Gazzetta n. 32 del 7 febbraio 2019 (vai al sommario) |
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LEGGE 16 gennaio 2019, n. 8 |
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo alla protezione dell'ambiente marino e costiero di una zona del Mare Mediterraneo (Accordo RAMOGE), tra Italia, Francia e Principato di Monaco, fatto a Monaco il 10 maggio 1976 ed emendato a Monaco il 27 novembre 2003. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:
Art. 1 Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo relativo alla protezione dell'ambiente marino e costiero di una zona del Mare Mediterraneo (Accordo RAMOGE), tra Italia, Francia e Principato di Monaco, fatto a Monaco il 10 maggio 1976 ed emendato a Monaco il 27 novembre 2003. |
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Allegato ACCORDO RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE MARINO E COSTIERO DI UNA ZONA DEL MARE MEDITERRANEO (ACCORDO RAMOGE)
Il Governo della Repubblica francese, il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Sua Altezza Serenissima il Principe Sovrano di Monaco, coscienti del compito di salvaguardare e di gestire in modo sostenibile il patrimonio naturale mediterraneo, preoccupati di salvaguardare l'ambiente marino e costiero di una zona del mar Mediterraneo, coscienti della necessita' di salvaguardare la diversita' biologica in quanto componente essenziale del patrimonio naturale mediterraneo, considerando le caratteristiche idrologiche ed ecologiche della zona del mar Mediterraneo alla quale si applica questo Accordo e del suo ambiente costiero, tenendo conto degli impegni derivanti dai trattati internazionali pertinenti, e in particolare dalla Convenzione sulla protezione dell'ambiente marino e del litorale del Mediterraneo firmata il 10 giugno 1995 a Barcellona e dei suoi Protocolli, e dell'opportunita' di assicurare la realizzazione comune di alcuni di questi impegni nella zona del mar Mediterraneo e del litorale ai quali si applica questo Accordo, desiderosi di rafforzare la collaborazione instaurata tra le amministrazioni dei tre Governi e le collettivita' territoriali, Hanno convenuto quanto segue:
Art. 1.
1. Le tre Parti istituiscono una Commissione internazionale, qui appresso denominata «la Commissione RAMOGE», per la realizzazione degli obiettivi del presente Accordo. 2. La Commissione RAMOGE e' composta dalle delegazioni delle tre Parti. Ogni Parte designa al massimo sette delegati, fra cui un capo delegazione. Ogni delegazione puo' essere assistita da esperti per l'esame di questioni particolari. |
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Art. 2 Ordine di esecuzione
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 14 dell'Accordo medesimo. |
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Art. 2.
1. Il presente Accordo si applica nel Mediterraneo alla «Zona RAMOGE», cioe': a) alle acque del mare territoriale e alle acque interne che costeggiano il litorale continentale di sovranita' dei tre Stati contraenti e comprese tra, ad Ovest, il meridiano 04°50',5 di longitudine Est e, ad Est, il meridiano 010°01',2 di longitudine Est; b) a terra, al litorale continentale cosi' come definito da ciascuno Stato contraente, situato nei limiti indicati alla lettera a); c) alle isole che sono situate entro i limiti del mare territoriale del litorale continentale, di cui alla lettera a). 2. La Commissione RAMOGE puo', su proposta di una delle Parti contraenti, del Comitato tecnico o del segretariato, procedere, secondo la procedura prevista all'articolo 9, alla estensione dei limiti geografici precedentemente citati, per lo svolgimento delle proprie missioni, o per ogni azione specifica, salvo obiezioni di una delle tre Parti entro tre mesi dall'adozione dei nuovi limiti. |
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Art. 3 Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Le amministrazioni interessate svolgono le attivita' previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. |
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Art. 3.
La Commissione RAMOGE ha per missione di stabilire una collaborazione piu' stretta tra i servizi competenti dei Governi delle tre Parti e delle collettivita' territoriali in vista di prevenire e lottare contro gli inquinamenti e le degradazioni dell'ambiente marino e costiero, di preservare la biodiversita' e di costituire una zona pilota nel Mediterraneo per la realizzazione di questi obiettivi. |
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Art. 4 Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 16 gennaio 2019
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei ministri
Moavero Milanesi, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Visto, il Guardasigilli: Bonafede |
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Art. 4.
Al fine di assolvere ai suoi compiti, la Commissione RAMOGE e' incaricata: a) di esaminare ogni problema d'interesse comune relativo allo stato dell'ambiente e della biodiversita' del mare e delle coste; b) di facilitare la concertazione tra i servizi amministrativi dei Governi delle tre Parti contraenti e delle collettivita' territoriali; c) di favorire e promuovere gli studi e le ricerche, gli scambi di informazioni e gli incontri di esperti nel quadro di una cooperazione di cui essa definisce i temi tenendo conto del carattere pilota della zona e dei lavori e dei mezzi materiali locali, nazionali o internazionali gia' esistenti; d) di tenere aggiornato il Piano di prevenzione e di intervento franco-italo-monegasco riguardante gli inquinamenti marini (Piano RAMOGEPOL); e) di vigilare sulla messa in opera comune nella zona RAMOGE degli impegni derivanti dai trattati internazionali applicabili in materia di protezione dell'ambiente marino e costiero cosi' come in materia di salvaguardia della biodiversita' marina e costiera; f) di favorire l'educazione, la sensibilizzazione e la partecipazione del pubblico alla messa in atto degli obiettivi del presente Accordo; g) di assicurare il coordinamento necessario con gli organismi internazionali che hanno obiettivi convergenti con quelli del presente Accordo; h) di fissare un programma di lavoro per ogni biennio su proposta del Comitato tecnico; i) di raccomandare ai tre Governi e alle collettivita' territoriali ogni misura atta a proteggere le acque e l'ambiente costiero, la biodiversita' e l'integrita' degli ecosistemi; j) di fornire ogni anno ai Governi delle Parti contraenti un rapporto sulle raccomandazioni che essa ha adottato, sulla loro messa in opera e su tutte le attivita' relative al presente Accordo; k) di garantire una larga diffusione dei risultati degli studi e delle ricerche che promuove. |
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Art. 5.
Su base biennale, ciascuna Parte presenta alla Commissione RAMOGE un rapporto sulla messa in opera delle raccomandazioni da essa formulate. |
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Art. 6.
l. La Commissione RAMOGE e' assistita da un Comitato tecnico composto da esperti competenti nelle materie relative al campo di applicazione del presente Accordo. 2. La Commissione RAMOGE costituisce, secondo le necessita', dei gruppi di lavoro per lo studio di particolari problemi. Puo' affidarne la cura e il coordinamento al Comitato tecnico. |
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Art. 7.
La Presidenza della Commissione RAMOGE e' assicurata per due anni consecutivi dal capo di ciascuna delle delegazioni nell'ordine delle Parti cosi' come figura nel preambolo. |
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Art. 8.
1. La Commissione RAMOGE si riunisce in sessione ordinaria almeno una volta all'anno su convocazione del suo Presidente. Sessioni straordinarie possono essere convocate dal Presidente, su richiesta di una delegazione. 2. Il Presidente propone l'ordine del giorno. Ciascuna delegazione puo' farvi figurare i punti che desidera vedere trattati. Il progetto di ordine del giorno e' presentato alle delegazioni un mese prima della data fissata per la riunione. |
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Art. 9.
1. Ogni delegazione dispone di un voto. 2. Le deliberazioni sono adottate all'unanimita'. |
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Art. 10.
La Commissione RAMOGE stabilisce il proprio regolamento interno. |
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Art. 11.
l. Viene istituito un Comitato direttivo della Commissione RAMOGE formato dai capi delle tre delegazioni. 2. Questo Comitato, a seconda delle necessita': a) guida il Segretariato nello svolgimento dei suoi compiti; b) svolge, tra le sessioni della Commissione RAMOGE e in suo nome, le attivita' interinali che possono rivelarsi necessarie o che gli sono affidate dalla Commissione RAMOGE. |
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Art. 12.
1. Ciascuna Parte contraente si assume le spese della propria rappresentanza in seno alla Commissione RAMOGE e al suo Comitato direttivo, al Comitato tecnico e ai gruppi di lavoro nonche' le spese per le ricerche condotte sul proprio territorio e per la messa in opera delle diverse raccomandazioni. 2. Il bilancio del presente Accordo e' costituito: dai contributi ordinari delle Parti il cui ammontare complessivo e' fissato dalla Commissione RAMOGE; dai contributi volontari la cui accettazione e' approvata dal Comitato direttivo della Commissione RAMOGE. 3. Le spese di interesse comune gravano sul bilancio dell'Accordo. |
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Art. 13.
1. La Commissione RAMOGE e' assistita da un Segretariato permanente. 2. Il Segretariato permanente della Commissione RAMOGE e' assicurato dai Servizi del Governo del Principato di Monaco. 3. Le funzioni del Segretariato permanente sono le seguenti: a) organizzare e assicurare il segretariato del presente Accordo, della Commissione RAMOGE, del Comitato direttivo, del Comitato tecnico e dei gruppi di lavoro; b) assistere i Presidenti della Commissione RAMOGE e del Comitato tecnico nella convocazione e preparazione delle riunioni ordinarie e straordinarie; c) trasmettere a ciascuna delle Parti contraenti, al termine delle riunioni, le raccomandazioni adottate, accompagnate da ogni commento pertinente; d) convocare le riunioni dei gruppi di lavoro; e) preparare in collaborazione con il Comitato tecnico il progetto del rapporto annuale delle attivita' della Commissione RAMOGE previsto all'articolo 4 j); f) attirare l'attenzione della Commissione RAMOGE su ogni questione relativa a questo Accordo; g) stabilire i contatti con i segretariati delle organizzazioni intergovernative in applicazione dell'articolo 4 g); h) rappresentare la Commissione RAMOGE su richiesta di quest'ultima o del suo Comitato direttivo; i) gestire il bilancio del presente Accordo; j) ricevere, esaminare e rispondere alle richieste di spiegazioni e informazioni che provengono dai Governi, dalle organizzazioni intergovernative, dalle collettivita' territoriali e dal pubblico; k) assicurare la promozione del presente Accordo e dei suoi obiettivi; l) compiere ogni altra funzione che gli venga affidata dalla Commissione RAMOGE. |
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Art. 14.
1. Ciascuna delle Parti firmatarie notifichera' al Governo del Principato di Monaco l'avvenuto adempimento da parte sua delle procedure costituzionali richieste per l'entrata in vigore del presente Accordo o dei suoi emendamenti. Il Governo del Principato di Monaco confermera' la data della ricezione delle notifiche ed informera' le altre Parti firmatarie. 2. Il presente Accordo o i suoi emendamenti entreranno in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione della terza notifica. 3. Il presente Accordo puo' essere emendato per accordo tra le tre Parti firmatarie nel corso di una riunione straordinaria della Commissione RAMOGE per la quale i capi delegazione saranno provvisti dei poteri richiesti. 4. Alla scadenza di un periodo di tre anni dalla sua entrata in vigore, il presente Accordo potra' essere denunciato in qualsiasi momento. Detta denuncia prendera' effetto tre mesi dopo la sua notifica al governo depositario che ne informera' gli altri Governi firmatari. L'originale del presente Accordo, i cui testi in lingua francese ed italiana fanno ugualmente fede, verra' depositato presso gli archivi del Governo di Sua Altezza Serenissima il Principe Sovrano di Monaco, il quale ne consegnera' una copia certificata conforme a ciascuno dei Governi firmatari. Fatto a Monaco, il dieci maggio millenovecentosettantasei e emendato a Monaco il ventisette novembre duemilatre.
Parte di provvedimento in formato grafico |
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