| Gazzetta n. 31 del 6 febbraio 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO |  
| COMUNICATO  |  
| Proposta di modifica  del  disciplinare  di  produzione  dei  vini  a Denominazione di origine controllata «Matera»  |  
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     Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, ai sensi del decreto ministeriale 7 novembre  2012,  recante la procedura  a  livello  nazionale  per  l'esame  delle  domande  di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica  dei  disciplinari, tuttora vigente ai sensi dell'art. 90, comma 3, della  legge  n.  238 del 12 dicembre 2016, nelle  more  dell'adozione  del  nuovo  decreto sulla procedura in questione, in applicazione della citata  legge  n. 238/2016, nonche' del regolamento delegato UE  n.  33/2019  UE  della Commissione  e  del  regolamento  di  esecuzione  UE  2019/34   della Commissione, applicativi del regolamento UE del Parlamento europeo  e del Consiglio n. 1308/2013;     Visto il decreto ministeriale  6  luglio  2005  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 15 luglio 2005 con il  quale  e'  stata riconosciuta  la  Denominazione  di  origine  controllata  dei   vini «Matera» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;     Visto il decreto ministeriale 30 novembre  2011,  pubblicato  sul sito internet del Ministero - Sezione qualita' - Vini  DOP  e  IGP  e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  295  del  20 dicembre 2011, con  il  quale  e'  stato  approvato  il  disciplinare consolidato della DOP «Matera»;     Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul citato sito internet del Ministero - Sezione qualita' - Vini DOP e IGP,  con il quale e' stato da ultimo aggiornato il disciplinare di  produzione della DOP «Matera»;     Esaminata la documentata domanda trasmessa in data 2 luglio 2018, presentata per il tramite della Regione  Basilicata  su  istanza  del «Consorzio di tutela vini Matera DOC» con sede in Metaponto (Matera), intesa ad ottenere  la  modifica  dell'art.  6  del  disciplinare  di produzione dei vini a DOC «Matera», nel rispetto della  procedura  di cui al citato decreto ministeriale 7 novembre 2012;     Vista l'ulteriore nota della Regione Basilicata del 10  settembre 2018 con la quale si chiede la correzione di un refuso all'art. 6 del disciplinare di produzione per quanto concerne il  tenore  zuccherino della tipologia DOC «Matera» bianco passito;     Considerato che per  l'esame  della  predetta  domanda  e'  stata esperita la procedura di cui agli articoli 6,  7  e  10  del  decreto ministeriale 7 novembre 2012, relativa alle  modifiche  «non  minori» dei disciplinari, che comportano modifiche  al  documento  unico,  ai sensi  della   preesistente   normativa   dell'Unione   europea,   in particolare:       e'  stato  acquisito  il  parere   favorevole   della   Regione Basilicata;       e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato  nazionale vini DOP  e  IGP  espresso  nella  riunione  del  18  dicembre  2018, nell'ambito della quale il citato Comitato ha approvato  la  proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a DOC «Matera»;     Considerato altresi' che ai sensi del citato  regolamento  UE  n. 33/2019, entrato in vigore il 14 gennaio 2019, le predette  modifiche «non  minori»  del  disciplinare  in   questione   sono   considerate «ordinarie» e come tali sono approvate  dallo  Stato  membro  e  rese applicabili nel territorio nazionale, previa pubblicazione  ed  invio alla Commissione UE della relativa decisione nazionale,  analogamente a  quanto  previsto  dall'art.  10,  comma  8,  del  citato   decreto ministeriale 7 novembre 2012, per  le  modifiche  «minori»,  che  non comportano variazioni al documento unico;     Ritenuto tuttavia di dover provvedere, nelle  more  dell'adozione del  richiamato  decreto  concernente  la  procedura   nazionale   di presentazione, esame e pubblicizzazione delle domande  in  questione, preliminarmente  all'adozione  del  decreto  di  approvazione   della modifica  «ordinaria»  del  disciplinare  di   cui   trattasi,   alla pubblicizzazione della proposta di modifica medesima per  un  periodo di trenta giorni, al fine di dar  modo  ai  soggetti  interessati  di presentare le eventuali osservazioni,     Provvede alla pubblicazione dell'allegata  proposta  di  modifica «ordinaria» del disciplinare di  produzione  della  denominazione  di origine controllata dei vini «Matera».     Le eventuali osservazioni alla suddetta proposta di modifica  del disciplinare di produzione, in regola con le  disposizione  contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  642 «Disciplina  dell'imposta  di  bollo»  e  successive   modifiche   ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al  Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo  ufficio PQAI IV, via XX Settembre,  20  -  00187  Roma,  oppure  al  seguente indirizzo       di       posta        elettronica        certificata: saq4@pec.politicheagricole.gov.it - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana della predetta proposta.     |  
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     All'art. 6, le caratteristiche chimico-fisiche  e  organolettiche della DOC «Matera» Primitivo e «Matera» Bianco  Passito,  di  seguito riportate:       «Matera» Primitivo:         colore: rosso rubino tendente al violaceo ed al  granato  con l'invecchiamento;         odore: intenso, persistente, caratteristico;         sapore: secco, pieno, armonico tendente al vellutato;         titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13.00% vol.;         acidita' totale minima: 4,5 g/1;         estratto non riduttore minimo: 23.0 g/l.       «Matera» Bianco Passito:         colore:   dal   giallo   carico   all'ambrato    a    seconda dell'invecchiamento;         odore: intenso, fruttato;         sapore: caratteristico, secco, sapido;         titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00%  vol.  di cui effettivo almeno 12,00% vol.;         acidita' totale minima: 4.0 g/1;         estratto non riduttore minimo: 28.0 g/l.  sono sostituite con il seguente testo:       «Matera» Primitivo:         colore: rosso rubino tendente al violaceo ed al  granato  con l'invecchiamento;         odore: intenso, persistente, caratteristico;         sapore: da secco ad  abboccato,  con  un  residuo  zuccherino massimo di 14,0 g/l, pieno, armonico tendente al vellutato;         titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;         acidita' totale minima: 4,5 g/1;         estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l.       «Matera» Bianco Passito:         colore:   dal   giallo   carico   all'ambrato    a    seconda dell'invecchiamento;         odore: intenso, fruttato;         sapore: da secco a dolce, caratteristico, sapido;         titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00%  vol.  di cui effettivo almeno 12,00% vol.;         acidita' totale minima: 4,0 g/1;         estratto non riduttore minimo: 28,0 g/l.     |  
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