| Gazzetta n. 31 del 6 febbraio 2019 (vai al sommario) |  
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| LEGGE 16 gennaio 2019, n. 5 |  
| Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione  culturale  e  di istruzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo  del Montenegro, fatto a Roma il 15 aprile 2014.  |  
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   La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno approvato; 
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA                               Promulga   la seguente legge:                                Art. 1                     Autorizzazione alla ratifica 
   1. Il Presidente  della  Repubblica  e'  autorizzato  a  ratificare l'Accordo di cooperazione culturale e di istruzione  tra  il  Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto  a  Roma il 15 aprile 2014.     |  
|   |                                                               Allegato   ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE E  DI  ISTRUZIONE  TRA  IL  GOVERNO  DELLA REPUBBLICA  ITALIANA E IL GOVERNO DEL MONTENEGRO 
   Il Governo della Repubblica italiana e il Governo  del  Montenegro, qui di seguito denominati le «Parti contraenti»;   Spinti  dal  desiderio  di  sviluppare  e  intensificare  i  legami d'amicizia tra i due Paesi;   Animati da mutuo desiderio di  rafforzare  la  cooperazione  tra  i rispettivi Stati nei campi della cultura e dell'istruzione;   Convinti che gli scambi e la collaborazione nei campi summenzionati contribuiscano ad una migliore e reciproca conoscenza e  comprensione fra i popoli italiano e montenegrino;   Convinti che i predetti  scambi  e  collaborazioni  possano  essere ulteriormente sviluppati anche mediante intese dirette fra Ministeri, istituzioni  culturali  e  di  istruzione,  nonche'  tra  regioni  ed amministrazioni locali dei due Stati;   Consapevoli   inoltre   dello   sviluppo   sempre   piu'    intenso dell'integrazione sia a  livello  europeo  che  regionale,  le  Parti contraenti si impegnano a ricercare  forme  di  collaborazione  anche nell'ambito dei programmi  dell'Unione  europea,  dell'UNESCO  e  del Consiglio  d'Europa,  nonche'  nell'ambito   dell'Iniziativa   centro europea  in  particolare  e  di  altri  organismi  internazionali   e regionali,  al  fine  di  promuovere  ed   incoraggiare   un'adeguata partecipazione a tali programmi;   Visto l'Accordo di  stabilizzazione  e  associazione  tra  l'Unione europea ed i  suoi  Stati  membri,  da  un  lato,  e  il  Montenegro, dall'altro, entrato in vigore il 1° maggio 2010;   Considerando che la  cooperazione  prevista  dal  presente  accordo dovra' essere attuata in  conformita'  alle  rispettive  legislazioni nazionali  ed  agli  obblighi  internazionali  nonche',  per   quanto concerne l'Italia, nel rispetto degli obblighi  derivanti  dalla  sua appartenenza all'Unione europea;     Hanno convenuto quanto segue: 
                                Art. 1.                               Finalita' 
   Lo scopo  del  presente  accordo  e'  di  realizzate  programmi  ed attivita' comuni atti a favorire la  collaborazione  culturale  e  di istruzione.     |  
|   |                                 Art. 2                         Ordine di esecuzione 
   1.  Piena  e  intera  esecuzione  e'  data   all'Accordo   di   cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata  in  vigore, in conformita'  a  quanto  disposto  dall'articolo  16  del  medesimo Accordo.     |  
|   |                                 Art. 2.                       Settori di collaborazione 
   Ciascuna delle parti sviluppera' e favorira' particolarmente:     a) la cooperazione nel campo della cultura e dell'istruzione;     b) la cooperazione nel  settore  museale  e  per  la  tutela  del patrimonio culturale, artistico ed archeologico;     c) la cooperazione tra le istituzioni culturali, gli istituti  di istruzione e di istruzione superiore, dei due Stati;     d) la cooperazione nel settore artistico, mediante gli scambi  di artisti, esperti e studiosi, docenti e studenti universitari;     e)  la  cooperazione  in   campo   editoriale,   in   particolare incoraggiando la traduzione e la pubblicazione  di  opere  letterarie dell'altra Parte contraente;     f) la cooperazione nel campo dei media, in particolare quella fra gli enti televisivi e radiofonici dei due Stati;     g) la cooperazione  nel  settore  della  protezione  dei  diritti d'autore e dei diritti connessi  fra  le  rispettive  amministrazioni competenti per materia;     h)  la  cooperazione  in   campo   bibliotecario,   librario   ed archivistico.     |  
|   |                                 Art. 3                       Disposizioni finanziarie 
   1.  Per  le  finalita'  dell'Accordo   di   cui   all'articolo   1, relativamente agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12,  14  e  15,  e' autorizzata la spesa di 160.000 euro per ciascuno degli anni  2018  e 2019 e di 163.760 euro a decorrere dall'anno 2020.   2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 160.000  euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e  a  163.760  euro  a  decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente  riduzione  dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.   3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.     |  
|   |                                 Art. 3.              Collaborazione nel settore dell'istruzione 
   Le  Parti  contraenti  favoriranno  la  cooperazione  nel   settore dell'istruzione, stimolando una migliore  comprensione  ed  una  piu' profonda  conoscenza  dell'arte,  della  cultura  e  del   patrimonio linguistico ed  archeologico  dei  due  Paesi.  Esse  valuteranno  la possibilita' di attuare tale cooperazione, nella misura della propria disponibilita', attraverso:     a) l'insegnamento della lingua, della letteratura e della cultura dell'altra Parte;     b) la cooperazione per la  formazione  di  docenti  della  lingua dell'altra Parte;     c) il funzionamento di corsi, lettorati e cattedre, ai  fini  del rispettivo sviluppo  dell'insegnamento  e  della  ricerca  nel  campo dell'italianistica e della lingua e cultura del Montenegro;     d) lo scambio di  assistenti  di  lingua  italiana  e  di  lingua montenegrina presso le rispettive scuole secondarie superiori;     e) la concessione, in regime di reciprocita', di borse di  studio a studenti universitari e post-universitari per  lo  svolgimento  di' studi e ricerche;     f) lo sviluppo della collaborazione tra  i  rispettivi  organismi universitari,    attraverso    l'intensificazione     di     progetti inter-universitari,  lo  scambio  di  docenti  e  ricercatori  e   la realizzazione di ricerche congiunte su temi di comune interesse;     g) lo  studio  comparativo  dei  metodi  e  programmi  didattici, universitari e di alta formazione artistica,  musicale  e  coreutica, auspicando altresi' forme di cooperazione tra atenei per  l'eventuale rilascio di titoli congiunti e  la  conclusione  di  accordi  per  il reciproco  riconoscimento  di  titoli  e   di   periodi   di   studio universitari;     h)  lo  sviluppo  della  collaborazione  tra  istituzioni   della formazione delle discipline musicali, artistiche, archeologiche e del design, al fine di realizzare progetti  congiunti  a  sostegno  della mobilita' e della partecipazione a programmi europei di cooperazione;     i) l'estensione dei programmi di scambio di docenti esistenti tra i due Paesi agli istituti di istruzione primaria e secondaria che  ne facciano richiesta;     j) lo sviluppo di  scambi  di  informazioni  e  di  pubblicazioni scientifiche e pedagogiche nel settore dell'insegnamento delle lingue dei due Paesi;     k)  la  cooperazione  nell'ambito  dei  metodi  e  dei  materiali didattici;     l) gli scambi e  i  contatti  diretti  tra  istituti  scolastici, specialmente nel quadro di gemellaggi, e tra insegnanti.     |  
|   |                                 Art. 4                  Clausola di invarianza finanziaria 
   1. Dalle  disposizioni  dell'Accordo  di  cui  all'articolo  1,  ad esclusione degli articoli 2,  3,  4,  5,  6,  7,  11,  12,  14  e  15 dell'Accordo medesimo, non devono derivare nuovi o maggiori  oneri  a carico della finanza pubblica.   2. Agli eventuali oneri relativi all'articolo  17  dell'Accordo  di cui  all'articolo  1  si  fara'  fronte  con  apposito  provvedimento legislativo.     |  
|   |                                 Art. 4.                         Patrimonio culturale 
   Ciascuna delle Parti  contraenti  incoraggera'  il  restauro  e  la visita dei beni culturali, la presentazione del patrimonio culturale, nonche' la tutela e lo studio del patrimonio culturale,  archeologico e   paesaggistico;   esse   promuoveranno   altresi'   la    qualita' dell'architettura, dell'urbanistica e dell'arte contemporanea.   Le Parti contraenti presteranno particolare attenzione alla ricerca storica,  alla  protezione,  manutenzione  e  segnalazione  dei  beni culturali italiani in Montenegro e dei beni culturali montenegrini in Italia.   Le Parti contraenti porranno inoltre  particolare  attenzione  alla collaborazione in attuazione degli obblighi imposti dalle convenzioni internazionali UNESCO del 1972 sulla tutela del  patrimonio  mondiale culturale e naturale e del 2003  sulla  salvaguardia  del  patrimonio culturale  immateriale  e  si  impegnano,  altresi',  a   collaborare nell'attuazione degli obblighi prescritti  dalla  convenzione  UNESCO del  2005  sulla  protezione  e  promozione  della  diversita'  delle espressioni culturali.     |  
|   |                                 Art. 5                           Entrata in vigore 
   1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.   La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. 
     Data a Roma, addi' 16 gennaio 2019 
                              MATTARELLA                                   Conte, Presidente del Consiglio dei                                  ministri 
   Visto, il Guardasigilli: Bonafede     |  
|   |                                 Art. 5.                   Attivita' di promozione culturale 
   Ciascuna delle  Parti  contraenti  sosterra',  nella  misura  delle proprie  disponibilita',  le  rispettive  attivita'   di   promozione culturale.     |  
|   |                                 Art. 6.                       Collaborazione artistica 
   Ciascuna delle Parti contraenti favorira'  ogni  forma  di  scambio culturale e artistico al fine di una migliore reciproca conoscenza ed ulteriore avvicinamento fra i due Paesi.   A tale scopo esse favoriranno in particolare modo:     a) l'organizzazione di manifestazioni culturali ed artistiche nei piu' svariati settori: letteratura,  arti  figurative,  architettura, arti sceniche, musica, danza, teatro, cinema ed audiovisivo;     b) l'organizzazione di conferenze, seminari,  atelier  artistici, festival ed altri eventi di carattere culturale ed artistico;     c) per quanto attiene alle iniziative di cui ai punti a) e b) del presente  articolo,  le  Parti  incoraggeranno  la  mobilita'  e   la partecipazione agli specifici programmi europei e regionali.     |  
|   |                                 Art. 7.                     Collaborazione nell'editoria 
   Le Parti contraenti favoriranno la traduzione e l'edizione di opere letterarie e scientifiche,  con  particolare  riguardo  alle  scienze umane, archeologiche e sociali.     |  
|   |                                 Art. 8.                 Collaborazione nel settore dei media                  e delle produzioni radio-televisive 
   Le Parti contraenti favoriranno la  collaborazione  nel  campo  dei media, ed in particolare ogni forma di collaborazione  fra  gli  enti televisivi e radiofonici dei due Paesi.     |  
|   |                                 Art. 9.                    Collaborazione per il contrasto                al traffico illecito di beni culturali 
   Le  Parti  contraenti  si  impegnano  a  realizzare   una   stretta cooperazione nelle azioni di prevenzione ed eliminazione del traffico illecito di opere d'arte, reperti archeologici,  documenti  ed  altri oggetti d'interesse storico, culturale,  demografico,  etnologico  ed antropologico, promuovendo lo scambio di informazioni ed attivita' di formazione ed addestramento fra le rispettive  forze  dell'ordine  al fine di prevenire i reati attinenti al citato traffico illecito.   Le  Parti  contraenti  si  impegnano  a  collaborare  al  fine   di contrastare il traffico illecito di opere d'arte e dei beni culturali con  azioni  di  prevenzione,  repressione  e  rimedio,  seconde   le rispettive legislazioni  nazionali  e  nel  rispetto  degli  obblighi derivanti dalla Convenzione  internazionale  UNESCO  del  1970  sulla prevenzione e proibizione degli illeciti in materia di  importazione, esportazione e trasferimento di beni culturali, e tenendo  conto  dei principi della Convenzione  UNIDROIT  del  1995  sui  beni  culturali trafugati o illecitamente esportati.   Le Parti si impegnano altresi' a collaborare nella  protezione  del patrimonio culturale sommerso, secondo le rispettive legislazioni  in materia di archeologia  subacquea,  e  nel  rispetto  degli  obblighi derivanti dalla Convenzione  internazionale  UNESCO  del  2001  sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo.     |  
|   |                                Art. 10.                  Diritti d'autore e diritti connessi 
   Le Parti contraenti  si  impegnano  a  rafforzare  la  cooperazione bilaterale nel  settore  della  protezione  dei  diritti  d'autore  e diritti connessi.     |  
|   |                                Art. 11.                        Biblioteche ed archivi 
   Le due Parti contraenti incentiveranno la collaborazione nel  campo dell'informatica bibliotecaria, promuoveranno i contatti diretti  tra le biblioteche  e  gli  archivi,  nonche'  lo  scambio  reciproco  di specialisti e di pubblicazioni informative.     |  
|   |                                Art. 12.                    Settore giovanile e dello sport 
   Ciascuna delle Parti incoraggera' la cooperazione ed i programmi di scambio nel settore giovanile, cosi' come la diretta  cooperazione  e lo scambio tra organizzazioni sportive dei due Paesi.   Le Parti si atterranno agli obblighi prescritti  dalla  Convenzione internazionale UNESCO contro il doping nello sport del 2005.     |  
|   |                                Art. 13.            Collaborazione con enti territoriali e regioni 
   Le Parti contraenti si impegneranno a  favorire  gli  scambi  e  le collaborazioni tra le autorita' locali  e  regionali  dei  rispettivi Paesi, secondo la legislazione vigente.     |  
|   |                                Art. 14.                             Diritti umani 
     Le Parti contraenti si impegnano ad incoraggiare le attivita' nel settore  dei  diritti  umani,  in  particolare  contro  il  razzismo, l'intolleranza  e  le  altre  forme  di  discriminazione.  Le   Parti promuoveranno l'organizzazione di conferenze,  seminari,  cosi'  come attivita'  specifiche,  per  favorire  le  relazioni  fra  competenti autorita' nazionali e locali in questo settore.     |  
|   |                                Art. 15.                           Commissione mista 
   In vista dell'applicazione  del  presente  Accordo,  le  due  Parti istituiranno una  commissione  mista  culturale  e  per  l'istruzione incaricata di esaminare il progresso della cooperazione  culturale  e per l'istruzione e di concretizzare programmi esecutivi  pluriennali, che recepiscano i principi generali e le disposizioni particolari del presente Accordo.   La  commissione  mista  potra'  sottoporre  all'approvazione  delle rispettive autorita' competenti  le  modifiche  al  presente  Accordo ritenute necessarie. Le  modifiche  cosi'  concordate  entreranno  in vigore con le procedure fissate d'intesa tra le Parti.   Tale commissione, si riunira' alternativamente nelle  capitali  dei due Paesi in date da concordarsi attraverso i canali diplomatici.     |  
|   |                                Art. 16.                           Entrata in vigore 
   Il presente Accordo entrera' in vigore il  primo  giorno  del  mese successivo  alla  data  delta  ricezione  della  seconda  delle   due notifiche  con  cui  le  Parti  contraenti  si   saranno   comunicate ufficialmente  l'avvenuto  espletamento  delle  rispettive  procedure interne di ratifica all'uopo previste.   Con l'entrata in vigore del presente Accordo decadra', a tutti  gli effetti,  l'Accordo  culturale  fra  la  Repubblica  italiana  e   la Repubblica federale socialista di Jugoslavia firmato  il  3  dicembre 1960 a Roma.     |  
|   |                                Art. 17.               Modifiche e soluzione delle controversie 
   Il presente Accordo puo' essere modificato in qualsiasi momento. Le modifiche al presente  Accordo,  convenute  dalle  Parti  contraenti, entreranno in vigore  secondo  le  modalita'  stabilite  per  le  vie diplomatiche.   Ogni  controversia  sorta  fra   le   Parti   contraenti   riguardo all'interpretazione ed all'applicazione del  presente  Accordo  sara' risolta, per quanto possibile, tramite consultazione e negoziato.     |  
|   |                                Art. 18.                          Durata e validita' 
   Il presente Accordo avra' durata  illimitata.  Esso  potra'  essere denunciato, a mezzo di notifica, in  qualsiasi  momento  da  ciascuna delle Parti contraenti e in tal caso la denuncia avra'  effetto  dopo sei mesi dal giorno di ricevimento della notifica stessa.   La denuncia del presente Accordo non influira' sulla  realizzazione dei  programmi  avviati  ai  sensi   dello   stesso,   salvo   quando diversamente stabilito dalle Parti.   In  fede  di  che  i  sottoscritti   rappresentanti   delle   Parti contraenti, debitamente autorizzati  dai  rispettivi  Governi,  hanno firmato il presente Accordo e vi hanno apposto i loro sigilli.   Fatto a Roma il 15 aprile  2014,  in  due  originali,  ciascuno  in lingua italiana e montenegrina,  tutti  i  testi  facenti  ugualmente fede. 
               Parte di provvedimento in formato grafico     |  
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