| Gazzetta n. 20 del 24 gennaio 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO |  
| PROVVEDIMENTO 10 gennaio 2019 |  
| Modifica minore del disciplinare di  produzione  della  denominazione «Zampone Modena» registrata in qualita' di Denominazione  di  origine protetta in forza al regolamento (CE)  n.  590  del  18  marzo  1999.  |  
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                      IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV              della direzione generale per la promozione              della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
   Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e  successive modifiche ed integrazioni, recante «Norme  generali  sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche  amministrazioni»  ed,  in particolare l'art. 4, comma 2 e gli articoli 14, 16 e 17;   Vista la direttiva direttoriale 2018 della Direzione  generale  per la promozione della qualita'  agroalimentare  e  dell'ippica  del  23 marzo 2018, in particolare l'art. 1, con la quale ai  titolari  degli uffici dirigenziali di  livello  non  generale,  sono  assegnati,  in coerenza con le priorita' politiche individuate nella  direttiva  del Ministro del 15 febbraio  2018,  n.  1654,  nonche'  nella  direttiva dipartimentale  22  febbraio  2018,  prot.  n.  738,  gli   obiettivi riportati nell'allegato A) che  costituisce  parte  integrante  della presente direttiva;   Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di  qualita'  dei  prodotti agricoli e alimentari;   Visto il regolamento (CE) n.  590/1999  della  Commissione  del  18 marzo 1999  con  il  quale  e'  stata  iscritta  nel  registro  delle denominazioni di origine protette  e  delle  indicazioni  geografiche protette, la Denominazione di origine protetta «Zampone Modena»;   Considerato  che,  e'  stata  richiesta  ai  sensi  dell'art.   53, paragrafo 2, secondo comma del  regolamento  (UE)  n.  1151/2012  una modifica minore del disciplinare di produzione della Denominazione di origine protetta di cui sopra;   Considerato che, la Commissione europea ha  approvato  la  presente modifica minore ai sensi dell'art. 6, paragrafo 2, terzo  comma,  del regolamento delegato (UE) n. 664/2014;   Ritenuto che  sussista  l'esigenza  di  pubblicare  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  il  disciplinare  di  produzione attualmente  vigente,  a  seguito  dell'approvazione  della  modifica richiesta della D.O.P. «Zampone Modena»,  affinche'  le  disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili  per  informazione erga omnes sul territorio nazionale; 
                               Provvede: 
   Alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di  produzione  della Denominazione di origine protetta  «Zampone  Modena»,  nella  stesura risultante a seguito  dell'approvazione  della  domanda  di  modifica minore pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione  europea  - Serie C 3 del 7 gennaio 2019.   I produttori che intendono porre in commercio la  Denominazione  di origine  protetta  «Zampone  Modena»,   sono   tenuti   al   rispetto dell'allegato disciplinare di produzione e  di  tutte  le  condizioni previste dalla normativa vigente in materia. 
     Roma, 10 gennaio 2019 
                                                 Il dirigente: Polizzi     |  
|   |                                                               Allegato 
           Disciplinare di Produzione «Zampone Modena» I.G.P 
                                Art. 1.                             Denominazione 
     L'indicazione geografica protetta «Zampone Modena»  e'  riservata al prodotto di salumeria che risponde alle condizioni e ai  requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.     |  
|   |                                  Art. 2.                          Zona di produzione 
     Lo «Zampone Modena» viene ottenuto  nella  zona  tradizionale  di elaborazione geograficamente individuata nell'intero territorio delle seguenti  Province  italiane:  Modena,  Ferrara,   Ravenna,   Rimini, Forli-Cesena, Bologna, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Lodi, Pavia, Milano, Monza-Brianza, Varese, Como, Lecco, Bergamo,  Brescia, Mantova, Verona e Rovigo.     |  
|   |                                  Art. 3.                             Materie prime 
     Lo «Zampone Modena» e' costituito da una miscela di  carni  suine ottenute dalla muscolatura striata, grasso suino, cotenna, sale, pepe intero e/o a pezzi. Possono essere  inoltre  impiegati:  vino,  acqua secondo buona tecnica industriale, aromi naturali,  spezie  e  piante aromatiche, zucchero e/o destrosio e/o fruttosio,  nitrito  di  sodio e/o potassio alla dose  massima  di  140  parti  per  milione,  acido ascorbico e suo sale sodico. Non sono ammessi aromi di  affumicatura. La miscela ottenuta viene insaccata in involucri naturali  costituiti dal rivestimento cutaneo dell'arto anteriore del suino completo delle falangi distali e legato all'estremita' superiore.     |  
|   |                                  Art. 4.                        Metodo di elaborazione 
     La preparazione dello «Zampone Modena» deve essere effettuata con la macinatura in  tritacarne,  con  stampi  con  fori  di  dimensioni comprese tra 7-10 mm per le frazioni muscolari e adipose e con stampi con fori di dimensioni comprese tra  3-5  mm  per  la  cotenna.  Tale operazione  puo'  essere  preceduta  da   un'eventuale   sgrossatura. L'impastatura di tutti i  componenti  viene  effettuata  in  macchine sottovuoto o a pressione atmosferica. L'impasto cosi'  ottenuto  deve essere insaccato nell'involucro naturale costituito dal  rivestimento dell'arto anteriore del suino completo delle falangi distali e legato all'estremita'   superiore.   Lo   «Zampone   Modena»   puo'   essere commercializzato, previo asciugamento, come prodotto fresco o, previo idoneo trattamento termico, come prodotto cotto. Lo «Zampone  Modena» fresco deve essere consumato previa prolungata cottura per  garantire l'ottenimento delle tipiche  caratteristiche  organolettiche  di  cui all'art. 5. Quando commercializzato fresco, lo  «Zampone  Modena»  e' sottoposto  ad  asciugamento  in  stufa   ad   aria   calda.   Quando commercializzato cotto lo «Zampone Modena» puo' essere  sottoposto  a precottura  generalmente  in  acqua.  Esso  viene   confezionato   in contenitori ermetici idonei al  successivo  trattamento  termico.  Il prodotto confezionato  viene  sottoposto  a  trattamento  termico  in autoclave  ad  una  temperatura  minima  di  115°  C  per  un   tempo sufficiente a garantire la stabilita' del prodotto  nelle  condizioni commerciali raccomandate.     |  
|   |                                  Art. 5.                            Caratteristiche 
     Lo «Zampone Modena» cotto all'atto  dell'immissione  al  consumo, presenta le  seguenti  caratteristiche,  organolettiche,  chimiche  e chimico-fisiche:       caratteristiche:         consistenza: il prodotto deve essere facilmente affettabile e tenere la fetta;         aspetto  al  taglio:  la  fetta  si  presenta  compatta   con granulometria uniforme;         colore della fetta: roseo tendente al rosso non uniforme;         sapore: gusto tipico;       caratteristiche chimiche e chimico-fisiche dell'impasto:         proteine totali: min 17%;         rapporto grasso/proteine: max 1,9;         rapporto collageno/proteine: max 0,5;         rapporto acqua/proteine: max 2,70.     |  
|   |                                  Art. 6.                               Controlli 
     Fatte salve  le  competenze  attribuite  dalla  legge  al  medico veterinario ufficiale (U.S.L.) dello stabilimento - il quale ai sensi del capitolo IV «controllo della produzione» del decreto  legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, accerta e, mediante un'ispezione  adeguata, controlla che i prodotti a base di carne  rispondano  ai  criteri  di produzione  stabiliti  dal  produttore  e,  in  particolare,  che  la composizione  corrisponda  realmente  alle  diciture  dell'etichetta, essendogli attribuita tale funzione specialmente nel caso in cui  sia usata la denominazione commerciale di cui al capitolo V, punto 4  del sopracitato  decreto  legislativo  («la   denominazione   commerciale seguita dal riferimento  alla  norma  o  legislazione  nazionale  che l'autorizza») - la vigilanza per  l'applicazione  delle  disposizioni del presente disciplinare di produzione e' svolta dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, il quale puo' avvalersi, ai fini della vigilanza sulla produzione e sul commercio dello  «Zampone Modena» dell'Associazione industriali delle carni o di un organismo a tal fine costituito dai produttori, conformemente a quanto  stabilito dall'art. 37 del regolamento (UE) 1151/2012.     |  
|   |                                  Art. 7.                     Designazione e presentazione 
     La designazione della indicazione  geografica  protetta  «Zampone Modena» e' intraducibile e  deve  essere  apposta  sull'etichetta  in caratteri chiari e indelebili nettamente distinguibili da ogni  altra scritta che compare in etichetta  ed  essere  immediatamente  seguita dalla menzione «Indicazione  geografica  protetta»  e/o  dalla  sigla «IGP».  E'  vietata  l'aggiunta  di  qualsiasi   qualificazione   non espressamente  prevista.  E'  tuttavia   consentito   l'utilizzo   di indicazioni che facciano riferimento  a  nomi  o  ragioni  sociali  o marchi privati purche' non abbiano significato laudativo  o  tali  da trarre  in  inganno   l'acquirente.   Lo   «Zampone   Modena»   viene commercializzato intero: se fresco, sfuso o confezionato,  se  cotto, in confezioni ermetiche  idonee.  Le  operazioni  di  confezionamento devono avvenire, sotto la  vigilanza  della  struttura  di  controllo indicata all'art. 6, esclusivamente nella zona di produzione indicata all'art. 2.     |  
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