| Gazzetta n. 28 del 2 febbraio 2019 (vai al sommario) |  
| PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |  
| DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 novembre 2018 |  
| Ripartizione delle risorse  del  Fondo  per  gli  investimenti  e  lo sviluppo infrastrutturale del Paese  di  cui  all'articolo  1,  comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.  |  
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                             IL PRESIDENTE                      DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
   Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, concernente  «Bilancio  di previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2017  e  bilancio triennale 2017-2019»;   Visto l'art. 1, comma 140, della citata legge n. 232 del 2016, come modificato dall'art. 13, comma 01, del decreto-legge 25 luglio  2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre  2018, n. 108, il quale ha istituito un apposito fondo  da  ripartire  nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  per assicurare  il  finanziamento  degli  investimenti  e   lo   sviluppo infrastrutturale del Paese;   Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, concernente  «Bilancio  di previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e  bilancio triennale 2018-2020»;   Visto l'art. 1, comma 1072, della citata legge  n.  205  del  2017, come modificato dall'art. 13, comma 1, del citato decreto-legge n. 91 del 2018, il quale ha rifinanziato il  predetto  fondo  da  ripartire nello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e  delle finanze, con una dotazione di 800 milioni di euro per l'anno 2018, di 1.615 milioni di euro per l'anno 2019,  2.180  milioni  di  euro  per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, 2.480 milioni di  euro  per  il 2024 e 2.500 milioni per ciascuno degli anni dal 2025  al  2033,  per assicurare  il  finanziamento  degli  investimenti  e   lo   sviluppo infrastrutturale del Paese  nei  settori  di  spesa  relativi  a:  a) trasporti  e  viabilita';  b)  mobilita'  sostenibile   e   sicurezza stradale; c) infrastrutture, anche relative alla rete idrica  e  alle opere di collettamento,  fognatura  e  depurazione;  d)  ricerca;  e) difesa del suolo, dissesto idrogeologico,  risanamento  ambientale  e bonifiche;  f)  edilizia  pubblica,  compresa  quella  scolastica   e sanitaria; g) attivita' industriali ad  alta  tecnologia  e  sostegno alle esportazioni; h) digitalizzazione delle amministrazioni statali; i)   prevenzione   del   rischio   sismico;   l)   investimenti    in riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie; m) potenziamento infrastrutture e mezzi per  l'ordine  pubblico,  la  sicurezza  e  il soccorso; n) eliminazione delle barriere architettoniche;   Visto, l'art. 1, comma 1073, della citata legge n. 205 del 2017 che prevede, a valere  sugli  stanziamenti  previsti  dal  comma  1072  e nell'ambito dei settori di spesa ivi indicati, che  una  quota  annua pari a 70 milioni di euro puo' essere destinata al finanziamento:  a) degli interventi individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2015 di approvazione  del  «Piano  stralcio aree metropolitane ed aree urbane con  alto  livello  di  popolazione esposta al rischio di alluvione» e non ancora  finanziati;  b)  degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nelle regioni del centro-nord, individuati ai sensi del comma 1074;   Visto, l'art. 1, comma 1074, della citata legge n.  205  del  2017, come modificato dall'art. 2, comma 3,  del  decreto-legge  12  luglio 2018, n. 86, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9  agosto 2018, n. 97, il quale dispone che gli  interventi  di  cui  al  comma 1073, lettera b),  siano  individuati  nell'ambito  di  un  programma nazionale  approvato  dal  CIPE  su  proposta  della  Presidenza  del Consiglio dei  ministri-struttura  di  missione  contro  il  dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture  idriche,  sulla base di un accordo  di  programma  sottoscritto  dal  Presidente  del Consiglio dei ministri del Ministro dell'ambiente e della tutela  del territorio e  del  mare,  sulla  base  di  un  accordo  di  programma sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal presidente della regione o della provincia  autonoma interessata al programma  nazionale  di  investimento.  I  presidenti delle regioni o delle province autonome  interessate  possono  essere autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare a stipulare appositi mutui di durata massima quindicennale  sulla  base di criteri di economicita' e di contenimento della spesa,  con  oneri di ammortamento a carico del  bilancio  dello  Stato,  con  la  Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del  Consiglio d'Europa, con la societa' Cassa depositi e prestiti S.p.a.  e  con  i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita' bancaria  ai  sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di  cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza  pubblica  e  nel  limite  delle risorse  allo  scopo  destinate  in  sede  di   riparto   del   Fondo rifinanziato ai sensi del comma 1072. Le  rate  di  ammortamento  dei mutui attivati sono pagate agli  istituti  finanziatori  direttamente dallo Stato;   Visto il decreto-legge del 28 settembre 2018, n. 109, che riduce la dotazione del fondo di cui all'art. 1, comma  1072,  della  legge  27 dicembre 2017, n. 205, di 83 milioni di euro per l'anno 2018, di  195 milioni di euro per l'anno 2019, di 37 milioni  di  euro  per  l'anno 2020, di 30 milioni per ciascuno degli anni dal 2021 al 2029;   Considerato che il riparto del citato fondo e' disposto con  uno  o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri,  su  proposta del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto  con  i Ministri interessati, in  relazione  ai  programmi  presentati  dalle amministrazioni centrali dello Stato; che gli schemi dei decreti sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti  per  materia,  le quali esprimono il proprio parere  entro  trenta  giorni  dalla  data dell'assegnazione e che, decorso  tale  termine,  i  decreti  possono essere adottati anche in mancanza del predetto parere;   Visto l'art. 13, comma 1, lettera b), del decreto-legge  25  luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21  settembre 2018, n. 108, che ha prorogato il termine per l'adozione dei predetti decreti del Presidente del Consiglio dei ministri al 31 ottobre 2018;   Considerato che i programmi di spesa,  potranno  essere  realizzati utilizzando i contributi, sulla base di criteri di economicita' e  di contenimento della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del  Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e prestiti S.p.a. e  con  i  soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita' bancaria ai sensi del  testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º  settembre  1993,  n.  385,  compatibilmente  con  gli obiettivi  programmati  di  finanza  pubblica  e  ferme  restando  le procedure per l'autorizzazione all'utilizzo  dei  contributi  di  cui all'art. 4, comma 177-bis, della legge  24  dicembre  2003,  n.  350, introdotto dall'art. 1, comma 512, della legge 27 dicembre  2006,  n. 296;   Visto l'art. 1, comma 1075, della richiamata legge n. 205 del 2017, il quale stabilisce che al fine  del  monitoraggio  degli  interventi finanziati con le risorse del fondo da ripartire di cui  all'art.  1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016,  n.  232,  e  dell'effettivo utilizzo delle citate risorse, anche tenuto conto del monitoraggio di cui al  decreto  legislativo  29  dicembre  2011,  n.  229,  e  delle risultanze del piu' recente rendiconto generale dello Stato,  ciascun Ministero invia entro il 15 settembre di ogni  anno  alla  Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  al  Ministero  dell'economia  e  delle finanze e alle Commissioni parlamentari competenti per  materia,  una apposita  relazione  sullo  stato  di  avanzamento  degli  interventi finanziati ed un aggiornamento della previsione sugli ulteriori stati di  avanzamento  nonche'  sulle  principali  criticita'   riscontrate nell'attuazione delle opere;   Viste le proposte presentate dalle amministrazioni  centrali  dello Stato;   Vista la sentenza della Corte costituzionale del 7 marzo  2018,  n. 74;   Visto l'art. 1, comma 140,  della  legge  n.  232  del  2016,  come modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge n.  91  del  2018 che ha disposto, che i  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri, nella parte in cui individuano interventi rientranti  nelle materie  di  competenza  regionale  o  delle  province  autonome,   e limitatamente agli stessi, siano adottati previa intesa con gli  enti territoriali interessati, ovvero in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di  Trento e di Bolzano;   Considerato che allo  stato  occorre  procedere  alla  ripartizione delle risorse del fondo;   Visti i pareri resi dalle competenti Commissioni parlamentari;   Sulla proposta del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di concerto con i Ministri interessati; 
                               Decreta: 
                                Art. 1 
   1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1072  della  legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' disposta la ripartizione del  Fondo  per il finanziamento degli investimenti e  lo  sviluppo  infrastrutturale del Paese tra le amministrazioni centrali dello Stato in relazione ai settori di spesa indicati dalla citata norma, come da elenco allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.   2. Nell'ambito dei settori di spesa indicati ai sensi del comma  1, gli interventi sono individuati secondo le procedure  previste  dalla vigente legislazione, anche, ove necessario, nel caso  di  interventi rientranti nelle materie di competenza  regionale  o  delle  province autonome, e limitatamente agli  stessi,  attraverso  l'intesa  con  i livelli di Governo decentrati ed il sistema delle autonomie.   3. I programmi finanziati sono  monitorati  ai  sensi  del  decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, nell'ambito  della  Banca  dati delle  amministrazioni  pubbliche  (BDAP),  conseguentemente   devono essere corredati del Codice unico di  progetto  (CUP)  e  del  Codice identificativo della gara (CIG) anche se non  perfezionato  ai  sensi della delibera n. 1 del 2017 dell'Autorita' nazionale  anticorruzione (ANAC). I soggetti attuatori  degli  interventi  relativi  al  citato programma sono tenuti al costante aggiornamento dei dati.   4. Ai  fini  della  valutazione  dello  stato  di  avanzamento  dei programmi  finanziati  e  delle  principali  criticita'   riscontrate nell'attuazione degli interventi, ciascun Ministero invia entro il 15 settembre di ogni anno una apposita  relazione  alla  Presidenza  del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze  e alle Commissioni parlamentari competenti per materia. 
     Roma, 28 novembre 2018 
                             Il Presidente                      del Consiglio dei ministri                                 Conte                       Il Ministro dell'economia                            e delle finanze                                 Tria                    Il Ministro degli affari esteri                  e della cooperazione internazionale                           Moavero Milanesi                       Il Ministro dell'interno                                Salvini                      Il Ministro della giustizia                               Bonafede                       Il Ministro della difesa                                Trenta                              Il Ministro                       dello sviluppo economico                                Di Maio                 Il Ministro delle politiche agricole                  alimentari, forestali e del turismo                               Centinaio                      Il Ministro dell'ambiente e                della tutela del territorio e del mare                                 Costa                  Il Ministro delle infrastrutture e                             dei trasporti                               Toninelli                     Il Ministro dell'istruzione,                   dell'universita' e della ricerca                               Bussetti                       Il Ministro per i beni e                        le attivita' culturali                               Bonisoli                       Il Ministro della salute                                Grillo  Registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2019  Ufficio controllo atti  P.C.M.  Ministeri  della  giustizia  e  degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 53     |  
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               Parte di provvedimento in formato grafico     |  
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