| Gazzetta n. 32 del 7 febbraio 2019 (vai al sommario) |  
| PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |  
| DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 dicembre 2018 |  
| Modalita' di funzionamento e  di  accesso  al  Fondo  di  innovazione sociale, istituito dalla legge di bilancio 2018.  |  
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                             IL PRESIDENTE                      DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
   Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive  modificazioni, recante disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei ministri;   Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e  successive  modificazioni, recante nuove norme sul procedimento amministrativo;   Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  303,  concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri  a  norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;   Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive modificazioni, recante norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro alle dipendente delle amministrazioni pubbliche;   Visto il  decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.  78  convertito  con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 recante provvedimenti anticrisi, nonche' proroga dei termini e in  particolare  l'art.  19, comma 5;   Visto il  decreto  legislativo  25  gennaio  2010,  n.  6,  recante riorganizzazione del centro di formazione  studi  (Formez),  a  norma dell'art. 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69;   Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  22 novembre 2010 e successive modificazioni, concernente, la  disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;   Visto l'art. 9 del regolamento (UE)  n.  1304/2013  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del 17  dicembre  2013,  relativo  al  Fondo sociale europeo, che abroga il  regolamento  (CE)  n.  1801/2006  del Consiglio;   Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,  e  successive modificazioni  recante   attuazione   delle   direttive   2014/23/UE, 2014/24/UE  e  2014/25/UE  sull'aggiudicazione   del   contratti   di concessione, sugli appalti dell'acqua, dell'energia, dei trasporti  e dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia  di  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e forniture;   Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205,  recante  il  bilancio  di previsione dello Stato per l'anno  finanziario  2018  e  il  bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e,  in  particolare  l'art.  1, comma  205,  della  predetta  legge,  n.  205  del   2017,   relativo all'istituzione,   nello   stato   di   previsione   del    Ministero dell'economia e delle finanze, per  il  successivo  trasferimento  al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  del Fondo per l'innovazione sociale, al fine  di  favorire  e  potenziare l'innovazione sociale secondo gli standard europei, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2018 e di  10  milioni  di  euro  per ciascuno degli anni 2019 e 2020;   Visto l'art. 1, comma 206, della predetta legge n. 205 del 2017, il quale  stabilisce  che  il  Fondo  per   l'innovazione   sociale   e' finalizzato alla  realizzazione  di  studi  di  fattibilita'  e  allo sviluppo di capacita' delle pubbliche amministrazioni sulla base  dei risultati conseguibili;   Visto l'art. 1, comma 207, della medesima legge n. 205 del 2017, il quale prevede che le modalita'  di  funzionamento  e  di  accesso  al citato Fondo, nonche' le relative aree di intervento, sono  stabilite con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri;   Considerata la necessita' di dare attuazione a quanto previsto  dai commi 205, 206 e 207 dell'art. 1 della citata legge n. 205 del 2017;   Considerato che, ai predetti fini, e' stato  istituito,  presso  il Centro  di  responsabilita'  1  «Segretariato»  del  bilancio   della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'apposito capitolo  di  spesa 243 «Fondo per l'innovazione sociale»  nel  quale,  per  il  corrente esercizio finanziario, sono state versate  le  dotazioni  finanziarie pari a € 5.000.000,00;   Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 giugno 2018, con il quale al sottosegretario di Stato  alla  Presidenza  del Consiglio dei ministri,  on.  dott.  Giancarlo  Giorgetti,  e'  stata conferita la delegata per la firma di decreti, atti  e  provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri; 
                               Decreta: 
                                Art. 1             Finalita' del Fondo per l'innovazione sociale 
   1. Il Fondo per l'innovazione sociale,  istituito  nello  stato  di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze  e  trasferito nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri  ai sensi dell'art. 1, comma 205, della legge  di  bilancio  27  dicembre 2017, n. 205,  e'  diretto  a  favorire  e  potenziare  l'innovazione sociale secondo gli standard europei attraverso la  realizzazione  di studi di fattibilita' e lo  sviluppo  di  capacita'  delle  pubbliche amministrazioni sulla base dei risultati conseguibili.   2. Il Fondo finanzia, nel triennio 2018-2020, gli interventi di cui all'art. 5, ciascuno della durata massima di un anno, nell'ambito  di un «Programma triennale per l'innovazione sociale» (di seguito  anche «Programma») di carattere sperimentale.   3. L'obiettivo del «Programma triennale per l'innovazione  sociale» e' il rafforzamento della capacita' delle  pubbliche  amministrazioni per la realizzazione di interventi di  innovazione  sociale  volti  a generare nuove soluzioni, modelli e approcci per la soddisfazione  di bisogni sociali,  con  il  coinvolgimento  di  soggetti  del  settore privato.   4.  Al  «Programma  triennale  per  l'innovazione   sociale»   sono destinate le seguenti risorse finanziarie:  5  milioni  di  euro  per l'anno 2018, 10 milioni di euro per l'anno 2019 e 10 milioni di  euro per l'anno 2020. Le eventuali somme non impegnate nel  corso  di  una annualita' possono essere utilizzate nelle annualita' successive  nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11, comma 1,  lettera  b),  del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  20  novembre  2010 sull'autonomia contabile e finanziaria della Presidenza del Consiglio dei ministri.   5. Sulle risorse di cui al  comma  4  gravano  altresi'  gli  oneri derivanti dall'affidamento delle attivita' di gestione del  Fondo  di cui all'art. 9.     |  
|   |                                 Art. 2                         Soggetti beneficiari 
   1. I beneficiari del Programma sono le  Citta'  metropolitane  e  i Comuni capoluoghi di provincia.   2. I beneficiari possono operare in partenariato con Regioni, altri Comuni, Universita' ed enti  di  ricerca  nonche'  con  soggetti  del settore privato.     |  
|   |                                 Art. 3                 Definizione delle aree di intervento 
   1. Al fine di dare attuazione a quanto stabilito all'art. 1,  commi 205, 206 e 207, della legge di bilancio 27 dicembre 2017  n.  205,  i soggetti beneficiari  possono  presentare  le  proposte  di  progetti sperimentali, secondo le modalita' indicate nell'avviso  pubblico  di cui all'art. 4, nelle seguenti aree di intervento:     a) inclusione sociale;     b) animazione culturale;     c) lotta alla dispersione scolastica.     |  
|   |                                 Art. 4        Modalita' di accesso al Fondo per l'innovazione sociale 
   1. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione  del  presente decreto, il Dipartimento della  funzione  pubblica  emana  un  avviso pubblico per la selezione delle proposte di progetti sperimentali  da finanziare all'interno del Programma.   2. Successivamente alla  pubblicazione  dell'avviso,  il  Capo  del Dipartimento della funzione pubblica, con proprio decreto, nomina  il Comitato permanente per la valutazione delle proposte progettuali  ed il monitoraggio del Programma (di seguito «Comitato  permanente»)  di cui all'art. 8.   3. Le domande di ammissione al finanziamento, da presentare tramite posta elettronica certificata, sono registrate  e  valutate  in  base all'ordine cronologico  di  presentazione,  secondo  la  procedura  a sportello.   4. Il Comitato permanente verifica l'ammissibilita' e  la  qualita' delle proposte nel  rispetto  dei  criteri  preventivamente  definiti nell'avviso. Le risorse finanziarie sono assegnate ai  soli  progetti ritenuti ammissibili e valutati positivamente ai  sensi  del  periodo precedente, sulla base dell'ordine  cronologico  di  presentazione  e fino ad esaurimento dei fondi disponibili per ciascuna annualita'.   5.  Le  modalita'  per  l'erogazione   delle   singole   quote   di finanziamento  sono  disciplinate   con   apposite   Convenzioni   da stipularsi all'esito delle  valutazioni  di  cui  al  comma  4.  Tali convenzioni definiscono  il  quadro  dei  soggetti  del  partenariato partecipanti alla realizzazione dei progetti, le risorse finanziarie, ivi incluse quelle a valere sul Fondo di cui all'art. 1,  comma  205, della legge di bilancio 2018 n.  205/2017,  i  tempi  di  attuazione, nonche' i criteri  per  la  revoca  del  finanziamento  e  tutti  gli elementi  essenziali  per  la  realizzazione  del  progetto.  Con  le medesime convenzioni sono altresi' definite le  modalita'  necessarie all'espletamento delle attivita' di  monitoraggio  degli  interventi, con l'indicazione degli indicatori di misurazione dell'impatto  cosi' come individuati nella proposta.   6.  La  mancata  sottoscrizione  delle   Convenzioni,   per   cause imputabili ai soggetti promotori dei progetti, comporta  l'esclusione del  progetto  e,  compatibilmente  con   le   risorse   disponibili, l'individuazione di altro soggetto beneficiario, secondo l'ordine  di presentazione.     |  
|   |                                 Art. 5                        Interventi finanziabili 
   1. I soggetti beneficiari possono accedere  al  Fondo  presentando, secondo le modalita' definite nell'avviso pubblico di cui all'art. 4, appositi progetti finalizzati alla realizzazione degli interventi  di seguito specificati, nell'ambito del Programma di cui all'art. 1:     Intervento I - studio di fattibilita' e pianificazione esecutiva. Il Fondo finanzia la realizzazione  di  uno  studio  di  fattibilita' comprensivo di un piano esecutivo. Lo  studio  di  fattibilita'  deve contenere un'analisi accurata del bisogno sociale su cui  si  intende intervenire, una comparazione su  scala  nazionale  e  internazionale delle  migliori  esperienze  per  generare  risposte  di  innovazione sociale  al  bisogno  individuato,  gli  indicatori  attraverso   cui misurare  e  valutare  i  risultati  conseguibili  e  un  modello  di misurazione e valutazione dell'impatto sociale.   I beneficiari,  inoltre,  devono  individuare  il  partenariato  di progetto con la selezione dei partner necessari  per  la  definizione dello studio di fattibilita' e per la  realizzazione  della  verifica empirica ai fini della successiva sperimentazione.     Intervento  II  -  sperimentazione.   Il   Fondo   finanzia   una sperimentazione  che  applichi  quanto  previsto  dallo   studio   di fattibilita' in partenariato con  i  soggetti  privati  e/o  pubblici individuati nel medesimo studio. La sperimentazione viene  realizzata attraverso una verifica empirica finalizzata a testare il modello  di intervento e a dimostrare l'efficacia,  in  termini  di  risultati  e impatto  sociale,  la  sostenibilita'  e  la   replicabilita'   della soluzione di innovazione sociale individuata attraverso lo studio  di fattibilita'.     Intervento  III  -  sistematizzazione.  Il  Fondo   finanzia   in consolidamento della sperimentazione  attraverso  la  costruzione  di strumenti  di  finanza  d'impatto  che  consentano  di  replicare  in contesti diversi e/o piu' ampi, gli interventi per i quali  e'  stata condotta  la   sperimentazione   al   fine   dell'implementazione   e dell'incorporazione degli stessi nelle politiche pubbliche locali.   2. La valutazione degli studi di fattibilita' e degli interventi di sperimentazione  e  sistematizzazione  ai  fini  dell'ammissione   al finanziamento e' effettuata dal Comitato permanente, di cui  all'art. 8, sulla base dei criteri fissati nell'avviso pubblico.     |  
|   |                                 Art. 6                     Disponibilita' delle risorse 
   1.  Le  Convenzioni  sono  finanziate  nel  limite  delle   risorse finanziarie disponibili per ciascun esercizio finanziario 2018,  2019 e 2020.   2. Le  Convenzioni  determinano  le  modalita'  e  gli  adempimenti amministrativi necessari per  l'erogazione  delle  singole  quote  di finanziamento del progetto,  in  coerenza  con  il  quadro  economico presentato.   3. In presenza di economie, derivanti anche da valutazioni negative di singoli interventi da parte del Comitato  permanente,  si  procede all'emanazione di un nuovo avviso pubblico.     |  
|   |                                 Art. 7                        Criteri di valutazione 
   1. Gli interventi sono ammessi al finanziamento secondo i  seguenti criteri generali di valutazione:     a) capacita' di dimostrazione dell'ampiezza e  della  profondita' dei benefici sociali generabili, in termini di outcome;     b) miglioramento delle capacita' delle pubbliche amministrazioni;     c) quadro logico,  coerenza  e  fattibilita'  della  proposta  di intervento;     d) pertinenza con standard internazionali ed europei;     e) capacita' di dimostrazione delle condizioni di  sostenibilita' economica e sociale.     |  
|   |                                 Art. 8           Comitato permanente di valutazione e monitoraggio 
   1. Senza ulteriori oneri per il bilancio dello Stato, e' istituito, presso  il  Dipartimento  della  funzione   pubblica,   un   Comitato permanente  con  il  compito  di  assicurare  la  valutazione   degli interventi  ed  il  monitoraggio  del  Programma  rispetto  a  tempi, risorse, obiettivi e criteri di selezione.   2. Il Comitato permanente e' composto da:     a. due rappresentanti del Dipartimento della  funzione  pubblica, di cui uno con funzioni di presidente;     b. un rappresentante del Ministero del lavoro e  delle  politiche sociali;     c. un rappresentante dell'ANCI;     d. un rappresentante della Commissione di studio sulla finanza di impatto  nominata  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri 7 dicembre 2017.   3. I componenti di cui al comma 2,  lettere  b),  c)  e  d)  devono essere indicati fra  esperti  di  comprovata  esperienza  ed  elevata qualificazione professionale nel campo della innovazione sociale.   4. La nomina dei componenti del Comitato avviene  con  decreto  del Capo del Dipartimento  della  funzione  pubblica.  Per  ciascuno  dei componenti  effettivi  e'  designato  un  componente  supplente.   Si applicano  le  disposizioni  in   materia   di   incompatibilita'   e inconferibilita' degli incarichi.   5. Il Comitato ha sede  presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica e dura in carica  fino al completamento del Programma.   6. Le funzioni di supporto al Comitato sono svolte dall'Ufficio per la valutazione della  performance  del  Dipartimento  della  funzione pubblica.   7.  Ai  componenti  della  Commissione   non   spettano   compensi, indennita' o gettoni di presenza. Sono fatti salvi i  rimborsi  delle eventuali spese di viaggio,  vitto  e  alloggio  dei  componenti  non residenti  a  carico  del  pertinente  capitolo   di   bilancio   del Dipartimento della funzione pubblica.     |  
|   |                                 Art. 9                          Gestione del Fondo 
   1. Per gli adempimenti  tecnici  ed  amministrativi  relativi  alla gestione del Fondo e, in particolare, per il supporto nelle attivita' di promozione e sensibilizzazione dei beneficiari del  Fondo  nonche' nelle fasi di selezione, valutazione, monitoraggio degli  interventi, erogazione dei finanziamenti, il Dipartimento della funzione pubblica puo' avvalersi, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge  1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, di Formez P.A. - Centro servizi,  assistenza,  studi  e formazione per  l'ammodernamento  delle  P.A,  i  cui  rapporti  sono regolati da apposita convenzione nel rispetto dell'art. 192, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
     Roma, 21 dicembre 2018 
                                                p. Il Presidente                                                 del Consiglio dei ministri                                            Il Sottosegretario di Stato                                                    Giorgetti          
  Registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2019  Ufficio controllo atti  P.C.M.  Ministeri  della  giustizia  e  degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 52     |  
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