Gazzetta n. 31 del 6 febbraio 2019 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 25 gennaio 2019 |
Revoca dell'amministratore unico della «Federica societa' cooperativa edilizia», in Triggiano e nomina del commissario governativo. |
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IL DIRETTORE GENERALE per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali
Visto l'art. 2545-sexiesdecies codice civile; Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 1, comma 936 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017; Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4 secondo comma; Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013, «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»; Viste le risultanze ispettive della revisione ordinaria disposta nei confronti della societa' cooperativa «Federica societa' cooperativa edilizia» con sede in Triggiano (BA) - C.F. 06239340729, conclusa in data 24 aprile 2018, con la proposta di adozione del provvedimento di gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-sexiesdecies del codice civile; Tenuto conto che dalle risultanze ispettive e' emerso che la cooperativa era stata diffidata a sanare nel termine di sessanta giorni le irregolarita' riscontrate in sede ispettiva e che, in sede di accertamento, talune gravi irregolarita' risultavano non essere state sanate e piu' precisamente: 1) Non risulta effettuato il versamento del contributo di revisione per i bienni 2015/2016 e 2017/2018; 2) Non risulta versata l'imposta di bollo sul Libro giornale e sul Libro degli inventari; 3) La cooperativa non risulta aver provveduto alla nomina di un organo amministrativo collegiale per la durata di tre esercizi in ossequio alle previsioni dell'art. 1, comma 936, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 che, in materia di governance, stabilisce che «l'amministrazione della societa' e' affidata ad un organo collegiale formato da almeno tre soggetti. Alle cooperative di cui all'art. 2519, secondo comma, si applica la disposizione prevista dall'art. 2383, secondo comma»; Considerato che dalla consultazione del registro delle imprese, si e' riscontrato il mancato deposito del bilancio relativo all'esercizio 2017; Vista la nota ministeriale n. 378417 del 31 ottobre 2018 con cui questa Autorita' di vigilanza comunicava ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a mezzo pec, regolarmente ricevuta dalla cooperativa, l'avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale di cui all'art. 2545-sexiesdecies del codice civile contestando il permanere delle suddette gravi irregolarita' e concedendo alla cooperativa il termine di quindici giorni per presentare controdeduzioni e documenti. Considerato che la cooperativa non ha fatto pervenire ne' controdeduzioni ne' documenti entro il termine concesso, ne' risulta avere sanato le gravi irregolarita' contestate in sede ispettiva e con la comunicazione di avvio del procedimento. Ritenuto assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990; Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-sexiesdecies del codice civile; Visto il parere favorevole espresso all'unanimita' dal Comitato centrale per le cooperative in data 17 gennaio 2019; Considerata la specifica peculiarita' della procedura di gestione commissariale, disposta ai sensi dell'art. 2545-sexiesdecies del codice civile che prevede che l'Autorita' di vigilanza, in caso di irregolare funzionamento dell'ente, ne revochi gli amministratori e ne affidi la gestione ad un commissario, determinando poteri e durata dell'incarico; Tenuto conto che trattasi di provvedimento sanzionatorio che incide sul principio di autodeterminazione della cooperativa, che viene disposto di prassi per un periodo di sei mesi, salvo eccezionali motivi di proroga; Tenuto conto, altresi', che tali ragioni rendono necessaria la massima tempestivita' nel subentro nella gestione affinche' il professionista incaricato prenda immediatamente in consegna l'ente e proceda rapidamente alla sua regolarizzazione; Ritenuto opportuno, quindi, scegliere il nominativo del commissario governativo nell'ambito dei soggetti iscritti nella banca dati del Ministero, articolata su base regionale, sulla base delle attitudini professionali e dell'esperienza come risultanti dai relativi curricula e dalla disponibilita' all'assunzione dell'incarico preventivamente acquisita, al fine di garantire una tempestiva ed efficace assunzione di funzioni da parte del professionista prescelto, funzionale alle specificita' della procedura come sopra illustrata; Considerati gli specifici requisiti professionali come risultanti dal curriculum vitae dell'avv. Francesco Paolo Perchinunno;
Decreta:
Art. 1
L'amministratore unico della societa' cooperativa «Federica societa' cooperativa edilizia» con sede in Triggiano (BA) - C.F. 06239340729, costituita in data 28 dicembre 2004, e' revocato. |
| Art. 2
L'avv. Francesco Paolo Perchinunno, nato a Bari il 25 giugno 1981 (C.F. PRCFNC81H25A662A), domiciliato in Bari, via Calefati n. 6, e' nominato commissario governativo della suddetta cooperativa per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data del presente decreto. |
| Art. 3
Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovra' provvedere alla regolarizzazione dell'ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate in sede di revisione, cui si rinvia. |
| Art. 4
Il compenso spettante al commissario governativo sara' determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 13 marzo 2018. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente provvedimento potra' essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale.
Roma, 25 gennaio 2019
p. Il direttore generale: Scarponi |
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