Estratto determina AAM/AIC n. 6 del 21 gennaio 2019 
     Procedura europea n. PT/H/1807/001/DC ora  procedura  europea  n. IT/H/0654/001.     Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC: e'  autorizzata l'immissione in commercio del medicinale:  TRAMADOLO  E  PARACETAMOLO EG, nella forma e confezione alle condizioni e con le  specificazioni di seguito indicate:     Titolare AIC: EG S.p.a.     Confezioni:       «37,5 mg/325 mg compresse rivestite con film» 20  compresse  in blister PVC-PVDC/AL - A.I.C. n. 046703017 (in  base  10)  1DK8F9  (in base 32);       «37,5 mg/325 mg compresse rivestite con film» 20  compresse  in blister PVC/AL - AIC n. 046703029 (in base 10) 1DK8FP (in base 32).     Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.     Validita' prodotto integro: 3 anni.     Composizione:       Principio attivo:         ogni  compressa  rivestita  con  film  contiene  37,5  mg  di tramadolo cloridrato e 325 mg di paracetamolo.     Eccipienti:       Nucleo della compressa:         Amido pre-gelatinizzato;         Amido di mais;         Carbossimetilamido sodico (Tipo A);         Cellulosa microcristallina (Avicel PH 102);         Magnesio stearato.     Rivestimento della compressa:     Opadry  giallo  03K82345  (Ipromellosa  6  cPs  (E464),   titanio diossido (E171), triacetina, ossido di ferro giallo (E172)).     Produttore responsabile del rilascio dei lotti:       Stada Arzneimittel AG, Stadastrasse 2 - 18 61118 Bad  Vilbel  - Germania;       Medis International a.s., Výrobni' zavod  Bolatice  Prumyslova' 961/16 747 23 Bolatice - Repubblica Ceca;       Medreich PLC, Warwick House, Plane Tree Crescent, Feltham, TW13 7HF - Regno Unito.     Indicazioni terapeutiche:       Tramadolo/paracetamolo   e'   indicato   per   il   trattamento sintomatico del dolore da moderato  a  grave  negli  adulti  e  negli adolescenti con piu' di 12 anni.     L'uso di  Tramadolo/Paracetamolo  deve  essere  limitato  a  quei pazienti nei quali per il trattamento del dolore da moderato a severo e' considerata necessaria l'utilizzazione della combinazione  a  base di tramadolo eparacetamolo. 
             Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
     Per tutte le  confezioni  sopracitate  e'  adottata  la  seguente classificazione ai fini della rimborsabilita':     Classe di rimborsabilita':       apposita sezione della classe di  cui  all'art.  8,  comma  10, lettera c)  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537  e  successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini  della rimborsabilita', denominata classe C (nn). 
                Classificazione ai fini della fornitura 
     Per tutte le  confezioni  sopracitate  e'  adottata  la  seguente classificazione ai fini della fornitura:       classificazione ai  fini  della  fornitura:  RNR  -  Medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta. 
                               Stampati 
     Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla determina, di cui al presente estratto.     E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.     In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del  decreto  legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e  integrazioni  il foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi  dell'uso  complementare  di  lingue  estere,  deve   darne preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo. 
                          Tutela brevettuale 
     Il  titolare  dell'AIC,  nei  casi  applicabili,   e'   esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni normative in materia brevettuale.     Il titolare dell'AIC e' altresi' responsabile del pieno  rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del  decreto  legislativo  24 aprile 2006, n. 219 e successive  modificazioni  e  integrazioni,  in virtu' del quale non sono incluse negli  stampati  quelle  parti  del riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto  del  medicinale  di riferimento che si riferiscono  a  indicazioni  o  a  dosaggi  ancora coperti da brevetto  al  momento  dell'immissione  in  commercio  del medicinale. 
      Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
     Al momento del  rilascio  dell'autorizzazione  all'immissione  in commercio, la presentazione dei rapporti periodici  di  aggiornamento sulla sicurezza non e' richiesta per questo medicinale. Tuttavia,  il titolare  dell'autorizzazione  all'immissione   in   commercio   deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza  per questo medicinale se il medicinale e' inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco  EURD)  di  cui  all'art. 107-quater, par. 7 della direttiva n.  2010/84/CE  e  pubblicato  sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.     Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.     |