Gazzetta n. 35 del 11 febbraio 2019 (vai al sommario)
LEGGE 16 gennaio 2019, n. 9
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016; b) Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:
Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti accordi:
a) Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016;
b) Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016.
 
Allegato
Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione.

La Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia;
desiderando migliorare la cooperazione nei rapporti tra i due Paesi in materia di estradizione stabilendo la possibilita' di estradizione e transito dei propri cittadini;
tenendo conto, in particolare, dell'importanza della lotta contro la criminalita' organizzata, la corruzione ed altri reati gravi e della necessita' di una cooperazione efficace in tali settori;
considerando che le disposizioni previste dalla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 restano in vigore per tutto quanto non disciplinato dal presente accordo;
hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1
ESTRADIZIONE DEI PROPRI CITTADINI

Ciascuna Parte Contraente ha facolta' di estradare i propri cittadini ricercati dalla Parte Richiedente al fine di dar corso ad un procedimento penale o di eseguire una condanna definitiva a pena detentiva o una misura di sicurezza privativa della liberta' personale emessa a loro carico, conformemente al proprio diritto interno e nei casi ed alle condizioni previste nel successivo articolo 2 e, comunque, per tutti i reati per i quali l'estradizione e' consentita dalla legislazione nazionale, entro i limiti prescritti dal citato art. 2.

ARTICOLO 2
ESTRADIZIONE DEI PROPRI CITTADINI PER REATI DI CRIMINALITA'
ORGANIZZATA, CORRUZIONE E RICICLAGGIO DI DENARO

1. L'estradizione dei propri cittadini al fine di dar corso ad un procedimento penale sara' ammessa, ove siano soddisfatte le condizioni previste dal presente Accordo, per i reati di criminalita' organizzata, di corruzione e di riciclaggio di denaro punibili in base alle leggi di entrambi le Parti con una pena detentiva o una misura di sicurezza privativa della liberta' personale non inferiore nel minimo a quattro anni.
2. L'estradizione dei propri cittadini al fine di eseguire una condanna definitiva a pena detentiva o una misura di sicurezza privativa della liberta' personale sara' ammessa, ove siano soddisfatte le condizioni previste dal presente Accordo, per i reati di criminalita' organizzata, di corruzione e di riciclaggio di denaro nel caso in cui la pena detentiva o la misura di sicurezza privativa della liberta' personale inflitta sia di almeno due anni.

ARTICOLO 3
TRANSITO

Ciascuna Parte puo' autorizzare il transito attraverso il suo territorio di un proprio cittadino consegnato all'altra Parte da uno Stato terzo, in conformita' alle disposizioni della Convenzione europea di estradizione e nel rispetto delle proprie norme interne, sempre che non si oppongano ragioni di ordine pubblico.

ARTICOLO 4
EFFICACIA E MODIFICHE

1. Il presente Accordo entrera' in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate ufficialmente, attraverso i canali diplomatici, l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica.
2. Il presente Accordo potra' essere modificato in qualsiasi momento mediante accordo scritto tra le Parti Contraenti. Ogni modifica entrera' in vigore in conformita' alla procedura prescritta al paragrafo 1 del presente Articolo e sara' parte del presente Accordo.
3. Il presente Accordo avra' durata illimitata. Ciascuna Parte Contraente ha facolta' di recedere dal presente Accordo in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta all'altra Parte per via diplomatica. La cessazione avra' effetto allo scadere del sesto mese successivo alla data della comunicazione. La cessazione di efficacia non pregiudichera' le procedure iniziate prima della cessazione medesima.
4. Il presente Accordo si applichera' ad ogni richiesta presentata dopo la sua entrata in vigore, anche se i relativi reati sono stati commessi prima dell'entrata in vigore dello stesso.

IN FEDE DI CIO' i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Parte di provvedimento in formato grafico
Bilateral agreement between the Republic of Italy and the Republic of Macedonia additional to the European Convention on Extradition of 13 December 1957 aimed at facilitating its application

Parte di provvedimento in formato grafico

Accordo bilaterale aggiuntivo alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 inteso a facilitarne
l'applicazione

La Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia;
desiderando migliorare la cooperazione nei rapporti tra i due Paesi nel campo della reciproca assistenza giudiziaria in materia penale, anche con riferimento a specifiche forme di assistenza;
precisando che il presente accordo e' volto a completare le disposizioni e facilitare l'applicazione dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, che resta in vigore per tutto quanto non disciplinato dal presente accordo;
hanno convenuto quanto segue:

ART. 1
OGGETTO

1. Le Parti contraenti, in conformita' alle disposizioni della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 (di seguito "Convenzione europea") e del presente accordo, si impegnano a prestarsi reciprocamente la piu' ampia assistenza giudiziaria in materia penale.
2. Tale assistenza comprende in particolare:
2.1 la ricerca e l'identificazione di persone;
2.2 la notifica di atti e documenti relativi a procedimenti penali;
2.3 la citazione di testimoni, parti offese, persone sottoposte a procedimento penale e periti per la comparizione volontaria dinanzi all'Autorita' competente della Parte Richiedente;
2.4 l'acquisizione e la trasmissione di atti, documenti ed elementi di prova;
2.5 l'espletamento e la trasmissione di perizie;
2.6 l'assunzione di testimonianze o dichiarazioni;
2.7 l'assunzione di interrogatori;
2.8 il trasferimento temporaneo di persone detenute al fine di rendere testimonianza o interrogatori o di partecipare ad altri atti processuali;
2.9 l'esecuzione di attivita' autorizzate dal Tribunale o dalla Procura;
2.10 l'esecuzione di indagini, perquisizioni, congelamenti di beni e sequestri;
2.11 la confisca dei proventi di reato e delle cose pertinenti al reato;
2.12 la comunicazione dell'esito dei procedimenti penali e la trasmissione di sentenze penali e di informazioni estratte dagli archivi giudiziari;
2.13 lo scambio di informazioni in materia di diritto;
2.14 qualsiasi altra forma di assistenza che con contrasti con le leggi della Parte Richiesta.

ART. 2 ESECUZIONE E RINVIO DELL'ESECUZIONE DELLA RICHIESTA DI ASSISTENZA
GIUDIZIARIA

1. Quando riceve una richiesta di assistenza giudiziaria, la Parte Richiesta osserva le formalita' indicate dalla Parte Richiedente, salvo che non siano in contrasto con i principi fondamentali del proprio diritto interno, e da' esecuzione alla richiesta il piu' rapidamente possibile.
2. Qualora la Parte Richiesta non puo' dare esecuzione alla domanda di assistenza giudiziaria secondo le formalita' o i termini indicati dalla Parte Richiedente, l'autorita' della Parte Richiesta informa prontamente le autorita' della Parte Richiedente, indicando le condizioni alle quali puo' essere data esecuzione alla richiesta. A tal fine le Autorita' indicate nell'Articolo 15, comma 1, della Convenzione europea si consultano e, se la Parte Richiedente accetta l'assistenza condizionata, la richiesta e' eseguita in conformita' alle modalita' convenute.
3. Se la richiesta di assistenza giudiziaria interferisce con un procedimento penale in corso nel proprio Stato, la Parte Richiesta puo' rinviarne l'esecuzione, dandone comunicazione alla Parte Richiedente.

ART. 3
TRASMISSIONE DELLE RICHIESTE DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA

1. Le richieste di assistenza giudiziaria possono essere indirizzate direttamente dall'autorita' giudiziaria richiedente all'autorita' giudiziaria richiesta e nello stesso modo possono essere inviate le risposte.
2. Una copia della richiesta di assistenza giudiziaria indirizzata direttamente ai sensi del paragrafo che precede dovra' essere trasmessa alle Autorita' indicate nell'art. 15, comma 1, della Convenzione europea.

ART. 4
AUDIZIONE MEDIANTE VIDEOCONFERENZA

1. Se una persona si trova nel territorio della Parte Richiesta e deve essere ascoltata in qualita' di testimone o perito dalle Autorita' competenti della Parte Richiedente, quest'ultima puo' chiedere che la audizione abbia luogo per videoconferenza, in conformita' alle disposizioni di questo articolo, se risulta inopportuno o impossibile che la persona si presenti volontariamente nel suo territorio.
2. L'audizione per videoconferenza puo' essere, altresi', richiesta per l'interrogatorio della persona sottoposta ad indagine o a procedimento penale, se questa vi acconsente e se cio' non contrasta con la legislazione nazionale di ciascuna Parte. In questo caso, deve essere permesso al difensore della persona che compare di essere presente nel luogo in cui questa si trova ovvero dinanzi all'Autorita' giudiziaria della Parte Richiedente, consentendosi al difensore di poter comunicare riservatamente a distanza con il proprio assistito.
3. L'audizione mediante videoconferenza deve essere sempre effettuata nel caso in cui la persona che deve essere ascoltata o interrogata e' detenuta nel territorio della Parte Richiesta.
4. La Parte Richiesta autorizza l'audizione per videoconferenza sempre che disponga dei mezzi tecnici per realizzarla.
5. Le richieste di audizione per videoconferenza devono indicare, oltre a quanto previsto dall'articolo 14 della Convenzione europea, i motivi per i quali e' inopportuno o impossibile che la persona libera da ascoltare o interrogare si presenti personalmente nello Stato Richiedente, nonche' recare l'indicazione dell'Autorita' competente e dei soggetti che riceveranno la dichiarazione.
6. L'Autorita' competente della Parte Richiesta cita a comparire la persona in conformita' alla propria legislazione.
7. Con riferimento all'audizione per videoconferenza si applicano le seguenti disposizioni:
7.1 le Autorita' competenti di entrambi le Parti sono presenti durante l'assunzione probatoria, se necessario assistite da un interprete. L'Autorita' competente della Parte Richiesta provvede all'identificazione della persona comparsa ed assicura che l'attivita' sia svolta in conformita' al proprio ordinamento giuridico interno. Quando l'Autorita' competente della Parte Richiesta dovesse ritenere che, nel corso dell'assunzione probatoria, non siano rispettati i principi fondamentali della propria legislazione, adotta immediatamente le misure necessarie affinche' l'attivita' si svolga in conformita' a detti principi;
7.2 le Autorita' competenti di entrambe le Parti si accordano in ordine alle misure di protezione della persona citata, quando cio' sia necessario;
7.3 a richiesta della Parte Richiedente o della persona comparsa, la Parte Richiesta provvede affinche' eletta persona sia assistita da un interprete, quando cio' sia necessario;
7.4 la persona citata a rendere dichiarazioni ha facolta' di rifiutarsi di rilasciarle quando la legislazione della Parte Richiesta o della Parte Richiedente lo consente.
8. Salvo quanto stabilito al precedente paragrafo 7.2, l'autorita' competente della Parte Richiesta redige, al termine dell'audizione, un verbale in cui e' indicata la data e il luogo dell'audizione, le generalita' della persona comparsa, le generalita' e la qualifica di tutte le altre persone che hanno partecipato all'attivita' e le condizioni tecniche in cui e' avvenuta l'audizione. L'originale del verbale e' tempestivamente trasmesso all'Autorita' competente della Parte Richiesta all'Autorita' competente della Parte Richiedente, per il tramite delle rispettive Autorita' indicate nell'art. 15, comma 1, della Convenzione europea.
9. Le spese sostenute dalla Parte Richiesta per effettuare la videoconferenza sono rimborsate dalla Parte Richiedente, salvo che la Parte Richiesta rinunzi, in tutto o in parte,al rimborso.
10. La Parte Richiesta puo' consentire l'impiego di tecnologie di collegamento in videoconferenza anche per finalita' diverse da quelle specificate ai precedenti paragrafi 1 e 2, ivi compreso per effettuare il riconoscimento di persone e di cose e confronti.

ART. 5
ACCERTAMENTI BANCARI E FINANZIARI

1. Su domanda della Parte Richiedente, in conformita' alle disposizioni dall'articolo 14 della Convenzione Europea di assistenza giudiziaria in materia penale, la Parte Richiesta accerta prontamente se una determinata persona fisica o giuridica sottoposta a procedimento penale e' titolare di uno o piu' rapporti o conti presso le banche o altri istituti di credito o finanziari ubicati nel suo territorio e fornisce alla Parte Richiedente le relative informazioni, ivi comprese quelle relative all'identificazione dei soggetti abilitati ad operare sui conti, alla localizzazione diquesti ultimi e alle movimentazioni a questi riferibili.
2. La Parte Richiesta comunica tempestivamente alla Parte Richiedente l'esito degli accertamenti effettuati.
3. L'assistenza di cui al presente Articolo non puo' essere rifiutata per motivi di segreto bancario.

ART. 6
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Accordo entrera' in vigore il sessantesimo giorno dalla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate ufficialmente, attraverso i canali diplomatici, l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica.
2. Il presente Accordo potra' essere modificato in qualsiasi momento mediante accordo scritto tra le Parti Contraenti. Ogni modifica entrera' vigore in conformita' alla stessa procedura prescritta al paragrafo 1 del presente Articolo e sara' parte del presente Accordo.
3. Il presente Accordo avra' durata illimitata. Ciascuna Parte Contraente ha facolta' di recedere dal presente Accordo in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta all'altra Parte per via diplomatica. La cessazione avra' effetto allo scadere del sesto mese dalla data di ricezione della comunicazione. La cessazione di efficacia non pregiudichera' le procedure iniziate prima della cessazione medesima.
4. Il presente Accordo si applichera' ad ogni richiesta presentata dopo la sua entrata in vigore, anche se i relativi reati sono stati commessi prima dell'entrata in vigore dello stesso.

IN FEDE DI CIO' i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
In caso di divergenza di interpretazione, prevarra' il testo in Inglese.

Parte di provvedimento in formato grafico

Additional Bilateral Agreement to the European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters of 20th April 1959 aimed at
facilitating its application

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione e' data agli accordi di cui all'articolo 1 della presente legge, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 4 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e dall'articolo 6 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b).
 
Art. 3

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), valutati in 4.219 euro annui a decorrere dall'anno 2018, e dalle rimanenti spese, pari a 5.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, nonche' agli oneri derivanti dalle spese di missione dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), valutati in 5.479 euro annui a decorrere dall'anno 2018, e dalle rimanenti spese, pari a 4.900 euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 4

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 16 gennaio 2019

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri

Moavero Milanesi, Ministro degli
affari esteri e della cooperazione
internazionale

Bonafede, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Bonafede