| Gazzetta n. 31 del 6 febbraio 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  
| DECRETO 29 gennaio 2019 |  
| Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei  buoni  del  Tesoro poliennali 2,80% con godimento 1° agosto 2018 e scadenza 1°  dicembre 2028, tredicesima e quattordicesima tranche.  |  
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                         IL DIRETTORE GENERALE                              DEL TESORO 
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre  2003, n. 398, recante il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare  l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al  Tesoro,  fra  l'altro,  di  effettuare  operazioni  di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti  e strumenti finanziari a breve,  medio  e  lungo  termine,  indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri  per  la  sua determinazione,  la  durata,  l'importo  minimo  sottoscrivibile,  il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalita';   Visto il decreto ministeriale n. 162 del 2 gennaio 2019, emanato in attuazione dell'art. 3 del sopracitato decreto del  Presidente  della Repubblica, ove  si  definiscono  per  l'anno  finanziario  2019  gli obiettivi, i limiti e le modalita' cui  il  Dipartimento  del  Tesoro dovra' attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui  al medesimo  articolo  prevedendo  che  le  operazioni  stesse   vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o,  per  sua  delega,  dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale  del  Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;   Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del  Tesoro  ha  delegato  il  direttore  della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i  decreti  e gli atti relativi alle operazioni suddette;   Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 di  seguito  («decreto di  massima»),  con  il  quale  sono  state  stabilite   in   maniera continuativa le caratteristiche  e  la  modalita'  di  emissione  dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;   Visto il decreto n. 108834 del 28 dicembre 2016, con il quale si e' provveduto ad integrare il «decreto di massima»,  con  riguardo  agli articoli 10 e 12 relativi alla disciplina delle tranche supplementari dei buoni del tesoro poliennali con vita residua superiore  ai  dieci anni;   Visto il decreto n. 31383 del 16 aprile 2018 con  il  quale  si  e' provveduto a modificare l'art. 12  del  «decreto  di  massima»  sopra citato, con particolare riferimento alla  percentuale  spettante  nel collocamento supplementare dei buoni del tesoro poliennali  con  vita residua superiore ai dieci anni;   Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio  2004,  recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle  operazioni  di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;   Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, recante disposizioni  per  le  operazioni  di  separazione,  negoziazione   e ricostituzione   delle   componenti   cedolari,   della    componente indicizzata all'inflazione e del  valore  nominale  di  rimborso  dei titoli di Stato;   Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019, ed in particolare il secondo comma dell'art. 3, con cui e' stato  stabilito il limite massimo di  emissione  dei  prestiti  pubblici  per  l'anno stesso;   Considerato che l'importo delle emissioni disposte a  tutto  il  25 gennaio 2019 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici gia' effettuati, a 32.927 milioni di euro;   Visti i propri decreti in data 26 luglio, 29 agosto, 26  settembre, 29 ottobre, 28 novembre e 21 dicembre 2018,  con  i  quali  e'  stata disposta l'emissione delle prime dodici tranche dei buoni del  Tesoro poliennali 2,80% con godimento 1° agosto 2018 e scadenza 1°  dicembre 2028;   Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato, disporre l'emissione di una tredicesima tranche  dei  predetti  buoni del Tesoro poliennali; 
                               Decreta: 
                                Art. 1 
   Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto  del  Presidente della Repubblica  30  dicembre  2003,  n.  398  nonche'  del  decreto ministeriale del 2 gennaio 2019, entrambi citati nelle  premesse,  e' disposta l'emissione di una tredicesima tranche dei buoni del  Tesoro poliennali 2,80%, avente godimento  1°  agosto  2018  e  scadenza  1° dicembre 2028. L'emissione della predetta tranche viene disposta  per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.000 milioni di euro e un importo massimo di 2.500 milioni di euro.   I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 2,80%, pagabile in due semestralita' posticipate, il 1° giugno ed il  1°  dicembre  di  ogni anno di durata del prestito.   La prima cedola dei buoni emessi con il presente  decreto,  essendo pervenuta a scadenza, non verra' corrisposta.   Sui buoni medesimi, come previsto dal citato decreto ministeriale 7 dicembre 2012 n.  96718,  possono  essere  effettuate  operazioni  di «coupon stripping».   Le caratteristiche e le modalita' di emissione dei predetti  titoli sono quelle definite nel «decreto di massima», citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed  a  cui  si  rinvia  per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.     |  
|   |                                 Art. 2 
   Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art.  1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 30 gennaio  2019,  con  l'osservanza  delle  modalita'  indicate   negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del «decreto di massima»".   La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6  del  «decreto di massima», verra' corrisposta nella misura dello 0,35% del capitale nominale sottoscritto.     |  
|   |                                 Art. 3 
   Non appena  ultimate  le  operazioni  di  assegnazione  di  cui  al precedente   articolo,   avra'   inizio   il    collocamento    della quattordicesima tranche dei titoli  stessi,  con  l'osservanza  delle modalita' indicate negli articoli 10, 11, 12 e  13  del  «decreto  di massima»;   Gli   «specialisti»   potranno    partecipare    al    collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino  alle  ore 15,30 del giorno 31 gennaio 2019.     |  
|   |                                 Art. 4 
   Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta  e  nel  collocamento supplementare sara' effettuato  dagli  operatori  assegnatari  il  1° febbraio 2019, al prezzo di aggiudicazione e  con  corresponsione  di dietimi di interesse lordi per sessantadue  giorni.  A  tal  fine  la Banca  d'Italia  provvedera'  ad  inserire,  in  via  automatica,  le relative partite nel servizio di  compensazione  e  liquidazione  con valuta pari al giorno di regolamento.   In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di  cui  al  presente decreto,  troveranno  applicazione  le   disposizioni   del   decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.     |  
|   |                                 Art. 5 
   Il 1° febbraio 2019 la Banca d'Italia provvedera' a versare, presso la sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il netto  ricavo  dei buoni assegnati al prezzo  di  aggiudicazione  d'asta  unitamente  al rateo di interesse del 2,80% annuo lordo, dovuto allo Stato.   La predetta sezione di Tesoreria rilascera', per detti  versamenti, separate  quietanze  di  entrata  al  bilancio   dello   Stato,   con imputazione al  Capo  X,  capitolo  5100,  art.  3  (unita'  di  voto parlamentare  4.1.1)  per  l'importo   relativo   al   netto   ricavo dell'emissione  ed  al  capitolo  3240,  art.  3  (unita'   di   voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse  lordi dovuti.     |  
|   |                                 Art. 6 
   Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2019  faranno carico al capitolo 2214 (unita'  di  voto  parlamentare  21.1)  dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia  e  delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli  anni successivi.   L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno  finanziario 2028 fara' carico al capitolo che  verra'  iscritto  nello  stato  di previsione della spesa del Ministero dell'economia  e  delle  finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502  (unita'  di  voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.   L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sara' scritturato dalle  sezioni  di  Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e fara' carico al capitolo 2247 (unita' di voto parlamentare 21.1; codice  gestionale  109)  dello  stato  di previsione della spesa del Ministero dell'economia  e  delle  finanze per l'anno finanziario 2019.   Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
     Roma, 29 gennaio 2019 
                        p. Il direttore generale del Tesoro:  Iacovoni     |  
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