Gazzetta n. 23 del 28 gennaio 2019 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 31 dicembre 2018 |
Revoca dell'amministratore unico della «Societa' cooperativa agricola Europa 94», in Angri e nomina del commissario governativo. |
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IL DIRETTORE GENERALE per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali
Visto l'art. 2545-sexiesdecies del codice civile; Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni; Vista l'art. 1, comma 936 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017; Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4, secondo comma; Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013, «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»; Viste le risultanze del verbale di revisione ordinaria e del successivo supplemento di verifica disposti nei confronti della societa' cooperativa «Societa' cooperativa agricola Europa 94» con sede in Angri (SA) - C.F 01575720741 conclusi in data in data 10 aprile 2018 con la proposta di adozione del provvedimento di gestione commissariale di cui all'art. 2545-sexiesdecies del codice civile; Considerato che la cooperativa era stata diffidata a sanare entro il termine di trenta giorni le irregolarita' riscontrate in sede di supplemento di verifica concluso in data 22 febbraio 2018, e che in sede di accertamento, concluso in data 10 aprile 2018, le citate irregolarita' non risultavano sanate; Considerato che dalle citate risultanze ispettive risultavano permanere le seguenti irregolarita': 1) mancato aggiornamento dello statuto sociale alle norme previste per le S.p.a. - in particolare l'art. 23 prevede ancora la possibilita' della nomina di un organo amministrativo monocratico o collegiale nominato a tempo indeterminato in contrasto con le previsioni dell'art. l, comma 936, lett. b della legge 27 dicembre 2017, n. 205; 2) mancata indicazione nello statuto dei criteri per la ripartizione degli utili, cosi' come stabilito dall'art. 2545-quater, e dei criteri per la ripartizione dei ristorni; 3) mancato rinnovo della carica del revisore legale che risulta scaduta in data 1° aprile 2013; Vista la nota n. 267993 trasmessa via pec in data 2 luglio 2018, regolarmente ricevuta, con la quale e' stato comunicato alla cooperativa, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-sexiesdecies del codice civile e con la quale veniva assegnato il termine di quindici giorni entro il quale far pervenire eventuali controdeduzioni; Considerato che non sono pervenute controdeduzioni da parte della cooperativa entro il predetto termine; Ritenuto assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990; Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-sexiesdecies del codice civile; Considerata la specifica peculiarita' della procedura di gestione commissariale, disposta ai sensi dell'art. 2545-sexiesdecies del codice civile che prevede che l'Autorita' di vigilanza, in caso di irregolare funzionamento dell'ente, ne revochi gli amministratori e ne affidi la gestione ad un commissario, determinando poteri e durata dell'incarico; Tenuto conto che trattasi di provvedimento sanzionatorio che incide sul principio di autodeterminazione della cooperativa, che viene disposto di prassi per un periodo di sei mesi, salvo eccezionali motivi di proroga; Tenuto conto, altresi', che tali ragioni rendono necessaria la massima tempestivita' nel subentro nella gestione affinche' il professionista incaricato prenda immediatamente in consegna l'ente e proceda rapidamente alla sua regolarizzazione; Ritenuto opportuno, quindi, scegliere il nominativo del commissario governativo nell'ambito dei soggetti iscritti nella banca dati del Ministero, articolata su base regionale, sulla base delle attitudini professionali e dell'esperienza come risultanti dai relativi curricula e dalla disponibilita' all'assunzione dell'incarico preventivamente acquisita, al fine di garantire una tempestiva ed efficace assunzione di funzioni da parte del professionista prescelto, funzionale alle specificita' della procedura come sopra illustrata; Visto il parere favorevole espresso all'unanimita' dal Comitato centrale per le cooperative in data 20 dicembre 2018; Considerati gli specifici requisiti professionali come risultanti dal curriculum vitae del dott. Elio Provenza;
Decreta:
Art. 1
L'amministratore unico della societa' cooperativa «Societa' cooperativa agricola Europa 94» con sede in Angri (SA), C.F. 01575720741 costituita in data 8 febbraio 1994, e' revocato. |
| Art. 2
Il dott. Elio Provenza, nato a Salerno il 15 aprile 1966, (C.F. PRV LE I66D 15H703B) domiciliato in Montecorvino Pugliano (SA), via Montebianco n. 17, e' nominato commissario governativo della suddetta cooperativa per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data del presente decreto. |
| Art. 3
Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovra' provvedere alla regolarizzazione dell'ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate in sede di revisione, cui si rinvia. |
| Art. 4
Il compenso spettante al commissario governativo sara' determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 13 marzo 2018. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente provvedimento potra' essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale.
Roma, 31 dicembre 2018
p. Il direttore generale: Scarponi |
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