| Gazzetta n. 20 del 24 gennaio 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |  
| DECRETO 31 dicembre 2018 |  
| Revoca dell'amministratore unico della  «Raggi  di  sole  cooperativa sociale onlus», in Caserta, e  nomina  del  commissario  governativo.  |  
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                         IL DIRETTORE GENERALE          per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo                      e le gestioni commissariali 
   Visto l'art. 2545-sexiesdecies del codice civile;   Vista  la  legge  n.  241/1990  e   successive   modificazioni   ed integrazioni;   Vista l'art. 1, comma 936 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017;   Visto  il  decreto  legislativo  n.   165/2001,   con   particolare riferimento all'art. 4, secondo comma;   Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;   Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  158 del 5 dicembre 2013  «Regolamento  di  organizzazione  del  Ministero dello sviluppo economico»;   Viste le risultanze del verbale di revisione  ordinaria  effettuata dalla associazione di rappresentanza  Confcooperative  nei  confronti della societa' cooperativa «Raggi di sole cooperativa sociale ONLUS», con sede in Caserta, codice fiscale n. 03431610611, conclusa in  data 21 dicembre 2017 e del successivo accertamento ispettivo concluso  in data 10 aprile 2018 con la proposta di adozione del provvedimento  di gestione commissariale di cui all'art. 2545-sexiesdecies  del  codice civile;   Tenuto conto che  dalle  risultanze  ispettive  e'  emerso  che  la cooperativa e' stata diffidata  a  sanare  nel  termine  di  sessanta giorni le irregolarita' riscontrate in sede ispettiva e che  in  sede di   accertamento   risultavano   ancora   permanere   le    seguenti irregolarita':   1) mancato aggiornamento dei libri sociali;   2) mancata esibizione  della  documentazione  probante  l'effettiva presentazione delle dichiarazioni fiscali 2016;   3) mancata esibizione della documentazione probante  il  versamento del contributo del biennio di revisione 2017/2018;   4) mancato adeguamento alle  previsioni  dell'art.  1,  comma  936, lettera b) della legge  27  dicembre  2017,  n.  205,  in  quanto  la cooperativa risulta  tutt'ora  governata  da  un  organo  monocratico nominato a tempo  indeterminato  anziche'  da  un  organo  collegiale nominato per tre esercizi;   Considerato che dalla consultazione del registro delle  imprese  si e' riscontrato  anche  il  mancato  deposito  del  bilancio  relativo all'esercizio 2017;   Vista la nota prot. 301938, regolarmente consegnata alla casella di posta certificata del sodalizio, con la quale in data 8 agosto  2018, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990, e' stata trasmessa  via PEC, all'ente in oggetto, la comunicazione di avvio del  procedimento per l'adozione del provvedimento di gestione  commissariale  ex  art. 2545-sexiesdecies del codice civile;   Preso atto, altresi', che  entro  il  termine  di  quindici  giorni stabilito nella citata comunicazione di avvio del  procedimento,  non sono pervenute da parte dell'ente osservazioni o controdeduzioni;   Ritenuto assolto  l'obbligo  di  cui  all'art.  7  della  legge  n. 241/1990;   Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-sexiesdecies;   Considerata la specifica peculiarita' della procedura  di  gestione commissariale, disposta  ai  sensi  dell'art.  2545-sexiesdecies  del codice civile che prevede che l'autorita' di vigilanza,  in  caso  di irregolare funzionamento dell'ente, ne revochi gli  amministratori  e ne affidi la gestione ad un commissario, determinando poteri e durata dell'incarico;   Tenuto conto che trattasi di provvedimento sanzionatorio che incide sul principio di  autodeterminazione  della  cooperativa,  che  viene disposto di prassi per un periodo  di  sei  mesi,  salvo  eccezionali motivi di proroga;   Tenuto conto, altresi', che  tali  ragioni  rendono  necessaria  la massima  tempestivita'  nel  subentro  nella  gestione  affinche'  il professionista incaricato prenda immediatamente in consegna l'ente  e proceda rapidamente alla sua regolarizzazione;   Ritenuto opportuno, quindi, scegliere il nominativo del commissario governativo nell'ambito dei soggetti iscritti nella  banca  dati  del Ministero, articolata su base regionale, sulla base delle  attitudini professionali  e  dell'esperienza  come   risultanti   dai   relativi curricula  e  dalla   disponibilita'   all'assunzione   dell'incarico preventivamente acquisita, al fine di  garantire  una  tempestiva  ed efficace  assunzione  di  funzioni  da   parte   del   professionista prescelto, funzionale alle specificita' della  procedura  come  sopra illustrata;   Visto il parere favorevole  espresso  all'unanimita'  dal  Comitato centrale per le cooperative nella riunione del 20  dicembre  2018  in merito all'adozione del provvedimento gestione commissariale ex  art. 2545-sexiesdecies del codice civile nei confronti  dell'ente  di  cui trattasi;   Considerati gli specifici requisiti professionali  come  risultanti dal curriculum vitae del dott. Attilio De Nicola; 
                               Decreta: 
                                Art. 1 
   L'amministratore unico della societa' cooperativa  «Raggi  di  sole cooperativa sociale ONLUS», con sede in Caserta,  codice  fiscale  n. 03431610611, costituita in data 1° aprile 2008, e' revocato.     |  
|   |                                 Art. 2 
   Il dott. Attilio De Nicola, nato a Napoli il 16  aprile  1966,  ivi domiciliato  via  del  Rione   Sirignano   n.   7   (codice   fiscale DNCTTL66D16F839F), e' nominato commissario governativo della suddetta cooperativa per un periodo di sei mesi a  decorrere  dalla  data  del presente decreto.     |  
|   |                                 Art. 3 
   Al nominato commissario governativo sono attribuiti  i  poteri  del consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovra' provvedere alla  regolarizzazione  dell'ente  attraverso  la  risoluzione  delle problematiche evidenziate in sede di revisione, cui si rinvia.     |  
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   Il compenso spettante al commissario governativo sara'  determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 13 marzo 2018.   Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.   Il presente  provvedimento  potra'  essere  impugnato  dinnanzi  al competente Tribunale amministrativo regionale. 
     Roma, 31 dicembre 2018 
                                    p. Il direttore generale: Scarponi     |  
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