| Gazzetta n. 25 del 30 gennaio 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |  
| DECRETO 24 dicembre 2018 |  
| Attuazione degli interventi di  cui  all'articolo  5,  comma  3,  del decreto-legge  28   settembre   2018,   n.   109,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130,  in  conseguenza dell'evento  del  crollo  di  un  tratto  del   viadotto   Polcevera.  |  
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                   IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE                            E DEI TRASPORTI 
   Vista la  legge  6  giugno  1974,  n.  298,  recante:  «Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori  di  cose  per  conto  di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose  e  istituzione  di  un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada»;   Visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  16  novembre  2018,  n.  130,  recante: «Disposizioni urgenti per la citta' di  Genova,  la  sicurezza  della rete nazionale delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  gli  eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze»;   Visto, in particolare, l'art. 5, comma 3, del decreto-legge n.  109 del 2018, che autorizza la spesa di 20 milioni  di  euro  per  l'anno 2018, al fine di «... consentire  il  ristoro  delle  maggiori  spese affrontate  dagli  autotrasportatori   in   conseguenza   dell'evento consistenti  nella  forzata  percorrenza  di  tratti  autostradali  e stradali aggiuntivi rispetto ai normali percorsi e nelle  difficolta' logistiche dipendenti dall'ingresso e dall'uscita delle aree urbane e portuali ...»;   Considerato che il medesimo art. 5, comma 3, secondo  periodo,  del menzionato decreto-legge n. 109 del 2018, stabilisce che «Con decreto del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  sentito  il Commissario delegato, da adottarsi entro sessanta giorni  dalla  data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti le tipologie di spesa ammesse a ristoro, nonche' i  criteri  e  le  modalita'  per l'erogazione a favore degli autotrasportatori delle risorse di cui al periodo precedente, nei limiti delle disponibilita'»;   Considerato che dalla stima delle sole missioni che coinvolgono  il nodo portuale e' possibile individuare un  numero  di  circa  500.000 unita' e che dunque e' ragionevole ipotizzare un  numero  complessivo almeno di un milione di viaggi per i quali ammettere il ristoro,  per la frazione dell'anno 2018 cui e' riferita la misura in  parola,  con la conseguente individuazione di un rimborso teorico pari a 20 euro a viaggio, oggettivamente inferiore ai maggiori oneri sopportati  dagli autotrasportatori;   Valutato pertanto opportuno, al fine di semplificare  le  procedure di  rimborso,  di  individuare  quale   parametro   per   la   misura dell'indennizzo quello derivante  dalla  suddivisione  delle  risorse complessivamente stanziate per il numero  totale  delle  missioni  di viaggio per le quali le imprese di trasporto potranno  richiedere  il ristoro dei maggiori oneri;   Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 20 agosto  2018,  n.  539,  recante:  «Primi  interventi  urgenti  di protezione  civile  in  conseguenza  dell'emergenza  determinatasi  a seguito  del   crollo   di   un   tratto   del   viadotto   Polcevera dell'autostrada A10, nel Comune di Genova, noto come  ponte  Morandi, avvenuto nella  mattinata  del  14  agosto  2018»,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 2018, n. 194,  con  la  quale  e'  stato nominato  il  Commissario  delegato  per   fronteggiare   l'emergenza derivante dall'evento in argomento;   Sentite la associazioni di categoria dell'autotrasporto;   Vista la  nota  n.  21015  del  17  dicembre  2018  indirizzata  al Commissario delegato;   Vista la nota n. 350480 del  20  dicembre  2018  con  la  quale  il Commissario delegato ha espresso la condivisione sul provvedimento in parola; 
                               Decreta: 
                                Art. 1 
          Ambito di applicazione e finalita' dell'intervento 
   1. Al fine di consentire il ristoro delle maggiori spese affrontate dagli  autotrasportatori,  derivanti  dalla  forzata  percorrenza  di tratti autostradali e stradali aggiuntivi in conseguenza  dell'evento del crollo di un tratto del viadotto Polcevera, il  presente  decreto definisce le tipologie di spesa ammesse a ristoro, nonche' i  criteri e le modalita' per l'erogazione  a  favore  degli  autotrasportatori, delle risorse autorizzate dall'art. 5, comma 3, del decreto-legge  28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.     |  
|   |                                 Art. 2 
                          Risorse disponibili 
   1. Le risorse finanziarie disponibili per il ristoro delle maggiori spese di cui all'art. 1, ammontano ad euro 20 milioni.   2. Al  relativo  onere  si  provvede  ai  sensi  dell'art.  45  del decreto-legge  28   settembre   2018,   n.   109,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.     |  
|   |                                 Art. 3 
                         Soggetti beneficiari 
   1. Possono beneficiare del ristoro, di cui al presente decreto,  le imprese iscritte all'albo dell'autotrasporto che esercitano  la  loro attivita' per conto di terzi, ai sensi dell'art. 40,  della  legge  6 giugno 1974, n. 298.     |  
|   |                                 Art. 4 
                     Spese ammissibili e modalita'                    di presentazione delle domande 
   1. Le tipologie di spese ammesse a ristoro riguardano:     a) le missioni di viaggio con origine e/o destinazione il  Comune ed il Porto di  Genova  che  dimostrino  l'attraversamento  del  nodo urbano e per le quali il ristoro deriva dagli svantaggi derivanti dai percorsi aggiuntivi stradali e autostradali, ovvero dalle difficolta' logistiche dipendenti  dall'  attraversamento  delle  aree  urbane  e portuali di Genova;     b) le missioni di viaggio compiute nel territorio  nazionale  che abbiano comportato per  effetto  del  crollo  del  ponte  Morandi  la forzata percorrenza di tratti autostradali e/o stradali aggiuntivi.   2. Le domande di ristoro sono presentate per ogni singola  missione di viaggio dalle imprese di cui al precedente art. 3 all'Autorita' di sistema portuale del Mar Ligure occidentale.   3. Alle domande e' allegata la seguente documentazione:     a) la  documentazione  di  viaggio,  attestante  l'origine  della missione e la destinazione;     b) la documentazione relativa  all'effettivo  espletamento  della missione stessa;     c) autocertificazione ai sensi del decreto del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la veridicita' della documentazione presenta;     d) per il ristoro delle spese  di  cui  al  precedente  comma  1, lettera  b)  l'indicazione  del  tratto  stradale  e/o   autostradale aggiuntivo percorso in relazione alla  missione  di  viaggio  svolta, nonche' idoneo attestato di transito autostradale.   4. Sono in ogni caso oggetto di ristoro esclusivamente le  missioni di viaggio che abbiano  effettivamente  comportato  il  trasporto  di merce, ivi comprese le attivita' di riposizionamento dei container.   5. Nell'ipotesi di missioni di viaggi aventi destinazione il Comune di Genova che abbiano comportato un numero di  consegne  superiori  a cinque,  alla  missione  di  viaggio  per  le  finalita'  di  cui  al successivo  art.  6,  comma  2,   e'   attribuito   un   coefficiente moltiplicativo pari a 1,5.   6. In ogni caso giornalmente non puo' essere riconosciuto, ai  fini del ristoro dei maggiori  oneri  sostenuti,  un  numero  superiore  a cinque missioni di viaggio per  ciascun  automezzo,  ivi  incluse  le maggiorazioni derivanti dall'applicazione del precedente comma 5.     |  
|   |                                 Art. 5 
                          Soggetto attuatore 
   1. L'Autorita' di  sistema  portuale  del  Mar  Ligure  occidentale assume il ruolo di soggetto  attuatore  del  Commissario  delegato  e svolge    le     istruttorie     finalizzate     alla     definizione dell'ammissibilita' delle domande,  per  il  ristoro  delle  maggiori spese affrontate dagli autotrasportatori.   2. L'Autorita' di sistema  portuale  del  Mar  Ligure  occidentale, sentita la struttura del Commissario delegato, pubblica  sul  proprio sito internet uno specifico avviso contenente l'indicazione dei tempi e delle modalita' di presentazione delle  domande  e  trasmette  alla struttura del Commissario delegato l'elenco  delle  domande  ritenute ammissibili.     |  
|   |                                 Art. 6 
                 Modalita' di erogazione delle risorse 
   1. I fondi, di cui  all'art.  5,  comma  3,  del  decreto-legge  28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, per l'importo pari ad euro  20  milioni,  sono trasferiti  dal  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei   trasporti direttamente sulla contabilita' speciale del Commissario delegato  di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della  Protezione  civile 20 agosto 2018, n. 539.   2. Il Commissario delegato,  di  cui  all'ordinanza  del  Capo  del Dipartimento della protezione civile 20 agosto 2018, n. 539, provvede all'erogazione delle risorse a ciascuna impresa  ammessa  a  ristoro, all'esito dell'istruttoria svolta dall'Autorita' di sistema  portuale del Mar Ligure occidentale, nella misura unitaria pari  all'ammontare dello stanziamento suddiviso per il numero di missioni. 
     Roma, 24 dicembre 2018 
                                                Il Ministro: Toninelli 
  Registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 2019  Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture  e dei  trasporti  e  del  Ministero  dell'ambiente,  della  tutela  del territorio e del mare, n. 1-119     |  
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