Gazzetta n. 20 del 24 gennaio 2019 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 31 dicembre 2018 |
Revoca dell'amministratore unico della «Raggi di sole cooperativa sociale onlus», in Caserta, e nomina del commissario governativo. |
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IL DIRETTORE GENERALE per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali
Visto l'art. 2545-sexiesdecies del codice civile; Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni; Vista l'art. 1, comma 936 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017; Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4, secondo comma; Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013 «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»; Viste le risultanze del verbale di revisione ordinaria effettuata dalla associazione di rappresentanza Confcooperative nei confronti della societa' cooperativa «Raggi di sole cooperativa sociale ONLUS», con sede in Caserta, codice fiscale n. 03431610611, conclusa in data 21 dicembre 2017 e del successivo accertamento ispettivo concluso in data 10 aprile 2018 con la proposta di adozione del provvedimento di gestione commissariale di cui all'art. 2545-sexiesdecies del codice civile; Tenuto conto che dalle risultanze ispettive e' emerso che la cooperativa e' stata diffidata a sanare nel termine di sessanta giorni le irregolarita' riscontrate in sede ispettiva e che in sede di accertamento risultavano ancora permanere le seguenti irregolarita': 1) mancato aggiornamento dei libri sociali; 2) mancata esibizione della documentazione probante l'effettiva presentazione delle dichiarazioni fiscali 2016; 3) mancata esibizione della documentazione probante il versamento del contributo del biennio di revisione 2017/2018; 4) mancato adeguamento alle previsioni dell'art. 1, comma 936, lettera b) della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in quanto la cooperativa risulta tutt'ora governata da un organo monocratico nominato a tempo indeterminato anziche' da un organo collegiale nominato per tre esercizi; Considerato che dalla consultazione del registro delle imprese si e' riscontrato anche il mancato deposito del bilancio relativo all'esercizio 2017; Vista la nota prot. 301938, regolarmente consegnata alla casella di posta certificata del sodalizio, con la quale in data 8 agosto 2018, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990, e' stata trasmessa via PEC, all'ente in oggetto, la comunicazione di avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-sexiesdecies del codice civile; Preso atto, altresi', che entro il termine di quindici giorni stabilito nella citata comunicazione di avvio del procedimento, non sono pervenute da parte dell'ente osservazioni o controdeduzioni; Ritenuto assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990; Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-sexiesdecies; Considerata la specifica peculiarita' della procedura di gestione commissariale, disposta ai sensi dell'art. 2545-sexiesdecies del codice civile che prevede che l'autorita' di vigilanza, in caso di irregolare funzionamento dell'ente, ne revochi gli amministratori e ne affidi la gestione ad un commissario, determinando poteri e durata dell'incarico; Tenuto conto che trattasi di provvedimento sanzionatorio che incide sul principio di autodeterminazione della cooperativa, che viene disposto di prassi per un periodo di sei mesi, salvo eccezionali motivi di proroga; Tenuto conto, altresi', che tali ragioni rendono necessaria la massima tempestivita' nel subentro nella gestione affinche' il professionista incaricato prenda immediatamente in consegna l'ente e proceda rapidamente alla sua regolarizzazione; Ritenuto opportuno, quindi, scegliere il nominativo del commissario governativo nell'ambito dei soggetti iscritti nella banca dati del Ministero, articolata su base regionale, sulla base delle attitudini professionali e dell'esperienza come risultanti dai relativi curricula e dalla disponibilita' all'assunzione dell'incarico preventivamente acquisita, al fine di garantire una tempestiva ed efficace assunzione di funzioni da parte del professionista prescelto, funzionale alle specificita' della procedura come sopra illustrata; Visto il parere favorevole espresso all'unanimita' dal Comitato centrale per le cooperative nella riunione del 20 dicembre 2018 in merito all'adozione del provvedimento gestione commissariale ex art. 2545-sexiesdecies del codice civile nei confronti dell'ente di cui trattasi; Considerati gli specifici requisiti professionali come risultanti dal curriculum vitae del dott. Attilio De Nicola;
Decreta:
Art. 1
L'amministratore unico della societa' cooperativa «Raggi di sole cooperativa sociale ONLUS», con sede in Caserta, codice fiscale n. 03431610611, costituita in data 1° aprile 2008, e' revocato. |
| Art. 2
Il dott. Attilio De Nicola, nato a Napoli il 16 aprile 1966, ivi domiciliato via del Rione Sirignano n. 7 (codice fiscale DNCTTL66D16F839F), e' nominato commissario governativo della suddetta cooperativa per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data del presente decreto. |
| Art. 3
Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovra' provvedere alla regolarizzazione dell'ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate in sede di revisione, cui si rinvia. |
| Art. 4
Il compenso spettante al commissario governativo sara' determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 13 marzo 2018. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente provvedimento potra' essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale.
Roma, 31 dicembre 2018
p. Il direttore generale: Scarponi |
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