Gazzetta n. 27 del 1 febbraio 2019 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO |
PROVVEDIMENTO 10 gennaio 2019 |
Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Molise» registrata in qualita' di denominazione di origine protetta in forza al regolamento (CE) 1257/2003 della Commissione del 15 luglio 2003. |
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IL DIRETTORE GENERALE per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica
Visto il regolamento (CE) n. 1257/2003 della Commissione del 15 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea L 177 del 16 luglio 2003, con il quale e' stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette la denominazione di origine protetta «Molise»; Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari; Visto in particolare l'art. 53, par. 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio che prevede la modifica temporanea del disciplinare di produzione di un prodotto DOP o IGP a seguito dell'imposizione di misure sanitarie o fitosanitarie obbligatorie da parte delle autorita' pubbliche; Visto il regolamento delegato (UE) n. 664/2014 del 18 dicembre 2013 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento e del Consiglio e in particolare l'art. 6, comma 3 che stabilisce le procedure riguardanti un cambiamento temporaneo del disciplinare dovuto all'imposizione, da parte di autorita' pubbliche, di misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie o motivate calamita' naturali sfavorevoli o da condizioni metereologiche sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorita' competenti; Vista la determinazione della Regione Molise n. 7808 del 27 dicembre 2018, che ha ufficialmente riconosciuto la necessita' per l'annata 2018 di modificare alcuni parametri al consumo previsti all'art. 7 del disciplinare di produzione e in particolare alcune delle caratteristiche fisico-chimiche all'atto dell'imbottigliamento quali: l'acidita' libera che passa da ≤ 0,50% a ≤ 0,60%; il numero di perossidi che passano da ≤ 10 meq di O2 Kg a ≤ 12 meq di O2 Kg; il K 232 che passa da ≤ 2,00 a ≤ 2,20; l'acido oleico che passa da 70-80% a 68-80%; Considerato che, dalla relazione tecnica allegata al provvedimento della Regione Molise, emerge con chiarezza che l'andamento climatico eccezionale dell'anno 2018 nonche' l'emergenza fitopatologica hanno comportato un significativo cambiamento di alcuni parametri al consumo della DOP «Molise» che rischiano di comportare la non certificazione di quasi tutto l'olio controllato creando un grave danno economico ai produttori che non potrebbero onorare importanti contratti commerciali; Ritenuto necessario provvedere alla modifica temporanea del disciplinare di produzione dell'olio extravergine di oliva DOP «Molise» ai sensi del citato art. 53, par. 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012 e dell'art. 6, comma 3 del regolamento delegato (UE) n. 664/2014; Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana la modifica temporanea apportata al disciplinare di produzione della DOP «Molise» attualmente vigente, affinche' le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale;
Provvede:
Alla pubblicazione della modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Molise» registrata in qualita' di denominazione di origine protetta in forza al regolamento(CE) 1257/2003 della Commissione del 15 luglio 2003. La presente modifica del disciplinare di produzione della DOP «Molise» e' temporanea e riguarda esclusivamente l'annata olivicola 2018 a decorrere dalla data di pubblicazione della stessa sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. Roma, 10 gennaio 2019
Il direttore generale: Abate |
| Allegato Modifica temporanea del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Molise» ai sensi dell'art. 53, punto 4 del regolamento 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio.
L'art. 7 Caratteristiche al consumo del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Molise» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Serie generale n. 193 del 21 agosto 2003, nella parte caratteristiche chimico-fisiche all'atto dell'imbottigliamento e' cosi' modificato: art. 7 «caratteristiche fisico-chimiche all'atto dell'imbottigliamento: acidita' libera: ≤ 0,60%; numero di perossidi: ≤ 12 meq di O2 Kg; K 232 ≤ 2,20; acido oleico: 68-80%; polifenoli totali (*) > 100 mg/Kg (*) espressi in acido caffeico Le disposizioni di cui al punto precedente si applicano esclusivamente per l'annata olivicola 2018. |
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