| Gazzetta n. 18 del 22 gennaio 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO |  
| DECRETO 6 dicembre 2018 |  
| Modalita' e procedure di anticipo consorzi difesa per aiuti nazionali delle campagne assicurative 2015, 2016 e 2017.  |  
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           IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI,                        FORESTALI E DEL TURISMO 
   Visto il regolamento (UE) n. 702/2014  della  Commissione,  del  25 giugno 2014, ed in particolare l'art. 27 concernente, tra l'altro gli aiuti per i capi animali morti negli allevamenti zootecnici e  l'art. 28, concernente gli aiuti per il pagamento dei premi assicurativi;   Visti gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti  di  Stato nel settore agricolo  e  forestale  e  nelle  zone  rurali  2014-2020 (2014/C 204/01), ed  in  particolare  il  punto  1.2  concernente  la gestione dei rischi e delle crisi;   Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive modifiche ed integrazioni, recante «Norme  generali  sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;   Vista la legge 7 marzo 2003, n. 38, recante disposizioni in materia di agricoltura;   Visto  il  decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,   come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018,  n.  101,  recante «Codice in materia di protezione di dati personali,  in  merito  alle disposizioni  per   l'adeguamento   dell'ordinamento   nazionale   al regolamento  (UE)2016/679  relativo  alla  protezione  delle  persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;   Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, come modificato dal  decreto  legislativo  26  marzo  2018,  n.  32,  concernente  la normativa del Fondo di solidarieta' nazionale che prevede  interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole  a  norma  dell'art.  1, comma 2, lettera i) della citata legge 7 marzo 2003,  n.  38,  ed  in particolare il capo I che disciplina gli aiuti  sulla  spesa  per  il pagamento dei premi assicurativi;   Visto il decreto-legge 16  maggio  2008,  n.  85,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  14  luglio  2008,   n.   121,   recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della  legge  24  dicembre 2007, n. 244»;   Visto il decreto legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150,  recante «Attuazione  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in  materia   di ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro   pubblico   e   di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;   Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  17 luglio 2017, n. 143, inerente l'adeguamento  dell'organizzazione  del Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari,  forestali  e  del turismo, a norma dell'art. 11, comma 2, del  decreto  legislativo  19 agosto 2016, n. 177, ed il successivo decreto del 7  marzo  2018,  n. 2481, recante individuazione degli uffici dirigenziali  non  generali del Ministero delle politiche agricole alimentari,  forestali  e  del turismo;   Visto l'art. 83, comma 3-bis e art. 91,  comma  1-bis  del  decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,  recante  «Codice  delle  leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche'  nuove  disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e  2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»;   Visto l'art. 1, comma 1142, della legge del 27  dicembre  2017,  n. 205, che ha dettato norme riguardanti l'applicazione  degli  articoli 83, comma 3-bis, e  91,  comma  1-bis,  del  decreto  legislativo  n. 159/2011,  in  materia  di  acquisizione   della   documentazione   e dell'informazione antimafia per i terreni agricoli;   Visto il decreto-legge n. 86 del  12  luglio  2018,  convertito  in legge n. 97 del 9 agosto 2018, ai sensi del quale il Ministero  delle politiche agricole alimentari e forestali  assume  la  denominazione: «Ministero delle  politiche  agricole  alimentari,  forestali  e  del turismo»;   Visto il decreto 18  luglio  2003  del  Ministero  delle  politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e  successive  modifiche ed integrazioni con il quale e' stata  istituita  presso  l'ISMEA  la banca  dati  sui  rischi  in  agricoltura  al  fine   di   supportare l'intervento pubblico per la gestione dei rischi in agricoltura e  di fornire elementi conoscitivi ai soggetti interessati, anche  ai  fini della prevenzione del rischio;   Considerato il decreto del 29 dicembre 2014,  pubblicato  nel  sito internet del Ministero, con il quale a partire dal 1° gennaio 2015 si applicano le disposizioni di cui  al  decreto  legislativo  29  marzo 2004, n. 102,  entro  i  limiti  delle  intensita'  di  aiuto,  delle tipologie  di  interventi  e   delle   condizioni   stabilite   dagli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di  Stato  al  settore agricolo e forestale nelle zone rurali 2014-2020 e dal reg.  (UE)  n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014;   Visto il decreto 12 gennaio 2015, n. 162, registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 2015, reg.ne n. 372, pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 59 del 12 marzo 2015  relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020 e  successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare il capo III  riguardante la gestione del rischio in agricoltura;   Considerato l'art. 15, comma 4, del citato decreto 12 gennaio  2015 che stabilisce che la  domanda  di  aiuto  per  il  percepimento  del contributo nazionale di cui all'art. 13, comma  3,  lettera  c),  del medesimo decreto deve essere presentata al Ministero delle  politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, il quale puo'  delegare l'organismo pagatore alla ricezione della stessa;   Visto il decreto n. 15757 del 24 luglio  2015  con  il  quale  sono state impartite le  opportune  disposizioni  applicative  del  citato decreto del 29 dicembre  2014  coerentemente  con  il  reg.  (UE)  n. 702/2014 - regime di aiuti in esenzione SA.49425(2017/XA);   Visto il decreto 10 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 102 del 5 maggio 2015,  di  approvazione del  Piano  assicurativo  agricolo  nazionale  2015  che   stabilisce produzioni, allevamenti, strutture, rischi e garanzie assicurabili, i valori assicurabili, le  combinazioni  dei  rischi  assicurabili,  il contributo,  le  aliquote  massime  concedibili  e   i   termini   di sottoscrizione delle polizze, nonche', le modalita'  di  calcolo  dei parametri contributivi e della spesa ammissibile a contributo;   Visto  il  decreto  23  dicembre  2015  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  50  del  1°  marzo  2016,  di approvazione  del  Piano  assicurativo  agricolo  nazionale  2016   e successive modifiche ed  integrazioni;  che  stabilisce,  produzioni, allevamenti, strutture, rischi  e  garanzie  assicurabili,  i  valori assicurabili, le combinazioni dei rischi assicurabili, il contributo, le aliquote massime concedibili e i termini di  sottoscrizione  delle polizze, nonche', le modalita' di calcolo dei parametri  contributivi e della spesa ammissibile a contributo;   Visto  il  decreto  30  dicembre  2016  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 38 del 15  febbraio  2017,  di approvazione  del  Piano  assicurativo  agricolo  nazionale  2017   e successive modifiche ed  integrazioni;  che  stabilisce,  produzioni, allevamenti, strutture, rischi  e  garanzie  assicurabili,  i  valori assicurabili, le combinazioni dei rischi assicurabili, il contributo, le aliquote massime concedibili e i termini di  sottoscrizione  delle polizze, nonche', le modalita' di calcolo dei parametri  contributivi e della spesa ammissibile a contributo;   Visto il decreto 27 novembre 2017, n.  30356,  con  il  quale  sono state  delegate  all'organismo  pagatore  AGEA  alcune  funzioni  del Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari,  forestali  e  del turismo riguardanti la gestione delle misure  di  aiuto  sulla  spesa assicurativa finanziate con risorse di  bilancio  nazionali,  tra  le quali la ricezione della domanda di aiuto;   Visto il decreto 28 novembre 2017, n. 30793, con il quale e'  stata impegnata  a  favore  di  AGEA  organismo  pagatore  la  somma  di  € 16.974.237,77 per il pagamento del contributo pubblico da  erogare  a favore  dei  beneficiari  delle  misure  di   aiuto   nazionali   per incentivare la stipula di contratti assicurativi agevolati  ai  sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modifiche ed integrazioni, sulla spesa assicurativa  per  le  campagne  2016  e 2017;   Visto il decreto  30  maggio  2018,  n.  17021,  recante  modalita' attuative e invito a  presentare  proposte  -  campagna  assicurativa 2015, 2016 e 2017 - polizze a copertura dei  rischi  sulle  strutture aziendali e dei costi di smaltimento delle carcasse animali e, per la sola annualita' 2017, polizze sperimentali sui ricavi;   Visto il decreto 15 novembre 2018, n. 31684, con il quale e'  stata impegnata  a  favore  di  AGEA  organismo  pagatore  la  somma  di  € 2.739.453,04 per il pagamento del contributo pubblico  da  erogare  a favore  dei  beneficiari  delle  misure  di   aiuto   nazionali   per incentivare la stipula di contratti assicurativi agevolati  ai  sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modifiche ed integrazioni, sulla spesa assicurativa  per  le  campagne  2018  e precedenti;   Considerato che gli organismi collettivi di difesa, di cui al  capo III del decreto legislativo  29  marzo  2004,  n.  102  e  successive modifiche ed integrazioni,  sulla  base  delle  disposizioni  di  cui all'art. 14  dello  stesso  e  nell'ambito  delle  proprie  finalita' associative, hanno provveduto al pagamento integrale delle polizze in nome e per conto degli agricoltori ad essi associati;   Considerato che il sopracitato decreto 30 maggio  2018,  n.  17021, all'art. 5, comma 3, prevede  che  in  caso  di  polizza  collettiva, «qualora il beneficiario abbia ricevuto  un  anticipo  sul  pagamento della polizza assicurativa da parte del Consorzio  di  difesa  a  cui aderisce, in  sede  di  compilazione  della  domanda  di  aiuto  puo' autorizzare il pagamento del  contributo  direttamente  al  Consorzio interessato» e che il successivo comma 4 del medesimo art. 5  prevede inoltre che «I Consorzi che intendono incassare le  quote  di  premio anticipate per i  propri  assicurati  sono  tenuti  a  costituire  ed aggiornare il proprio fascicolo aziendale anagrafico, nel quale,  tra l'altro, dovranno essere presenti la PEC riferita all'organismo e  le coordinate bancarie (codice IBAN)  dove  ricevere  l'accredito  delle somme autorizzate dai beneficiari»;   Tenuto  conto  che  l'attuazione  delle  procedure   ordinarie   di erogazione degli  aiuti  agli  agricoltori  che  hanno  richiesto  il rimborso delle polizze sottoscritte e inserite nel sistema  integrato di gestione del rischio, istituito dall'art. 11 del citato decreto n. 162/2015, sconta ritardi nell'avvio delle istruttorie  relative  agli anni 2015, 2016 e 2017, le cui modalita' di gestione sono tuttora  in corso di completamento;   Considerato che gli organismi collettivi di difesa hanno piu' volte manifestato difficolta' finanziarie connesse ai ritardi nei pagamenti dei contributi previsti ai sensi e per gli effetti del citato decreto legislativo n. 102/2004 sulle polizze a copertura  dei  rischi  sulle strutture aziendali e dei costi di smaltimento delle carcasse animali per  le  campagne  assicurative  2015,  2016  e  2017,  e  che   tali difficolta'  potrebbero  pregiudicare  l'andamento   della   campagna assicurativa in corso e di quelle future;   Considerata  pertanto,  l'opportunita'  di  attuare  una  procedura finalizzata all'erogazione di un acconto  a  favore  degli  organismi collettivi di difesa che hanno eseguito il  pagamento  delle  polizze per conto degli agricoltori, la  cui  regolazione  definitiva  potra' avvenire sulla base dell'esito delle ordinarie attivita'  istruttorie espletate ai sensi e per gli effetti del citato  decreto  legislativo n. 102/2004 per le campagne assicurative 2015,  2016  e  2017  ed  e' garantita dalle deleghe conferite dagli  associati  e  gia'  raccolte dagli organismi collettivi di difesa in relazione all'art. 5, comma 3 del citato decreto 30 maggio 2018; 
                               Decreta: 
                                Art. 1 
                        Ambito di applicazione 
   1. Il presente decreto, limitatamente alla fattispecie  di  cui  in oggetto,  individua  i  termini,  le  modalita'  e  le  procedure  di erogazione  di  un  importo  a  titolo  di  acconto  agli   organismi collettivi di difesa,  commisurato  al  pagamento  dei  premi  che  i medesimi hanno sostenuto per conto dei propri associati, a fronte  di polizze assicurative collettive agevolate a copertura di rischi sulle strutture aziendali e dei costi di smaltimento delle carcasse animali per le campagne assicurative 2015, 2016 e 2017, ai sensi dell'art.  5 comma 3 del decreto 30 maggio 2018, citato nelle premesse.     |  
|   |                                                             Allegato 1 
                        Contenuti della domanda 
     a. Codice dell'organismo collettivo di difesa;     b. Campagna di riferimento;     c.  Tipo  di  intervento  (510  -  Strutture  aziendali;  511   - Smaltimento carcasse);     d. Numero polizza agevolata collettiva e relativi certificati;     e. CUAA di ciascuna azienda aderente all'organismo collettivo  di difesa e che ha conferito autorizzazione al pagamento dell'aiuto,  di cui al decreto 30 maggio 2018, direttamente all'organismo  collettivo di difesa interessato con indicazione del numero del certificato;     f. Importo totale del premio assicurativo pagato per  i  CUAA  di cui alla lettera e), e importo incassato dai medesimi;     g.  Dichiarazione  di  esistenza  dell'autorizzazione  del  socio aderente al pagamento dell'aiuto di cui al decreto  30  maggio  2018, direttamente all'organismo collettivo di difesa;     h.  Dichiarazione  che  l'organismo  collettivo  di   difesa   ha sostenuto il pagamento della polizza collettiva nei  confronti  delle compagnie  assicurative,  con  traccia  delle  operazioni  effettuate (bonifico, quietanza della compagnia ecc.);     i. Impegno a restituire le  differenze  negative  tra  gli  aiuti concessi ai beneficiari e l'importo erogato  ai  sensi  del  presente decreto.     |  
|   |                                 Art. 2 
                      Determinazione dell'acconto 
   1. Gli organismi collettivi di difesa possono ricevere  un  acconto fino al 40% dell'ammontare  della  spesa  premi  di  cui  all'art.  1 sostenuta per conto dei propri associati e non ancora  rimborsata,  a condizione che gli stessi organismi collettivi  di  difesa  siano  in possesso di apposita delega  rilasciata  dai  singoli  associati  per l'incasso del contributo pubblico ai sensi dell'art. 5  comma  3  del decreto 30 maggio 2018.     |  
|   |                                 Art. 3 
          Modalita' di presentazione della domanda di acconto 
   1. Ai fini del pagamento degli  importi  di  cui  all'art.  2,  gli organismi  collettivi   di   difesa   presentano   apposita   domanda all'organismo pagatore AGEA.   2.  La  domanda,  compilata  conformemente  al   modello   definito dall'organismo  pagatore  AGEA,  i  cui   contenuti   sono   indicati nell'allegato 1, deve essere redatta in formato cartaceo ed inoltrata all'organismo    pagatore    AGEA    tramite    PEC     all'indirizzo protocollo@pec.AGEA.gov.it   3. Le domande possono essere presentate entro trenta  giorni  dalla data di pubblicazione del presente decreto nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana. Laddove tali termini cadano in  un  giorno non lavorativo, la scadenza e' posticipata al primo giorno lavorativo successivo.   4. Ulteriori disposizioni di dettaglio riguardanti la presentazione delle domande sono emanate dall'organismo pagatore AGEA  con  proprie disposizioni operative.     |  
|   |                                 Art. 4 
         Istruttoria delle domande ed erogazione dell'acconto 
   1. I controlli  dei  requisiti  necessari  per  l'erogazione  degli importi di cui all'art. 1  sono  effettuati  dall'organismo  pagatore AGEA. La verifica delle domande comprende la  completezza  formale  e documentale delle stesse e include il rispetto dei termini  temporali di  presentazione  di  cui  all'art.   3   e   la   validita'   della certificazione antimafia ove previsto. Il mancato soddisfacimento dei suddetti requisiti comporta la non ricevibilita' della domanda.   2. L'organismo pagatore AGEA,  all'esito  dei  controlli,  provvede all'erogazione degli importi determinati ai sensi del precedente art. 2. Gli importi sono  erogati  agli  organismi  collettivi  di  difesa tramite bonifico sulle  coordinate  bancarie  indicate  dagli  stessi nella domanda di anticipo.     |  
|   |                                 Art. 5 
            Dotazione finanziaria e regolazione delle somme 
   1. Per l'attuazione del presente decreto, l'organismo pagatore AGEA utilizza le risorse assegnate con  decreti  28  novembre  2017  e  15 novembre 2018, citati nelle premesse, pari  ad  €  19.713.690,81,  al netto dell'importo presumibile di spesa per il pagamento degli  aiuti a favore dei beneficiari che hanno sottoscritto polizze singole.   2. Le somme dovute ai sensi dell'art. 5, comma 3,  del  decreto  30 maggio 2018 citato nelle premesse, sono compensate  con  gli  importi versati ai sensi dell'art. 4.   3.  Per  ciascuna  campagna  assicurativa  2015,   2016   e   2017, l'organismo  collettivo  di  difesa  e'  tenuto   alla   restituzione all'organismo pagatore AGEA della eventuale differenza risultante tra gli importi ricevuti a titolo del presente decreto e  le  somme  gia' compensate ai sensi del precedente comma 2.   4. Gli importi residui di cui al comma 3 possono essere  compensati anche con somme dovute  per  annualita'  diverse  da  quella  oggetto dell'acconto.   5. L'organismo pagatore AGEA, per  ciascuna  campagna  assicurativa 2015,  2016   e   2017,   provvede   a   trasmettere   periodicamente all'organismo collettivo di difesa il dettaglio degli importi di  cui al comma 2 e, se del caso, al comma 3.   Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo  per  la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica italiana.     Roma, 6 dicembre 2018 
                                                Il Ministro: Centinaio 
  Registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 2019  Ufficio controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, registrazione n. 1-12     |  
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