Gazzetta n. 31 del 6 febbraio 2019 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 25 gennaio 2019 |
Nomina del commissario della «I.B.I.S. - societa' cooperativa edilizia», in Roma. |
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IL DIRETTORE GENERALE per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali
Visto l'art. 2545-sexiesdecies del codice civile; Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni; Vista l'art. 1, comma 936 della legge 205 del 27 dicembre 2017; Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4, secondo comma; Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013, «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»; Viste le risultanze del verbale di revisione ordinaria disposta nei confronti della societa' cooperativa «I.B.I.S. - societa' cooperativa edilizia», con sede in Roma - C.F. 97005000589, conclusa in data 16 giugno 2018 con la proposta di adozione del provvedimento di gestione commissariale di cui all'art. 2545-sexiesdecies del codice civile; Tenuto conto che dalle risultanze ispettive e' emerso che la cooperativa e' stata diffidata a sanare nel termine di trenta giorni le irregolarita' riscontrate in sede ispettiva e che in sede di accertamento sono risultate ancora in essere le seguenti irregolarita': 1. la cooperativa, avendo volontariamente soppresso dallo statuto sociale le clausole mutualistiche, non ha adempiuto all'obbligo di devoluzione del patrimonio sociale previsto nel bilancio straordinario approvato in data 7 maggio 2014; 2. la cooperativa, avendo superato i limiti dettati dall'art. 2519 del codice civile, non ha nominato l'organo preposto alla revisione legale dei conti cosi' come previsto dall'art. 2409-bis del codice civile; 3. la cooperativa non ha provveduto al cambio di iscrizione alla sezione a mutualita' diversa da quella prevalente, presso l'albo delle societa' cooperative. Vista la nota n. 386621 trasmessa via pec in data 9 novembre 2018 con la questa Autorita' di vigilanza comunicava, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale di cui all'art. 2545-sexiesdecies, quarto comma del codice civile, risultata regolarmente consegnata presso la casella di posta certificata del destinatario; Considerato altresi' che nella predetta comunicazione di avvio del procedimento veniva contestato che la cooperativa, a seguito di provvedimento di gestione commissariale disposto con d.d. del 5 agosto 2015 e concluso in data 28 marzo 2017 con la ricostituzione degli organi sociali, non avesse avviato quelle procedure richieste da questa Direzione generale con la nota ministeriale n. 151200 del 19 aprile 2017, necessarie alla regolarizzazione del suddetto mancato adempimento in merito alla devoluzione del patrimonio sociale ai fondi mutualistici; Preso atto che entro il termine di quindici giorni stabilito nella citata comunicazione di avvio non sono pervenute da parte dell'ente osservazioni o controdeduzioni; Ritenuto assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990; Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-sexiesdecies, quarto comma del codice civile, in quanto le irregolarita' riscontrate in sede di revisione ed oggetto di specifica diffida nei confronti dell'ente appaiono suscettibili di essere sanate anche senza la nomina di un commissario governativo ai sensi del primo comma dell'art. 2545-sexiesdecies del codice civile, ma piuttosto mediante la nomina di un commissario per specifici adempimenti interno all'ente, nomina che peraltro comporta minori oneri economici per la cooperativa e, in caso di incapienza di quest'ultima, in definitiva anche per l'erario; Considerata la specifica peculiarita' della procedura di gestione commissariale, disposta ai sensi dell'art. 2545-sexiesdecies, quarto comma del codice civile che prevede che l'Autorita' di vigilanza, laddove vengano accertate una o piu' irregolarita' suscettibili di specifico adempimento, puo' nominare un commissario che si sostituisce agli organi amministrativi dell'ente limitatamente al compimento degli specifici adempimenti indicati, determinando poteri e durata dell'incarico; Ritenuto opportuno, quindi, scegliere il nominativo del commissario per specifici adempimenti nella persona del legale rappresentante, che si sostituisca agli organi amministrativi dell'ente limitatamente al compimento degli specifici adempimenti da compiere; Visto il parere favorevole espresso all'unanimita' dal comitato centrale per le cooperative nella riunione del 17 gennaio 2019;
Decreta:
Art. 1
Il sig. Massimo Caucci, nato a Roma il 30 novembre 1968, C.F. CCCMSM68S30H501D, domiciliato in Roma, via Baldo degli Ubaldi n. 226, Presidente del consiglio di amministrazione della societa' cooperativa «I.B.I.S. - societa' cooperativa edilizia», con sede in Roma, C.F. 97005000589, costituita in data 27 novembre 1941, e' nominato, ai sensi dell'art. 2545-sexiesdecies, quarto comma del codice civile, commissario per il compimento degli specifici adempimenti citati in premessa e, piu' precisamente: 1. per la devoluzione del patrimonio sociale previsto nel bilancio straordinario approvato in data 7 maggio 2014; 2. per la nomina dell'organo preposto alla revisione legale dei conti cosi' come previsto dall'art. 2409-bis del codice civile; 3. per il cambio si sezione, passando a mutualita' diversa da quella prevalente, presso l'albo delle societa' cooperative, per un periodo di trenta giorni a decorrere dalla data del presente decreto. |
| Art. 2
Ai sensi del secondo comma dell'art. 5 del decreto ministeriale 13 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2018, al commissario individuato nell'ambito dell'organo amministrativo della cooperativa non spetta alcun compenso. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente provvedimento potra' essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale.
Roma, 25 gennaio 2019
p. Il direttore generale: Scarponi |
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