| Gazzetta n. 34 del 9 febbraio 2019 (vai al sommario) |  
| UNIVERSITA' DI CAGLIARI |  
| DECRETO RETTORALE 10 gennaio 2019 |  
| Modifiche allo statuto.  |  
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                              IL RETTORE 
   Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 recante l'autonomia statutaria e regolamentare degli atenei;   Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante le norme in materia di organizzazione delle universita';   Visto il decreto rettorale del 27 marzo 2012, n. 339 con  il  quale e' stato emanato lo statuto di Ateneo adeguato ai sensi  della  legge 30 dicembre 2010, n. 240;   Visti i successivi decreti  rettorali  di  modifica  dello  statuto sopra indicato del 14 giugno 2013, n. 892, del 3  febbraio  2015,  n. 425, dell'11 agosto 2016, n. 976 e del 4 maggio 2018, rep. n. 292;   Vista la delibera con la quale il senato accademico, con il  parere favorevole del consiglio di  amministrazione,  nella  seduta  del  29 ottobre 2018 (del. n. 158/S), ha approvato la proposta di modifica di alcuni articoli dello statuto;   Vista la nota prot. UniCa n. 413 del 4 gennaio 2019 con la quale il MIUR comunica che nulla osta alla pubblicazione dello  statuto  cosi' come deliberato dal senato accademico nella sopra richiamata seduta;   Richiamato l'art. 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168  che  dispone la pubblicazione dello statuto di Ateneo nella Gazzetta  Ufficiale  - Serie generale; 
                               Decreta: 
                                Art. 1 
   Lo statuto di Ateneo e' modificato cosi' come riportato  nel  testo allegato  al  presente  decreto.  Lo  statuto  entra  in  vigore   il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale.  Contestualmente  all'entrata  in  vigore  dello statuto emanato con il  presente  decreto,  lo  statuto  emanato  con decreto rettorale n. 292 del 4 maggio 2018 e' da intendersi abrogato.     Cagliari, 10 gennaio 2019 
                                                 Il rettore: Del Zompo     |  
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                           STATUTO DI ATENEO 
                               TITOLO I 
                           PRINCIPI GENERALI 
                                Art. 1. 
                        Finalita' istituzionali 
     1. L'Universita' degli studi di Cagliari, di  seguito  denominata «Universita'»  o  «Ateneo»,  e'  un'istituzione  pubblica  dotata  di personalita' giuridica, sede  primaria  di  libera  ricerca  ed  alta formazione,  luogo  di  approfondimento,  elaborazione  del  pensiero critico  e  disseminazione  delle  conoscenze.  L'Universita'   opera combinando in modo organico ricerca e  didattica,  per  il  progresso culturale, economico e sociale nella prospettiva regionale, nazionale ed internazionale.     2. L'Universita', attraverso l'Azienda ospedaliero  universitaria di Cagliari, svolge altresi'  l'assistenza  sanitaria  funzionale  ai compiti istituzionali di didattica e  di  ricerca  che  con  essi  si integra.     3. L'Universita' persegue  le  proprie  finalita'  istituzionali, comprese quelle di terza missione, in piena autonomia, in conformita' ed in attuazione dell'articolo 33 della Costituzione della Repubblica Italiana  e  in  adesione  ai  principi  della  Magna  Charta   delle Universita' europee.     4.  L'Universita'  opera  per  il  raggiungimento  delle  proprie finalita' con i docenti, i ricercatori,  i  dirigenti,  il  personale tecnico amministrativo e gli  studenti,  nel  rispetto  dei  principi etici  di  non  discriminazione  e  di  pari  opportunita'.  L'Ateneo valorizza il pluralismo delle idee e lo sviluppo della persona. 
                                Art. 2. 
                               Autonomia 
     1. L'Universita' e' dotata di autonomia  scientifica,  didattica, amministrativa,  finanziaria  ed  organizzativa,  nell'ambito   della normativa  vigente  e  delle   previsioni   del   presente   statuto. L'Universita'  opera  in   modo   pluralista   e   libero   da   ogni condizionamento ideologico, confessionale e politico.     2. L'Universita', nell'ambito della propria autonomia,  adotta  i regolamenti ed  ogni  altro  provvedimento  necessario  o  utile  per l'organizzazione e l'attivita' delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio. 
                                Art. 3. 
                               Principi 
     1.  L'Ateneo  persegue  le   proprie   finalita'   istituzionali, definisce le proprie strutture ed orienta la  propria  attivita'  nel rispetto dei  principi  di  semplificazione,  efficienza,  efficacia, sostenibilita',  dematerializzazione,  trasparenza  e  accessibilita' delle informazioni e dei  processi  e  di  responsabilita'  verso  la collettivita'.     2. L'attivita' di ogni organo e struttura dell'Ateneo deve essere svolta nel pieno rispetto dei principi di cui al comma 1.     3. L'organizzazione  delle  strutture  della  didattica  e  della ricerca avviene nel rispetto della  liberta'  di  insegnamento  e  di ricerca e nel rispetto degli studenti e del loro processo formativo.     4.  Le  modalita'  di  svolgimento  dell'attivita'   di   ricerca scientifica si realizzano nel rispetto della liberta'  di  ricerca  e delle norme statutarie e regolamentari.     5. Nel rispetto del principio di liberta' di insegnamento e della normativa sugli ordinamenti didattici, lo  statuto  e  i  regolamenti applicativi disciplinano i corsi di studio e l'attivita' didattica.     6. L'Universita'  garantisce  la  partecipazione  democratica  ai processi decisionali di  tutte  le  componenti  universitarie,  nelle forme e nei modi previsti dal presente statuto e  dalle  disposizioni attuative dello stesso.     7. L'Universita' promuove e valorizza la qualita' ed  il  merito, in tutti gli ambiti della propria attivita' ed  a  tutti  i  livelli, anche con l'adozione di idonei sistemi di valutazione  dei  risultati didattici, scientifici e della funzionalita' amministrativa.     8. Il rapporto tra l'Amministrazione e il sistema delle strutture per la didattica e la ricerca e' definito nel rispetto  dei  principi dell'equilibrio  funzionale  e  del  coordinamento  tra  le   diverse attivita'.     9. L'Universita' favorisce le  attivita'  culturali,  ricreative, sportive  e  sociali,  anche  autogestite,  di  tutte  le  componenti universitarie.     10. Per la  realizzazione  delle  finalita'  istituzionali,  allo scopo  di  garantire  un  armonico  ed  equilibrato  sviluppo   delle conoscenze nelle diverse aree della didattica e della ricerca  e  una piu'   funzionale   organizzazione   amministrativa   e   gestionale, l'Universita' utilizza gli strumenti della programmazione  annuale  e pluriennale. 
                                Art. 4. 
                        Rapporti con l'esterno 
     1. Nel rispetto dei principi di cui all'articolo 3, l'Universita' promuove lo sviluppo delle relazioni con altre universita'  e  centri di ricerca,  quale  strumento  di  diffusione  e  valorizzazione  dei risultati della ricerca  scientifica,  di  arricchimento  e  verifica delle conoscenze.     2. L'Universita' promuove il processo di  internazionalizzazione, anche attraverso la mobilita' dei docenti e degli studenti. Favorisce le iniziative di cooperazione  interuniversitaria  e  la  stipula  di accordi culturali internazionali, per la realizzazione di progetti  e programmi di studio, di didattica e di ricerca.     3.  L'Ateneo  concorre  a  realizzare  un  sistema  universitario regionale competitivo e di qualita', anche  in  considerazione  delle possibili opzioni federative e convenzionali consentite dalla legge.     4. L'Ateneo collabora con la Regione autonoma  della  Sardegna  e con gli altri  enti  pubblici  e  privati  a  programmi  di  sviluppo culturale, scientifico, sociale ed economico ed opera  per  rimuovere gli ostacoli derivanti dalla condizione insulare.     5.  Nel  conseguimento  dei  propri  fini  istituzionali  e   per promuovere attivita' formative, di ricerca e  di  servizio,  l'Ateneo puo' partecipare a societa' di capitali  e  ad  istituzioni  ed  enti senza fini di lucro, nei modi e nei limiti consentiti dalla legge. 
                                Art. 5. 
                          Diritto allo studio 
     1. L'Universita', in attuazione  degli  articoli  3  e  34  della Costituzione  e  delle  leggi  in  materia  di  diritto  agli   studi universitari, riconosce e concorre a garantire il diritto allo studio a tutti gli studenti, in particolare se privi  di  mezzi  agevolando, anche con specifiche primalita', gli studenti capaci e meritevoli.     2. L'Universita' favorisce ed attiva forme di collaborazione  con la Regione autonoma della  Sardegna,  con  l'Ente  regionale  per  il diritto  allo  studio  universitario  e  con  le  altre   istituzioni coinvolte nei diversi gradi di istruzione, al fine  di  potenziare  i servizi e gli interventi volti ad assicurare  il  successo  formativo degli studenti e il diritto allo studio.  A  tal  fine  l'Universita' organizza i propri servizi, in modo da rendere effettivo  e  proficuo lo studio universitario.     3. L'Universita' garantisce la  piena  inclusione  delle  persone interessate da disabilita'  favorendo  con  ogni  mezzo  e  strumento l'accessibilita', la fruizione e  la  partecipazione  alle  attivita' culturali, didattiche, di ricerca e lavorative.     4. L'Universita' garantisce agli studenti  spazi  e  attrezzature adeguati per favorire la fruizione  dell'attivita'  didattica  e  per l'esercizio del diritto di assemblea, secondo la  normativa  vigente, nonche' per attivita' di iniziativa  studentesca,  secondo  modalita' definite in un apposito regolamento. 
                                Art. 6. 
                          Ricerca scientifica 
     1. L'Universita' favorisce l'accesso delle proprie componenti  ai fondi destinati alla ricerca universitaria, promuove  e  sostiene  la partecipazione a programmi di ricerca dello Stato, di enti pubblici o privati  e  di  istituzioni  ed   enti   comunitari,   stranieri   ed internazionali, nel rispetto della normativa vigente.     2. L'Universita' promuove e sostiene la  ricerca  di  base  quale attivita'  fondante  dei  propri  compiti,   individuando   specifici finanziamenti.     3. L'Universita'  promuove  e  riconosce  il  merito  scientifico attraverso sistemi di valutazione e divulgazione dei risultati  della ricerca e riscontri nell'assegnazione delle risorse.     4. L'Universita' assicura l'utilizzazione delle infrastrutture  e degli apparati tecnici, nonche' la fruizione di periodi di  esclusiva attivita'  di  ricerca  anche  presso  centri  italiani,  comunitari, stranieri  ed  internazionali,  come  previsto   dalla   legislazione vigente.     5. L'Universita',  nel  riconoscere  l'importanza  della  ricerca scientifica finalizzata e dei rapporti con il mondo della produzione, vigila affinche' l'instaurazione e lo svolgimento  di  tali  rapporti siano coerenti e  compatibili  con  i  propri  fini  istituzionali  e promuove  politiche   per   il   trasferimento   tecnologico   e   la valorizzazione imprenditoriale dei risultati della  ricerca  e  delle innovazioni, da parte di tutte le componenti dell'Ateneo. 
                                Art. 7. 
                        Istruzione e formazione 
     1. L'Universita' provvede a  tutti  i  livelli  della  formazione universitaria e rilascia, ai sensi di legge, i relativi titoli.     2. (Abrogato).     3. L'Universita' cura l'accrescimento  del  livello  culturale  e professionale del proprio personale,  anche  con  appositi  corsi  di formazione ed aggiornamento.     4.  L'Universita'  puo'  attivare,  nei  limiti   delle   risorse finanziarie disponibili e prevedendo eventuali  oneri  a  carico  dei destinatari, iniziative e progetti didattici, culturali ed  educativi di  preparazione,  perfezionamento  ed  aggiornamento  per  studenti, personale e terzi, secondo le tipologie e le modalita'  che  riterra' piu'  opportune.  L'Universita'  puo'   altresi'   partecipare   alla promozione,  all'organizzazione  ed  alla  realizzazione  di  servizi culturali e formativi sul territorio.     5. L'Universita' stipula a favore di giovani laureati, nei limiti delle risorse finanziarie  disponibili,  contratti  di  formazione  e istituisce borse di studio fruibili anche all'estero.     6. Per sopperire a particolari e  motivate  esigenze  didattiche, relative ai corsi di studio, l'Universita' puo' stipulare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, contratti di  diritto  privato in conformita' alle disposizioni di legge e ai regolamenti interni. 
                                Art. 8. 
                            Servizi esterni 
     1. Nell'ambito delle finalita' istituzionali di  didattica  e  di ricerca e nel rispetto dei regolamenti interni l'Universita', tramite le proprie strutture,  puo'  svolgere  attivita'  di  servizio  e  di consulenza a terzi.     2. Sentita la facolta' di medicina e chirurgia e i direttori  dei dipartimenti  coinvolti,  il  rettore  puo'   autorizzare   l'Azienda ospedaliero   universitaria   a   stipulare   apposite   convenzioni, prioritariamente con enti pubblici, per garantire ai professori e  ai ricercatori gia' in organico le attivita' integrate assistenziali, di didattica  e  di  ricerca  che  non  possono  svolgersi   all'interno dell'Azienda stessa. 
                               TITOLO II 
                        ORGANI DELL'UNIVERSITA' 
                                Art. 9. 
                        Organi dell'Universita' 
     1. Sono organi dell'Universita':       a) il rettore;       b) il senato accademico;       c) il  di amministrazione;       d) il collegio dei revisori dei conti;       e) il nucleo di valutazione;       f) il direttore generale. 
                               Art. 10. 
                                Rettore 
     1. Il rettore ha la rappresentanza legale dell'Universita' a ogni effetto di legge.     2.  Il  rettore  svolge  funzioni  di  indirizzo,  iniziativa   e coordinamento  delle   attivita'   didattiche   e   scientifiche   in collaborazione con gli altri organi di governo.     3. Il rettore e' responsabile del perseguimento  delle  finalita' istituzionali dell'Ateneo secondo criteri di qualita' e nel  rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e  promozione  del merito.     4. Il rettore e' eletto tra i  professori  ordinari  in  servizio presso le universita' italiane, la durata del suo mandato e'  pari  a sei anni e non e' rinnovabile.     5. L'elettorato attivo per l'elezione del rettore spetta:       a) ai professori di ruolo in servizio;       b) ai ricercatori a tempo indeterminato;       c) agli assegnisti e ai ricercatori a tempo determinato di  cui agli articoli 22 e 24 della legge n.  240/2010,  con  voto  ponderato pari al 10% del totale della categoria;       d) al personale tecnico-amministrativo, con voto ponderato pari al 15% del numero totale degli aventi diritto al voto delle categorie di cui alle precedenti lettere a) e b);       e) agli studenti eletti nel senato accademico, nel consiglio di amministrazione, nel nucleo di valutazione, nei consigli di corso  di studio, di classe  o  interclasse,  nei  consigli  di  facolta',  nei consigli delle scuole di specializzazione, con voto ponderato al  15% degli aventi diritto al voto di cui alle lettere a), b) e c) e d) con le relative ponderazioni.     6.  Il  regolamento  elettorale  di  Ateneo  disciplina,  per  le categorie di cui alle lettere c), d) ed e) del precedente  comma,  le modalita' di calcolo dei voti.     7. Le elezioni del rettore sono indette dal professore  ordinario decano per ruolo, almeno sei mesi prima della scadenza del mandato o, in caso di sua assenza, impedimento o  inadempienza,  dal  professore ordinario che lo segue in ordine di anzianita' di ruolo. Nella  prima votazione il rettore  e'  eletto  a  maggioranza  assoluta  dei  voti esprimibili, tenuto conto delle ponderazioni previste alle lettere c) d) ed e) del  precedente  comma  5.  Nel  caso  in  cui  nessuno  dei candidati raggiunga tale quorum, si procede al ballottaggio tra i due candidati piu' votati nella prima votazione ed e'  eletto  colui  che abbia raggiunto il maggior numero dei  voti  espressi,  tenuto  conto delle ponderazioni previste alle lettere c) d) ed e)  del  precedente comma 5. Il regolamento elettorale di Ateneo disciplina le  modalita' di presentazione delle candidature e le procedure elettorali.     8. Nel caso di cessazione anticipata dalla carica o  in  caso  di votazione di una mozione di sfiducia, le votazioni per l'elezione del nuovo rettore devono essere indette dal professore  ordinario  decano per ruolo o, in caso di sua assenza, impedimento o inadempienza,  dal professore ordinario che lo segue in ordine di anzianita'  di  ruolo, entro quindici giorni  dalla  cessazione  o  dall'accoglimento  della mozione di sfiducia; le votazioni devono  essere  espletate  entro  i successivi sessanta giorni. Fino alla nomina del  nuovo  rettore,  le sue funzioni per tutti gli atti di ordinaria  amministrazione  e  gli adempimenti di legge, compresa la presidenza del senato accademico  e del  consiglio  di  amministrazione,  sono  svolte   dal   professore ordinario decano per ruolo o, in caso di sua assenza,  impedimento  o inadempienza, dal professore ordinario che  lo  segue  in  ordine  di anzianita' di ruolo. 
                               Art. 11. 
                   Competenze e funzioni del rettore 
     1. Il rettore:       a) convoca e presiede il senato accademico e  il  consiglio  di amministrazione;       b) propone al senato accademico, sentita la commissione  etica, una  rosa  di  candidati  per  la  designazione  dei  componenti  del consiglio di amministrazione;       c) presenta per l'approvazione al consiglio di amministrazione, tenendo conto delle proposte e dei pareri formulati al  riguardo  dal senato accademico:         c1) i  documenti  di  programmazione  annuale  e  pluriennale dell'Ateneo recanti gli obiettivi e le linee politiche  di  indirizzo in materia di didattica, ricerca, reclutamento del personale, servizi agli studenti e terza missione;         c2) il bilancio di previsione e di esercizio  coadiuvato  dal direttore generale;         c3) il documento triennale di programmazione  del  fabbisogno di personale;         c4) i criteri generali di determinazione delle  tasse  e  dei contributi degli studenti, acquisito il parere  del  consiglio  degli studenti, e ogni altra misura intesa  a  garantire  il  diritto  allo studio;         c5)  i  criteri  di  ripartizione   delle   risorse   tra   i dipartimenti e tra le facolta', per le rispettive competenze;         c6) il conferimento dell'incarico di direttore generale;         c7) le proposte di  attivazione  delle  federazioni  e  delle fusioni previste dall'articolo 3 della legge  30  dicembre  2010,  n. 240;         c8) i contratti e le convenzioni di interesse per l'Ateneo;       d) nomina, sentito il parere del senato accademico, il  garante degli studenti, i  componenti  del  Comitato  unico  di  garanzia,  i componenti della commissione etica e i rappresentanti  negli  enti  e nelle organizzazioni in cui e' prevista la presenza dell'Ateneo;         d1) nomina i componenti  del  collegio  di  disciplina  e  il presidente del collegio dei revisori dei conti designati  dal  senato accademico;       e)  nomina  il  coordinatore  e  i  componenti  del  nucleo  di valutazione, ad eccezione della componente studentesca, designati dal consiglio di amministrazione;       f) propone al senato accademico la decadenza dei componenti del consiglio di  amministrazione,  per  gravi  inadempimenti  ai  doveri istituzionali  o  per  protratta  impossibilita'   di   funzionamento dell'organo;       g) propone al senato accademico, previo parere  favorevole  del consiglio di amministrazione, le modifiche dello statuto;       h) emana con propri decreti lo statuto e i regolamenti;       i) propone al senato accademico,  ove  la  materia  non  ricada nelle competenze del collegio di disciplina, le sanzioni previste per le violazioni del codice etico che vanno dal richiamo  scritto,  fino ad arrivare, nei casi piu' gravi, alla decadenza e/o esclusione dagli organi accademici e/o dagli  organi  delle  strutture  dell'Ateneo  o all'esclusione dall'assegnazione di fondi e contributi di Ateneo;       j)  avvia  i  procedimenti  disciplinari  nei   confronti   dei professori e dei ricercatori, irroga le sanzioni non  superiori  alla censura, per le sanzioni superiori trasmette gli atti al collegio  di disciplina;       k) esercita ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi dal presente statuto. Degli atti di interesse  generale, adottati nell'esercizio di tali funzioni, il  rettore  informa  nella prima  riunione  utile  gli  organi  di  governo  che  sono  ad  essi interessati in relazione alle loro specifiche competenze.     2. In caso di necessita' e comprovata urgenza,  il  rettore  puo' assumere provvedimenti di competenza degli organi da lui  presieduti, portandoli  a   ratifica,   pena   la   decadenza,   nella   riunione immediatamente successiva.     3. Il rettore nomina, tra i professori ordinari di ruolo a  tempo pieno, il prorettore vicario che, in caso di impedimento o di assenza temporanea, lo sostituisce in tutte  le  sue  funzioni.  In  caso  di assenza o di impedimento del  prorettore  vicario,  le  funzioni  del rettore vengono svolte dal professore ordinario decano per ruolo.     4. Il rettore puo' nominare tra i professori di ruolo, sentito il senato accademico, prorettori delegati,  cui  attribuisce  specifiche competenze. Le deleghe decadono  in  caso  di  cessazione  anticipata dalla carica o in caso di  mozione  di  sfiducia  nei  confronti  del rettore. 
                               Art. 12. 
                           Senato accademico 
     1. Il senato accademico e' l'organo di  indirizzo  propositivo  e consultivo in materia di  didattica,  di  ricerca,  di  servizi  agli studenti e al territorio.     2. Sono attribuite al senato accademico funzioni di raccordo e di coordinamento con le strutture didattiche e di ricerca.     3.  Il  senato  accademico  e'  presieduto  dal  rettore  ed   e' costituito, su base elettiva, da venticinque componenti, di cui:       a) sedici direttori di dipartimento;       b) un senatore eletto da ciascuna delle tre  macro  aree  cosi' come disciplinate dall'art. 24-bis dello statuto;       c)  il  presidente  del  consiglio   degli   studenti   e   tre rappresentanti degli studenti eletti tra gli iscritti  per  la  prima volta a corsi di studio non oltre il primo anno fuori corso, a  corsi di dottorato e a scuole di specializzazione attivati nell'Ateneo;       d) due rappresentanti del personale tecnico amministrativo.     4. (Abrogato).     5. Il regolamento elettorale di Ateneo  disciplina  le  procedure elettorali e quelle relative alla cessazione anticipata dalla carica.     6. Alle sedute del senato accademico partecipano,  senza  diritto di voto, il prorettore vicario e il direttore generale;  quest'ultimo svolge le funzioni di segretario,  coadiuvato  nella  verbalizzazione dal personale a cio' addetto. 
                               Art. 13. 
              Competenze e funzioni del senato accademico 
     1. Il senato accademico:       a) designa, all'interno della rosa di  candidati  proposta  dal rettore, i componenti del consiglio di amministrazione.  La  proposta deve essere approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto secondo modalita' stabilite  nel  regolamento  elettorale  di Ateneo;       b) formula proposte  ed  esprime  pareri  obbligatori,  che  il rettore presenta al consiglio di amministrazione, su:         b1) i  documenti  di  programmazione  annuale  e  pluriennale dell'Ateneo recanti gli obiettivi e le linee politiche  di  indirizzo in materia di didattica, di ricerca, di reclutamento  del  personale, di servizi agli studenti e di terza missione;         b2) il bilancio di previsione e di esercizio;         b3) il documento triennale di programmazione  del  fabbisogno di personale;         b4) i criteri generali di determinazione delle  tasse  e  dei contributi degli studenti, acquisito il parere  del  consiglio  degli studenti, e su ogni altra misura intesa a garantire il  diritto  allo studio;         b5)  i  criteri  di  ripartizione   delle   risorse   tra   i dipartimenti e tra le facolta', per le rispettive competenze;         b6) le proposte adottate  dalle  strutture  didattiche  e  di ricerca  competenti  in  ordine  all'istituzione,  l'attivazione,  la modifica o la soppressione di corsi di  studio,  sedi,  dipartimenti, facolta' nonche' quelli relativi  all'offerta  formativa  annuale  ai diversi livelli, nel rispetto  dei  principi  e  delle  direttive  in materie di valutazione e accreditamento del sistema  universitario  e dei parametri di sostenibilita';         b7) le proposte di  attivazione  delle  federazioni  e  delle fusioni previste dall'art. 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;       c) formula le proposte ed esprime  i  relativi  pareri  che  il rettore presenta al consiglio di amministrazione su:         c1) le proposte adottate  dalle  strutture  didattiche  e  di ricerca  competenti  in  ordine   alla   costituzione,   modifica   e disattivazione   di   centri   interdipartimentali    nazionali    ed internazionali e di centri di servizio d'Ateneo;         c2) i contratti e le convenzioni di  interesse  generale  per l'Ateneo;         c3) i compensi  spettanti  ai  componenti  del  collegio  dei revisori dei conti;         c4) il conferimento dell'incarico di direttore generale;       d) esprime  parere  sulle  proposte  di  nomina  formulate  dal rettore per: il garante degli studenti;  i  componenti  del  Comitato unico  di  garanzia;  i  componenti  della   commissione   etica;   i rappresentanti negli enti e nelle organizzazioni in cui  e'  prevista la presenza dell'Ateneo;         d1) designa i componenti del  collegio  di  disciplina  e  il presidente del collegio dei revisori dei conti;       e) delibera, su proposta del rettore o di almeno 1/3  dei  suoi componenti, a maggioranza assoluta, la decadenza dei  componenti  del consiglio di  amministrazione,  per  gravi  inadempimenti  ai  doveri istituzionali  o  per  protratta  impossibilita'   di   funzionamento dell'organo;       f) delibera su proposta del rettore o di almeno  1/3  dei  suoi componenti, a  maggioranza  assoluta,  le  modifiche  dello  statuto, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione;       g) approva, a maggioranza assoluta dei suoi componenti,  previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, il codice etico e i regolamenti dell'Ateneo, ivi compreso il  regolamento  generale  di Ateneo e quelli di tipo organizzativo di competenza dei  dipartimenti e delle facolta' e dei corsi di studio, in materia di didattica e  di ricerca, ad  eccezione  del  regolamento  per  l'amministrazione,  la finanza  e  la  contabilita',  di   competenza   del   consiglio   di amministrazione, per il quale esprime il parere;       h) puo' presentare al corpo  elettorale  avente  legittimazione attiva per l'elezione del rettore, una proposta di  mozione  motivata di sfiducia al rettore,  decorsi  almeno  due  anni  dall'inizio  del mandato, su istanza di almeno 1/3 dei suoi componenti. La proposta di mozione deve essere approvata con una maggioranza di almeno  2/3  dei componenti  del  senato  e  si  intende  accolta  se   votata   dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto;       i) puo' comminare, su proposta del rettore e ove la materia non ricada nelle competenze  del  collegio  di  disciplina,  le  sanzioni previste per le violazioni del codice etico che  vanno  dal  richiamo scritto, fino ad arrivare, nei casi piu' gravi,  alla  decadenza  e/o esclusione dagli organi accademici e/o dagli organi  delle  strutture dell'Ateneo o all' esclusione dall'assegnazione di fondi e contributi di Ateneo;       j)  autorizza   annualmente,   se   richiesto,   la   riduzione dell'impegno didattico del rettore,  del  prorettore  vicario  e  dei prorettori delegati;       k) delibera, sulle richieste di afferenza su richiesta motivata degli interessati, nei casi di mancato  accordo  sulle  richieste  di afferenza deliberate dai consigli di dipartimento e,  in  ogni  caso, quando le variazioni di afferenza abbiano effetti  significativi  per la struttura organizzativa dell'Ateneo; le  richieste  di  cambio  di afferenza devono comunque essere motivate da un progetto culturale  e scientifico coerente con le linee strategiche di Ateneo.       l)  approva  i  piani  triennali  di  rientro  presentati   dai dipartimenti con un numero di docenti superiore di  sole  due  unita' rispetto al minimo di legge. 
                               Art. 14. 
                     Consiglio di amministrazione 
     1. Il consiglio di amministrazione e'  l'organo  di  governo  che attua l'indirizzo strategico dell'Ateneo mediante  la  programmazione ed  il   controllo   dell'attivita'   amministrativa,   economica   e patrimoniale.     2. Il consiglio di amministrazione e' composto:       a) dal rettore che lo presiede;       b) da cinque componenti  in  rappresentanza  del  personale  di ruolo in servizio nell'Ateneo, di cui uno espressione  del  personale tecnico amministrativo, in possesso  di  esperienza  di  gestione  di organismi  universitari  e   rappresentativi   di   diverse   realta' organizzative e scientifiche dell'Ateneo;       c)  da  due  soggetti  esterni  all'Ateneo,   individuati   tra personalita'  in  possesso  di   comprovata   competenza   in   campo gestionale, ovvero di esperienza professionale di alto  livello,  con attenzione alla qualificazione  scientifico-culturale.  I  componenti esterni non devono inoltre avere rapporti contrattuali in essere  con l'Ateneo ne' rapporti di parentela o affinita' entro il quarto  grado con gli altri  membri  del  consiglio  e  con  i  membri  del  senato accademico, del nucleo di valutazione, del collegio dei revisori  dei conti, con il rettore e il direttore generale;       d) da due rappresentanti eletti dagli studenti tra gli iscritti per la prima volta a corsi di studio non oltre il  primo  anno  fuori corso, a corsi di dottorato e a scuole di  specializzazione  attivati nell'Ateneo.     I componenti di cui alle lettere  b)  e  c)  sono  designati  dal senato accademico, sulla base di una rosa di candidati  proposta  dal rettore, in misura doppia rispetto ai candidati da designare, sentita la commissione etica, nel rispetto del principio di pari opportunita' di genere per una quota pari ad almeno 1/3 dei medesimi componenti.     3. I componenti esterni all'Ateneo  non  possono  aver  ricoperto posizioni di ruolo all'interno dell'Ateneo nei  tre  anni  accademici precedenti alla designazione, ne' possono  ricoprirle  per  tutta  la durata dell'incarico.     4. In caso il rettore cessi anticipatamente dalla  carica,  o  in caso di approvazione di una mozione  di  sfiducia,  il  consiglio  di amministrazione  e'  presieduto  per  tutti  gli  atti  di  ordinaria amministrazione e gli adempimenti di legge dal  professore  ordinario decano per ruolo.     5. Alle sedute  del  consiglio  di  amministrazione  partecipano, senza diritto di voto, il prorettore vicario e il direttore generale; quest'ultimo svolge  le  funzioni  di  segretario,  coadiuvato  nella verbalizzazione dal personale a cio' addetto. 
                               Art. 15. 
        Competenze e funzioni del consiglio di amministrazione 
     1. Il consiglio di amministrazione:       a) vigila  sulla  sostenibilita'  finanziaria  delle  attivita' dell'Ateneo e sull'efficienza ed efficacia della gestione;       b) delibera, previo parere obbligatorio del senato  accademico, sui seguenti documenti presentati dal rettore:         b1)  documenti  di  programmazione  annuale   e   pluriennale dell'Ateneo recanti gli obiettivi e le linee politiche  di  indirizzo in materia di didattica, di ricerca, di reclutamento  del  personale, di servizi agli studenti e di rapporti con il territorio;         b2) bilancio di previsione e di esercizio;         b3) documento triennale di programmazione del  fabbisogno  di personale;         b4) sui criteri generali di determinazione delle tasse e  dei contributi degli studenti, acquisito il parere  del  consiglio  degli studenti e su ogni altra misura intesa a garantire  il  diritto  allo studio;         b5)  sui  criteri  di  ripartizione  delle  risorse   tra   i dipartimenti e tra le facolta', per le rispettive competenze;         b6) sulle proposte adottate dalle strutture didattiche  e  di ricerca  competenti  attinenti   l'istituzione,   l'attivazione,   la modifica o la soppressione di corsi di  studio,  sedi,  dipartimenti, facolta', nonche' sull'articolazione annuale  dell'offerta  formativa ai diversi livelli, nel rispetto dei principi e  delle  direttive  in materie di valutazione e accreditamento del sistema  universitario  e dei parametri di sostenibilita';         b7) sulle proposte di attivazione delle federazioni  e  delle fusioni previste dall'art. 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;       c)  delibera,  su  proposta  del  rettore,  sentito  il  senato accademico:         c1) sulle proposte adottate dalle strutture didattiche  e  di ricerca  competenti,  in  ordine  alla   costituzione,   modifica   e disattivazione   di   centri   interdipartimentali    nazionali    ed internazionali e di centri di servizio d'Ateneo;         c2) sui contratti e le convenzioni di interesse generale  per l'Ateneo  e  che  rientrano  nella  sua  competenza  ai   sensi   dei regolamenti o di quanto deliberato in merito ai limiti di spesa;         c3) sui compensi spettanti ai  componenti  del  collegio  dei revisori dei conti proposti dal senato accademico;       d) conferisce, su proposta del  rettore  e  sentito  il  senato accademico, l'incarico di direttore generale; approva  gli  indirizzi dell'attivita' sulla gestione ed organizzazione  dei  servizi,  delle risorse strumentali e del personale  tecnico  amministrativo.  Revoca l'incarico del  direttore  generale  risolvendo  conseguentemente  il contratto;       e) designa  il  coordinatore  e  i  componenti  del  nucleo  di valutazione, ad eccezione della componente studentesca;       f)  delibera  sulla  retribuzione  del  direttore  generale  e, acquisito il parere  del  collegio  dei  revisori  dei  conti,  sulle indennita'  di  carica  e  sui  gettoni  di  presenza  negli   organi collegiali;       g) esprime parere, a maggioranza assoluta degli aventi  diritto al voto, sulle proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dal rettore o da almeno 1/3 dei senatori;       h) esprime parere sul codice etico e i regolamenti dell'Ateneo, ivi compreso il regolamento generale  di  Ateneo  e  quelli  di  tipo organizzativo di competenza dei dipartimenti e delle facolta'  e  dei corsi di studio, in materia di didattica e di ricerca;       i) approva il regolamento per l'amministrazione, la  finanza  e la contabilita', sentito il parere del senato accademico;       j) commina in composizione ristretta, senza  la  rappresentanza studentesca, ai professori e ai ricercatori le sanzioni  disciplinari o archivia il procedimento, nel rispetto del  parere  vincolante  del collegio di disciplina;       k)  delibera,  nei  limiti  della  programmazione   annuale   e pluriennale, sulla proposta di chiamata da parte dei dipartimenti dei professori e dei ricercatori a tempo determinato, nonche' sulla messa a concorso dei posti di ricercatore a tempo determinato. 
                               Art. 16. 
                    Collegio dei revisori dei conti 
     1. Il collegio dei revisori dei conti e' l'organo indipendente di controllo interno sulla regolarita'  della  gestione  amministrativa, finanziaria e contabile dell'Universita'.     2. I compiti e le modalita' di funzionamento  del  collegio  sono stabiliti dal Regolamento per  l'amministrazione,  la  finanza  e  la contabilita'.     3. Il collegio e' composto da:         a) un magistrato amministrativo o  contabile  o  un  avvocato dello  Stato,  nominato  dal  rettore  su  designazione  del   senato accademico, che ne assume la presidenza;         b) due componenti, di cui  uno  effettivo  e  uno  supplente, designati dal Ministero dell'economia e delle finanze;         c) due componenti, di cui  uno  effettivo  e  uno  supplente, designati dal MIUR.     Due membri effettivi del  collegio  devono  essere  iscritti  nel registro dei revisori contabili.     4. Il collegio, costituito con decreto rettorale, dura in  carica quattro esercizi e scade alla data di convocazione del  consiglio  di amministrazione per l'approvazione del bilancio di esercizio relativo al quarto esercizio della carica  e  comunque  non  oltre  i  termini stabiliti dalla normativa vigente.     5. L'incarico di componente del collegio dei revisori  dei  conti e' rinnovabile una sola volta e non puo' essere conferito a personale dipendente dell'Universita'. 
                               Art. 17. 
                    Nucleo di valutazione di Ateneo 
     1. Il nucleo di valutazione di Ateneo e' organo  indipendente  di valutazione interna della gestione  amministrativa,  delle  attivita' didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio.     2. Il nucleo e' composto da:       a) sette componenti nominati dal rettore, su  designazione  del consiglio di amministrazione, tra persone di  elevata  qualificazione professionale, di cui:         a1) il coordinatore,  scelto  tra  i  professori  ordinari  o associati in servizio nell'Ateneo;         a2) quattro componenti esterni all'Ateneo, di cui almeno  due individuati tra esperti nel campo della valutazione;         a3) due docenti di ruolo in servizio nell'Ateneo;       b) due studenti eletti dal consiglio degli studenti,  con  voto limitato ad uno.     3. Il nucleo di valutazione di Ateneo adempie ai compiti  e  alle funzioni  di  valutazione  previste  dalla  legge,  dal  sistema   di valutazione nazionale e dallo statuto,  nonche'  ai  compiti  e  alle funzioni assegnate dalle norme vigenti come Organismo indipendente di valutazione (OIV) dell'Ateneo.     4. Le norme relative al funzionamento del nucleo  sono  stabilite con apposito regolamento.     5. L'Universita'  assicura  al  nucleo  autonomia  decisionale  e strumenti operativi, nonche' il diritto di accesso alle  informazioni e ai dati necessari per lo svolgimento delle sue funzioni. 
                               Art. 18. 
                          Direttore generale 
     1. Il direttore  generale  e'  individuato  tra  personalita'  di elevata  qualificazione   professionale   e   comprovata   esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali.     2.  Il  direttore  generale  e'   nominato   dal   consiglio   di amministrazione,  su  proposta  del  rettore  e  sentito  il   senato accademico. Il direttore generale puo' nominare un vicedirettore  che lo sostituisce, in tutte le sue funzioni, in caso  di  impedimento  o assenza.     3. Il contratto e' stipulato per la  durata  massima  di  quattro anni ed e' rinnovabile.     4. Il  direttore  generale  e'  responsabile,  sulla  base  degli indirizzi forniti dal consiglio di  amministrazione  e  dal  rettore, della  complessiva  gestione  e  organizzazione  dei  servizi,  delle risorse   strumentali   e   del   personale    tecnico-amministrativo dell'Ateneo, a supporto delle attivita' di didattica, di ricerca e di servizio  al  territorio.   Egli   esercita   ogni   altra   funzione attribuitagli dalla legge.     5. Il direttore generale inoltre:       a) cura l'attuazione dei programmi  e  predispone  il  relativo piano operativo, affidandone la gestione ai dirigenti;       b) partecipa alle sedute degli organi  di  governo  dell'Ateneo secondo le norme del presente statuto;       c) verifica e controlla l'attivita' dei dirigenti  ed  esercita il potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi;       d)  stipula  i  contratti  dell'Universita'  e  sottoscrive  le convenzioni necessarie alla gestione;       e) adotta gli atti idonei a creare un vincolo di budget,  sulla base dei regolamenti interni in materia di contabilita'.     6. Il direttore generale presenta annualmente  al  rettore  e  al consiglio di amministrazione una relazione  sull'attivita'  svolta  e sui risultati raggiunti nel quadro  degli  obiettivi  definiti  dagli organi di governo.     7. Il direttore generale  puo',  in  assenza  del  vicedirettore, designare tra i dirigenti dell'Ateneo chi lo sostituisce in  caso  di assenza o impedimento;  in  assenza  di  designazione,  il  direttore generale e' sostituito dal dirigente con la  maggiore  anzianita'  di servizio in Ateneo. 
                              TITOLO III 
                   ALTRI ORGANISMI DELL'UNIVERSITA' 
                             Art. 18-bis. 
                Presidio della qualita' di Ateneo (PQA) 
     1. Il Presidio della qualita' di Ateneo  (PQA)  e'  la  struttura dell'Ateneo che organizza, monitora  e  supervisiona  lo  svolgimento adeguato ed uniforme delle procedure di assicurazione della  qualita' (AQ). Assolve inoltre un ruolo di consulenza  e  proposta  verso  gli organi di governo e di supporto nei confronti dei corsi di  studio  e dei  dipartimenti  per   lo   sviluppo,   l'implementazione   ed   il monitoraggio del sistema di AQ, in conformita' alla normativa vigente ed alle politiche della qualita' definite dall'Ateneo.     2. Con apposito  regolamento  sono  definite  le  regole  per  il funzionamento e per la nomina del coordinatore e  del  consiglio  del presidio della qualita'. 
                               Art. 19. 
                        Garante degli studenti 
     1. Il garante degli studenti e' l'organismo istituito al fine  di offrire assistenza e consulenza agli studenti che si  ritengano  lesi nei propri diritti o  interessi  da  abusi,  disfunzioni,  carenze  o ritardi  imputabili  a  provvedimenti,  atti,  comportamenti,   anche omissivi, di organi, uffici o singoli  soggetti  dell'Universita'  di Cagliari.     2. Il garante e' nominato dal  rettore,  sentito  il  parere  del senato  accademico,  tra  soggetti  esterni   all'Ateneo   che,   per preparazione e per provata esperienza, diano garanzia  di  competenza giuridico amministrativa nonche' di imparzialita' e  indipendenza  di giudizio.     3. Il garante degli studenti dura in carica tre  anni  e  non  e' immediatamente   riconfermabile.   Puo'    essere    revocato,    con provvedimento del rettore, sentito il senato accademico, a  causa  di inadempienze,  irregolarita'  o  ritardi  nell'esercizio  delle   sue funzioni.     4. Il consiglio di amministrazione assegna i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni  del  garante  degli  studenti.  Le  spese relative sono a carico del bilancio dell'Ateneo.     5. Gli  organi  dell'Ateneo  e  gli  uffici  dell'Amministrazione universitaria collaborano  col  garante  degli  studenti,  garantendo l'accesso agli atti ed ai documenti,  nel  rispetto  della  normativa vigente  sulla  trasparenza  degli  atti   amministrativi   e   sulla riservatezza delle persone.     6. Il garante degli studenti informa, con cadenza almeno annuale, il senato accademico e il consiglio di amministrazione dell'attivita' svolta. 
                               Art. 20. 
                           Commissione etica 
     1. La commissione etica e' un organismo con funzioni  consultive, di ricerca e di controllo in  merito  all'attuazione  e  al  rispetto delle norme del codice etico e delle prassi interpretative.     2. La commissione e'  composta  da  tre  membri,  preferibilmente esterni all'Universita', nominati dal rettore, sentito il parere  del senato accademico, nel rispetto delle pari opportunita' di genere. Il rettore indica il componente che svolge le funzioni di  presidente  e nomina un componente supplente per casi di  impedimento  di  uno  dei componenti titolari.     3. La commissione:       a) favorisce la composizione amichevole delle controversie;       b) segnala al rettore  i  casi  in  cui  sono  state  ravvisate violazione del  codice  etico,  per  i  successivi  provvedimenti  di competenza;       c) rimette gli atti al rettore  qualora  ravvisi  comportamenti sanzionabili con procedimenti disciplinari;       d) puo' sottoporre al senato accademico proposte di revisione o di integrazione del codice etico.     4. Gli atti della commissione devono essere motivati e  l'accesso ad  essi  deve  rispettare  le  norme  vigenti  relative  agli   atti amministrativi e al diritto alla riservatezza delle persone. 
                               Art. 21. 
                  Comitato per lo sport universitario 
     1. Il Comitato per lo  sport  universitario  e'  l'organismo  che coordina  le  attivita'  sportive  a  vantaggio  dei  componenti   la comunita' universitaria.     2. Il Comitato e' composto:       a) dal rettore dell'Universita', o  da  un  suo  delegato,  che assume le funzioni di presidente;       b) da due membri designati  dagli  enti  sportivi  universitari legalmente riconosciuti, che organizzano l'attivita'  sportiva  degli studenti su base nazionale;       c) da due studenti eletti in occasione del rinnovo delle  altre rappresentanze  studentesche,  secondo  le  modalita'  stabilite  nel regolamento per l'elezione degli studenti, di cui uno sara' designato come rappresentante nel consiglio direttivo del CUS Cagliari;       d) dal direttore generale  o  da  un  suo  delegato,  anche  in qualita' di segretario.     3. Il Comitato:       a)  definisce   le   regole   generali   per   lo   svolgimento dell'attivita' sportiva,  amatoriale  ed  agonistica,  sia  in  forma individuale che associata;       b) esprime pareri e propone la stipula di  convenzioni  per  la gestione dei servizi e degli  impianti  sportivi  universitari  e  ne verifica l'attuazione;       c) definisce gli  indirizzi  di  gestione  dei  servizi,  degli impianti e delle attivita' sportive e  i  relativi  piani  di  spesa, assicurando la  fruibilita'  dei  servizi,  degli  impianti  e  delle attrezzature, anche da parte di coloro  che  non  svolgono  attivita' agonistica;       d) propone al consiglio di amministrazione gli interventi ed  i programmi di edilizia sportiva;       e) redige una relazione  annuale  sull'attivita'  svolta  e  la trasmette al consiglio di amministrazione.     4. Il Comitato e' costituito con decreto  rettorale,  e  dura  in carica un biennio accademico. 
                               Art. 22. 
                       Consiglio degli studenti 
     1.  Il  consiglio  degli  studenti  e'  l'organismo  autonomo  di organizzazione e coordinamento degli studenti iscritti all'Ateneo.     2. Il consiglio e' organo consultivo e propositivo in materia di:       a) attivita' e servizi didattici;       b) diritto allo studio;       c) attivita' formative autogestite  nel  campo  della  cultura, dello sport e del tempo libero.     3. Il consiglio esprime parere obbligatorio su:       a)  la  determinazione  delle  contribuzioni  a  carico   degli studenti;       b) le forme  di  collaborazione  degli  studenti  ad  attivita' connesse all'erogazione di servizi.     4. Qualora le proposte e i pareri del  consiglio  degli  studenti non vengano accolti,  le  delibere  degli  organi  competenti  devono recare  specifica  motivazione  in  ordine  alle   ragioni   ostative all'accoglimento.     5. Il consiglio degli studenti puo' inoltre esprimere parere  sui documenti di programmazione e sul bilancio di Ateneo.     6. Il consiglio e' composto:       a) dai rappresentanti degli studenti nel senato accademico;       b)  dai  rappresentanti  degli  studenti   nel   consiglio   di amministrazione;       c) dai rappresentanti degli studenti nel nucleo di valutazione;       d) dai rappresentanti degli studenti nel Comitato per lo  sport universitario;       e) dai rappresentanti degli studenti nell'Ente regionale per il diritto allo studio universitario;       f)  da  tre  studenti  per  facolta',  eletti  con   una   sola preferenza, dai rappresentanti presenti in ogni consiglio di facolta' tra gli stessi rappresentanti;       g) da un rappresentante  per  facolta'  eletto,  con  una  sola preferenza, dai rappresentanti dei dottorandi e degli  specializzandi presenti  in  ogni  consiglio  dei  dipartimenti  partecipanti   alla facolta'.     7.  Almeno  due  volte  all'anno,  e  comunque  quando  1/3   dei componenti lo richieda, il consiglio si riunisce in seduta  allargata a tutti i rappresentanti degli studenti previsti dallo statuto e  dai regolamenti.     8. Il consiglio dura  in  carica  due  anni,  elegge  al  proprio interno il presidente. Il presidente e'  componente  di  diritto  del senato accademico e puo' eleggere una giunta con funzioni istruttorie e di coordinamento.     9. L'attivita' del  consiglio  e'  disciplinata  da  un  apposito regolamento approvato dai 2/3 dei suoi membri ed emanato dal rettore, sentito il senato accademico.     10. L'Universita'  garantisce  al  consiglio  degli  studenti  il supporto necessario all'espletamento dei suoi compiti. 
                               Art. 23. 
                      Comitato unico di garanzia 
     1. Il comitato unico di garanzia e' l'organismo istituito per  le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di  chi  lavora  e contro le discriminazioni, con funzioni propositive, consultive e  di verifica nelle materie di sua competenza.     2. Il comitato e' composto da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e da pari rappresentanti   dell'Amministrazione,   nonche'    da    altrettanti componenti supplenti. I componenti del  comitato  sono  nominati  dal rettore con proprio decreto, previo parere del senato accademico, nel rispetto del principio delle pari opportunita'.     3. Il comitato e' presieduto da un delegato del rettore,  i  suoi membri devono essere in possesso di comprovata esperienza in  materia di pari opportunita' ed adeguata esperienza in materia di  mobbing  e contrasto alle discriminazioni.     4. Il comitato:       a)   opera   per   superare   le   condizioni   che   provocano nell'organizzazione e nella distribuzione del lavoro effetti  diversi nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori, con pregiudizio per la formazione, l'avanzamento professionale e di carriera, ovvero  per il trattamento economico e retributivo;       b) promuove il rispetto delle pari opportunita' di genere negli organi  dell'Ateneo,  nelle  cariche  accademiche   e   nei   settori professionali;       c)  contribuisce  all'ottimizzazione  della  produttivita'  del lavoro  pubblico,   migliorando   l'efficienza   delle   prestazioni, collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro  caratterizzato  dal rispetto  dei  principi  di  pari   opportunita'   e   di   benessere organizzativo;       d) contrasta qualsiasi forma di discriminazione e  di  violenza morale o psichica nei confronti dei lavoratori.     5. Le modalita' di funzionamento del comitato sono  definite  con apposito regolamento. 
                               Art. 24. 
                        Collegio di disciplina 
     1. Il collegio di disciplina e' l'organismo competente a svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari nei  confronti  dei professori e dei ricercatori e  ad  esprimere  parere  conclusivo  in merito agli stessi, proponendo le relative sanzioni.     2. Il collegio e' composto da sette docenti di ruolo,  in  regime di tempo pieno,  di  cui  tre  professori  ordinari,  due  professori associati e due ricercatori a tempo  indeterminato,  nonche'  da  tre componenti  supplenti,  uno  per  ciascuna  categoria,  nominati  dal rettore su designazione del  senato  accademico.  Nella  composizione deve essere salvaguardato il principio  delle  pari  opportunita'  di genere con una percentuale almeno del 30%.     3. Svolge funzioni di presidente  il  professore  ordinario  piu' anziano per ruolo.     4. Il collegio opera secondo il principio del giudizio tra  pari, nel rispetto dei principi della ragionevole durata  del  procedimento disciplinare, della chiarezza e determinatezza dell'incolpazione, del contradditorio in condizioni di parita'.     5. I compiti e le modalita' di funzionamento  del  collegio  sono disciplinati da apposito regolamento, nel  rispetto  della  normativa vigente. 
                              Art. 24-bis 
                        Consiglio di macro area 
     1. I consigli di macro area sono organi consultivi e  propositivi in materia di didattica e ricerca cui  afferiscono  tutti  i  docenti appartenenti alle macro aree CUN individuate dalla normativa vigente.     2. Ogni  consiglio  elegge  al  suo  interno,  secondo  modalita' indicate nel regolamento elettorale di Ateneo, un  docente  di  ruolo componente del  senato  accademico  che  rappresenta  la  macro  area all'interno del senato accademico ai sensi  dell'art.  12,  comma  3, lett. b) e svolge anche le funzioni di coordinatore del consiglio  di macro area.     3. Il coordinatore  di  cui  al  comma  precedente  riferisce  al consiglio  di  macro  area  relativamente  al   mandato   in   senato accademico.     4. Le modalita' di funzionamento del consiglio e le competenze  e funzioni del coordinatore di macro area, sono definite  con  apposito regolamento di funzionamento del consiglio di macro area. 
                               TITOLO IV 
                   STRUTTURE DIDATTICHE E DI RICERCA 
                               Art. 25. 
                   Strutture didattiche e di ricerca 
     1. L'Universita' si articola al proprio interno in:       a) dipartimenti;       b) strutture di raccordo denominate facolta';       c) corsi di studio;       d) altre strutture previste dallo statuto e dai regolamenti. 
                               Art. 26. 
                             Dipartimenti 
     1. I dipartimenti sono le  strutture  finalizzate  ad  assicurare l'esercizio organico ed integrato delle attivita'  di  didattica,  di ricerca e di servizio al territorio. Ove alle funzioni di didattica e ricerca  si  affianchino  funzioni  assistenziali,   i   dipartimenti assumono i compiti conseguenti.     2. I  dipartimenti  promuovono,  coordinano  ed  organizzano,  in collaborazione con le altre  strutture  universitarie  coinvolte,  le attivita' di didattica, di ricerca e di alta formazione post lauream, nel    rispetto    del    principio     di     autonomia,     nonche' l'internazionalizzazione  delle  proprie  attivita'   attraverso   il sostegno, anche finanziario,  allo  sviluppo  degli  scambi  e  delle iniziative di cooperazione.     3.  Ai  dipartimenti  afferiscono,  di  norma,  previa  richiesta approvata  dal  consiglio  di  dipartimento,  i   professori   ed   i ricercatori   appartenenti   a   settori   scientifico   disciplinari culturalmente omogenei. Il consiglio di dipartimento  delibera  sulle richieste di nuova afferenza. Le richieste devono essere motivate  da un progetto culturale e scientifico coerente con le linee strategiche di Ateneo. Nel caso in cui dalla nuova afferenza  possa  derivare  la cessazione del  dipartimento  di  provenienza  o  comunque  un  grave pregiudizio all'organizzazione dipartimentale dell'Ateneo,  gli  atti sono rimessi al senato accademico  per  le  relative  determinazioni. L'afferenza viene disposta con decreto  del  rettore  e  puo'  essere modificata prima che sia decorso un triennio, solo previo parere  del senato accademico.     4. I dipartimenti hanno autonomia  gestionale,  amministrativa  e regolamentare, nei limiti previsti dallo statuto, dai regolamenti  di Ateneo e  dalle  norme  vigenti  sull'ordinamento  universitario.  Al dipartimento sono assegnate le risorse finanziarie, logistiche ed  il personale tecnico amministrativo necessari per il suo  funzionamento. Piu' dipartimenti possono organizzarsi con  strutture  amministrative comuni, per affinita' disciplinare o per ragioni logistiche.     5. Nell'assegnazione ai dipartimenti delle risorse finanziarie  e di personale, si terra' conto dei  risultati  conseguiti  nell'ambito della  ricerca  dai  professori  e  dai  ricercatori  afferenti  alla struttura, anche in relazione ai  criteri  di  valutazione  stabiliti dall'ANVUR  ed  alla  valutazione  ex   post   delle   politiche   di reclutamento.  L'attribuzione  delle  risorse  di  personale   terra' inoltre conto dei risultati conseguiti nell'ambito  della  didattica, dai corsi di studio ai quali  il  dipartimento  contribuisce  con  la propria docenza, in relazione a detto contributo, anche in  relazione ai parametri utilizzati per l'attribuzione del Fondo di finanziamento ordinario.     6.  L'istituzione  dei  nuovi  dipartimenti  e'  deliberata   dal consiglio  di  amministrazione,  sentito  il  senato  accademico.  La proposta,  corredata  da  un  progetto   scientifico   e   didattico, dev'essere  sottoscritta  da  un  numero  di  docenti  di   ruolo   e ricercatori a tempo determinato che intendono afferire, non inferiore a quarantacinque unita'.     7. Qualora il numero di professori  e  ricercatori  afferenti  al dipartimento sia superiore di solo  due  unita'  rispetto  ai  limiti minimi di legge, il Dipartimento deve presentare al senato accademico per l'approvazione un piano  di  rientro  triennale  che  preveda  le azioni necessarie al mantenimento di una numerosita' sufficiente  dei docenti. Nel caso di mancata presentazione, mancata approvazione o di mancato rispetto del piano,  al  termine  del  triennio,  qualora  la numerosita' dei docenti scenda al di sotto dei limiti  di  legge,  il dipartimento deve essere disattivato entro il termine massimo  di  un anno.     8.  I  dipartimenti  partecipano,  in  relazione  a  criteri   di affinita' disciplinare e per attivita' formative comuni, a  strutture di raccordo denominate facolta', aventi funzioni di  coordinamento  e di  razionalizzazione  delle  attivita'  didattiche  e  di   sostegno gestionale per i dipartimenti e i corsi di studio.     9. In ragione di peculiari esigenze scientifiche, i  dipartimenti possono articolarsi in sezioni di ricerca,  costituite  con  il  voto favorevole  della  maggioranza  dei  componenti  del   consiglio   di dipartimento. Le sezioni di ricerca hanno  autonomia  funzionale,  ma non amministrativa e contabile, e non possono essere assegnatarie  di personale tecnico e amministrativo. 
                               Art. 27. 
                        Organi del dipartimento 
     1. Sono organi del dipartimento:       a) il consiglio di dipartimento;       b) il direttore di dipartimento;       c) la giunta di dipartimento. 
                               Art. 28. 
                       Consiglio di dipartimento 
     1. Il consiglio e' composto:       a) dal direttore;       b) dai professori ed i ricercatori afferenti al dipartimento;       c) da una rappresentanza del personale  tecnico  amministrativo assegnato al dipartimento, non superiore al 10% dei componenti di cui alle lettere a) e b);       d) da una rappresentanza degli studenti eletti nei consigli  di corso di studio, di  classe  o  interclasse  a  cui  il  dipartimento partecipa con una docenza almeno pari al 20% dei crediti  complessivi erogati; degli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca  ed alle scuole di specializzazione la  cui  gestione  amministrativa  e' affidata al dipartimento, nonche' dei titolari di assegno di  ricerca di cui all'art. 22 della legge  n.  240/2010,  le  cui  attivita'  si svolgano presso il  dipartimento,  secondo  modalita'  stabilite  nel Regolamento elettorale di Ateneo.     La componente di cui alla lett. d) e' pari al 15% dei  componenti il consiglio.     2. Il segretario amministrativo partecipa alle sedute e svolge le funzioni di segretario verbalizzante. Le modalita' di  partecipazione delle diverse componenti e le eventuali  limitazioni  al  diritto  di voto sono stabilite nel regolamento per il funzionamento degli organi collegiali  centrali  e  delle  strutture  didattiche  e  di  ricerca dell'Ateneo, nel rispetto del principio di valutazione tra pari. 
                               Art. 29. 
          Competenze e funzioni del consiglio di dipartimento 
     1. Il consiglio di dipartimento:       a) collabora con i consigli di facolta' e i consigli  di  corso di studio, di classe o interclasse nella definizione delle  attivita' didattiche e in coerenza con i documenti di programmazione di Ateneo, delibera l'offerta formativa, approva il piano  annuale  e  triennale delle attivita'  di  didattica  e  ricerca,  specificando  obiettivi, indicatori  e  target  di   miglioramento,   nonche'   la   relazione consuntiva. Definisce i criteri  per  l'utilizzazione  delle  risorse finanziarie, logistiche, di personale e dei beni strumentali  di  cui il dipartimento ha la disponibilita';       b) approva la proposta di bilancio di previsione per  la  parte di competenza del dipartimento, coerentemente con  il  principio  del bilancio unico;       c) trasmette alle facolta' per il parere, anche  congiuntamente ad  altri  dipartimenti,  la  proposta  di  istituzione,  modifica  e soppressione  dei  corsi  di   studio,   predisponendo   i   relativi ordinamenti, sentito il consiglio di corso di  studio,  di  classe  o interclasse e la commissione paritetica della  facolta'  interessata, secondo modalita' definite nel regolamento didattico;       d) trasmette alle facolta' per il parere, anche  congiuntamente ad altri dipartimenti, la proposta di attivazione di corsi di  studio impegnandosi a garantirne le risorse di docenza di  ruolo  necessarie per il rispetto dei requisiti previsti  dalla  normativa  vigente  e, sentito il consiglio di corso di studio, di classe o interclasse,  la proposta di disattivazione di corsi di studio;       e) comunica annualmente ai consigli  di  facolta'  la  delibera sull'assegnazione dei  compiti  didattici  ai  docenti  afferenti  al dipartimento,   garantendone   l'impiego,   nella   copertura   degli insegnamenti   dei   corsi,   secondo   equita',   funzionalita'    e razionalita', nel rispetto di  quanto  previsto  dai  regolamenti  di Ateneo;       f)  trasmette  alla  facolta'  la  delibera   sulla   eventuale richiesta di riesame formulata dal consiglio  di  facolta'  ai  sensi dell'articolo 37, comma 1, lett. d);       g) delibera, nel rispetto delle norme vigenti e  del  principio del giudizio tra pari, sulle  proposte  di  chiamata  dei  professori ordinari e associati; le richieste di posti da  ricercatore  a  tempo determinato  di  tipologia  a)  e  b)  devono  essere  deliberate  in composizione ristretta  ai  soli  professori  ordinari  e  associati. Delibera, altresi', sul reclutamento di altro  personale  a  supporto dei progetti di ricerca e sul conferimento degli assegni di ricerca e sulle richieste di personale tecnico amministrativo. Le proposte sono trasmesse  al  rettore  e  al  direttore  generale  per  le  relative determinazioni;       h) delibera, con la maggioranza assoluta dei  soli  docenti  di ruolo, sulle richieste di afferenza presentate dai  docenti,  nonche' sulle richieste di congedo e aspettativa per motivi di  studio  o  di ricerca;       i) formula agli organi competenti le  richieste  di  fondi,  di locali  e  di  beni  strumentali   e   delibera   l'acquisizione   di apparecchiature e  servizi,  nonche'  l'attivazione  di  contratti  e convenzioni, nei limiti previsti  dai  regolamenti  di  Ateneo.  Tali competenze  possono  essere  delegate,  per  oggetti  definiti,  alla giunta, previa delibera assunta a maggioranza assoluta dei componenti il consiglio;       j) delibera, a maggioranza assoluta  degli  aventi  diritto  al voto, il regolamento di funzionamento del dipartimento da  sottoporre all'approvazione definitiva  del  senato  accademico,  previo  parere favorevole del consiglio di amministrazione;       k) esercita ogni altra competenza prevista  dalle  disposizioni di legge, dal presente statuto e dai regolamenti;       l) puo' deliberare, a maggioranza qualificata di almeno 2/3, la mozione motivata di sfiducia al direttore,  decorsi  almeno  un  anno dall'inizio  del  mandato,  su  istanza  di  almeno  1/3   dei   suoi componenti; la relativa delibera deve essere trasmessa al rettore per i provvedimenti di competenza. 
                               Art. 30. 
                       Direttore di dipartimento 
     1. Il direttore di dipartimento e' eletto  dal  consiglio  tra  i professori ordinari afferenti al dipartimento. Nel caso di assenza  o indisponibilita' di un professore ordinario  puo'  essere  eletto  un professore associato.     2. L'elettorato attivo spetta a tutti i componenti del  consiglio di dipartimento. L'elezione  avviene  a  maggioranza  assoluta  degli aventi diritto nella prima votazione e nella seconda con  il  sistema del ballottaggio tra i due candidati piu' votati.     3. (Abrogato).     4. Il direttore designa, tra i professori ordinari o associati  a tempo pieno, un vicedirettore che lo  sostituisce  in  tutte  le  sue funzioni in caso di impedimento o assenza. 
                               Art. 31. 
          Competenze e funzioni del direttore di dipartimento 
     1. Il direttore rappresenta il dipartimento, convoca  e  presiede il consiglio e  la  giunta,  fissandone  l'ordine  del  giorno,  cura l'esecuzione delle relative delibere. Il direttore e'  componente  di diritto del senato accademico.     2. Il direttore esercita, in particolare, le seguenti funzioni:       a) presenta al consiglio, per l'approvazione: il piano  annuale e triennale delle attivita' di ricerca  e  di  didattica,  proponendo obiettivi,  indicatori  e  target  sulla  base   dei   documenti   di programmazione di Ateneo; la proposta di bilancio di  previsione  per la  parte  di  competenza  del  dipartimento,  coerentemente  con  il principio  del  bilancio  unico  e  la   relazione   sul   grado   di raggiungimento degli obiettivi assegnati e dei target;       b) stipula i contratti e le convenzioni approvati dal consiglio ai sensi dell'art. 29, comma 1, lett. i);       c) autorizza direttamente, senza l'approvazione del  consiglio, le spese al  di  sotto  del  limite  stabilito  dal  regolamento  per l'amministrazione, la finanza e la contabilita';       d) propone  al  consiglio  i  criteri  di  utilizzazione  delle risorse assegnate al dipartimento;       e) coordina i servizi tecnici,  amministrativi  e  di  supporto alle attivita' di ricerca e di didattica, gestite dal dipartimento;       f) formula proposte al consiglio per lo  sviluppo  dei  servizi forniti dal dipartimento, l'acquisto di  beni  e  attrezzature  e  la copertura dei relativi costi;       g) vigila sull'osservanza, nell'ambito del dipartimento,  delle leggi, dello statuto e dei regolamenti.     3. Il direttore esercita tutte le altre  funzioni  che  gli  sono demandate dalle norme di legge, dallo statuto e  dai  regolamenti  di Ateneo, nonche' quelle non espressamente attribuite  dal  regolamento di dipartimento ad altri organi dipartimentali.     4. In caso di necessita' e urgenza, il  direttore  puo'  adottare provvedimenti  amministrativi,  di  competenza  degli  altri   organi dipartimentali, portandoli a  ratifica  nella  seduta  immediatamente successiva. 
                               Art. 32. 
                        Giunta di dipartimento 
     1. La giunta e' composta:       a) dal direttore di dipartimento che la convoca e la presiede e dal vicedirettore;       b) da un  numero  di  docenti,  stabilito  dai  regolamenti  di dipartimento su proposta del direttore,  tra  i  quali  rientrano  di diritto i coordinatori di corso di studio, classe o interclasse;       c) da almeno un rappresentante eletto dai titolari  di  assegno di ricerca e dagli iscritti ai corsi di dottorato ed alle  scuole  di specializzazione;       d)  da  un  rappresentante   eletto   dal   personale   tecnico amministrativo assegnato al dipartimento.     2. Il consiglio di dipartimento nomina, su proposta del direttore di dipartimento, tra i  docenti  di  cui  al  comma  1,  lett.  b)  i rappresentanti del dipartimento nei consigli di  facolta'  unitamente ai coordinatori di corso di studio, classe o interclasse che ne fanno parte di diritto. Il numero di docenti del dipartimento nei  consigli di facolta', di cui all'articolo 36, comma 1, lett. c),  e'  definito secondo le modalita' indicate nel regolamento elettorale  di  Ateneo, tenendo conto di quanto previsto dallo stesso articolo 36.     3.  Alle  riunioni  della  giunta  partecipa  il  segretario  del dipartimento,   senza   diritto   di   voto   e   con   funzioni   di verbalizzazione. 
                               Art. 33. 
                  Competenze e funzioni della giunta 
     1. La giunta:       a) collabora  con  il  direttore  nell'espletamento  delle  sue funzioni;       b) esercita  attivita'  istruttoria  su  tutte  le  materie  di competenza del consiglio;       c) esercita tutte le funzioni ad  essa  espressamente  delegate dal consiglio ed ogni altra funzione  assegnata  dal  regolamento  di dipartimento. 
                             Art. 33-bis. 
            Centri interdipartimentali e centri interateneo 
     1. Due o piu' consigli di dipartimento, con  il  voto  favorevole della maggioranza dei rispettivi consigli,  possono  deliberare,  per particolari attivita' di ricerca e formazione di durata  pluriennale, la  proposta  di  costituzione  di  centri  interdipartimentali,   da presentare al consiglio di  amministrazione  per  l'approvazione;  la relativa delibera ne determina la durata ed i termini per il rinnovo.     2. I centri interdipartimentali hanno  autonomia  funzionale,  ma non amministrativa e contabile e non possono  essere  assegnatari  di personale tecnico e amministrativo.     3. La proposta di costituzione dei centri  interdipartimentali  e il  relativo  regolamento  di  funzionamento   devono   indicare   il dipartimento  di  riferimento,   previa   acquisizione   del   parere favorevole del  dipartimento  medesimo,  in  relazione  agli  aspetti amministrativi e  contabili.  Il  dipartimento  di  riferimento  puo' essere modificato con richiesta motivata  del  consiglio  del  centro interdipartimentale e previa acquisizione del parere  favorevole  del nuovo dipartimento di riferimento.     4. Il provvedimento di istituzione dei centri interdipartimentali puo'  prevedere  la  costituzione  del  consiglio  e  l'elezione  del direttore. Il consiglio del centro e' composto da:       a) il  direttore  del  centro,  eletto  tra  i  componenti  del consiglio;       b) i docenti che aderiscono al centro.     5. Il consiglio di dipartimento, con  il  voto  favorevole  della maggioranza dei suoi componenti,  puo'  deliberare,  per  particolari attivita' di ricerca e formative di durata pluriennale,  la  proposta di costituzione di centri interateneo, da presentare al consiglio  di amministrazione per l'approvazione; la relativa delibera ne determina la durata ed i termini per il rinnovo. La  proposta  di  costituzione dei centri interateneo e il  relativo  regolamento  di  funzionamento devono indicare il dipartimento di riferimento e le altre universita' partecipanti. Le proposte di adesione ai  centri  interateneo  devono essere conformi allo statuto e ai regolamenti di Ateneo.     6. I centri interateneo e  interdipartimentali  sottopongono  una relazione triennale all'esame del consiglio di dipartimento anche  ai fini della verifica dell'interesse alla continuazione  dell'attivita' del centro in relazione al rapporto costi benefici. La  relazione  e' trasmessa al consiglio di  amministrazione  che,  previo  parere  del senato accademico, conferma o nega  la  continuazione  dell'attivita' del centro. La mancata  presentazione  della  relazione  puo'  essere causa di scioglimento del centro. 
                               Art. 34. 
                               Facolta' 
     1.  Le  facolta'  sono  le  strutture  di   raccordo   tra   piu' dipartimenti raggruppati per aree scientifico-disciplinari  omogenee, definite con delibera del consiglio di amministrazione, previo parere del senato accademico, con funzioni di coordinamento  e  di  sostegno gestionale per i dipartimenti e i corsi di  studio  e  le  scuole  di specializzazione, se di competenza, razionalizzazione delle attivita' didattiche, nonche' di gestione dei servizi comuni ad esse inerenti.     2. Nel caso in cui i  dipartimenti  afferenti  alla  facolta'  di medicina e chirurgia, oltre alle funzioni didattiche  e  di  ricerca, svolgano   funzioni   assistenziali,   la    facolta'    assume    la responsabilita' dei compiti conseguenti, secondo modalita' concordate con la Regione autonoma della Sardegna, garantendo  l'inscindibilita' ed il coordinamento delle funzioni  di  insegnamento  e  ricerca  con quelle di assistenza dei docenti di materie cliniche.     3.   Le   facolta'   sono   dotate   di   autonomia   gestionale, amministrativa e regolamentare, nei limiti  previsti  dallo  statuto, dai regolamenti di Ateneo  e  dalle  norme  vigenti  sull'ordinamento universitario.     4. L'istituzione delle facolta', nella misura massima di sei,  e' deliberata  dal  consiglio  di  amministrazione,  sentito  il  senato accademico, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al  voto.  La proposta  di  istituzione  puo'  essere  presentata  da  almeno   due dipartimenti ed e' deliberata a maggioranza assoluta  dei  componenti dei rispettivi consigli. 
                               Art. 35. 
                         Organi delle facolta' 
     1. Sono organi della facolta':       a) il consiglio di facolta';       b) il presidente del consiglio di facolta';       c) la commissione paritetica. 
                               Art. 36. 
                         Consiglio di facolta' 
     1. Il consiglio di facolta' e' composto:       a) dal presidente;       b) dai direttori dei dipartimenti che costituiscono la facolta' o loro delegati;       c) dai rappresentanti dei dipartimenti di cui alla lettera b) e dei dipartimenti partecipanti ai sensi  dell'articolo  54,  comma  1, lettere l) e m). Tali rappresentanti devono far  parte  della  giunta dei  dipartimenti  medesimi.  La  loro  numerosita'  e'  definita  in rapporto  al  contributo  dei  crediti  didattici  connessi  con  gli insegnamenti. Tale rapporto e' definito, per un triennio, sulla  base delle modalita' indicate nel regolamento elettorale di Ateneo.  Fanno parte di diritto del consiglio di facolta' i coordinatori  dei  corsi di studio, classe o interclasse eventualmente fino  alla  concorrenza del numero di consiglieri che rappresentano il dipartimento, ai sensi dell'articolo 32, comma 2. Ogni rappresentante di cui  alla  presente lettera  c)  puo'  far  parte  di  un  solo  consiglio  di  facolta'; l'eventuale opzione va esercitata  entro  cinque  giorni  dalla  data della designazione;       d) da una rappresentanza degli studenti  dei  corsi  di  studio coordinati dalla facolta', pari al 15%  del  numero  complessivo  dei componenti  del  consiglio  secondo   le   modalita'   indicate   nel regolamento elettorale di Ateneo.     2. I docenti che non svolgono attivita' didattica  nei  corsi  di studio coordinati dalla facolta' non possono far parte del consiglio, fatta eccezione per i direttori dei dipartimenti che costituiscono la facolta'. In caso di scadenza o anticipata cessazione del mandato dei direttori di dipartimento o dei coordinatori dei corsi di studio,  di classe o interclasse, il neoeletto subentra nel consiglio  sino  alla scadenza del mandato del componente sostituito.     3. (Abrogato).     4. Alle sedute del consiglio di facolta' partecipa, senza diritto di voto, il responsabile della segreteria di presidenza che svolge le funzioni di segretario verbalizzante del consiglio.     5. Nel caso in cui i componenti di cui  al  precedente  comma  1, lett. c) cessino di appartenere alla giunta di  dipartimento,  o  non svolgano piu' attivita' didattica  nei  corsi  di  studio  coordinati dalla facolta', il dipartimento provvede alla loro sostituzione  sino alla scadenza del mandato del componente sostituito.     6. Le modalita' di variazione della composizione  del  consiglio, conseguenti ad attivazione, modifica o disattivazione  dei  corsi  di studio, saranno definite in via regolamentare dal senato  accademico. Nello stesso regolamento verranno definite le limitazioni al  diritto di voto. 
                               Art. 37. 
            Competenze e funzioni del consiglio di facolta' 
     1. Il consiglio:       a)  coordina  la  gestione  dell'attivita'  didattica  e  delle attivita'  formative  dei  corsi  di   studio   di   competenza   dei dipartimenti e delle scuole di  specializzazione  che  contribuiscono all'attivita' didattica della facolta';       b) esprime, entro il termine massimo di trenta  giorni,  parere sulle proposte di istituzione, modifica, attivazione,  disattivazione e soppressione dei corsi di studio, presentate dai dipartimenti e  le trasmette agli organi competenti;       c)  puo'  formulare,  a  maggioranza  assoluta,   proposte   ai dipartimenti    in    ordine    all'istituzione,    alla    modifica, all'attivazione e  alla  disattivazione  dei  corsi  di  studio,  nel rispetto dei principi e delle direttive in materie di  valutazione  e accreditamento  del  sistema  universitario  e   dei   parametri   di sostenibilita';       d) ai fini della razionalizzazione dell'affidamento dei compiti didattici e di un migliore utilizzo  della  docenza,  puo'  esprimere entro il termine massimo  di  trenta  giorni  richiesta  motivata  di riesame in ordine all'affidamento dei compiti didattici  ai  docenti, comunicato dai dipartimenti  ai  sensi  dell'articolo  29,  comma  1, lettera f);       e) in coerenza con i documenti di  Ateneo  definisce,  su  base annuale, obiettivi, indicatori e target di miglioramento  per  quanto riguarda servizi di segreteria didattica, orientamento e tutorato,  e servizi  a  supporto  delle  attivita'  didattiche.  Nella  relazione annuale della commissione paritetica docenti-studenti della  facolta' il  quadro  di  obiettivi,  indicatori  e  target  viene  discusso  a consuntivo;       f) al termine di ogni anno relaziona sul  raggiungimento  degli obiettivi e dei target assegnati;       g) approva la proposta di bilancio per la parte  di  competenza della facolta', coerentemente con il principio del bilancio unico.     1-bis. Il consiglio di facolta' ha, in caso di disaccordo  tra  i consigli  di  dipartimento  e/o  dei  corsi  di  studio,   classe   o interclasse, il ruolo di cercare, insieme agli  organismi  coinvolti, una possibile armonizzazione delle decisioni discordanti. In caso  di mancato accordo non assume decisioni autonome, ma trasmette gli  atti al senato accademico per la decisione finale.     2. Il consiglio esercita tutte le altre  funzioni  che  gli  sono demandate dalle norme di legge, dallo statuto e  dai  regolamenti  di Ateneo. 
                               Art. 38. 
                 Presidente del consiglio di facolta' 
     1. Il presidente e' eletto tra i professori ordinari che svolgono attivita' didattica nei corsi di studio coordinati dalla facolta'.     2. L'elettorato attivo spetta  ai  componenti  del  consiglio  di facolta'. La votazione avviene a maggioranza  assoluta  degli  aventi diritto nella prima votazione e, nella seconda, con  il  sistema  del ballottaggio tra i due candidati piu' votati.     3. Il presidente:       a) convoca e presiede il consiglio di  facolta',  predisponendo l'ordine del giorno e organizzandone i lavori;       b) cura l'esecuzione delle relative deliberazioni e i  rapporti con i dipartimenti ed i corsi di studio o di classe o interclasse;       c) bandisce i contratti per attivita' di insegnamento necessari per  garantire   il   funzionamento   dei   corsi,   deliberati   dai dipartimenti.  La  selezione  per  l'affidamento  dei  contratti  per attivita' di insegnamento avviene a cura di una commissione  nominata dai dipartimenti, cui  afferisce  il  maggior  numero  di  professori ordinari e associati del  settore  scientifico  disciplinare  per  il quale e' stato bandito l'incarico;       d) sovrintende alla gestione degli spazi, delle attrezzature  e degli strumenti destinati alle attivita' formative;       e) in caso di necessita' ed urgenza puo' adottare provvedimenti amministrativi, di competenza del consiglio di facolta', portandoli a ratifica nella seduta immediatamente successiva.     4. Il presidente designa tra i professori ordinari o associati  a tempo pieno, componenti del consiglio di facolta', un  vicepresidente che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di impedimento  o assenza. Il vicepresidente e' nominato con decreto del rettore. 
                               Art. 39. 
                         La giunta di facolta' 
     (Abrogato). 
                               Art. 40. 
                        Commissione paritetica 
     1. Presso ogni facolta' e' istituita una  commissione  paritetica composta  da  docenti  e  studenti  con  funzioni   di   monitoraggio dell'attivita' di servizio agli studenti,  dell'offerta  formativa  e della qualita' della didattica complessiva.     2. La commissione paritetica e'  presieduta  dal  presidente  del consiglio di facolta' o da un suo  delegato.  La  composizione  e  le regole di funzionamento della commissione  paritetica  sono  definite con apposito regolamento in  modo  da  assicurare  in  ogni  caso  la pariteticita' e l'adeguata rappresentativita' di  tutti  i  corsi  di studio della facolta'.     3. (Abrogato).     4. La commissione paritetica:       a) svolge attivita' di monitoraggio  dell'offerta  formativa  e della qualita' della didattica, nonche'  dell'attivita'  di  servizio agli studenti;       b) individua gli indicatori per la  valutazione  dei  risultati derivanti dall'attivita' di monitoraggio;       c) formula pareri sull'attivazione e soppressione dei corsi  di studio e sull'adeguamento dei relativi ordinamenti didattici. 
                               Art. 41. 
                            Corsi di studio 
     1. I corsi di  studio  sono  rappresentati,  secondo  la  vigente normativa sull'ordinamento universitario, dai corsi  di  laurea,  dai corsi di laurea magistrale e magistrale a ciclo unico.     2. I corsi  di  studio  sono  istituiti,  attivati,  disattivati, modificati e soppressi con delibera del consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, ai sensi dell'art. 15, comma  1,  lett. b6). 
                               Art. 42. 
          Organi dei corsi di studio, di classe o interclasse 
     1. Sono organi dei corsi di studio:       a) il consiglio di corso di studio, di classe o interclasse;       b)  il  coordinatore  dei  corsi  di  studio,   di   classe   o interclasse. 
                               Art. 43. 
         Consiglio di corso di studio, di classe o interclasse 
     1. Il consiglio di corso e' composto:       a) dai docenti di ruolo e dai ricercatori a  tempo  determinato che svolgono attivita' didattica per incarichi di insegnamento, anche modulare, nell'ambito del corso di studio, di classe  o  interclasse, nonche' dai ricercatori senza incarico di insegnamento, che  svolgono la maggioranza delle ore di didattica integrativa nello stesso  corso di studio, di classe o interclasse;       b) da una rappresentanza degli studenti iscritti al corso  pari al 15% dei componenti il consiglio.     2. Alle sedute del consiglio partecipano, senza diritto di  voto, i professori a contratto.     3. Le modalita' di partecipazione delle diverse componenti  e  le eventuali limitazioni al diritto di voto sulle materie di  competenza del consiglio, sono stabilite nel regolamento generale di Ateneo, nel rispetto del principio di valutazione tra pari.     4. I corsi di studio dello  stesso  livello,  aventi  gli  stessi obiettivi formativi qualificanti, sono  di  norma  raggruppati  nelle classi di appartenenza, individuate ai sensi di legge e governati dal consiglio di classe. Le classi o i corsi di  studio  appartenenti  ad una comune area scientifico  culturale,  anche  di  diverso  livello, possono essere retti da un unico consiglio interclasse o consiglio di corso verticale.     5. In tutte le ipotesi previste dal precedente comma, le proposte sono presentate dal consiglio di facolta' al  senato  accademico  per l'approvazione. 
                               Art. 44. 
        Competenze e funzioni del consiglio di corso di studio,                        di classe o interclasse 
     1. Il consiglio di corso di studio, di classe o interclasse:       a) in coerenza con i  documenti  di  programmazione  di  Ateneo propone ai dipartimenti la programmazione delle attivita' didattiche, nel rispetto dei principi e delle direttive in materia di valutazione e  accreditamento  del  sistema  universitario  e  dei  parametri  di sostenibilita',  precisando  obiettivi,  indicatori   e   target   di miglioramento  e  formula  le  relative  richieste  di   docenza   ai dipartimenti;       b) predispone i  documenti  sull'attivita'  didattica  previsti dalla normativa vigente;       c) stabilisce i contenuti  delle  attivita'  didattiche  ed  in particolare  degli  insegnamenti,  coordinandoli   tra   loro   anche attraverso lo sviluppo di modalita' didattiche innovative; promuove e sostiene i processi di valutazione e monitoraggio della  didattica  e della qualita', di cui e' responsabile;       d) promuove e sostiene, in collaborazione con i dipartimenti, i rapporti con il territorio, attualizzando i  programmi  dei  corsi  e valutandone le ricadute sul territorio;       e) delibera sulle materie attinenti la  carriera  universitaria dello studente e definisce le politiche per le attivita' di  tutorato e di tirocinio degli studenti iscritti al corso;       f)  puo'  proporre  ai  dipartimenti  la  disattivazione  e  la modifica dei corsi di studio di competenza;       g) al termine di ogni anno relaziona sul  raggiungimento  degli obiettivi e dei target assegnati;       h) il consiglio esercita tutte le altre funzioni che  gli  sono demandate dalle norme di legge, dallo statuto e  dai  regolamenti  di Ateneo. 
                               Art. 45. 
       Coordinatore dei corsi di studio, di classe o interclasse 
     1. Il coordinatore dei corsi di studio, di classe  o  interclasse e' eletto dal consiglio  di  corso  tra  i  professori  che  svolgono attivita' didattica nel corso  di  studio.  La  votazione  avviene  a maggioranza assoluta degli aventi diritto  nella  prima  votazione  e nella seconda con il ballottaggio tra i due candidati piu' votati.     2. Il coordinatore convoca e presiede, predisponendo l'ordine del giorno ed organizzandone i lavori, il consiglio di corso  di  studio, di  classe  o  interclasse  e  cura   l'esecuzione   delle   relative deliberazioni. 
                               Art. 46. 
                Giunta dei corsi di studio o di classe 
     (Abrogato). 
                               Art. 47. 
                          Corsi di dottorato 
     1.  L'Universita'  istituisce  ed  organizza,  nel  rispetto  dei parametri di sostenibilita' e delle disposizioni  normative  vigenti, corsi per il conseguimento del dottorato di  ricerca,  finalizzati  a fornire le competenze necessarie per esercitare, presso  universita', enti pubblici o soggetti privati, attivita'  di  ricerca  e  di  alta qualificazione.      L'Universita'      promuove      e      sostiene l'internazionalizzazione dei dottorati.     2. (Abrogato).     3. I corsi di dottorato sono istituiti, su proposta di uno o piu' dipartimenti, con delibera del consiglio di amministrazione e  previo parere favorevole del senato accademico. I corsi di dottorato possono essere istituiti anche in convenzione con altre universita', enti  di ricerca e imprese e in consorzio con universita' ed enti  di  ricerca pubblici o privati.     4. Sono organi dei corsi di dottorato:       a) il coordinatore;       b) il collegio dei docenti.     La composizione, le funzioni degli organi, compresa la figura del coordinatore  del  corso  di  dottorato,  nonche'  le  modalita'   di designazione dei loro  componenti,  sono  disciplinate  con  apposito regolamento  dell'Ateneo.  I   corsi   possono   adottare   specifici regolamenti per  lo  svolgimento  delle  attivita'  didattiche  e  di ricerca.     5. I corsi di dottorato possono essere organizzati in  scuole  di dottorato, con attribuzione alle stesse esclusivamente di compiti  di gestione e coordinamento amministrativo delle attivita' comuni. 
                               Art. 48. 
                      Scuole di specializzazione 
     1. Presso le facolta', i dipartimenti  e  i  centri  di  ricerca, anche  interdipartimentali,  possono  essere  istituite   scuole   di specializzazione  finalizzate  alla  formazione  di  specialisti   in determinate aree culturali e professionali.     2. L'attivita' di specializzazione, finalizzata al  conseguimento del titolo di diploma di  specializzazione,  rientra  tra  i  compiti istituzionali dell'Universita'.     3. Le scuole svolgono la loro attivita' con  autonomia  didattica ed organizzativa, nei limiti delle  disposizioni  normative  vigenti, del presente statuto e dei regolamenti interni.     4. Le scuole di specializzazione sono istituite, su  proposta  di uno  o   piu'   dipartimenti,   con   delibera   del   consiglio   di amministrazione, previo parere del senato accademico.     5. Sono organi della scuola: il direttore e il consiglio.     6. Il direttore ha la responsabilita' amministrativa e gestionale del corso ed e'  responsabile  del  funzionamento  della  scuola.  E' eletto dal consiglio della scuola tra i professori di  ruolo  che  ne fanno parte, dura in carica tre anni accademici ed e'  immediatamente rieleggibile una sola volta.     7. Il consiglio della scuola di specializzazione e' composto,  in assenza di specifiche disposizioni normative, dai docenti di ruolo  e a contratto e  dai  ricercatori  a  tempo  determinato  che  svolgono attivita' didattica nell'ambito della scuola e da una  rappresentanza degli specializzandi per ogni anno di corso. 
                               Art. 49. 
                          Master universitari 
     1. I master di primo e secondo livello sono istituiti su proposta di  uno  o  piu'  dipartimenti,  in  conformita'  alle   disposizioni normative vigenti, con delibera  del  consiglio  di  amministrazione, previo parere favorevole del senato accademico.     2. Le modalita' di funzionamento  dei  master  universitari  sono previste, per  quanto  non  stabilito  dalla  normativa  vigente,  in apposito regolamento di Ateneo.     3. La gestione amministrativa  ed  organizzativa  dei  master  e' affidata a  quello  tra  i  dipartimenti  proponenti  indicato  nella proposta di istituzione del master. 
                               Art. 50. 
                     Hortus Botanicus Kalaritanus 
     1. Il centro di servizio denominato Hortus Botanicus  Kalaritanus (HBK) e' costituito dall'Orto botanico, dalla Banca  del  germoplasma della Sardegna  (BG-SAR),  dal  Museo  botanico  (MBK)  e  nasce  con l'obiettivo di valorizzare la  conoscenza  e  la  salvaguardia  della diversita' vegetale e di fornire e gestire servizi a  supporto  delle strutture di didattica e di ricerca dell'Universita' degli  studi  di Cagliari, oltre che di promuovere attivita' di servizio a favore  del territorio.     2. (Abrogato).     3. Le modalita'  per  l'organizzazione  e  il  funzionamento  del centro sono disciplinate da apposito regolamento.     4. (Abrogato). 
                               Art. 51. 
                      Musei, collezioni e archivi 
     1. L'Universita' promuove la  valorizzazione  del  patrimonio  di interesse storico e scientifico presente nei dipartimenti e  raccolto in musei ed in collezioni scientifiche, assicurando  finanziamenti  e personale,  compatibilmente  con  le  proprie  disponibilita'  ed  in funzione del valore della struttura e della fruibilita' pubblica.     2. L'Universita' tutela la propria memoria storica, fin dalla sua formazione,  rappresentata  dall'archivio  storico,  di  deposito   e corrente,  assicurandone  la  conservazione  e   predisponendo,   per ciascuna fase, gli strumenti atti  a  garantire  la  consultazione  e l'affidabilita' dei documenti, sia in ambiente  tradizionale  che  in ambiente digitale.     3. Per l'apertura al pubblico dei musei, delle collezioni e degli archivi di cui al presente  articolo,  l'Universita'  puo'  stipulare apposite  convenzioni  con  le  amministrazioni  locali  e  con  enti pubblici e privati. 
                               Art. 52. 
                    Sistema bibliotecario di Ateneo 
     1.  Il  sistema  bibliotecario  di  Ateneo,  che   comprende   le biblioteche e i centri  di  documentazione  dell'Universita',  ha  lo scopo di sviluppare ed organizzare in forme coordinate le funzioni di acquisizione, conservazione e fruizione del patrimonio  bibliotecario e   documentario,   nonche'   il   trattamento   e   la    diffusione dell'informazione, anche mediante l'accesso alle risorse  informative on-line, in funzione delle esigenze della ricerca,  della  didattica, dell'amministrazione e della valutazione.     2. (Abrogato).     3. La disciplina per  l'organizzazione  e  il  funzionamento  del sistema  bibliotecario  di  Ateneo  e'  demandata  ad  uno  specifico regolamento. 
                             Art. 52-bis. 
                     Centri di servizio di Ateneo 
     1. Il centro di servizio e' la struttura organizzativa  istituita con la finalita' di promuovere, produrre, erogare e, oppure,  gestire servizi, strutture, laboratori a supporto delle strutture  didattiche e di ricerca dell'Ateneo.     2. I centri hanno autonomia funzionale ma sono privi di autonomia contabile.  La  gestione  amministrativo-contabile  dei   centri   e' regolata,  nel  rispetto  delle  norme  sul   bilancio   unico,   dal Regolamento per  l'amministrazione,  finanza  e  la  contabilita'  di Ateneo.     3. I  centri  sono  istituiti  e  disattivati  con  delibera  del consiglio di amministrazione, previo parere del senato accademico, su proposta  del  rettore;  la  proposta   deve   indicare,   oltre   le motivazioni, le strutture e  i  beni  a  disposizione  del  centro  e l'eventuale personale da assegnare.     4. Sono organi dei centri di servizio:       a) il direttore;       b) il consiglio del centro.     Le modalita' per l'organizzazione e il funzionamento  del  centro sono stabilite da apposito regolamento. 
                               TITOLO V 
                        RAPPORTI CON L'ESTERNO 
                               Art. 53. 
                     Consorzi, societa' e spin-off 
     1. L'Universita', a condizione che non si determinino  situazioni di conflitto d'interesse e nel rispetto delle disposizioni  normative vigenti,  puo'  costituire  e  partecipare  a  societa'  o  ad  altre strutture  associative  di  diritto  pubblico  e   privato   per   lo svolgimento di attivita' strumentali alle  attivita'  didattiche,  di ricerca e di servizio al territorio, anche rientranti  nei  piani  di sviluppo internazionali, nazionali e locali e comunque utili  per  il conseguimento dei propri fini istituzionali.     2. La delibera di approvazione, di competenza  del  consiglio  di amministrazione, sentito il senato  accademico,  e'  condizionata  ai seguenti criteri:       a)  partecipazione  al  capitale  ed   all'attivita'   sociale, rappresentata preferibilmente da  apporto  di  prestazione  di  opera scientifica o didattica;       b)  previsione,   nell'atto   costitutivo,   di   clausole   di salvaguardia in occasione di aumenti di capitale;       c) limitazione del concorso dell'Ateneo,  nel  ripianamento  di eventuali perdite, alla quota di partecipazione;       d) impiego di eventuali  dividendi  spettanti  all'Ateneo,  per finalita' istituzionali dell'Universita';       e) disponibilita' delle  risorse  finanziarie  e  organizzative richieste.     3. La  partecipazione  dell'Universita'  puo'  realizzarsi  anche mediante il comodato di beni, mezzi e strutture, con oneri  a  carico del comodatario, o prestazione di servizi.     4.  Il  recesso  e'  disposto  con  delibera  del  consiglio   di amministrazione.     5.  L'Universita'  promuove  e  partecipa,  nel  rispetto   della normativa vigente, a societa' dirette al trasferimento tecnologico ed a valorizzare  i  risultati  della  ricerca.  Le  condizioni  per  la costituzione e la partecipazione a dette societa' sono  definite,  in conformita' alla normativa vigente, con apposito regolamento.     6.    L'Universita'    periodicamente    verifica    l'attualita' dell'interesse a confermare la  propria  permanenza  nella  compagine societaria o nelle altre strutture associative alle quali  partecipa, sotto     il     duplice     aspetto,     scientifico-tecnico      ed economico-patrimoniale.     7. L'Universita' promuove e favorisce la costituzione di societa' denominate spin-off, aventi come finalita' l'utilizzo, lo sviluppo  e il  trasferimento  tecnologico  di  nuovi   prodotti   che   derivino esclusivamente dalle competenze sviluppate nella ricerca.     8. Le modalita' di autorizzazione alla costituzione,  valutazione e  al  recesso  dello  spin-off  sono   disciplinate   con   apposito regolamento  di  Ateneo,  le  cui  norme  vincolano  le  disposizioni statutarie delle societa' medesime. 
                             Art. 53-bis. 
                   Azienda ospedaliero universitaria 
     1. L'Azienda ospedaliero universitaria di Cagliari  e'  l'azienda di  riferimento  per  le  attivita'  assistenziali  essenziali   allo svolgimento delle funzioni di didattica e di ricerca  della  facolta' di medicina e chirurgia, di cui all'articolo 1, comma 2 del  presente statuto.     2.  L'Azienda  e'  dotata  di  personalita'   giuridica   ed   e' dimensionata per consentire l'attivita' assistenziale  integrata  con l'attivita' didattica e di ricerca.     3. L'integrazione delle attivita' assistenziali, formative  e  di ricerca tra il servizio sanitario regionale e l'Universita',  nonche' le   linee   generali   della   partecipazione    dell'Ateneo    alla programmazione sanitaria regionale, sono definite e disciplinate  nel protocollo d'intesa, di cui al decreto legislativo n. 502/1992  e  al decreto  legislativo  n.  517/1999  e  successive   modificazioni   e integrazioni, stipulato tra la  Regione  Sardegna  e  le  Universita' degli studi di Cagliari e Sassari. 
                               TITOLO VI 
                             NORME COMUNI 
                               Art. 54. 
                              Definizioni 
     1. Ai fini del presente statuto:       a)  per  professori  e  professori  di  ruolo  si  intendono  i professori ordinari e associati, in servizio nei ruoli dell'Ateneo;       b) per professori straordinari a tempo determinato si intendono i professori di cui all'articolo 1,  comma  12,  della  legge  del  4 novembre 2005, n. 230;       c) per docenti si intendono i professori, ordinari e associati, i ricercatori a tempo indeterminato e determinato;       d) per docenti di ruolo si intendono i professori,  ordinari  e associati, i ricercatori a tempo indeterminato;       e)  per  ricercatori  si  intendono  i  ricercatori   a   tempo indeterminato e determinato;       f)  per  ricercatori  a  tempo  determinato  si   intendono   i ricercatori di cui all'art. 24, comma 3, lettere a) e b), della legge n. 240/2010;       g) per studenti si intendono gli iscritti ai corsi  di  laurea, di laurea magistrale o specialistica, ai corsi di laurea magistrale o specialistica a ciclo unico, alle scuole di  specializzazione  ed  ai corsi di dottorato di ricerca;       h)  con  l'espressione  personale  tecnico  amministrativo   si intende  tutto  il  personale  di  ruolo,  non  docente,   dipendente dell'Universita' degli studi di Cagliari di ogni  area  funzionale  e categoria,  compresi  i  dirigenti   ed   i   collaboratori   esperti linguistici;       i) con l'espressione personale si intende il personale  docente e il personale tecnico amministrativo;       j) con l'espressione  CFU  si  intendono  i  crediti  formativi universitari;       k) per organi di governo si intendono il rettore, il  consiglio di amministrazione ed il senato accademico;       l) (abrogato);       m) per dipartimento partecipante si intende il dipartimento  il cui corpo docente svolge, almeno nella  misura  minima  prevista  dal regolamento elettorale  di  Ateneo,  parte  della  propria  attivita' didattica nei corsi di studio coordinati dalla facolta'. 
                               Art. 55. 
              Organi dell'Universita' e cariche elettive 
     1.  I  docenti  potranno  svolgere  le  attivita'  relative  agli incarichi di cui agli articoli 10, 12, 14, 17, 30, 38, 45, 47,  comma 4, lettere a) e b), solo se in regime di tempo pieno, in possesso  di una produzione scientifica ammissibile  alla  valutazione,  ai  sensi della  normativa  vigente,  cosi'  come   meglio   disciplinato   nel regolamento elettorale di Ateneo. Gli stessi, se in regime  di  tempo definito al momento dell'elezione, dovranno optare per il  regime  di tempo pieno.     2. Le cariche elettive e  le  nomine  negli  organi  dell'Ateneo, quando non diversamente stabilito dalla legge o dal presente statuto, hanno durata triennale e possono  essere  rinnovate  consecutivamente una sola volta. I mandati delle rappresentanze studentesche  sono  di durata biennale.     2-bis. In caso di cessazione anticipata dalle cariche di cui agli articoli 30, 38 e 45 se non diversamente previsto, le  funzioni  sono svolte dal decano del consiglio della struttura di riferimento,  sino alla nomina del nuovo incaricato.     3. L'elettorato passivo per le cariche accademiche  di  cui  agli articoli 10, 12, 14, 30 e 38, 45 e 47 comma 4, lett. a), e' riservato ai docenti che assicurano un numero di anni di  servizio,  prima  del collocamento a riposo, almeno pari alla durata del mandato.     4. L'elettorato passivo  per  la  rappresentanza  elettiva  degli studenti nel senato accademico, nel consiglio di amministrazione, nel nucleo di valutazione, nel consiglio di facolta',  nel  consiglio  di corso di studio, classe e interclasse e nella commissione paritetica, e' riservato agli iscritti per la prima volta e non  oltre  il  primo anno fuori corso, ai  corsi  di  laurea,  laurea  magistrale,  laurea magistrale a ciclo unico, ai corsi di dottorato  di  ricerca  e  alle scuole di specializzazione.     5. Le cariche elettive e le nomine negli organi dell'Ateneo  sono disposte con decreto rettorale. 
                               Art. 56. 
                     Incompatibilita' e decadenze 
     1.  I  componenti  del  senato  accademico  e  del  consiglio  di amministrazione non possono:       a) ricoprire il ruolo di presidente di facolta' e  coordinatore di corso di studio, classe o interclasse;       b) essere componenti di altri organi dell'Universita';       c) rivestire alcun incarico di natura politica  per  la  durata del mandato, ne' ricoprire in altre universita' italiane la carica di rettore o far parte del  consiglio  di  amministrazione,  del  senato accademico, del nucleo di valutazione o del collegio dei revisori dei conti;       d)  svolgere  funzioni   inerenti   alla   programmazione,   al finanziamento e alla valutazione delle  attivita'  universitarie  nel MIUR e nell'ANVUR;       e) ricoprire cariche esecutive in organizzazioni sindacali o di categoria, ovvero in organizzazioni con cui l'Universita' intrattiene rapporti di natura commerciale.     2.  I  componenti  del  senato  accademico  e  del  consiglio  di amministrazione che non partecipano senza giustificato motivo  a  tre sedute consecutive decadono d'ufficio.     3. La carica di direttore di dipartimento e' incompatibile con la carica di rettore, ad eccezione di quanto disciplinato  dall'articolo 10, comma 8, in caso di cessazione anticipata del rettore. La  carica di direttore e' altresi' incompatibile con quella di coordinatore dei corsi  di  dottorato,   componente   del   nucleo   di   valutazione, coordinatore e consigliere del presidio  della  qualita',  presidente del consiglio di facolta', coordinatore  di  corsi  di  studio  o  di classe e coordinatore del consiglio di macro area. Per la  carica  di vice   direttore   di   dipartimento   si   applicano   le   medesime incompatibilita'  previste  per  il  direttore  di  dipartimento   ad eccezione di quella relativa al coordinatore dei corsi di dottorato e consigliere del presidio della qualita'.     4.  La  carica  di  presidente  del  consiglio  di  facolta'   e' incompatibile  con  quella  di  rettore,  componente  del  nucleo  di valutazione e consigliere del presidio della qualita', di direttore e vicedirettore di dipartimento, coordinatore di corsi  di  studio,  di classe o interclasse e coordinatore del consiglio di macro area. 
                               Art. 57. 
                            Rappresentanze 
     1.  Negli  organi  che  prevedono  piu'  componenti,  la  mancata designazione di una o piu' rappresentanze non pregiudica la validita' della costituzione dell'organo stesso, se  comunque  e'  presente  il quorum strutturale della maggioranza assoluta dei componenti.     2. Nella definizione del numero di  rappresentanti  previsti  nei vari organi dal presente statuto, l'arrotondamento  sara'  effettuato per eccesso all'unita' superiore. 
                               Art. 58. 
            Funzionamento organi collegiali e deliberazioni 
     1. Le deliberazioni degli organi collegiali  sono  valide  se  e' presente la maggioranza dei loro componenti. Gli assenti giustificati per incarichi istituzionali o per  ragioni  d'ufficio  e  coloro  che abbiano presentato una valida giustificazione non concorrono ai  fini del raggiungimento  del  quorum  strutturale.  Le  deliberazioni  del consiglio di amministrazione e del senato  accademico  devono  essere comunque adottate con la partecipazione della  maggioranza  dei  loro componenti.     2. Nelle votazioni per la cui validita'  e'  stata  richiesta  la verifica del numero legale, sono computati i  componenti  che,  prima dell'inizio o  nel  corso  della  votazione,  abbiano  dichiarato  di astenersi. Per ragioni di opportunita' ed urgenza, che devono  essere esplicitate nell'atto  di  convocazione,  il  presidente  dell'organo collegiale puo' proporre delibere per via telematica. Tale  modalita' di assunzione di delibere non e' consentita  nelle  materie  relative alle   nomine,   alle   elezioni,   all'approvazione   di   documenti programmatici e in tutti quei casi in cui e' necessaria  la  presenza fisica in seduta. Nell'atto di convocazione di una seduta  telematica deve essere indicato il giorno e l'arco temporale entro il  quale  va esercitato il diritto di voto. Il voto o  l'astensione  si  esprimono attraverso  una  mail  inviata  all'indirizzo  di  posta  elettronica indicato nell'atto di convocazione e a tutti i convocati. Il  mancato invio della mail di risposta viene formalmente rilevato come  assenza ingiustificata. L'ufficio ricevente deve, alla scadenza  del  termine indicato  per  l'esercizio  del  diritto  di  voto,   comunicare   ai componenti il risultato della votazione. Il verbale della seduta deve essere   approvato   dall'organo   nella   riunione    immediatamente successiva.     3. Le deliberazioni  degli  organi  collegiali  sono  adottate  a maggioranza semplice, salvo i casi  per  i  quali  e'  stabilita  una maggioranza speciale. In caso di parita' di voto prevale il voto  del presidente. Al fine della determinazione del quorum deliberativo  non si computano gli astenuti. 
                              TITOLO VII 
                   DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 
                               Art. 59. 
                        Facolta' e dipartimenti 
     (Abrogato). 
                             Art. 59-bis. 
                           Norma transitoria 
     1. Il senato accademico cosi'  come  previsto  dall'articolo  12, sara' costituito a decorrere dal triennio 2018/21.     2. I centri dipartimentali gia' istituiti ed attivati all'entrata in vigore del presente statuto  saranno  trasformati  in  sezioni  di dipartimento cosi' come disciplinati dall'articolo 26, comma 9.     3. La durata del collegio dei  revisori  dei  conti,  cosi'  come disciplinata dall'articolo 16, comma 4, si  applica  al  collegio  in carica al momento dell'entrata in vigore del presente statuto. 
                               Art. 60. 
                                Centri 
     (Abrogato). 
                             Art. 60-bis. 
                                Pareri 
     1. I regolamenti possono prevedere un termine entro il  quale  un organo dell'Ateneo e' chiamato ad esprimere un parere. In tal caso  i pareri devono essere resi entro venti giorni  dal  ricevimento  della richiesta.   L'organo   consultato   puo'   rappresentare    esigenze istruttorie  per   una   sola   volta;   tale   richiesta   determina l'interruzione  dei  termini  ordinari.  Trascorso  inutilmente  tale termine e' in facolta' del richiedente di procedere indipendentemente dall'espressione del parere. 
                               Art. 61. 
                    Entrata in vigore dello statuto 
     1. Il presente statuto entra in  vigore  il  quindicesimo  giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana.     |  
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