| Gazzetta n. 32 del 7 febbraio 2019 (vai al sommario) | 
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| LEGGE 16 gennaio 2019, n. 8 | 
| Ratifica  ed  esecuzione  dell'Accordo   relativo   alla   protezione dell'ambiente marino e costiero di una  zona  del  Mare  Mediterraneo (Accordo RAMOGE), tra Italia, Francia e Principato di Monaco, fatto a Monaco il 10 maggio 1976 ed emendato a Monaco il  27  novembre  2003.  | 
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   La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno approvato; 
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA                               Promulga   la seguente legge: 
                                Art. 1                     Autorizzazione alla ratifica 
   1. Il Presidente  della  Repubblica  e'  autorizzato  a  ratificare l'Accordo relativo alla protezione dell'ambiente marino e costiero di una zona del Mare Mediterraneo (Accordo RAMOGE), tra Italia,  Francia e Principato di Monaco, fatto a Monaco il 10 maggio 1976 ed  emendato a Monaco il 27 novembre 2003.     | 
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                                                             Allegato   ACCORDO RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE MARINO E  COSTIERO  DI  UNA ZONA DEL MARE MEDITERRANEO (ACCORDO RAMOGE) 
     Il Governo della Repubblica francese, il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Sua Altezza Serenissima il Principe  Sovrano di Monaco,     coscienti del compito di  salvaguardare  e  di  gestire  in  modo sostenibile il patrimonio naturale mediterraneo,     preoccupati di salvaguardare l'ambiente marino e costiero di  una zona del mar Mediterraneo,     coscienti  della  necessita'  di  salvaguardare   la   diversita' biologica in quanto componente  essenziale  del  patrimonio  naturale mediterraneo,     considerando le caratteristiche idrologiche ed  ecologiche  della zona del mar Mediterraneo alla quale si applica questo Accordo e  del suo ambiente costiero,     tenendo conto degli impegni derivanti dai trattati internazionali pertinenti, e  in  particolare  dalla  Convenzione  sulla  protezione dell'ambiente marino e del litorale del Mediterraneo  firmata  il  10 giugno 1995 a Barcellona e dei suoi Protocolli,  e  dell'opportunita' di assicurare la realizzazione comune di  alcuni  di  questi  impegni nella zona del mar Mediterraneo e del litorale ai  quali  si  applica questo Accordo,     desiderosi di rafforzare  la  collaborazione  instaurata  tra  le amministrazioni dei tre Governi e le collettivita' territoriali,     Hanno convenuto quanto segue: 
                                Art. 1. 
     1. Le tre Parti istituiscono una Commissione internazionale,  qui appresso denominata «la Commissione  RAMOGE»,  per  la  realizzazione degli obiettivi del presente Accordo.     2. La Commissione RAMOGE e' composta dalle delegazioni delle  tre Parti. Ogni Parte designa al massimo sette delegati, fra cui un  capo delegazione. Ogni delegazione puo' essere assistita  da  esperti  per l'esame di questioni particolari.      | 
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                               Art. 2                         Ordine di esecuzione 
   1.  Piena  ed  intera  esecuzione  e'  data  all'Accordo   di   cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata  in  vigore, in  conformita'  a  quanto  disposto  dall'articolo  14  dell'Accordo medesimo.     | 
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                               Art. 2. 
     1. Il presente Accordo si applica  nel  Mediterraneo  alla  «Zona RAMOGE», cioe':       a) alle acque del mare territoriale e alle  acque  interne  che costeggiano il litorale continentale  di  sovranita'  dei  tre  Stati contraenti e  comprese  tra,  ad  Ovest,  il  meridiano  04°50',5  di longitudine Est e, ad Est, il meridiano 010°01',2 di longitudine Est;       b) a terra, al litorale continentale  cosi'  come  definito  da ciascuno Stato contraente, situato nei limiti indicati  alla  lettera a);       c) alle  isole  che  sono  situate  entro  i  limiti  del  mare territoriale del litorale continentale, di cui alla lettera a).     2. La Commissione RAMOGE puo', su proposta  di  una  delle  Parti contraenti, del  Comitato  tecnico  o  del  segretariato,  procedere, secondo la procedura prevista all'articolo  9,  alla  estensione  dei limiti geografici precedentemente citati, per  lo  svolgimento  delle proprie missioni, o per ogni azione specifica, salvo obiezioni di una delle tre Parti entro tre mesi dall'adozione dei nuovi limiti.      | 
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                               Art. 3                  Clausola di invarianza finanziaria 
   1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.   2. Le amministrazioni interessate svolgono  le  attivita'  previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e  strumentali disponibili a legislazione vigente.     | 
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                               Art. 3. 
     La  Commissione  RAMOGE  ha  per  missione   di   stabilire   una collaborazione piu' stretta tra  i  servizi  competenti  dei  Governi delle tre Parti  e  delle  collettivita'  territoriali  in  vista  di prevenire  e  lottare  contro  gli  inquinamenti  e  le  degradazioni dell'ambiente marino e costiero, di preservare la biodiversita' e  di costituire una zona pilota nel Mediterraneo per la  realizzazione  di questi obiettivi.      | 
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                               Art. 4                           Entrata in vigore 
   1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.   La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. 
     Data a Roma, addi' 16 gennaio 2019 
                              MATTARELLA 
                                   Conte, Presidente del Consiglio dei                                  ministri 
                                   Moavero  Milanesi,  Ministro  degli                                  affari esteri e della  cooperazione                                  internazionale   Visto, il Guardasigilli: Bonafede     | 
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                               Art. 4. 
     Al fine di assolvere ai suoi compiti, la  Commissione  RAMOGE  e' incaricata:       a) di esaminare ogni problema d'interesse comune relativo  allo stato dell'ambiente e della biodiversita' del mare e delle coste;       b) di facilitare la concertazione tra i servizi  amministrativi dei  Governi  delle  tre  Parti  contraenti  e  delle   collettivita' territoriali;       c) di favorire e promuovere gli studi e le ricerche, gli scambi di  informazioni  e  gli  incontri  di  esperti  nel  quadro  di  una cooperazione di cui essa definisce i temi tenendo conto del carattere pilota della  zona  e  dei  lavori  e  dei  mezzi  materiali  locali, nazionali o internazionali gia' esistenti;       d) di tenere aggiornato il Piano di prevenzione e di intervento franco-italo-monegasco riguardante  gli  inquinamenti  marini  (Piano RAMOGEPOL);       e) di vigilare sulla messa in opera comune  nella  zona  RAMOGE degli impegni derivanti dai trattati  internazionali  applicabili  in materia di protezione dell'ambiente marino e costiero cosi'  come  in materia di salvaguardia della biodiversita' marina e costiera;       f)  di  favorire  l'educazione,  la  sensibilizzazione   e   la partecipazione del pubblico alla messa in atto  degli  obiettivi  del presente Accordo;       g) di assicurare il coordinamento necessario con gli  organismi internazionali  che  hanno  obiettivi  convergenti  con  quelli   del presente Accordo;       h) di fissare un  programma  di  lavoro  per  ogni  biennio  su proposta del Comitato tecnico;       i)  di  raccomandare  ai  tre  Governi  e  alle   collettivita' territoriali ogni misura atta a  proteggere  le  acque  e  l'ambiente costiero, la biodiversita' e l'integrita' degli ecosistemi;       j) di fornire ogni anno ai Governi delle  Parti  contraenti  un rapporto sulle raccomandazioni che essa ha adottato, sulla loro messa in opera e su tutte le attivita' relative al presente Accordo;       k) di garantire una larga diffusione dei risultati degli  studi e delle ricerche che promuove.      | 
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                               Art. 5. 
     Su base biennale, ciascuna Parte presenta alla Commissione RAMOGE un rapporto sulla  messa  in  opera  delle  raccomandazioni  da  essa formulate.      | 
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                               Art. 6. 
     l. La Commissione RAMOGE e'  assistita  da  un  Comitato  tecnico composto da esperti competenti nelle materie  relative  al  campo  di applicazione del presente Accordo.     2. La Commissione RAMOGE costituisce, secondo le necessita',  dei gruppi  di  lavoro  per  lo  studio  di  particolari  problemi.  Puo' affidarne la cura e il coordinamento al Comitato tecnico.      | 
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                               Art. 7. 
     La Presidenza della Commissione RAMOGE e' assicurata per due anni consecutivi dal capo di ciascuna delle delegazioni nell'ordine  delle Parti cosi' come figura nel preambolo.      | 
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                               Art. 8. 
     1. La Commissione RAMOGE si riunisce in sessione ordinaria almeno una volta all'anno  su  convocazione  del  suo  Presidente.  Sessioni straordinarie possono essere convocate dal Presidente,  su  richiesta di una delegazione.     2.  Il  Presidente  propone   l'ordine   del   giorno.   Ciascuna delegazione puo' farvi figurare i punti che desidera vedere trattati. Il progetto di ordine del giorno e' presentato  alle  delegazioni  un mese prima della data fissata per la riunione.      | 
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                               Art. 9. 
     1. Ogni delegazione dispone di un voto.     2. Le deliberazioni sono adottate all'unanimita'.      | 
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                              Art. 10. 
     La Commissione RAMOGE stabilisce il proprio regolamento interno.      | 
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                              Art. 11. 
     l. Viene istituito un Comitato direttivo della Commissione RAMOGE formato dai capi delle tre delegazioni.     2. Questo Comitato, a seconda delle necessita':       a) guida il Segretariato nello svolgimento dei suoi compiti;       b) svolge, tra le sessioni della Commissione RAMOGE  e  in  suo nome, le attivita' interinali che possono rivelarsi necessarie o  che gli sono affidate dalla Commissione RAMOGE.      | 
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                              Art. 12. 
     1. Ciascuna Parte contraente si assume  le  spese  della  propria rappresentanza in seno alla Commissione  RAMOGE  e  al  suo  Comitato direttivo, al Comitato tecnico e ai gruppi di lavoro nonche' le spese per le ricerche condotte sul proprio territorio e  per  la  messa  in opera delle diverse raccomandazioni.     2. Il bilancio del presente Accordo e' costituito:       dai  contributi  ordinari  delle   Parti   il   cui   ammontare complessivo e' fissato dalla Commissione RAMOGE;       dai contributi volontari la cui accettazione e'  approvata  dal Comitato direttivo della Commissione RAMOGE.     3.  Le  spese  di   interesse   comune   gravano   sul   bilancio dell'Accordo.      | 
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                              Art. 13. 
     1.  La  Commissione  RAMOGE  e'  assistita  da  un   Segretariato permanente.     2.  Il  Segretariato  permanente  della  Commissione  RAMOGE   e' assicurato dai Servizi del Governo del Principato di Monaco.     3. Le funzioni del Segretariato permanente sono le seguenti:       a)  organizzare  e  assicurare  il  segretariato  del  presente Accordo,  della  Commissione  RAMOGE,  del  Comitato  direttivo,  del Comitato tecnico e dei gruppi di lavoro;       b) assistere  i  Presidenti  della  Commissione  RAMOGE  e  del Comitato tecnico nella convocazione  e  preparazione  delle  riunioni ordinarie e straordinarie;       c) trasmettere a ciascuna delle Parti  contraenti,  al  termine delle riunioni, le raccomandazioni  adottate,  accompagnate  da  ogni commento pertinente;       d) convocare le riunioni dei gruppi di lavoro;       e) preparare in  collaborazione  con  il  Comitato  tecnico  il progetto del  rapporto  annuale  delle  attivita'  della  Commissione RAMOGE previsto all'articolo 4 j);       f) attirare  l'attenzione  della  Commissione  RAMOGE  su  ogni questione relativa a questo Accordo;       g) stabilire i contatti con i segretariati delle organizzazioni intergovernative in applicazione dell'articolo 4 g);       h)  rappresentare  la  Commissione  RAMOGE  su   richiesta   di quest'ultima o del suo Comitato direttivo;       i) gestire il bilancio del presente Accordo;       j)  ricevere,  esaminare  e  rispondere   alle   richieste   di spiegazioni  e  informazioni  che  provengono  dai   Governi,   dalle organizzazioni intergovernative, dalle collettivita'  territoriali  e dal pubblico;       k) assicurare la promozione del presente  Accordo  e  dei  suoi obiettivi;       l) compiere ogni altra funzione che gli  venga  affidata  dalla Commissione RAMOGE.      | 
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                              Art. 14. 
     1. Ciascuna delle Parti firmatarie notifichera'  al  Governo  del Principato di  Monaco  l'avvenuto  adempimento  da  parte  sua  delle procedure  costituzionali  richieste  per  l'entrata  in  vigore  del presente Accordo o dei suoi emendamenti. Il Governo del Principato di Monaco  confermera'  la  data  della  ricezione  delle  notifiche  ed informera' le altre Parti firmatarie.     2. Il presente Accordo o i suoi emendamenti entreranno in  vigore il primo giorno del secondo  mese  successivo  alla  ricezione  della terza notifica.     3. Il presente Accordo puo' essere emendato per  accordo  tra  le tre Parti firmatarie nel corso di una  riunione  straordinaria  della Commissione RAMOGE per la quale i capi delegazione saranno  provvisti dei poteri richiesti.     4. Alla scadenza di un periodo di tre anni dalla sua  entrata  in vigore, il presente Accordo potra'  essere  denunciato  in  qualsiasi momento. Detta denuncia  prendera'  effetto  tre  mesi  dopo  la  sua notifica al governo depositario che ne informera' gli  altri  Governi firmatari.     L'originale del presente Accordo, i cui testi in lingua  francese ed italiana fanno  ugualmente  fede,  verra'  depositato  presso  gli archivi del Governo di Sua Altezza Serenissima il Principe Sovrano di Monaco, il quale ne consegnera'  una  copia  certificata  conforme  a ciascuno dei Governi firmatari.       Fatto a Monaco, il  dieci  maggio  millenovecentosettantasei  e emendato a Monaco il ventisette novembre duemilatre. 
               Parte di provvedimento in formato grafico     | 
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