| Gazzetta n. 31 del 6 febbraio 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |  
| DECRETO 22 gennaio 2019 |  
| Diniego dell'abilitazione alla Scuola di  psicoterapia  psicosomatica integrata (IPSISOM) ad istituire e ad attivare nella sede  di  Milano un corso di specializzazione in psicoterapia.  |  
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                       IL CAPO DEL DIPARTIMENTO             per la formazione superiore e per la ricerca 
   Vista  la  legge  18  febbraio  1989,   n.   56,   che   disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti  per l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare  l'art. 3 della suddetta legge,  che  subordina  l'esercizio  della  predetta attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione  professionale mediante corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali,  attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso  istituti  a tal fine riconosciuti;   Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15  maggio  1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro  dell'universita'  e della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  sia   rideterminata   la disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;   Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il  quale  e'  stato adottato il regolamento recante norme  per  il  riconoscimento  degli istituti  abilitati  ad  attivare  corsi   di   specializzazione   in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127  del 1997 e, in particolare,  l'art.  2,  comma  5,  che  prevede  che  il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, nonche' l'art.  5,  che prevede la reiterazione dell'istanza;   Visto in particolare, l'art. 2, comma 5, del predetto  regolamento, che dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla  base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva  e del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e il successivo comma 7, che prevede che il  provvedimento  di  diniego del riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le  stesse modalita' di cui al richiamato comma 5;   Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente  ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre  1999  e  16  luglio  2004,  recanti   istruzioni   per   la presentazione  delle  istanze  di  abilitazione  ad  istituire  e  ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;   Visto il decreto in data 10 agosto 2016,  con  il  quale  e'  stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;   Vista l'istanza e le successive integrazioni con cui la «Scuola  di psicoterapia   psicosomatica   integrata   (IPSISOM)»   ha    chiesto l'abilitazione   ad   istituire   e   ad   attivare   un   corso   di specializzazione in psicoterapia in Milano, viale Francesco  Restelli n. 3 - per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 20 unita' e, per l'intero corso, a 80 unita';   Considerato che la competente commissione tecnico-consultiva, nella riunione  del  10  gennaio  2019,   ha   espresso   parere   negativo sull'istanza di riconoscimento,  rilevando  che  la  descrizione  del modello formativo dichiara di assimilare  «la  matrice  psicodinamica agli  orientamenti  di  psicoterapia  a  mediazione   corporea».   La descrizione  dettagliata   di   questo   approccio   consiste   nella enumerazione di autori che, da un  lato  pertengono  alla  tradizione psicosomatica  psicoanalitica,  e   dall'altro   alla   clinica   «di orientamento neuroscientifico».  Ne  segue  un  ulteriore  elenco  di quadri clinici -  disturbo  borderline,  disturbi  del  comportamento alimentare,   dipendenze,   comorbilita'   psichiatriche,    disturbi dell'apprendimento, disturbo post-traumatico da stress - che consente di identificare ulteriori autori di  provenienza  e  di  orientamento eterogenea  -  psicoterapia  sensomotoria,   «nuove   frontiere   del traumatismo», attaccamento, «lavoro con il corpo»,  predominanza  dei processi non verbali, neuroscienze affettive. Il  secondo  paragrafo, dedicato ai principi di base del  modello,  restringe  i  riferimenti soprattutto al lavoro del dott. Scognamiglio di cui vengono citati  i contributi, che sono apparsi soprattutto in ambito nazionale - libri, congressuale,   con   soltanto   due   pubblicazioni    su    riviste internazionali indicizzate. Al di la' del livello e della  diffusione nazionale delle suddette pubblicazioni, non appare alcuna descrizione dettagliata  di  un  «modello»,  con  particolare  riferimento   alla applicazione clinica concreta, alla sua diffusione, ed alle prove  di efficacia. Nel paragrafo relativo alle fasi della terapia vi  e'  una descrizione che, nuovamente, mostra una molteplicita' di  riferimenti di varia origine concettuale ed operativa.  Soprattutto  quest'ultima appare come un  insieme  di  elementi  ovvi  generalmente  in  ambito psicoterapico   -setting,   contratto...-   insieme   a   descrizioni idiosincrasiche come del tipo: «il processo terapeutico si svolge  in una forma ciclica che definiamo  «movimento  di  andata  e  ritorno». Quindi, la proposta  si  riferisce  ad  un  modello  non  chiaramente identificabile, di portata locale, senza alcuna prova  di  validita'. Cio' rende la proposta inaccettabile alla luce dei  criteri  espressi dalla CTC e che  richiedono  «riferimenti  documentati  aggiornati  - pubblicazioni  scientifiche  -  delle   evidenze   scientifiche   che dimostrano l'efficacia dei metodi psicoterapeutici da insegnare e  il riconoscimento scientifico internazionale e nazionale  dell'indirizzo adottato» - pubblicati sul sito del MIUR in data del 10 maggio 2018;   Ritenuto  che,   per   i   motivi   sopraindicati,   l'istanza   di riconoscimento del predetto istituto non possa essere accolta; 
                               Decreta: 
                                Art. 1 
   L'istanza di riconoscimento proposta dalla «Scuola di  psicoterapia psicosomatica  integrata  (IPSISOM)»,  con  sede  in  Milano,   viale Francesco  Restelli  n.  3 -  per  i  fini  di  cui  all'art.  4  del regolamento  adottato  con  decreto  11  dicembre  1998,  n.  509  e' respinta,  visto  il  motivato  parere  contrario  della  commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto provvedimento.   Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
     Roma, 22 gennaio 2019 
                                   Il Capo del Dipartimento: Valditara     |  
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