Estratto determina AAM/AIC n. 5 del 21 gennaio 2019 
     Descrizione  del  medicinale  e  attribuzione   n.   A.I.C.:   e' autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: SINESTIC, nella forma e confezione alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:     Titolare AIC: Astrazeneca S.p.a.     Confezione:       «160   microgrammi/4,5    microgrammi/erogazione    sospensione pressurizzata per inalazione» 1 inalatore da 120 erogazioni -  A.I.C. n. 035260266 (in base 10) 11N1VB (in base 32).     Forma farmaceutica: sospensione pressurizzata per inalazione.     Validita' prodotto integro: 2 anni.     Il periodo di validita' dopo la prima apertura e' 3 mesi.     Condizioni particolari di conservazione:       questo medicinale deve  essere  a  temperatura  ambiente  prima dell'uso. Non refrigerare o congelare.     Proteggere dal gelo e dalla luce solare diretta.  Non  esporre  a temperature superiori a 50°C.     Non forare la bomboletta. Non rompere,  forare  ne'  bruciare  la bomboletta, anche quando sembra vuota.     Composizione:       Principi attivi:         Budesonide 160 microgrammi/erogazione per dose erogata  (dose che fuoriesce dall'erogatore);         Formoterolo fumarato diidrato 4,5 microgrammi/erogazione  per dose erogata (dose che fuoriesce dall'erogatore).     Questa  e'  equivalente  ad  una   dose   pre-dosata   contenente budesonide 200 microgrammi/erogazione e formoterolo fumarato diidrato 6 microgrammi/erogazione.     Eccipienti:       Apaflurano (HFA227);       Povidone;       Macrogol 1000.     Produttore responsabile del rilascio dei lotti:       AstraZeneca Dunkerque Production       224 Avenue de la Dordogne, 59640 Dunkerque, Francia.     Indicazioni terapeutiche:       «Sinestic» e' indicato negli adulti di eta' pari o superiore ai 18 anni, per il trattamento sintomatico  di  pazienti  con  BPCO  con volume espiratorio massimo  in  1secondo  (FEV1  )  <70%  del  valore normale previsto (dopo l'impiego del broncodilatatore)  e  storia  di ripetute  riacutizzazioni  nonostante   la   terapia   regolare   con broncodilatatori (vedere anche  paragrafo  4.4  del  riassunto  delle caratteristiche del prodotto). 
             Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
     Confezione:       A.I.C. n. 035260266 «160 microgrammi/4,5 microgrammi/erogazione sospensione  pressurizzata  per  inalazione»  1  inalatore   da   120 erogazioni.     Classe di rimborsabilita':       apposita sezione della classe di  cui  all'art.  8,  comma  10, lettera c)  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537  e  successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini  della rimborsabilita', denominata classe C (nn). 
                Classificazione ai fini della fornitura 
     Confezione:       A.I.C. n. 035260266 «160 microgrammi/4,5 microgrammi/erogazione sospensione  pressurizzata  per  inalazione»  1  inalatore   da   120 erogazioni.     Classificazione ai fini della fornitura: RR - Medicinale soggetto a prescrizione medica. 
                               Stampati 
     Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla determina, di cui al presente estratto.     E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.     In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del  decreto  legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e  integrazioni  il foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi  dell'uso  complementare  di  lingue  estere,  deve   darne preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo. 
                          Tutela brevettuale 
     Il  titolare  dell'AIC,  nei  casi  applicabili,   e'   esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni normative in materia brevettuale.     Il titolare dell'AIC e' altresi' responsabile del pieno  rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del  decreto  legislativo  24 aprile 2006, n. 219 e successive  modificazioni  e  integrazioni,  in virtu' del quale non sono incluse negli  stampati  quelle  parti  del riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto  del  medicinale  di riferimento che si riferiscono  a  indicazioni  o  a  dosaggi  ancora coperti da brevetto  al  momento  dell'immissione  in  commercio  del medicinale. 
      Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
     Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve fornire i rapporti periodici di  aggiornamento  sulla  sicurezza  per questo medicinale conformemente  ai  requisiti  definiti  nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD)  di  cui all'art.  107-quater,  par.  7)  della  direttiva  n.  2010/84/CE   e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.     Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.     |