Gazzetta n. 20 del 24 gennaio 2019 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 31 dicembre 2018 |
Revoca del consiglio di amministrazione della «Italy Car Rental societa' cooperativa», in Roma e nomina del commissario governativo. |
|
|
IL DIRETTORE GENERALE per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali
Visto l'art. 2545-sexiesdecies del codice civile; Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni; Vista l'art. 1, comma 936 della legge 205 del 27 dicembre 2017; Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4, secondo comma; Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013, «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»; Viste le risultanze del verbale di revisione ordinaria disposta nei confronti della societa' cooperativa «Italy Car rental societa' cooperativa» con sede in Roma (c.f. 12619181006), conclusa in data 15 novembre 2017 e del successivo accertamento ispettivo concluso in data 3 gennaio 2018 con la proposta di adozione del provvedimento di gestione commissariale cui all'art. 2545-sexiesdecies del codice civile; Tenuto conto che dalle risultanze ispettive e' emerso che la cooperativa e' stata diffidata a sanare nel termine di 30 giorni le irregolarita' riscontrate in sede ispettiva e che in sede di accertamento risultavano ancora in essere le seguenti irregolarita': 1) omesso cambio di sezione presso l'albo nazionale delle societa' cooperative in coerenza con l'attivita' svolta dalla cooperativa, che risulta essere quella di trasporto piuttosto che di produzione e lavoro; 2) mancata corrispondenza del valore del capitale sociale espresso nel bilancio d'esercizio 2016 con quanto emerso dal libro soci in relazione al numero dei soggetti presenti al 31 dicembre 2016 e alle rispettive quote versate; 3) omessa documentazione nella Nota integrativa allegata al suddetto bilancio della condizione di prevalenza come previsto dall'art. 2513 e dei criteri seguiti per la gestione mutualistica dell'ente ai sensi dell'art. 2545 del codice civile; 4) irregolare tenuta e mancato aggiornamento del Libro dei verbali delle assemblee e del Libro dei soci; 5) mancato aggiornamento del Libro inventari relativamente alle indicazioni riguardanti i beni in possesso della cooperativa; 6) irregolare tenuta del Libro inventari e del Libro giornale in relazione alla vigente normativa in materia di bollo; 8) mancato versamento del contributo di revisione per i bienni 2015/2016-2017/2018; 9) mancato versamento del 3% sugli utili dell'esercizio 2014, 2015 e 2016 ai fondi mutualistici, ex art. 11, legge n. 59/9; 10) omessa esibizione della documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione in merito agli elementi di incongruenza riscontrati tra i dati riportati nel libro dei cespiti e le relative autovetture a cui sono riferite le licenza conferite; 11) omessa informativa in merito alle presenza tra i beni della societa' di autovetture immatricolate per trasporto di persone/uso privato; Considerato che l'istruttoria effettuata da questa Autorita' di vigilanza ha riscontrato che l'art. 21 dello statuto sociale della cooperativa prevede che la cooperativa possa essere amministrata da un amministratore unico o da un organo amministrativo collegiale nominato fino a revoca, in contrasto con quanto previsto dall'art. 1, comma 936, lett. b) della legge 27 dicembre 2017, n. 205 che stabilisce che «l'amministrazione della societa' e' affidata ad un organo collegiale formato da almeno tre soggetti. Alle cooperative di cui all'art. 2519, secondo comma, si applica la disposizione prevista dall'art. 2383, secondo comma» e che la cooperativa e' tutt'ora amministrata da un organo amministrativo monocratico, in contrasto con la citata legge n. 205/2017; Preso atto altresi', che l'ente non ha depositato il bilancio dell'esercizio 2017; Vista la nota prot. 160790, regolarmente consegnata alla casella di posta certificata del sodalizio con la quale in data 16 maggio 2018, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990, e' stata trasmessa via pec, all'ente in oggetto, la comunicazione di avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-sexiesdecies del codice civile; Preso atto, altresi', che entro il termine di 15 giorni stabilito nella citata comunicazione di avvio del procedimento, non sono pervenute da parte dell'ente osservazioni o controdeduzioni; Ritenuto assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990; Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-sexiesdecies del codice civile; Considerata la specifica peculiarita' della procedura di gestione commissariale, disposta ai sensi dell'art. 2545-sexiesdecies del codice civile che prevede che l'Autorita' di vigilanza, in caso di irregolare funzionamento dell'ente, ne revochi gli amministratori e ne affidi la gestione ad un commissario, determinando poteri e durata dell'incarico; Tenuto conto che trattasi di provvedimento sanzionatorio che incide sul principio di autodeterminazione della cooperativa, che viene disposto di prassi per un periodo di sei mesi, salvo eccezionali motivi di proroga; Tenuto conto, altresi', che tali ragioni rendono necessaria la massima tempestivita' nel subentro nella gestione affinche' il professionista incaricato prenda immediatamente in consegna l'ente e proceda rapidamente alla sua regolarizzazione; Ritenuto opportuno, quindi, scegliere il nominativo del commissario governativo nell'ambito dei soggetti iscritti nella banca dati del Ministero, articolata su base regionale, sulla base delle attitudini professionali e dell'esperienza come risultanti dai relativi curricula e dalla disponibilita' all'assunzione dell'incarico preventivamente acquisita, al fine di garantire una tempestiva ed efficace assunzione di funzioni da parte del professionista prescelto, funzionale alle specificita' della procedura come sopra illustrata; Visto il parere favorevole espresso all'unanimita' dal Comitato centrale per le cooperative nella riunione del 20 dicembre 2018 in merito all'adozione del provvedimento gestione commissariale ex art. 2545-sexiesdecies del codice civile nei confronti dell'ente di cui trattasi; Considerati gli specifici requisiti professionali come risultanti dal curriculum vitae del dott. Luca Belleggi;
Decreta:
Art. 1
Il consiglio di amministrazione della societa' cooperativa «Italy Car Rental societa' cooperativa» con sede in Roma (c.f. n. 12619181006), costituita in data 4 novembre 2013, e' revocato. |
| Art. 2
Il dott. Luca Belleggi nato a Montefiascone (VT) il 23 febbraio 1979 (c.f. BLLLCU79B23F499A), domiciliato in Roma, via degli Scipioni, n. 267 e' nominato commissario governativo della suddetta cooperativa per un periodo di 6 (sei) mesi a decorrere dalla data del presente decreto. |
| Art. 3
Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovra' provvedere alla regolarizzazione dell'ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate in sede di revisione, cui si rinvia. |
| Art. 4
Il compenso spettante al commissario governativo sara' determinato in base al criteri di cui al decreto ministeriale 13 marzo 2018. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente provvedimento potra' essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale.
Roma, 31 dicembre 2018
p. Il direttore generale: Scarponi |
|
|
|