Gazzetta n. 19 del 23 gennaio 2019 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 31 dicembre 2018 |
Revoca dell'amministratore unico della «Meca societa' cooperativa sociale a r.l.» in Santa Maria Capua Vetere e nomina del commissario governativo. |
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IL DIRETTORE GENERALE per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali
Visto l'art. 2545-sexiesdecies del codice civile; Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni; Vista l'art. 1, comma 936 della legge 205 del 27 dicembre 2017; Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4, secondo comma; Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013, «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»; Viste le risultanze del verbale di revisione ordinaria disposta dall'Associazione di rappresentanza confcooperative conclusa in data 21 dicembre 2017 e del successivo accertamento ispettivo nei confronti della societa' cooperativa «Meca societa' cooperativa sociale a r.l,» con sede in Santa Maria Capua Vetere (CE) - codice fiscale n. 02724240615 - concluso in data in data 10 aprile 2018 con la proposta di adozione del provvedimento di gestione commissariale di cui all'art. 2545-sexiesdecies del codice civile; Tenuto conto che dalle risultanze ispettive e' emerso che la cooperativa e' stata diffidata a sanare entro il termine di sessanta giorni le irregolarita' riscontrate in sede di revisione ordinaria e che in sede di accertamento risultavano ancora in essere le seguenti irregolarita': 1) omessa esibizione delle ricevute di presentazione delle dichiarazioni fiscali relative all'esercizio 2016; 2) omessa esibizione della documentazione relativa al versamento del contributo di revisione biennale 2017/2018; Preso atto inoltre, che la cooperativa e' tutt'ora amministrata da un organo monocratico in contrasto con le disposizioni dell'art. 1, comma 936, lett. b) della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e che l'art. 34 dello statuto sociale della cooperativa prevede che l'organo amministrativo sia nominato a tempo indeterminato o fino a revoca, in contrasto con le previsioni della legge n. 205/2017 citata e con le previsioni dell'art. 2383, secondo comma, del codice civile; Vista la nota n. 267996 trasmessa via pec in data 2 luglio 2018, regolarmente ricevuta, con la quale e' stato comunicato alla cooperativa, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-sexiesdecies del codice civile e con la quale veniva assegnato il termine di quindici giorni entro il quale far pervenire eventuali controdeduzioni. Considerato che non sono pervenute controdeduzioni da parte della cooperativa entro il predetto termine dalle quali eventualmente far emergere il superamento delle irregolarita' contestate. Ritenuto assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990; Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-sexiesdecies del codice civile; Considerata la specifica peculiarita' della procedura di gestione commissariale, disposta ai sensi dell'art. 2545-sexiesdecies del codice civile che prevede che l'Autorita' di vigilanza, in caso di irregolare funzionamento dell'ente, ne revochi gli amministratori e ne affidi la gestione ad un commissario, determinando poteri e durata dell'incarico; Tenuto conto che trattasi di provvedimento sanzionatorio che incide sul principio di autodeterminazione della cooperativa, che viene disposto di prassi per un periodo di sei mesi, salvo eccezionali motivi di proroga; Tenuto conto, altresi', che tali ragioni rendono necessaria la massima tempestivita' nel subentro nella gestione affinche' il professionista incaricato prenda immediatamente in consegna l'ente e proceda rapidamente alla sua regolarizzazione; Ritenuto opportuno, quindi, scegliere il nominativo del commissario governativo nell'ambito dei soggetti iscritti nella banca dati del Ministero, articolata su base regionale, sulla base delle attitudini professionali e dell'esperienza come risultanti dai relativi curricula e dalla disponibilita' all'assunzione dell'incarico preventivamente acquisita, al fine di garantire una tempestiva ed efficace assunzione di funzioni da parte del professionista prescelto, funzionale alle specificita' della procedura come sopra illustrata; Visto il parere favorevole espresso all'unanimita' dal Comitato centrale per le cooperative nella riunione del 20 dicembre 2018; Considerati gli specifici requisiti professionali come risultanti dal curriculum vitae del dott. Michele Testa;
Decreta:
Art. 1
L'amministratore unico della societa' cooperativa «Meca societa' cooperativa sociale a r.l,» con sede in Santa Maria Capua Vetere (CE) - C.F 02724240615 - costituita in data 18 dicembre 2000, e' revocato. |
| Art. 2
Il dott. Michele Testa, nato a Caserta il 13 agosto 1973, (C.F. TSTMHL73M13B963L), con studio in Caserta, via F. Fuga n. 64, e' nominato commissario governativo della suddetta cooperativa per un periodo di 6 (sei) mesi a decorrere dalla data del presente decreto. |
| Art. 3
Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del Consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovra' provvedere alla regolarizzazione dell'Ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate in sede di revisione, cui si rinvia. |
| Art. 4
Il compenso spettante al commissario governativo sara' determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 13 marzo 2018. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente provvedimento potra' essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale.
Roma, 31 dicembre 2018
p. Il direttore generale: Scarponi |
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