| Gazzetta n. 36 del 12 febbraio 2019 (vai al sommario) |  
| AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |  
| DETERMINA 28 gennaio 2019 |  
| Regime di rimborsabilita' e prezzo di vendita del medicinale per  uso umano «Fasenra». (Determina n. 133/2019).  |  
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     Per il regime  di  rimborsabilita'  e  prezzo  di  vendita  della specialita'  medicinale   «Fasenra» -   autorizzata   con   procedura centralizzata europea dalla  Commissione  europea  con  la  decisione dell'8  gennaio  2018  ed  inserita  nel  registro  comunitario   dei medicinali con i numeri:       EU/1/17/1252/001-1 siringa pre-riempita da 30 mg con  soluzione da 30 mg/ml.     Titolare A.I.C.: AstraZeneca  AB  -  SE-151  85  -  Södertälje  - Sweden. 
                         IL DIRETTORE GENERALE 
   Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;   Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269, recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;   Visto il decreto 20 settembre 2004,  n.  245,  del  Ministro  della salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e dell'economia   e   delle   finanze:   «Regolamento   recante   norme sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal  decreto  29  marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  dell'economia  e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento  dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art.  17,  comma  10, del  decreto-legge  6   luglio   2011,   n.   98,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;   Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n.  140  del  17  giugno 2016;   Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche ed integrazioni;   Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;   Visto il decreto del Ministro della salute del 27  settembre  2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale  del  bilancio  presso  il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi e' stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto  individuale  di  lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di  effettiva  assunzione  delle funzioni;   Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento  all'art. 8;   Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;   Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23  dicembre  1996,  n.  662, recante «Misure di razionalizzazione  della  finanza  pubblica»,  che individua i margini della distribuzione  per  aziende  farmaceutiche, grossisti e farmacisti;   Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina  della tutela sanitaria delle attivita' sportive e  della  lotta  contro  il doping»;   Visto l'art. 48, comma 33, legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni ;   Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  2001/83/CE  (e successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario concernenti i  medicinali  per  uso  umano  nonche'  della  direttiva 2003/94/CE;   Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;   Visto il regolamento n. 726/2004/CE;   Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004  (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla  Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;   Vista la determinazione AIFA del 3  luglio  2006  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;   Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 227, del 29  settembre  2006 concernente  «Manovra  per  il  governo  della   spesa   farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;   Vista la domanda con la quale la ditta Astrazeneca AB ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilita';   Visto il parere della  Commissione  consultiva  tecnico-scientifica nella seduta del 9 aprile 2018;   Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del  21 novembre 2018;   Vista la deliberazione n. 35 del 19 dicembre 2018 del consiglio  di amministrazione  dell'AIFA  adottata  su   proposta   del   direttore generale;   Considerato che per la corretta gestione  delle  varie  fasi  della distribuzione, alla specialita' medicinale debba venir attribuito  un numero di identificazione nazionale; 
                              Determina: 
                                Art. 1 
          Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C. 
   Alla specialita' medicinale FASENRA nella confezione indicata viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale.   Confezione: 1 siringa pre-riempita da 30mg con soluzione da 30mg/ml - A.I.C. n. 045931019/E (in base 10).   Indicazioni terapeutiche:  Fasenra  e'  indicato  come  terapia  di mantenimento aggiuntiva in  pazienti  adulti  con  asma  eosinofilico severo  non   adeguatamente   controllato   malgrado   l'impiego   di corticosteroidi per via inalatoria a  dosi  elevate  e  ß-agonisti  a lunga durata d'azione.     |  
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               Parte di provvedimento in formato grafico     |  
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             Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
   La specialita' medicinale Fasenra e' classificata come segue.   Confezione: 1 siringa pre-riempita da 30mg con soluzione da 30mg/mL - A.I.C. n. 045931019/E (in base 10).   Classe di rimborsabilita': «A».   Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 2.316,56.   Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 3.823,25.   Sconto obbligatorio, su tutta la molecola, sul prezzo  ex  factory, da  praticarsi  alle  strutture  pubbliche  del  Servizio   sanitario nazionale ivi comprese le  strutture  private  accreditate  sanitarie come da condizioni negoziali.   Piano terapeutico cartaceo.   Validita' del contratto: ventiquattro mesi.     |  
|   |                                 Art. 3 
                   Condizioni e modalita' di impiego 
   Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi - piano terapeutico e a quanto previsto dall'allegato  2  e  successive  modifiche,  alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario  della  distribuzione diretta  -,  pubblicata  nel  supplemento  ordinario  alla   Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004.     |  
|   |                                 Art. 4 
                Classificazione ai fini della fornitura 
   La classificazione ai fini della fornitura del  medicinale  Fasenra e' la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione  di  centri  ospedalieri  o  di specialisti - pneumologo, allergologo e immunologo (RRL).     |  
|   |                                 Art. 5 
                          Disposizioni finali 
   La presente determinazione ha effetto dal  giorno  successivo  alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e  sara'  notificata  alla  societa'   titolare   dell'autorizzazione all'immissione in commercio. 
     Roma, 28 gennaio 2019 
                                       Il direttore generale: Li Bassi     |  
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