| Gazzetta n. 31 del 6 febbraio 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  
| DECRETO 29 gennaio 2019 |  
| Emissione di certificati di credito del Tesoro indicizzati  al  tasso Euribor a sei mesi («CCTeu») con godimento 15 gennaio 2019 e scadenza 15 gennaio 2025, prima e seconda tranche.  |  
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                         IL DIRETTORE GENERALE                              DEL TESORO 
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre  2003, n. 398, recante il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare  l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al  Tesoro,  fra  l'altro,  di  effettuare  operazioni  di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti  e strumenti finanziari a breve,  medio  e  lungo  termine,  indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri  per  la  sua determinazione,  la  durata,  l'importo  minimo  sottoscrivibile,  il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalita';   Visto il decreto ministeriale n. 162 del 2 gennaio 2019, emanato in attuazione dell'art. 3 del sopracitato decreto del  Presidente  della Repubblica, ove  si  definiscono  per  l'anno  finanziario  2019  gli obiettivi, i limiti e le modalita' cui  il  Dipartimento  del  Tesoro dovra' attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui  al medesimo  articolo  prevedendo  che  le  operazioni  stesse   vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o,  per  sua  delega,  dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale  del  Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;   Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del  Tesoro  ha  delegato  il  direttore  della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i  decreti  e gli atti relativi alle operazioni suddette;   Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 di  seguito  («decreto di massima») e successive modifiche ed  integrazioni,  con  il  quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e  la modalita' di emissione dei titoli di Stato a medio e  lungo  termine, da emettersi tramite asta;   Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5  maggio  2004  recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle  operazioni  di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;   Vista la circolare  emanata  dal  Ministro  dell'economia  e  delle finanze n. 5619 del 21  marzo  2016,  riguardante  la  determinazione delle cedole di CCT e CCTeu in caso di tassi di  interesse  negativi, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2016;   Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019, ed in particolare il secondo comma dell'art. 3, con cui e' stato  stabilito il limite massimo di  emissione  dei  prestiti  pubblici  per  l'anno stesso;   Considerato che l'importo delle emissioni disposte a  tutto  il  25 gennaio 2019 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici gia' effettuati, a 32.927 milioni di euro;   Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato, disporre l'emissione di una prima tranche dei certificati di  credito del Tesoro con tasso d'interesse indicizzato al tasso Euribor  a  sei mesi (di seguito «CCTeu»), con godimento 15 gennaio 2019  e  scadenza 15 gennaio 2025; 
                               Decreta: 
                                Art. 1 
   Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto  del  Presidente della Repubblica 30  dicembre  2003,  n.  398,  nonche'  del  decreto ministeriale del 2 gennaio 2019, entrambi citati nelle  premesse,  e' disposta l'emissione di una prima tranche dei CCTeu, con godimento 15 gennaio 2019 e scadenza 15 gennaio 2025, per  un  ammontare  nominale compreso fra un importo minimo di 2.250 milioni di euro e un  importo massimo di 2.750 milioni di euro.   Gli interessi sui CCTeu di cui al presente decreto sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 15 gennaio e al 15 luglio  di  ogni anno.   Il tasso di interesse  semestrale  da  corrispondere  sui  predetti CCTeu sara' determinato sulla base del tasso  annuo  lordo,  pari  al tasso EURIBOR a sei mesi maggiorato dell'1,85%,  e  verra'  calcolato contando i giorni effettivi del semestre di  riferimento  sulla  base dell'anno commerciale, con arrotondamento al terzo decimale.   In  applicazione  dei  suddetti  criteri,  il   tasso   d'interesse semestrale relativo alla prima cedola dei CCTeu di  cui  al  presente decreto e' pari a 0,811%.   Nel caso  in  cui  il  processo  di  determinazione  del  tasso  di interesse semestrale sopra descritto dia luogo a valori negativi,  la cedola corrispondente sara' posta pari a zero.   Le caratteristiche e le modalita' di emissione dei predetti  titoli sono quelle definite nel «decreto di massima»,  che  qui  si  intende interamente  richiamato  ed  a  cui  si   rinvia   per   quanto   non espressamente disposto dal presente decreto, con particolare riguardo all'art. 18 del decreto medesimo.     |  
|   |                                 Art. 2 
   Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art.  1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 30 gennaio  2019,  con  l'osservanza  delle  modalita'  indicate   negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del «decreto di massima».   La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6  del  «decreto di massima», verra' corrisposta nella misura dello 0,25% del capitale nominale sottoscritto.     |  
|   |                                 Art. 3 
   Non appena  ultimate  le  operazioni  di  assegnazione  di  cui  al precedente articolo,  avra'  inizio  il  collocamento  della  seconda tranche dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalita'  indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del «decreto di massima».   Gli   «specialisti»   potranno    partecipare    al    collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle  ore 15,30 del giorno 31 gennaio 2019.     |  
|   |                                 Art. 4 
   Il regolamento dei CCTeu sottoscritti in asta  e  nel  collocamento supplementare, sara' effettuato dagli  operatori  assegnatari  il  1° febbraio 2019, al prezzo di aggiudicazione e  con  corresponsione  di dietimi di interesse lordi  per  17  giorni.  A  tal  fine  la  Banca d'Italia provvedera' ad inserire,  in  via  automatica,  le  relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta  pari al giorno di regolamento.   In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di  cui  al  presente decreto,  troveranno  applicazione  le   disposizioni   del   decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.     |  
|   |                                 Art. 5 
   Il 1° febbraio 2019 la Banca d'Italia provvedera' a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il netto  ricavo  dei certificati assegnati al prezzo di aggiudicazione  d'asta  unitamente al rateo di interesse dell' 1,614% annuo lordo, dovuto allo Stato.   La predetta sezione di Tesoreria rilascera', per detti  versamenti, separate  quietanze  di  entrata  al  bilancio   dello   Stato,   con imputazione al  Capo  X,  capitolo  5100,  art.  4  (unita'  di  voto parlamentare  4.1.1)  per  l'importo   relativo   al   netto   ricavo dell'emissione,  ed  al  capitolo  3240,  art.  3  (unita'  di   voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse  lordi dovuti.     |  
|   |                                 Art. 6 
   Gli  oneri  per  interessi,  relativi  all'anno  finanziario  2019, faranno carico al capitolo 2216 (unita' di  voto  parlamentare  21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero  dell'economia  e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.   L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno  finanziario 2025 fara' carico al capitolo che verra'  iscritto  nello  stato  di' previsione della spesa del Ministero dell'economia  e  delle  finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9537  (unita'  di  voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.   L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sara' scritturato dalle  sezioni  di  Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e fara' carico al capitolo 2247 (unita' di voto parlamentare 21.1; codice  gestionale  109)  dello  stato  di previsione della spesa del Ministero dell'economia  e  delle  finanze per l'anno finanziario 2019.   Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
     Roma, 29 gennaio 2019 
                         p. Il direttore generale del Tesoro: Iacovoni     |  
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