| Gazzetta n. 20 del 24 gennaio 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |  
| DECRETO 31 dicembre 2018 |  
| Revoca dell'amministratore unico della «Clarissa societa' cooperativa sociale», in Rieti e nomina del commissario governativo.  |  
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                         IL DIRETTORE GENERALE                per la vigilanza sugli enti, il sistema                cooperativo e le gestioni commissariali 
   Visto l'art. 2545-sexiesdecies del codice civile;   Vista  la  legge  n.  241/1990  e   successive   modificazioni   ed integrazioni;   Vista l'art. 1, comma 936 della legge 205 del 27 dicembre 2017;   Visto  il  decreto  legislativo  n.   165/2001,   con   particolare riferimento all'art. 4 secondo comma;   Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;   Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  158 del 5 dicembre 2013, «Regolamento  di  organizzazione  del  Ministero dello sviluppo economico»;   Viste le risultanze  del  verbale  di  revisione  ordinaria  e  del successivo  accertamento  ispettivo  disposto  nei  confronti   della societa' cooperativa «Clarissa societa' cooperativa sociale» con sede in Rieti - c.f. n. 01152590574, e concluso in data in data 1°  giugno 2018 con la  proposta  di  adozione  del  provvedimento  di  gestione commissariale di cui all'art. 2545-sexiesdecies del codice civile;   Considerato che la cooperativa era stata diffidata a  sanare  entro il termine di 90 giorni  le  irregolarita'  riscontrate  in  sede  di revisione ordinaria  e  che  in  sede  di  accertamento,  risultavano permanere  le  seguenti  irregolarita':  1)  la  cooperativa  non  ha provveduto alla rettifica del  regolamento  interno,  in  particolare nello stesso non risulta riportata la previsione di  cui  all'art.  6 lettera  a)  della  legge  n.  142/01;  2)  la  cooperativa  non   ha regolarizzato la posizione di quei soci che attualmente non  prestano nessuna attivita', mentre per i soci che risultano avere un  rapporto di lavoro non e' stata posta in visione la  relativa  documentazione; 3) la cooperativa non ha modificato l'art. 27 dello  statuto  sociale della  cooperativa  prevede  che  l'ente  possa  essere  amministrato alternativamente da un organo amministrativo monocratico o collegiale e che, comunque, l'organo amministrativo sia nominato fino a revoca o dimissioni, in contrasto con quanto previsto dall'art. 1, comma  936, lett. b) della legge 27 dicembre 2017,  n.  205  che  stabilisce  che «l'amministrazione della societa' e' affidata ad un organo collegiale formato da almeno tre soggetti.  Alle  cooperative  di  cui  all'art. 2519, secondo comma, si applica la  disposizione  prevista  dall'art. 2383, secondo comma»;   Vista la nota n. 323135 trasmessa via pec in data 6 settembre 2018, regolarmente  ricevuta,  con  la  quale  e'  stato  comunicato   alla cooperativa, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n.  241, l'avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-sexiesdecies del codice civile  e  con  la quale veniva assegnato il termine di 15 giorni  entro  il  quale  far pervenire eventuali controdeduzioni.   Considerato che non sono pervenute controdeduzioni da  parte  della cooperativa entro il predetto termine dalle quali  eventualmente  far emergere il superamento delle irregolarita' contestate.   Ritenuto assolto  l'obbligo  di  cui  all'art.  7  della  legge  n. 241/1990;   Ritenuti i presupposti per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-sexiesdecies del codice civile;   Considerata la specifica peculiarita' della procedura  di  gestione commissariale, disposta  ai  sensi  dell'art.  2545-sexiesdecies  del codice civile che prevede che l'Autorita' di vigilanza,  in  caso  di irregolare funzionamento dell'ente, ne revochi gli  amministratori  e ne affidi la gestione ad un commissario, determinando poteri e durata dell'incarico;   Tenuto conto che trattasi di provvedimento sanzionatorio che incide sul principio di  autodeterminazione  della  cooperativa,  che  viene disposto di prassi per un periodo  di  sei  mesi,  salvo  eccezionali motivi di proroga;   Tenuto conto, altresi', che  tali  ragioni  rendono  necessaria  la massima  tempestivita'  nel  subentro  nella  gestione  affinche'  il professionista incaricato prenda immediatamente in consegna l'ente  e proceda rapidamente alla sua regolarizzazione;   Ritenuto opportuno, quindi, scegliere il nominativo del commissario governativo nell'ambito dei soggetti iscritti nella  banca  dati  del Ministero, articolata su base regionale, sulla base delle  attitudini professionali  e  dell'esperienza  come   risultanti   dai   relativi curricula  e  dalla   disponibilita'   all'assunzione   dell'incarico preventivamente acquisita, al fine di  garantire  una  tempestiva  ed efficace  assunzione  di  funzioni  da   parte   del   professionista prescelto, funzionale alle specificita' della  procedura  come  sopra illustrata;   Visto il parere favorevole  espresso  all'unanimita'  dal  Comitato centrale per le cooperative nella riunione del 20  dicembre  2018  in merito all'adozione del provvedimento gestione commissariale ex  art. 2545-sexiesdecies del codice civile nei confronti  dell'ente  di  cui trattasi;   Considerati gli specifici requisiti professionali  come  risultanti dal curriculum vitae della dott.ssa Irene Bertucci; 
                               Decreta: 
                                Art. 1 
   L'amministratore  unico  della   societa'   cooperativa   «Clarissa societa'  cooperativa  sociale»  con  sede  in  Rieti   -   c.f.   n. 01152590574, costituita in data 12 agosto 2016, e' revocato.     |  
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   La dott.ssa Irene Bertucci nata a  Roma  il  26  marzo  1982  (c.f. BRTRNI82C66H501N) ed ivi domiciliata in via Emilio de'  Cavalieri  n. 12, e' nominata commissario governativo  della  suddetta  cooperativa per un periodo di 6 (sei) mesi a decorrere dalla  data  del  presente decreto.     |  
|   |                                 Art. 3 
   Al nominato commissario governativo sono attribuiti  i  poteri  del Consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovra' provvedere alla  regolarizzazione  dell'ente  attraverso  la  risoluzione  delle problematiche evidenziate in sede di revisione, cui si rinvia.     |  
|   |                                 Art. 4 
   Il compenso spettante al commissario governativo sara'  determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 13 marzo 2018.   Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.   Il presente  provvedimento  potra'  essere  impugnato  dinnanzi  al competente Tribunale amministrativo regionale. 
     Roma, 31 dicembre 2018 
                                    p. Il direttore generale: Scarponi     |  
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