| Gazzetta n. 26 del 31 gennaio 2019 (vai al sommario) |  
| PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |  
| DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 dicembre 2018, n. 150 |  
| Regolamento  recante  modifiche  e  integrazioni   al   decreto   del Presidente della Repubblica 27  febbraio  2002,  n.  65,  concernente l'istituzione  ed  il  funzionamento   del   Comitato   istituzionale paritetico  per  i  problemi  della  minoranza   slovena,   a   norma dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.  |  
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                     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
   Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;   Visto lo statuto  speciale  della  Regione  Friuli-Venezia  Giulia, approvato con legge costituzionale 31  gennaio  1963,  n.  1,  ed  in particolare l'articolo 3;   Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;   Visto la legge 23 febbraio 2001, n.  38,  recante  norme  a  tutela della minoranza  linguistica  slovena  della  Regione  Friuli-Venezia Giulia, ed in particolare l'articolo 3, che prevede l'istituzione del Comitato istituzionale paritetico  per  i  problemi  della  minoranza slovena e l'emanazione di norme per il relativo funzionamento;   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio  2002, n. 65;   Considerata l'esigenza di assicurare  la  migliore  operativita'  e continuita' dell'azione del Comitato istituzionale paritetico  per  i problemi della minoranza slovena;   Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 dicembre 2017;   Sentita la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;   Sentito il Comitato istituzionale paritetico per i  problemi  della minoranza slovena;   Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella riunione del 25 ottobre 2018;   Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del Ministro per gli affari regionali e le autonomie; 
                               E m a n a                       Il seguente regolamento: 
                                Art. 1 
          Modifiche all'articolo 1 del decreto del Presidente               della Repubblica 27 febbraio 2002, n. 65 
   1. All'articolo 1 del decreto del Presidente  della  Repubblica  27 febbraio 2002, n. 65, sono apportate le seguenti modificazioni:     a) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:   «1-bis. Il Comitato e' organismo  permanente  di  raccordo  tra  le istituzioni pubbliche e la minoranza linguistica slovena.»;     b) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:   «2-bis. I membri del Comitato durano  in  carica  cinque  anni.  Il termine decorre dalla data della prima riunione del Comitato.».  
                                     N O T E 
           Avvertenza: 
               Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi          qui trascritti. 
           Note alle premesse: 
               - L'art. 87, comma 5, della Costituzione conferisce  al          Presidente della Repubblica  il  potere  di  promulgare  le          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i          regolamenti.               -  La  legge  costituzionale  31  gennaio  1963,  n.  1          (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia),  e'          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del  1°  febbraio          1963.               - Il testo dell'art. 3  dello  Statuto  speciale  della          Regione Friuli-Venezia Giulia, e' il seguente:               «Art. 3. - Nella Regione  e'  riconosciuta  parita'  di          diritti e di trattamento a tutti i cittadini, qualunque sia          il  gruppo  linguistico  al  quale  appartengono,  con   la          salvaguardia delle  rispettive  caratteristiche  etniche  e          culturali.».               - L'art. 17, comma 1, della legge 23  agosto  1988,  n.          400,  prevede  che  con  decreto   del   Presidente   della          Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri          e sentito il parere del Consiglio di Stato, possano  essere          emanati regolamenti per  disciplinare:  l'esecuzione  delle          leggi e dei decreti legislativi,  nonche'  dei  regolamenti          comunitari; l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza          regionale; le materie in cui manchi la disciplina da  parte          di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si          tratti  di   materie   comunque   riservate   alla   legge;          l'organizzazione ed il funzionamento delle  amministrazioni          pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.               - La legge 23 febbraio 2001, n. 38, concernente  «Norme          a tutela della minoranza linguistica slovena della  regione          Friuli-Venezia  Giulia»  e'   pubblicata   nella   Gazzetta          Ufficiale n. 56 dell'8 marzo 2001.               - Il testo dell'art. 3 della legge 23 febbraio 2001, n.          38, e' il seguente:               «Art.  3.  -  1.  Con  decreto  del  Presidente   della          Repubblica,  previa   deliberazione   del   Consiglio   dei          ministri, e' istituito entro sei mesi dalla data di entrata          in vigore della presente legge  il  Comitato  istituzionale          paritetico per  i  problemi  della  minoranza  slovena,  di          seguito denominato "Comitato", composto da venti membri, di          cui dieci cittadini italiani di lingua slovena.               2. Fanno parte del Comitato:                 a)  quattro  membri  nominati   dal   Consiglio   dei          ministri, dei quali uno di lingua slovena;                 b) sei membri nominati  dalla  giunta  regionale  del          Friuli-Venezia Giulia, di cui  quattro  di  lingua  slovena          designati dalle  associazioni  piu'  rappresentative  della          minoranza;                 c) tre membri nominati dall'assemblea degli eletti di          lingua  slovena  nei  consigli  degli   enti   locali   del          territorio di cui all'art. 1; l'assemblea  viene  convocata          dal presidente del consiglio regionale  del  Friuli-Venezia          Giulia entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della          presente legge;                 d)  sette  membri,  di  cui  due  appartenenti   alla          minoranza  di  lingua  slovena,  nominati   dal   consiglio          regionale del Friuli-Venezia Giulia con voto limitato.               3. Con il decreto istitutivo di cui  al  comma  1  sono          stabilite le norme per il funzionamento  del  Comitato.  Il          Comitato ha sede a Trieste.               4. Per la partecipazione  ai  lavori  del  Comitato  e'          riconosciuto ai componenti solo il rimborso delle spese  di          viaggio.               5. Per le finalita' di  cui  al  presente  articolo  e'          autorizzata la spesa massima di lire 98,5 milioni  annue  a          decorrere dall'anno 2001.».               -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   27          febbraio  2002,  n.  65,  recante   il   «Regolamento   per          l'istituzione   ed   il    funzionamento    del    Comitato          istituzionale paritetico per  i  problemi  della  minoranza          slovena, a norma dell'art. 3 della legge 23 febbraio  2001,          n. 38» e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  91          del 18 aprile 2002. 
           Note all'art. 1: 
               Si riporta di seguito  il  testo  vigente  dell'art.  1          del decreto  del Presidente  della  Repubblica 27  febbraio          2002,  n.  65,  citato  nelle  note  alle  premesse,   come          modificato dall'art. 1 del presente provvedimento:               «Art. 1. - 1. Ai sensi  dell'art.  3,  comma  1,  della          legge 23 febbraio  2001,  n.  38,  di  seguito  denominata:          "legge", e' istituito il Comitato istituzionale  paritetico          per  i  problemi  della  minoranza  slovena,   di   seguito          denominato: "Comitato".               1-bis. Il Comitato e' organismo permanente di  raccordo          tra le istituzioni pubbliche  e  la  minoranza  linguistica          slovena.               2. Fanno parte del Comitato i membri  nominati  secondo          le procedure indicate dall'art. 3 della legge.               2-bis. I membri del Comitato durano  in  carica  cinque          anni. Il termine decorre dalla data  della  prima  riunione          del Comitato.».   |  
|   |                                 Art. 2 
          Modifiche all'articolo 3 del decreto del Presidente               della Repubblica 27 febbraio 2002, n. 65 
   1. All'articolo 3 del decreto del Presidente  della  Repubblica  27 febbraio 2002, n. 65, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:   «3-bis. Il Capo del Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di affari regionali o un suo  delegato svolge le funzioni di Segretario del Comitato. In caso di  assenza  o impedimento del Segretario e del delegato, il Comitato  individua  un funzionario verbalizzante.  Al  Segretario  del  Comitato  o  al  suo delegato spetta il solo rimborso delle spese di missione, i cui oneri sono posti a carico del bilancio della Presidenza del  Consiglio  dei ministri.».  
           Note all'art. 2: 
               - Si riporta di seguito il testo  vigente  dell'art.  3          del decreto del  Presidente  della  Repubblica 27  febbraio          2002,  n.  65,  citato  nelle  note  alle  premesse,   come          modificato dal presente regolamento:               «Art. 3.  -  1.  La  prima  riunione  del  Comitato  e'          convocata dal Ministro per gli affari regionali.               2. In sede di prima  riunione  il  Comitato  elegge,  a          maggioranza  dei  componenti,  il  Presidente,   al   quale          competono le funzioni di convocare il  Comitato  stesso  in          relazione a quanto  disposto  dal  successivo  art.  4,  di          redigere l'ordine del giorno delle riunioni in  riferimento          agli specifici interventi previsti dalla legge, nonche'  di          attendere al normale funzionamento dell'organismo.               3. Nella stessa riunione di cui al comma 2 il  Comitato          elegge, con identiche modalita', un  Vicepresidente  tra  i          componenti di lingua diversa da quella del  Presidente.  Il          Vicepresidente  sostituisce  il  Presidente  nei  casi   di          assenza od impedimento.               3-bis. Il Capo del Dipartimento  della  Presidenza  del          Consiglio dei ministri  competente  in  materia  di  affari          regionali  o  un  suo  delegato  svolge  le   funzioni   di          Segretario del Comitato. In caso di assenza  o  impedimento          del Segretario e del delegato,  il  Comitato  individua  un          funzionario verbalizzante. Al Segretario del Comitato o  al          suo  delegato  spetta  il  solo  rimborso  delle  spese  di          missione, i cui oneri sono  posti  a  carico  del  bilancio          della Presidenza del Consiglio dei ministri.».   |  
|   |                                 Art. 3   Inserimento  dell'articolo  5-bis  al  decreto del  Presidente  della                 Repubblica 27 febbraio 2002, n. 65 
   1. Al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2002,  n. 65, dopo l'articolo 5, e' inserito il seguente:   «Art. 5-bis. - 1. I membri del Comitato  sono  sostituiti,  con  le modalita' di cui ai commi 5 e 6, nel caso di:     a) assenza ingiustificata a tre sedute nell'arco di dodici mesi;     b) assenza, ancorche' giustificata, a cinque sedute consecutive;     c) dimissioni.   2. Nel computo di cui al comma 1 sono calcolate  anche  le  assenze nelle sedute dichiarate deserte per mancanza del numero legale.   3. II mancato raggiungimento del numero  legale  per  la  validita' della seduta per tre volte  consecutive  determina  la  decadenza  di tutti i membri del Comitato.   4. I membri del Comitato cessano dalle funzioni  allo  scadere  del termine quinquennale di cui all'articolo 1,  comma  2-bis,  anche  se nominati in sostituzione di altri.   5. Il Segretario del Comitato comunica al Presidente del  Consiglio dei ministri, al Presidente della giunta regionale ed  al  Presidente del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia  la  necessita'  di procedere alla sostituzione di membri ovvero al  rinnovo  totale  del Comitato.   6. Il Presidente del Consiglio dei ministri,  il  Presidente  della giunta  regionale  e  il  Presidente  del  Consiglio  regionale   del Friuli-Venezia Giulia provvedono alle nomine dei membri del  Comitato di rispettiva competenza.».  
           Note all'art. 3: 
               -  Il decreto  del   Presidente   della   Repubblica 27          febbraio 2002, n. 65 e' citato nelle note alle premesse.   |  
|   |                                 Art. 4 
          Modifiche all'articolo 6 del decreto del Presidente               della Repubblica 27 febbraio 2002, n. 65 
   1. L'articolo 6 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  27 febbraio 2002, n. 65, e' sostituito dal seguente:   «Art. 6. - 1. Per i lavori del Comitato possono essere  presentati, indifferentemente, documenti in lingua italiana o  slovena  alla  cui traduzione provvedono, con successivo rimborso degli oneri  da  parte del  Comitato,  nei  limiti  della  dotazione  finanziaria   di   cui all'articolo 2, comma 2, del presente decreto, le strutture regionali che svolgono funzioni di supporto al Comitato medesimo.».  
           Note all'art. 4: 
               -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   27          febbraio 2002, n. 65 e' citato nelle note alle premesse.   |  
|   |                                 Art. 5   Introduzione dell'articolo 6-bis  al  decreto  del  Presidente  della                 Repubblica 27 febbraio 2002, n. 65 
   1. Al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2002,  n. 65, dopo l'articolo 6, e' aggiunto il seguente:   «Art. 6-bis. - 1. Il Comitato puo' articolarsi in gruppi di  lavoro per l'esame di particolari tematiche e la formulazione di proposte da sottoporre al Comitato medesimo.   2. Per la partecipazione ai  lavori  dei  gruppi  si  applicano  le previsioni di cui all'articolo 3, comma 4, della legge.».  
           Note all'art. 5: 
               -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   27          febbraio 2002, n. 65 e' citato nelle note alle premesse.   |  
|   |                                 Art. 6 
                           Norma transitoria 
   1. Il Comitato nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 2014 e' rinnovato entro sei mesi dalla data di  entrata in vigore del presente decreto.   Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 
     Dato a Roma, addi' 3 dicembre 2018 
                              MATTARELLA 
                                 Conte, Presidente del  Consiglio  dei                                ministri 
                                 Stefani,  Ministro  per  gli   affari                                regionali e le autonomie   Visto, il Guardasigilli: Bonafede 
  Registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 2019  Ufficio controllo atti P.C.M.,  Ministeri  della  giustizia  e  degli affari esteri e della cooperazione internazionale,  reg.ne  succ.  n. 193     |  
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