| Gazzetta n. 25 del 30 gennaio 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |  
| DECRETO 22 dicembre 2018 |  
| Determinazione, per l'anno 2019, del contributo dovuto dalle  imprese di assicurazione alla CONSAP S.p.a. - gestione autonoma del Fondo  di garanzia per le vittime della caccia.  |  
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                              IL MINISTRO                       DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
   Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,  recante  il Codice  delle   assicurazioni   private,   modificato   dal   decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74;   Visto l'art. 303 del predetto Codice e, in particolare, il comma 2, ai sensi del quale il Ministro dello sviluppo  economico  disciplina, con regolamento, le condizioni e le modalita' di amministrazione,  di intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della caccia;   Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  28  aprile 2008,  n.  98,  concernente il  regolamento  recante   condizioni   e modalita' di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della strada e del Fondo di  garanzia  per vittime della caccia, nonche' composizione dei relativi comitati,  ai sensi degli articoli 285 e 303 del decreto  legislativo  7  settembre 2005, n. 209;   Visto l'art. 31 del predetto regolamento, secondo il quale entro il 31  dicembre  di  ciascun  anno  Ministro  dello  sviluppo  economico determina,  con  proprio  decreto,   tenuto   conto   dei   risultati dell'esercizio che sono determinati  nel  rendiconto  della  gestione dell'anno precedente, la misura del contributo che  le  imprese  sono tenute a versare nell'anno successivo al Fondo caccia;   Visto l'art. 1, comma 28, lett. c), della legge 4 agosto  2017,  n. 124 che, nel novellare il citato art. 303 del Codice, prevede che  la misura del contributo sia elevata, nel limite  massimo,  al  15%  del premio imponibile;   Visto il rendiconto della gestione autonoma del Fondo  di  garanzia per le  vittime  della  caccia  nell'esercizio  2017,  trasmesso  dal presidente della Consap, con nota n. 0136332/18 del  3  luglio  2018, nella quale, stante la situazione di  disequilibrio  strutturale  del Fondo, si rappresenta la necessita' di confermare, per  il  2019,  al 10% la misura dell'aliquota del contributo dovuto dalle Compagnie  di assicurazioni, nonche' la successiva nota Consap  0237644/18  del  20 novembre 2018;   Ritenuto necessario, al  fine  di  consentire  la  ristrutturazione economico patrimoniale del Fondo attraverso la graduale articolazione temporale  dell'aliquota  contributiva,  confermare,  per  il   2019, l'aliquota contributiva nella misura del 10%, pari a quella stabilita per l'esercizio precedente;   Visto il provvedimento n. 80 del 29  novembre  2018,  dell'Ivass  - Istituto  per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni   -   recante   la determinazione dell'aliquota per il calcolo degli oneri  di  gestione da dedursi dai premi assicurativi incassati nell'esercizio 2019;   Ravvisata, pertanto, l'opportunita' di  confermare,  per  il  2019, l'aliquota contributiva del 10% secondo  principi  di  gradualita'  e sostenibilita'; 
                               Decreta: 
                                Art. 1 
   I.  Il  contributo  che  le   imprese   autorizzate   all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilita'  civile  verso terzi derivante  dall'esercizio  dell'attivita'  venatoria,  dall'uso delle armi e degli arnesi utili all'attivita' stessa, sono  tenute  a versare, per  l'anno  2019,  alla  Consap  -  Concessionaria  servizi assicurativi  pubblici  S.p.a.  -  Gestione  autonoma  del  Fondo  di garanzia per le vittime della caccia e' determinato nella misura  del 10% dei premi  incassati  nello  stesso  esercizio,  al  netto  della detrazione per gli oneri di gestione stabilita con  il  provvedimento Ivass di cui in premessa.     |  
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   1. Ai sensi dell'art. 31, commi 2 e 3,  del  decreto  del  Ministro dello sviluppo economico 28 aprile 2008, n. 98,  le  imprese  di  cui all'art. 1 sono tenute, entro  il  31  gennaio  2019,  a  versare  il contributo provvisorio relativo all'anno 2019 determinato  applicando l'aliquota  del  10%  sui  premi  incassati  risultanti   dall'ultimo bilancio approvato, al  netto  della  detrazione  per  gli  oneri  di gestione,  e,  entro  il  30  settembre  successivo  alla   data   di approvazione del bilancio 2019, ad effettuare il  conguaglio  tra  la somma anticipata e quella effettivamente dovuta ai sensi dell'art. 1.   Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
     Roma, 22 dicembre 2018 
                                                  Il Ministro: Di Maio     |  
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