| Gazzetta n. 35 del 11 febbraio 2019 (vai al sommario) |  
| AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |  
| DETERMINA 28 gennaio 2019 |  
| Regime di rimborsabilita' e prezzo di vendita del medicinale per  uso umano «Pelgraz». (Determina n. 89/2019).  |  
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     Per il regime  di  rimborsabilita'  e  prezzo  di  vendita  della specialita'  medicinale   PELGRAZ   -   autorizzata   con   procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione  del 21 settembre 2018 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:       EU/1/18/1313/001-  6  mg  -   soluzione   iniettabile   -   uso sottocutaneo - siringa pre-riempita (vetro) con copriago - 0,6 ml (10 mg/ml) - 1 siringa pre-riempita con copriago + 1 tampone imbevuto  di alcol.     Titolare A.I.C.:       Accord Healthcare Limited Sage House,       319 Pinner Road North Harrow,       Middlesex HA1 4HF       Regno Unito. 
                         IL DIRETTORE GENERALE 
   Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;   Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269, recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;   Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e dell'economia   e   delle   finanze:   «Regolamento   recante   norme sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal  decreto  29  marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  dell'economia  e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento  dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art.  17,  comma  10, del  decreto-legge  6   luglio   2011,   n.   98,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;   Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;   Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;   Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;   Visto il decreto del Ministro della salute del 27  settembre  2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale  del  bilancio  presso  il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi e' stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto  individuale  di  lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di  effettiva  assunzione  delle funzioni;   Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento  all'art. 8;   Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;   Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23  dicembre  1996,  n.  662, recante «Misure di razionalizzazione  della  finanza  pubblica»,  che individua i margini della distribuzione  per  aziende  farmaceutiche, grossisti e farmacisti;   Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina  della tutela sanitaria delle attivita' sportive e  della  lotta  contro  il doping»;   Visto l'art. 48, comma 33, legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;   Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  n.  2001/83/CE (e  successive  direttive  di  modifica)  relativa   ad   un   codice comunitario concernenti i medicinali  per  uso  umano  nonche'  della direttiva 2003/94/CE;   Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;   Visto il regolamento n. 726/2004/CE;   Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004  (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla  Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;   Vista la determinazione AIFA del 3  luglio  2006  pubblicata  sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;   Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale n.  227,  del  29  settembre  2006 concernente  «Manovra  per  il  governo  della   spesa   farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;   Vista la domanda con la quale la ditta Accord Healthcare Limited ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilita';   Visto il parere della  Commissione  consultiva  tecnico-scientifica nella seduta del 29 ottobre 2018;   Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del  19 novembre 2018;   Vista la deliberazione n. 35 del 19 dicembre 2018 del consiglio  di amministrazione  dell'AIFA  adottata  su   proposta   del   direttore generale;   Considerato che per la corretta gestione  delle  varie  fasi  della distribuzione, alla specialita' medicinale debba venir attribuito  un numero di identificazione nazionale; 
                              Determina: 
                                Art. 1 
          Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C. 
   Alla specialita' medicinale  «Pelgraz»  nelle  confezioni  indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:   Confezione:     6 mg  -  soluzione  iniettabile  -  uso  sottocutaneo  -  siringa pre-riempita (vetro) con copriago - 0,6 ml (10  mg/ml)  -  1  siringa pre-riempita con copriago + 1 tampone imbevuto di alcol;     A.I.C. n. 047090016/E (in base 10).   Indicazioni terapeutiche: riduzione della durata della  neutropenia e dell'incidenza di neutropenia febbrile in pazienti adulti  trattati con chemioterapia citotossica per neoplasie  (con  l'eccezione  della leucemia mieloide cronica e delle sindromi mielodisplastiche).     |  
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             Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
   La specialita' medicinale «Pelgraz» e' classificata come segue:   Confezione:     6 mg  -  soluzione  iniettabile  -  uso  sottocutaneo  -  siringa pre-riempita (vetro) con copriago - 0,6 ml (10  mg/ml)  -  1  siringa pre-riempita con copriago + 1 tampone imbevuto di alcol     A.I.C. n. 047090016/E (in base 10).   Classe di rimborsabilita': A.   Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 650,00.   Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 1.072,76.   Sconto obbligatorio sul  prezzo  Ex  Factory,  da  praticarsi  alle strutture pubbliche del S.S.N.  ivi  comprese  le  strutture  private accreditate sanitarie come da condizioni negoziali.   Qualora  il  principio  attivo,  sia  in  monocomponente   che   in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla  presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma  1,  ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge  8  novembre  2012,  n.  189,  dal  giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o  del  certificato  di protezione complementare, pubblicata  dal  Ministero  dello  sviluppo economico.   Sino alla scadenza del termine  di  cui  al  precedente  comma,  il medicinale «Pelgraz» e' classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del  decreto-legge  13  settembre  2012,  n.  158,  convertito,   con modificazioni, dalla legge 8 novembre  2012,  n.  189,  nell'apposita sezione, dedicata ai  farmaci  non  ancora  valutati  ai  fini  della rimborsabilita', della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993,  n.  537  e  successive  modificazioni, denominata classe C (nn).   Validita' del contratto: ventiquattro mesi.     |  
|   |                                 Art. 3 
                   Condizioni e modalita' di impiego 
   Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi - piano terapeutico e a quanto previsto dall'allegato  2  e  successive  modifiche,  alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario  della  distribuzione diretta  -,  pubblicata  nel  supplemento  ordinario  alla   Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004.     |  
|   |                                 Art. 4 
                Classificazione ai fini della fornitura 
   La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Pelgraz» e' la seguente: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, vendibili al pubblico su prescrizione  di  centri  ospedalieri  o  di specialisti - oncologo, ematologo (RRL).     |  
|   |                                 Art. 5 
                          Tutela brevettuale 
   Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  biosimilare  e'  esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni normative in materia brevettuale.   Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  biosimilare  e'   altresi' responsabile del pieno rispetto  di  quanto  disposto  dall'art.  14, comma 2 del  decreto  legislativo  n.  219/2006  che  impone  di  non includere  negli  stampati   quelle   parti   del   riassunto   delle caratteristiche del prodotto del medicinale  di  riferimento  che  si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da  brevetto  al momento dell'immissione in commercio del medicinale.     |  
|   |                                 Art. 6 
                          Disposizioni finali 
   La presente determina ha effetto dal  giorno  successivo  alla  sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana,  e sara'   notificata   alla   societa'   titolare   dell'autorizzazione all'immissione in commercio. 
     Roma, 28 gennaio 2019 
                                       Il direttore generale: Li Bassi     |  
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