Gazzetta n. 20 del 24 gennaio 2019 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 31 dicembre 2018
Revoca del consiglio di amministrazione della «Safe travel Limousine service», in Roma e nomina del commissario governativo.


IL DIRETTORE GENERALE
per la vigilanza sugli enti,
il sistema cooperativo e le gestioni commissariali

Visto l'art. 2545-sexiesdecies del codice civile;
Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista l'art. 1, comma 936 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017;
Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4, secondo comma;
Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013, «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;
Viste le risultanze dell'ispezione straordinaria disposta nei confronti della societa' cooperativa «Safe Travel Limousine service» con sede in Roma (C.F. 10052431003), conclusa in data 11 aprile 2018 e del successivo accertamento ispettivo concluso in data 27 luglio 2018 con la proposta di adozione del provvedimento di gestione commissariale cui all'art. 2545-sexiesdecies del codice civile, nel corso della quale gli ispettori hanno riscontrato «l'approssimativa gestione dell'ente da parte dell'organo ammnistrativo unita ad una forte conflittualita' all'interno della compagine sociale»;
Tenuto conto che dall'esame delle citate risultanze ispettive e' emerso che la cooperativa era stata diffidata a sanare nel termine di novanta giorni le irregolarita' riscontrate in sede ispettiva e che, in sede di accertamento, talune gravi irregolarita' risultavano non essere state sanate e precisamente: 1) i bilanci degli esercizi 2016 e 2015, approvati in data 4 luglio 2018, non risultano ancora presenti in visura camerale; inoltre nella citata seduta assembleare veniva approvato anche il bilancio 2015 che invece, dalla consultazione del registro delle imprese, risulta pero', gia' approvato con verbale di assemblea del 28 giugno 2016. Inoltre nelle suddette assemblee di approvazione dei bilanci, i soci non hanno deliberato in ordine al ripianamento della perdita o alla destinazione dell'utile d'esercizio; 2) la cooperativa non ha modificato l'art. 27 dello statuto sociale che prevede la possibilita' della cooperativa di essere gestita da un organo amministrativo monocratico o collegiale per la durata delle cariche fino a revoca o dimissioni, in contrasto con quanto stabilito dall'art. 1, comma 936, lettera b della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e dall'art. 2383, secondo comma, del codice civile; 3) la cooperativa non ha esibito la documentazione attestante la regolare partecipazione dei soci alle assemblee, nonche' la documentazione attestante le modalita' di convocazione del C.d.A. e l'effettiva verbalizzazione delle sedute dell'organo amministrativo; 4) la procedura seguita per l'ammissione, il recesso e l'esclusione di alcuni soci non risulta conforme alle previsioni di legge e di statuto; 5) nel regolamento interno approvato in data 28 giugno 2018, non risulta richiamato il C.C.N.L. applicato ai soci lavoratori; 6) i libri sociali risultano non correttamente tenuti; 7) non e' stata esibita la documentazione attestante la corrispondenza fra gli emolumenti dovuti e quelli effettivamente corrisposti ai soci;
Tenuto conto altresi', che l'ente non ha depositato il bilancio dell'esercizio 2017;
Vista la nota ministeriale n. 363624 trasmessa via pec in data 16 ottobre 2018 e regolarmente consegnata alla casella di posta certificata del sodalizio, con la quale, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990 all'ente in oggetto, e' stato comunicato l'avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-sexiesesdecies del codice civile;
Vista la nota del 2 novembre 2018 acquisita con il numero di protocollo 379504 con la quale la cooperativa ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni in orine alla comunicazione di avvio del procedimento citato;
Preso atto che nelle citate controdeduzioni l'ente sostanzialmente ammette che le suddette gravi irregolarita' non risultano essere state sanate, ma nulla dice in ordine alla accertata grave conflittualita' all'interno del sodalizio che ne mette persino in discussione, a detta degli ispettori, la possibilita' di continuare a perseguire Io scopo mutualistico;
Preso atto, altresi', che la cooperativa, in sede di controdeduzioni del 2 novembre 2018, ha chiesto un ulteriore termine di quindici giorni per produrre ulteriori documenti a sostegno delle proprie argomentazioni difensive, che pero' allo stato non risultano mai pervenute;
Considerato che le irregolarita' accertate e non sanate risultano di rilevante gravita' e suscettibili, ciascuna di per se', di giustificare l'adozione del provvedimento di gestione commissariale;
Ritenuto assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990;
Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-sexiesdecies del codice civile;
Considerata la specifica peculiarita' della procedura di gestione commissariale, disposta ai sensi dell'art. 2545-sexiesdecies del codice civile che prevede che l'Autorita' di vigilanza, in caso di irregolare funzionamento dell'ente, ne revochi gli amministratori e ne affidi la gestione ad un commissario, determinando poteri e durata dell'incarico;
Tenuto conto che trattasi di provvedimento sanzionatorio che incide sul principio di autodeterminazione della cooperativa, che viene disposto di prassi per un periodo di sei mesi, salvo eccezionali motivi di proroga;
Tenuto conto, altresi', che tali ragioni rendono necessaria la massima tempestivita' nel subentro nella gestione affinche' il professionista incaricato prenda immediatamente in consegna l'ente e proceda rapidamente alla sua regolarizzazione;
Ritenuto opportuno, quindi, scegliere il nominativo del commissario governativo nell'ambito dei soggetti iscritti nella banca dati del Ministero, articolata su base regionale, sulla base delle attitudini professionali e dell'esperienza come risultanti dai relativi curricula e dalla disponibilita' all'assunzione dell'incarico preventivamente acquisita, al fine di garantire una tempestiva ed efficace assunzione di funzioni da parte del professionista prescelto, funzionale alle specificita' della procedura come sopra illustrata;
Visto il parere favorevole espresso all'unanimita' dal Comitato centrale per le cooperative nella riunione del 20 dicembre 2018;
Considerati gli specifici requisiti professionali come risultanti dal curriculum vitae del dott. Luca Belleggi;

Decreta:

Art. 1

Il consiglio di amministrazione della societa' cooperativa «Safe travel Limousine service» con sede in Roma (C.F. 10052431003), costituita in data 13 giugno 2008, e' revocato.
 
Art. 2

Il dott. Luca Belleggi nato a Montefiascone (VT) il 23 febbraio 1979 (C.F. BLLLCU79B23F499A), domiciliato in Roma, via degli Scipioni, n. 267 e' nominato commissario governativo della suddetta cooperativa per un periodo di 6 (sei) mesi a decorrere dalla data del presente decreto.
 
Art. 3

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovra' provvedere alla regolarizzazione dell'ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate in sede di revisione, cui si rinvia.
 
Art. 4

Il compenso spettante al commissario governativo sara' determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 13 marzo 2018.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente provvedimento potra' essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale.

Roma, 31 dicembre 2018

p. Il direttore generale: Scarponi