| Gazzetta n. 23 del 28 gennaio 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  
| DECRETO 15 gennaio 2019 |  
| Emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali  3,35%, con godimento 1° settembre 2018 e scadenza  1°  marzo  2035,  tramite consorzio di collocamento.  |  
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                   IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO 
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre  2003, n. 398, recante il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e regolamentari in materia  di  debito  pubblico,  e,  in  particolare, l'art. 3, ove si  prevede  che  il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare  decreti cornice  che  consentano  al  Tesoro,  fra  l'altro,  di   effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio  e  lungo  termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o  i  criteri per   la   sua   determinazione,   la   durata,   l'importo    minimo sottoscrivibile,  il  sistema   di   collocamento   ed   ogni   altra caratteristica e modalita';   Visto il decreto ministeriale n. 162 del 2 gennaio 2019, emanato in attuazione dell'art.  3  del  citato  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2019 gli obiettivi, i limiti e le modalita' cui il  Dipartimento  del Tesoro dovra' attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie  di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse  vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o,  per  sua  delega,  dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale  del  Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;   Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del  Tesoro  ha  delegato  il  direttore  della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i  decreti  e gli atti relativi alle operazioni suddette;   Visti, altresi', gli articoli 4, 11 e 12 del succitato decreto  del Presidente  della  Repubblica  n.  398  del  2003,   riguardanti   la dematerializzazione dei titoli di Stato;   Visto il decreto ministeriale n. 143 del 17 aprile 2000 con cui  e' stato  adottato  il  regolamento  concernente  la  disciplina   della gestione accentrata dei titoli di Stato;   Visti gli articoli 24 e seguenti del decreto del  Presidente  della Repubblica 30 dicembre  2003,  n.  398  sopracitato,  in  materia  di gestione accentrata dei titoli di Stato;   Visto il decreto 23 agosto 2000 con  cui  e'  stato  affidato  alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli  di Stato;   Visto il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016,  recante  il «Codice  dei  contratti  pubblici»,  come  modificato   dal   decreto legislativo n. 56 del 19 aprile 2017, ed in  particolare  l'art.  17, comma 1, lettera e), ove si stabilisce che le disposizioni del codice stesso non si applicano ai contratti concernenti  servizi  finanziari relativi   all'emissione,   all'acquisto,   alla   vendita   ed    al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari;   Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio  2004,  recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle  operazioni  di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;   Visto il decreto ministeriale n. 96717 del 7 dicembre 2012, recante l'introduzione delle clausole di azione collettiva (CACs) nei  titoli di Stato;   Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019, ed in particolare il secondo comma dell'art. 3, con cui e' stato  stabilito il limite massimo di  emissione  dei  prestiti  pubblici  per  l'anno stesso;   Considerato che l'importo delle emissioni disposte a  tutto  il  14 gennaio 2019 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici gia' effettuati, a 15.340 milioni di euro;   Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato, disporre l'emissione  di  una  prima  tranche  di  buoni  del  Tesoro poliennali 3,35% con godimento 1° settembre 2018 e scadenza 1°  marzo 2035;   Considerata l'opportunita' di affidare il collocamento  dei  citati buoni  ad  un  consorzio  coordinato  dagli  intermediari  finanziari Barclays Bank PLC, Citigroup Global  Markets  Ltd,  HSBC  France,  JP Morgan Securities PLC e UniCredit S.p.a, al fine di ottenere la  piu' ampia  distribuzione  del  prestito  presso  gli  investitori  e   di contenere i costi derivanti dall'accensione del medesimo;   Considerato  che  l'offerta  dei   suddetti   buoni   avverra'   in conformita' alla «Offering Circular» del 15 gennaio 2019; 
                               Decreta: 
                                Art. 1 
   Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto  del  Presidente della Repubblica  30  dicembre  2003,  n.  398  nonche'  del  decreto ministeriale del 2 gennaio 2019, entrambi citati nelle  premesse,  e' disposta l'emissione  di  una  prima  tranche  di  buoni  del  Tesoro poliennali, con le seguenti caratteristiche:     importo: 10.000 milioni di euro;     decorrenza: 1° settembre 2018;     scadenza: 1° marzo 2035;     tasso di interesse: 3,35% annuo, pagabile in  due  semestralita', il 1° marzo ed il 1° settembre di ogni anno di durata del prestito;     data di regolamento: 22 gennaio 2019;     dietimi d'interesse: 143 giorni;     prezzo di emissione: 99,609;     rimborso: alla pari;     commissione  di   collocamento:   0,20%   dell'importo   nominale dell'emissione.   Ai sensi del decreto ministeriale del 7 dicembre 2012, la  presente emissione e' soggetta alle clausole di azione collettiva  di  cui  ai «Termini  Comuni  di  Riferimento»  allegati  al   decreto   medesimo (Allegato A).     |  
|   |                                 Art. 2 
   L'importo minimo sottoscrivibile dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto e' di mille euro nominali e le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di  tale cifra.   In applicazione della convenzione stipulata in data 8 novembre 2016 tra il Ministero dell'economia delle finanze,  Banca  d'Italia  e  la Monte Titoli S.p.a. - in forza dell'art. 26  decreto  del  Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n.  398  -  il  capitale  nominale collocato verra' riconosciuto mediante accreditamento  nei  conti  di deposito titoli in essere presso la predetta societa'  a  nome  degli operatori.     |  
|   |                                 Art. 3 
   Ferme restando le  disposizioni  vigenti  relative  alle  esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al  pagamento  degli interessi e al rimborso del capitale che verra' effettuato  in  unica soluzione il 1° marzo 2035, ai buoni emessi con il  presente  decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile  1996, n. 239 e successive modifiche ed  integrazioni,  nonche'  quelle  del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive  modifiche ed integrazioni.   Il calcolo degli interessi semestrali e' effettuato  applicando  il tasso cedolare espresso in termini percentuali all'importo minimo del prestito pari a 1.000 euro.   Il risultato ottenuto e' moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo e'  compreso  nel  valore  nominale  oggetto  di pagamento.   Ai sensi  dell'art.  11,  secondo  comma,  del  richiamato  decreto legislativo  n.  239  del  1996,  nel  caso   di   riapertura   delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al  presente  decreto,  ai  fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva  di  cui  all'art.  2  del medesimo provvedimento legislativo alla differenza  fra  il  capitale nominale sottoscritto da rimborsare ed il prezzo  di  aggiudicazione, il prezzo di  riferimento  rimane  quello  della  prima  tranche  del prestito.   La riapertura della presente emissione potra' avvenire anche  negli anni successivi a quello in corso; in  tal  caso  l'importo  relativo concorrera' al raggiungimento del  limite  massimo  di  indebitamento previsto per gli anni stessi.   I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e  sono compresi tra le attivita' ammesse  a  garanzia  delle  operazioni  di rifinanziamento presso la Banca centrale europea.     |  
|   |                                 Art. 4 
   Il Ministero dell'economia e delle finanze  procedera'  all'offerta dei BTP in conformita' all'«Offering Circular» del 15 gennaio 2019.   Il prestito di  cui  al  presente  decreto  verra'  collocato,  per l'intero importo, tramite un  consorzio  di  collocamento  coordinato dagli intermediari finanziari Barclays  Bank  PLC,  Citigroup  Global Markets Ltd, HSBC France, JP Morgan Securities PLC e UniCredit S.p.a.   Il Ministero dell'economia e delle finanze riconoscera' ai predetti intermediari  la  commissione  prevista  dall'art.  1  del   presente decreto;  gli  intermediari  medesimi   potranno   retrocedere   tale commissione, in tutto o in  parte,  agli  operatori  partecipanti  al consorzio.     |  
|   |                                 Art. 5 
   Il  giorno  22  gennaio  2019  la  Banca  d'Italia  ricevera'   dai coordinatori del consorzio di collocamento l'importo  determinato  in base al prezzo di emissione,  di  cui  all'art.  1  (al  netto  della commissione  di  collocamento)  unitamente  al  rateo  di   interesse calcolato al tasso del 3,35% annuo lordo, per 143 giorni. A tal  fine la Banca d'Italia provvedera' ad  inserire,  in  via  automatica,  le relative partite nel servizio di  compensazione  e  liquidazione  con valuta pari al giorno di regolamento.   In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di  cui  al  presente decreto,  troveranno  applicazione  le   disposizioni   del   decreto ministeriale del 5 maggio 2004.   Il medesimo giorno 22 gennaio 2019 la Banca d'Italia provvedera'  a versare il suddetto importo, nonche'  l'importo  corrispondente  alla commissione di collocamento di cui al  medesimo  art.  1,  presso  la Sezione di Roma  della  Tesoreria  dello  Stato,  con  valuta  stesso giorno.   L'importo  della  suddetta  commissione  sara'  scritturato   dalla Sezione di Roma della Tesoreria  dello  Stato  fra  i  «pagamenti  da regolare».   A fronte di tali versamenti, la Sezione  di  Roma  della  Tesoreria dello Stato rilascera' quietanze di entrata al bilancio dello  Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unita' di voto parlamentare 4.1.1),  art.   3,   per   l'importo   relativo   al   netto   ricavo dell'emissione,  ed  al  capitolo  3240,  art.  3  (unita'  di   voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse  lordi dovuti.   L'onere  relativo  al  pagamento  della  suddetta  commissione   di collocamento  fara'  carico  al  capitolo  2242   (unita'   di   voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato  di  previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle  finanze  per  l'anno finanziario 2019.     |  
|   |                                 Art. 6 
   Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2019  faranno carico al capitolo 2214 (unita'  di  voto  parlamentare  21.1)  dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia  e  delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli  anni successivi.   L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno  finanziario 2035 fara' carico al capitolo che  verra'  iscritto  nello  stato  di previsione della spesa del Ministero dell'economia  e  delle  finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502  (unita'  di  voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.   Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
     Roma, 15 gennaio 2019 
                         p. Il direttore generale del Tesoro: Iacovoni     |  
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