Gazzetta n. 21 del 25 gennaio 2019 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO
DECRETO 8 gennaio 2019
Modifica del disciplinare di produzione della Denominazione di origine controllata dei vini «Romagna».



IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
della direzione generale per la promozione della qualita'
agroalimentare e dell'ippica

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;
Visto il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione e successive modifiche, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;
Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010;
Considerato che sono in corso le procedure per l'adozione degli atti delegati e di esecuzione della Commissione U.E. previsti dall'art. 109, paragrafo 3, e dall'art. 110 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, in particolare per quanto concerne le modalita' di esame, di approvazione e di trasmissione alla Commissione U.E. delle proposte di modifica del disciplinare, ivi comprese le modifiche non rilevanti, per le quali sara' prevista la definizione a livello nazionale e la relativa comunicazione alla Commissione UE;
Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 28 dicembre 2016, recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;
Considerato che, ai sensi dell'art. 90, comma 3, della citata legge n. 238/2016, fino all'emanazione dei decreti applicativi della stessa legge, ivi compreso il decreto in materia di procedura nazionale per l'esame delle domande di protezione e di modifica dei disciplinari dei vini DOP e IGP, continuano ad applicarsi i decreti ministeriali applicativi della preesistente normativa nazionale e dell'Unione europea;
Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato sul sito internet del Ministero - Sezione qualita' - Vini DOP e IGP, concernente l'approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-quater, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 e l'approvazione dei relativi fascicoli tecnici ai fini dell'inoltro alla Commissione U.E. ai sensi dell'art. 118-vicies, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007, ivi compreso il disciplinare consolidato ed il relativo fascicolo tecnico della DOP «Romagna»;
Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul citato sito internet del Ministero, con il quale e' stato modificato il disciplinare della predetta DOP;
Visto il decreto ministeriale 31 maggio 2016 concernente l'autorizzazione all'ente tutela vini di Romagna, con sede in Faenza (RA), per consentire l'etichettatura transitoria dei vini DOC «Romagna», ai sensi dell'art. 72 del regolamento (CE) n. 607/2009 e dell'art. 13 del decreto ministeriale 7 novembre 2012, nei riguardi delle produzioni ottenute in conformita' alla proposta di modifica del relativo disciplinare di cui al provvedimento ministeriale 22 marzo 2016;
Vista la nota della Regione Emilia-Romagna pervenuta il 1° marzo 2018 assunta al protocollo con il n. 14490, con la quale e' stata trasmessa la domanda del consorzio vini di Romagna nel rispetto della procedura di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 7 novembre 2012, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della DOC dei vini «Romagna», concernente alcune modifiche sostanziali ed una modifica minore all'art. 8 dei disciplinari di produzione delle sottozone «Bertinoro», «Brisighella», «Castrocaro e Terra del Sole», «Cesena», «Longiano», «Meldola», «Modigliana», «Marzeno», «Oriolo», «Predappio», «San Vicinio», «Serra», allegati al disciplinare di produzione della DOC in questione, che non comporta alcuna modifica al documento unico riepilogativo di cui all'art. 94, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013, riguardante norme concernenti i dispositivi di chiusura per i prodotti che riportano il nome delle sopra citate sottozone;
Vista la successiva nota della Regione Emilia-Romagna del 6 luglio 2018, con la quale e' stata trasmessa la domanda del consorzio vini di Romagna, nel rispetto della procedura di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 7 novembre 2012, intesa ad ottenere una ulteriore modifica all'art. 7 dei disciplinari di produzione delle sopra menzionate sottozone, che non comporta alcuna modifica al documento unico riepilogativo di cui all'art. 94, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013, riguardante l'etichettatura dei prodotti designati con il nome delle sopra menzionate sottozone;
Vista l'ulteriore domanda del consorzio vini di Romagna, trasmessa con nota della Regione Emilia-Romagna del 5 dicembre 2018, con la quale e' stato richiesto che per le modifiche contenute agli articoli 7 ed 8 dei disciplinari delle sottozone in questione allegati al disciplinare della DOC dei vini «Romagna», sia applicata la procedura semplificata stabilita ai sensi dell'art. 10, comma 8 del decreto ministeriale 7 novembre 2012;
Visto il nulla osta della Regione Emilia-Romagna sulla predetta richiesta del consorzio di tutela, espresso con la citata nota del 5 dicembre 2018;
Considerato che per le modifiche rilevanti di cui agli articoli 1, 2, 4, 5 e 6 del disciplinare della DOC in questione si rimanda alla procedura di cui agli articoli 7, 8 e 9 del richiamato decreto ministeriale 7 novembre 2012, mentre per le predette modifiche minori sono applicabili le disposizioni procedurali nazionali semplificate, di cui all'art. 10, comma 8, del piu' volte citato decreto ministeriale 7 novembre 2012;
Esaminata la documentazione tecnico-amministrativa presentata a supporto delle citate modifiche minore e ritenuto che la stessa documentazione e' risultata conforme alle disposizioni previste dal citato art. 10, comma 8, del decreto ministeriale 7 novembre 2012 e, in particolare, per la medesima richiesta:
e' stata esperita l'intera procedura di valutazione e di pubblicizzazione da parte della competente Regione Emilia-Romagna, in conformita' all'art. 6 del predetto decreto;
e' stato acquisito il parere favorevole della citata regione, ai sensi del comma 3 dell' art. 6 del menzionato decreto;
sono state ritenute valide le motivazioni alle modifiche proposte, che risultano conformi alle rispettive vigenti norme nazionali e dell'Unione europea e, in particolare, non comportano misure restrittive alla commercializzazione dei vini in questione;
Ritenuto che a seguito dell'esito favorevole della predetta istruttoria sussistono i presupposti tecnico-giuridici per approvare con provvedimento nazionale le citate richieste di modifica del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di origine controllata «Romagna», in particolare nel rispetto dell'art. 118-octodecies, paragrafo 3, lettera a) del regolamento (CE) n. 1234/2007;
Ritenuto altresi' di dover pubblicare sul sito internet del Ministero la modifica del disciplinare in questione e di dover comunicare la stessa modifica alla Commissione U.E., ad aggiornamento del fascicolo tecnico inoltrato alla Commissione U.E., tramite il sistema di informazione messo a disposizione dalla Commissione U.E., ai sensi dell'art. 70-bis, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 607/2009;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Vista la direttiva direttoriale n. 21876 del 27 marzo 2018 della direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Decreta:

Articolo unico

1. Agli articoli 7 ed 8 degli allegati al disciplinare di produzione della Denominazione di origine controllata dei vini «Romagna», relativi ai disciplinari delle sottozone citate nelle premesse, cosi' come consolidato con la proposta di modifica di cui al provvedimento ministeriale 22 marzo 2016, resa applicabile dal decreto ministeriale 31 maggio 2016 concernente le disposizioni di etichettatura transitoria richiamato in premessa, sono apportate le modifiche evidenziate nell'allegato al presente decreto.
2. La modifica di cui al comma 1 entra in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Ministero.
3. La modifica al disciplinare della DOP «Romagna» di cui al comma 1, sara' inserita sul sito internet del Ministero - Sezione qualita' - Vini DOP e IGP - e comunicata alla Commissione U.E., ai fini dell'aggiornamento del relativo fascicolo tecnico gia' trasmesso alla stessa Commissione U.E., ai sensi dell'art. 118-vicies, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007, nel rispetto delle procedure richiamate in premessa.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 2019

Il dirigente: Polizzi
 
Allegato
Modifica al disciplinare di produzione della denominazione di origine
controllata dei vini «Romagna»

a) Il testo dell'art. 7 - Designazione e presentazione dei disciplinari di produzione delle sottozone «Bertinoro», «Brisighella», «Castrocaro e Terra del Sole», «Cesena», «Longiano», «Meldola», «Modigliana», «Marzeno», «Oriolo», «Predappio», «San Vicinio», «Serra»:
«7.1. La specificazione riserva e la menzione geografica aggiuntiva (sottozona) devono figurare in etichetta in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la DOC "Romagna".»,
e' sostituito dal seguente testo:
«7.1. La specificazione Riserva deve figurare in etichetta in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la DOC "Romagna".».
b) Il testo dell'art. 8 del disciplinare della sottozona «Bertinoro»:
«8.1. Per il vino "Romagna" Sangiovese Bertinoro Riserva, la chiusura dei contenitori puo' essere effettuata unicamente con tappi di sughero naturale monoblocco.»,
e' sostituito dal seguente testo:
«8.1. Per il vino "Romagna" Sangiovese Bertinoro anche Riserva, e' consentito l'utilizzo di tutti i dispositivi di chiusura previsti dalla normativa vigente.».
Il testo dell'art. 8 del disciplinare della sottozona «Brisighella»:
«8.1. Per il vino "Romagna" Sangiovese Brisighella Riserva, la chiusura dei contenitori puo' essere effettuata unicamente con tappi di sughero naturale monoblocco.»,
e' sostituito dal seguente testo:
«8.1. Per il vino "Romagna" Sangiovese Brisighella anche Riserva, e' consentito l'utilizzo di tutti i dispositivi di chiusura previsti dalla normativa vigente.».
Il testo dell'art. 8 del disciplinare della sottozona «Castrocaro e Terra del Sole»:
«8.1. Per il vino "Romagna" Sangiovese Castrocaro e Terra del Sole Riserva, la chiusura dei contenitori puo' essere effettuata unicamente con tappi di sughero naturale monoblocco.»,
e' sostituito dal seguente testo:
«8.1. Per il vino "Romagna" Sangiovese Castrocaro e Terra del Sole anche Riserva, e' consentito l'utilizzo di tutti i dispositivi di chiusura previsti dalla normativa vigente.».
Il testo dell'art. 8 del disciplinare della sottozona «Cesena»:
«8.1. Per il vino "Romagna" Sangiovese Cesena Riserva, la chiusura dei contenitori puo' essere effettuata unicamente con tappi di sughero naturale monoblocco.»,
e' sostituito dal seguente testo:
«8.1. Per il vino "Romagna" Sangiovese Cesena anche Riserva, e' consentito l'utilizzo di tutti i dispositivi di chiusura previsti dalla normativa vigente.».
Il testo dell'art. 8 del disciplinare della sottozona «Longiano»:
«8.1. Per il vino "Romagna" Sangiovese Longiano Riserva, la chiusura dei contenitori puo' essere effettuata unicamente con tappi di sughero naturale monoblocco.»,
e' sostituito dal seguente testo:
«8.1. Per il vino "Romagna" Sangiovese Longiano anche Riserva, e' consentito l'utilizzo di tutti i dispositivi di chiusura previsti dalla normativa vigente.».
Il testo dell'art. 8 del disciplinare della sottozona «Meldola»:
«8.1. Per il vino "Romagna" Sangiovese Meldola Riserva, la chiusura dei contenitori puo' essere effettuata unicamente con tappi di sughero naturale monoblocco.»,
e' sostituito dal seguente testo:
«8.1. Per il vino "Romagna" Sangiovese Meldola anche Riserva, e' consentito l'utilizzo di tutti i dispositivi di chiusura previsti dalla normativa vigente.».
Il testo dell'art. 8 del disciplinare della sottozona «Modigliana»:
«8.1. Per il vino "Romagna" Sangiovese Modigliana Riserva, la chiusura dei contenitori puo' essere effettuata unicamente con tappi di sughero naturale monoblocco.»,
e' sostituito dal seguente testo:
«8.1. Per il vino "Romagna" Sangiovese Modigliana anche Riserva, e' consentito l'utilizzo di tutti i dispositivi di chiusura previsti dalla normativa vigente.».
Il testo dell'art. 8 del disciplinare della sottozona «Marzeno»:
«8.1. Per il vino "Romagna" Sangiovese Marzeno Riserva, la chiusura dei contenitori puo' essere effettuata unicamente con tappi di sughero naturale monoblocco.»,
e' sostituito dal seguente testo:
«8.1. Per il vino "Romagna" Sangiovese Marzeno anche Riserva, e' consentito l'utilizzo di tutti i dispositivi di chiusura previsti dalla normativa vigente.».
Il testo dell'art. 8 del disciplinare della sottozona «Oriolo»:
«8.1. Per il vino "Romagna" Sangiovese Oriolo Riserva, la chiusura dei contenitori puo' essere effettuata unicamente con tappi di sughero naturale monoblocco.»,
e' sostituito dal seguente testo:
«8.1. Per il vino "Romagna" Sangiovese Oriolo anche Riserva, e' consentito l'utilizzo di tutti i dispositivi di chiusura previsti dalla normativa vigente.».
Il testo dell'art. 8 del disciplinare della sottozona «Predappio»:
«8.1. Per il vino "Romagna" Sangiovese Predappio Riserva, la chiusura dei contenitori puo' essere effettuata unicamente con tappi di sughero naturale monoblocco.»,
e' sostituito dal seguente testo:
«8.1. Per il vino "Romagna" Sangiovese Predappio anche Riserva, e' consentito l'utilizzo di tutti i dispositivi di chiusura previsti dalla normativa vigente.».
Il testo dell'art. 8 del disciplinare della sottozona «San Vicinio»:
«8.1. Per il vino "Romagna" Sangiovese San Vicinio Riserva, la chiusura dei contenitori puo' essere effettuata unicamente con tappi di sughero naturale monoblocco.»,
e' sostituito dal seguente testo:
«8.1. Per il vino "Romagna" Sangiovese San Vicinio anche Riserva, e' consentito l'utilizzo di tutti i dispositivi di chiusura previsti dalla normativa vigente.».
Il testo dell'art. 8 del disciplinare della sottozona «Serra»:
«8.1. Per il vino "Romagna" Sangiovese Serra Riserva, la chiusura dei contenitori puo' essere effettuata unicamente con tappi di sughero naturale monoblocco.»,
e' sostituito dal seguente testo:
«8.1. Per il vino "Romagna" Sangiovese Serra anche Riserva, e' consentito l'utilizzo di tutti i dispositivi di chiusura previsti dalla normativa vigente.».