| Gazzetta n. 20 del 24 gennaio 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |  
| DECRETO 31 dicembre 2018 |  
| Revoca del consiglio di amministrazione della «Safe travel  Limousine service», in Roma e nomina del commissario governativo.  |  
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                         IL DIRETTORE GENERALE                     per la vigilanza sugli enti,          il sistema cooperativo e le gestioni commissariali 
   Visto l'art. 2545-sexiesdecies del codice civile;   Vista  la  legge  n.  241/1990  e   successive   modificazioni   ed integrazioni;   Vista l'art. 1, comma 936 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017;   Visto  il  decreto  legislativo  n.   165/2001,   con   particolare riferimento all'art. 4, secondo comma;   Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;   Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  158 del 5 dicembre 2013, «Regolamento  di  organizzazione  del  Ministero dello sviluppo economico»;   Viste  le  risultanze  dell'ispezione  straordinaria  disposta  nei confronti della societa' cooperativa «Safe Travel Limousine  service» con sede in Roma (C.F. 10052431003), conclusa in data 11 aprile  2018 e del successivo accertamento ispettivo concluso in  data  27  luglio 2018 con la  proposta  di  adozione  del  provvedimento  di  gestione commissariale cui all'art. 2545-sexiesdecies del codice  civile,  nel corso della quale gli ispettori hanno  riscontrato  «l'approssimativa gestione dell'ente da parte dell'organo ammnistrativo  unita  ad  una forte conflittualita' all'interno della compagine sociale»;   Tenuto conto che dall'esame delle citate  risultanze  ispettive  e' emerso che la cooperativa era stata diffidata a  sanare  nel  termine di novanta giorni le irregolarita' riscontrate in  sede  ispettiva  e che, in sede di accertamento, talune gravi irregolarita'  risultavano non essere state sanate e precisamente: 1) i bilanci  degli  esercizi 2016 e 2015, approvati in data 4 luglio 2018,  non  risultano  ancora presenti in visura camerale; inoltre nella citata seduta  assembleare veniva  approvato  anche  il  bilancio   2015   che   invece,   dalla consultazione  del  registro  delle  imprese,  risulta  pero',   gia' approvato con verbale di assemblea del 28 giugno 2016. Inoltre  nelle suddette assemblee di approvazione dei  bilanci,  i  soci  non  hanno deliberato  in  ordine  al  ripianamento   della   perdita   o   alla destinazione  dell'utile  d'esercizio;  2)  la  cooperativa  non   ha modificato  l'art.  27  dello  statuto   sociale   che   prevede   la possibilita'  della  cooperativa  di  essere  gestita  da  un  organo amministrativo monocratico o collegiale per la durata  delle  cariche fino a  revoca  o  dimissioni,  in  contrasto  con  quanto  stabilito dall'art. 1, comma 936, lettera b della legge 27  dicembre  2017,  n. 205 e dall'art.  2383,  secondo  comma,  del  codice  civile;  3)  la cooperativa non ha esibito la documentazione attestante  la  regolare partecipazione dei soci alle  assemblee,  nonche'  la  documentazione attestante le modalita' di  convocazione  del  C.d.A.  e  l'effettiva verbalizzazione  delle  sedute  dell'organo  amministrativo;  4)   la procedura seguita per l'ammissione,  il  recesso  e  l'esclusione  di alcuni soci non risulta  conforme  alle  previsioni  di  legge  e  di statuto; 5) nel regolamento interno approvato in data 28 giugno 2018, non risulta richiamato il C.C.N.L. applicato ai soci lavoratori; 6) i libri sociali risultano non correttamente tenuti;  7)  non  e'  stata esibita  la  documentazione  attestante  la  corrispondenza  fra  gli emolumenti dovuti e quelli effettivamente corrisposti ai soci;   Tenuto conto altresi', che l'ente non  ha  depositato  il  bilancio dell'esercizio 2017;   Vista la nota ministeriale n. 363624 trasmessa via pec in  data  16 ottobre  2018  e  regolarmente  consegnata  alla  casella  di   posta certificata del sodalizio, con la quale, ai sensi dell'art.  7  della legge n. 241/1990 all'ente in oggetto, e'  stato  comunicato  l'avvio del  procedimento  per  l'adozione  del  provvedimento  di   gestione commissariale ex art. 2545-sexiesesdecies del codice civile;   Vista la nota del 2  novembre  2018  acquisita  con  il  numero  di protocollo 379504 con la quale la cooperativa ha fatto  pervenire  le proprie controdeduzioni in orine  alla  comunicazione  di  avvio  del procedimento citato;   Preso atto che nelle citate controdeduzioni l'ente  sostanzialmente ammette che le suddette  gravi  irregolarita'  non  risultano  essere state  sanate,  ma  nulla  dice  in  ordine  alla   accertata   grave conflittualita' all'interno del sodalizio che  ne  mette  persino  in discussione, a detta degli ispettori, la possibilita' di continuare a perseguire Io scopo mutualistico;   Preso  atto,   altresi',   che   la   cooperativa,   in   sede   di controdeduzioni del 2 novembre 2018, ha chiesto un ulteriore  termine di quindici giorni per produrre ulteriori documenti a sostegno  delle proprie argomentazioni difensive, che pero' allo stato non  risultano mai pervenute;   Considerato che le irregolarita' accertate e non  sanate  risultano di rilevante  gravita'  e  suscettibili,  ciascuna  di  per  se',  di giustificare l'adozione del provvedimento di gestione commissariale;   Ritenuto assolto  l'obbligo  di  cui  all'art.  7  della  legge  n. 241/1990;   Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ai sensi  dell'art.  2545-sexiesdecies  del codice civile;   Considerata la specifica peculiarita' della procedura  di  gestione commissariale, disposta  ai  sensi  dell'art.  2545-sexiesdecies  del codice civile che prevede che l'Autorita' di vigilanza,  in  caso  di irregolare funzionamento dell'ente, ne revochi gli  amministratori  e ne affidi la gestione ad un commissario, determinando poteri e durata dell'incarico;   Tenuto conto che trattasi di provvedimento sanzionatorio che incide sul principio di  autodeterminazione  della  cooperativa,  che  viene disposto di prassi per un periodo  di  sei  mesi,  salvo  eccezionali motivi di proroga;   Tenuto conto, altresi', che  tali  ragioni  rendono  necessaria  la massima  tempestivita'  nel  subentro  nella  gestione  affinche'  il professionista incaricato prenda immediatamente in consegna l'ente  e proceda rapidamente alla sua regolarizzazione;   Ritenuto opportuno, quindi, scegliere il nominativo del commissario governativo nell'ambito dei soggetti iscritti nella  banca  dati  del Ministero, articolata su base regionale, sulla base delle  attitudini professionali  e  dell'esperienza  come   risultanti   dai   relativi curricula  e  dalla   disponibilita'   all'assunzione   dell'incarico preventivamente acquisita, al fine di  garantire  una  tempestiva  ed efficace  assunzione  di  funzioni  da   parte   del   professionista prescelto, funzionale alle specificita' della  procedura  come  sopra illustrata;   Visto il parere favorevole  espresso  all'unanimita'  dal  Comitato centrale per le cooperative nella riunione del 20 dicembre 2018;   Considerati gli specifici requisiti professionali  come  risultanti dal curriculum vitae del dott. Luca Belleggi; 
                               Decreta: 
                                Art. 1 
   Il consiglio di amministrazione della  societa'  cooperativa  «Safe travel Limousine  service»  con  sede  in  Roma  (C.F.  10052431003), costituita in data 13 giugno 2008, e' revocato.     |  
|   |                                 Art. 2 
   Il dott. Luca Belleggi nato a Montefiascone  (VT)  il  23  febbraio 1979  (C.F.  BLLLCU79B23F499A),  domiciliato  in  Roma,   via   degli Scipioni, n. 267 e' nominato commissario governativo  della  suddetta cooperativa per un periodo di 6 (sei) mesi a decorrere dalla data del presente decreto.     |  
|   |                                 Art. 3 
   Al nominato commissario governativo sono attribuiti  i  poteri  del consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovra' provvedere alla  regolarizzazione  dell'ente  attraverso  la  risoluzione  delle problematiche evidenziate in sede di revisione, cui si rinvia.     |  
|   |                                 Art. 4 
   Il compenso spettante al commissario governativo sara'  determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 13 marzo 2018.   Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.   Il presente  provvedimento  potra'  essere  impugnato  dinnanzi  al competente Tribunale amministrativo regionale. 
     Roma, 31 dicembre 2018 
                                    p. Il direttore generale: Scarponi     |  
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