Gazzetta n. 25 del 30 gennaio 2019 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
DECRETO 24 dicembre 2018 |
Attuazione degli interventi di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, in conseguenza dell'evento del crollo di un tratto del viadotto Polcevera. |
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IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, recante: «Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada»; Visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, recante: «Disposizioni urgenti per la citta' di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze»; Visto, in particolare, l'art. 5, comma 3, del decreto-legge n. 109 del 2018, che autorizza la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2018, al fine di «... consentire il ristoro delle maggiori spese affrontate dagli autotrasportatori in conseguenza dell'evento consistenti nella forzata percorrenza di tratti autostradali e stradali aggiuntivi rispetto ai normali percorsi e nelle difficolta' logistiche dipendenti dall'ingresso e dall'uscita delle aree urbane e portuali ...»; Considerato che il medesimo art. 5, comma 3, secondo periodo, del menzionato decreto-legge n. 109 del 2018, stabilisce che «Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Commissario delegato, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti le tipologie di spesa ammesse a ristoro, nonche' i criteri e le modalita' per l'erogazione a favore degli autotrasportatori delle risorse di cui al periodo precedente, nei limiti delle disponibilita'»; Considerato che dalla stima delle sole missioni che coinvolgono il nodo portuale e' possibile individuare un numero di circa 500.000 unita' e che dunque e' ragionevole ipotizzare un numero complessivo almeno di un milione di viaggi per i quali ammettere il ristoro, per la frazione dell'anno 2018 cui e' riferita la misura in parola, con la conseguente individuazione di un rimborso teorico pari a 20 euro a viaggio, oggettivamente inferiore ai maggiori oneri sopportati dagli autotrasportatori; Valutato pertanto opportuno, al fine di semplificare le procedure di rimborso, di individuare quale parametro per la misura dell'indennizzo quello derivante dalla suddivisione delle risorse complessivamente stanziate per il numero totale delle missioni di viaggio per le quali le imprese di trasporto potranno richiedere il ristoro dei maggiori oneri; Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 20 agosto 2018, n. 539, recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza dell'emergenza determinatasi a seguito del crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel Comune di Genova, noto come ponte Morandi, avvenuto nella mattinata del 14 agosto 2018», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 2018, n. 194, con la quale e' stato nominato il Commissario delegato per fronteggiare l'emergenza derivante dall'evento in argomento; Sentite la associazioni di categoria dell'autotrasporto; Vista la nota n. 21015 del 17 dicembre 2018 indirizzata al Commissario delegato; Vista la nota n. 350480 del 20 dicembre 2018 con la quale il Commissario delegato ha espresso la condivisione sul provvedimento in parola;
Decreta:
Art. 1
Ambito di applicazione e finalita' dell'intervento
1. Al fine di consentire il ristoro delle maggiori spese affrontate dagli autotrasportatori, derivanti dalla forzata percorrenza di tratti autostradali e stradali aggiuntivi in conseguenza dell'evento del crollo di un tratto del viadotto Polcevera, il presente decreto definisce le tipologie di spesa ammesse a ristoro, nonche' i criteri e le modalita' per l'erogazione a favore degli autotrasportatori, delle risorse autorizzate dall'art. 5, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130. |
| Art. 2
Risorse disponibili
1. Le risorse finanziarie disponibili per il ristoro delle maggiori spese di cui all'art. 1, ammontano ad euro 20 milioni. 2. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'art. 45 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130. |
| Art. 3
Soggetti beneficiari
1. Possono beneficiare del ristoro, di cui al presente decreto, le imprese iscritte all'albo dell'autotrasporto che esercitano la loro attivita' per conto di terzi, ai sensi dell'art. 40, della legge 6 giugno 1974, n. 298. |
| Art. 4
Spese ammissibili e modalita' di presentazione delle domande
1. Le tipologie di spese ammesse a ristoro riguardano: a) le missioni di viaggio con origine e/o destinazione il Comune ed il Porto di Genova che dimostrino l'attraversamento del nodo urbano e per le quali il ristoro deriva dagli svantaggi derivanti dai percorsi aggiuntivi stradali e autostradali, ovvero dalle difficolta' logistiche dipendenti dall' attraversamento delle aree urbane e portuali di Genova; b) le missioni di viaggio compiute nel territorio nazionale che abbiano comportato per effetto del crollo del ponte Morandi la forzata percorrenza di tratti autostradali e/o stradali aggiuntivi. 2. Le domande di ristoro sono presentate per ogni singola missione di viaggio dalle imprese di cui al precedente art. 3 all'Autorita' di sistema portuale del Mar Ligure occidentale. 3. Alle domande e' allegata la seguente documentazione: a) la documentazione di viaggio, attestante l'origine della missione e la destinazione; b) la documentazione relativa all'effettivo espletamento della missione stessa; c) autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la veridicita' della documentazione presenta; d) per il ristoro delle spese di cui al precedente comma 1, lettera b) l'indicazione del tratto stradale e/o autostradale aggiuntivo percorso in relazione alla missione di viaggio svolta, nonche' idoneo attestato di transito autostradale. 4. Sono in ogni caso oggetto di ristoro esclusivamente le missioni di viaggio che abbiano effettivamente comportato il trasporto di merce, ivi comprese le attivita' di riposizionamento dei container. 5. Nell'ipotesi di missioni di viaggi aventi destinazione il Comune di Genova che abbiano comportato un numero di consegne superiori a cinque, alla missione di viaggio per le finalita' di cui al successivo art. 6, comma 2, e' attribuito un coefficiente moltiplicativo pari a 1,5. 6. In ogni caso giornalmente non puo' essere riconosciuto, ai fini del ristoro dei maggiori oneri sostenuti, un numero superiore a cinque missioni di viaggio per ciascun automezzo, ivi incluse le maggiorazioni derivanti dall'applicazione del precedente comma 5. |
| Art. 5
Soggetto attuatore
1. L'Autorita' di sistema portuale del Mar Ligure occidentale assume il ruolo di soggetto attuatore del Commissario delegato e svolge le istruttorie finalizzate alla definizione dell'ammissibilita' delle domande, per il ristoro delle maggiori spese affrontate dagli autotrasportatori. 2. L'Autorita' di sistema portuale del Mar Ligure occidentale, sentita la struttura del Commissario delegato, pubblica sul proprio sito internet uno specifico avviso contenente l'indicazione dei tempi e delle modalita' di presentazione delle domande e trasmette alla struttura del Commissario delegato l'elenco delle domande ritenute ammissibili. |
| Art. 6
Modalita' di erogazione delle risorse
1. I fondi, di cui all'art. 5, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, per l'importo pari ad euro 20 milioni, sono trasferiti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti direttamente sulla contabilita' speciale del Commissario delegato di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile 20 agosto 2018, n. 539. 2. Il Commissario delegato, di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 20 agosto 2018, n. 539, provvede all'erogazione delle risorse a ciascuna impresa ammessa a ristoro, all'esito dell'istruttoria svolta dall'Autorita' di sistema portuale del Mar Ligure occidentale, nella misura unitaria pari all'ammontare dello stanziamento suddiviso per il numero di missioni.
Roma, 24 dicembre 2018
Il Ministro: Toninelli
Registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 2019 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, n. 1-119 |
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