| Gazzetta n. 27 del 1 febbraio 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO |  
| PROVVEDIMENTO 10 gennaio 2019 |  
| Modifica del disciplinare di produzione della denominazione  «Molise» registrata in qualita' di denominazione di origine protetta in  forza al regolamento (CE) 1257/2003 della Commissione del 15  luglio  2003.  |  
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                         IL DIRETTORE GENERALE                   per la promozione della qualita'                     agroalimentare e dell'ippica 
   Visto il regolamento (CE) n. 1257/2003  della  Commissione  del  15 luglio 2003, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Comunita' europea L 177 del 16 luglio 2003, con il quale e' stata iscritta  nel registro delle denominazioni di origine protette e delle  indicazioni geografiche protette la denominazione di origine protetta «Molise»;   Visto il  regolamento  (UE)  n.  1151/2012  del  Parlamento  e  del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di  qualita'  dei  prodotti agricoli e alimentari;   Visto in particolare l'art. 53, par.  3  del  regolamento  (UE)  n. 1151/2012 del Parlamento e del  Consiglio  che  prevede  la  modifica temporanea del disciplinare di produzione di un prodotto DOP o IGP  a seguito  dell'imposizione  di  misure   sanitarie   o   fitosanitarie obbligatorie da parte delle autorita' pubbliche;   Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 del 18 dicembre 2013 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012  del  Parlamento  e  del Consiglio e in particolare  l'art.  6,  comma  3  che  stabilisce  le procedure riguardanti  un  cambiamento  temporaneo  del  disciplinare dovuto all'imposizione, da parte di autorita'  pubbliche,  di  misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie o motivate calamita'  naturali sfavorevoli o da condizioni metereologiche sfavorevoli  ufficialmente riconosciute dalle autorita' competenti;   Vista la  determinazione  della  Regione  Molise  n.  7808  del  27 dicembre 2018, che ha ufficialmente riconosciuto  la  necessita'  per l'annata 2018 di modificare  alcuni  parametri  al  consumo  previsti all'art. 7 del disciplinare di produzione  e  in  particolare  alcune delle caratteristiche fisico-chimiche all'atto  dell'imbottigliamento quali: l'acidita' libera che passa da ≤  0,50% a ≤ 0,60%;  il  numero di perossidi che passano da ≤  10 meq di O2 Kg a  ≤  12 meq di O2 Kg; il K 232 che passa da ≤ 2,00 a ≤  2,20; l'acido oleico che  passa  da 70-80% a 68-80%;   Considerato che, dalla relazione tecnica allegata al  provvedimento della Regione Molise, emerge con chiarezza che l'andamento  climatico eccezionale dell'anno 2018 nonche' l'emergenza  fitopatologica  hanno comportato  un  significativo  cambiamento  di  alcuni  parametri  al consumo della  DOP  «Molise»  che  rischiano  di  comportare  la  non certificazione di quasi tutto l'olio  controllato  creando  un  grave danno economico ai produttori che non potrebbero  onorare  importanti contratti commerciali;   Ritenuto  necessario  provvedere  alla  modifica   temporanea   del disciplinare  di  produzione  dell'olio  extravergine  di  oliva  DOP «Molise» ai sensi del citato art. 53, par. 3 del regolamento (UE)  n. 1151/2012 e dell'art. 6, comma 3 del  regolamento  delegato  (UE)  n. 664/2014;   Ritenuto che  sussista  l'esigenza  di  pubblicare  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana la modifica temporanea  apportata al disciplinare di produzione della DOP «Molise» attualmente vigente, affinche' le disposizioni  contenute  nel  predetto  documento  siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale; 
                               Provvede: 
   Alla pubblicazione della modifica del  disciplinare  di  produzione della denominazione «Molise» registrata in qualita' di  denominazione di origine protetta  in  forza  al  regolamento(CE)  1257/2003  della Commissione del 15 luglio 2003.   La presente modifica  del  disciplinare  di  produzione  della  DOP «Molise» e' temporanea e riguarda esclusivamente  l'annata  olivicola 2018 a decorrere dalla data di pubblicazione della  stessa  sul  sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.      Roma, 10 gennaio 2019 
                                          Il direttore generale: Abate     |  
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     L'art.  7  Caratteristiche  al  consumo   del   disciplinare   di produzione  della  denominazione   di   origine   protetta   «Molise» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  Serie generale n. 193 del  21  agosto  2003,  nella  parte  caratteristiche chimico-fisiche all'atto dell'imbottigliamento e' cosi' modificato:       art. 7     «caratteristiche fisico-chimiche all'atto dell'imbottigliamento:       acidita' libera: ≤ 0,60%;       numero di perossidi:  ≤ 12 meq di O2 Kg;       K 232  ≤ 2,20;       acido oleico: 68-80%;       polifenoli totali (*) > 100 mg/Kg        (*) espressi in acido caffeico     Le  disposizioni  di  cui  al  punto  precedente   si   applicano esclusivamente per l'annata olivicola 2018.     |  
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