| Gazzetta n. 31 del 6 febbraio 2019 (vai al sommario) |  
| PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |  
| DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 gennaio 2019 |  
| Requisiti manageriali e sportivi per le  nomine  degli  organi  della societa' Sport e Salute Spa.  |  
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                             IL PRESIDENTE                      DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
   Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  coordinamento  della  Presidenza  del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni;   Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  a  norma dell'art.  11  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59»  e  successive modificazioni e integrazioni;   Visto il decreto-legge 18 maggio 2006,  n.  181,  convertito  dalla legge 17 luglio  2006,  n.  233,  recante  «Disposizioni  urgenti  in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei ministeri» e, in particolare, l'art. 1  comma  19, lettera a) che attribuisce alla Presidenza del Consiglio dei ministri le competenze in materia di sport;   Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1° ottobre 2012, recante «Ordinamento  delle  strutture  generali  della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive  modificazioni  e integrazioni;   Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 concernente il «Bilancio di previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»;   Visto in particolare, il comma 633, lettera c), dell'art.  1  della suddetta legge, con il quale si e' proceduto a modificare il comma  2 dell'art. 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito,  con modificazioni, dalla legge 8  agosto  2002,  n.  178,  prevedendo  la sostituzione delle parole «Coni Servizi Spa» con le parole  «Sport  e Salute Spa»;   Visto altresi' l'art. 8, comma 4, del decreto-legge 8 luglio  2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002,  n. 178, cosi' come modificato dal comma 633, art. 1, lettera  d),  della predetta legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quale prevede che: «Fermo quanto previsto dall'art. 11  del  testo  unico  di  cui  al  decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, con decreto  del  Presidente  del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  dell'autorita'  di   Governo competente  in  materia  di  sport,  previo  parere  del  CONI,  sono stabiliti ulteriori requisiti manageriali e sportivi necessari per le nomine degli organi della societa'»;   Visto il decreto del Presidente della Repubblica  1°  giugno  2018, concernente  la  nomina  dell'on.   dott.   Giancarlo   Giorgetti   a Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei  ministri, con le funzioni di Segretario del Consiglio dei ministri;   Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27 giugno 2018, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, on. dott. Giancarlo Giorgetti, sono state delegate, tra l'altro, le funzioni in materia di sport;   Vista la nota prot.  n.  29  del  9  gennaio  2019,  con  la  quale l'Ufficio per  lo  sport  presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei ministri ha richiesto  al  CONI  il  previsto  parere  in  ordine  ai requisiti manageriali e sportivi necessari per le nomine degli organi della societa';   Considerata  l'opportunita',  al  fine  di   tenere   conto   delle peculiarita' della  societa'  Sport  e  Salute  Spa,  di  individuare specifici requisiti per i componenti del Consiglio di amministrazione della suddetta societa';   Acquisito il parere del CONI in data 24 gennaio 2019; 
                               Decreta: 
                                Art. 1 
   Requisiti manageriali e sportivi necessari per le nomine degli organi                  della societa' Sport e Salute Spa 
   1.  Il  Presidente  e  gli  altri  componenti  del   Consiglio   di amministrazione della societa' Sport e Salute Spa, ai sensi del comma 4, dell'art. 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n.  138,  convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178,  devono  essere in possesso di elevata qualificazione  professionale  e  di  un  alto profilo  manageriale  e  avere  acquisito   sia   una   significativa conoscenza   delle   politiche   e   dei   sistemi   imprenditoriali, economico-finanziari e di sviluppo, sia  una  pluriennale  esperienza nella direzione di enti o strutture di elevata complessita'  pubblici o privati devono essere, inoltre, in possesso dei requisiti  generali di onorabilita', professionalita' e autonomia previsti  dalla  legge, godere dei diritti civili e politici e non essere stati destituiti  o dispensati dal servizio; nonche' aver conseguito un titolo di  studio non inferiore alla laurea e aver maturato  un'esperienza  complessiva di almeno un triennio attraverso  l'esercizio  di  almeno  una  delle seguenti attivita' o funzioni:     a) attivita' di amministrazione o  di  controllo  ovvero  compiti direttivi presso imprese;     b) attivita' professionali o  di  insegnamento  universitario  in materie giuridiche, economiche  finanziarie  o  tecnico-scientifiche, attinenti o comunque funzionali all'attivita' di impresa;     c) funzioni amministrative o dirigenziali, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni, operanti in settori attinenti a quello  di attivita'   dell'impresa,   ovvero   presso    enti    o    pubbliche amministrazioni che  non  hanno  attinenza  con  i  predetti  settori purche'   le   funzioni   comportino   la   gestione    di    risorse economico-finanziarie.   Potranno   essere   oggetto   di   valutazione   nel   conferimento dell'incarico:     a) conoscenza del  sistema  sportivo  e,  per  la  candidatura  a Consigliere di amministrazione, conoscenza della medicina sportiva  e della formazione sportiva, nelle loro varie articolazioni;     b) esperienza nell'esercizio di attivita' di amministratore o  di dirigente presso imprese aventi attinenza con il settore sportivo;     c) esperienza nella organizzazione e direzione  di  strutture  di servizio o, per la  candidatura  a  Consigliere  di  amministrazione, conoscenza diretta delle problematiche connesse alloro esercizio;     d) esperienza di funzioni di vigilanza e controllo;     e) consolidata esperienza nella gestione di risorse umane,  anche in rapporto alla consistenza organica della societa';     f) esperienza di progetti e programmi di  sviluppo  di  rilevanza nazionale  o   internazionale   nonche'   esperienza   di   carattere internazionale, in particolare in ambito sportivo;     g) esperienza nel campo delle nuove tecnologie e  dei  sistemi  e delle applicazioni rispondenti ai fabbisogni generali;     h) conoscenza della lingua inglese e,  per  candidati  di  lingua madre straniera, della lingua italiana;     i)  altre  esperienze  attinenti  alle  specificita'   statutarie dell'ente e al ruolo per il quale si presenta la candidatura.   2. Per gli altri organi delle  societa'  continuano  ad  applicarsi criteri e requisiti previsti dalla normativa vigente.     |  
|   |                                 Art. 2                Cause di inconferibilita' dell'incarico 
   1. Costituisce causa di inconferibilita' dell'incarico:     a) l'emissione a carico del candidato di una sentenza di condanna anche non definitiva e fatti salvi gli effetti della  riabilitazione, per taluno dei delitti previsti:       1)  dalle  norme   che   disciplinano   l'attivita'   bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e  dalle  norme  in  materia  di mercati, valori mobiliari e di strumenti di pagamento;       2) dal titolo XI del libro V del  codice  civile  e  dal  regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;       3) dalle norme che individuano i  delitti  contro  la  pubblica amministrazione, contro  la  fede  pubblica,  contro  il  patrimonio, contro  l'ordine  pubblico,  contro  l'economia  pubblica  ovvero  in materia tributaria;       4) dall'art. 51, comma 3-bis, del codice  di  procedura  penale nonche' dall'art. 73 del decreto del Presidente  della  Repubblica  9 ottobre 1990, n. 309;     b) l'emissione a carico del candidato di una sentenza di condanna irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un  qualunque  delitto  non colposo;     c) l'emissione a carico del candidato di  misure  di  prevenzione disposte dall'Autorita' giudiziaria ai sensi del decreto  legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione.   2. Costituisce altresi'  causa  di  inconferibilita'  dell'incarico l'emissione del decreto che disponga il giudizio o  del  decreto  che disponga il giudizio immediato per taluno dei  delitti  di  cui  alla precedente lettera a), senza che  sia  intervenuta  una  sentenza  di proscioglimento anche non  definitiva,  ovvero  di  una  sentenza  di condanna definitiva che accerti la commissione  dolosa  di  un  danno erariale.   Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di  controllo per gli adempimenti di competenza. 
     Roma, 29 gennaio 2019 
                           p. Il Presidente del Consiglio dei ministri                                   Il Sottosegretario di Stato                                                    Giorgetti                   Registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 2019  Ufficio controllo atti P.C.M.,  Ministeri  della  giustizia  e  degli affari esteri e della cooperazione internazionale,  reg.ne  succ.  n. 378     |  
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