| Gazzetta n. 34 del 9 febbraio 2019 (vai al sommario) |  
| AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |  
| DETERMINA 28 gennaio 2019 |  
| Regime di rimborsabilita' e prezzo di vendita del medicinale per  uso umano «Hyrimoz». (Determina n. 72/2019).  |  
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     Per il regime  di  rimborsabilita'  e  prezzo  di  vendita  della specialita'   medicinale   «Hyrimoz»,   autorizzata   con   procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione  del 26 luglio 2018 e inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:       EU/1/18/1286/001:  «40  mg  -  soluzione  iniettabile   -   uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) - 0,8 ml (40 mg/0,8 ml)  - 1 siringa preriempita con dispositivo di sicurezza dell'ago»;       EU/1/18/1286/002:  «40  mg  -  soluzione  iniettabile   -   uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) - 0,8 ml (40 mg/0,8 ml)  - 2 siringhe preriempite con dispositivo di sicurezza dell'ago»;       EU/1/18/1286/003:  «40  mg  -  soluzione  iniettabile   -   uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) - 0,8 ml (40 mg/0,8 ml)  - 6 (3×2) siringhe preriempite con dispositivo  di  sicurezza  dell'ago (confezione multipla)»;       EU/1/18/1286/004:  «40  mg  -  soluzione  iniettabile   -   uso sottocutaneo - penna preriempita (vetro) - 0,8 ml (40 mg/0,8 ml) -  1 penna preriempita»;       EU/1/18/1286/005:  «40  mg  -  soluzione  iniettabile   -   uso sottocutaneo - penna preriempita (vetro) - 0,8 ml (40 mg/0,8 ml) -  2 penne preriempite»;       EU/1/18/1286/006:  «40  mg  -  soluzione  iniettabile   -   uso sottocutaneo - penna preriempita (vetro) - 0,8 ml (40 mg/0,8 ml) -  6 (3x2) penne preriempite (confezione multipla)»;     Titolare A.I.C.: SANDOZ GMBH - Biochemiestr. 10 - A-6250 Kundl  - Austria. 
                         IL DIRETTORE GENERALE 
   Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;   Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269, recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;   Visto il decreto 20 settembre 2004,  n.  245,  del  Ministro  della salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e dell'economia   e   delle   finanze:   «Regolamento   recante   norme sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal  decreto  29  marzo 2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto  con  i  Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e  dell'economia e  delle  finanze:   «Modifica   al   regolamento   e   funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;   Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;   Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche ed integrazioni;   Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;   Visto il decreto del Ministro della salute del 27  settembre  2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale  del  bilancio  presso  il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi e' stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto  individuale  di  lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di  effettiva  assunzione  delle funzioni;   Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento  all'art. 8;   Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;   Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23  dicembre  1996,  n.  662, recante «Misure di razionalizzazione  della  finanza  pubblica»,  che individua i margini della distribuzione  per  aziende  farmaceutiche, grossisti e farmacisti;   Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina  della tutela sanitaria delle attivita' sportive e  della  lotta  contro  il doping»;   Visto l'art. 48, comma 33, legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal Servizio   sanitario   nazionale   tra   Agenzia   e   titolari    di autorizzazioni;   Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  2001/83/CE  (e successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario concernenti i  medicinali  per  uso  umano  nonche'  della  direttiva 2003/94/CE;   Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;   Visto il regolamento n. 726/2004/CE;   Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004  (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla  Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;   Vista la determinazione AIFA del 3  luglio  2006  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006;   Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n.  227  del  29  settembre  2006 concernente  «Manovra  per  il  governo  della   spesa   farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;   Vista la domanda con la quale la ditta Sandoz Gmbh  ha  chiesto  la classificazione, ai fini della rimborsabilita';   Visto il parere della  Commissione  consultiva  tecnico-scientifica nella seduta del 29 ottobre 2018;   Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del  19 novembre 2018;   Vista la deliberazione n. 35 del 19 dicembre 2018 del consiglio  di amministrazione  dell'AIFA  adottata  su   proposta   del   direttore generale;   Considerato che per la corretta gestione  delle  varie  fasi  della distribuzione, alla specialita' medicinale debba venir attribuito  un numero di identificazione nazionale; 
                              Determina: 
                                Art. 1 
          Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C. 
   Alla specialita' medicinale  HYRIMOZ,  nelle  confezioni  indicate, vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:   Confezioni:     «40 mg - soluzione  iniettabile  -  uso  sottocutaneo  -  siringa preriempita (vetro) - 0,8 ml (40 mg/0,8 ml) - 1  siringa  preriempita con dispositivo di sicurezza dell'ago» - A.I.C.  n.  046889010/E  (in base 10);     «40 mg - soluzione  iniettabile  -  uso  sottocutaneo  -  siringa preriempita (vetro) - 0,8 ml (40 mg/0,8 ml) - 2 siringhe  preriempite con dispositivo di sicurezza dell'ago» - A.I.C.  n.  046889022/E  (in base 10);     «40 mg - soluzione  iniettabile  -  uso  sottocutaneo  -  siringa preriempita (vetro) - 0,8 ml  (40  mg/0,8  ml)  -  6  (3×2)  siringhe preriempite  con  dispositivo  di  sicurezza   dell'ago   (confezione multipla)» - A.I.C. n. 046889034/E (in base 10);     «40 mg  -  soluzione  iniettabile  -  uso  sottocutaneo  -  penna preriempita (vetro) - 0,8 ml (40 mg/0,8 ml) - 1 penna preriempita»  - A.I.C. n. 046889046/E (in base 10);     «40 mg  -  soluzione  iniettabile  -  uso  sottocutaneo  -  penna preriempita (vetro) - 0,8 ml (40 mg/0,8 ml) - 2 penne preriempite»  - A.I.C. n. 046889059/E (in base 10);     «40 mg  -  soluzione  iniettabile  -  uso  sottocutaneo  -  penna preriempita (vetro)  -  0,8  ml  (40  mg/0,8  ml)  -  6  (3×2)  penne preriempite (confezione multipla)» - A.I.C. n. 046889061/E  (in  base 10).   Indicazioni terapeutiche:  Artrite reumatoide   «Hyrimoz», in combinazione con metotressato, e' indicato per:     il trattamento di pazienti adulti affetti da  artrite  reumatoide attiva di grado da moderato a severo quando la  risposta  ai  farmaci anti-reumatici   modificanti   la   malattia    (Disease    Modifying Anti-Rheumatic Drugs -  DMARD),  compreso  il  metotressato,  risulta inadeguata;     il  trattamento   dell'artrite   reumatoide   grave,   attiva   e progressiva in adulti non precedentemente trattati con metotressato;   «Hyrimoz» puo' essere somministrato come  monoterapia  in  caso  di intolleranza al metotressato o quando il trattamento  continuato  con metotressato non e' appropriato.   Adalimumab,  in  combinazione   con   metotressato,   inibisce   la progressione del danno  strutturale,  valutata  radiograficamente,  e migliora la funzionalita' fisica, in questa popolazione di pazienti.  Artrite idiopatica giovanile  Artrite idiopatica giovanile poliarticolare   «Hyrimoz» in combinazione  con  metotressato  e'  indicato  per  il trattamento dell'artrite idiopatica giovanile poliarticolare  attiva, nei pazienti dai due anni di  eta',  che  hanno  avuto  una  risposta inadeguata ad  uno  o  piu'  farmaci  anti-reumatici  modificanti  la malattia (DMARD).   «Hyrimoz» puo' essere somministrato come  monoterapia  in  caso  di intolleranza al metotressato o quando il trattamento  continuato  con metotressato non  e'  appropriato  (per  l'efficacia  in  monoterapia vedere paragrafo 5.1). Adalimumab non e' stato studiato  in  pazienti di eta' inferiore a due anni.  Artrite associata ad entesite   «Hyrimoz» e' indicato per il  trattamento  delle  forme  attive  di artrite associata a entesite, nei pazienti dai sei anni di eta',  che hanno avuto una risposta inadeguata  o  che  sono  intolleranti  alla terapia convenzionale (vedere paragrafo 5.1).  Spondiloartrite assiale  Spondilite anchilosante (SA)   «Hyrimoz» e'  indicato  per  il  trattamento  dei  pazienti  adulti affetti da spondilite anchilosante attiva grave in  cui  la  risposta alla terapia convenzionale non e' risultata adeguata.  Spondiloartrite assiale senza evidenza radiografica di SA   «Hyrimoz» e'  indicato  per  il  trattamento  dei  pazienti  adulti affetti da spondiloartrite assiale grave senza evidenza  radiografica di SA ma con segni oggettivi di  infiammazione  rilevati  da  elevati livelli di proteina C reattiva e/o RMN, che hanno avuto una  risposta inadeguata a, o  sono  intolleranti  a  farmaci  antinfiammatori  non steroidei.  Artrite psoriasica   «Hyrimoz» e' indicato per il  trattamento  dell'artrite  psoriasica attiva  e  progressiva  in  soggetti  adulti  quando  la  risposta  a precedenti trattamenti  con  farmaci  anti-reumatici  modificanti  la malattia (Disease Modifying Anti-rheumatic Drugs -  DMARD)  e'  stata inadeguata.   E'  stato  dimostrato  che  adalimumab  riduce  la  percentuale  di progressione  del  danno  articolare  periferico  associato  rilevato attraverso   radiografie   in   pazienti   affetti   da   sottogruppi poliarticolari simmetrici della malattia  (vedere  paragrafo  5.1)  e migliora la funzionalita' fisica.  Psoriasi   «Hyrimoz» e' indicato per il trattamento della psoriasi  cronica  a placche di grado da moderato a severo, in pazienti  adulti  candidati alla terapia sistemica.  Psoriasi a placche pediatrica   «Hyrimoz» e' indicato per il trattamento della psoriasi  cronica  a placche grave in bambini e adolescenti dai quattro anni di  eta'  che abbiano  avuto   una   risposta   inadeguata,   o   siano   candidati inappropriati alla terapia topica e alle fototerapie.  Idrosadenite Suppurativa (HS)   «Hyrimoz»  e'  indicato  per   il   trattamento   dell'Idrosadenite Suppurativa (acne inversa) attiva di grado da moderato  a  severo  in adulti e adolescenti  dai  dodici  anni  di  eta'  con  una  risposta inadeguata alla terapia  sistemica  convenzionale  per  l'HS  (vedere paragrafi 5.1 e 5.2).  Malattia di Crohn   «Hyrimoz» e' indicato  nel  trattamento  della  malattia  di  Crohn attiva di grado da moderato a severo in pazienti adulti che non hanno risposto ad un ciclo terapeutico  completo  ed  adeguato  a  base  di corticosteroidi  e/o  di  un  immunosoppressore,   o   nei   pazienti intolleranti  a  tali  terapie  o  che  presentino  controindicazioni mediche ad esse.  Malattia di Crohn in pazienti pediatrici   «Hyrimoz» e' indicato  nel  trattamento  della  malattia  di  Crohn attiva di grado da moderato a severo nei pazienti pediatrici (dai sei anni di eta') che hanno avuto una risposta  inadeguata  alla  terapia convenzionale, inclusa la  terapia  nutrizionale  primaria  e  a  una terapia a base di un corticosteroide e/o ad  un  immunomodulatore,  o che sono intolleranti o hanno controindicazioni a tali terapie.  Colite Ulcerosa   «Hyrimoz» e' indicato nel trattamento della colite ulcerosa  attiva di  grado  da  moderato  a  severo  in  pazienti  adulti  che   hanno manifestato  una  risposta  inadeguata  alla  terapia   convenzionale inclusi  i   corticosteroidi   e   la   6-mercaptopurina   (6-MP)   o l'azatioprina  (AZA)   o   che   sono   intolleranti   o   presentano controindicazioni a tali terapie.  Uveite   «Hyrimoz» e' indicato per il trattamento dell'uveite  non-infettiva intermedia, posteriore e panuveite in pazienti adulti che hanno avuto una  risposta  inadeguata  ai  corticosteroidi,   in   pazienti   che necessitano di farmaci risparmiatori di corticosteroidi o  nei  quali il trattamento con corticosteroidi e' inappropriato.  Uveite pediatrica   «Hyrimoz» e' indicato  per  il  trattamento  dell'uveite  anteriore pediatrica cronica non infettiva nei pazienti dai due  anni  di  eta' che hanno avuto una risposta  inadeguata  o  sono  intolleranti  alla terapia convenzionale o per i quali la terapia convenzionale  non  e' appropriata.     |  
|   |                                 Art. 2 
             Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
   La specialita' medicinale «Hyrimoz» e' classificata come segue:     Confezione: «40 mg - soluzione iniettabile - uso  sottocutaneo  - siringa preriempita (vetro) - 0,8 ml  (40  mg/0,8  ml)  -  1  siringa preriempita con  dispositivo  di  sicurezza  dell'ago»  -  A.I.C.  n. 046889010/E (in base 10);     Classe di rimborsabilita': H;     Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 379,34;     Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 626,06;     Confezione: «40 mg - soluzione iniettabile - uso  sottocutaneo  - siringa preriempita (vetro) - 0,8 ml (40  mg/0,8  ml)  -  2  siringhe preriempite con  dispositivo  di  sicurezza  dell'ago»  -  A.I.C.  n. 046889022/E (in base 10);     Classe di rimborsabilita': H;     Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 758,68;     Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 1.252,12;     Confezione: «40 mg - soluzione iniettabile - uso  sottocutaneo  - siringa preriempita (vetro) -  0,8  ml  (40  mg/0,8  ml)  -  6  (3×2) siringhe  preriempite   con   dispositivo   di   sicurezza   dell'ago (confezione multipla)» - A.I.C. n. 046889034/E (in base 10);     Classe di rimborsabilita': H;     Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 2.276,03;     Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 3.756,36;     Confezione: «40 mg - soluzione iniettabile - uso  sottocutaneo  - penna preriempita  (vetro)  -  0,8  ml  (40  mg/0,8  ml)  -  1  penna preriempita» - A.I.C. n. 046889046/E (in base 10);     Classe di rimborsabilita': H;     Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 379,34;     Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 626,06;     Confezione: «40 mg - soluzione iniettabile - uso  sottocutaneo  - penna preriempita  (vetro)  -  0,8  ml  (40  mg/0,8  ml)  -  2  penne preriempite» - A.I.C. n. 046889059/E (in base 10);     Classe di rimborsabilita': H;     Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 758,68;     Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 1.252,12;     Confezione: «40 mg - soluzione iniettabile - uso  sottocutaneo  - penna preriempita (vetro) - 0,8 ml (40 mg/0,8 ml)  -  6  (3×2)  penne preriempite (confezione multipla)» - A.I.C. n. 046889061/E  (in  base 10);     Classe di rimborsabilita': H;     Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 2.276,03;     Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 3.756,36.   Sconto obbligatorio  sul  prezzo  ex  factory  da  praticarsi  alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese  le  strutture  sanitarie private accreditate con  il  Servizio  sanitario  nazionale  come  da condizioni negoziali.   Scheda   di   prescrizione   cartacea   ospedaliera   in   analogia all'originator.   Qualora  il  principio  attivo,  sia  in  monocomponente   che   in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla  presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma  1-bis  del decreto-legge  13   settembre   2012,   n.   158,   convertito,   con modificazioni, dalla legge  8  novembre  2012,  n.  189,  dal  giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o  del  certificato  di protezione complementare, pubblicata  dal  Ministero  dello  sviluppo economico.   Sino alla scadenza del termine  di  cui  al  precedente  comma,  il medicinale «Hyrimoz» e' classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del  decreto-legge  13  settembre  2012,  n.  158,  convertito,   con modificazioni, dalla legge 8 novembre  2012,  n.  189,  nell'apposita sezione, dedicata ai  farmaci  non  ancora  valutati  ai  fini  della rimborsabilita', della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n.  537,  e  successive  modificazioni, denominata classe C (nn).   Validita' del contratto: ventiquattro mesi.     |  
|   |                                 Art. 3 
                Classificazione ai fini della fornitura 
   La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Hyrimoz» e' la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione  di  centri  ospedalieri  o  di specialisti - reumatologo, dermatologo, gastroenterologo, internista, pediatra, oftalmologo (RRL).     |  
|   |                                 Art. 4 
                          Tutela brevettuale 
   Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  biosimilare  e'  esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni normative in materia brevettuale.   Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  biosimilare  e'   altresi' responsabile del pieno rispetto  di  quanto  disposto  dall'art.  14, comma 2, del decreto  legislativo  n.  219/2006  che  impone  di  non includere  negli  stampati   quelle   parti   del   riassunto   delle caratteristiche del prodotto del medicinale  di  riferimento  che  si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da  brevetto  al momento dell'immissione in commercio del medicinale.     |  
|   |                                 Art. 5 
                          Disposizioni finali 
   La presente determina ha effetto dal  giorno  successivo  alla  sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana,  e sara'   notificata   alla   societa'   titolare   dell'autorizzazione all'immissione in commercio.     Roma, 28 gennaio 2019 
                                       Il direttore generale: Li Bassi     |  
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