sostitutiva,          sulla  base  della  predetta  disciplina,  all'assegnazione          delle  concessioni,  prevedendo  che  il   10   per   cento          dell'importo dei canoni concessori, in deroga  all'articolo          89, comma 1, lettera i), del decreto legislativo  31  marzo          1998,  n.  112,  resti  acquisita  al  patrimonio  statale.          Restano in ogni caso ferme le competenze statali di cui  al          decreto-legge  8  agosto  1994,  n.  507,  convertito,  con          modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n.  584,  e  di          cui alla legge 1° agosto 2002, n. 166.               1-quinquies.  I  concessionari  di  grandi  derivazioni          idroelettriche corrispondono semestralmente alle regioni un          canone,   determinato   con   legge   regionale,    sentita          l'Autorita' di regolazione per  energia,  reti  e  ambiente          (ARERA), articolato in una componente  fissa,  legata  alla          potenza nominale media di concessione, e in una  componente          variabile,   calcolata   come   percentuale   dei    ricavi          normalizzati, sulla base del  rapporto  tra  la  produzione          dell'impianto, al netto dell'energia fornita  alla  regione          ai  sensi  del  presente  comma,  ed   il   prezzo   zonale          dell'energia elettrica. Il  compenso  unitario  di  cui  al          precedente periodo varia proporzionalmente alle variazioni,          non inferiori al 5 per cento, dell'indice ISTAT relativo al          prezzo industriale per la produzione,  il  trasporto  e  la          distribuzione  dell'energia  elettrica.  Il  canone   cosi'          determinato e' destinato per almeno il 60  per  cento  alle          province e alle citta' metropolitane il cui  territorio  e'          interessato dalle derivazioni. Nelle concessioni di  grandi          derivazioni  a  scopo  idroelettrico,  le  regioni  possono          disporre con legge l'obbligo per i concessionari di fornire          annualmente e gratuitamente alle stesse regioni 220 kWh per          ogni kW di  potenza  nominale  media  di  concessione,  per          almeno il 50 per  cento  destinata  a  servizi  pubblici  e          categorie di utenti dei territori  provinciali  interessati          dalle derivazioni.               1-sexies. Per  le  concessioni  di  grandi  derivazioni          idroelettriche  che  prevedono  un  termine   di   scadenza          anteriore al 31 dicembre  2023,  ivi  incluse  quelle  gia'          scadute,  le  regioni  che  non  abbiano  gia'   provveduto          disciplinano con legge, entro un anno dalla data di entrata          in vigore della presente disposizione e comunque non  oltre          il  31  marzo  2020,  le  modalita',  le   condizioni,   la          quantificazione  dei   corrispettivi   aggiuntivi   e   gli          eventuali   altri   oneri   conseguenti,   a   carico   del          concessionario uscente,  per  la  prosecuzione,  per  conto          delle regioni  stesse,  dell'esercizio  delle  derivazioni,          delle opere  e  degli  impianti  oltre  la  scadenza  della          concessione e per  il  tempo  necessario  al  completamento          delle procedure di assegnazione e comunque non oltre il  31          dicembre 2023.               1-septies. Fino all'assegnazione della concessione,  il          concessionario scaduto e' tenuto a  fornire,  su  richiesta          della regione, energia nella  misura  e  con  le  modalita'          previste dal comma 1-quinquies e a riversare  alla  regione          un canone aggiuntivo,  rispetto  al  canone  demaniale,  da          corrispondere per l'esercizio  degli  impianti  nelle  more          dell'assegnazione; tale canone aggiuntivo e' destinato  per          un importo non inferiore al 60 per cento  alle  province  e          alle citta' metropolitane il cui territorio e'  interessato          dalle derivazioni. Con decreto del Ministro dello  sviluppo          economico, sentita l'ARERA e previo parere della Conferenza          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le          province autonome di Trento e di Bolzano, sono  determinati          il valore minimo della componente fissa del canone  di  cui          al  comma  1-quinquies  e  il  valore  minimo  del   canone          aggiuntivo di cui al precedente periodo; in caso di mancata          adozione del decreto entro il termine di centottanta giorni          dalla  data   di   entrata   in   vigore   della   presente          disposizione, fermi restando i criteri di  ripartizione  di          cui al presente comma e al comma  1-quinquies,  le  regioni          possono determinare l'importo dei canoni di cui al  periodo          precedente in  misura  non  inferiore  a  30  euro  per  la          componente fissa del canone e  a  20  euro  per  il  canone          aggiuntivo  per  ogni  kW  di  potenza  nominale  media  di          concessione per ogni annualita'.               1-octies. Sono fatte salve le competenze delle  regioni          a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di          Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti  e  delle  relative          norme di attuazione.».   |  
|   |                          (( Art. 11 quinquies   Interpretazione autentica dell'articolo 3, comma 3, secondo  periodo,  della legge 12 luglio 2017, n. 113, e proroga del  termine  di  cui  all'articolo 27, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 
   1. L'articolo 3, comma 3, secondo periodo, della  legge  12  luglio 2017, n. 113, si interpreta nel senso che, ai fini del  rispetto  del divieto di cui al  predetto  periodo,  si  tiene  conto  dei  mandati espletati, anche solo in parte, prima della sua  entrata  in  vigore, compresi quelli iniziati anteriormente all'entrata  in  vigore  della legge  31  dicembre  2012,  n.  247.  Resta  fermo  quanto   previsto dall'articolo 3, commi 3, terzo periodo, e 4, della legge  12  luglio 2017, n. 113.   2. Per il rinnovo dei consigli  degli  ordini  circondariali  degli avvocati scaduti il 31 dicembre 2018, l'assemblea di cui all'articolo 27, comma 4, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012,  n.  247, si svolge entro il mese di luglio 2019.   3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ))  
           Riferimenti normativi 
               Si riporta il testo degli articoli 3 e 4 della legge 31          dicembre 2012, n.  247  (Disposizioni  sulla  elezione  dei          componenti  dei   consigli   degli   ordini   circondariali          forensi.):               «Art. 3. Elettorato attivo e passivo               1.  I  componenti  del  consiglio  sono  eletti   dagli          avvocati iscritti  all'ordine  ai  sensi  dell'articolo  25          della legge 31 dicembre 2012, n. 247, con voto segreto,  in          base alle disposizioni della presente legge.               2. Hanno diritto al voto  gli  avvocati  che  risultano          iscritti negli albi e negli elenchi  dei  dipendenti  degli          enti pubblici e dei docenti e  ricercatori  universitari  a          tempo  pieno  e  nella  sezione  speciale  degli   avvocati          stabiliti, il giorno antecedente l'inizio delle  operazioni          elettorali. Sono esclusi dal diritto di voto  gli  avvocati          per  qualunque   ragione   sospesi   dall'esercizio   della          professione.               3. Sono eleggibili gli iscritti che  hanno  diritto  di          voto,  che  non  abbiano   riportato,   nei   cinque   anni          precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva piu'  grave          dell'avvertimento. Fermo restando quanto previsto al  comma          4, i consiglieri non possono essere eletti per piu' di  due          mandati consecutivi. La ricandidatura e'  possibile  quando          sia trascorso un numero di anni uguale agli anni nei  quali          si e' svolto il precedente mandato.               4. Dei mandati di durata inferiore ai due anni  non  si          tiene conto ai fini del rispetto  del  divieto  di  cui  al          secondo periodo del comma 3.               Art. 4. Numero massimo di voti esprimibili e tutela del          genere meno rappresentato               1. Ciascun elettore puo' esprimere un  numero  di  voti          non superiore ai due terzi dei consiglieri da  eleggere  ai          sensi dell'articolo 28, comma 1, della  legge  31  dicembre          2012, n. 247,  secondo  quanto  indicato  nella  tabella  A          allegata alla presente legge.               2. In attuazione dell'articolo 51  della  Costituzione,          la presente  legge  tutela  il  genere  meno  rappresentato          disciplinando al capo III le modalita' di  espressione  del          voto.».               - Si riporta il testo dell'articolo 27 della  legge  31          dicembre 2012, n. 247  (Nuova  disciplina  dell'ordinamento          della professione forense.):               «Art. 27. L'assemblea               1. L'assemblea e' costituita  dagli  avvocati  iscritti          all'albo ed agli elenchi speciali. Essa elegge i componenti          del consiglio; approva  il  bilancio  consuntivo  e  quello          preventivo; esprime il parere sugli argomenti sottoposti ad          essa dal consiglio; esercita ogni altra funzione attribuita          dall'ordinamento professionale.               2.  L'assemblea,  previa  delibera  del  consiglio,  e'          convocata dal presidente o, in caso di suo impedimento, dal          vicepresidente  o  dal   consigliere   piu'   anziano   per          iscrizione.               3. Le regole per il funzionamento dell'assemblea e  per          la  sua  convocazione,  nonche'  per   l'assunzione   delle          relative delibere, sono stabilite da  apposito  regolamento          adottato ai sensi dell'articolo 1 e con le modalita'  nello          stesso stabilite.               4. L'assemblea ordinaria e' convocata almeno una  volta          l'anno  per  l'approvazione  dei   bilanci   consuntivo   e          preventivo. L'assemblea per la elezione  del  consiglio  si          svolge, per il rinnovo normale, entro il  mese  di  gennaio          successivo alla scadenza.               5.  Il  consiglio  delibera  altresi'  la  convocazione          dell'assemblea  ogniqualvolta  lo  ritenga   necessario   o          qualora ne  faccia  richiesta  almeno  un  terzo  dei  suoi          componenti o almeno un decimo degli iscritti nell'albo.».   |  
|   |                            (( Art. 11 sexies 
       Disposizioni urgenti in materia di enti del Terzo settore 
   1. All'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio  2017, n. 112, dopo le parole:  «ai  sensi  dell'articolo  2359  del  codice civile» sono aggiunte le seguenti: «, ad eccezione delle associazioni o fondazioni di diritto privato ex Ipab  derivanti  dai  processi  di trasformazione  delle   istituzioni   pubbliche   di   assistenza   o beneficenza, ai sensi del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei ministri 16 febbraio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  45 del 23 febbraio 1990, e del decreto legislativo  4  maggio  2001,  n. 207, in quanto la nomina  da  parte  della  pubblica  amministrazione degli  amministratori  di  tali   enti   si   configura   come   mera designazione, intesa  come  espressione  della  rappresentanza  della cittadinanza, e  non  si  configura  quindi  mandato  fiduciario  con rappresentanza,  sicche'  e'  sempre  esclusa  qualsiasi   forma   di controllo da parte di quest'ultima».   2.  All'articolo  4,  comma  2,  del  codice  di  cui  al   decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e' aggiunto, in fine, il  seguente periodo: «Sono  altresi'  escluse  dall'ambito  di  applicazione  del presente comma le associazioni o fondazioni  di  diritto  privato  ex Ipab derivanti  dai  processi  di  trasformazione  delle  istituzioni pubbliche di assistenza o  beneficenza,  ai  sensi  del  decreto  del Presidente del Consiglio dei ministri 16  febbraio  1990,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 1990,  e  del  decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, in quanto la nomina da parte della pubblica  amministrazione  degli  amministratori  di  tali  enti   si configura come  mera  designazione,  intesa  come  espressione  della rappresentanza della cittadinanza, e non si configura quindi  mandato fiduciario con rappresentanza, sicche' e'  sempre  esclusa  qualsiasi forma di controllo da parte di quest'ultima». ))  
           Riferimenti normativi 
               -Si  riporta  l'articolo  4,  comma  3,   del   Decreto          Legislativo 03/07/2017, n. 112 (Revisione della  disciplina          in materia di impresa sociale,  a  norma  dell'articolo  1,          comma 2, lettera c) della legge 6  giugno  2016,  n.  106),          pubblicato nella Gazz. Uff. 19 luglio 2017,  n.  167,  come          modificato dalla presente legge:               «Art. 4. Struttura proprietaria e disciplina dei gruppi               In vigore  dal  20  luglio  2017  1.  All'attivita'  di          direzione  e  coordinamento  di   un'impresa   sociale   si          applicano, in quanto compatibili, le norme di cui  al  capo          IX del titolo V del libro V e l'articolo  2545-septies  del          codice civile.  Si  considera,  in  ogni  caso,  esercitare          attivita' di direzione e coordinamento il soggetto che, per          previsioni statutarie o per qualsiasi altra ragione,  abbia          la facolta'  di  nominare  la  maggioranza  dei  componenti          dell'organo di amministrazione dell'impresa sociale.               2. I gruppi di imprese sociali sono tenuti a depositare          l'accordo  di  partecipazione  presso  il  registro   delle          imprese. I gruppi di imprese sociali sono inoltre tenuti  a          redigere e depositare i documenti contabili ed il  bilancio          sociale in forma consolidata,  predisposto  in  conformita'          alle linee guida di cui all'articolo 9.               3. Le societa' costituite da  un  unico  socio  persona          fisica, gli enti con scopo di lucro  e  le  amministrazioni          pubbliche di cui  all'articolo  1,  comma  2,  del  decreto          legislativo  30  marzo   2001,   n.   165,   e   successive          modificazioni,  non   possono   esercitare   attivita'   di          direzione e coordinamento o detenere, in  qualsiasi  forma,          anche analoga,  congiunta  o  indiretta,  il  controllo  di          un'impresa sociale ai sensi dell'articolo 2359  del  codice          civile , ad eccezione delle associazioni  o  fondazioni  di          diritto  privato  ex  Ipab  derivanti   dai   processi   di          trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza  o          beneficenza,  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  del          Consiglio dei ministri 16 febbraio 1990,  pubblicato  nella          Gazzetta Ufficiale n.  45  del  23  febbraio  1990,  e  del          decreto legislativo 4 maggio 2001, n.  207,  in  quanto  la          nomina  da  parte  della  pubblica  amministrazione   degli          amministratori  di  tali  enti  si  configura   come   mera          designazione, intesa come espressione della  rappresentanza          della cittadinanza,  e  non  si  configura  quindi  mandato          fiduciario con rappresentanza, sicche'  e'  sempre  esclusa          qualsiasi forma di controllo da parte di quest'ultima.               4. Le decisioni assunte in violazione  del  divieto  di          cui al comma 3 sono annullabili e possono essere  impugnate          in conformita' delle  norme  del  codice  civile  entro  il          termine  di  centottanta  giorni.  La   legittimazione   ad          impugnare spetta anche al  Ministero  del  lavoro  e  delle          politiche sociali.».               Si riporta il  testo  dell'articolo  4,  comma  2,  del          codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n.  117          (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo  1,  comma          2,  lettera  b),  della  legge  6  giugno  2016,  n.  106),          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 agosto 2017, n.  179,          S.O., come modificato dalla presente legge:               «Art. 4. Enti del Terzo settore               Omissis.               2. Non sono enti del Terzo settore  le  amministrazioni          pubbliche di cui  all'articolo  1,  comma  2,  del  decreto          legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  le  formazioni  e  le          associazioni  politiche,  i  sindacati,   le   associazioni          professionali e di rappresentanza di categorie  economiche,          le associazioni di  datori  di  lavoro,  nonche'  gli  enti          sottoposti a direzione e coordinamento  o  controllati  dai          suddetti enti, ad  esclusione  dei  soggetti  operanti  nel          settore della protezione  civile  alla  cui  disciplina  si          provvede ai sensi dell'articolo 32, comma 4.  Sono  esclusi          dall'ambito di applicazione  del  presente  comma  i  corpi          volontari dei vigili del fuoco delle Province  autonome  di          Trento e di Bolzano e della Regione  autonoma  della  Valle          d'Aosta. Sono altresi' escluse dall'ambito di  applicazione          del presente comma le associazioni o fondazioni di  diritto          privato ex Ipab derivanti dai  processi  di  trasformazione          delle istituzioni pubbliche di assistenza o beneficenza, ai          sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri          16 febbraio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45          del 23 febbraio 1990, e del decreto  legislativo  4  maggio          2001, n. 207, in quanto la nomina da parte  della  pubblica          amministrazione  degli  amministratori  di  tali  enti   si          configura come mera designazione, intesa  come  espressione          della rappresentanza della cittadinanza, e non si configura          quindi mandato fiduciario con  rappresentanza,  sicche'  e'          sempre esclusa qualsiasi forma di  controllo  da  parte  di          quest'ultima.».   |  
|   |                           (( Art. 11 septies   Modifica all'articolo 3 della legge 3  marzo  2009,  n.  18,  nonche'          disposizioni in favore degli orfani di Rigopiano 
   1. All'articolo 3, comma 3, ultimo periodo,  della  legge  3  marzo 2009, n.  18,  le  parole:  «non  superiore»  sono  sostituite  dalla seguente: «pari».   2. Con riferimento al disastro di Rigopiano del  18  gennaio  2017, sono considerati orfani tutti coloro i cui genitori, o anche un  solo genitore,  ovvero  la  persona  che  li  aveva  a  proprio  totale  o principale   carico,   siano   deceduti,    dispersi    o    divenuti permanentemente inabili a  qualsiasi  proficuo  lavoro  a  causa  del predetto evento. Ai predetti orfani  sono  riconosciute  le  seguenti forme di protezione, assistenza e agevolazione:   a) attribuzione agli orfani di un  genitore  o  di  entrambi  della quota di riserva di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68;   b) riconoscimento della condizione di orfano, ai sensi del presente comma, quale titolo di preferenza  nella  valutazione  dei  requisiti prescritti per le assunzioni  nelle  amministrazioni  dello  Stato  e negli enti pubblici non attuate tramite concorso. Ai medesimi  orfani si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1,  comma  2,  della legge 23 novembre 1998, n. 407,  relativamente  all'iscrizione  negli elenchi al collocamento obbligatorio. ))  
           Riferimenti normativi 
               - Si riporta il testo dell'articolo 3, comma  3,  della          legge 3 marzo 2009, n. 18  (Ratifica  ed  esecuzione  della          Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti  delle  persone          con disabilita', con Protocollo opzionale, fatta a New York          il  13  dicembre  2006  e   istituzione   dell'Osservatorio          nazionale sulla condizione delle persone con  disabilita'),          come modificato dalla presente legge.               «Art. 3. Istituzione dell'Osservatorio nazionale  sulla          condizione delle persone con disabilita'               Omissis.               3.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei          ministri, di concerto con il Ministro del  lavoro  e  delle          politiche  sociali  e  con  il  Ministro  per  la  pubblica          amministrazione, adottato ai sensi dell'articolo 17,  comma          3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati la          composizione,   l'organizzazione   e    il    funzionamento          dell'Osservatorio, prevedendo che  siano  rappresentate  le          amministrazioni  centrali  coinvolte  nella  definizione  e          nell'attuazione di politiche in favore  delle  persone  con          disabilita', le regioni e le province autonome di Trento  e          di  Bolzano,  le  autonomie   locali,   gli   Istituti   di          previdenza,  l'Istituto   nazionale   di   statistica,   le          organizzazioni sindacali maggiormente  rappresentative  dei          lavoratori, dei pensionati  e  dei  datori  di  lavoro,  le          associazioni nazionali maggiormente  rappresentative  delle          persone con disabilita' e le organizzazioni rappresentative          del terzo settore operanti  nel  campo  della  disabilita'.          L'Osservatorio e' integrato, nella  sua  composizione,  con          esperti  di   comprovata   esperienza   nel   campo   della          disabilita' in numero pari a cinque.».               -Si riporta il testo  dell'articolo  7  comma  2  della          legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al  lavoro          dei disabili.):               Art. 7. Modalita' delle assunzioni obbligatorie.               Omissis.               2. I datori di lavoro pubblici effettuano le assunzioni          in conformita' a quanto previsto dall'articolo 36, comma 2,          del decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  come          modificato  dall'articolo  22,   comma   1,   del   decreto          legislativo 31 marzo  1998,  n.  80,  salva  l'applicazione          delle disposizioni di cui all'articolo  11  della  presente          legge. Per le assunzioni di cui all'articolo 36,  comma  1,          lettera a), del predetto  decreto  legislativo  n.  29  del          1993, e successive  modificazioni,  i  lavoratori  disabili          iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8, comma 2,  della          presente legge hanno diritto alla  riserva  dei  posti  nei          limiti  della  complessiva  quota  d'obbligo  e   fino   al          cinquanta per cento dei posti messi a concorso.».               -Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 2  ,  della          legge 23 novembre 1998, n. 407 (Nuove norme in favore delle          vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata):               «Art. 1.               Omissis.               2. I soggetti di cui  all'articolo  1  della  legge  20          ottobre 1990, n. 302 , come  modificato  dal  comma  1  del          presente articolo, nonche' il coniuge e i figli superstiti,          ovvero i fratelli conviventi e a carico qualora  siano  gli          unici   superstiti,   dei   soggetti   deceduti   o    resi          permanentemente invalidi godono del diritto al collocamento          obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni  legislative,          con precedenza rispetto  ad  ogni  altra  categoria  e  con          preferenza a parita' di titoli. Per i soggetti  di  cui  al          presente  comma,  compresi   coloro   che   svolgono   gia'          un'attivita' lavorativa, le assunzioni per chiamata diretta          sono previste per i  profili  professionali  del  personale          contrattualizzato del comparto  Ministeri  fino  all'ottavo          livello  retributivo.  Ferme  restando  le  percentuali  di          assunzioni  previste  dalle  vigenti  disposizioni,  per  i          livelli retributivi dal sesto all'ottavo le assunzioni,  da          effettuarsi previo espletamento della prova di idoneita' di          cui  all'articolo  32  del  decreto  del  Presidente  della          Repubblica  9  maggio  1994,  n.   487,   come   sostituito          dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica          18 giugno 1997, n. 246, non  potranno  superare  l'aliquota          del 10 per cento del numero di vacanze nell'organico.  Alle          assunzioni di cui al presente comma non si applica la quota          di riserva di cui all'articolo 18, comma 2, della legge  12          marzo 1999, n. 68,».   |  
|   |                                 Art. 12 
                           Entrata in vigore 
   1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.     |  
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