Estratto decreto n. 3 del 9 gennaio 2019
Procedura decentrata n. UK/V/0661/001/DC. Medicinale veterinario: ROMINERVIN 10 mg/ml soluzione iniettabile per cavalli». Titolare A.I.C.: Le Vet Beheer B.V., Wilgenweg 7, 3421 TV Oudewater, Paesi Bassi. Produttore responsabile rilascio lotti: Produlab Pharma B.V., Forellenweg 16, 4941 SJ Raamsdonksveer, Paesi Bassi. Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: scatola contenente 1 fiala da 20 ml - A.I.C. n. 105160016; scatola contenente 1 fiala da 50 ml - A.I.C. n. 105160028. Composizione: ogni ml contiene: principio attivo: romifidina cloridrato 10 mg; equivalente a 8,76 mg di romifidina; eccipienti: cosi' come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti. Indicazioni terapeutiche. Sedativo per facilitare la manipolazione, l'esame, interventi chirurgici minori e procedure minori. Per la premedicazione prima della somministrazione di anestetici iniettabili o inalatori. Romifidina puo' essere usata anche con oppiacei sintetici (per es. butorfanolo) per una sedazione/analgesia piu' profonda. Specie di destinazione: cavalli. Tempi di attesa: carne e visceri: 6 giorni. Non autorizzato per l'uso in animali destinati alla produzione di latte per il consumo umano. Validita': periodo di validita' del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 30 mesi; periodo di validita' dopo la prima apertura del confezionamento primario: 56 giorni. Regime di dispensazione. La somministrazione e detenzione del medicinale deve essere effettuata esclusivamente dal medico veterinario. Da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile. Efficacia del decreto: dalla notifica alla ditta interessata. |