Gazzetta n. 23 del 28 gennaio 2019 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 dicembre 2018
Riparto del contributo di 75 milioni di euro, per l'anno 2018, a favore delle regioni a statuto ordinario e degli enti territoriali che esercitano le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilita' fisiche o sensoriali.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56, che detta, per le regioni a statuto ordinario, disposizioni in materia di citta' metropolitane, province, unioni e fusioni di comuni al fine di adeguare il loro ordinamento ai principi di sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza e, in particolare, l'art. 1, comma 89, che prevede il riordino delle funzioni non fondamentali delle province;
Viste le leggi regionali di riordino delle funzioni non fondamentali emanate in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56;
Visto l'art. 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016) ove si prevede che «ai fini del completamento del processo di riordino delle funzioni delle province, le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilita' fisiche o sensoriali di cui all'art. 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e relative alle esigenze di cui all'art. 139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono attribuite alle regioni a decorrere dal 1° gennaio 2016, fatte salve le disposizioni legislative regionali che alla predetta data gia' prevedono l'attribuzione delle predette funzioni alle province, alle citta' metropolitane o ai comuni, anche in forma associata»;
Visto l'art. 1, comma 70, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ove si prevede che «Per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' attribuito un contributo di 75 milioni di euro per l'anno 2018 da ripartire con le modalita' ivi previste»;
Visto l'art. 8 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, secondo cui «Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, per l'anno finanziario 2018, in conformita' all'annesso stato di previsione (Tabella n. 7)»;
Considerato che nel suddetto stato di previsione Ministero dell'istruzione, dell'universita' e ricerca e' iscritto, per l'esercizio finanziario 2018, il Fondo da assegnare alle regioni per fronteggiare le spese relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilita' fisiche o sensoriali, con lo stanziamento di 75 milioni di euro e che a detto riparto si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro per la famiglia e le disabilita', il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'art. 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall'art. 3, comma 4, lettera l), del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97;
Ritenuto di dover procedere al riparto del contributo in base ad un criterio di ponderazione che tenga conto, nella misura dell'80 per cento, del numero degli alunni con disabilita' delle scuole secondarie superiori e, nella misura del 20 per cento, della spesa storica sostenuta dalle province per l'esercizio delle suddette funzioni nel periodo 2012 - 2014;
Considerata la spesa media sostenuta dalle province nel triennio 2012- 2014 per l'esercizio delle funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilita' fisiche o sensoriali e per i servizi di supporto organizzativo;
Vista la nota del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca prot. 0018995 del 28 giugno 2018, con la quale sono stati individuati gli alunni con disabilita' iscritti nell'anno scolastico 2017/2018, distinti per grado di istruzione e per provincia o citta' metropolitana;
Considerato che gli alunni delle Province di Barletta-Andria-Trani e Fermo, risultano ancora assegnati nella nota del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca rispettivamente alle Province originarie di Bari e Ascoli Piceno, e che pertanto il riparto fra le suddette province e citta' metropolitane e' avvenuto, come per l'anno precedente, in base ai dati Istat relativi alle rispettive popolazioni scolastiche degli studenti con disabilita';
Visto il documento Repertorio atti n. 86/CU del 1° agosto 2018, recante l'esito della seduta in pari data della Conferenza unificata, dal quale risulta che nella seduta stessa non si sono create le condizioni di assenso previste ai fini del perfezionamento dell'intesa;
Considerato che, nella seduta della Conferenza unificata del 1° agosto 2018, l'ANCI e l'UPI hanno espresso parere favorevole all'intesa mentre le regioni, pur condividendo, a maggioranza, la proposta di riparto presentata dal Governo, hanno espresso la mancata intesa senza l'applicazione della decorrenza dei termini;
Considerato, altresi', che l'ANCI, l'UPI e le regioni hanno sollecitato l'avvio di un tavolo di confronto fra tutti i soggetti interessati, al fine di addivenire a soluzioni condivisibili per la modifica dei criteri per gli anni successivi, chiedendo inoltre al Governo che il Fondo diventi strutturale;
Considerato, altresi', che il Governo, nella medesima seduta della Conferenza unificata del 1° agosto 2018, preso atto della mancata intesa ai sensi dell'art. 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha fatto proprio l'invito alla non applicazione della decorrenza dei termini;
Visto l'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ove si prevede che «Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge non e' raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Stato-Regioni in cui l'oggetto e' posto all'ordine del giorno, il Consiglio dei ministri provvede con deliberazione motivata»;
Visto l'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ove si prevede che «In caso di motivata urgenza il Consiglio dei ministri puo' provvedere senza l'osservanza delle disposizioni del presente articolo. I provvedimenti adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza Stato-Regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio dei ministri e' tenuto ad esaminare le osservazioni della Conferenza Stato-Regioni ai fini di eventuali deliberazioni successive»;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 24 settembre 2018 con la quale e' autorizzata l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante «Riparto del contributo di 75 milioni di euro per l'anno 2018 a favore delle regioni a statuto ordinario e degli enti territoriali che esercitano le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilita' fisiche o sensoriali»;
Su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro per la famiglia e le disabilita', con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno;

Decreta:

Art. 1

1. Il contributo di 75 milioni di euro per l'anno 2018 di cui al «Fondo da assegnare alle regioni per fronteggiare le spese relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilita' fisiche o sensoriale», iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ripartito secondo i criteri di cui all'art. 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' erogato a favore delle regioni a statuto ordinario che provvedono ad attribuirlo alle province e alle citta' metropolitane che esercitano effettivamente le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilita' fisiche o sensoriali di cui all'art. 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tale contributo, da considerarsi integrativo rispetto alla copertura finanziaria prevista nelle disposizioni regionali attinenti alle funzioni non fondamentali delle province e citta' metropolitane, e' ripartito nella misura dell'80 per cento in proporzione alla presenza degli alunni disabili, limitatamente alle scuole secondarie superiori presenti in ciascuna provincia nell'anno scolastico 2017/2018 e del 20 per cento in proporzione alla spesa media storica sostenuta dalle province per l'esercizio delle suddette funzioni nel triennio 2012- 2014, come da allegato A), che forma parte integrante del presente provvedimento.
2. Qualora le funzioni di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilita' fisiche o sensoriali siano svolte, a seguito di specifiche disposizioni legislative regionali, da soggetti diversi dalle province e dalle citta' metropolitane, la quota del contributo e' attribuita alla regione che stabilira' le modalita' di riparto tra gli enti territoriali interessati.
Il presente decreto verra' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2018

Il Presidente del Consiglio dei ministri
Conte

Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie
Stefani

Il Ministro per la famiglia e le disabilita'
Fontana

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Tria

Il Ministro dell'interno
Salvini
Registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 2019 Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. succ. n. 67
 
Allegato A

Parte di provvedimento in formato grafico