IL PRESIDENTE                      DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
   Visto l'art. 10 della legge n. 133  del  13  maggio  1999,  recante «Disposizioni in materia di federalismo fiscale»;   Visto l'art. 1, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio  2000, n. 56 recante disposizioni in materia  di  federalismo  fiscale,  che stabilisce  la  compensazione   dei   trasferimenti   soppressi   con compartecipazioni regionali  all'imposta  sul  valore  aggiunto,  con l'aumento della compartecipazione  all'accisa  sulle  benzine  e  con l'aumento dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF;   Visto l'art. 5, commi 1 e 2, del  predetto  decreto  legislativo  e successive   modificazioni   ed   integrazioni   che    prevede    la rideterminazione  delle  aliquote  relative  alla   compartecipazione all'imposta  sul  valore  aggiunto  e  all'accisa  sulle  benzine   e dell'aliquota dell'addizionale regionale IRPEF;   Visto l'art. 1, comma 59, della legge 30  dicembre  2004,  n.  311, che, nel disporre la soppressione del fondo di cui all'art. 70  della legge 28 dicembre 2001, n. 448,  prevede  che  l'ammontare  di  detto fondo  sia  considerato  nella  determinazione  della   aliquota   di compartecipazione;   Tenuto conto dell'ammontare dei trasferimenti  soppressi  ai  sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 e dell'art. 1, comma 59 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Tabella 1);   Considerato che l'art. 28, comma 1, del  decreto-legge  6  dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla  legge  22  dicembre 2011, n. 214 ha incrementato, a decorrere dall'anno di imposta  2011, dello 0,33 per cento l'addizionale regionale all'IRPEF;   Visto l'art. 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95  che  al comma 2, lettera a), prevede l'abrogazione del comma 12  dell'art.  3 della  legge  28  dicembre  1995,  n.  549,  concernente   la   quota dell'accisa  sulla  benzina  e  sulla  benzina   senza   piombo   per autotrazione attribuita alle regioni a statuto ordinario;   Visto l'art. 1, comma 778, della legge 27 dicembre  2017,  n.  205, che, nel rinviare all'anno 2020 i meccanismi di  finanziamento  delle funzioni regionali come disciplinati dal decreto legislativo 6 maggio 2011,  n.  68,  ha  confermato  fino  all'anno  2019  i  criteri   di determinazione  dell'aliquota  di  compartecipazione   all'IVA   come disciplinati dal decreto legislativo n. 56 del 2000;   Vista la delibera CIPE n. 117 del 22 dicembre 2017 che ha ripartito il finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale per  l'anno  2017 (Tabella 2);   Considerata la necessita' di garantire per l'anno 2017 la copertura del saldo per la quota dei farmaci innovativi relativamente agli anni 2015 e 2016 (247.659 euro per le regioni a statuto ordinario);   Considerato che per l'anno 2017 una quota del fabbisogno  sanitario nazionale, relativa a quote a destinazione  vincolata  confluite  nel fabbisogno  indistinto  ai  sensi  della  legislazione  vigente,   e' garantita, per un importo pari a 157.313.639 euro per  le  regioni  a statuto  ordinario,  a  valere  sul  capitolo  2700  dello  stato  di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;   Vista l'intesa raggiunta in Conferenza permanente  per  i  rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e  Bolzano nella seduta del 4 ottobre 2018;   Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; 
                               Decreta: 
                                Art. 1 
   1. L'aliquota della  compartecipazione  regionale  all'imposta  sul valore aggiunto,  di  cui  all'art.  2  del  decreto  legislativo  18 febbraio 2000, n. 56, e' rideterminata nella  misura  del  63,60  per cento per l'anno 2017.   2. L'aliquota di cui al comma  1  va  commisurata  al  gettito  IVA complessivo, di cui all'art. 2,  comma  2,  del  decreto  legislativo citato, desunto dal Rendiconto generale dello Stato,  capitolo  1203, articoli 01 e 02, in conto competenza per l'anno 2015.   Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo in  base alle vigenti  norme  e  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana. 
     Roma, 24 dicembre 2018 
                                                  Il Presidente                                                   del Consiglio dei ministri                                                      Conte             Il Ministro dell'economia      e delle finanze           Tria 
  Registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 2019  Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della  cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 68     |