Gazzetta n. 31 del 6 febbraio 2019 (vai al sommario)
LEGGE 16 gennaio 2019, n. 6
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare democratica del Laos, fatto a Bangkok il 17 febbraio 2003.



La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga

la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare democratica del Laos, fatto a Bangkok il 17 febbraio 2003.
 
Allegato
ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA E TECNOLOGICA FRA IL
GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA
POPOLARE DEMOCRATICA DEL LAOS

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare democratica del Laos (qui di seguito denominati «le Parti»),
desiderosi di rafforzare le amichevoli relazioni fra i due Paesi e di promuovere conoscenza e comprensione reciproche mediante relazioni migliori nei campi culturale, scientifico e tecnologico,
hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Lo scopo del presente Accordo consiste nel promuovere e realizzare attivita' che rafforzino la cooperazione culturale e scientifica nei campi delle arti, della cultura, dell'istruzione, della scienza, della tecnologia, dello sport, degli scambi giovanili e dell'informazione al fine di favorire tra i due Paesi una migliore comprensione delle rispettive culture.
 
Allegato

AGREEMENT
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC
AND THE GOVERNMENT OF THE LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC
ON CULTURAL, SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL COOPERATION

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo medesimo.
 
Articolo 2

Le Parti incoraggeranno e faciliteranno quanto segue:
visite di artisti;
partecipazione, ai rispettivi festival cinematografici;
scambi di mostre d'arte;
scambi di documentari e di film, nonche' di programmi radiofonici e televisivi;
cooperazione fra i rispettivi archivi, musei e biblioteche attraverso lo scambio di informazioni, documentazione ed esperti;
traduzioni e pubblicazione di saggi e romanzi, nonche' di opere scientifiche e letterarie dell'altro Paese.
 
Art. 3
Disposizioni finanziarie

1. Per le finalita' dell'Accordo di cui all'articolo 1, relativamente agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, e' autorizzata la spesa di 220.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 249.190 euro a decorrere dall'anno 2020.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 220.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e a 249.190 euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Articolo 3

Le Parti incoraggeranno ed incrementeranno la cooperazione fra i due Paesi nei campi della scienza e della tecnologia, con particolare riguardo ai seguenti settori:
Agricoltura, allevamento del bestiame e alimentazione;
Scienze della terra;
Scienze di base (chimica, fisica, matematica, ecc.);
Tecnologie dell'informazione;
Energia ed ambiente;
Salute, biomedicina e biotecnologie;
Tecnologie applicate alla protezione e alla salvaguardia del patrimonio culturale; e ogni ulteriore settore concordato dalle due Parti.
 
Art. 4
Clausola di invarianza finanziaria

1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1, ad esclusione degli articoli da 2 a 10 dell'Accordo medesimo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 
Articolo 4

La cooperazione scientifica e tecnologica verra' realizzata attraverso:
a. scambio di scienziati e tecnici;
b. organizzazione di convegni, seminari e altre manifestazioni inerenti a questioni tecniche;
c. messa in atto di progetti di ricerca congiunta, addestramento professionale, corsi di aggiornamento;
d. ogni altra forma di cooperazione in seguito concordata dalle due Parti.
 
Art. 5
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 16 gennaio 2019

MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei ministri Visto, il Guardasigilli: Bonafede
 
Articolo 5

In particolare, le Parti contraenti promuoveranno la cooperazione nei campi archeologico e antropologico realizzando progetti congiunti di ricerca e scavo, altresi' mediante il restauro, la salvaguardia e la valorizzazione dei rispettivi patrimoni archeologici e culturali.
Promuoveranno, inoltre, l'addestramento di esperti in questi campi e le visite di docenti, studiosi, esperti, nonche' la loro partecipazione a convegni e seminari organizzati in entrambi i Paesi.
 
Articolo 6

Le Parti favoriranno la cooperazione nel campo dell'istruzione secondaria, professionale e post-secondaria e promuoveranno la cooperazione fra le rispettive istituzioni accademiche anche mediante specifici accordi diretti; promuoveranno inoltre visite di docenti, studiosi, esperti, nonche' la loro partecipazione a convegni e seminari organizzati in entrambi i Paesi.
 
Articolo 7

Le Parti si adopereranno per facilitare la concessione, secondo principi di reciprocita' e nei limiti dei fondi disponibili, di borse di studio a studenti e laureati dell'altro Paese al fine di effettuare studi e ricerche a livello di corso di laurea e post-laurea, o presso istituzioni simili come accademie delle belle arti, o istituzioni nei settori dell'archeologia e della linguistica.
 
Articolo 8

Le Parti - di comune accordo e nell'ambito delle proprie risorse finanziarie - faciliteranno e promuoveranno le attivita' delle istituzioni, delle organizzazioni e delle associazioni deputate a rafforzare le relazioni culturali fra i due Paesi.
 
Articolo 9

Le Parti incoraggeranno la cooperazione nel settore dello sport e degli scambi giovanili fra le organizzazioni competenti dei due Paesi.
 
Articolo 10

Al fine di rendere operativo il presente Accordo, le due Parti concordano di istituire una Commissione mista incaricata di valutare lo sviluppo della cooperazione culturale, scientifica e tecnologica e di applicarne i Protocolli esecutivi. Questa si riunira' alternativamente nelle due Capitali.
 
Articolo 11

Le condizioni tecniche e finanziarie relative alle attivita' previste da questo Accordo verranno stabilite nel corso degli incontri della summenzionata Commissione mista.
 
Articolo 12

Il presente Accordo entrera' in vigore sessanta giorni dopo l'ultima notifica scritta di conferma che le Parti hanno espletato le rispettive procedure interne per l'entrata in vigore di questo Accordo.
 
Articolo 13

Il periodo di validita' del presente Accordo e' illimitato. Ognuna delle parti puo' denunciare il presente Accordo in ogni momento attraverso i canali diplomatici. La denuncia avra' effetto sei mesi dopo la sua notifica all'altra Parte. La denuncia non incidera' sull'esecuzione dei programmi in corso concordati durante il periodo di vigenza del presente Accordo, salvo che entrambe le Parti non concordino diversamente.
In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi hanno firmato questo Accordo.
Fatto a Bangkok il 17 febbraio del 2003 in due originali, ognuno nelle lingue italiana, inglese e laotiana, entrambi i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza derivante dall'interpretazione di questo Accordo, prevarra' il testo inglese.

Parte di provvedimento in formato grafico