Gazzetta n. 31 del 6 febbraio 2019 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 25 gennaio 2019 |
Revoca dell'amministratore unico della «S.I.A. servizi integrati ambientali-societa' cooperativa sociale», in Latina e nomina del commissario governativo. |
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IL DIRETTORE GENERALE per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali
Visto l'art. 2545-sexiesdecies del codice civile; Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni; Vista l'art. 1, comma 936 della legge 205 del 27 dicembre 2017; Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4, secondo comma; Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013, «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»; Viste le risultanze della revisione ordinaria disposta nei confronti della societa' cooperativa «S.I.A. servizi integrati ambientali-societa' cooperativa sociale», con sede in Latina, (C.F. 02810600599) da Confcooperative, l'associazione nazionale di rappresentanza cui l'ente risulta aderente, conclusa in data 18 giugno 2018, con la proposta di adozione del provvedimento di gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-sexiesdecies del codice civile; Tenuto conto che dall'esame delle citate risultanze ispettive e' emerso che la cooperativa era stata diffidata a sanare nel termine di quaranta giorni le irregolarita' riscontrate in sede ispettiva e che, in sede di accertamento, talune gravi irregolarita' risultavano non essere state sanate e piu' precisamente: 1. la cooperativa non ha provveduto alla nomina di un CdA, stabilendone la durata nella carica ai sensi dell'art. 2383, comma 2 del codice civile, nonche' alla determinazione dell'eventuale compenso o la gratuita', in conformita' con quanto stabilito dell'art. 1, comma 936, lett. b, della legge 27 dicembre 2017, n. 205; 2. la cooperativa non ha provveduto al versamento del contributo di revisione per il biennio 2017/2018, comprensivo di sanzione ed interessi. Considerato che l'istruttoria effettuata da questa Autorita' di vigilanza ha riscontrato che l'art. 32 dello statuto sociale dell'ente prevede che la cooperativa sia amministrata alternativamente da un organo amministrativo monocratico o collegiale, con possibilita' di durata delle cariche a tempo indeterminato, fino a revoca o dimissioni, in contrasto con quanto stabilito dalla citata legge n. 205/2017; Considerato, infine, che dalla consultazione del registro delle imprese, si e' riscontrato il mancato deposito del bilancio relativo all'esercizio 2017; Vista la nota ministeriale n. 378422 del 31 ottobre 2018 con cui questa Autorita' di vigilanza ha comunicato, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a mezzo pec, regolarmente ricevuta dalla cooperativa, l'avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale di cui all'art. 2545-sexiesdecies del codice civile contestando il permanere delle suddette gravi irregolarita' e concedendo alla cooperativa il termine di quindici giorni per presentare eventuali controdeduzioni; Considerato che la cooperativa non ha fatto pervenire ne' controdeduzioni ne' documenti entro il termine concesso; Ritenuto assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990; Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-sexiesdecies del codice civile; Visto il parere favorevole espresso all'unanimita' dal Comitato centrale per le cooperative in data 17 gennaio 2019; Considerata la specifica peculiarita' della procedura di gestione commissariale, disposta ai sensi dell'art. 2545-sexiesdecies del codice civile che prevede che l'Autorita' di vigilanza, in caso di irregolare funzionamento dell'ente, ne revochi gli amministratori e ne affidi la gestione ad un commissario, determinando poteri e durata dell'incarico; Tenuto conto che trattasi di provvedimento sanzionatorio che incide sul principio di autodeterminazione della cooperativa, che viene disposto di prassi per un periodo di sei mesi, salvo eccezionali motivi di proroga; Tenuto conto, altresi', che tali ragioni rendono necessaria la massima tempestivita' nel subentro nella gestione affinche' il professionista incaricato prenda immediatamente in consegna l'ente e proceda rapidamente alla sua regolarizzazione; Ritenuto opportuno, quindi, scegliere il nominativo del commissario governativo nell'ambito dei soggetti iscritti nella banca dati del Ministero, articolata su base regionale, sulla base delle attitudini professionali e dell'esperienza come risultanti dai relativi curricula e dalla disponibilita' all'assunzione dell'incarico preventivamente acquisita, al fine di garantire una tempestiva ed efficace assunzione di funzioni da parte del professionista prescelto, funzionale alle specificita' della procedura come sopra illustrata; Considerati gli specifici requisiti professionali come risultanti dal curriculum vitae della dott.ssa Irene Bertucci;
Decreta:
Art. 1
L'amministratore unico della societa' cooperativa «S.I.A. servizi integrati ambientali-societa' cooperativa sociale», con sede in Latina, C.F. 02810600599, costituita in data 26 gennaio 2015, e' revocato. |
| Art. 2
La dott.ssa Irene Bertucci nata a Roma il 26 marzo 1982 (C.F. BRTRNI82C66H501N) ed ivi domiciliata in via Emilio de' Cavalieri n. 12, e' nominata commissario governativo della suddetta cooperativa per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data del presente decreto. |
| Art. 3
Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovra' provvedere alla regolarizzazione dell'ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate in sede di revisione, cui si rinvia. |
| Art. 4
Il compenso spettante al commissario governativo sara' determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 13 marzo 2018. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente provvedimento potra' essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale.
Roma, 25 gennaio 2019
p. il direttore generale: Scarponi |
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