Estratto determina AAM/A.I.C. n. 8 del 21 gennaio 2019 
     Procedura europea n. PT/H/1619/001/DC.     Descrizione  del  medicinale   e   attribuzione   n.   A.I.C.: e' autorizzata l'immissione in  commercio  del  medicinale:  DROPERIDOLO HIKMA,  nella  forma  e  confezioni  alle   condizioni   e   con   le specificazioni di seguito indicate.     Titolare A.I.C.: Hikma Farmacêutica (Portugal) S.A..     Confezioni:        «2,5 mg/ml soluzione iniettabile» 10 flaconcini in vetro da  1 ml - A.I.C. n. 045100017 (in base 10) 1C0BZK (in base 32);       «2,5 mg/ml soluzione iniettabile» 25 flaconcini in vetro  da  1 ml - A.I.C. n. 045100029 (in base 10) 1C0BZX (in base 32).     Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.     Validita' prodotto integro: due anni.     Dopo la prima apertura: uso immediato.     Successivamente a diluizione: la compatibilita'  del  droperidolo con la morfina solfato in sodio cloruro 0,9%  (quattordici  giorni  a temperatura ambiente) e' stata dimostrata in siringhe di plastica. Da un punto di vista microbiologico, il  prodotto  diluito  deve  essere utilizzato immediatamente. Se non e'  utilizzato  immediatamente,  il tempo e le condizioni di conservazione in uso prima dell'impiego sono responsabilita' dell'utilizzatore e non devono  normalmente  superare le ventiquattro ore a temperatura di 2-8°C, a meno che la  diluizione non sia  stata  effettuata  in  condizioni  asettiche  controllate  e convalidate.     Condizioni   particolari   di   conservazione: conservare   nella confezione originale.     Composizione:       principio attivo: ogni millilitro di soluzione contiene 2.5  mg di droperidolo;       eccipienti: acido lattico, acqua per preparazioni iniettabili.     Produttore responsabile del rilascio  lotti:  Hikma  Farmacêutica (Portugal), S.A. Estrada do Rio da Mo' n. 8,  8A  e  8B  -  Fervença, 2705-906 Terrugem SNT, Portugal.     Indicazioni terapeutiche: prevenzione e trattamento di  nausea  e vomito post-operatori (PONV) negli  adulti  e,  secondariamente,  nei bambini (due - undici anni) e negli adolescenti  (dodici  -  diciotto anni).     Prevenzione di nausea e vomito provocati da  morfina  e  derivati durante l'analgesia post-operatoria controllata  dal  paziente  (PCA) negli adulti. 
             Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
     Per tutte le  confezioni  sopracitate  e'  adottata  la  seguente classificazione ai fini della rimborsabilita'.     Classe di rimborsabilita': apposita sezione della classe  di  cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non  ancora  valutati ai fini della rimborsabilita', denominata classe C (nn). 
                Classificazione ai fini della fornitura 
     Per tutte le  confezioni  sopracitate  e'  adottata  la  seguente classificazione ai fini della fornitura.     Classificazione  ai  fini  della  fornitura:  OSP  -   medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente  ad esso assimilabile. 
                               Stampati 
     Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla determina, di cui al presente estratto.     E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.     In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto  legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e  successive  modifiche  ed  integrazioni  il foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia di Bolzano, anche in lingua  tedesca.  Il  titolare  dell'A.I.C.  che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo. 
                          Tutela brevettuale 
     Il titolare  dell'A.I.C.,  nei  casi  applicabili,  e'  esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni normative in materia brevettuale.     Il  titolare  dell'A.I.C.  e'  altresi'  responsabile  del  pieno rispetto di  quanto  disposto  dall'art.  14,  comma  2  del  decreto legislativo  24  aprile  2006,  n.  219  e  successive  modifiche  ed integrazioni, in virtu' del quale non  sono  incluse  negli  stampati quelle parti del riassunto delle  caratteristiche  del  prodotto  del medicinale di riferimento  che  si  riferiscono  a  indicazioni  o  a dosaggi ancora coperti da  brevetto  al  momento  dell'immissione  in commercio del medicinale. 
      Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
     Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve fornire i rapporti periodici di  aggiornamento  sulla  sicurezza  per questo medicinale conformemente  ai  requisiti  definiti  nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD)  di  cui all'art. 107-quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e  pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.     Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.     |