Gazzetta n. 31 del 6 febbraio 2019 (vai al sommario)
LEGGE 16 gennaio 2019, n. 5
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e di istruzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Roma il 15 aprile 2014.



La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione culturale e di istruzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Roma il 15 aprile 2014.
 
Allegato
ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE E DI ISTRUZIONE TRA IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEL MONTENEGRO

Il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, qui di seguito denominati le «Parti contraenti»;
Spinti dal desiderio di sviluppare e intensificare i legami d'amicizia tra i due Paesi;
Animati da mutuo desiderio di rafforzare la cooperazione tra i rispettivi Stati nei campi della cultura e dell'istruzione;
Convinti che gli scambi e la collaborazione nei campi summenzionati contribuiscano ad una migliore e reciproca conoscenza e comprensione fra i popoli italiano e montenegrino;
Convinti che i predetti scambi e collaborazioni possano essere ulteriormente sviluppati anche mediante intese dirette fra Ministeri, istituzioni culturali e di istruzione, nonche' tra regioni ed amministrazioni locali dei due Stati;
Consapevoli inoltre dello sviluppo sempre piu' intenso dell'integrazione sia a livello europeo che regionale, le Parti contraenti si impegnano a ricercare forme di collaborazione anche nell'ambito dei programmi dell'Unione europea, dell'UNESCO e del Consiglio d'Europa, nonche' nell'ambito dell'Iniziativa centro europea in particolare e di altri organismi internazionali e regionali, al fine di promuovere ed incoraggiare un'adeguata partecipazione a tali programmi;
Visto l'Accordo di stabilizzazione e associazione tra l'Unione europea ed i suoi Stati membri, da un lato, e il Montenegro, dall'altro, entrato in vigore il 1° maggio 2010;
Considerando che la cooperazione prevista dal presente accordo dovra' essere attuata in conformita' alle rispettive legislazioni nazionali ed agli obblighi internazionali nonche', per quanto concerne l'Italia, nel rispetto degli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione europea;
Hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.
Finalita'

Lo scopo del presente accordo e' di realizzate programmi ed attivita' comuni atti a favorire la collaborazione culturale e di istruzione.
 
Art. 2
Ordine di esecuzione

1. Piena e intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 16 del medesimo Accordo.
 
Art. 2.
Settori di collaborazione

Ciascuna delle parti sviluppera' e favorira' particolarmente:
a) la cooperazione nel campo della cultura e dell'istruzione;
b) la cooperazione nel settore museale e per la tutela del patrimonio culturale, artistico ed archeologico;
c) la cooperazione tra le istituzioni culturali, gli istituti di istruzione e di istruzione superiore, dei due Stati;
d) la cooperazione nel settore artistico, mediante gli scambi di artisti, esperti e studiosi, docenti e studenti universitari;
e) la cooperazione in campo editoriale, in particolare incoraggiando la traduzione e la pubblicazione di opere letterarie dell'altra Parte contraente;
f) la cooperazione nel campo dei media, in particolare quella fra gli enti televisivi e radiofonici dei due Stati;
g) la cooperazione nel settore della protezione dei diritti d'autore e dei diritti connessi fra le rispettive amministrazioni competenti per materia;
h) la cooperazione in campo bibliotecario, librario ed archivistico.
 
Art. 3
Disposizioni finanziarie

1. Per le finalita' dell'Accordo di cui all'articolo 1, relativamente agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 14 e 15, e' autorizzata la spesa di 160.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 163.760 euro a decorrere dall'anno 2020.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 160.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e a 163.760 euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 3.
Collaborazione nel settore dell'istruzione

Le Parti contraenti favoriranno la cooperazione nel settore dell'istruzione, stimolando una migliore comprensione ed una piu' profonda conoscenza dell'arte, della cultura e del patrimonio linguistico ed archeologico dei due Paesi. Esse valuteranno la possibilita' di attuare tale cooperazione, nella misura della propria disponibilita', attraverso:
a) l'insegnamento della lingua, della letteratura e della cultura dell'altra Parte;
b) la cooperazione per la formazione di docenti della lingua dell'altra Parte;
c) il funzionamento di corsi, lettorati e cattedre, ai fini del rispettivo sviluppo dell'insegnamento e della ricerca nel campo dell'italianistica e della lingua e cultura del Montenegro;
d) lo scambio di assistenti di lingua italiana e di lingua montenegrina presso le rispettive scuole secondarie superiori;
e) la concessione, in regime di reciprocita', di borse di studio a studenti universitari e post-universitari per lo svolgimento di' studi e ricerche;
f) lo sviluppo della collaborazione tra i rispettivi organismi universitari, attraverso l'intensificazione di progetti inter-universitari, lo scambio di docenti e ricercatori e la realizzazione di ricerche congiunte su temi di comune interesse;
g) lo studio comparativo dei metodi e programmi didattici, universitari e di alta formazione artistica, musicale e coreutica, auspicando altresi' forme di cooperazione tra atenei per l'eventuale rilascio di titoli congiunti e la conclusione di accordi per il reciproco riconoscimento di titoli e di periodi di studio universitari;
h) lo sviluppo della collaborazione tra istituzioni della formazione delle discipline musicali, artistiche, archeologiche e del design, al fine di realizzare progetti congiunti a sostegno della mobilita' e della partecipazione a programmi europei di cooperazione;
i) l'estensione dei programmi di scambio di docenti esistenti tra i due Paesi agli istituti di istruzione primaria e secondaria che ne facciano richiesta;
j) lo sviluppo di scambi di informazioni e di pubblicazioni scientifiche e pedagogiche nel settore dell'insegnamento delle lingue dei due Paesi;
k) la cooperazione nell'ambito dei metodi e dei materiali didattici;
l) gli scambi e i contatti diretti tra istituti scolastici, specialmente nel quadro di gemellaggi, e tra insegnanti.
 
Art. 4
Clausola di invarianza finanziaria

1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1, ad esclusione degli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 14 e 15 dell'Accordo medesimo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Agli eventuali oneri relativi all'articolo 17 dell'Accordo di cui all'articolo 1 si fara' fronte con apposito provvedimento legislativo.
 
Art. 4.
Patrimonio culturale

Ciascuna delle Parti contraenti incoraggera' il restauro e la visita dei beni culturali, la presentazione del patrimonio culturale, nonche' la tutela e lo studio del patrimonio culturale, archeologico e paesaggistico; esse promuoveranno altresi' la qualita' dell'architettura, dell'urbanistica e dell'arte contemporanea.
Le Parti contraenti presteranno particolare attenzione alla ricerca storica, alla protezione, manutenzione e segnalazione dei beni culturali italiani in Montenegro e dei beni culturali montenegrini in Italia.
Le Parti contraenti porranno inoltre particolare attenzione alla collaborazione in attuazione degli obblighi imposti dalle convenzioni internazionali UNESCO del 1972 sulla tutela del patrimonio mondiale culturale e naturale e del 2003 sulla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e si impegnano, altresi', a collaborare nell'attuazione degli obblighi prescritti dalla convenzione UNESCO del 2005 sulla protezione e promozione della diversita' delle espressioni culturali.
 
Art. 5
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 16 gennaio 2019

MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri

Visto, il Guardasigilli: Bonafede
 
Art. 5.
Attivita' di promozione culturale

Ciascuna delle Parti contraenti sosterra', nella misura delle proprie disponibilita', le rispettive attivita' di promozione culturale.
 
Art. 6.
Collaborazione artistica

Ciascuna delle Parti contraenti favorira' ogni forma di scambio culturale e artistico al fine di una migliore reciproca conoscenza ed ulteriore avvicinamento fra i due Paesi.
A tale scopo esse favoriranno in particolare modo:
a) l'organizzazione di manifestazioni culturali ed artistiche nei piu' svariati settori: letteratura, arti figurative, architettura, arti sceniche, musica, danza, teatro, cinema ed audiovisivo;
b) l'organizzazione di conferenze, seminari, atelier artistici, festival ed altri eventi di carattere culturale ed artistico;
c) per quanto attiene alle iniziative di cui ai punti a) e b) del presente articolo, le Parti incoraggeranno la mobilita' e la partecipazione agli specifici programmi europei e regionali.
 
Art. 7.
Collaborazione nell'editoria

Le Parti contraenti favoriranno la traduzione e l'edizione di opere letterarie e scientifiche, con particolare riguardo alle scienze umane, archeologiche e sociali.
 
Art. 8.
Collaborazione nel settore dei media
e delle produzioni radio-televisive

Le Parti contraenti favoriranno la collaborazione nel campo dei media, ed in particolare ogni forma di collaborazione fra gli enti televisivi e radiofonici dei due Paesi.
 
Art. 9.
Collaborazione per il contrasto
al traffico illecito di beni culturali

Le Parti contraenti si impegnano a realizzare una stretta cooperazione nelle azioni di prevenzione ed eliminazione del traffico illecito di opere d'arte, reperti archeologici, documenti ed altri oggetti d'interesse storico, culturale, demografico, etnologico ed antropologico, promuovendo lo scambio di informazioni ed attivita' di formazione ed addestramento fra le rispettive forze dell'ordine al fine di prevenire i reati attinenti al citato traffico illecito.
Le Parti contraenti si impegnano a collaborare al fine di contrastare il traffico illecito di opere d'arte e dei beni culturali con azioni di prevenzione, repressione e rimedio, seconde le rispettive legislazioni nazionali e nel rispetto degli obblighi derivanti dalla Convenzione internazionale UNESCO del 1970 sulla prevenzione e proibizione degli illeciti in materia di importazione, esportazione e trasferimento di beni culturali, e tenendo conto dei principi della Convenzione UNIDROIT del 1995 sui beni culturali trafugati o illecitamente esportati.
Le Parti si impegnano altresi' a collaborare nella protezione del patrimonio culturale sommerso, secondo le rispettive legislazioni in materia di archeologia subacquea, e nel rispetto degli obblighi derivanti dalla Convenzione internazionale UNESCO del 2001 sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo.
 
Art. 10.
Diritti d'autore e diritti connessi

Le Parti contraenti si impegnano a rafforzare la cooperazione bilaterale nel settore della protezione dei diritti d'autore e diritti connessi.
 
Art. 11.
Biblioteche ed archivi

Le due Parti contraenti incentiveranno la collaborazione nel campo dell'informatica bibliotecaria, promuoveranno i contatti diretti tra le biblioteche e gli archivi, nonche' lo scambio reciproco di specialisti e di pubblicazioni informative.
 
Art. 12.
Settore giovanile e dello sport

Ciascuna delle Parti incoraggera' la cooperazione ed i programmi di scambio nel settore giovanile, cosi' come la diretta cooperazione e lo scambio tra organizzazioni sportive dei due Paesi.
Le Parti si atterranno agli obblighi prescritti dalla Convenzione internazionale UNESCO contro il doping nello sport del 2005.
 
Art. 13.
Collaborazione con enti territoriali e regioni

Le Parti contraenti si impegneranno a favorire gli scambi e le collaborazioni tra le autorita' locali e regionali dei rispettivi Paesi, secondo la legislazione vigente.
 
Art. 14.
Diritti umani

Le Parti contraenti si impegnano ad incoraggiare le attivita' nel settore dei diritti umani, in particolare contro il razzismo, l'intolleranza e le altre forme di discriminazione. Le Parti promuoveranno l'organizzazione di conferenze, seminari, cosi' come attivita' specifiche, per favorire le relazioni fra competenti autorita' nazionali e locali in questo settore.
 
Art. 15.
Commissione mista

In vista dell'applicazione del presente Accordo, le due Parti istituiranno una commissione mista culturale e per l'istruzione incaricata di esaminare il progresso della cooperazione culturale e per l'istruzione e di concretizzare programmi esecutivi pluriennali, che recepiscano i principi generali e le disposizioni particolari del presente Accordo.
La commissione mista potra' sottoporre all'approvazione delle rispettive autorita' competenti le modifiche al presente Accordo ritenute necessarie. Le modifiche cosi' concordate entreranno in vigore con le procedure fissate d'intesa tra le Parti.
Tale commissione, si riunira' alternativamente nelle capitali dei due Paesi in date da concordarsi attraverso i canali diplomatici.
 
Art. 16.
Entrata in vigore

Il presente Accordo entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo alla data delta ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica all'uopo previste.
Con l'entrata in vigore del presente Accordo decadra', a tutti gli effetti, l'Accordo culturale fra la Repubblica italiana e la Repubblica federale socialista di Jugoslavia firmato il 3 dicembre 1960 a Roma.
 
Art. 17.
Modifiche e soluzione delle controversie

Il presente Accordo puo' essere modificato in qualsiasi momento. Le modifiche al presente Accordo, convenute dalle Parti contraenti, entreranno in vigore secondo le modalita' stabilite per le vie diplomatiche.
Ogni controversia sorta fra le Parti contraenti riguardo all'interpretazione ed all'applicazione del presente Accordo sara' risolta, per quanto possibile, tramite consultazione e negoziato.
 
Art. 18.
Durata e validita'

Il presente Accordo avra' durata illimitata. Esso potra' essere denunciato, a mezzo di notifica, in qualsiasi momento da ciascuna delle Parti contraenti e in tal caso la denuncia avra' effetto dopo sei mesi dal giorno di ricevimento della notifica stessa.
La denuncia del presente Accordo non influira' sulla realizzazione dei programmi avviati ai sensi dello stesso, salvo quando diversamente stabilito dalle Parti.
In fede di che i sottoscritti rappresentanti delle Parti contraenti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo e vi hanno apposto i loro sigilli.
Fatto a Roma il 15 aprile 2014, in due originali, ciascuno in lingua italiana e montenegrina, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Parte di provvedimento in formato grafico