| Gazzetta n. 31 del 6 febbraio 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |  
| DECRETO 25 gennaio 2019 |  
| Nomina  del  commissario  della  «I.B.I.S.  -  societa'   cooperativa edilizia», in Roma.  |  
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                         IL DIRETTORE GENERALE          per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo                      e le gestioni commissariali 
   Visto l'art. 2545-sexiesdecies del codice civile;   Vista  la  legge  n.  241/1990  e   successive   modificazioni   ed integrazioni;   Vista l'art. 1, comma 936 della legge 205 del 27 dicembre 2017;   Visto  il  decreto  legislativo  n.   165/2001,   con   particolare riferimento all'art. 4, secondo comma;   Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;   Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  158 del 5 dicembre 2013, «Regolamento  di  organizzazione  del  Ministero dello sviluppo economico»;   Viste le risultanze del verbale di revisione ordinaria disposta nei confronti della societa' cooperativa «I.B.I.S. - societa' cooperativa edilizia», con sede in Roma - C.F. 97005000589, conclusa in  data  16 giugno 2018 con la proposta di adozione del provvedimento di gestione commissariale di cui all'art. 2545-sexiesdecies del codice civile;   Tenuto conto che  dalle  risultanze  ispettive  e'  emerso  che  la cooperativa e' stata diffidata a sanare nel termine di trenta  giorni le irregolarita' riscontrate in sede  ispettiva  e  che  in  sede  di accertamento  sono   risultate   ancora   in   essere   le   seguenti irregolarita':     1. la cooperativa, avendo volontariamente soppresso dallo statuto sociale le clausole mutualistiche, non ha  adempiuto  all'obbligo  di devoluzione   del   patrimonio   sociale   previsto   nel    bilancio straordinario approvato in data 7 maggio 2014;     2. la cooperativa, avendo superato  i  limiti  dettati  dall'art. 2519 del codice  civile,  non  ha  nominato  l'organo  preposto  alla revisione legale dei conti cosi' come previsto dall'art. 2409-bis del codice civile;     3. la cooperativa non ha provveduto al cambio di iscrizione  alla sezione a mutualita' diversa  da  quella  prevalente,  presso  l'albo delle societa' cooperative.   Vista la nota n. 386621 trasmessa via pec in data 9  novembre  2018 con la questa Autorita' di vigilanza comunicava, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990,  n.  241,  l'avvio  del  procedimento  per l'adozione  del  provvedimento  di  gestione  commissariale  di   cui all'art. 2545-sexiesdecies, quarto comma del codice civile, risultata regolarmente consegnata presso la casella di  posta  certificata  del destinatario;   Considerato altresi' che nella predetta comunicazione di avvio  del procedimento veniva contestato  che  la  cooperativa,  a  seguito  di provvedimento di gestione  commissariale  disposto  con  d.d.  del  5 agosto 2015 e concluso in data 28 marzo 2017  con  la  ricostituzione degli organi sociali, non avesse avviato quelle  procedure  richieste da questa Direzione generale con la nota ministeriale n.  151200  del 19 aprile 2017, necessarie alla regolarizzazione del suddetto mancato adempimento in merito alla  devoluzione  del  patrimonio  sociale  ai fondi mutualistici;   Preso atto che entro il termine di quindici giorni stabilito  nella citata comunicazione di avvio non sono pervenute da  parte  dell'ente osservazioni o controdeduzioni;   Ritenuto assolto  l'obbligo  di  cui  all'art.  7  della  legge  n. 241/1990;   Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento di  gestione  commissariale  ai  sensi  dell'art.  2545-sexiesdecies, quarto  comma  del  codice  civile,  in   quanto   le   irregolarita' riscontrate in sede di revisione ed oggetto di specifica diffida  nei confronti dell'ente appaiono  suscettibili  di  essere  sanate  anche senza la nomina di un commissario  governativo  ai  sensi  del  primo comma dell'art. 2545-sexiesdecies del  codice  civile,  ma  piuttosto mediante la  nomina  di  un  commissario  per  specifici  adempimenti interno all'ente, nomina che peraltro comporta minori oneri economici per la cooperativa e, in  caso  di  incapienza  di  quest'ultima,  in definitiva anche per l'erario;   Considerata la specifica peculiarita' della procedura  di  gestione commissariale, disposta ai sensi dell'art. 2545-sexiesdecies,  quarto comma del codice civile che prevede  che  l'Autorita'  di  vigilanza, laddove vengano accertate una o piu'  irregolarita'  suscettibili  di specifico  adempimento,  puo'  nominare   un   commissario   che   si sostituisce agli organi  amministrativi  dell'ente  limitatamente  al compimento degli specifici adempimenti indicati, determinando  poteri e durata dell'incarico;   Ritenuto opportuno, quindi, scegliere il nominativo del commissario per specifici adempimenti nella persona  del  legale  rappresentante, che si sostituisca agli organi amministrativi dell'ente limitatamente al compimento degli specifici adempimenti da compiere;   Visto il parere favorevole  espresso  all'unanimita'  dal  comitato centrale per le cooperative nella riunione del 17 gennaio 2019; 
                               Decreta: 
                                Art. 1 
   Il sig. Massimo Caucci, nato a  Roma  il  30  novembre  1968,  C.F. CCCMSM68S30H501D, domiciliato in Roma, via Baldo degli Ubaldi n. 226, Presidente  del   consiglio   di   amministrazione   della   societa' cooperativa «I.B.I.S. - societa' cooperativa edilizia», con  sede  in Roma, C.F. 97005000589, costituita  in  data  27  novembre  1941,  e' nominato, ai sensi  dell'art.  2545-sexiesdecies,  quarto  comma  del codice  civile,  commissario  per  il  compimento   degli   specifici adempimenti citati in premessa e, piu' precisamente:     1.  per  la  devoluzione  del  patrimonio  sociale  previsto  nel bilancio straordinario approvato in data 7 maggio 2014;     2. per la nomina dell'organo preposto alla revisione  legale  dei conti cosi' come previsto dall'art. 2409-bis del codice civile;     3. per il cambio si sezione, passando  a  mutualita'  diversa  da quella prevalente, presso l'albo delle societa' cooperative,  per  un periodo di trenta giorni a decorrere dalla data del presente decreto.     |  
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   Ai sensi del secondo comma dell'art. 5 del decreto ministeriale  13 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18  maggio 2018,   al   commissario    individuato    nell'ambito    dell'organo amministrativo della cooperativa non spetta alcun compenso.   Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.   Il presente  provvedimento  potra'  essere  impugnato  dinnanzi  al competente Tribunale amministrativo regionale. 
     Roma, 25 gennaio 2019 
                                    p. Il direttore generale: Scarponi     |  
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