| Gazzetta n. 33 del 8 febbraio 2019 (vai al sommario) |  
| AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |  
| DETERMINA 28 gennaio 2019 |  
| Regime di rimborsabilita' e prezzo di vendita del medicinale per  uso umano «Hulio». (Determina n. 70/2019).  |  
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     Per il regime  di  rimborsabilita'  e  prezzo  di  vendita  della specialita'   medicinale   «Hulio»,   autorizzata    con    procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione  del 17 settembre 2018 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:       EU/1/18/1319/002 - «2 siringhe pre-riempite 40 mg/0,8 ml»;       EU/1/18/1319/005 - «2 penne pre-riempite 40 mg/0,8 ml»;       EU/1/18/1319/007 - «2 flaconcini 40 mg/0,8 ml».     Titolare A.I.C.: «Mylan S.a.s.», 117  Allee  des  Parcs  -  69800 Saint-Priest, Francia.                          IL DIRETTORE GENERALE 
   Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;   Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269, recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;   Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e dell'economia   e   delle   finanze:   «Regolamento   recante   norme sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal  decreto  29  marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  dell'economia  e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento  dell'Agenzia italiana del farmaco (AlFA), in attuazione dell'art.  17,  comma  10, del  decreto-legge  6   luglio   2011,   n.   98,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;   Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione  dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di concerto  conii  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;   Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;   Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;   Visto il decreto del Ministro della salute del 27  settembre  2018, registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale  del  bilancio  presso  il Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il dott. Luca Li Bassi e' stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto  individuale  di  lavoro con decorrenza 17 ottobre 2018, data di  effettiva  assunzione  delle funzioni;   Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento  all'art. 8;   Visto l'art 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;   Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23  dicembre  1996,  n.  662, recante «Misure di razionalizzazione  della  finanza  pubblica»,  che individua i margini della distribuzione  per  aziende  farmaceutiche, grossisti e farmacisti;   Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina  della tutela sanitaria delle attivita' sportive e  della  lotta  contro  il doping»;   Visto l'art. 48, comma 33, legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal S.S.N. tra agenzia e titolari di autorizzazioni;   Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  2001/83/CE  (e successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario concernenti i  medicinali  per  uso  umano  nonche'  della  direttiva 2003/94/CE;   Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;   Visto il regolamento n. 726/2004/CE;   Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004  (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla  Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;   Vista la determinazione AIFA del 3  luglio  2006  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;   Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n.  227,  del  29  settembre  2006 concernente  «Manovra  per  il  governo  della   spesa   farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;   Vista la domanda con la quale la ditta Mylan S.a.s. ha  chiesto  la classificazione, ai fini della rimborsabilita';   Visto il parere della  Commissione  consultiva  tecnico-scientifica nella seduta del 29 ottobre 2018;   Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del  19 novembre 2018;   Vista la deliberazione n. 35 del 19 dicembre 2018 del consiglio  di amministrazione  dell'AIFA  adottata  su   proposta   del   direttore generale;   Considerato che per la corretta gestione  delle  varie  fasi  della distribuzione, alla specialita' medicinale debba venir attribuito  un numero di identificazione nazionale; 
                              Determina: 
                                Art. 1        Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C. 
   Alla  specialita'  medicinale  HULIO,  nelle  confezioni  indicate, vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:     confezioni:       «2 siringhe pre-riempite 40 mg/0,8 ml»; A.I.C.  n.  047088024/E (in base 10);       «2 penne pre-riempite 40 mg/0,8 ml»; A.I.C. n. 047088051/E  (in base 10);       «2 flaconcini 40 mg/0,8 ml»; A.I.C.  n.  047088075/E  (in  base 10).   Indicazioni  terapeutiche  per  le   confezioni   con   A.I.C.   n. 047088024/E e A.I.C. n. 047088051/E:  Artrite reumatoide.   «Hulio», in combinazione con metotressato, e' indicato per:     il trattamento di pazienti adulti affetti da  artrite  reumatoide attiva di grado da moderato a severo quando la  risposta  ai  farmaci anti-reumatici   modificanti   la   malattia    (Disease    Modifying Anti-Rheumatic Drugs -  DMARD),  compreso  il  metotressato,  risulta inadeguata;     il  trattamento   dell'artrite   reumatoide   grave,   attiva   e progressiva in adulti non precedentemente trattati con metotressato.   «Hulio» puo' essere  somministrato  come  monoterapia  in  caso  di intolleranza al metotressato o quando il trattamento  continuato  con metotressato non e' appropriato.   Adalimumab,  in  combinazione   con   metotressato,   inibisce   la progressione del danno  strutturale,  valutata  radiograficamente,  e migliora la funzionalita' fisica, in questa popolazione di pazienti.  Artrite idiopatica giovanile.   Artrite idiopatica giovanile poliarticolare:  in  combinazione  con metotressato e' indicato per il trattamento  dell'artrite  idiopatica giovanile poliarticolare attiva, nei pazienti dai 2 anni di eta', che hanno  avuto  una  risposta  inadeguata  ad  uno   o   piu'   farmaci anti-reumatici modificanti la malattia (DMARD).   «Hulio» puo' essere  somministrato  come  monoterapia  in  caso  di intolleranza al metotressato o quando il trattamento  continuato  con metotressato non  e'  appropriato  (per  l'efficacia  in  monoterapia vedere paragrafo 5.1). Adalimumab non e' stato studiato  in  pazienti di eta' inferiore a 2 anni.   Artrite associata ad entesite: indicato per  il  trattamento  delle forme attive di artrite associata a entesite, nei pazienti dai 6 anni di  eta',  che  hanno  avuto  una  risposta  inadeguata  o  che  sono intolleranti alla terapia convenzionale (vedere paragrafo 5.1).  Spondiloartrite assiale.   Spondilite anchilosante  (SA):  indicato  per  il  trattamento  dei pazienti adulti affetti da spondilite anchilosante  attiva  grave  in cui la risposta alla terapia convenzionale non e' risultata adeguata.   Spondiloartrite assiale senza evidenza radiografica di SA: indicato per il trattamento dei pazienti  adulti  affetti  da  spondiloartrite assiale  grave  senza  evidenza  radiografica  di  SA  ma  con  segni oggettivi di infiammazione rilevati da elevati livelli di Proteina  C Reattiva e/o RMN, che hanno avuto una risposta inadeguata a,  o  sono intolleranti a farmaci antinfiammatori non steroidei.  Artrite psoriasica.   Indicato  per  il  trattamento  dell'artrite  psonasica  attiva   e progressiva in  soggetti  adulti  quando  la  risposta  a  precedenti trattamenti  con  farmaci  anti-reumatici  modificanti  la   malattia (Disease Modifying Anti-rheumatic Drugs - DMARD) e' stata inadeguata.   E'  stato  dimostrato  che  adalimumab  riduce  la  percentuale  di progressione  del  danno  articolare  periferico  associato  rilevato attraverso   radiografie   in   pazienti   affetti   da   sottogruppi poliarticolari simmetrici della malattia  (vedere  paragrafo  5.1)  e migliora la funzionalita' fisica.  Psoriasi.   Indicato per il trattamento della psoriasi  cronica  a  placche  di grado da moderato a severo, in pazienti adulti candidati alla terapia sistemica.  Psoriasi a placche pediatrica.   Indicato per il trattamento della psoriasi cronica a placche  grave in bambini e adolescenti dai 4 anni di eta'  che  abbiano  avuto  una risposta inadeguata, o siano  candidati  inappropriati  alla  terapia topica e alle fototerapie.  Idrosadenite suppurativa (HS).   Indicato per il  trattamento  dell'Idrosadenite  suppurativa  (acne inversa) attiva di grado da moderato a severo in adulti e adolescenti dai 12  anni  di  eta'  con  una  risposta  inadeguata  alla  terapia sistemica convenzionale per l'HS (vedere paragrafi 5.1 e 5.2).  Malattia di Crohn.   Indicato nel trattamento della malattia di Crohn attiva di grado da moderato a severo in pazienti adulti che non  hanno  risposto  ad  un ciclo terapeutico completo ed adeguato a base di corticosteroidi  e/o di un immunosoppressore, o nei pazienti intolleranti a tali terapie o che presentino controindicazioni mediche ad esse.  Malattia di Crohn in pazienti pediatrici.   Indicato nel trattamento della malattia di Crohn attiva di grado da moderato a severo nei pazienti pediatrici (dai 6 anni  di  eta')  che hanno avuto  una  risposta  inadeguata  alla  terapia  convenzionale, inclusa la terapia nutrizionale primaria e a una terapia a base di un corticosteroide e/o ad un immunomodulatore, o che sono intolleranti o hanno controindicazioni a tali terapie.  Colite ulcerosa.   «Hulio» e' indicato nel trattamento della colite ulcerosa attiva di grado da moderato a severo in pazienti adulti che  hanno  manifestato una  risposta  inadeguata  alla  terapia  convenzionale   inclusi   i corticosteroidi e la 6-mercaptopurina (6-MP) o l'azatioprina (AZA)  o che sono intolleranti o presentano controindicazioni a tali terapie.  Uveite.   «Hulio» e' indicato per il  trattamento  dell'uveite  non-infettiva intermedia, posteriore e panuveite in pazienti adulti che hanno avuto una  risposta  inadeguata  ai  corticosteroidi,   in   pazienti   che necessitano di farmaci risparmiatori di corticosteroidi o  nei  quali il trattamento con corticosteroidi e' inappropriato.  Uveite pediatrica.   «Hulio»  e'  indicato  per  il  trattamento  dell'uveite  anteriore pediatrica cronica non infettiva nei pazienti dai 2 anni di eta'  che hanno avuto una risposta inadeguata o sono intolleranti alla  terapia convenzionale  o  per  i  quali  la  terapia  convenzionale  non   e' appropriata.   Indicazioni  terapeutiche  per  la   confezione   con   A.I.C.   n. 047088075/E:  Artrite idiopatica giovanile.   Artrite idiopatica giovanile poliarticolare:  in  combinazione  con metotressato e' indicato per il trattamento  dell'artrite  idiopatica giovanile poliarticolare attiva, nei pazienti dai 2 anni di eta', che hanno  avuto  una  risposta  inadeguata  ad  uno   o   piu'   farmaci anti-reumatici modificanti la malattia (DMARD).   «Hulio» puo' essere  somministrato  come  monoterapia  in  caso  di intolleranza al metotressato o quando il trattamento  continuato  con metotressato non  e'  appropriato  (per  l'efficacia  in  monoterapia vedere paragrafo 5.1). Adalimumab non e' stato studiato  in  pazienti di eta' inferiore a 2 anni.   Artrite associata ad entesite: indicato per  il  trattamento  delle forme attive di artrite associata a entesite, nei pazienti dai 6 anni di  eta',  che  hanno  avuto  una  risposta  inadeguata  o  che  sono intolleranti alla terapia convenzionale (vedere paragrafo 5.1).  Psoriasi a placche pediatrica.   Indicato per il trattamento della psoriasi cronica a placche  grave in bambini e adolescenti dai 4 anni di eta'  che  abbiano  avuto  una risposta inadeguata, o siano  candidati  inappropriati  alla  terapia topica e alle fototerapie.  Idrosadenite suppurativa negli adolescenti.   «Hulio»  e'   indicato   per   il   trattamento   dell'idrosadenite suppurativa (acne inversa) attiva di grado da moderato  a  severo  in adolescenti dai 12 anni di eta'  con  una  risposta  inadeguata  alla terapia sistemica convenzionale per l'HS.  Malattia di Crohn in pazienti pediatrici.   Indicato nel trattamento della malattia di Crohn attiva di grado da moderato a severo nei pazienti pediatrici (dai 6 anni  di  eta')  che hanno avuto  una  risposta  inadeguata  alla  terapia  convenzionale, inclusa la terapia nutrizionale primaria e a una terapia a base di un corticosteroide e/o ad un immunomodulatore, o che sono intolleranti o hanno controindicazioni a tali terapie.  Uveite pediatrica.   «Hulio»  e'  indicato  per  il  trattamento  dell'uveite  anteriore pediatrica cronica non infettiva nei pazienti dai 2 anni di eta'  che hanno avuto una risposta inadeguata o sono intolleranti alla  terapia convenzionale  o  per  i  quali  la  terapia  convenzionale  non   e' appropriata.     |  
|   |                                 Art. 2             Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
   La specialita' medicinale «Hulio» e' classificata come segue:     confezioni:       «2 siringhe pre-riempite 40 mg/0,8 ml»; A.I.C.  n.  047088024/E (in base 10); classe di rimborsabilita': «H»; prezzo ex factory  (IVA esclusa): € 758,68; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 1.252,13;       «2 penne pre-riempite 40 mg/0,8 ml»; A.I.C. n. 047088051/E  (in base 10); classe di rimborsabilita':  «H»;  prezzo  ex  factory  (IVA esclusa): € 758,68; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 1.252,13;       «2 flaconcini 40 mg/0,8 ml»; A.I.C.  n.  047088075/E  (in  base 10); classe di rimborsabilita': «H»; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 758,68; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 1.252,13.   Sconto obbligatorio  sul  prezzo  ex  factory  da  praticarsi  alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese  le  strutture  sanitarie private accreditate con il S.S.N. come da condizioni negoziali.   Scheda   di   prescrizione   cartacea   ospedaliera   in   analogia all'originator.   Qualora  il  principio  attivo,  sia  in  monocomponente   che   in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla  presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art 11,  comma  1-bis  del decreto-legge  13   settembre   2012,   n.   158,   convertito,   con modificazioni, dalla legge  8  novembre  2012,  n.  189,  dal  giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o  del  certificato  di protezione complementare, pubblicata  dal  Ministero  dello  sviluppo economico.   Sino alla scadenza del termine  di  cui  al  precedente  comma,  il medicinale «Hulio» e' classificato, ai sensi dell'art. 12,  comma  5, del  decreto-legge  13  settembre  2012,  n.  158,  convertito,   con modificazioni, dalla legge 8 novembre  2012,  n.  189,  nell'apposita sezione,  dedicata  ai  farmaci  non  ancora  valutativa  fini  della rimborsabilita', della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993,  n.  537  e  successive  modificazioni, denominata classe «C (nn)».   Validita' del contratto: 24 mesi.     |  
|   |                                 Art. 3                Classificazione ai fini della fornitura 
   La classificazione ai fini della fornitura del  medicinale  «Hulio» e' la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione  di  centri  ospedalieri  o  di specialisti - reumatologo, dermatologo, gastroenterologo, internista, pediatra, oftalmologo (RRL).     |  
|   |                                 Art. 4                          Tutela brevettuale 
   Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  biosimilare  e'  esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni normative in materia brevettuale.   Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  biosimilare  e'   altresi' responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che  impone  di  non  includere negli stampati quelle parti del riassunto delle  caratteristiche  del prodotto  del  medicinale  di  riferimento  che  si   riferiscono   a indicazioni o  a  dosaggi  ancora  coperti  da  brevetto  al  momento dell'immissione in commercio del medicinale.     |  
|   |                                 Art. 5                          Disposizioni finali 
   La presente determinazione ha effetto dal  giorno  successivo  alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e  sara'  notificata  alla  societa'   titolare   dell'autorizzazione all'immissione in commercio. 
     Roma, 28 gennaio 2019 
                                       Il direttore generale: Li Bassi     |  
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