| Gazzetta n. 32 del 7 febbraio 2019 (vai al sommario) |  
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| LEGGE 16 gennaio 2019, n. 7 |  
| Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale di Nagoya  -  Kuala Lumpur, in materia di responsabilita' e risarcimenti,  al  Protocollo di Cartagena sulla Biosicurezza, fatto a Nagoya il 15  ottobre  2010.  |  
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   La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno approvato; 
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA                               Promulga   la seguente legge: 
                                Art. 1                     Autorizzazione alla ratifica 
   1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato  a  ratificare  il Protocollo addizionale di  Nagoya  -  Kuala  Lumpur,  in  materia  di responsabilita' e risarcimenti,  al  Protocollo  di  Cartagena  sulla Biosicurezza, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010.     |  
|   |                                                               Allegato   PROTOCOLLO  ADDIZIONALE  DI  NAGOYA-KUALA  LUMPUR   IN   MATERIA   DI  RESPONSABILITA' E RISARCIMENTI AL  PROTOCOLLO  DI  CARTAGENA  SULLA  BIOSICUREZZA. 
     Le parti contraenti del presente protocollo addizionale,     Essendo parti del  protocollo  di  Cartagena  sulla  biosicurezza della  convenzione  sulla  diversita'  biologica,  in  appresso   «il protocollo»,     Tenendo conto del principio n. 13 della dichiarazione di  Rio  de Janeiro sull'ambiente e lo sviluppo,     Riaffermando l'approccio precauzionale sancito dal  principio  n. 15 della dichiarazione di Rio de Janeiro sull'ambiente e lo sviluppo,     Riconoscendo la necessita' di intervenire con misure adeguate  in caso di danni o di sufficiente probabilita' di danni,  ai  sensi  del protocollo,     Richiamando l'art. 27 del protocollo,     Hanno concordato quanto segue: 
                                Art. 1.                               Obiettivo 
     L'obiettivo del presente protocollo addizionale e' di contribuire alla conservazione e all'uso sostenibile della diversita'  biologica, tenendo  anche  conto  dei  rischi   per   la   salute   umana,   con l'elaborazione di norme  e  procedure  a  livello  internazionale  in materia  di  responsabilita'  e   risarcimenti   relativamente   agli organismi viventi modificati.      |  
|   |                                                               Allegato 
                  NAGOYA - KUALA LUMPUR SUPPLEMENTARY                 PROTOCOL ON LIABILITY AND REDRESS TO                  THE CARTAGENA PROTOCOL ON BIOSAFETY 
               Parte di provvedimento in formato grafico     |  
|   |                                 Art. 2                         Ordine di esecuzione 
   1. Piena  ed  intera  esecuzione  e'  data  al  Protocollo  di  cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata  in  vigore, in conformita' con quanto disposto dall'articolo  18  del  Protocollo stesso.     |  
|   |                                 Art. 2.                              Definizioni 
     1. I  termini  utilizzati  all'art.  2  della  convenzione  sulla diversita' biologica, in appresso «la convenzione», e all'art. 3  del protocollo si applicano al presente protocollo addizionale.     2. Inoltre,  ai  fini  del  presente  protocollo  addizionale  si intende per:       a) «conferenza delle parti nella sua funzione di riunione delle parti del protocollo»: la conferenza delle  parti  della  convenzione che funge da riunione delle parti del protocollo;       b) «danno»: l'effetto negativo sulla conservazione  e  sull'uso sostenibile della diversita' biologica, tenuto conto anche dei rischi per la salute umana, che:          i) e' misurabile o altrimenti osservabile, considerando, ogni volta  che  siano  disponibili,  basi   scientificamente   solide   e riconosciute da un'autorita' competente, che tenga conto di eventuali altri cambiamenti indotti sull'uomo e sull'ambiente naturale; e         ii) e' significativo ai sensi del successivo paragrafo 3;       c) «operatore»: la persona che abbia  il  controllo  diretto  o indiretto dell'organismo vivente  modificato  che  potrebbe,  secondo quanto appropriato e disposto  dal  diritto  interno,  includere  tra l'altro il detentore dei permessi, la  persona  che  ha  immesso  sul mercato  l'organismo  vivente   modificato,   lo   sviluppatore,   il produttore, il notificante, l'importatore, l'esportatore, il  vettore o il fornitore;       d) «misure di risposta»: le azioni  ragionevolmente  svolte  al fine di:         i)  prevenire,  ridurre  al  minimo,  contenere,  limitare  o altrimenti evitare i danni, a seconda dei casi;         ii) ripristinare la diversita' biologica  tramite  azioni  da intraprendere nell'ordine di priorita' che segue:           a) ripristino della diversita'  biologica  alle  condizioni preesistenti al danno o alle condizioni equivalenti  piu'  vicine;  e laddove l'autorita' competente stabilisce che cio' non e' possibile;           b) ripristino tramite, tra l'altro, la  sostituzione  della diversita' biologica con altre componenti di diversita' biologica per lo stesso uso o per un altro tipo di uso, nella stessa localita' o in un'altra localita' alternativa, a seconda dei casi.     3. L'effetto negativo «significativo» e' determinato  sulla  base di fattori quali:       a) il cambiamento a lungo termine o permanente,  da  intendersi come un cambiamento al quale non potra' essere dato rimedio  mediante un recupero naturale entro un lasso di tempo ragionevole;       b) la misura dei cambiamenti  qualitativi  o  quantitativi  che influiscono   negativamente   sulle   componenti   della   diversita' biologica;       c)  la  riduzione  della  capacita'  delle   componenti   della diversita' biologica di produrre beni e servizi;       d) la misura di eventuali effetti negativi sulla salute  umana, ai sensi del protocollo.      |  
|   |                                 Art. 3                         Copertura finanziaria 
   1. All'onere derivante dalle spese di missione di cui agli articoli 13 e 14 del Protocollo di cui all'articolo 1, valutato in 30.520 euro annui a decorrere dall'anno 2018, e dalle  rimanenti  spese,  pari  a 220.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, si  provvede  mediante corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2018-2020, nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2018,   allo   scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.   2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.     |  
|   |                                 Art. 3.                        Ambito di applicazione 
     1.  Il  presente  protocollo  addizionale  si  applica  a   danni derivanti da organismi viventi modificati che abbiano la loro origine in un movimento transfrontaliero. Gli organismi viventi modificati ai quali si fa riferimento sono quelli:       a) destinati all'uso diretto nell'alimentazione umana o animale o alla lavorazione;       b) destinati ad un uso confinato;       c) destinati all'introduzione intenzionale nell'ambiente.     2. Per quanto riguarda i movimenti transfrontalieri intenzionali, il presente protocollo addizionale si applica al danno  derivante  da qualsiasi uso autorizzato degli organismi viventi modificati  di  cui al precedente paragrafo 1.     3. Il presente protocollo addizionale si applica anche  al  danno derivante da movimenti transfrontalieri accidentali, di cui  all'art. 17  del  protocollo,  nonche'  al  danno  derivante   dai   movimenti transfrontalieri illegali, di cui all'art. 25 del protocollo.     4.  Il  presente  protocollo  addizionale  si  applica  al  danno derivante da  un  movimento  transfrontaliero  di  organismi  viventi modificati  cominciato  dopo  l'entrata  in   vigore   del   presente protocollo  addizionale,  per   la   parte   contraente   nella   cui giurisdizione e' stato effettuato il movimento transfrontaliero.     5.  Il  presente  protocollo  addizionale  si  applica  al  danno verificatosi in aree  ubicate  entro  i  limiti  della  giurisdizione nazionale delle parti.     6. Per rispondere al danno che si verifica entro i  limiti  della propria giurisdizione nazionale, le parti  possono  usare  i  criteri stabiliti nel proprio diritto interno.     7. La normativa nazionale di attuazione del  presente  protocollo addizionale  si  applica  anche  al  danno  derivante  da   movimenti transfrontalieri di organismi viventi modificati non  provenienti  da parti contraenti.      |  
|   |                                 Art. 4                           Entrata in vigore 
   1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.   La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. 
     Data a Roma, addi' 16 gennaio 2019 
                              MATTARELLA 
                                   Conte, Presidente del Consiglio dei                                  ministri 
                                   Moavero  Milanesi,  Ministro  degli                                  affari esteri e della  cooperazione                                  internazionale 
                                   Costa,  Ministro  dell'ambiente   e                                  della tutela del territorio  e  del                                  mare   Visto, il Guardasigilli: Bonafede     |  
|   |                                 Art. 4.                          Nesso di causalita' 
     Il rapporto di causa-effetto tra il danno e  l'organismo  vivente modificato in questione  viene  stabilito  conformemente  al  diritto interno.      |  
|   |                                 Art. 5.                          Misure di risposta 
     1. In caso di  danno,  fatti  salvi  eventuali  obblighi  imposti dall'autorita' competente, le parti impongono  all'operatore  o  agli operatori appropriati di:       a) informare immediatamente l'autorita' competente;       b) valutare il danno; e       c) adottare appropriate misure di risposta.     2. L'autorita' competente:       a) individua l'operatore che ha causato il danno;       b) valuta il danno; e       c) stabilisce le misure di risposta che l'operatore  e'  tenuto ad adottare.     3.  Qualora  le  informazioni  pertinenti,  incluse  informazioni scientifiche disponibili oppure informazioni disponibili  nel  centro di scambio di informazioni sulla biosicurezza, indichino che sussiste una sufficiente probabilita' che, se non si assumono  tempestivamente misure di risposta, si verifichera' un danno, l'operatore  e'  tenuto ad adottare appropriate misure di risposta per evitare il danno.     4. L'autorita' competente puo'  adottare  appropriate  misure  di risposta, in particolare se l'operatore ha omesso di farlo.     5. L'autorita' competente ha il diritto di imporre  all'operatore il rimborso dei costi e delle spese sostenuti per la valutazione  del danno e per l'adozione di eventuali misure appropriate  di  risposta, ivi compresi i costi e le spese incidentali. Nel diritto  interno  le parti possono disciplinare altre situazioni in cui  l'operatore  puo' non essere tenuto a sostenere i costi e le spese.     6.  Le  decisioni   dell'autorita'   competente   che   impongono all'operatore  di  adottare  misure  di  risposta  dovrebbero  essere motivate. Le decisioni dovrebbero essere notificate all'operatore. Il diritto interno prevede mezzi di ricorso, ivi inclusa la possibilita' del ricorso amministrativo o giurisdizionale,  contro  le  decisioni. Conformemente al  diritto  interno,  l'autorita'  competente  informa l'operatore dei mezzi di ricorso disponibili. I mezzi di ricorso  non impediscono all'autorita' competente di adottare misure  di  risposta appropriate, nelle opportune circostanze, salvo  altrimenti  disposto dal diritto interno.     7. Nel recepire il presente articolo e nel definire le specifiche misure  di  risposta  che  l'autorita'  competente  deve  imporre   o adottare, le parti possono, a seconda dei casi, valutare se le misure di risposta siano gia' previste dal diritto  interno  in  materia  di responsabilita' civile.     8. Le misure di risposta sono attuate in conformita'  al  diritto interno.      |  
|   |                                 Art. 6.                               Esenzioni 
     1. Le parti possono prevedere nel  diritto  interno  le  seguenti esenzioni:       a) caso fortuito o forza maggiore; e       b) eventi bellici o agitazioni sociali.     2. Le parti possono prevedere nel diritto interno eventuali altre esenzioni o limitazioni ritenute idonee.      |  
|   |                                 Art. 7.                           Limiti temporali 
     Nel diritto interno le parti possono prevedere:       a) limiti temporali relativi e/o  assoluti,  anche  per  azioni riguardanti misure di risposta; e       b)  l'inizio  del  periodo  nel  quale  si  applica  il  limite temporale.      |  
|   |                                 Art. 8.                           Limiti finanziari 
     Nel diritto interno le parti possono prevedere limiti  finanziari per il rimborso  dei  costi  e  delle  spese  riguardanti  misure  di risposta.      |  
|   |                                 Art. 9.                          Diritto di ricorso 
     Il presente  protocollo  addizionale  non  limita  ne'  restringe l'eventuale diritto di ricorso o al  risarcimento  che  un  operatore puo' far valere nei confronti di un'altra persona.      |  
|   |                                Art. 10.                         Garanzia finanziaria 
     1. Nel diritto nazionale le parti  si  riservano  il  diritto  di prevedere disposizioni in materia di garanzia finanziaria.     2. Le parti esercitano il diritto di cui al precedente  paragrafo 1 in linea con i diritti e gli  obblighi  loro  imposti  dal  diritto internazionale, tenendo conto dei tre paragrafi finali del  preambolo del protocollo.     3. La prima riunione  della  conferenza  delle  parti  nella  sua funzione di riunione  delle  parti  contraenti  del  protocollo  dopo l'entrata in vigore del presente  protocollo  addizionale  chiede  al segretariato di effettuare  uno  studio  completo  che  analizzi  tra l'altro i seguenti aspetti:       a) le modalita' dei meccanismi di garanzia finanziaria;       b) la valutazione dell'impatto ambientale, economico e  sociale di tali meccanismi, in particolare per quanto riguarda i Paesi in via di sviluppo; e       c) l'individuazione dei soggetti idonei a offrire  la  garanzia finanziaria.      |  
|   |                                Art. 11. 
   Responsabilita'   degli   Stati   per   atti   illeciti   a   livello                           internazionale 
     Il presente protocollo addizionale non pregiudica i diritti e gli obblighi degli Stati ai sensi del diritto internazionale  in  materia di  responsabilita'  degli  Stati  per  atti   illeciti   a   livello internazionale.      |  
|   |                                Art. 12.         Attuazione e relazione con la responsabilita' civile 
     1.  Nel  diritto  interno   le   parti   prevedono   disposizioni legislative e regolamentari e procedure in materia di danno. Per dare attuazione a tale obbligo  le  parti  prevedono  misure  di  risposta conformemente al presente protocollo  addizionale  e,  se  del  caso, possono:       a) applicare il vigente diritto interno, ivi  incluse,  laddove applicabili,  le  norme  generali  e  le  procedure  in  materia   di responsabilita' civile;       b) applicare o  elaborare  norme  e  procedure  in  materia  di responsabilita' civile specifiche a tale scopo; o       c) applicare o predisporre  una  combinazione  di  entrambe  le soluzioni.     2. Allo scopo di prevedere adeguate norme e procedure nel diritto interno in materia di responsabilita'  civile  per  danno  a  cose  o persone associato al danno definito dall'art. 2, paragrafo 2, lettera b), le parti:       a) continuano ad applicare il vigente diritto interno  generale in materia di responsabilita' civile;       b) elaborano e applicano o continuano ad applicare  il  diritto interno in materia di responsabilita' civile  specificamente  a  tale scopo; o       c)  elaborano  e  applicano  o  continuano  ad  applicare   una combinazione di entrambe le soluzioni.     3. Nell'elaborare le norme in materia di  responsabilita'  civile come indicato ai precedenti paragrafi 1 e 2,  lettere  b)  o  c),  le parti tengono conto tra altro,  a  seconda  dei  casi,  dei  seguenti elementi:       a) il danno;       b)  le  norme  in  materia  di  responsabilita',   inclusa   la responsabilita' oggettiva  o  la  responsabilita'  sulla  base  della colpa;       c) la designazione di un preciso soggetto responsabile, laddove appropriato;       d) il diritto di ricorso.      |  
|   |                                Art. 13.                         Valutazione e riesame 
     La conferenza delle parti nella sua funzione  di  riunione  delle parti contraenti del protocollo riesamina cinque anni dopo  l'entrata in vigore, e successivamente con  cadenza  quinquennale,  l'efficacia del presente protocollo addizionale, purche' le parti abbiano messo a disposizione le informazioni necessarie per il riesame. Il riesame e' effettuato  nel  contesto  della  valutazione  e  del   riesame   del protocollo come previsto all'art. 35 del protocollo, salvo  decisione contraria adottata dalle parti del presente  protocollo  addizionale. Il primo riesame comprende un riesame dell'efficacia  degli  articoli 10 e 12.      |  
|   |                                Art. 14.         Conferenza delle parti nella sua funzione di riunione                 delle parti contraenti del protocollo 
     1. Fatto salvo l'art. 32,  paragrafo  2,  della  convenzione,  la conferenza delle parti nella sua funzione  di  riunione  delle  parti contraenti del protocollo funge da riunione  delle  parti  contraenti del presente protocollo addizionale.     2. La conferenza delle parti nella sua funzione di riunione delle parti contraenti del protocollo esamina regolarmente l'attuazione del presente  protocollo  addizionale  e,  entro  i  limiti  del  proprio mandato, prende le decisioni necessarie per  promuoverne  l'effettiva attuazione.  Essa  svolge  le  funzioni  assegnatele   dal   presente protocollo addizionale e, mutatis mutandis, le  funzioni  assegnatele ai sensi dell'art. 29, paragrafo 4, lettere a) e f), del protocollo.      |  
|   |                                Art. 15.                             Segretariato 
     Il segretariato istituito dall'art. 24 della convenzione funge da segretariato del presente protocollo addizionale.      |  
|   |                                Art. 16.             Relazione tra la convenzione e il protocollo 
     1. Il presente  protocollo  addizionale  integra  il  protocollo, senza tuttavia modificarlo o emendarlo.     2. Il presente protocollo addizionale non pregiudica i diritti  e gli  obblighi  delle  parti  contraenti   del   presente   protocollo addizionale ai sensi della convenzione e del protocollo.     3.  Salvo   diversamente   previsto   dal   presente   protocollo addizionale, le disposizioni della convenzione e  del  protocollo  si applicano, mutatis mutandis, al presente protocollo addizionale.     4. Fatto salvo il precedente paragrafo 3, il presente  protocollo addizionale lascia impregiudicati i diritti e  gli  obblighi  di  una parte ai sensi del diritto internazionale.      |  
|   |                                Art. 17.                                 Firma 
     Il presente protocollo sara' aperto alla  firma  da  parte  delle parti del protocollo presso la sede delle Nazioni Unite  a  New  York dal 7 marzo 2011 al 6 marzo 2012.      |  
|   |                                Art. 18.                           Entrata in vigore 
     1.  Il  presente  protocollo  addizionale  entra  in  vigore   il novantesimo giorno successivo alla data del deposito del quarantesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione da parte di Stati od organizzazioni regionali di  integrazione  economica  che sono parti contraenti del protocollo.     2. Il presente protocollo addizionale entra  in  vigore  per  uno Stato o un'organizzazione regionale di integrazione economica che  lo ratifichi, lo accetti, lo approvi o vi aderisca dopo il deposito  del quarantesimo strumento  ai  sensi  del  precedente  paragrafo  1,  il novantesimo giorno successivo alla data in cui detto  Stato  o  detta organizzazione  regionale  di  integrazione  economica  deposita   lo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, oppure, se posteriore, alla data alla quale il protocollo entra in vigore per lo Stato o l'organizzazione regionale di  integrazione  economica  in questione.     3. Ai fini dei precedenti paragrafi 1 e 2 lo strumento depositato da un'organizzazione  regionale  di  integrazione  economica  non  e' conteggiato in piu' rispetto agli strumenti  depositati  dagli  Stati membri dell'organizzazione.      |  
|   |                                Art. 19.                                Riserve 
     Non si possono fare riserve al presente protocollo addizionale.      |  
|   |                                Art. 20.                               Denuncia 
     1. Dopo due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore  del presente protocollo addizionale per una parte contraente, detta parte puo'  denunciare  in  qualsiasi  momento   il   presente   protocollo addizionale mediante notifica scritta al depositario.     2. La denuncia prende effetto allo scadere di un anno a decorrere dalla data di ricevimento  da  parte  del  depositario  o  alla  data posteriore specificata nella notifica della denuncia.     3.  Si  considera  che  la  parte  contraente  che  denuncia   il protocollo,  conformemente  all'art.  39  dello  stesso   protocollo, denuncia anche il presente protocollo addizionale.      |  
|   |                                Art. 21.                            Testi autentici 
     L'originale del presente  protocollo  addizionale,  i  cui  testi nelle lingue araba, cinese, inglese, francese, russa e spagnola fanno ugualmente fede, e' depositato presso il segretariato generale  delle Nazioni Unite.     In fede di che, i sottoscritti,  debitamente  autorizzati  a  tal fine, hanno firmato il presente protocollo addizionale.     Fatto a Nagoya addi' quindici ottobre duemiladieci.     |  
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