| Gazzetta n. 33 del 8 febbraio 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |  
| CIRCOLARE 31 gennaio 2019, n. 604 |  
| Nuovo codice della strada - Art. 9  -  Competizioni  motoristiche  su strada. Circolare relativa al programma delle gare da  svolgersi  nel corso dell'anno 2019.  |  
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Al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza  A tutti gli Uffici territoriali del Governo - Prefetture  Alle amministrazioni regionali  Alla amministrazione della Provincia autonoma di Bolzano  Alla amministrazione della Provincia autonoma di Trento  Alle amministrazioni provinciali  Alle Citta' metropolitane  Alle amministrazioni comunali  All'ANAS S.p.a.  Ai Provveditorati interregionali per le opere pubbliche  Alle Direzioni generali territoriali  Al CONI (Comitato olimpico nazionale italiano)  All'ACI (Federazione automobilistica italiana)  Alla F.M.I (Federazione motociclistica italiana) 
   1. Premesse. 
   L'art. 9, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285  e successive modificazioni, di seguito denominato codice della  strada, stabilisce che le competizioni sportive, con veicoli o animali, e  le competizioni atletiche possono essere disputate, su  strade  ed  aree pubbliche, solo se regolarmente autorizzate.   Nelle autorizzazioni sono precisate le prescrizioni alle  quali  le gare sono subordinate.   Per le gare con veicoli a motore  l'autorizzazione  e'  rilasciata, sentite  le  federazioni  nazionali  sportive  competenti  e  dandone tempestiva informazione  all'autorita'  di  pubblica  sicurezza,  nel rispetto di quanto disposto dagli articoli  162  e  163  del  decreto legislativo 31  marzo  1998,  n.  112,  e  di  norme  successivamente intervenute:   dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano  per le strade che costituiscono la rete di interesse nazionale;   dalle regioni per le strade regionali;   dalle province e  dalle  citta'  metropolitane  per  le  strade  di rispettiva competenza;   dai comuni per le strade comunali.   Pertanto, la presente circolare e' principalmente rivolta agli enti che autorizzano lo svolgimento delle gare, e  cioe'  le  regioni,  le province, le citta' metropolitane e  i  comuni,  ferma  restando,  ai sensi dell'art. 7  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri 12 settembre 2000,  l'attivita'  di  supporto  svolta  dalle Prefetture.   Nel  caso  di  competizioni  motoristiche  che  interessano  strade appartenenti ad enti diversi, la  procedura  per  il  rilascio  delle autorizzazioni rimane quella delineata dai richiamati articoli 162  e 163  del  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,   e   piu' precisamente le autorizzazioni sono di competenza:   delle regioni e Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori  su strade  ordinarie  appartenenti  alla  rete  stradale  di   interesse nazionale;   delle regioni per le competizioni motoristiche su strade  regionali e  per   competizioni   che   interessano   piu'   province,   citta' metropolitane e comuni;   delle province e delle citta'  metropolitane  per  le  competizioni motoristiche su strade di rispettiva competenza  e  per  competizioni che interessano piu' comuni;   dei   comuni   per   le   competizioni   motoristiche   su   strade esclusivamente comunali.   Per competizioni che interessano  piu'  regioni  o  piu'  province, citta' metropolitane e comuni di  regioni  diverse,  l'autorizzazione puo'  essere  rilasciata  dalla  regione  in   cui   ha   inizio   la competizione.   In coerenza con quanto espresso dall'art. 9, comma  2,  del  codice della strada, l'ente che autorizza acquisisce  il  nulla  osta  degli altri enti proprietari di strade su cui deve svolgersi la gara.   La disciplina in parola si applica esclusivamente a  manifestazioni che comportano lo svolgersi di una gara intesa come competizione  tra due  o   piu'   concorrenti   o   squadre   impegnate   a   superarsi vicendevolmente e  in  cui  e'  prevista  la  determinazione  di  una classifica.   Non rientrano, quindi, in tale disciplina le manifestazioni che non hanno carattere agonistico. Per esse restano in  vigore  le  consuete procedure di autorizzazione previste dal Titolo III del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante:  «Approvazione  del  regolamento  per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773  delle  leggi  di pubblica sicurezza».   Nell'intento di operare uno snellimento di procedure e' prevista la predisposizione, entro il 31 dicembre di ogni anno, di  un  programma delle competizioni da svolgere nel corso dell'anno  successivo  sulla base  delle  proposte  avanzate  dagli  organizzatori,   tramite   le competenti federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI  che, ai fini del presente provvedimento  sono:  la  F.M.I.  -  Federazione motociclistica  italiana  e  l'ACI  -   Federazione   automobilistica italiana, come ribadito dal CONI con nota 1299/SR del 13 luglio  2016 della  direzione  affari  legali  -  Ufficio  assistenza   legale   e contenzioso e confermato con successiva nota n. 1883 del 26  novembre 2018.   Per l'effettuazione di tutte le competizioni  motoristiche  che  si svolgono su strade ed aree  pubbliche,  come  definite  dall'art.  1, comma 2, del codice della strada, di competenza delle regioni o  enti locali, di seguito denominati  enti  competenti,  i  promotori,  come previsto dall'art. 9, comma 3, del citato codice della strada, devono preliminarmente  richiedere  il   nulla-osta   al   Ministero   delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento  per  i  trasporti,  la navigazione, gli affari generali ed il personale - Direzione generale per la sicurezza stradale.   Non rientrano nel campo di applicazione della  presente  disciplina le gare che si svolgono fuoristrada, anche  se  per  i  trasferimenti siano  percorse  strade  ordinarie  nel  rispetto  delle   norme   di circolazione del codice della strada e  quelle  che  si  svolgono  su brevi  circuiti  provvisori,  le  gare  karting,  le  gare  su  piste ghiacciate, le gimkane, le gare di minimoto, supermotard e  similari, purche' con velocita' di percorrenza ridotta.   Nell'ambito  di  tutte  le  competizioni  sopra   richiamate,   per velocita' di percorrenza ridotta si intende una velocita', per  tutto il percorso, inferiore a 80 km/h,  poiche'  il  superamento  di  tale soglia farebbe di fatto ricadere la manifestazione tra  le  ordinarie competizioni di velocita'.   Il nulla-osta del Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti puo' non essere richiesto per i raduni e  per  le  manifestazioni  di regolarita' amatoriali con velocita' per tutto il percorso  inferiore a 80 km/h, e per le manifestazioni di abilita' di  guida  (slalom)  e per le gare di formula  challenge  svolte  su  speciali  percorsi  di lunghezza limitata (inferiore a 3 km), appositamente  attrezzati  per evidenziare l'abilita' dei concorrenti  (successione  di  tratti  che obbligano a ridurre la velocita' imponendo deviazioni di  traiettoria e tratti di raccordo a velocita' libera di  lunghezza  non  superiore rispettivamente a 200 e 150 metri), con velocita'  media  sull'intero percorso non superiore a 80 km/h, purche' non si  creino  limitazioni al servizio di trasporto pubblico e al  traffico  ordinario.  Qualora l'ente proprietario della  strada  ritenga  opportuno  avvalersi  del nulla-osta ministeriale per queste tipologie  di  gara  dovra'  farne espressa richiesta.   Anche in questo caso il  superamento  delle  rispettive  soglie  di velocita'  farebbe  ricadere  le  manifestazioni  tra  le   ordinarie competizioni motoristiche.   Il tutto riferito con ogni evidenza a quanto riportato nell'art. 9, comma 3,  del  codice  della  strada,  in  quanto  il  nulla-osta  di competenza occorre ai fini di una valutazione delle limitazioni e dei condizionamenti alla normale circolazione nel caso di competizioni.   Ovviamente, ai  fini  del  rilascio  delle  autorizzazioni  per  lo svolgimento  delle  competizioni,  devono  essere   comunque   sempre rispettate le procedure di cui all'art. 9, commi 4 e  6,  del  codice della strada e quelle di seguito richiamate.   Non sono consentite le gare di velocita' da svolgersi  su  circuiti cittadini i cui effetti possono creare disagio o essere di  intralcio o impedimento alla mobilita' urbana dei veicoli e dei pedoni  e  alla sicurezza della circolazione, ed in particolare dei trasporti urbani.   E' necessario che l'ente competente,  quale  che  sia  il  tipo  di manifestazione sportiva, acquisisca il  preventivo  parere  del  CONI espresso dalle suddette federazioni sportive nazionali. Cio' anche la fine di verificare il «carattere sportivo» delle competizioni stesse, al cui ambito appare logico ricondurre tutte le  caratteristiche  che garantiscano, sotto il profilo della tipologia della gara,  ma  anche della professionalita' degli organizzatori,  i  presupposti  per  uno svolgimento  delle  iniziative  ordinato  e  conforme  ai  canoni  di sicurezza.   Il  preventivo  parere  del  CONI   non   e'   richiesto   per   le manifestazioni di regolarita' a cui  partecipano  i  veicoli  di  cui all'art. 60 del codice della strada, purche' la velocita' imposta sia per tutto il percorso inferiore a 40 km/h  e  la  manifestazione  sia organizzata  in  conformita'  alle   norme   tecnico-sportive   della federazione di competenza.   2. Programma-procedure. 
   Sulla base delle esperienze  maturate  negli  anni  precedenti,  si formulano le considerazioni che  seguono  per  offrire  un  utile  ed uniforme indirizzo alle amministrazioni interessate per gli  atti  di propria competenza. Si richiamano  in  proposito  le  responsabilita' amministrative e penali in capo agli enti  competenti  che  dovessero rilasciare autorizzazioni  allo  svolgimento  di  competizioni  senza l'acquisizione della documentazione, del nulla-osta e delle verifiche prescritte.   La direzione generale per la sicurezza stradale, sulla  base  delle proposte  degli  organizzatori,  trasmesse  per  il   tramite   delle competenti federazioni sportive nazionali,  che  ne  garantiscono  il carattere sportivo, ha formulato il programma allegato alla  presente circolare, dopo aver verificato il rispetto  delle  condizioni  poste dall'art. 9, comma 3, del codice della strada.   Nel  caso  di  svolgimento  di  una  competizione  motoristica  non prevista nel programma annuale, ai sensi del  disposto  dell'art.  9, comma  5,  del  codice  della  strada,   gli   organizzatori   devono tassativamente chiedere il nulla-osta alla direzione generale per  la sicurezza stradale almeno sessanta giorni prima della gara, motivando il mancato inserimento nel programma.   La richiesta di nulla-osta deve  essere  corredata  dalla  seguente documentazione:   a) una relazione contenente gli  elenchi  e  la  descrizione  delle strade interessate dalla gara,  le  modalita'  di  svolgimento  della stessa, i tempi di percorrenza previsti per  le  singole  tratte,  la velocita' media prevista, le eventuali  limitazioni  al  servizio  di trasporto  pubblico,  eventuali  indicazioni  sulla   necessita'   di chiusura al traffico ordinario di tratti  di  strada  e  la  relativa durata, nonche' ogni ulteriore  notizia  ritenuta  utile  per  meglio individuare il tipo di manifestazione e l'ente o gli enti  competenti al rilascio dell'autorizzazione  comunicando  l'ufficio  responsabile del procedimento autorizzativo e il relativo  indirizzo  mail  a  cui inviare il nulla-osta ministeriale;   b) una planimetria del percorso di gara  in  cui,  nel  caso  siano previste tratte stradali chiuse  al  traffico,  siano  evidenziati  i percorsi alternativi per il traffico ordinario;   c) il regolamento di gara  che  deve  includere  anche  l'eventuale shakedown e/o le eventuali prove spettacolo;   d) il parere favorevole del CONI, espresso attraverso il  visto  di approvazione delle competenti federazioni sportive nazionali,  ovvero l'attestazione che la manifestazione e'  organizzata  in  conformita' alle norme tecnico-sportive della federazione di  competenza  per  le manifestazioni di cui all'ultimo periodo del precedente punto 1;   e) la ricevuta del versamento dell'importo dovuto,  su  del  codice civile  postale   n.   66782004,   intestato   al   Ministero   delle infrastrutture e dei trasporti, Via Caraci, 36 - 00157 Roma,  per  le operazioni tecnico amministrative di competenza del  Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti, come  previsto  dall'art.  405  (tab. VII.1, punti C e D) del decreto del Presidente  della  Repubblica  16 dicembre 1992, n. 495, come aggiornato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 552 del 24 dicembre 2018;   f) la dichiarazione che le gare di velocita' e  le  prove  speciali comprese nelle manifestazioni di regolarita' non  interessano  centri abitati, ovvero l'attestazione  del  comune  nel  quale  rientrano  i centri abitati interessati da tali manifestazioni, che  lo  svolgersi della stessa non crei disagio o risulti di  intralcio  o  impedimento alla mobilita' urbana dei veicoli e dei pedoni e alla sicurezza della circolazione ed in particolare dei trasporti urbani.   La direzione generale per la sicurezza stradale non  garantira'  il rilascio del nulla-osta ministeriale per  le  istanze  non  pervenute almeno sessanta giorni  prima  della  competizione  nel  rispetto  di quanto previsto dal comma 5 dell'art. 9 del codice della strada, o la cui  documentazione  risulti  incompleta,  ancorche'  presentata  nel rispetto dei tempi previsti.   Il  rilascio  del  nulla-osta,  ovvero  l'eventuale  diniego   allo svolgimento della competizione, e' trasmesso all'ente  competente  al rilascio della autorizzazione per i successivi adempimenti.   Ai sensi dell'art. 9, comma 5,  del  codice  della  strada,  l'ente competente puo' autorizzare, per sopravvenute e motivate  necessita', debitamente documentate, lo spostamento della data  di  effettuazione di una gara prevista nel programma, su  richiesta  delle  federazioni sportive  competenti,  dando  comunicazione  della  variazione   alla predetta direzione generale.   Ai fini della  autorizzazione  gli  organizzatori  devono  avanzare richiesta all'ente competente, almeno trenta giorni prima della  data di svolgimento della gara.   Al  momento  della  presentazione  dell'istanza  gli  organizzatori devono dimostrare di aver stipulato un contratto di assicurazione per la  responsabilita'  civile,  ai  sensi  dell'art.  124  del  decreto legislativo  7  settembre  2005,  n.  209,   che   copra   anche   la responsabilita' dell'organizzazione e degli  altri  obbligati  per  i danni comunque causati alle strade e alle relative attrezzature.   Nell'istanza deve essere  esplicitamente  dichiarata  la  velocita' media prevista per le tratte di  gara  da  svolgersi  sia  su  strade aperte al traffico, sia su quelle chiuse al traffico.   Alla stessa istanza e' opportuno che  sia  allegato  il  nulla-osta dell'ente  o  degli  enti  proprietari  delle  strade,  su  cui  deve svolgersi la  gara.  Tale  nulla-osta  puo'  anche  essere  acquisito direttamente dall'ente competente nel corso dell'istruttoria volta al rilascio dell'autorizzazione.   Si precisa che, ai sensi dell'art. 9, comma 7-bis, del codice della strada, qualora,  per  particolari  esigenze  connesse  all'andamento plano-altimetrico del percorso, ovvero al  numero  dei  partecipanti, sia  necessaria  la  chiusura  della  strada,  la   validita'   della autorizzazione e' subordinata, ove necessario,  all'esistenza  di  un provvedimento  di  sospensione  temporanea  della   circolazione   in occasione del transito dei partecipanti, ai sensi dell'art. 6,  comma 1, ovvero, se trattasi di centro abitato, dell'art. 7, comma  1,  del codice della strada.   Sentite  le  competenti   federazioni,   l'ente   competente   puo' rilasciare  l'autorizzazione  all'effettuazione  della  competizione, subordinandola  al  rispetto  delle  norme  tecnico-sportive   e   di sicurezza  vigenti  (ad  esempio,  quelle  emanate   dalle   suddette federazioni), di altre specifiche prescrizioni tecniche ed  all'esito favorevole del collaudo del percorso di  gara  e  delle  attrezzature relative, quando sia dovuto o ritenuto necessario.   A tale proposito giova precisare che, a norma dell'art. 9, comma 4, del codice  della  strada,  il  collaudo  del  percorso  di  gara  e' obbligatorio nel caso di gare di velocita' e  nel  caso  di  gare  di regolarita' per i tratti di strada sui quali siano ammesse  velocita' medie superiori a 50 km/h od 80 km/h, se, rispettivamente,  aperti  o chiusi al traffico.   In tal modo e' chiarita la  corretta  interpretazione  del  termine «velocita' media» nel caso delle gare di regolarita' in  cui  in  una unica sezione di gara siano comprese tratti di  regolarita'  e  prove speciali a velocita' libera su tratti chiusi al traffico.   Negli altri casi il collaudo puo' essere omesso.   Il collaudo del percorso, sia nei casi in cui  e'  prescritto,  sia nei casi in cui rientra nella discrezionalita' dell'ente  competente, e' effettuato da un tecnico di quest'ultimo ovvero richiesto all'ente proprietario  della  strada  se  la  strada  interessata  non  e'  di proprieta' dell'ente competente al rilascio.   Ai sensi del citato art. 9, comma 4, del codice  della  strada,  al collaudo  del  percorso  di  gara  assistono  i  rappresentanti   dei Ministeri  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e  dell'interno, unitamente ai rappresentanti degli organi sportivi competenti e degli organizzatori.   Per quanto attiene alla rappresentanza delle varie  amministrazioni citate,  l'ente  competente  ovvero  il  proprietario  della   strada comunica la data del collaudo  e  richiede  al  piu'  vicino  ufficio periferico  di  tali  amministrazioni   di   designare   il   proprio rappresentante.   Il rispetto dei termini previsti per la presentazione delle istanze e' essenziale per poter svolgere  tutte  le  incombenze  connesse  al conseguimento delle autorizzazioni.   Al termine di ogni  gara  l'ente  competente  deve  tempestivamente comunicare al  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali  ed il personale - Direzione generale per  la  sicurezza  stradale  -  le risultanze della competizione, precisando le  eventuali  inadempienze rispetto all'autorizzazione  e  il  verificarsi  di  inconvenienti  o incidenti.   In assenza di comunicazione entro la fine  dell'anno,  si  riterra' tacitamente che la competizione  sia  stata  effettuata  regolarmente senza  alcun  rilievo,  anche  ai  fini  della  predisposizione   del calendario per l'anno successivo.   3. Nulla-osta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
   Sono state prese in esame e definite le proposte  presentate  dagli organizzatori per il tramite  dell'ACI  (Federazione  automobilistica italiana) e della F.M.I. (Federazione motociclistica italiana) per la redazione del programma delle gare automobilistiche e motociclistiche da svolgere nell'anno 2019. Le proposte, come riportate nell'allegato A, sono relative a gare gia'  svolte  nell'anno  precedente,  per  le quali la direzione generale per la sicurezza stradale ha concesso  il nulla-osta avendo verificato l'insussistenza di gravi limitazioni  al servizio di trasporto pubblico, nonche'  al  traffico  ordinario  per effetto dello svolgersi delle gare stesse.   Per le gare  fuori  calendario  si  dovra'  procedere  a  specifica istruttoria per il rilascio del  nulla-osta  per  ogni  singola  gara (allegato B).   Il programma dettagliato nell'allegato A  e'  valido  per  le  gare nella  configurazione  riportata  nello  stesso.  Non  e'  consentito integrare o svolgere in piu' date una  manifestazione  gia'  iscritta nel programma, ovvero operare frazionamenti delle  stesse.  Eventuali frazionamenti potranno essere presi in considerazione come  gare  non previste nel programma annuale. 
      Roma, 31 gennaio 2019 
                                                  Il Capo Dipartimento                                                         Grande             |  
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             Nulla-osta per le gare in programma nel 2019                   che si sono gia' svolte nel 2018 
     Con nota n. 4746, in data 3  dicembre  2018,  l'ACI  (Federazione automobilistica italiana), e con nota n. 8895, in  data  26  novembre 2018,  la  F.M.I.  (Federazione   motociclistica   italiana),   hanno trasmesso  al  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali  ed il personale - Direzione generale per la sicurezza stradale, ai  fini del rilascio del nulla-osta, il programma  per  il  2019  delle  gare automobilistiche e motociclistiche gia' svolte nell'anno precedente.     Con le medesime note le Federazioni sportive  nazionali,  per  le gare anzidette, hanno inoltre dichiarato che non si  sono  verificati inconvenienti  o  incidenti  di  rilievo  e  di  non  aver   ricevuto segnalazioni  in  merito  al  verificarsi  di  gravi  limitazioni  al trasporto pubblico o al traffico ordinario.     Nelle suddette note e' anche dichiarato  che  non  sono  previste variazioni del percorso di gara rispetto alle precedenti  edizioni  e che gli  organizzatori  hanno  versato  gli  importi  dovuti  per  le operazioni tecnico-amministrative di competenza del  Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti.     Questa  Direzione,  sulla  base  delle  dichiarazioni  delle  due Federazioni e delle segnalazioni pervenute da parte delle  Prefetture e degli enti proprietari delle strade, verificato che le gare si sono gia' svolte nel 2018 e sono proposte dagli stessi organizzatori della precedente edizione, che  e'  stato  regolarmente  versato  l'importo dovuto per le operazioni  tecnico-amministrative  di  competenza  del Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  come   previsto dall'art. 405 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilascia il  nulla-osta  per  le  gare  comprese  negli elenchi  allegati  e  costituenti  parte  integrante   del   presente provvedimento, che sono stati cosi' suddivisi:       elenco n. 1: gare auto confermate;       elenco n. 2: gare moto confermate.     Resta inteso  che  il  detto  nulla-osta  non  vincola  gli  enti competenti al rilascio dell'autorizzazione se - per qualsiasi  motivo - una determinata gara sia stata oggetto  di  segnalazione  negativa, durante lo scorso anno, non ancora nota a questo Ministero.     Nei casi in  cui  gli  organizzatori  dovranno,  per  motivate  e documentate necessita', cambiare il percorso di  gara  rispetto  alla precedente edizione, occorrera' comunque il parere  delle  competenti federazioni e dovra' essere rispettata la procedura prevista  per  il rilascio del  nulla-osta  per  le  gare  fuori  programma,  anche  in considerazione della intervenuta modifica  del  codice  della  strada operata con l'art. 3 della legge 29  luglio  2010,  n.  120,  che  ha introdotto il  comma  4-bis  all'interno  dell'art.  9  del  medesimo codice; in tal caso l'organizzatore della gara e' tenuto ad integrare l'importo  dovuto  per  le   operazioni   tecnico-amministrative   di competenza del Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti  fino alla concorrenza della somma prevista per le gare fuori programma.     Conformemente a quanto disposto  dall'art.  9  del  codice  della strada  gli  enti  competenti  potranno  rilasciare  l'autorizzazione soltanto dopo aver acquisito il nulla-osta ministeriale e il relativo verbale di collaudo del percorso quando dovuti.     L'autorizzazione per le gare di velocita' e' subordinata altresi' all'accertamento  della  sussistenza  delle   misure   previste   per l'incolumita' del pubblico e dei piloti, ai sensi della  circolare  2 luglio 1962, n. 68, del Ministero dell'interno.     Per la tutela delle strade, della segnaletica  stradale  e  della sicurezza e fluidita' della circolazione stradale nei luoghi  ove  le manifestazioni agonistiche comportano interferenze, si  invitano  gli enti  competenti  ad  impegnare  gli  organizzatori  -  all'atto  del rilascio della autorizzazione - ad operare perche' non  siano  recate offese all'estetica delle strade ed all'equilibrio ecologico (nemmeno con iscrizioni, manifestini  ecc.)  e  perche'  in  ogni  caso  venga ripristinata puntualmente la situazione ante gara. 
                               Elenco 1                         Gare Auto Confermate 
               Parte di provvedimento in formato grafico                              Elenco 2                         Gare Moto Confermate 
               Parte di provvedimento in formato grafico     |  
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                         Gare fuori calendario 
     Si  rappresenta  che  questa  Direzione  potra'   rilasciare   il nulla-osta solo dopo aver esperito singole istruttorie ai fini  della valutazione di ogni elemento  utile  a  garanzia  della  sicurezza  e fluidita' del traffico e della conservazione del patrimonio  stradale in tutti i luoghi nei quali  la  singola  manifestazione  motoristica abbia a dispiegare efficacia.     A tal fine si ribadisce che,  per  la  migliore  operativita'  e' opportuno che  gli  atti  da  trasmettere  siano  inviati  nei  tempi previsti e conformi a quanto descritto nel punto 2  della  circolare, lettere da a) ad f), e con i contenuti ivi descritti.     Resta inteso che  il  nulla-osta  di  questa  Amministrazione  e' provvedimento autonomo rispetto al collaudo del percorso di  gara  ed agli altri nulla-osta da  parte  degli  enti  proprietari  di  strade diversi da quello che autorizza la competizione.     |  
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