| Gazzetta n. 27 del 1 febbraio 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO |  
| COMUNICATO  |  
| Proposta di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Asparago verde di Altedo».  |  
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     Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo  ha  ricevuto,  nel  quadro  della  procedura  prevista   dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del  Consiglio del 21 novembre 2012, l'istanza intesa ad ottenere  la  modifica  del disciplinare di  produzione  della  indicazione  geografica  protetta «Asparago verde di Altedo» registrata con reg. (CE) n. 492/2003 della Commissione del 18 marzo 2003.     Considerato che la modifica e' stata presentata dal Consorzio  di Tutela dell'Asparago verde I.G.P, con sede  in  piazza  Caduti  della resistenza n. 2 - 40051- Malalbergo (BO) e che il predetto  consorzio e' l'unico soggetto legittimato a presentare  l'istanza  di  modifica del disciplinare di produzione ai sensi dell'art. 14 della  legge  n. 526/99.     Considerato altresi'  che  l'art.  53  del  regolamento  (UE)  n. 1151/2012 prevede la possibilita' da parte  degli  stati  membri,  di chiedere  la  modifica   del   disciplinare   di   produzione   delle denominazioni registrate.     Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo acquisito inoltre il  parere  della  Regione  Emilia-Romagna, circa la richiesta di  modifica,  ritiene  di  dover  procedere  alla pubblicazione del disciplinare di produzione  della  I.G.P  «Asparago verde di Altedo» cosi' come modificato.     Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative  alla presente proposta, dovranno essere  presentate,  al  Ministero  delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo - Dipartimento delle politiche competitive della qualita' agroalimentare, ippiche  e della pesca - Direzione generale per  la  promozione  della  qualita' agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV - via XX  Settembre  n.  20  - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data  di  pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente proposta, dai  soggetti  interessati  e  costituiranno  oggetto  di   opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di riconoscimento alla Commissione europea.     Decorso tale termine, in assenza delle  suddette  osservazioni  o dopo la loro valutazione ai  sensi  dell'art.  49,  paragrafo  3  del regolamento (UE) n. 1151/2012, ove pervenute,  la  predetta  proposta sara' notificata, per l'approvazione ai competenti organi comunitari.     |  
|   |                                                               Allegato 
       Disciplinare di produzione «Asparago verde di Altedo» IGP 
                                Art. 1.                           Nome del prodotto 
     L'indicazione geografica protetta «Asparago verde di  Altedo»  e' riservata all'asparago verde  che  risponde  alle  condizioni  ed  ai requisiti stabiliti nel regolamento UE n. 1151/2012  e  dal  presente disciplinare di produzione.     |  
|   |                                  Art. 2.                       Descrizione del prodotto 
   Le cultivar idonee alla produzione dell'«Asparago verde di  Altedo» sono:       Eros;       Marte;       Franco;       Giove;       Ercole;       Vittorio;       Athos.     Possono essere destinate alla produzione dell'«Asparago verde  di Altedo» altre cultivar presenti negli impianti fino a un massimo  del 20%.     Possono essere utilizzati, esclusivamente per la trasformazione e fregiarsi  dell'IGP  «Asparago  verde  di  Altedo»,  i  turioni   che rispettano tutti i requisiti richiesti dal disciplinare di produzione ad eccezione dei requisiti di categoria e  forma.  Tali  turioni  non possono essere destinati al consumatore finale.     Per la produzione dell'Asparago verde  di  Altedo  e'  consentito l'utilizzo anche  di  altre  cultivar  di  asparago  derivanti  dalla ricerca varietale a condizione  che  ne  sia  dimostrata,  attraverso prove sperimentali  e  documentali,  la  conformita'  del  metodo  di ottenimento e  delle  caratteristiche  qualitative  dell'ortaggio  al presente disciplinare di produzione. L'utilizzo  di  queste  cultivar per  la  produzione  dell'Asparago  verde  di  Altedo   deve   essere preventivamente comunicato e valutato dal Ministero  delle  politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo  che  potra'  acquisire allo scopo il parere tecnico dell'organismo di controllo o  di  altro soggetto.     |  
|   |                                  Art. 3.           Delimitazione della zona geografica di produzione 
     L'«Asparago verde di Altedo» deve essere prodotto  esclusivamente nell'ambito delle seguenti zone:       Provincia  di  Bologna:  per  intero   i   Comuni   di   Anzola dell'Emilia,  Argelato,  Bologna,  Budrio,  Baricella,   Bentivoglio, Calderara di Reno, Crevalcore, Castello  d'Argile,  Castel  Maggiore, Castel San Pietro Terme, Castenaso, Castel Guelfo di Bologna,  Dozza, Galliera,  Granarolo  dell'Emilia,   Imola,   Malalbergo,   Medicina, Minerbio, Molinella, Mordano, Ozzano  dell'Emilia,  Pieve  di  Cento, Sala Bolognese, Sant'Agata Bolognese, San Giovanni in Persiceto,  San Giorgio di Piano, San Lazzaro di Savena, San Pietro in Casale;       Provincia di Ferrara: per intero nei Comuni di Argenta,  Berra, Bondeno, Cento, Codigoro,  Comacchio,  Copparo,  Ferrara,  Fiscaglia, Formignana, Goro, Jolanda di Savoia, Lagosanto, Masi Torello, Mesola, Ostellato,  Portomaggiore,  Poggio  Renatico,  Ro,  Terre  del  Reno, Tresigallo, Vigarano Mainarda, Voghiera.     |  
|   |                                  Art. 4.            Condizioni pedoclimatiche - Tecniche colturali 
     4.1 Condizioni pedoclimatiche.     Nell'ambito  della  zona  sopra  delimitata  sono   idonei   alla coltivazione dell'«Asparago verde di  Altedo»  i  terreni  aventi  le seguenti caratteristiche: terreni sabbiosi, franco sabbiosi e  franco sabbiosi argillosi. Il clima e' quello tipico della bassa Padana.     4.2 Tecniche colturali.     Le tecniche colturali sono quelle previste  dal  disciplinare  di produzione e difesa integrata della Regione Emilia-Romagna.     Rotazione: si possono avviare nuovi impianti di  «Asparago  verde di Altedo» su quei terreni che per almeno sei anni  non  siano  stati adibiti alla stessa produzione e che  comunque  nell'anno  precedente l'inizio della coltivazione non abbiano ospitato le colture  di  erba medica, patata, carota, barbabietola e melone.     Preparazione del terreno ed impianto: i terreni  presentarsi  ben drenati per evitare ristagni d'acqua.     Aratura del terreno: l'aratura deve essere profonda da un  minimo di 40 cm ad un massimo di 60 cm.     Distanza, profondita' d'impianto e densita': la distanza  fra  le file deve essere ricompresa tra un minimo di 1 m ed un massimo di 3,5 m;  la  distanza  minima  sulla  fila  deve  essere  di  0,15  m.  La profondita' dei solchi deve essere da un  minimo  di  0,25  m  ad  un massimo di 0,35 m. La densita' d'impianto deve essere compresa tra le 15.000 e le 27.000 piante per ettaro.     Materiale di propagazione: gli impianti possono essere realizzati con zampe o piantine. Le zampe devono avere un peso minimo di 50 g ed essere esenti da malattie. Le piantine debbono essere messe a  dimora dall'ultima  decade  di   aprile   in   poi   e   necessitano   della disponibilita' di un impianto irriguo di soccorso.     Fertilizzazione:  e'   obbligatorio   prima   di   impostare   la coltivazione dell'«Asparago verde di  Altedo»  effettuare  un'analisi completa del terreno. Tale  analisi  ha  validita'  quinquennale.  Il terreno andra' annualmente integrato dalle asportazioni  dovute  alla coltivazione dell'«Asparago verde di Altedo». Sono basilari i  valori medi di asportazione di seguito riportati:       N = 25 Kg per 1 t di prodotto;       P205 = 7 Kg per 1 t di prodotto;       K 20 = 22,5 Kg per 1 t di  prodotto,  ed  i  valori  risultanti dalle analisi  del  terreno.  Durante  tutte  le  fasi  di  impianto, allevamento e produzione e' obbligatorio  integrare  le  concimazioni chimiche con ammendanti organici (letame, cornunghia,  ecc.)  facendo sempre riferimento ai risultati delle analisi del terreno.     Cure colturali:       al primo anno:         sarchiatura dell'impianto;         difesa dell'apparato aereo dalle avversita';         irrigazione in caso di carenza idrica;         taglio  autunnale  della   vegetazione   dopo   il   completo disseccamento;         concimazione autunnale, lavorazione superficiale del  terreno e leggera rincalzatura;       al secondo anno:         concimazione primaverile con relativa leggera lavorazione per l'interramento;         difesa dell'apparato aereo dalle avversita';         taglio autunnale della vegetazione;         concimazione autunnale, lavorazione superficiale del  terreno e leggera rincalzatura;       al terzo anno:         concimazione   pre-raccolta   e   leggera   lavorazione   per l'interramento del concime;         eventuale diserbo chimico;         concimazione di fine raccolta;         difesa dell'apparato aereo dalle avversita';         taglio dell'apparato aereo al completo disseccamento;         concimazione autunnale, lavorazione superficiale del  terreno e livellamento dei solchi al piano di campagna;       dal quarto anno e successivi: si continuano le  cure  colturali del terzo anno, escludendo il livellamento dei solchi, mantenendo uno spessore di terreno di almeno 10 cm sopra le gemme;     Irrigazione: l'irrigazione e' fondamentale nei momenti di carenza idrica.     4.3 Raccolta.     La raccolta del prodotto inizia di norma dal secondo anno e,  per evitare l'indebolimento della pianta e compromettere la qualita'  dei turioni e la produzione, deve  essere  tassativamente  rispettata  la seguente tabella:       secondo anno: da quindici a venti giorni di raccolta;       terzo anno: da trenta a quaranta giorni di raccolta;       quarto anno e successivi: da sessanta a  sessantacinque  giorni di raccolta.     La produzione annua massima prevista per l'asparagiaia  in  piena produzione e' di 12 t/ha.     La data di raccolta non si deve protrarre oltre il 20 giugno.     I  turioni  di  «Asparago  verde  di   Altedo»   vanno   raccolti possibilmente nelle ore piu' fresche della giornata.     |  
|   |                                  Art. 5.                        Struttura di controllo 
     Il controllo sulla conformita' del prodotto  al  disciplinare  e' svolto dalla struttura di controllo, conformemente a quanto stabilito dagli articoli  36,  37  del  reg.  (UE)  1151/2012.  L'organismo  di controllo prescelto e' Check Fruit srl - via  C.  Boldrini  n.  24  - 40121 Bologna - Italia tel. +39-051/649.48.36 - fax +39-051/649.48.13 - info@checkfruit.it     Attraverso  l'iscrizione  in  appositi  elenchi,  gestiti   dalla struttura di controllo di cui all'art. 5, delle particelle  catastali sulle  quali  avviene  la  produzione   degli   agricoltori   e   dei condizionatori, nonche' attraverso  la  denuncia  alla  struttura  di controllo dei quantitativi prodotti, e' garantita  la  tracciabilita' del prodotto.     Tutte le persone, fisiche o  giuridiche,  iscritte  nei  relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della  struttura  di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di  produzione  e dal relativo piano di controllo.     Il  produttore,  dopo  ogni  raccolta,  e'  tenuto  a  comunicare all'organismo di controllo i quantitativi prodotti  ed  eventualmente conferiti al centro di confezionamento.     |  
|   |                                  Art. 6.        Caratteristiche del prodotto all'immissione al consumo 
     L'indicazione geografica protetta «Asparago verde di  Altedo»  e' riservata ai  turioni  classificati  nelle  seguenti  due  categorie, aventi  le  relative   caratteristiche   previste   della   normativa comunitaria sulla commercializzazione degli asparagi:       categoria «Extra»;       categoria I.     Nell'ambito delle predette due  categorie,  tenendo  conto  delle disposizioni specifiche di  ciascuna  categoria  e  delle  tolleranze ammesse, i turioni devono essere:       interi;       freschi di aspetto;       sani;       esenti da attacchi di roditori e di insetti;       puliti, cioe' privi di terra o di qualsiasi altra impurita';       privi di  umidita'  esterna  anormale,  cioe'  sufficientemente «asciugati» dopo l'eventuale  lavaggio  o  refrigerazione  con  acqua fredda;       privi di odori e sapori estranei (a seguito di fermentazioni  o per presenza di muffe).     Inoltre i turioni non devono  essere:  vuoti,  spaccati,  pelati, spezzati.     I turioni devono essere ben formati, il loro  apice  deve  essere serrato e, limitatamente alla categoria I, possono essere  lievemente incurvati.     |  
|   |                                  Art. 7.                    Conservazione e confezionamento 
     Conservazione.     Dopo la raccolta gli asparagi devono essere avviati al centro  di lavorazione, consegnati in mazzi o alla rinfusa.     Per  la  loro  conservazione  e'  indispensabile  rallentare   il metabolismo del prodotto, mediante un rapido  raffreddamento  tramite parziale  immersione  dei  turioni  in  acqua  o  altro  sistema   di raffreddamento idoneo.     Confezionamento.     La commercializzazione dell'«Asparago verde di  Altedo»  ai  fini dell'immissione al consumo deve essere effettuata utilizzando tutti i tipi di  confezioni  accettati  in  ambito  comunitario,  secondo  le normative vigenti.     Il prodotto viene confezionato in mazzi,  da  un  minimo  di  250 grammi ad un massimo di 3 Kg, opportunamente legati e pareggiati alla base, mediante  un'operazione  di  rifilatura  meccanica  o  manuale. Possono essere avvolti, alla base, con fazzoletti di materiale idoneo al  confezionamento  di  prodotti  alimentari;  in   alternativa   al fazzoletto i mazzi possono essere  addobbati  con  banda,  di  idoneo materiale, orizzontale o verticale riportante  tutte  le  indicazioni previste dal regolamento n. 1151/2012 Cosi' preparati i  mazzi  vanno sistemati nei contenitori di imballaggio.     Gli asparagi destinati  alla  trasformazione  e  che  dunque  non possono  essere  destinati  al  consumatore  finale,  possono  essere consegnati anche «alla rinfusa», in imballaggi o contenitori conformi alla normativa  vigente  che  riportino  con  caratteri  leggibili  e visibili su almeno uno dei lati,  la  dicitura:  «Asparago  verde  di Altedo IGP destinato alla trasformazione».     |  
|   |                                  Art. 8.                             Etichettatura 
     Sulle confezioni di vendita devono essere indicate  in  caratteri di stampa delle medesime dimensioni le diciture: «Asparago  verde  di Altedo»,   seguita   dalla   dizione    immediatamente    sottostante «Indicazione geografica protetta». Nel  medesimo  campo  visivo  deve comparire nome, ragione sociale, ed indirizzo del confezionatore.     Nella designazione, in abbinamento inscindibile con l'indicazione geografica, deve figurare il «logo»,  ovvero  il  simbolo  distintivo della  I.G.P.  «Asparago  verde  di  Altedo»,  la  cui   descrizione, raffigurazione e indici  colorimetrici  sono  riportati  nel  manuale grafico allegato al disciplinare di produzione.     E' consentito, anche in abbinamento alla dicitura I.G.P. Asparago verde di Altedo o Asparago verde  di  Altedo  I.G.P.  ed  al  simbolo europeo, l'utilizzo di indicazioni e/o simboli grafici  che  facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o  marchi  collettivi  o  marchi d'azienda individuali.     |  
|   |                                  Art. 9.                     Legame con la zona geografica 
     L'area geografica interessata alla produzione dell'Asparago verde di Altedo e' quella compresa  tra  la  via  Emilia  in  provincia  di Bologna, la costa adriatica ed il  Po  in  Provincia  di  Ferrara.  I documenti comprovanti  l'origine  della  coltura,  della  produzione, della commercializzazione  e  dell'utilizzo  culinario  dell'Asparago verde risalgono al XIII secolo. Infatti,  nelle  aree  coltivate  «si raccoglievano cereali, foraggio, canapa e ortaggi, fra questi  ultimi una verdura molto  apprezzata  nelle  mense  del  tempo  per  il  suo inebriante sapore» quale appunto l'Asparago  di  valle:  un  prodotto molto usato dai grandi cuochi  bolognesi  nei  secoli  passati,  come testimoniano le ricette con asparago inserite nei loro trattati.  Una prima citazione specifica degli asparagi verdi si trova nella  famosa opera «Ruralium Commodoriu Librum Duodecim» del grande agronomo  Pier Crescenzi, nato a Bologna nel 1233. Il medico e  letterato  bolognese Baldassarre Pisanelli, del «500» nel suo «Trattato de'  cibi  et  del bere» consigliava l'uso degli asparagi coltivati perche' migliori dei selvatici.  Cio'  dimostra  la  remota  usanza   della   coltivazione dell'asparago nelle  nostre  campagne.  Altro  agronomo  bolognese  e grande  gastronomo,  Vincenzo  Tanara,   del   XVII   secolo,   parla dell'asparago verde nel suo trattato  «L'economia  del  cittadino  in villa»  del  1644.  (per  piu'  ampia  documentazione  consultare  la relazione «Altedo e la tradizione dell'asparago nel Bolognese»).     La particolare composizione del terreno, il clima umido  nebbioso tipico della Bassa padana che accomuna tutta l'aera sopra  descritta, unita  alla  perizia  ed  ai  metodi  tradizionali  di   coltivazione dell'asparago, esperienza secolare tramandatasi di padre  in  figlio, fanno si' che le  caratteristiche  qualitative  e  di  tipicita'  del prodotto sono strettamente connesse all'area geografica indicata, che si  debba   dunque   considerare   l'ambiente   ideale   di   origine dell'asparago verde di Altedo.     |  
|   |                      ASPARAGO VERDE DI ALTEDO I.G.P. 
     Manuale grafico     1. Descrizione del logo.     Ruota dentata blu e sfondo interno giallo con  scritta  circolare «ASPARAGO VERDE DI ALTEDO» in rosso e mazzo di  asparagi  al  centro. Testo  alla  destra  della  ruota  dentata  «I.G.P.   -   INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA»     2. Utilizzazione generale del logo.   
               Parte di provvedimento in formato grafico
     Per l'utilizzo del logo, sulle confezioni o  sulle  etichette  la preferenza dovra' essere data all'utilizzo di quadricromia.     Testo: in rosso all'interno della ruota  dentata  logo,  in  nero all'esterno.     Logo in quadricromia: il logo in quadricromia sara' la  soluzione piu' spesso impiegata, in quanto la maggior  parte  delle  confezioni sono stampate in questo modo.     Blu: │ C = 100 │ M = 25 │ Y = │ K =     Giallo: │C = │M = │Y = 100 │K =     Rosso: │C = │M = 100 │Y = 90 │K =     Testo: in rosso all'interno della ruota  dentata  logo,  in  nero all'esterno.     Confronto con un colore di fondo: in caso di  utilizzo  del  logo sulle confezioni o etichette, in cui il colore blu  vada  a  trovarsi direttamente in contatto  con  un  qualunque  colore  di  fondo,  per evitare una associazione che  mancherebbe  di  contrasto,  si  dovra' utilizzare intorno al logo  una  zona  di  delimitazione  di  diverso colore.     Logo in un colore: nel caso in cui si debba utilizzare il logo in monocolore, se la confezione/etichetta e' di colore chiaro,  il  logo andra' utilizzato in colore «positivo»,  applicando  il  colore  piu' scuro della confezione stessa.     Logo in positivo: 
               Parte di provvedimento in formato grafico
        Logo in negativo.     Se la confezione/etichetta e' di colore  scuro,  il  logo  andra' utilizzato in colore «negativo», applicando il  colore  dello  sfondo della confezione/etichetta stessa.   
               Parte di provvedimento in formato grafico
      3. Caratteri utilizzati: il carattere utilizzato per il  testo:  helvetica in  lettere  maiuscole  all'interno  della  ruota  dentata, maiuscole e minuscole all'esterno.     Si potra' utilizzare la versione linguistica del logo  secondo  i bisogni.     4. Tassi di riduzione.     Nell'utilizzare il logo sulle diverse confezioni o etichette,  si potra' utilizzare una misura minima non inferiore a 20 mm di diametro della ruota dentata.     Nell'utilizzo in stampa di brochure,  depliant,  ecc.  si  potra' utilizzare una misura minima non inferiore a 30 mm di diametro  della ruota dentata.     5. Posizionamento del logo sulle confezioni o sulle etichette.     Il  logo  deve  essere  immediatamente   riconoscibile   per   il consumatore, percio' sara' piu' facile se il logo sara' apposto sulle testate degli imballi o sulle etichette  in  abbinamento  al  marchio aziendale.     L'uso in monocolore positivo o negativo e' raccomandato solo  nel caso  in  cui  esistano   problemi   tecnici   che   ne   impediscano l'applicazione.     6. Utilizzi particolari.     Per le azioni pubblicitarie (campagne  stampa,  affissioni  spot, brochure, ecc) che mirano a far conoscere il prodotto, dovra'  essere privilegiata la stampa del logo a colori.  In  caso  di  utilizzo  su vetrine, veicoli, ecc. i riferimenti dovranno essere il  piu'  vicino possibile ai riferimenti ufficiali.     |  
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