| Gazzetta n. 23 del 28 gennaio 2019 (vai al sommario) |  
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| DECRETO-LEGGE 28 gennaio 2019, n. 4 |  
| Disposizioni urgenti in materia  di  reddito  di  cittadinanza  e  di pensioni.  |  
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                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
   Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;   Ritenuta la straordinaria necessita' e  urgenza  di  prevedere  una misura  di   contrasto   alla   poverta',   alla   disuguaglianza   e all'esclusione sociale volta a garantire il diritto  al  lavoro  e  a favorire   il   diritto   all'informazione,   all'istruzione,    alla formazione, alla cultura mediante politiche finalizzate  al  sostegno economico e all'inserimento dei soggetti a rischio  di  emarginazione nella societa' e nel mondo del lavoro e garantire  cosi'  una  misura utile ad assicurare un livello minimo di sussistenza, incentivando la crescita personale e sociale dell'individuo;   Ritenuta la straordinaria necessita'  e  urgenza  di  prevedere  la semplificazione del sistema di assistenza sociale al fine di renderlo certo ed essenziale con l'obiettivo di una ridefinizione del  modello di benessere collettivo;   Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di dare corso ad una generale razionalizzazione dei servizi per l'impiego, attraverso  una riforma complessiva delle strutture esistenti  nonche'  ad  una  piu' efficace gestione delle politiche attive;   Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di dare attuazione a interventi in materia pensionistica  finalizzati  alla  rivisitazione del sistema vigente e  all'introduzione  di  ulteriori  modalita'  di pensionamento anticipato anche mediante l'immanenza  nel  sistema  di misure gia' adottate;   Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di creare misure per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani;   Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di intervenire sugli assetti organizzativi degli istituti previdenziali pubblici  al  fine di una piu' efficace e  razionale  redistribuzione  dei  compiti  dei diversi organi;   Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di provvedere ad una verifica sistematica dei flussi di uscita per pensionamento dal mondo del lavoro anche nell'ottica di un puntuale monitoraggio della  spesa previdenziale;   Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella riunione del 17 gennaio 2019;   Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,  di  concerto  con  i Ministri   dell'economia   e   delle   finanze,   per   la   pubblica amministrazione e della giustizia; 
                               E m a n a                      il seguente decreto-legge: 
                                Art. 1 
                        Reddito di cittadinanza 
   1. E' istituito, a decorrere dal mese di aprile 2019, il Reddito di cittadinanza, di seguito denominato «Rdc», quale misura  fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto  al  lavoro,  di contrasto  alla  poverta',  alla  disuguaglianza   e   all'esclusione sociale, nonche' diretta  a  favorire  il  diritto  all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura  attraverso  politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti  a rischio di emarginazione nella societa' e nel mondo  del  lavoro.  Il Rdc costituisce livello essenziale delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili.   2. Per i nuclei familiari composti esclusivamente  da  uno  o  piu' componenti di  eta'  pari  o  superiore  a  67  anni,  adeguata  agli incrementi  della  speranza  di  vita  di  cui  all'articolo  12  del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il Rdc assume la denominazione di Pensione di cittadinanza quale  misura  di  contrasto  alla  poverta' delle persone anziane. I requisiti  per  l'accesso  e  le  regole  di definizione del beneficio economico,  nonche'  le  procedure  per  la gestione  dello  stesso,  sono  le  medesime  del  Rdc,  salvo   dove diversamente specificato. In caso di nuclei gia' beneficiari del Rdc, la Pensione di cittadinanza decorre dal mese successivo a quello  del compimento del sessantasettesimo anno  di  eta'  del  componente  del nucleo piu' giovane, come adeguato ai sensi del primo periodo.     |  
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                              Beneficiari 
   1.  Il  Rdc  e'  riconosciuto  ai  nuclei  familiari  in   possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda  e  per tutta  la  durata  dell'erogazione  del   beneficio,   dei   seguenti requisiti:     a) con riferimento ai  requisiti  di  cittadinanza,  residenza  e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere:       1) in possesso della cittadinanza italiana o di  Paesi  facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare che sia titolare  del diritto di soggiorno o del diritto di  soggiorno  permanente,  ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;       2) residente in Italia per almeno 10 anni, di  cui  gli  ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda  e  per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo;     b) con riferimento a  requisiti  reddituali  e  patrimoniali,  il nucleo familiare deve possedere:       1)  un  valore  dell'Indicatore  della   situazione   economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del  Presidente  del  Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 9.360 euro;       2) un valore del patrimonio immobiliare, come definito  a  fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad  una  soglia di euro 30.000;       3) un valore del patrimonio mobiliare,  come  definito  a  fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta  di  euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare  successivo  al  primo, fino ad un massimo di euro 10.000,  incrementato  di  ulteriori  euro 1.000 per ogni figlio successivo al  secondo;  i  predetti  massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente con disabilita', come definita a fini ISEE, presente nel nucleo;       4) un valore del reddito familiare inferiore ad una  soglia  di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente  parametro  della scala di equivalenza di  cui  al  comma  4.  La  predetta  soglia  e' incrementata ad euro 7.560 ai  fini  dell'accesso  alla  Pensione  di cittadinanza. In ogni caso la soglia e' incrementata  ad  euro  9.360 nei casi  in  cui  il  nucleo  familiare  risieda  in  abitazione  in locazione, come da dichiarazione  sostitutiva  unica  (DSU)  ai  fini ISEE;     c) con riferimento al godimento di beni durevoli:       1)  nessun  componente  il   nucleo   familiare   deve   essere intestatario a qualunque titolo  o  avente  piena  disponibilita'  di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti  la richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la  prima volta  nei  due  anni  antecedenti,  esclusi  gli  autoveicoli  e   i motoveicoli per cui e' prevista una agevolazione  fiscale  in  favore delle persone con disabilita' ai sensi della disciplina vigente;       2) nessun  componente  deve  essere  intestatario  a  qualunque titolo o avente  piena  disponibilita'  di  navi  e  imbarcazioni  da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, del  decreto  legislativo  18 luglio 2005, n. 171.   2. I casi di accesso alla misura di cui al comma 1  possono  essere integrati, in  ipotesi  di  eccedenza  di  risorse  disponibili,  con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1,  della  legge 23  agosto  1988,  n.  400,  sulla  base  di  indicatori  di  disagio socioeconomico    che    riflettono     le     caratteristiche     di multidimensionalita' della poverta' e tengono conto, oltre che  della situazione economica, anche delle condizioni di  esclusione  sociale, di  disabilita',  di  deprivazione   socio-sanitaria,   educativa   e abitativa.  Possono  prevedersi  anche  misure   non   monetarie   ad integrazione del Rdc, quali  misure  agevolative  per  l'utilizzo  di trasporti pubblici, di sostegno  alla  casa,  all'istruzione  e  alla tutela della salute.   3. Non hanno diritto al Rdc i nuclei  familiari  che  hanno  tra  i componenti soggetti disoccupati a seguito  di  dimissioni  volontarie nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa.   4. Il parametro della scala di equivalenza,  di  cui  al  comma  1, lettera b), numero 4), e' pari ad  1  per  il  primo  componente  del nucleo familiare  ed  e'  incrementato  di  0,4  per  ogni  ulteriore componente di eta' maggiore di anni 18 e di 0,2  per  ogni  ulteriore componente minorenne, fino ad un massimo di 2,1.   5. Ai fini del Rdc,  il  nucleo  familiare  e'  definito  ai  sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013. In ogni caso, anche per la richiesta di  prestazioni sociali agevolate diverse dal Rdc,  ai  fini  della  definizione  del nucleo familiare, valgono le seguenti disposizioni, la cui  efficacia cessa dal giorno di entrata in vigore delle corrispondenti  modifiche del decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  n.  159  del 2013:     a) i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche  a  seguito  di separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere  nella  stessa abitazione;     b) il figlio maggiorenne non convivente con i genitori  fa  parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando  e'  di  eta' inferiore a 26 anni, e' nella condizione di essere a  loro  carico  a fini IRPEF, non e' coniugato e non ha figli.   6. Ai soli fini del Rdc, il reddito familiare, di cui al  comma  1, lettera b) numero 4), e' determinato ai sensi dell'articolo 4,  comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.  159  del 2013, al netto dei trattamenti  assistenziali  eventualmente  inclusi nell'ISEE ed inclusivo del valore annuo dei trattamenti assistenziali in corso di godimento da parte dei componenti  il  nucleo  familiare, fatta eccezione per le prestazioni  non  sottoposte  alla  prova  dei mezzi. Nel valore  dei  trattamenti  assistenziali  non  rilevano  le erogazioni riferite al pagamento di  arretrati,  le  riduzioni  nella compartecipazione al costo dei servizi e le esenzioni e  agevolazioni per  il  pagamento  di   tributi,   le   erogazioni   a   fronte   di rendicontazione di spese sostenute, ovvero le erogazioni in forma  di buoni  servizio  o  altri  titoli  che  svolgono   la   funzione   di sostituzione di servizi. Ai fini del presente decreto, non si include tra i trattamenti assistenziali  l'assegno  di  cui  all'articolo  1, comma 125, della legge  23  dicembre  2014,  n.  190.  I  trattamenti assistenziali in corso di godimento di  cui  al  primo  periodo  sono comunicati  dagli  enti   erogatori   entro   quindici   giorni   dal riconoscimento al Sistema informativo unitario  dei  servizi  sociali (SIUSS), di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 15  settembre 2017, n. 147, secondo le modalita' ivi previste.   7. Ai soli fini dell'accertamento dei requisiti per il mantenimento del Rdc, al valore dell'ISEE di cui al comma 1,  lettera  b),  numero 1),  e'  sottratto  l'ammontare  del   Rdc   percepito   dal   nucleo beneficiario   eventualmente   incluso   nell'ISEE,   rapportato   al corrispondente parametro della scala di equivalenza. Per l'accesso al Rdc sono parimenti sottratti nelle medesime modalita', gli  ammontari eventualmente inclusi nell'ISEE relativi alla fruizione del  sostegno per l'inclusione attiva,  del  reddito  di  inclusione  ovvero  delle misure regionali di contrasto alla poverta' oggetto d'intesa  tra  la regione e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali  al  fine di una erogazione integrata con le citate misure nazionali.   8. Il Rdc e' compatibile con il godimento della  Nuova  prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI), di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e di altro strumento  di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria ove  ricorrano le condizioni di cui al presente articolo. Ai  fini  del  diritto  al beneficio  e  della  definizione  dell'ammontare  del  medesimo,  gli emolumenti  percepiti  rilevano   secondo   quanto   previsto   dalla disciplina dell'ISEE.     |  
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                          Beneficio economico 
   1. Il beneficio economico del Rdc, su base annua,  si  compone  dei seguenti due elementi:     a) una componente ad integrazione  del  reddito  familiare,  come definito ai sensi dell'articolo 2, comma 6, fino alla soglia di  euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della  scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4;     b)  una  componente,  ad  integrazione  del  reddito  dei  nuclei familiari residenti in abitazione in  locazione,  pari  all'ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione, come dichiarato a fini ISEE, fino ad un massimo di euro 3.360 annui.   2. Ai fini della definizione della  Pensione  di  cittadinanza,  la soglia di cui al comma 1, lettera a), e' incrementata ad euro  7.560, mentre il massimo di cui al comma 1, lettera  b),  e'  pari  ad  euro 1.800 annui.   3. L'integrazione di cui  al  comma  1,  lettera  b),  e'  concessa altresi' nella misura della rata mensile  del  mutuo  e  fino  ad  un massimo  di  1.800  euro  annui  ai  nuclei  familiari  residenti  in abitazione di proprieta' per il cui acquisto o per la cui costruzione sia stato contratto un mutuo  da  parte  di  componenti  il  medesimo nucleo familiare.   4. Il beneficio economico di cui al comma 1 e' esente dal pagamento dell'IRPEF ai sensi dell'articolo 34, terzo comma,  del  decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.  Il  beneficio in ogni caso non puo' essere complessivamente superiore ad una soglia di euro 9.360 annui, moltiplicata  per  il  corrispondente  parametro della scala  di  equivalenza,  ridotta  per  il  valore  del  reddito familiare. Il beneficio economico non puo' essere altresi'  inferiore ad euro 480 annui, fatto salvo  il  possesso  dei  requisiti  di  cui all'articolo 2.   5. Il Rdc decorre dal mese successivo a quello della richiesta e il suo valore mensile e' pari ad un dodicesimo del valore su base annua.   6. Il Rdc e' riconosciuto  per  il  periodo  durante  il  quale  il beneficiario si trova nelle condizioni  previste  all'articolo  2  e, comunque, per un periodo continuativo non superiore a diciotto  mesi. Il Rdc puo' essere rinnovato, previa sospensione dell'erogazione  del medesimo per un periodo di un  mese  prima  di  ciascun  rinnovo.  La sospensione non opera nel caso della Pensione di cittadinanza.   7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita' di erogazione del Rdc  suddiviso per ogni  singolo  componente  il  nucleo  familiare  maggiorenne,  a decorrere dai termini di cui all'articolo 5, comma 6, terzo  periodo. La Pensione di cittadinanza  e'  suddivisa  in  parti  uguali  tra  i componenti il nucleo familiare.   8. In caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell'avvio di un'attivita' di lavoro dipendente da  parte  di  uno  o piu' componenti il nucleo familiare  nel  corso  dell'erogazione  del Rdc, il maggior reddito da lavoro concorre  alla  determinazione  del beneficio economico nella misura dell'80 per cento, a  decorrere  dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il  maggior reddito  non  e'  ordinariamente  recepito  nell'ISEE  per   l'intera annualita'.  Il  reddito  da  lavoro  dipendente  e'  desunto   dalle comunicazioni   obbligatorie,   di   cui   all'articolo   9-bis   del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con  modificazioni, dalla legge 28  novembre  1996,  n.  608,  che,  conseguentemente,  a decorrere dal mese di aprile  2019  devono  contenere  l'informazione relativa alla retribuzione o al compenso. L'avvio  dell'attivita'  di lavoro dipendente e' comunque comunicato dal lavoratore all'INPS  per il tramite della Piattaforma digitale per il Patto per il  lavoro  di cui all'articolo 6, comma 2, a pena di decadenza dal beneficio, entro trenta giorni dall'inizio dell'attivita', ovvero di persona presso  i centri per l'impiego.   9. In caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell'avvio di un'attivita' d'impresa o di lavoro autonomo, svolta sia in forma individuale che di partecipazione, da parte di  uno  o  piu' componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del Rdc,  la variazione dell'attivita' e' comunicata all'INPS entro trenta  giorni dall'inizio della stessa a pena di decadenza dal  beneficio,  per  il tramite della Piattaforma digitale per il Patto per il lavoro di  cui all'articolo 6, comma 2,  ovvero  di  persona  presso  i  centri  per l'impiego. Il reddito e' individuato secondo il  principio  di  cassa come differenza tra i ricavi  e  i  compensi  percepiti  e  le  spese sostenute nell'esercizio dell'attivita' ed  e'  comunicato  entro  il quindicesimo  giorno  successivo  al  termine  di  ciascun  trimestre dell'anno. A titolo  di  incentivo,  il  beneficiario  fruisce  senza variazioni del Rdc per le  due  mensilita'  successive  a  quella  di variazione della condizione occupazionale, ferma restando  la  durata di cui al comma 6. Il beneficio e'  successivamente  aggiornato  ogni trimestre avendo a riferimento il trimestre precedente.   10. Le medesime previsioni di cui ai commi 8 e 9 si  applicano  nel caso di redditi  da  lavoro  non  rilevati  per  l'intera  annualita' nell'ISEE  in  corso  di  validita'  utilizzato  per   l'accesso   al beneficio. In tal caso, i  redditi  di  cui  ai  commi  8  e  9  sono comunicati e resi disponibili all'atto della richiesta del  beneficio secondo modalita' definite nel provvedimento di cui  all'articolo  5, comma 1.   11.  E'  fatto  obbligo  al  beneficiario  di  comunicare  all'ente erogatore,  nel  termine  di   quindici   giorni,   ogni   variazione patrimoniale  che  comporti  la  perdita   dei   requisiti   di   cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c).   12. In  caso  di  variazione  del  nucleo  familiare  in  corso  di fruizione del beneficio, fermi restando il mantenimento dei requisiti e la presentazione  di  una  DSU  aggiornata  entro  due  mesi  dalla variazione, a pena di decadenza dal beneficio  nel  caso  in  cui  la variazione produca una riduzione del  beneficio  medesimo,  i  limiti temporali di  cui  al  comma  6  si  applicano  al  nucleo  familiare modificato, ovvero a ciascun nucleo  familiare  formatosi  a  seguito della variazione. Con la sola eccezione delle variazioni  consistenti in decessi e  nascite,  la  prestazione  decade  d'ufficio  dal  mese successivo a quello della presentazione della  dichiarazione  a  fini ISEE aggiornata, contestualmente alla quale i nuclei possono comunque presentare una nuova domanda di Rdc.   13. Nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario  abbia  tra  i suoi componenti soggetti che si trovano in  stato  detentivo,  ovvero sono ricoverati  in  istituti  di  cura  di  lunga  degenza  o  altre strutture residenziali  a  totale  carico  dello  Stato  o  di  altra amministrazione pubblica, il parametro della scala di equivalenza  di cui al comma 1, lettera a), non tiene conto di tali soggetti.   14. Nell'ipotesi di interruzione della fruizione del beneficio  per ragioni diverse dall'applicazione  di  sanzioni,  il  beneficio  puo' essere richiesto nuovamente per una durata complessiva non  superiore al periodo residuo non goduto. Nel caso l'interruzione  sia  motivata dal  maggior  reddito   derivato   da   una   modificata   condizione occupazionale e sia decorso almeno un anno  nella  nuova  condizione, l'eventuale successiva  richiesta  del  beneficio  equivale  a  prima richiesta.   15. Il beneficio e' ordinariamente fruito entro il mese  successivo a quello di erogazione. A decorrere dal mese successivo alla data  di entrata in vigore del decreto di cui al presente  comma,  l'ammontare di  beneficio  non  speso  ovvero  non  prelevato,  ad  eccezione  di arretrati, e' sottratto, nei limiti del 20 per  cento  del  beneficio erogato, nella mensilita' successiva a quella in cui il beneficio non e' stato interamente speso.  Con  verifica  in  ciascun  semestre  di erogazione, e' comunque decurtato dalla  disponibilita'  della  Carta Rdc di cui all'articolo 5, comma 6, l'ammontare complessivo non speso ovvero non prelevato nel semestre, fatta eccezione per una mensilita' di beneficio riconosciuto. Con decreto  del  Ministro  del  lavoro  e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia  e delle finanze, da adottarsi entro tre mesi dalla data di  entrata  in vigore del presente decreto, sono stabilite  le  modalita'  con  cui, mediante il monitoraggio delle spese effettuate sulla Carta  Rdc,  si verifica la  fruizione  del  beneficio  secondo  quanto  previsto  al presente comma, le possibili eccezioni, nonche'  le  altre  modalita' attuative.     |  
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         Patto per il lavoro e Patto per l'inclusione sociale 
   1. L'erogazione del beneficio e' condizionata alla dichiarazione di immediata disponibilita' al lavoro da parte dei componenti il  nucleo familiare maggiorenni, nelle modalita' di cui al  presente  articolo, nonche' all'adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento  lavorativo  e  all'inclusione  sociale  che  prevede attivita'  al   servizio   della   comunita',   di   riqualificazione professionale, di completamento degli studi,  nonche'  altri  impegni individuati dai servizi competenti  finalizzati  all'inserimento  nel mercato del lavoro e all'inclusione sociale.   2. Sono tenuti agli obblighi di cui al presente  articolo  tutti  i componenti il  nucleo  familiare  che  siano  maggiorenni,  non  gia' occupati  e  non  frequentanti  un  regolare  corso  di  studi  o  di formazione. Sono esclusi dai medesimi obblighi  i  beneficiari  della Pensione di cittadinanza ovvero i beneficiari  del  Rdc  titolari  di pensione diretta o comunque di eta'  pari  o  superiore  a  65  anni, nonche' i componenti con disabilita', come definita  ai  sensi  della legge  12  marzo  1999,  n.  68,  fatta  salva  ogni  iniziativa   di collocamento mirato e i conseguenti obblighi ai sensi della  medesima disciplina.   3. Possono altresi' essere esonerati dagli obblighi  connessi  alla fruizione del Rdc, i componenti con carichi  di  cura,  valutati  con riferimento alla presenza di soggetti minori  di  tre  anni  di  eta' ovvero di componenti il nucleo familiare con disabilita' grave o  non autosufficienza, come definiti a fini ISEE.  Al  fine  di  assicurare omogeneita' di trattamento, sono definiti, con  accordo  in  sede  di Conferenza Unificata, principi e criteri  generali  da  adottarsi  da parte dei servizi competenti in sede di valutazione degli esoneri  di cui al presente comma. I componenti con i predetti  carichi  di  cura sono comunque esclusi dagli obblighi di cui al comma 15.   4. Il richiedente e i componenti il nucleo riconosciuti beneficiari del Rdc e non esclusi dagli  obblighi  connessi  alla  fruizione  del beneficio ai sensi del comma 2 sono tenuti a rendere dichiarazione di immediata disponibilita' al  lavoro  di  persona  tramite  l'apposita piattaforma digitale di cui all'articolo 6, comma  2,  anche  per  il tramite degli istituti di patronato convenzionati,  ovvero  presso  i centri per l'impiego, entro  trenta  giorni  dal  riconoscimento  del beneficio.   5. Il richiedente,  entro  trenta  giorni  dal  riconoscimento  del beneficio, e' convocato dai centri per  l'impiego  nel  caso  in  cui appartenga a un nucleo familiare in cui vi sia almeno un  componente, tra quelli tenuti agli obblighi di cui al comma 2, in possesso di uno o piu' dei seguenti requisiti al momento della richiesta del Rdc:     a) assenza di occupazione da non piu' di due anni;     b) eta' inferiore a 26 anni;     c) essere beneficiario della NASpI ovvero di altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione  involontaria  o  averne  terminato  la fruizione da non piu' di un anno;     d) aver sottoscritto negli ultimi due anni un Patto  di  servizio in corso  di  validita'  presso  i  centri  per  l'impiego  ai  sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.   6.  Qualora  il  richiedente   non   abbia   gia'   presentato   la dichiarazione di immediata disponibilita', di  cui  al  comma  4,  la rende all'atto del primo incontro presso il centro per l'impiego.  In tal sede sono individuati eventuali altri componenti esonerati  dagli obblighi ai sensi del comma 3, fatta salva la valutazione di  bisogni sociali o socio-sanitari connessi ai compiti di cura. Nel caso in cui il richiedente sia in una delle condizioni di  esclusione  o  esonero dagli obblighi, di cui ai commi 2 e 3, comunica  tale  condizione  al centro per l'impiego e contestualmente individua  un  componente  del nucleo tra quelli che non si  trovino  in  una  delle  condizioni  di esclusione o esonero perche' si rechi al  primo  incontro  presso  il centro per l'impiego medesimo. In ogni caso, entro  i  trenta  giorni successivi al primo incontro  presso  il  centro  per  l'impiego,  la dichiarazione di immediata disponibilita' e' resa da tutti gli  altri componenti che non si trovino in una delle condizioni di esclusione o esonero dagli obblighi, di cui ai commi 2 e 3.   7. I beneficiari di cui ai commi 5 e 6,  non  esclusi  o  esonerati dagli obblighi, stipulano  presso  i  centri  per  l'impiego  ovvero, laddove previsto da leggi regionali, presso i soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 150  del  2015,  un Patto per il lavoro, che  assume  le  caratteristiche  del  patto  di servizio personalizzato di cui all'articolo 20 del  medesimo  decreto legislativo n. 150 del 2015, integrate con le condizioni  di  cui  al comma 8, lettera b). Ai fini del Rdc e ad ogni altro fine,  il  patto di servizio assume la denominazione  di  Patto  per  il  lavoro.  Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,  sentito l'ANPAL, e previa intesa in  sede  di  Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento  e Bolzano, sono definiti appositi indirizzi e modelli nazionali per  la redazione del Patto per il lavoro, anche in esito al primo periodo di applicazione del Rdc.   8. I beneficiari di cui al comma 7 sono tenuti a:     a)  collaborare  con  l'operatore  addetto  alla  redazione   del bilancio delle competenze, ai fini della definizione del Patto per il lavoro;     b) accettare espressamente gli obblighi e rispettare gli  impegni previsti nel Patto per il lavoro e, in particolare:       1)  registrarsi  sull'apposita  piattaforma  digitale  di   cui all'articolo 6, comma 1, e consultarla quotidianamente quale supporto nella ricerca del lavoro;       2) svolgere ricerca attiva del  lavoro,  secondo  le  modalita' definite nel Patto per il lavoro, che, comunque, individua il  diario delle attivita' che devono essere svolte settimanalmente;       3) accettare  di  essere  avviato  ai  corsi  di  formazione  o riqualificazione  professionale,   ovvero   progetti   per   favorire l'auto-imprenditorialita', secondo le modalita' individuate nel Patto per il lavoro, tenuto conto  del  bilancio  delle  competenze,  delle inclinazioni professionali o di eventuali specifiche propensioni;       4) sostenere i colloqui psicoattitudinali e le eventuali  prove di selezione finalizzate all'assunzione, su indicazione  dei  servizi competenti e in attinenza alle competenze certificate;       5) accettare almeno una di tre offerte di  lavoro  congrue,  ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 150 del 2015,  come integrato al comma 9; in caso  di  rinnovo  del  beneficio  ai  sensi dell'articolo 3, comma 6, deve essere accettata, a pena di  decadenza dal beneficio, la prima offerta utile di lavoro congrua ai sensi  del comma 9.   9. La congruita' dell'offerta di  lavoro  di  cui  al  comma  8  e' definita anche con riferimento alla durata di fruizione del beneficio del Rdc e al numero di offerte rifiutate. In particolare, e' definita congrua un'offerta dalle caratteristiche seguenti:     a) nei primi dodici mesi di fruizione del beneficio,  e'  congrua un'offerta entro cento chilometri di  distanza  dalla  residenza  del beneficiario o comunque raggiungibile in cento minuti con i mezzi  di trasporto pubblici, se si  tratta  di  prima  offerta,  ovvero  entro duecentocinquanta chilometri di distanza  se  si  tratta  di  seconda offerta, ovvero, fermo  quanto  previsto  alla  lettera  d),  ovunque collocata nel territorio italiano se si tratta di terza offerta;     b) decorsi dodici mesi di fruizione  del  beneficio,  e'  congrua un'offerta  entro  duecentocinquanta  chilometri  di  distanza  dalla residenza del beneficiario nel caso si  tratti  di  prima  o  seconda offerta, ovvero, fermo  quanto  previsto  alla  lettera  d),  ovunque collocata nel territorio italiano se si tratta di terza offerta;     c) in caso di rinnovo del beneficio  ai  sensi  dell'articolo  3, comma 6, fermo quanto previsto alla lettera d), e' congrua un'offerta ovunque sia collocata nel  territorio  italiano  anche  nel  caso  si tratti di prima offerta;     d) esclusivamente nel caso in  cui  nel  nucleo  familiare  siano presenti componenti con disabilita', come definita a fini  ISEE,  non operano le previsioni di  cui  alla  lettera  c)  e  in  deroga  alle previsioni di cui alle lettere a) e  b),  con  esclusivo  riferimento alla terza offerta, indipendentemente dal periodo  di  fruizione  del beneficio,  l'offerta  e'  congrua  se  non  eccede  la  distanza  di duecentocinquanta chilometri dalla residenza del beneficiario.   10. Nel caso in cui  sia  accettata  una  offerta  collocata  oltre duecentocinquanta  chilometri  di  distanza   dalla   residenza   del beneficiario, il medesimo continua a percepire il beneficio economico del Rdc, a titolo di compensazione  per  le  spese  di  trasferimento sostenute, per i successivi tre mesi dall'inizio del  nuovo  impiego, incrementati a dodici mesi nel  caso  siano  presenti  componenti  di minore eta' ovvero componenti con disabilita', come definita  a  fini ISEE.   11. Il richiedente in condizioni diverse da quelle di cui al  comma 5, entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio, e' convocato dai servizi competenti per il contrasto  alla  poverta'  dei  comuni. Agli  interventi  connessi   al   Rdc,   incluso   il   percorso   di accompagnamento all'inserimento lavorativo, il richiedente e  il  suo nucleo  familiare  accedono  previa   valutazione   multidimensionale finalizzata ad identificare i bisogni del nucleo familiare, ai  sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 147 del 2017.   12. Nel caso in cui,  in  esito  alla  valutazione  preliminare,  i bisogni  del  nucleo  familiare   e   dei   suoi   componenti   siano prevalentemente  connessi  alla  situazione  lavorativa,  i   servizi competenti sono comunque individuati presso i centri per l'impiego  e i  beneficiari  sottoscrivono  il  Patto  per  il  lavoro,  entro   i successivi trenta giorni. Nel caso in cui il bisogno sia complesso  e multidimensionale,  i  beneficiari   sottoscrivono   un   Patto   per l'inclusione sociale e i servizi si coordinano in maniera da  fornire risposte unitarie nel Patto, con il coinvolgimento, oltre  ai  centri per l'impiego e ai servizi sociali, degli altri servizi  territoriali di cui si rilevi in sede di valutazione preliminare la competenza.   13.  Il  Patto  per  l'inclusione  sociale,  ove  non  diversamente specificato, assume le caratteristiche del progetto personalizzato di cui all'articolo 6  del  decreto  legislativo  n.  147  del  2017  e, conseguentemente, ai fini del Rdc e ad ogni altro fine,  il  progetto personalizzato medesimo ne assume la  denominazione.  Nel  Patto  per l'inclusione  sociale  sono  inclusi,  oltre  agli   interventi   per l'accompagnamento all'inserimento lavorativo, ove opportuni  e  fermo restando gli obblighi di cui al comma 8, gli interventi e  i  servizi sociali di contrasto alla poverta' di cui all'articolo 7 del  decreto legislativo n. 147 del  2017,  che,  conseguentemente,  si  intendono riferiti al Rdc. Gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla poverta' sono comunque attivati, ove opportuni e richiesti, anche  in favore dei beneficiari che sottoscrivono il Patto per il lavoro.   14. Il Patto per il lavoro e il Patto per l'inclusione sociale e  i sostegni in essi previsti, nonche' la  valutazione  multidimensionale che eventualmente li precede, costituiscono livelli essenziali  delle prestazioni, nei limiti  delle  risorse  disponibili  a  legislazione vigente.   15. In coerenza con il profilo professionale del beneficiario,  con le competenze acquisite in ambito formale, non formale  e  informale, nonche' in base agli interessi e alle propensioni  emerse  nel  corso del colloquio sostenuto presso il centro per l'impiego ovvero  presso i  servizi  dei  comuni,  il  beneficiario  e'  tenuto   ad   offrire nell'ambito del Patto per il lavoro  e  del  Patto  per  l'inclusione sociale la propria disponibilita' per la partecipazione a progetti  a titolarita'  dei  comuni,  utili  alla   collettivita',   in   ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela  dei beni comuni, da svolgere presso  il  medesimo  comune  di  residenza, mettendo a disposizione un numero di ore  compatibile  con  le  altre attivita' del beneficiario e comunque non superiore al numero di otto ore settimanali. La partecipazione ai progetti e' facoltativa per  le persone non tenute agli obblighi connessi al Rdc. I comuni, entro sei mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del   presente   decreto, predispongono le procedure amministrative utili per l'istituzione dei progetti di cui al presente comma e comunicano  le  informazioni  sui progetti ad  una  apposita  sezione  della  piattaforma  dedicata  al programma del Rdc del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui all'articolo  6,  comma  1.  L'esecuzione  delle  attivita'  e l'assolvimento degli obblighi del beneficiario  di  cui  al  presente comma  sono  subordinati  all'attivazione  dei  progetti.  L'avvenuto assolvimento di tali obblighi viene  attestato  dai  comuni,  tramite l'aggiornamento della piattaforma dedicata.     |  
|   |                                 Art. 5 
         Richiesta, riconoscimento ed erogazione del beneficio 
   1. Il Rdc e' richiesto, dopo il  quinto  giorno  di  ciascun  mese, presso il gestore del servizio  integrato  di  cui  all'articolo  81, comma 35, lettera b),  del  decreto-legge  25  giugno  2008  n.  112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.  Il Rdc puo' anche essere richiesto mediante modalita' telematiche,  alle medesime condizioni stabilite in esecuzione del servizio affidato. Le richieste del Rdc  possono  essere  presentate  presso  i  centri  di assistenza fiscale di cui all'articolo 32 del decreto  legislativo  9 luglio 1997, n. 241, previa stipula di una convenzione con l'Istituto nazionale  della  previdenza  sociale   (INPS).   Con   provvedimento dell'INPS, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente decreto, e' approvato il modulo di domanda,  nonche'  il  modello  di comunicazione dei redditi di cui  all'articolo  3,  commi  8,  ultimo periodo, 9 e 10. Con riferimento alle  informazioni  gia'  dichiarate dal nucleo familiare a fini ISEE, il modulo di domanda  rimanda  alla corrispondente DSU, a cui la  domanda  e'  successivamente  associata dall'INPS. Le informazioni  contenute  nella  domanda  del  Rdc  sono comunicate all'INPS entro dieci giorni lavorativi dalla richiesta.   2. Con decreto del Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali possono essere individuate modalita' di presentazione della richiesta del Rdc anche contestualmente alla presentazione  della  DSU  a  fini ISEE  e  in  forma  integrata,  tenuto  conto  delle  semplificazioni conseguenti all'avvio della precompilazione della  DSU  medesima,  ai sensi dell'articolo 10 del  decreto  legislativo  n.  147  del  2017. L'INPS e' autorizzato ad inviare comunicazioni informative mirate sul Rdc ai nuclei familiari che, a seguito  dell'attestazione  dell'ISEE, presentino valori dell'indicatore o di sue componenti compatibili con quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b).   3. Il Rdc e' riconosciuto dall'INPS ove ricorrano le condizioni. Ai fini del riconoscimento del beneficio, l'INPS verifica, entro  cinque giorni lavorativi dalla data di comunicazione di cui al comma  1,  il possesso  dei  requisiti  per  l'accesso  al  Rdc  sulla  base  delle informazioni  disponibili  nei  propri  archivi  e  in  quelli  delle amministrazioni collegate. A tal fine l'INPS acquisisce, senza  nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,  dall'Anagrafe  tributaria, dal Pubblico registro automobilistico e dalle  altre  amministrazioni pubbliche detentrici dei dati,  le  informazioni  rilevanti  ai  fini della concessione del Rdc. In ogni caso il  riconoscimento  da  parte dell'INPS avviene entro la fine del mese successivo alla trasmissione della domanda all'Istituto.   4. Nelle  more  del  completamento  dell'Anagrafe  nazionale  della popolazione residente, resta  in  capo  ai  comuni  la  verifica  dei requisiti di residenza e di soggiorno, di cui all'articolo  2,  comma 1, lettera a). L'esito delle verifiche e' comunicato all'INPS per  il tramite della piattaforma di cui all'articolo 6, comma 1, finalizzata al coordinamento dei comuni. L'Anagrafe nazionale  di  cui  al  primo periodo mette comunque a disposizione della medesima  piattaforma  le informazioni disponibili sui  beneficiari  del  Rdc,  senza  nuovi  o maggiori oneri per la finanza pubblica.   5. I requisiti economici di accesso al Rdc, di cui all'articolo  2, comma 1, lettera b), si considerano posseduti  per  la  durata  della attestazione ISEE in vigore al momento di presentazione della domanda e sono verificati nuovamente solo in caso di presentazione  di  nuova DSU, ferma restando la necessita' di aggiornare l'ISEE alla  scadenza del periodo di validita'  dell'indicatore.  Gli  altri  requisiti  si considerano posseduti sino  a  quando  non  intervenga  comunicazione contraria da parte delle  amministrazioni  competenti  alla  verifica degli stessi. In tal caso, l'erogazione del beneficio e' interrotta a decorrere dal mese successivo a tale comunicazione ed e' disposta  la revoca del beneficio, fatto salvo  quanto  previsto  all'articolo  7. Resta  salva,  in  capo   all'INPS,   la   verifica   dei   requisiti autocertificati in domanda, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.   6. Il beneficio economico e' erogato attraverso la  Carta  Rdc.  In sede  di  prima  applicazione  e  fino  alla  scadenza  del   termine contrattuale, l'emissione della Carta Rdc avviene in  esecuzione  del servizio affidato ai sensi dell'articolo 81, comma  35,  lettera  b), del decreto-legge n. 112 del  2008,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, relativamente alla carta acquisti,  alle medesime condizioni economiche e per il numero di carte  elettroniche necessarie  per  l'erogazione  del  beneficio.  In  sede   di   nuovo affidamento del  servizio  di  gestione,  il  numero  di  carte  deve comunque  essere  tale  da  garantire  l'erogazione   del   beneficio suddivisa per ogni singolo componente ai sensi dell'articolo 3, comma 7. Oltre che al soddisfacimento delle esigenze previste per la  carta acquisti, la Carta Rdc permette di effettuare  prelievi  di  contante entro un limite mensile non superiore ad  euro  100  per  un  singolo individuo,  moltiplicato  per  la  scala  di   equivalenza   di   cui all'articolo 2, comma 4, nonche', nel caso  di  integrazioni  di  cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), ovvero di  cui  all'articolo  3, comma 3, di effettuare un bonifico mensile  in  favore  del  locatore indicato nel contratto di locazione ovvero dell'intermediario che  ha concesso il mutuo. Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle finanze, possono essere individuati ulteriori esigenze da  soddisfare attraverso la Carta Rdc, nonche' diversi  limiti  di  importo  per  i prelievi di contante. Al fine di contrastare fenomeni  di  ludopatia, e' in ogni caso fatto divieto di utilizzo del beneficio economico per giochi  che  prevedono  vincite  in  denaro  o  altre  utilita'.   Le movimentazioni sulla  Carta  Rdc  sono  messe  a  disposizione  delle piattaforme digitali di cui all'articolo 6, comma 1, per  il  tramite del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  in  quanto  soggetto emittente. La consegna della Carta Rdc presso gli uffici del  gestore del servizio integrato avviene esclusivamente dopo il  quinto  giorno di ciascun mese.   7. Ai beneficiari del Rdc sono estese le agevolazioni relative alle tariffe  elettriche   riconosciute   alle   famiglie   economicamente svantaggiate, di cui  all'articolo  1,  comma  375,  della  legge  23 dicembre 2005, n. 266, e quelle relative alla  compensazione  per  la fornitura di gas naturale, estese ai medesimi soggetti  dall'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,  convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.     |  
|   |                                 Art. 6 
                Piattaforme digitali per l'attivazione                        e la gestione dei Patti 
   1. Al fine di consentire l'attivazione e la gestione dei Patti  per il lavoro e dei Patti per l'inclusione sociale, nonche' per finalita' di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo del  programma  del Rdc, sono istituite due apposite  piattaforme  digitali  dedicate  al Rdc, una presso l'ANPAL nell'ambito del Sistema informativo  unitario delle politiche del lavoro (SIUPL) per il  coordinamento  dei  centri per l'impiego, e l'altra presso  il  Ministero  del  lavoro  e  delle politiche sociali nell'ambito del Sistema  informativo  unitario  dei servizi  sociali  (SIUSS),  di  cui  all'articolo  24   del   decreto legislativo n. 147 del 2017, per  il  coordinamento  dei  comuni.  Le piattaforme   rappresentano   strumenti   di    condivisione    delle informazioni  sia  tra  le  amministrazioni  centrali  e  i   servizi territoriali sia, nell'ambito dei servizi territoriali, tra i  centri per l'impiego e i servizi sociali. A tal fine e' predisposto un piano tecnico di  attivazione  e  interoperabilita'  delle  piattaforme  da adottarsi con provvedimento congiunto dell'ANPAL e del Ministero  del lavoro e delle politiche sociali.   2. All'articolo 13, comma  2,  dopo  la  lettera  d),  del  decreto legislativo  n.  150  del  2015  e'  aggiunta  la  seguente:  «d-bis) Piattaforma digitale del Reddito di cittadinanza per il Patto per  il lavoro.».   3. Per le finalita' di cui al comma 1, l'INPS mette a  disposizione delle piattaforme di cui al comma 1 i dati identificativi dei singoli componenti i  nuclei  beneficiari  del  Rdc,  le  informazioni  sulla condizione economica e patrimoniale, come  risultanti  dalla  DSU  in corso di validita',  le  informazioni  sull'ammontare  del  beneficio economico e sulle altre prestazioni sociali erogate dall'Istituto  ai componenti il nucleo familiare e ogni altra informazione relativa  ai beneficiari del Rdc funzionale alla attuazione della misura,  incluse quelle  di  cui  all'articolo  4,  comma  5,  e  altre   utili   alla profilazione occupazionale. Le piattaforme presso l'ANPAL e presso il Ministero  del  lavoro  e  delle   politiche   sociali   condividono, rispettivamente, con i centri  per  l'impiego  e  con  i  comuni,  le informazioni di cui al presente comma  relativamente  ai  beneficiari del Rdc residenti nei territori di competenza.   4. Le piattaforme di cui al comma 1 costituiscono il portale  delle comunicazioni dai centri per l'impiego, dai soggetti  accreditati  di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 150 del  2015,  e  dai comuni all'ANPAL e al Ministero del lavoro e delle politiche  sociali e, per il loro tramite, all'INPS. In particolare, sono comunicati dai servizi competenti alle piattaforme del Rdc:     a) le disponibilita' degli uffici per la creazione di una  agenda degli  appuntamenti  in  sede  di   riconoscimento   del   beneficio, compatibile con i termini di cui all'articolo 4, commi 5 e 11;     b) l'avvenuta o la mancata sottoscrizione del Patto per il lavoro o del Patto per  l'inclusione  sociale,  entro  cinque  giorni  dalla medesima;     c)  le  informazioni  sui  fatti  suscettibili  di  dar  luogo  a sanzioni, entro cinque giorni dal momento in cui si  verificano,  per essere messe a disposizione dell'INPS che le irroga;     d) l'esito delle verifiche da parte dei comuni sui  requisiti  di residenza e di soggiorno, di cui all'articolo 5, comma 4, per  essere messe   a   disposizione   dell'INPS   ai   fini    della    verifica dell'eleggibilita';     e) l'attivazione dei progetti per la collettivita' da  parte  dei comuni ai sensi dell'articolo 4, comma 15;     f) ogni altra informazione utile a  monitorare  l'attuazione  dei Patti per il lavoro e dei Patti per l'inclusione  sociale,  anche  ai fini di verifica e controllo  del  rispetto  dei  livelli  essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 4, comma 14.   5. Le piattaforme di cui al  comma  1  rappresentano  altresi'  uno strumento utile al coordinamento dei servizi a livello  territoriale. In particolare, le piattaforme dialogano  tra  di  loro  al  fine  di svolgere le funzioni di seguito indicate:     a) comunicazione da parte dei servizi competenti  dei  comuni  ai centri per l'impiego, in  esito  alla  valutazione  preliminare,  dei beneficiari per i quali i bisogni del nucleo  familiare  e  dei  suoi componenti siano risultati prevalentemente connessi  alla  situazione lavorativa, al fine di consentire nei termini previsti  dall'articolo 4, comma 12, la sottoscrizione dei Patti per il lavoro;     b) condivisione tra i comuni  e  i  centri  per  l'impiego  delle informazioni sui progetti per  la  collettivita'  attivati  ai  sensi dell'articolo 4, comma 15, nonche' quelle  sui  beneficiari  del  Rdc coinvolti;     c) coordinamento del lavoro tra  gli  operatori  dei  centri  per l'impiego, i servizi sociali e gli altri  servizi  territoriali,  con riferimento ai beneficiari per i quali il  bisogno  sia  complesso  e multidimensionale, al fine di consentire la sottoscrizione dei  Patti per l'inclusione sociale, nelle modalita' previste  dall'articolo  4, comma 12;     d) condivisione delle informazioni sui Patti  gia'  sottoscritti, ove risulti  necessario  nel  corso  della  fruizione  del  beneficio integrare o modificare i sostegni  e  gli  impegni  in  relazione  ad attivita' di competenza del centro per l'impiego ovvero del  servizio sociale originariamente non incluso nei Patti medesimi.   6. I centri per l'impiego e i  comuni  segnalano  alle  piattaforme dedicate l'elenco dei beneficiari per cui  sia  stata  osservata  una qualsiasi anomalia nei consumi e nei comportamenti dai quali si possa dedurre  una  eventuale  non  veridicita'  dei  requisiti  economici, reddituali e  patrimoniali  dichiarati  e  la  non  eleggibilita'  al beneficio.  L'elenco  di  cui  al  presente   comma   e'   comunicato dall'amministrazione responsabile della piattaforma cui e'  pervenuta la comunicazione all'Agenzia delle entrate e alla Guardia di  finanza che ne tengono conto nella programmazione ordinaria dell'attivita' di controllo. Per  le  suddette  finalita'  ispettive,  l'Agenzia  delle entrate e la Guardia di finanza  accedono,  senza  nuovi  o  maggiori oneri per la finanza pubblica, al SIUSS.   7. Le attivita' di cui al presente articolo sono svolte  dall'INPS, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali,  dall'ANPAL,  dai centri per  l'impiego,  dai  comuni  e  dalle  altre  amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziare disponibili a legislazione vigente, come integrate  dall'articolo  12 del presente decreto, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza pubblica. Con  riferimento  alle  attivita'  dei  comuni  di  cui  al presente  articolo,  strumentali  al  soddisfacimento   dei   livelli essenziali di cui all'articolo 4, comma 14, gli eventuali oneri  sono a valere sul Fondo per la  lotta  alla  poverta'  e  alla  esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386,  della  legge  28  dicembre 2015, n. 208.   8. Al fine di attuare il Rdc anche attraverso appropriati strumenti e piattaforme informatiche che aumentino l'efficienza del programma e l'allocazione del lavoro, il Ministero del lavoro e  delle  politiche sociali puo' avvalersi di enti controllati o  vigilati  da  parte  di amministrazioni  dello  Stato  o  di  societa'   in   house,   previa convenzione approvata con decreto del Ministro  del  lavoro  e  delle politiche sociali.     |  
|   |                                 Art. 7 
                               Sanzioni 
   1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave  reato,  chiunque,  al fine di ottenere indebitamente il beneficio di  cui  all'articolo  3, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi  o  attestanti  cose non vere,  ovvero  omette  informazioni  dovute,  e'  punito  con  la reclusione da due a sei anni.   2. L'omessa  comunicazione  delle  variazioni  del  reddito  o  del patrimonio, anche se provenienti da attivita' irregolari, nonche'  di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della  revoca  o  della riduzione del beneficio entro i termini di cui all'articolo 3,  commi 8, ultimo periodo, 9 e 11, e' punita con la reclusione da uno  a  tre anni.   3. Alla condanna in via definitiva per i reati di cui ai commi 1  e 2 e per quello previsto  dall'articolo  640-bis  del  codice  penale, nonche' alla sentenza di applicazione della pena su  richiesta  delle parti per gli stessi reati, consegue di  diritto  l'immediata  revoca del beneficio con efficacia retroattiva e il beneficiario  e'  tenuto alla restituzione di quanto indebitamente  percepito.  La  revoca  e' disposta dall'INPS ai sensi del  comma  10.  Il  beneficio  non  puo' essere nuovamente richiesto prima che siano decorsi dieci anni  dalla condanna.   4. Fermo quanto previsto  dal  comma  3,  quando  l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni  e delle informazioni poste a fondamento  dell'istanza  ovvero  l'omessa successiva comunicazione  di  qualsiasi  intervenuta  variazione  del reddito, del patrimonio e della  composizione  del  nucleo  familiare dell'istante, la stessa amministrazione  dispone  l'immediata  revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della  revoca,  il beneficiario e' tenuto  alla  restituzione  di  quanto  indebitamente percepito.   5. E' disposta la decadenza  dal  Rdc,  altresi',  quando  uno  dei componenti il nucleo familiare:     a) non effettua la dichiarazione di immediata  disponibilita'  al lavoro, di cui all'articolo 4, commi 4 e 6, ad eccezione dei casi  di esclusione ed esonero;     b) non sottoscrive il Patto per il lavoro  ovvero  il  Patto  per l'inclusione sociale, di  cui  all'articolo  4,  commi  7  e  12,  ad eccezione dei casi di esclusione ed esonero;     c)  non  partecipa,  in  assenza  di  giustificato  motivo,  alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione  o  ad  altra iniziativa di politica attiva o di attivazione, di  cui  all'articolo 20, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 150  del  2015  e all'articolo 9, comma 3, lettera e), del presente decreto;     d) non aderisce ai progetti di cui all'articolo 4, comma 15,  nel caso in cui il comune di residenza li abbia istituiti;     e) non accetta  almeno  una  di  tre  offerte  congrue  ai  sensi dell'articolo 4, comma 8, lettera b), numero 5), ovvero, in  caso  di rinnovo ai sensi dell'articolo 3,  comma  6,  non  accetta  la  prima offerta congrua utile;     f) non effettua le comunicazioni di cui all'articolo 3, comma  9, ovvero  effettua  comunicazioni  mendaci  producendo   un   beneficio economico del Rdc maggiore;     g) non presenta una DSU aggiornata  in  caso  di  variazione  del nucleo familiare ai sensi dell'articolo 3, comma 12;     h) venga trovato, nel  corso  delle  attivita'  ispettive  svolte dalle competenti autorita', intento a svolgere  attivita'  di  lavoro dipendente  in  assenza  delle  comunicazioni  obbligatorie  di   cui all'articolo  9-bis  del  decreto-legge  1  ottobre  1996,  n.   510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.  608, ovvero attivita' di lavoro autonomo o di impresa,  in  assenza  delle comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 9.   6. La decadenza dal beneficio e' inoltre disposta nel caso  in  cui il nucleo familiare abbia percepito il beneficio economico del Rdc in misura maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato,  per  effetto di dichiarazione mendace in sede di  DSU  o  di  altra  dichiarazione nell'ambito della procedura di richiesta del  beneficio,  ovvero  per effetto dell'omessa presentazione delle prescritte comunicazioni, ivi comprese le comunicazioni di cui  all'articolo  3,  comma  10,  fermo restando il recupero di quanto versato in eccesso.   7. In caso di mancata presentazione,  in  assenza  di  giustificato motivo, alle convocazioni di cui all'articolo 4, commi  5  e  11,  da parte anche di un solo componente il nucleo familiare,  si  applicano le seguenti sanzioni:     a) la decurtazione di una mensilita' del beneficio  economico  in caso di prima mancata presentazione;     b)  la  decurtazione  di  due  mensilita'  alla  seconda  mancata presentazione;     c) la decadenza dalla prestazione, in caso di  ulteriore  mancata presentazione.   8. Nel caso di mancata partecipazione, in assenza  di  giustificato motivo, alle iniziative di orientamento di cui all'articolo 20, comma 3, lettera a), del decreto legislativo n.  150  del  2015,  da  parte anche di un solo componente il  nucleo  familiare,  si  applicano  le seguenti sanzioni:     a) la decurtazione di due mensilita', in caso  di  prima  mancata presentazione;     b) la decadenza dalla prestazione in caso  di  ulteriore  mancata presentazione.   9. In caso di mancato rispetto degli impegni previsti nel Patto per l'inclusione sociale relativi alla frequenza dei corsi di  istruzione o di formazione da parte di un componente minorenne ovvero impegni di prevenzione e cura volti alla tutela  della  salute,  individuati  da professionisti sanitari, si applicano le seguenti sanzioni:     a) la decurtazione di  due  mensilita'  dopo  un  primo  richiamo formale al rispetto degli impegni;     b) la decurtazione di tre mensilita' al secondo richiamo formale;     c) la decurtazione di sei mensilita' al terzo richiamo formale;     d) la decadenza dal beneficio in caso di ulteriore richiamo.   10. L'irrogazione delle sanzioni diverse  da  quelle  penali  e  il recupero dell'indebito, di cui al presente  articolo,  e'  effettuato dall'INPS.  Gli  indebiti   recuperati   nelle   modalita'   di   cui all'articolo  38,  comma  3,  del  decreto-legge  n.  78  del   2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, al  netto delle spese di recupero, sono  riversate  dall'INPS  all'entrata  del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per  il  Reddito di Cittadinanza. L'INPS dispone altresi', ove prevista  la  decadenza dal beneficio, la disattivazione della Carta Rdc.   11. In tutti i casi diversi da quelli di cui al  comma  3,  il  Rdc puo' essere richiesto dal richiedente ovvero da altro  componente  il nucleo  familiare  solo  decorsi  diciotto  mesi   dalla   data   del provvedimento di revoca o di decadenza,  ovvero,  nel  caso  facciano parte del nucleo familiare componenti minorenni  o  con  disabilita', come definita a fini ISEE, decorsi sei mesi dalla medesima data.   12. I centri per l'impiego e i comuni comunicano  alle  piattaforme di cui all'articolo 6, al fine della messa a disposizione  dell'INPS, le informazioni sui fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni  di cui al presente articolo, ivi compresi i casi di cui all'articolo  9, comma 3, lettera e), entro e non oltre cinque giorni  lavorativi  dal verificarsi dell'evento da sanzionare. L'INPS, per il  tramite  delle piattaforme di cui all'articolo 6, mette a  disposizione  dei  centri per l'impiego e dei comuni gli eventuali conseguenti provvedimenti di decadenza dal beneficio.   13. La mancata comunicazione dei fatti suscettibili  di  dar  luogo alle sanzioni di decurtazione o decadenza della prestazione determina responsabilita' disciplinare e contabile del  soggetto  responsabile, ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.   14. Nei casi di dichiarazioni mendaci e  di  conseguente  accertato illegittimo godimento del Rdc, i  centri  per  l'impiego,  i  comuni, l'INPS, l'Agenzia delle entrate, l'Ispettorato nazionale  del  lavoro (INL), preposti ai controlli e  alle  verifiche,  trasmettono,  entro dieci  giorni   dall'accertamento,   all'autorita'   giudiziaria   la documentazione completa del fascicolo oggetto della verifica.   15. I comuni sono responsabili  delle  verifiche  e  dei  controlli anagrafici, attraverso l'incrocio delle  informazioni  dichiarate  ai fini ISEE con quelle  disponibili  presso  gli  uffici  anagrafici  e quelle raccolte dai servizi sociali e ogni altra  informazione  utile per individuare omissioni nelle dichiarazioni o dichiarazioni mendaci al fine del riconoscimento del Rdc.     |  
|   |                                 Art. 8 
              Incentivi per l'impresa e per il lavoratore 
   1. Al datore di  lavoro  che  comunica  alla  piattaforma  digitale dedicata al Rdc nell'ambito del SIUPL  le  disponibilita'  dei  posti vacanti, e che su tali posti assuma a  tempo  pieno  e  indeterminato soggetti beneficiari di Rdc, anche attraverso l'attivita'  svolta  da un  soggetto  accreditato  di  cui  all'articolo   12   del   decreto legislativo  14  settembre  2015,  n.  150,  e'  riconosciuto,  ferma restando  l'aliquota  di  computo  delle  prestazioni  previdenziali, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore,  con  esclusione  dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite dell'importo  mensile del Rdc percepito dal lavoratore  all'atto  dell'assunzione,  per  un periodo pari alla differenza tra 18 mensilita' e quello  gia'  goduto dal beneficiario stesso e, comunque, non superiore a 780 euro mensili e non inferiore a cinque mensilita'. In  caso  di  rinnovo  ai  sensi dell'articolo 3, comma 6, l'esonero e' concesso nella misura fissa di 5  mensilita'.  L'importo  massimo  di  beneficio  mensile  non  puo' comunque eccedere l'ammontare totale dei contributi  previdenziali  e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore  assunto per le mensilita' incentivate, con esclusione dei premi e  contributi dovuti all'INAIL. Nel caso di licenziamento del beneficiario di  Rdc, il datore di lavoro e' tenuto alla restituzione dell'incentivo fruito maggiorato delle sanzioni civili di cui all'articolo  116,  comma  8, lettera a), della legge 23  dicembre  2000,  n.  388,  salvo  che  il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo.  Il datore di lavoro, contestualmente all'assunzione del beneficiario  di Rdc stipula, presso il centro per l'impiego, ove necessario, un patto di formazione, con il quale garantisce al  beneficiario  un  percorso formativo o di riqualificazione professionale.   2. Gli enti di formazione accreditati possono  stipulare  presso  i centri  per  l'impiego  e  presso  i  soggetti  accreditati  di   cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 150 del 2015, laddove tale possibilita' sia prevista da leggi regionali, un Patto di  formazione con il quale garantiscono al beneficiario un percorso formativo o  di riqualificazione professionale, anche mediante il  coinvolgimento  di Universita' ed enti pubblici di ricerca, secondo i piu' alti standard di qualita' della formazione e sulla base di indirizzi  definiti  con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano senza  nuovi  o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica,  utilizzando  a  tal fine, le risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a legislazione vigente. Se in seguito a questo  percorso  formativo  il beneficiario di Rdc  ottiene  un  lavoro,  coerente  con  il  profilo formativo sulla base di un  contratto  di  lavoro  a  tempo  pieno  e indeterminato,  al  datore  di  lavoro  che  assume,  ferma  restando l'aliquota   di   computo   delle   prestazioni   previdenziali,   e' riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali  e assistenziali a carico del datore di lavoro  e  del  lavoratore,  con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite  della meta' dell'importo mensile del Rdc percepito dal lavoratore  all'atto dell'assunzione,  per  un  periodo  pari  alla  differenza   tra   18 mensilita' e quello gia' goduto dal beneficiario stesso e,  comunque, non superiore a 390 euro mensili e non inferiore a sei mensilita' per meta' dell'importo del Rdc. In caso di rinnovo ai sensi dell'articolo 3,  comma  6,  l'esonero  e'  concesso  nella  misura  fissa  di  sei mensilita' per meta' dell'importo  del  Rdc.  L'importo  massimo  del beneficio mensile comunque non puo' eccedere l'ammontare  totale  dei contributi previdenziali e  assistenziali  a  carico  del  datore  di lavoro e del lavoratore assunto per le  mensilita'  incentivate,  con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL. La restante meta' dell'importo  mensile  del  Rdc  percepito  dal  lavoratore  all'atto dell'assunzione, per un massimo di 390 euro mensili e non inferiore a sei mensilita'  per  meta'  dell'importo  del  Rdc,  e'  riconosciuta all'ente di formazione accreditato che  ha  garantito  al  lavoratore assunto  il  predetto  percorso  formativo  o   di   riqualificazione professionale, sotto  forma  di  sgravio  contributivo  applicato  ai contributi  previdenziali  e  assistenziali  dovuti  per   i   propri dipendenti sulla base delle stesse regole valide  per  il  datore  di lavoro che assume il beneficiario del Rdc. Nel caso di  licenziamento del beneficiario  del  Rdc,  il  datore  di  lavoro  e'  tenuto  alla restituzione dell'incentivo fruito maggiorato delle  sanzioni  civili di cui all'articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che il licenziamento avvenga per giusta  causa  o per giustificato motivo. Il Ministero del lavoro  e  delle  politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle  finanze, puo' stipulare convenzioni con la Guardia di finanza per le attivita' di  controllo  nei  confronti  dei  beneficiari  del  Rdc  e  per  il monitoraggio delle attivita' degli  enti  di  formazione  di  cui  al presente comma.   3. Le  agevolazioni  previste  ai  commi  1  e  2  si  applicano  a condizione  che  il  datore  di   lavoro   realizzi   un   incremento occupazionale netto del numero di dipendenti nel rispetto dei criteri fissati  dall'articolo  31,  comma  1,  lettera   f),   del   decreto legislativo n. 150 del 2015, riferiti esclusivamente ai lavoratori  a tempo  indeterminato.  Il  diritto  alle  predette  agevolazioni   e' subordinato al rispetto degli  ulteriori  principi  generali  di  cui all'articolo 31 del decreto legislativo n. 150 del 2015.   4. Ai beneficiari  del  Rdc  che  avviano  un'attivita'  lavorativa autonoma o di impresa individuale o una societa' cooperativa entro  i primi dodici mesi di fruizione del Rdc e'  riconosciuto  in  un'unica soluzione un beneficio addizionale pari a sei mensilita' del Rdc, nei limiti di 780 euro mensili. Le modalita' di richiesta e di erogazione del beneficio addizionale sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico.   5. Il diritto alla fruizione degli incentivi  di  cui  al  presente articolo  e'  subordinato  al  rispetto  delle  condizioni  stabilite dall'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.   6. Le agevolazioni di cui al presente  articolo  sono  concesse  ai sensi  e  nei  limiti  del  regolamento  (UE)  n.   1407/2013   della Commissione, del 18 dicembre 2013,  relativo  all'applicazione  degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», del  regolamento  (UE)  n.  1408/2013  della Commissione, del 18 dicembre 2013,  relativo  all'applicazione  degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del  regolamento  (UE) n.  717/2014  della  Commissione,  del  27  giugno   2014,   relativo all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   Trattato   sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.   7. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono  compatibili  e aggiuntive rispetto a quelle stabilite dall'articolo  1,  comma  247, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Nel caso in cui  il  datore  di lavoro  abbia  esaurito  gli  esoneri  contributivi  in  forza  della predetta legge n. 145 del 2018, gli sgravi  contributivi  di  cui  ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono fruiti sotto forma di credito di imposta per il datore di lavoro.  Con  decreto  del  Ministro  del lavoro e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni  dalla  data  di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite  le  modalita' di accesso al predetto credito di imposta.     |  
|   |                                 Art. 9 
                       Assegno di ricollocazione 
   1. Nella  fase  di  prima  applicazione  del  presente  decreto,  e comunque non oltre il 31  dicembre  2021,  al  fine  di  ottenere  un servizio  di  assistenza  intensiva  nella  ricerca  del  lavoro,  il beneficiario del Rdc tenuto, ai sensi dell'articolo  4,  comma  7,  a stipulare il Patto per il lavoro con il centro per l'impiego, decorsi trenta giorni dalla data di liquidazione  della  prestazione,  riceve dall'ANPAL l'assegno di ricollocazione (AdR) di cui  all'articolo  23 del decreto legislativo n. 150 del 2015,  graduato  in  funzione  del profilo personale di occupabilita', da spendere presso i  centri  per l'impiego o presso i soggetti accreditati ai sensi  dell'articolo  12 del medesimo decreto legislativo.   2. A pena di decadenza dal beneficio del Rdc, i soggetti di cui  al comma 1 devono scegliere,  entro  trenta  giorni  dal  riconoscimento dell'AdR, il soggetto erogatore del servizio di assistenza intensiva, prendendo appuntamento sul portale messo a  disposizione  dall'ANPAL, anche per il tramite dei centri per l'impiego  o  degli  istituti  di patronato convenzionati. Il servizio  ha  una  durata  di  sei  mesi, prorogabile di ulteriori sei mesi qualora residui parte  dell'importo dell'assegno; nel caso in cui, entro trenta giorni  dalla  richiesta, il soggetto erogatore scelto non si sia attivato nella ricollocazione del beneficiario, quest'ultimo e' tenuto  a  rivolgersi  a  un  altro soggetto erogatore.   3. Il servizio di assistenza alla ricollocazione deve prevedere:     a) l'affiancamento di un tutor al soggetto di cui al comma 1;     b) il programma di ricerca intensiva della nuova occupazione e la relativa   area,   con   eventuale   percorso   di   riqualificazione professionale mirata  a  sbocchi  occupazionali  esistenti  nell'area stessa;     c) l'assunzione dell'onere del soggetto di  cui  al  comma  1  di svolgere le attivita' individuate dal tutor;     d) l'assunzione dell'onere del soggetto di  cui  al  comma  1  di accettare l'offerta di lavoro congrua ai sensi dell'articolo 4;     e) l'obbligo per il soggetto erogatore del servizio di comunicare al centro per l'impiego e all'ANPAL  il  rifiuto  ingiustificato,  da parte della persona interessata, di svolgere una delle  attivita'  di cui alla lettera c), o di una offerta  di  lavoro  congrua,  a  norma della lettera d), al fine  dell'irrogazione  delle  sanzioni  di  cui all'articolo 7;     f) la sospensione del servizio nel caso di assunzione in prova, o a termine, con eventuale ripresa del servizio stesso dopo l'eventuale conclusione del rapporto entro il termine di sei mesi.   4. In caso di utilizzo dell'assegno  di  ricollocazione  presso  un soggetto accreditato, il SIUPL fornisce  immediata  comunicazione  al centro per l'impiego con cui e'  stato  stipulato  il  Patto  per  il lavoro o, nei casi di cui all'articolo 4, comma 9, a quello  nel  cui territorio risiede il beneficiario.   5.  Le  modalita'   operative   e   l'ammontare   dell'assegno   di ricollocazione  sono  definite  con   delibera   del   Consiglio   di amministrazione dell'ANPAL, previa  approvazione  del  Ministero  del lavoro e delle politiche sociali, sulla  base  dei  principi  di  cui all'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo n.  150  del  2015. Gli  esiti  della  ricollocazione  sono  oggetto  dell'attivita'   di monitoraggio e valutazione comparativa  dei  soggetti  erogatori  del servizio, di cui all'articolo  23,  comma  8,  del  predetto  decreto legislativo n. 150 del 2015.   6. Il finanziamento dell'assegno di ricollocazione e' a valere  sul Fondo per le politiche attive del  lavoro,  di  cui  all'articolo  1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. L'ANPAL  provvede  a monitorare l'andamento delle risorse, fornendo relazioni  mensili  al Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali  ed  al  Ministero dell'economia e delle finanze. Sulla base delle relazioni mensili, ed in base a  previsioni  statistiche  effettuate  tenendo  conto  della percentuale di successi occupazionali, l'ANPAL sospende  l'erogazione di nuovi assegni quando si manifesti un rischio anche prospettico  di esaurimento delle risorse.   7. Fino alla data del 31 dicembre 2021 l'erogazione dell'assegno di ricollocazione ai soggetti di  cui  all'articolo  23,  comma  1,  del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e' sospesa.     |  
|   |                                 Art. 10 
                         Monitoraggio del Rdc 
   1.  Il  Ministero  del  lavoro  e  delle   politiche   sociali   e' responsabile del monitoraggio dell'attuazione del Rdc  e  predispone, sulla base delle  informazioni  rilevate  sulle  piattaforme  di  cui all'articolo 6, di quelle fornite  dall'INPS  e  dall'ANPAL,  nonche' delle altre informazioni disponibili in materia, il Rapporto  annuale sull'attuazione del Rdc, pubblicato sul sito internet istituzionale.   2. Ai compiti di cui al comma 1, il Ministero del  lavoro  e  delle politiche sociali provvede  nel  limite  delle  risorse  finanziarie, umane e strumentali gia' previste  a  legislazione  vigente  e  senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.     |  
|   |                                 Art. 11 
                 Modificazioni al decreto legislativo                       15 settembre 2017, n. 147 
   1. A decorrere dal 1° aprile  2019,  fatto  salvo  quanto  previsto all'articolo 13, comma 1, del presente decreto, e' abrogato  il  CAPO II del decreto legislativo 15 settembre 2017, n.  147,  ad  eccezione degli articoli 5, 6, 7 e 10.   2. Al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 sono  apportate le seguenti modificazioni:     a) all'articolo 5:       1)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «Valutazione multidimensionale»;       2) il comma 1 e' abrogato;       3) al comma 2, le parole: «Agli interventi di cui  al  presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Agli interventi di  cui  al Patto per l'inclusione sociale  per  i  beneficiari  del  Reddito  di cittadinanza (Rdc)»;       4) al  comma  3,  le  parole:  «,  rivolta  a  tutti  i  nuclei beneficiari del ReI,» sono soppresse;       5) al comma 4, primo periodo,  le  parole  «In  caso  di  esito positivo  delle  verifiche  sul  possesso  dei  requisiti,  ai  sensi dell'articolo 9, commi 3 e 4, e' programmata  l'analisi  preliminare, entro il termine di venticinque giorni lavorativi dalla richiesta del ReI,  presso  i  punti  per  l'accesso  o  altra  struttura  all'uopo identificata, al fine di» sono sostituite dalle seguenti:  «L'analisi preliminare e' finalizzata ad»;       6) al  comma  5,  le  parole  «il  progetto  personalizzato  e' sostituito dal patto di servizio, di cui all'articolo 20 del  decreto legislativo  n.  150  del  2015,  ovvero  dal  programma  di  ricerca intensiva di occupazione, di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo, qualora il patto di servizio sia sospeso ai sensi  dello stesso articolo 23, comma 5, redatti per ciascun  membro  del  nucleo familiare abile  al  lavoro  non  occupato.»  sono  sostituite  dalle seguenti: «i beneficiari sono indirizzati al  competente  centro  per l'impiego per la sottoscrizione dei Patti per il lavoro  connessi  al Rdc, entro trenta giorni dall'analisi preliminare.»;       7) il comma 6 e' abrogato;       8) al comma 10, le parole «l'informazione e l'accesso al ReI e» sono soppresse;     b) all'articolo 6:       1) al comma 1, il secondo e il terzo periodo sono soppressi;       2) al comma 2, lettera b), le parole  «connesso  al  ReI»  sono soppresse;       3) al  comma  4,  le  parole:  «I  beneficiari  del  ReI»  sono sostituite dalle seguenti: «I beneficiari del Rdc»;       4) al comma 6, le parole «facilitare  l'accesso  al  ReI»  sono sostituite dalle seguenti: «facilitare l'accesso al Rdc»;     c) all'articolo 7:       1) al comma 1, lettera a), le parole: «, inclusi i servizi  per l'informazione e l'accesso al ReI di cui  all'articolo  5,  comma  1» sono soppresse;       2) al comma 3, il  secondo  periodo  e'  soppresso;  nel  terzo periodo, le parole: «nell'atto di  programmazione  ovvero  nel  Piano regionale di cui all'articolo 14, comma  1,»  sono  sostituite  dalle seguenti: «in  un  atto  di  programmazione  regionale»;  nel  quarto periodo, le parole: «dell'atto di  programmazione  ovvero  nel  Piano regionale»   sono   sostituite   dalle   seguenti:   «dell'atto    di programmazione regionale»;       3)  al  comma  7,  le  parole  «i  beneficiari  del  ReI»  sono sostituite dalle seguenti: «i beneficiari del Rdc»;     d) all'articolo 10:       1) al comma 2, quarto periodo, le parole: «sentito  il  Garante per la protezione dei dati personali» sono sostituite dalle seguenti: «sentito il Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  il Garante per la protezione dei dati personali»;       2) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:         «2-bis. Ai fini della precompilazione dell'ISEE, i componenti maggiorenni il nucleo familiare esprimono preventivamente il consenso al trattamento dei dati personali,  reddituali  e  patrimoniali,  ivi inclusi i dati di cui al comma 1, ai sensi della  disciplina  vigente in  materia  di  protezione  dei  dati  personali.   All'atto   della manifestazione del consenso, il componente maggiorenne deve  indicare i soggetti dichiaranti autorizzati ad accedere alla DSU precompilata. Il consenso puo' essere manifestato rendendo  apposita  dichiarazione presso le strutture territoriali dell'INPS ovvero presso i centri  di assistenza fiscale di cui all'articolo 32 del decreto  legislativo  9 luglio 1997, n. 241, nonche' in maniera telematica  mediante  accesso al portale dell'INPS e dell'Agenzia delle  entrate.  Il  consenso  al trattamento dei propri dati  personali,  reddituali  e  patrimoniali, espresso secondo le modalita' indicate, e' comunicato e registrato su una base dati unica  gestita  dall'INPS  e  accessibile  ai  soggetti abilitati all'acquisizione del consenso. Resta ferma la facolta',  da esercitare con le medesime modalita' di  cui  al  terzo  periodo,  da parte di  ciascun  componente  maggiorenne  il  nucleo  familiare  di inibire in ogni momento all'INPS, all'Agenzia  delle  entrate  ed  ai centri di assistenza fiscale l'utilizzo dei dati  personali  ai  fini della elaborazione della DSU precompilata.         2-ter. Nel caso il consenso di cui al  comma  2-bis  non  sia stato espresso nelle modalita' ivi previste ovvero sia stato  inibito l'utilizzo dei dati personali ai fini della  elaborazione  della  DSU precompilata, resta ferma la possibilita' di presentare la DSU  nella modalita' non precompilata. In tal  caso,  in  sede  di  attestazione dell'ISEE, sono riportate analiticamente  le  eventuali  omissioni  o difformita'   riscontrate   nei   dati   dichiarati   rispetto   alle informazioni  disponibili  di  cui  al  comma  1,  incluse  eventuali difformita' su saldi e giacenze medie del patrimonio mobiliare.»;       3) al comma 4, le parole: «A decorrere  dal  1°  gennaio  2019» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1°  settembre  2019» e, in fine, e' aggiunto il seguente periodo:  «Le  DSU  in  corso  di validita' alla data della decorrenza di cui al primo periodo, restano valide fino al 31 dicembre 2019.»;     e) all'articolo 24:       1) al comma 3, lettera a), dopo il numero 2),  e'  inserito  il seguente: «2-bis. Piattaforma digitale del  Reddito  di  cittadinanza per il Patto di inclusione sociale;       2) il comma 9 del  decreto  legislativo  n.  147  del  2017  e' abrogato.     |  
|   |                                 Art. 12 
               Disposizioni finanziarie per l'attuazione                         del programma del Rdc 
   1. Ai fini dell'erogazione del beneficio economico del Rdc e  della Pensione di cittadinanza, di cui  agli  articoli  1,  2  e  3,  degli incentivi, di cui all'articolo 8, nonche' dell'erogazione del Reddito di inclusione, ai sensi dell'articolo 13, comma 1,  sono  autorizzati limiti di spesa nella misura di 5.894 milioni di euro  nel  2019,  di 7.131 milioni di euro nel 2020, di 7.355 milioni di euro nel  2021  e di 7.210 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 da  iscrivere  su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del  lavoro e delle  politiche  sociali  denominato  «Fondo  per  il  reddito  di cittadinanza».   2. Per le finalita' di cui al comma 1 e per consentire le attivita' di cui ai commi 9 e 10, le risorse del Fondo di cui al  comma  1,  ad eccezione  delle  risorse  necessarie  per  le   finalita'   di   cui all'articolo 13, comma 1, sono  trasferite  annualmente  all'INPS  su apposito conto corrente di tesoreria centrale ad esso intestato,  dal quale sono prelevate  le  risorse  necessarie  per  l'erogazione  del beneficio  da  trasferire  sul  conto  acceso  presso   il   soggetto incaricato del Servizio integrato di gestione della carta acquisti  e dei relativi rapporti amministrativi di cui  all'articolo  81,  comma 35, lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133.  L'Istituto stipula apposita convenzione con il soggetto incaricato del  servizio integrato di gestione della carta di cui al primo periodo.   3. Per  consentire  la  stipulazione,  previa  procedura  selettiva pubblica,  di  contratti  con  le  professionalita'   necessarie   ad organizzare  l'avvio  del  Rdc,  nelle  forme  del  conferimento   di incarichi di collaborazione, nonche' per la selezione, la  formazione e l'equipaggiamento, anche con il compito di seguire personalmente il beneficiario  nella  ricerca  di  lavoro,  nella  formazione  e   nel reinserimento professionale, e' autorizzata la spesa  nel  limite  di 200 milioni di euro per l'anno 2019, 250 milioni di euro  per  l'anno 2020 e di 50 milioni di euro  per  l'anno  2021  a  favore  di  ANPAL servizi S.p.A. che adegua i propri regolamenti a quanto disposto  dal presente comma.   4. Al fine di stabilizzare il personale a tempo determinato,  ANPAL servizi S.p.A. e' autorizzata ad assumere, mediante l'espletamento di procedure concorsuali riservate per titoli ed esami, entro  i  limiti di spesa di 1 milione di euro annui a decorrere  dall'anno  2019,  il personale  gia'  dipendente  di  ANPAL  servizi  S.p.A  in  forza  di contratti di lavoro a tempo determinato.   5. Anche al fine di consentire ai beneficiari di presentare domanda di Rdc e di pensione di cittadinanza  anche  attraverso  l'assistenza dei centri di assistenza fiscale in convenzione con l'INPS  ai  sensi dell'articolo  5  comma  1,   nonche'   per   le   attivita'   legate all'assistenza nella presentazione della DSU a fini ISEE affidate  ai predetti centri di assistenza fiscale, sono stanziati 20  milioni  di euro per l'anno 2019.   6. In deroga a quanto disposto dall'articolo 1,  comma  399,  della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e nei limiti della dotazione  organica dell'INPS a decorrere dall'anno 2019, e' autorizzata una spesa di  50 milioni di euro annui per l'assunzione di personale da assegnare alle strutture  dell'INPS  al  fine  di   dare   piena   attuazione   alle disposizioni contenute nel presente decreto.   7. Al  fine  dell'adeguamento  e  della  manutenzione  dei  sistemi informativi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per le attivita' di competenza di cui all'articolo 6, nonche' per  attivita' di comunicazione istituzionale sul programma Rdc, e'  autorizzata  la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.   8. All'articolo 1 della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  sono apportate le seguenti modifiche:     a) al comma 255, le parole «Fondo per il reddito di cittadinanza» sono   sostituite   dalle   seguenti:   «Fondo   da   ripartire   per l'introduzione del reddito di cittadinanza»;     b) al comma 258:       1) al primo periodo, le parole «fino a 1 miliardo di  euro  per ciascuno degli anni 2019 e  2020»  sono  sostituite  dalle  seguenti: «fino a 480 milioni di euro per l'anno 2019 e a 420 milioni  di  euro per l'anno 2020»;       2) al primo periodo sostituire le parole «e un importo  fino  a 10 milioni di euro» fino alla fine del periodo con  le  seguenti:  «. Per  il  funzionamento  dell'ANPAL  Servizi  Spa  e'   destinato   un contributo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019»;       3) al terzo periodo le parole: «, quanto a 120 milioni di  euro per l'anno 2019 e a 160 milioni di euro per  l'anno  2020,  a  valere sulle risorse destinate dal primo periodo al potenziamento dei centri per l'impiego e, quanto a 160  milioni  di  euro  annui  a  decorrere dall'anno 2021,» sono soppresse.   9. Ai fini del rispetto dei limiti di spesa annuali di cui al comma 1, l'INPS accantona, a  valere  sulle  disponibilita'  del  conto  di tesoreria di cui al comma  2,  alla  concessione  di  ogni  beneficio economico del Rdc, un  ammontare  di  risorse  pari  alle  mensilita' spettanti nell'anno, per ciascuna annualita' in cui il  beneficio  e' erogato. All'inizio di ciascuna annualita'  e'  altresi'  accantonata una quota pari alla meta' di una mensilita'  aggiuntiva  per  ciascun nucleo beneficiario nel programma da oltre sei mesi, al fine di tener conto degli incentivi di cui all'articolo 8. In caso  di  esaurimento delle risorse disponibili per l'esercizio di riferimento ai sensi del comma 1, con decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dall'esaurimento di dette  risorse,  e' ristabilita  la  compatibilita'  finanziaria  mediante  rimodulazione dell'ammontare del beneficio. Nelle more dell'adozione del decreto di cui  al  secondo  periodo,  l'acquisizione  di  nuove  domande  e  le erogazioni  sono  sospese.  La   rimodulazione   dell'ammontare   del beneficio opera esclusivamente nei  confronti  delle  erogazioni  del beneficio successive all'esaurimento delle risorse non accantonate.   10. Fermo restando il monitoraggio di  cui  all'articolo  1,  comma 257, della legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  l'INPS  provvede  al monitoraggio delle erogazioni del beneficio economico del Rdc,  della Pensione di cittadinanza e degli incentivi  di  cui  all'articolo  8, inviando  entro  il  10  di  ciascun  mese  la  rendicontazione   con riferimento alla mensilita' precedente  delle  domande  accolte,  dei relativi oneri, nonche' delle risorse accantonate ai sensi del  comma 9, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e  al  Ministero dell'economia e delle finanze, secondo  le  indicazioni  fornite  dai medesimi Ministeri. L'INPS comunica tempestivamente al Ministero  del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, il raggiungimento, da parte dell'ammontare di accantonamenti disposti ai sensi del comma 9, del novanta per  cento  delle  risorse disponibili ai sensi del comma 1.   11. Qualora nell'ambito del monitoraggio di cui  al  primo  periodo del comma 10 siano accertati, rispetto agli oneri previsti, eventuali minori  oneri,  aventi  anche  carattere  pluriennale,  le  correlate risorse confluiscono nel fondo di cui all'articolo 1, comma 255 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per essere destinate anche ai  centri per l'impiego di cui  all'articolo  18  del  decreto  legislativo  14 settembre 2015, n. 150, al fine del loro potenziamento. In  tal  caso sono conseguentemente rideterminati i limiti di spesa di cui al comma 1. L'accertamento avviene quadrimestralmente tramite la procedura  di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n.  241.  Il  Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con  propri decreti, su proposta  del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche sociali, le occorrenti variazioni di bilancio.   12. Al  finanziamento  dei  livelli  essenziali  delle  prestazioni sociali, di cui all'articolo 4, comma 13, ivi inclusi eventuali costi per l'adeguamento  dei  sistemi  informativi  dei  comuni,  in  forma singola o associata, per effetto  di  quanto  previsto  dal  presente decreto, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse residue  della quota del Fondo per la lotta alla poverta' e alla esclusione  sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28  dicembre  2015,  n. 208, destinata  al  rafforzamento  degli  interventi  e  dei  servizi sociali ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n.  147  del 2017.     |  
|   |                                 Art. 13 
                   Disposizioni transitorie e finali 
   1. A decorrere dal 1° marzo 2019, il Reddito di inclusione non puo' essere piu' richiesto e a decorrere dal successivo mese di aprile non e' piu' riconosciuto, ne' rinnovato. Per coloro ai quali  il  Reddito di inclusione sia stato riconosciuto in data  anteriore  al  mese  di aprile 2019, il beneficio continua ad essere erogato  per  la  durata inizialmente prevista, fatta  salva  la  possibilita'  di  presentare domanda per il Rdc, nonche' il progetto  personalizzato  definito  ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n.  147  del  2017.  Il Reddito di inclusione continua ad essere erogato con le procedure  di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 147 del 2017 e  non  e' in alcun modo compatibile con la contemporanea fruizione del  Rdc  da parte di alcun componente il nucleo familiare.   2. Sono in ogni  caso  fatte  salve  le  potesta'  attribuite  alle regioni a statuto speciale e  alle  province  autonome  di  Trento  e Bolzano dai rispettivi statuti speciali e  dalle  relative  norme  di attuazione.     |  
|   |                                 Art. 14   Disposizioni in materia di accesso al  trattamento  di  pensione  con  almeno 62 anni di eta' e 38 anni di contributi 
   1. In via sperimentale per  il  triennio  2019-2021,  gli  iscritti all'assicurazione generale obbligatoria  e  alle  forme  esclusive  e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonche' alla  gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto  1995, n. 335, possono conseguire il diritto  alla  pensione  anticipata  al raggiungimento  di  un'eta'  anagrafica  di  almeno  62  anni  e   di un'anzianita' contributiva minima di 38  anni,  di  seguito  definita «pensione quota 100». Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2021 puo' essere esercitato  anche  successivamente  alla  predetta  data, ferme restando le disposizioni del presente articolo. Il requisito di eta' anagrafica di cui  al  presente  comma,  non  e'  adeguato  agli incrementi  alla  speranza  di  vita  di  cui  all'articolo  12   del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.   2. Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione  quota  100, gli iscritti a due o piu' gestioni previdenziali di cui al  comma  1, che non siano gia' titolari di trattamento pensionistico a carico  di una delle predette gestioni, hanno facolta'  di  cumulare  i  periodi assicurativi  non  coincidenti  nelle  stesse  gestioni  amministrate dall'INPS, in base alle disposizioni di  cui  all'articolo  1,  commi 243, 245 e 246, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Ai  fini  della decorrenza  della  pensione  di  cui  al   presente   comma   trovano applicazione le disposizioni previste dai commi 4, 5, 6 e  7.  Per  i lavoratori  dipendenti  dalle  pubbliche   amministrazioni   di   cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n. 165,  in  caso  di  contestuale  iscrizione  presso   piu'   gestioni pensionistiche, ai  fini  della  decorrenza  della  pensione  trovano applicazione le disposizioni previste dai commi 6 e 7.   3. La pensione quota 100 non e' cumulabile, a far  data  dal  primo giorno di decorrenza della  pensione  e  fino  alla  maturazione  dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi  da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione  di  quelli  derivanti  da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.   4. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche di cui al comma 1  che maturano entro il 31 dicembre 2018 i requisiti previsti  al  medesimo comma,  conseguono  il  diritto  alla  decorrenza   del   trattamento pensionistico dal 1° aprile 2019.   5. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche di cui al comma 1  che maturano dal 1° gennaio 2019 i requisiti previsti al medesimo  comma, conseguono il diritto alla decorrenza del  trattamento  pensionistico trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi.   6. Tenuto conto della specificita' del rapporto  di  impiego  nella pubblica amministrazione e dell'esigenza di garantire la  continuita' e il buon  andamento  dell'azione  amministrativa  e  fermo  restando quanto previsto dal comma 7, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano ai lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  n.  165  del 2001, nel rispetto della seguente disciplina:     a) i dipendenti pubblici che maturano entro la data di entrata in vigore del  presente  decreto  i  requisiti  previsti  dal  comma  1, conseguono il diritto alla decorrenza del  trattamento  pensionistico dal 1° agosto 2019;     b) i dipendenti pubblici che maturano dal giorno successivo  alla data di entrata in vigore del presente decreto i  requisiti  previsti dal comma 1, conseguono il diritto alla  decorrenza  del  trattamento pensionistico trascorsi  sei  mesi  dalla  data  di  maturazione  dei requisiti stessi e comunque non prima della data di cui alla  lettera a) del presente comma;     c) la domanda di collocamento a  riposo  deve  essere  presentata all'amministrazione di appartenenza con un preavviso di sei mesi;     d) limitatamente al diritto alla pensione quota  100,  non  trova applicazione l'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30  ottobre  2013, n. 125.   7. Ai fini del  conseguimento  della  pensione  quota  100  per  il personale del comparto scuola ed AFAM si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997,  n.  449. In sede di prima applicazione, entro il 28 febbraio 2019, il relativo personale a tempo indeterminato puo' presentare domanda di cessazione dal  servizio  con  effetti  dall'inizio  rispettivamente   dell'anno scolastico o accademico.   8. Sono fatte salve le disposizioni che  prevedono  requisiti  piu' favorevoli in materia di accesso al pensionamento.   9. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si  applicano  per  il conseguimento della prestazione di cui all'articolo 4, commi 1  e  2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, nonche' alle  prestazioni  erogate ai sensi dell'articolo 26, comma 9, lettera b), e  dell'articolo  27, comma 5, lettera f), del decreto legislativo 14  settembre  2015,  n. 148.   10. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si  applicano  altresi'  al personale  militare  delle  Forze  armate,  soggetto  alla  specifica disciplina recata dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n.  165,  e al personale delle Forze  di  polizia  e  di  polizia  penitenziaria, nonche' al personale operativo del Corpo  nazionale  dei  vigili  del fuoco e al personale della Guardia di finanza.     |  
|   |                                 Art. 15   Riduzione  anzianita'  contributiva  per  accesso  al   pensionamento  anticipato  indipendente  dall'eta'  anagrafica.   Decorrenza   con  finestre trimestrali 
   1. Il comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre  2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011, n. 214, e' sostituito dal seguente: «10. A decorrere dal  1°  gennaio 2019 e con riferimento ai soggetti la cui  pensione  e'  liquidata  a carico  dell'AGO  e  delle  forme  sostitutive  ed  esclusive   della medesima, nonche' della gestione  separata  di  cui  all'articolo  2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'accesso alla  pensione anticipata  e'   consentito   se   risulta   maturata   un'anzianita' contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10  mesi per le donne. Il trattamento pensionistico decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei predetti requisiti».   2. Al requisito contributivo di cui all'articolo 24, comma 10,  del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non trovano  applicazione,  dal 1° gennaio 2019 e fino al 31  dicembre  2026,  gli  adeguamenti  alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge  31  maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio 2010, n. 122.   3. In sede di prima applicazione i soggetti che  hanno  maturato  i requisiti dal 1° gennaio 2019 alla data  di  entrata  in  vigore  del presente decreto conseguono il diritto al  trattamento  pensionistico dal 1° aprile 2019.   4. Per le finalita' di cui al presente articolo, al  personale  del comparto  scuola  e  AFAM  si  applicano  le  disposizioni   di   cui all'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997,  n.  449.  In sede di prima applicazione, entro il 28 febbraio  2019,  il  relativo personale a tempo indeterminato puo' presentare domanda di cessazione dal  servizio  con  effetti  dall'inizio  rispettivamente   dell'anno scolastico o accademico.     |  
|   |                                 Art. 16 
                             Opzione donna 
   1.  Il  diritto  al   trattamento   pensionistico   anticipato   e' riconosciuto, secondo le regole di calcolo del  sistema  contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n.180, nei confronti delle lavoratrici che  entro  il  31  dicembre  2018  hanno  maturato un'anzianita' contributiva pari o superiore  a  trentacinque  anni  e un'eta' pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e  a 59 anni per le lavoratrici autonome. Il predetto  requisito  di  eta' anagrafica non e' adeguato agli incrementi alla speranza di  vita  di cui  all'articolo  12  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.   2. Al trattamento pensionistico di cui al comma 1 si  applicano  le disposizioni in materia di decorrenza  di  cui  all'articolo  12  del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.   3. Per le finalita' di cui al presente articolo, al  personale  del comparto  scuola  e  AFAM  si  applicano  le  disposizioni   di   cui all'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997,  n.  449.  In sede di prima applicazione, entro il 28 febbraio  2019,  il  relativo personale a tempo indeterminato puo' presentare domanda di cessazione dal  servizio  con  effetti  dall'inizio  rispettivamente   dell'anno scolastico o accademico.     |  
|   |                                 Art. 17   Abrogazione incrementi eta'  pensionabile  per  effetto  dell'aumento  della speranza di vita per i lavoratori precoci 
   1. Per i soggetti che maturano i requisiti di cui  all'articolo  1, comma 199,  della  legge  11  dicembre  2016,  n.  232,  non  trovano applicazione dal 1° gennaio 2019 e  fino  al  31  dicembre  2026  gli adeguamenti di cui all'articolo 1, comma 200, della medesima legge n. 232 del 2016 e di cui all'articolo  1,  comma  149,  della  legge  27 dicembre 2017, n. 205, e gli stessi  soggetti,  a  decorrere  dal  1° gennaio 2019, conseguono il diritto alla decorrenza  del  trattamento pensionistico trascorsi  tre  mesi  dalla  data  di  maturazione  dei requisiti stessi. Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa di  cui all'articolo  1,  comma  203,  della  legge  n.  232  del  2016,   e' incrementata di 31 milioni di euro per l'anno 2019, 54,4  milioni  di euro per l'anno 2020, 49,5 milioni di  euro  per  l'anno  2021,  55,3 milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per l'anno 2023, 118,1 milioni di euro per l'anno 2024,  164,5  milioni  di  euro  per l'anno 2025, 203,7 milioni di euro per l'anno 2026, 215,3 milioni  di euro per l'anno 2027 e  219,5  milioni  di  euro  annui  a  decorrere dall'anno 2028.     |  
|   |                                 Art. 18 
                              Ape sociale 
   1. All'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole «31 dicembre 2018»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31 dicembre 2019». Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 186 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 232 del  2016 e' incrementata di 16,2  milioni  di  euro  per  l'anno  2019,  131,8 milioni di euro per l'anno 2020, 142,8 milioni  di  euro  per  l'anno 2021, 104,1 milioni di euro per l'anno 2022, 51,0 milioni di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro per l'anno 2024 e l'articolo 1, comma 167,  della  legge  27  dicembre  2017,  n.  205  e'  soppresso.   Le disposizioni di cui  al  secondo  e  terzo  periodo  del  comma  165, dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017 si  applicano  anche  con riferimento ai soggetti che  verranno  a  trovarsi  nelle  condizioni indicate nel corso dell'anno 2019.     |  
|   |                                 Art. 19   Termine di prescrizione dei contributi di previdenza e di  assistenza              sociale per le amministrazioni pubbliche 
   1. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, dopo il  comma 10 e' inserito il seguente:     «10-bis. Per le  gestioni  previdenziali  esclusive  amministrate dall'INPS  cui  sono   iscritti   i   lavoratori   dipendenti   delle amministrazioni pubbliche di cui  al  decreto  legislativo  30  marzo 2001, n. 165, i termini di prescrizione di  cui  ai  commi  9  e  10, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai  periodi  di  competenza fino al 31 dicembre 2014, non si applicano fino al 31 dicembre  2021, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali  passati  in giudicato nonche' il diritto all'integrale trattamento  pensionistico del lavoratore.».     |  
|   |                                 Art. 20 
       Facolta' di riscatto periodi non coperti da contribuzione 
   1. In via sperimentale, per il  triennio  2019-2021,  gli  iscritti all'assicurazione  generale  obbligatoria   per   l'invalidita',   la vecchiaia e i superstiti  dei  lavoratori  dipendenti  e  alle  forme sostitutive  ed  esclusive  della  medesima,  nonche'  alle  gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e alla  gestione  separata  di  cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, privi di anzianita' contributiva al 31 dicembre 1995 e non  gia'  titolari  di pensione, hanno facolta' di  riscattare,  in  tutto  o  in  parte,  i periodi antecedenti alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente decreto  compresi  tra  la  data  del  primo  e  quella   dell'ultimo contributo comunque accreditato nelle  suddette  forme  assicurative, non soggetti a obbligo contributivo e che non siano gia'  coperti  da contribuzione,  comunque  versata  e  accreditata,  presso  forme  di previdenza obbligatoria.  Detti  periodi  possono  essere  riscattati nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi.   2. L'eventuale successiva acquisizione di  anzianita'  assicurativa antecedente al 1° gennaio 1996 determina l'annullamento d'ufficio del riscatto  gia'  effettuato  ai  sensi  del  presente  articolo,   con conseguente restituzione dei contributi.   3.  La  facolta'  di  cui  al  comma  1  e'  esercitata  a  domanda dell'assicurato o dei suoi superstiti o dei suoi  parenti  ed  affini entro il secondo grado, e l'onere e' determinato in base  ai  criteri fissati dal comma 5 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184. L'onere cosi' determinato  e'  detraibile  dall'imposta lorda nella misura del 50 per cento con una  ripartizione  in  cinque quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento  e in quelli successivi.   4. Per i lavoratori del settore privato l'onere per il riscatto  di cui  al  comma  1  puo'  essere  sostenuto  dal  datore   di   lavoro dell'assicurato  destinando,  a  tal  fine,  i  premi  di  produzione spettanti al lavoratore  stesso.  In  tal  caso,  e'  deducibile  dal reddito  di  impresa  e  da  lavoro  autonomo  e,   ai   fini   della determinazione dei redditi da lavoro dipendente, rientra nell'ipotesi di cui  all'articolo  51,  comma  2,  lettera  a),  del  decreto  del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.   5. Il  versamento  dell'onere  puo'  essere  effettuato  ai  regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero in massimo 60 rate mensili, ciascuna di importo non  inferiore  a  euro  30,  senza applicazione di interessi  per  la  rateizzazione.  La  rateizzazione dell'onere non puo' essere concessa nei casi in cui i  contributi  da riscatto debbano essere  utilizzati  per  la  immediata  liquidazione della pensione diretta o indiretta o nel caso in cui gli stessi siano determinanti per l'accoglimento di una domanda di  autorizzazione  ai versamenti volontari; qualora cio' avvenga nel corso della  dilazione gia'  concessa,  la  somma  ancora  dovuta  sara'  versata  in  unica soluzione.   6. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997,  n.  184, dopo il comma 5-ter, e' aggiunto, in fine, il seguente:     «5-quater. La facolta' di riscatto di cui al  presente  articolo, dei periodi da valutare con il sistema contributivo,  e'  consentita, fino al compimento del quarantacinquesimo anno di eta'. In tal  caso, l'onere dei periodi di riscatto e' costituito dal  versamento  di  un contributo, per ogni anno  da  riscattare,  pari  al  livello  minimo imponibile annuo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990,  n.  233,  moltiplicato  per  l'aliquota   di   computo   delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione  generale  obbligatoria per i lavoratori dipendenti, vigenti alla data di presentazione della domanda.».     |  
|   |                                 Art. 21   Esclusione opzionale dal massimale contributivo  dei  lavoratori  che  prestano servizio in settori  in  cui  non  sono  attive  forme  di  previdenza complementare compartecipate dal datore di lavoro 
   1. In deroga al secondo periodo del comma 18 dell'articolo 2  della legge  18  agosto  1995,  n.  335,  i  lavoratori   delle   pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 3  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che prestano  servizio  in settori  in  cui  non   risultano   attivate   forme   pensionistiche complementari  compartecipate  dal  datore  di  lavoro  e  che  siano iscritti a far data  dal  1°  gennaio  1996  a  forme  pensionistiche obbligatorie possono, su domanda, essere esclusi dal  meccanismo  del massimale contributivo di cui al medesimo comma 18. La domanda di cui al primo periodo deve essere proposta entro il termine  di  sei  mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto o dalla data  di superamento  del  massimale  contributivo  oppure   dalla   data   di assunzione.     |  
|   |                                 Art. 22 
                   Fondi di solidarieta' bilaterali 
   1. Fermo restando quanto previsto al comma 9 dell'articolo 14, e in attesa della riforma dei Fondi di solidarieta' bilaterali di  settore con  l'obiettivo  di  risolvere   esigenze   di   innovazione   delle organizzazioni   aziendali   e   favorire   percorsi   di    ricambio generazionale,   anche   mediante   l'erogazione    di    prestazioni previdenziali integrative finanziate con i fondi  interprofessionali, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,  i fondi di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148,  oltre le finalita' previste dall'articolo 26, comma 9, del medesimo decreto legislativo n. 148 del 2015,  possono  altresi'  erogare  un  assegno straordinario per il sostegno al reddito a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per l'opzione per l'accesso alla pensione  quota 100 di cui al presente decreto entro il  31  dicembre  2021  e  ferma restando la modalita' di finanziamento di cui all'articolo 33,  comma 3, del citato decreto legislativo n. 148 del 2015.   2. L'assegno di cui al comma 1 puo' essere erogato solo in presenza di  accordi  collettivi   di   livello   aziendale   o   territoriale sottoscritti con le organizzazioni  sindacali  comparativamente  piu' rappresentative a livello nazionale nei quali e' stabilito a garanzia dei livelli occupazionali il numero  di  lavoratori  da  assumere  in sostituzione dei lavoratori che accedono a tale prestazione.   3. Nell'ambito delle ulteriori prestazioni di cui  all'articolo  32 del decreto legislativo n. 148 del  2015,  i  Fondi  di  solidarieta' provvedono, a loro carico e previo il versamento  agli  stessi  Fondi della relativa provvista finanziaria da parte dei datori  di  lavoro, anche al versamento della contribuzione correlata a periodi utili per il conseguimento di qualunque diritto alla pensione anticipata  o  di vecchiaia, riscattabili o ricongiungibili precedenti  all'accesso  ai Fondi di solidarieta'. Le disposizioni di cui al  presente  comma  si applicano ai lavoratori che maturano i  requisiti  per  fruire  della prestazione straordinaria senza ricorrere ad operazioni di riscatto o ricongiunzione, ovvero  a  coloro  che  raggiungono  i  requisiti  di accesso alla prestazione straordinaria per  effetto  del  riscatto  o della ricongiunzione. Le relative risorse sono versate  ai  Fondi  di solidarieta'  dal  datore  di  lavoro  interessato  e   costituiscono specifica fonte di finanziamento riservata alle finalita' di  cui  al presente comma. I predetti versamenti sono deducibili ai sensi  della normativa vigente.   4. Per le prestazioni di cui all'articolo 4, commi  1  e  2,  della legge 28 giugno 2012, n. 92, e all'articolo 26, comma 9, lettera  b), e all'articolo 27, comma 5, lettera f), del  decreto  legislativo  n. 148 del 2015, con decorrenze successive al 1° gennaio 2019, il datore di lavoro interessato ha l'obbligo di provvedere al  pagamento  della prestazione ai  lavoratori  fino  alla  prima  decorrenza  utile  del trattamento pensionistico e, ove prevista dagli  accordi  istitutivi, al versamento della contribuzione correlata  fino  al  raggiungimento dei requisiti minimi previsti.   5. Gli accordi previsti dal presente articolo, ai fini  della  loro efficacia,  devono  essere  depositati  entro  trenta  giorni   dalla sottoscrizione   con   le   modalita'   individuate   in   attuazione dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015,  n.  151. Le disposizioni del presente articolo si  applicano  anche  ai  fondi bilaterali gia' costituiti o in corso di costituzione.   6. Il Fondo di solidarieta' per il lavoro in  somministrazione,  di cui all'articolo 27 del decreto legislativo n.148 del 2015, istituito presso il Fondo di cui all'articolo 12  del  decreto  legislativo  10 settembre 2003, n.  276,  e'  autorizzato  a  versare  all'INPS,  per periodi non  coperti  da  contribuzione  obbligatoria  o  figurativa, contributi pari all'aliquota di finanziamento prevista per  il  Fondo lavoratori  dipendenti,  secondo  quanto  stabilito   dal   contratto collettivo nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro.  Le modalita' di determinazione della contribuzione e di  versamento  del contributo sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sentito il Ministro dell'economia e delle  finanze. Rientrano altresi' tra le competenze del Fondo  di  cui  al  presente comma,  a  valere  sulle   risorse   appositamente   previste   dalla contrattazione  collettiva  di  settore,  i  programmi  formativi  di riconversione o  riqualificazione  professionale,  nonche'  le  altre misure di politica attiva stabilite dalla  contrattazione  collettiva stessa.     |  
|   |                                 Art. 23 
                           Anticipo del TFS 
   1. Ferma restando la normativa vigente in materia  di  liquidazione dell'indennita'  di  fine  servizio  comunque  denominata,   di   cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,  convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  i  lavoratori di cui all'articolo 1, comma 2,  del  decreto  legislativo  30  marzo 2001, n. 165, nonche' il personale degli enti  pubblici  di  ricerca, cui e' liquidata la pensione quota 100  ai  sensi  dell'articolo  14, conseguono  il  riconoscimento  dell'indennita'  di   fine   servizio comunque denominata al momento in  cui  tale  diritto  maturerebbe  a seguito del  raggiungimento  dei  requisiti  di  accesso  al  sistema pensionistico, ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  dicembre 2011, n. 214, tenuto anche conto di quanto disposto dal comma 12  del medesimo  articolo  relativamente  agli  adeguamenti  dei   requisiti pensionistici alla speranza di vita.   2. Sulla base di apposite certificazioni  rilasciate  dall'INPS,  i soggetti di cui al  comma  1  nonche'  i  soggetti  che  accedono  al trattamento di pensione ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22 dicembre 2011, n. 214, possono presentare richiesta di  finanziamento di una somma pari all'importo,  definito  nella  misura  massima  nel successivo comma 5, dell'indennita' di fine servizio  maturata,  alle banche o agli intermediari finanziari che aderiscono  a  un  apposito accordo  quadro  da  stipulare,  entro  60  giorni  dalla   data   di conversione in legge del presente decreto, tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'Associazione bancaria italiana, sentito l'INPS. Ai fini del rimborso  del  finanziamento  e dei  relativi  interessi,  l'INPS  trattiene  il   relativo   importo dall'indennita'  di  fine  servizio  comunque  denominata,   fino   a concorrenza dello stesso. Gli  importi  trattenuti  dall'INPS,  fermo restando quanto stabilito dall'articolo 545 del codice  di  procedura civile, non sono soggetti a procedure di sequestro o pignoramento  e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtu' di  qualsivoglia  azione esecutiva o cautelare. Il finanziamento e' garantito  dalla  cessione pro solvendo, automatica e nel limite dell'importo finanziato,  senza alcuna formalita', dei crediti  derivanti  dal  trattamento  di  fine servizio maturato, che  i  soggetti  di  cui  al  primo  periodo  del presente comma vantano nei confronti dell'INPS.   3.  E'  istituito  nello  stato   di   previsione   del   Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo di garanzia per  l'accesso  ai finanziamenti di cui al comma 2, con una dotazione iniziale pari a 50 milioni di euro per  l'anno  2019.  Ai  relativi  oneri  si  provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile  2014,  n.  66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.  La garanzia del Fondo copre l'80 per cento del finanziamento di  cui  al comma  2  e  dei  relativi  interessi.  Il  Fondo  e'   ulteriormente alimentato con le commissioni, orientate a  criteri  di  mercato,  di accesso al Fondo stesso, che  a  tal  fine  sono  versate  sul  conto corrente presso la tesoreria dello Stato istituito ai sensi del comma 8.  La  garanzia  del  Fondo  e'  a   prima   richiesta,   esplicita, incondizionata, irrevocabile. Gli interventi del Fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato, avente  le  medesime  caratteristiche  di quella del Fondo, quale garanzia di ultima istanza. La garanzia dello Stato  e'  elencata  nell'allegato  allo  stato  di  previsione   del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 31 della legge  31  dicembre  2009,  n.  196.  Il  finanziamento  e'  altresi' assistito  automaticamente  dal  privilegio   di   cui   all'articolo 2751-bis, primo comma, numero 1), del  codice  civile.  Il  Fondo  e' surrogato di diritto alla banca o all'intermediario finanziario,  per l'importo pagato, nonche' nel privilegio di cui  al  citato  articolo 2751-bis, primo comma, numero 1), del codice civile.   4. Il finanziamento di cui al  comma  2  e  le  formalita'  a  esso connesse   nell'intero   svolgimento   del   rapporto   sono   esenti dall'imposta di registro, dall'imposta  di  bollo  e  da  ogni  altra imposta indiretta, nonche' da ogni altro tributo o  diritto.  Per  le finalita' di cui al decreto legislativo 21  novembre  2007,  n.  231, l'operazione di finanziamento e' sottoposta a  obblighi  semplificati di adeguata verifica della clientela.   5. L'importo finanziabile e' pari a 30.000 euro ovvero  all'importo spettante ai soggetti di cui al comma 2 nel caso in cui  l'indennita' di fine servizio comunque denominata sia di importo  inferiore.  Alle operazioni di finanziamento di cui al comma 2 si applica il tasso  di interesse indicato nell'accordo quadro di cui al medesimo comma.   6. Gli interessi  vengono  liquidati  contestualmente  al  rimborso della quota capitale.   7. Le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e gli ulteriori criteri, condizioni e adempimenti, anche  in termini di trasparenza ai sensi del Titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per l'accesso al finanziamento, nonche'  i criteri, le condizioni e le modalita' di funzionamento del  Fondo  di garanzia di cui al comma 3 e della garanzia di ultima  istanza  dello Stato sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio  dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la pubblica amministrazione, da emanare entro sessanta giorni dalla data di conversione in legge del  presente  decreto,  sentiti  l'INPS,  il Garante per la protezione dei dati personali  e  l'Autorita'  garante della concorrenza e del mercato.   8. La gestione del Fondo di garanzia di cui al comma 3 e'  affidata all'INPS sulla base di un'apposita convenzione da  stipulare  tra  lo stesso Istituto e il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il  Ministro  per  la pubblica amministrazione. Per la  predetta  gestione  e'  autorizzata l'istituzione di un apposito conto corrente presso la tesoreria dello Stato intestato al gestore.     |  
|   |                                 Art. 24 
                           Detassazione TFS 
   1.  L'aliquota  dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche determinata ai sensi dell'articolo 19, comma 2-bis, del  Testo  unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sull'indennita' di fine servizio comunque denominata e' ridotta in misura pari a:     a) 1,5 punti percentuali per le  indennita'  corrisposte  decorsi dodici mesi  dalla  cessazione  del  rapporto  di  lavoro  o,  se  la cessazione sia anteriore al 1° gennaio  2019,  a  decorrere  da  tale data;     b) 3 punti percentuali  per  le  indennita'  corrisposte  decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro  o,  se  la cessazione sia anteriore al 1° gennaio  2019,  a  decorrere  da  tale data;     c) 4,5 punti percentuali per le  indennita'  corrisposte  decorsi trentasei mesi dalla cessazione del  rapporto  di  lavoro  o,  se  la cessazione sia anteriore al 1° gennaio  2019,  a  decorrere  da  tale data;     d) 6 punti percentuali  per  le  indennita'  corrisposte  decorsi quarantotto mesi dalla cessazione del rapporto di  lavoro  o,  se  la cessazione sia anteriore al 1° gennaio  2019,  a  decorrere  da  tale data;     e) 7,5 punti percentuali per le  indennita'  corrisposte  decorsi sessanta mesi o piu' dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio  2019,  a  decorrere  da  tale data.   2. La disposizione di cui  al  presente  articolo  non  si  applica sull'imponibile dell'indennita' di fine servizio di importo superiore a 50.000 euro.     |  
|   |                                 Art. 25 
             Ordinamento degli Enti previdenziali pubblici 
   1. All'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994,  n.  479, sono apportate le seguenti modificazioni:     a) al comma 2 dopo la lettera a) e' aggiunta la seguente: «a-bis) il consiglio di amministrazione»;     b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto; convoca e presiede il  consiglio di amministrazione; puo'  assistere  alle  sedute  del  consiglio  di indirizzo e vigilanza. Il Presidente e' nominato ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con la procedura di cui all'articolo 3  della legge 23 agosto 1988, n. 400;  la  deliberazione  del  Consiglio  dei ministri e' adottata su proposta del  Ministro  del  lavoro  e  delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle finanze.»;     c) al comma 4:       1) al secondo periodo dopo la parola «cessazione» sono inserite le seguenti: «o decadenza»;       2) dopo  il  secondo  periodo  e'  aggiunto  il  seguente:  «Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede alla  proposta di nomina di cui al comma 3.»;     d) il comma 5 e' sostituito dal seguente:  «5.  Il  consiglio  di amministrazione predispone i piani pluriennali,  i  criteri  generali dei piani di investimento e disinvestimento, il  bilancio  preventivo ed il conto consuntivo; approva i  piani  annuali  nell'ambito  della programmazione; delibera i piani d'impiego dei  fondi  disponibili  e gli atti individuati nel  regolamento  interno  di  organizzazione  e funzionamento;  delibera  il  regolamento  organico  del   personale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative  del personale, nonche' l'ordinamento dei servizi, la dotazione organica e i regolamenti concernenti l'amministrazione e la  contabilita',  e  i regolamenti di cui all'articolo  10  del  decreto-legge  30  dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29  febbraio 1988, n. 48; trasmette trimestralmente al consiglio  di  indirizzo  e vigilanza  una  relazione  sull'attivita'  svolta   con   particolare riferimento al processo produttivo e al profilo finanziario,  nonche' qualsiasi altra  relazione  che  venga  richiesta  dal  consiglio  di indirizzo e vigilanza.  Il  consiglio  esercita  inoltre  ogni  altra funzione che non sia compresa nella sfera di competenza  degli  altri organi  dell'ente.  Il   consiglio   e'   composto   dal   presidente dell'Istituto, che lo  presiede,  e  da  quattro  membri  scelti  tra persone dotate di comprovata competenza e professionalita' nonche' di indiscussa  moralita'  e  indipendenza.  Si  applicano,  riguardo  ai requisiti, le disposizioni di cui al  decreto  legislativo  14  marzo 2013, n. 33 e al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. La  carica di consigliere di amministrazione  e'  incompatibile  con  quella  di componente del consiglio di indirizzo e vigilanza.»;     e) al comma 8 e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  «Il consiglio di amministrazione e' nominato con decreto  del  Presidente del Consiglio dei ministri su proposta  del  Ministro  del  lavoro  e delle politiche sociali di concerto con il Ministro  dell'economia  e delle finanze.»;     f) il comma 11 e' sostituito dal seguente:  «11.  Gli  emolumenti rispettivamente del Presidente e  dei  componenti  del  consiglio  di amministrazione di INPS e INAIL sono definiti senza nuovi o  maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con decreto del  Ministro  del lavoro  e  delle  politiche  sociali  di  concerto  con  il  Ministro dell'economia e delle finanze. Ai predetti fini,  ferme  restando  le misure di contenimento  della  medesima  spesa  gia'  previste  dalla legislazione vigente, ciascun Istituto definisce entro il  30  aprile 2019, ulteriori interventi di  riduzione  strutturale  delle  proprie spese di funzionamento.  Le  predette  misure  sono  sottoposte  alla verifica del collegio dei sindaci dei rispettivi enti previdenziali e comunicate ai Ministeri vigilanti.».   2. In fase di prima attuazione, al momento  della  scadenza,  della decadenza o della cessazione del mandato del Presidente  dell'INPS  e dell'INAIL, nelle more del perfezionamento della procedura di  nomina del  nuovo  Presidente  e  del  consiglio  di  amministrazione,   per consentire il corretto dispiegarsi dell'azione  amministrativa  degli Istituti, con apposito  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle finanze, possono essere nominati i soggetti  cui  sono  attribuiti  i poteri,  rispettivamente,  del  Presidente   e   del   consiglio   di amministrazione, come individuati  nelle  disposizioni  del  presente decreto. Al riguardo, sempre in fase di prima attuazione,  non  trova applicazione l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.   3. Il comma 8 dell'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2010,  n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122 e' abrogato.     |  
|   |                                 Art. 26 
                 Fondo di solidarieta' trasporto aereo 
   1. All'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, il comma 47 e' sostituito dal seguente: «47. A decorrere  dal  1°  gennaio  2020  le maggiori somme  derivanti  dall'incremento  dell'addizionale  di  cui all'articolo 6-quater, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005,  n.  43, come modificato dal comma 48 del presente  articolo,  sono  riversate alla gestione degli  interventi  assistenziali  e  di  sostegno  alle gestioni previdenziali dell'INPS, di cui all'articolo 37 della  legge 9 marzo 1989, n. 88, e per l'anno 2019 le stesse somme sono riversate alla medesima gestione nella misura del 50 per cento.».   2. All'articolo 6-quater del decreto-legge 31 gennaio 2005,  n.  7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n.  43,  il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2.  L'addizionale  comunale  sui diritti di imbarco e' altresi' incrementata di tre euro a passeggero. L'incremento dell'addizionale di cui al presente comma  e'  destinato fino al 31 dicembre 2018 ad  alimentare  il  Fondo  speciale  per  il sostegno del reddito  e  dell'occupazione  e  della  riconversione  e riqualificazione del  personale  del  settore  del  trasporto  aereo, costituito ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge  5  ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge  3  dicembre 2004, n. 291 e, per l'anno 2019, all'alimentazione del predetto Fondo nella misura del cinquanta per cento».   3.  Sono  abrogati  i  commi  5  e  6  dell'articolo   13-ter   del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con  modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160.     |  
|   |                                 Art. 27 
                   Disposizioni in materia di giochi 
   1. La ritenuta sulle vincite  del  gioco  numerico  a  quota  fissa denominato «10&lotto» e dei relativi giochi opzionali e complementari e' fissata all'11 per cento a decorrere dal  1°  luglio  2019.  Resta ferma la ritenuta  dell'8  per  cento  per  tutti  gli  altri  giochi numerici a quota fissa.   2. Al comma 1051 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre  2018,  n. 145, le parole «di 1,35 per gli apparecchi di cui  alla  lettera  a)» sono sostituite dalle seguenti: «di 2,00 per gli  apparecchi  di  cui alla lettera a)».   3.  Il  rilascio  dei  nulla   osta   di   distribuzione   previsti dall'articolo 38, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n.  388,  ai produttori  e  agli  importatori  degli  apparecchi  e  congegni   da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma  6,  lettera  a),  del Testo unico delle leggi  di  pubblica  sicurezza,  di  cui  al  regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e' subordinato al  versamento  di  un corrispettivo una tantum di 100 euro per  ogni  singolo  apparecchio. Per  il  solo  anno  2019,  il  corrispettivo  una  tantum   previsto dall'articolo 24, comma 36, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e' fissato in euro 200 per ogni singolo apparecchio.   4. In considerazione della previsione di cui all'articolo 1,  comma 569, lettera b), e articolo 1, comma  1098,  di  cui  alla  legge  30 dicembre  2018,  n.  145,  l'introduzione  della  tessera   sanitaria prevista dall'articolo 9-quater del decreto-legge 12 luglio 2018,  n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n.  96, sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6,  lettera  a),  del Testo unico delle leggi  di  pubblica  sicurezza,  di  cui  al  regio decreto 18  giugno  1931,  n.  773,  deve  intendersi  riferita  agli apparecchi che consentono il gioco pubblico da ambiente remoto.   5. Per il solo  anno  2019,  i  versamenti  a  titolo  di  prelievo erariale unico degli apparecchi e congegni da intrattenimento di  cui all'articolo 110, comma 6, del Testo unico delle  leggi  di  pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,  dovuti  a titolo di primo, secondo e terzo acconto relativi al  sesto  bimestre ai  sensi  dell'articolo  39,  comma  13-bis,  del  decreto-legge  30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e dell'articolo 6 del  decreto  direttoriale  1 luglio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 luglio  2010,  n. 169, sono maggiorati nella misura  del  10  per  cento  ciascuno;  il quarto  versamento,  dovuto  a  titolo  di  saldo,  e'  ridotto   dei versamenti effettuati a titolo di acconto,  comprensivi  delle  dette maggiorazioni.   6. Al fine di contrastare piu' efficacemente l'esercizio abusivo di giochi e scommesse offerti al pubblico e i fenomeni  di  disturbo  da gioco d'azzardo patologico, all'articolo 4 della  legge  13  dicembre 1989, n. 401, sono apportate le seguenti modifiche:     a) al comma 1, le parole «con la reclusione da  sei  mesi  a  tre anni» ovunque ricorrono  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «con  la reclusione da tre a sei anni e con la multa da venti a cinquanta mila euro»;     b) le parole «Amministrazione autonoma  dei  monopoli  di  Stato» dovunque compaiono sono sostituite  dalle  seguenti:  «Agenzia  delle dogane e dei monopoli»;     c) e' aggiunto il seguente  comma:  «4-quater).  L'Agenzia  delle dogane e dei monopoli e' tenuta alla realizzazione, in collaborazione con la Guardia di finanza e le altre forze di polizia,  di  un  piano straordinario di controllo e contrasto all'attivita' illegale di  cui ai precedenti commi con l'obiettivo di determinare l'emersione  della raccolta di gioco illegale.».   7. All'articolo 110, comma  9,  del  testo  unico  delle  leggi  di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno  1931,  n.  773, dopo la lettera f-ter) e' aggiunta la seguente: «f-quater)  chiunque, sul territorio nazionale, produce, distribuisce o installa o comunque mette a disposizione, in luoghi pubblici o aperti al  pubblico  o  in circoli o associazioni di  qualunque  specie,  apparecchi  destinati, anche indirettamente, a qualunque forma di  gioco,  anche  di  natura promozionale, non rispondenti alle caratteristiche di cui ai commi  6 e 7, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da  5.000  a 50.000 euro per ciascun apparecchio e con la chiusura  dell'esercizio da trenta a sessanta giorni.».     |  
|   |                                 Art. 28 
                       Disposizioni finanziarie 
   1. Il Fondo per interventi strutturali di  politica  economica,  di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,  n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,  n. 307, e' incrementato di 116,8  milioni  per  l'anno  2020  e  di  356 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.   2. Agli oneri derivanti dagli articoli 12, commi 1, 3, 4, 5, 6,  7, 8, lettera b), numeri 2) e 3), e dal comma 1 del  presente  articolo, pari a 6.297 milioni di euro per l'anno 2019, a  7.710,8  milioni  di euro per l'anno 2020, a 7.458 milioni di euro per  l'anno  2021  e  a 7.619 milioni di euro annui  a  decorrere  dall'anno  2022,  e  dagli articoli 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21,  23,  24,  26  e  27,  comma  5, valutati in 4.719,1 milioni di  euro  per  l'anno  2019,  in  8.717,1 milioni di euro per l'anno 2020,  in  9.266,5  milioni  di  euro  per l'anno 2021, in 8.437,2 milioni di euro per l'anno 2022,  in  6.646,7 milioni di euro per l'anno 2023,  in  4.202,5  milioni  di  euro  per l'anno 2024, in 3.279,5 milioni di euro per l'anno 2025,  in  2.315,3 milioni di euro per l'anno 2026,  in  2.685,8  milioni  di  euro  per l'anno 2027 e in 2.214,2 milioni di euro  annui  decorrere  dall'anno 2028, si provvede:     a) quanto a 6.527,9 milioni di euro  per  l'anno  2019,  a  7.594 milioni di euro per l'anno 2020, a 7.535,2 milioni di euro per l'anno 2021 e 7.263 milioni  di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di  cui  all'articolo  1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;     b) quanto a 3.968 milioni  di  euro  per  l'anno  2019,  a  8.336 milioni di euro per l'anno 2020, a 8.684,0 milioni di euro per l'anno 2021, a 8.143,8 milioni di euro per l'anno 2022, a 6.394,1 milioni di euro per l'anno 2023, a 3.687,8 milioni di euro per  l'anno  2024,  a 3.027,9 milioni di euro per l'anno 2025, a 1.961,9  milioni  di  euro per l'anno 2026, a 2.439,6 milioni  di  euro  per  l'anno  2027  e  a 1.936,6 milioni di euro  annui  decorrere  dall'anno  2028,  mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma  256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;     c) quanto a 520,2 milioni  di  euro  per  l'anno  2019,  a  497,9 milioni di euro per l'anno 2020, a 505,3 milioni di euro  per  l'anno 2021, a 649,4 milioni di euro per l'anno 2022,  a  608,6  milioni  di euro per l'anno 2023, a 870,7 milioni di  euro  per  l'anno  2024,  a 607,6 milioni di euro per l'anno 2025, a 709,4 milioni  di  euro  per l'anno 2026, a 602,2 milioni di  euro  per  l'anno  2027  e  a  633,6 milioni  di   euro   annui   decorrere   dall'anno   2028,   mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle  minori  spese derivanti dal presente decreto.   3. Fermo restando il monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 257, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'INPS  provvede,  con  cadenza mensile  per  il  2019  e  trimestrale  per  gli  anni  seguenti,  al monitoraggio del numero di domande per  pensionamento  relative  alle misure di cui agli articoli 14, 15 e 16, inviando  entro  il  10  del mese successivo al periodo di monitoraggio,  la  rendicontazione  dei relativi oneri anche a carattere prospettico al Ministero del  lavoro e delle politiche  sociali  e  al  Ministero  dell'economia  e  delle finanze relativi alle domande accolte.   4. Ai sensi di quanto previsto all'articolo  1,  comma  257,  della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nel caso in cui emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica,  rispetto  alle  previsioni complessive di spesa del presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze assume tempestivamente le conseguenti  iniziative  ai sensi dell'articolo 17, commi 12,  12-bis,  12-ter,  12-quater  e  13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.   5. Ai fini  dell'immediata  attuazione  del  presente  decreto,  il Ministro dell'economia e delle finanze e'  autorizzato  ad  apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.   6. Alle attivita' previste dal presente decreto, con esclusione  di quanto  stabilito  ai  sensi  dell'articolo  12,  le  amministrazioni pubbliche   interessate   provvedono   nei   limiti   delle   risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.     |  
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                           Entrata in vigore 
   1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.   Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 
     Dato a Roma, addi' 28 gennaio 2019 
                              MATTARELLA 
                                   Conte, Presidente del Consiglio dei                                  ministri 
                                   Di  Maio,  Ministro  del  lavoro  e                                  delle politiche sociali 
                                   Tria,  Ministro   dell'economia   e                                  delle finanze 
                                   Bongiorno, Ministro per la pubblica                                  amministrazione 
                                   Bonafede, Ministro della giustizia   Visto, il Guardasigilli: Bonafede     |  
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