Gazzetta n. 31 del 6 febbraio 2019 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 22 gennaio 2019
Diniego dell'abilitazione alla Scuola di psicoterapia psicosomatica integrata (IPSISOM) ad istituire e ad attivare nella sede di Milano un corso di specializzazione in psicoterapia.


IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per la formazione superiore e per la ricerca

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;
Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;
Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, nonche' l'art. 5, che prevede la reiterazione dell'istanza;
Visto in particolare, l'art. 2, comma 5, del predetto regolamento, che dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva e del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e il successivo comma 7, che prevede che il provvedimento di diniego del riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le stesse modalita' di cui al richiamato comma 5;
Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;
Visto il decreto in data 10 agosto 2016, con il quale e' stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;
Vista l'istanza e le successive integrazioni con cui la «Scuola di psicoterapia psicosomatica integrata (IPSISOM)» ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare un corso di specializzazione in psicoterapia in Milano, viale Francesco Restelli n. 3 - per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a 20 unita' e, per l'intero corso, a 80 unita';
Considerato che la competente commissione tecnico-consultiva, nella riunione del 10 gennaio 2019, ha espresso parere negativo sull'istanza di riconoscimento, rilevando che la descrizione del modello formativo dichiara di assimilare «la matrice psicodinamica agli orientamenti di psicoterapia a mediazione corporea». La descrizione dettagliata di questo approccio consiste nella enumerazione di autori che, da un lato pertengono alla tradizione psicosomatica psicoanalitica, e dall'altro alla clinica «di orientamento neuroscientifico». Ne segue un ulteriore elenco di quadri clinici - disturbo borderline, disturbi del comportamento alimentare, dipendenze, comorbilita' psichiatriche, disturbi dell'apprendimento, disturbo post-traumatico da stress - che consente di identificare ulteriori autori di provenienza e di orientamento eterogenea - psicoterapia sensomotoria, «nuove frontiere del traumatismo», attaccamento, «lavoro con il corpo», predominanza dei processi non verbali, neuroscienze affettive. Il secondo paragrafo, dedicato ai principi di base del modello, restringe i riferimenti soprattutto al lavoro del dott. Scognamiglio di cui vengono citati i contributi, che sono apparsi soprattutto in ambito nazionale - libri, congressuale, con soltanto due pubblicazioni su riviste internazionali indicizzate. Al di la' del livello e della diffusione nazionale delle suddette pubblicazioni, non appare alcuna descrizione dettagliata di un «modello», con particolare riferimento alla applicazione clinica concreta, alla sua diffusione, ed alle prove di efficacia. Nel paragrafo relativo alle fasi della terapia vi e' una descrizione che, nuovamente, mostra una molteplicita' di riferimenti di varia origine concettuale ed operativa. Soprattutto quest'ultima appare come un insieme di elementi ovvi generalmente in ambito psicoterapico -setting, contratto...- insieme a descrizioni idiosincrasiche come del tipo: «il processo terapeutico si svolge in una forma ciclica che definiamo «movimento di andata e ritorno». Quindi, la proposta si riferisce ad un modello non chiaramente identificabile, di portata locale, senza alcuna prova di validita'. Cio' rende la proposta inaccettabile alla luce dei criteri espressi dalla CTC e che richiedono «riferimenti documentati aggiornati - pubblicazioni scientifiche - delle evidenze scientifiche che dimostrano l'efficacia dei metodi psicoterapeutici da insegnare e il riconoscimento scientifico internazionale e nazionale dell'indirizzo adottato» - pubblicati sul sito del MIUR in data del 10 maggio 2018;
Ritenuto che, per i motivi sopraindicati, l'istanza di riconoscimento del predetto istituto non possa essere accolta;

Decreta:

Art. 1

L'istanza di riconoscimento proposta dalla «Scuola di psicoterapia psicosomatica integrata (IPSISOM)», con sede in Milano, viale Francesco Restelli n. 3 - per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509 e' respinta, visto il motivato parere contrario della commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del predetto provvedimento.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 2019

Il Capo del Dipartimento: Valditara