Estratto determina AAM/PPA n. 5 dell'8 gennaio 2019 
     Autorizzazione della variazione: variazione di  tipo  II:  C.I.4) Una  o  piu'  modifiche  del  riassunto  delle  caratteristiche   del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in  seguito  a nuovi dati sulla qualita', preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale FLONORM.     Codice pratica: VN2/2018/130.     E'    autorizzato    l'aggiornamento    del    riassunto    delle caratteristiche  del  prodotto  alle  sezioni  4.4,  4.5  e   4.8   e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo e  delle  etichette, relativamente al medicinale FLONORM nelle forme e confezioni:       A.I.C. n. 036201010 - « 200 mg compresse rivestite con film» 12 compresse;       A.I.C. n. 036201022 - «100 mg/5 ml  granulato  per  sospensione orale» flacone 60 ml.     Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla  determina, di cui al presente estratto.     Titolare A.I.C.: Alfasigma S.p.a.  (codice  fiscale  03432221202) con sede legale e domicilio fiscale in via  Ragazzi  del  99,  n.  5, 40133 - Bologna (BO) Italia. 
                               Stampati 
     1. Il titolare dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla  data  di  entrata  in vigore della presente determina al  riassunto  delle  caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi  dalla  medesima  data  al foglio illustrativo e all'etichettatura.     2. In  ottemperanza  all'art.  80,  commi  1  e  3,  del  decreto legislativo 24 aprile 2006,  n.  219  e  successive  modificazioni  e integrazioni, le etichette devono essere redatte in  lingua  italiana e, limitatamente  ai  medicinali  in  commercio  nella  Provincia  di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi  dell'uso  complementare  di  lingue  estere,  deve   darne preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura si applicano le sanzioni di cui  all'art.  82  del  suddetto  decreto legislativo. 
                          Smaltimento scorte 
     Sia i lotti  gia'  prodotti  alla  data  di  pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 1,  comma  7,  della determina DG/821/2018 del  24  maggio  2018,  che  non  riportino  le modifiche autorizzate, possono essere  mantenuti  in  commercio  fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.     Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.     |