| Gazzetta n. 31 del 6 febbraio 2019 (vai al sommario) | 
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| LEGGE 16 gennaio 2019, n. 6 | 
| Ratifica  ed  esecuzione  dell'Accordo  di  cooperazione   culturale, scientifica e tecnologica fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare democratica del  Laos,  fatto  a Bangkok il 17 febbraio 2003.  | 
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   La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno approvato; 
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA                               Promulga 
   la seguente legge:                                Art. 1                     Autorizzazione alla ratifica 
   1. Il Presidente  della  Repubblica  e'  autorizzato  a  ratificare l'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica fra il Governo della Repubblica italiana  ed  il  Governo  della  Repubblica popolare democratica del Laos, fatto a Bangkok il 17 febbraio 2003.     | 
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                                                             Allegato   ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA E TECNOLOGICA  FRA  IL  GOVERNO DELLA REPUBBLICA  ITALIANA ED IL GOVERNO  DELLA  REPUBBLICA  POPOLARE DEMOCRATICA DEL LAOS 
     Il  Governo  della  Repubblica  italiana  ed  il  Governo   della Repubblica popolare democratica del Laos (qui di  seguito  denominati «le Parti»),     desiderosi di rafforzare le amichevoli relazioni fra i due  Paesi e  di  promuovere  conoscenza  e  comprensione  reciproche   mediante relazioni migliori nei campi culturale, scientifico e tecnologico,     hanno convenuto quanto segue: 
                              Articolo 1 
     Lo  scopo  del  presente  Accordo  consiste  nel   promuovere   e realizzare attivita'  che  rafforzino  la  cooperazione  culturale  e scientifica nei campi delle  arti,  della  cultura,  dell'istruzione, della scienza, della tecnologia, dello sport, degli scambi  giovanili e dell'informazione al fine di favorire tra i due Paesi una  migliore comprensione delle rispettive culture.     | 
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                                                             Allegato 
                               AGREEMENT            BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC      AND THE GOVERNMENT OF THE LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC         ON CULTURAL, SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL COOPERATION 
               Parte di provvedimento in formato grafico     | 
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                               Art. 2                         Ordine di esecuzione 
   1.  Piena  ed  intera  esecuzione  e'  data  all'Accordo   di   cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata  in  vigore, in  conformita'  a  quanto  disposto  dall'articolo  12  dell'Accordo medesimo.     | 
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                             Articolo 2 
     Le Parti incoraggeranno e faciliteranno quanto segue:       visite di artisti;       partecipazione, ai rispettivi festival cinematografici;       scambi di mostre d'arte;       scambi  di  documentari  e  di  film,  nonche'   di   programmi radiofonici e televisivi;       cooperazione fra i  rispettivi  archivi,  musei  e  biblioteche attraverso lo scambio di informazioni, documentazione ed esperti;       traduzioni e pubblicazione di saggi e romanzi, nonche' di opere scientifiche e letterarie dell'altro Paese.     | 
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                               Art. 3                       Disposizioni finanziarie 
   1.  Per  le  finalita'  dell'Accordo   di   cui   all'articolo   1, relativamente agli articoli 2,  3,  4,  5,  6,  7,  8,  9  e  10,  e' autorizzata la spesa di 220.000 euro per ciascuno degli anni  2018  e 2019 e di 249.190 euro a decorrere dall'anno 2020.   2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 220.000  euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e  a  249.190  euro  a  decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente  riduzione  dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.   3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.     | 
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                             Articolo 3 
     Le Parti incoraggeranno ed incrementeranno la cooperazione fra  i due Paesi nei campi della scienza e della tecnologia, con particolare riguardo ai seguenti settori:       Agricoltura, allevamento del bestiame e alimentazione;       Scienze della terra;       Scienze di base (chimica, fisica, matematica, ecc.);       Tecnologie dell'informazione;       Energia ed ambiente;       Salute, biomedicina e biotecnologie;       Tecnologie applicate alla protezione e  alla  salvaguardia  del patrimonio culturale;  e ogni ulteriore settore concordato dalle due Parti.     | 
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                               Art. 4                  Clausola di invarianza finanziaria 
   1. Dalle  disposizioni  dell'Accordo  di  cui  all'articolo  1,  ad esclusione degli articoli da 2 a 10 dell'Accordo medesimo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.     | 
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                             Articolo 4 
     La  cooperazione  scientifica  e  tecnologica  verra'  realizzata attraverso:       a. scambio di scienziati e tecnici;       b. organizzazione di convegni, seminari e altre  manifestazioni inerenti a questioni tecniche;       c.  messa  in  atto   di   progetti   di   ricerca   congiunta, addestramento professionale, corsi di aggiornamento;       d. ogni altra forma di cooperazione in seguito concordata dalle due Parti.     | 
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                               Art. 5                           Entrata in vigore 
   1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.   La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. 
     Data a Roma, addi' 16 gennaio 2019 
                              MATTARELLA                          Conte, Presidente del Consiglio dei ministri  Visto, il Guardasigilli: Bonafede     | 
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                             Articolo 5 
     In particolare, le Parti contraenti promuoveranno la cooperazione nei campi archeologico e antropologico realizzando progetti congiunti di ricerca e scavo, altresi' mediante il restauro, la salvaguardia  e la valorizzazione dei rispettivi patrimoni archeologici e culturali.     Promuoveranno, inoltre,  l'addestramento  di  esperti  in  questi campi e le visite di docenti,  studiosi,  esperti,  nonche'  la  loro partecipazione a convegni e seminari organizzati in entrambi i Paesi.     | 
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                             Articolo 6 
     Le Parti favoriranno la cooperazione  nel  campo  dell'istruzione secondaria,  professionale  e  post-secondaria  e  promuoveranno   la cooperazione fra le rispettive istituzioni accademiche anche mediante specifici accordi diretti; promuoveranno inoltre visite  di  docenti, studiosi, esperti,  nonche'  la  loro  partecipazione  a  convegni  e seminari organizzati in entrambi i Paesi.     | 
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                             Articolo 7 
     Le Parti si adopereranno per facilitare la  concessione,  secondo principi di reciprocita' e nei limiti dei fondi disponibili, di borse di  studio  a  studenti  e  laureati  dell'altro  Paese  al  fine  di effettuare  studi  e  ricerche  a  livello  di  corso  di  laurea   e post-laurea, o presso istituzioni simili come accademie  delle  belle arti, o istituzioni nei settori dell'archeologia e della linguistica.     | 
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                             Articolo 8 
     Le Parti - di comune accordo e nell'ambito delle proprie  risorse finanziarie  -  faciliteranno  e  promuoveranno  le  attivita'  delle istituzioni, delle organizzazioni e  delle  associazioni  deputate  a rafforzare le relazioni culturali fra i due Paesi.     | 
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                             Articolo 9 
     Le Parti incoraggeranno la cooperazione nel settore dello sport e degli scambi giovanili  fra  le  organizzazioni  competenti  dei  due Paesi.     | 
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                             Articolo 10 
     Al fine di rendere operativo il presente Accordo,  le  due  Parti concordano di istituire una Commissione mista incaricata di  valutare lo sviluppo della cooperazione culturale, scientifica e tecnologica e di  applicarne   i   Protocolli   esecutivi.   Questa   si   riunira' alternativamente nelle due Capitali.     | 
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                             Articolo 11 
     Le condizioni tecniche  e  finanziarie  relative  alle  attivita' previste  da  questo  Accordo  verranno  stabilite  nel  corso  degli incontri della summenzionata Commissione mista.     | 
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                             Articolo 12 
     Il presente Accordo  entrera'  in  vigore  sessanta  giorni  dopo l'ultima notifica scritta di conferma che le Parti hanno espletato le rispettive procedure  interne  per  l'entrata  in  vigore  di  questo Accordo.     | 
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                             Articolo 13 
     Il periodo di  validita'  del  presente  Accordo  e'  illimitato. Ognuna delle parti  puo'  denunciare  il  presente  Accordo  in  ogni momento attraverso i canali diplomatici. La  denuncia  avra'  effetto sei mesi dopo la  sua  notifica  all'altra  Parte.  La  denuncia  non incidera' sull'esecuzione dei programmi in corso  concordati  durante il periodo di vigenza del presente Accordo,  salvo  che  entrambe  le Parti non concordino diversamente.     In fede  di  che  i  sottoscritti,  debitamente  autorizzati  dai rispettivi Governi hanno firmato questo Accordo.     Fatto a Bangkok il 17 febbraio del 2003 in due originali,  ognuno nelle lingue italiana, inglese e laotiana, entrambi i  testi  facenti ugualmente fede. In caso di divergenza derivante dall'interpretazione di questo Accordo, prevarra' il testo inglese. 
               Parte di provvedimento in formato grafico     | 
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