Gazzetta n. 18 del 22 gennaio 2019 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO |
DECRETO 6 dicembre 2018 |
Modalita' e procedure di anticipo consorzi difesa per aiuti nazionali delle campagne assicurative 2015, 2016 e 2017. |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO
Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, ed in particolare l'art. 27 concernente, tra l'altro gli aiuti per i capi animali morti negli allevamenti zootecnici e l'art. 28, concernente gli aiuti per il pagamento dei premi assicurativi; Visti gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01), ed in particolare il punto 1.2 concernente la gestione dei rischi e delle crisi; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Vista la legge 7 marzo 2003, n. 38, recante disposizioni in materia di agricoltura; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Codice in materia di protezione di dati personali, in merito alle disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE)2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»; Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, come modificato dal decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, concernente la normativa del Fondo di solidarieta' nazionale che prevede interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole a norma dell'art. 1, comma 2, lettera i) della citata legge 7 marzo 2003, n. 38, ed in particolare il capo I che disciplina gli aiuti sulla spesa per il pagamento dei premi assicurativi; Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»; Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 luglio 2017, n. 143, inerente l'adeguamento dell'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, a norma dell'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, ed il successivo decreto del 7 marzo 2018, n. 2481, recante individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo; Visto l'art. 83, comma 3-bis e art. 91, comma 1-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»; Visto l'art. 1, comma 1142, della legge del 27 dicembre 2017, n. 205, che ha dettato norme riguardanti l'applicazione degli articoli 83, comma 3-bis, e 91, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 159/2011, in materia di acquisizione della documentazione e dell'informazione antimafia per i terreni agricoli; Visto il decreto-legge n. 86 del 12 luglio 2018, convertito in legge n. 97 del 9 agosto 2018, ai sensi del quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione: «Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo»; Visto il decreto 18 luglio 2003 del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e successive modifiche ed integrazioni con il quale e' stata istituita presso l'ISMEA la banca dati sui rischi in agricoltura al fine di supportare l'intervento pubblico per la gestione dei rischi in agricoltura e di fornire elementi conoscitivi ai soggetti interessati, anche ai fini della prevenzione del rischio; Considerato il decreto del 29 dicembre 2014, pubblicato nel sito internet del Ministero, con il quale a partire dal 1° gennaio 2015 si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, entro i limiti delle intensita' di aiuto, delle tipologie di interventi e delle condizioni stabilite dagli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato al settore agricolo e forestale nelle zone rurali 2014-2020 e dal reg. (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014; Visto il decreto 12 gennaio 2015, n. 162, registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 2015, reg.ne n. 372, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 59 del 12 marzo 2015 relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare il capo III riguardante la gestione del rischio in agricoltura; Considerato l'art. 15, comma 4, del citato decreto 12 gennaio 2015 che stabilisce che la domanda di aiuto per il percepimento del contributo nazionale di cui all'art. 13, comma 3, lettera c), del medesimo decreto deve essere presentata al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, il quale puo' delegare l'organismo pagatore alla ricezione della stessa; Visto il decreto n. 15757 del 24 luglio 2015 con il quale sono state impartite le opportune disposizioni applicative del citato decreto del 29 dicembre 2014 coerentemente con il reg. (UE) n. 702/2014 - regime di aiuti in esenzione SA.49425(2017/XA); Visto il decreto 10 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 102 del 5 maggio 2015, di approvazione del Piano assicurativo agricolo nazionale 2015 che stabilisce produzioni, allevamenti, strutture, rischi e garanzie assicurabili, i valori assicurabili, le combinazioni dei rischi assicurabili, il contributo, le aliquote massime concedibili e i termini di sottoscrizione delle polizze, nonche', le modalita' di calcolo dei parametri contributivi e della spesa ammissibile a contributo; Visto il decreto 23 dicembre 2015 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 50 del 1° marzo 2016, di approvazione del Piano assicurativo agricolo nazionale 2016 e successive modifiche ed integrazioni; che stabilisce, produzioni, allevamenti, strutture, rischi e garanzie assicurabili, i valori assicurabili, le combinazioni dei rischi assicurabili, il contributo, le aliquote massime concedibili e i termini di sottoscrizione delle polizze, nonche', le modalita' di calcolo dei parametri contributivi e della spesa ammissibile a contributo; Visto il decreto 30 dicembre 2016 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 38 del 15 febbraio 2017, di approvazione del Piano assicurativo agricolo nazionale 2017 e successive modifiche ed integrazioni; che stabilisce, produzioni, allevamenti, strutture, rischi e garanzie assicurabili, i valori assicurabili, le combinazioni dei rischi assicurabili, il contributo, le aliquote massime concedibili e i termini di sottoscrizione delle polizze, nonche', le modalita' di calcolo dei parametri contributivi e della spesa ammissibile a contributo; Visto il decreto 27 novembre 2017, n. 30356, con il quale sono state delegate all'organismo pagatore AGEA alcune funzioni del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo riguardanti la gestione delle misure di aiuto sulla spesa assicurativa finanziate con risorse di bilancio nazionali, tra le quali la ricezione della domanda di aiuto; Visto il decreto 28 novembre 2017, n. 30793, con il quale e' stata impegnata a favore di AGEA organismo pagatore la somma di € 16.974.237,77 per il pagamento del contributo pubblico da erogare a favore dei beneficiari delle misure di aiuto nazionali per incentivare la stipula di contratti assicurativi agevolati ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modifiche ed integrazioni, sulla spesa assicurativa per le campagne 2016 e 2017; Visto il decreto 30 maggio 2018, n. 17021, recante modalita' attuative e invito a presentare proposte - campagna assicurativa 2015, 2016 e 2017 - polizze a copertura dei rischi sulle strutture aziendali e dei costi di smaltimento delle carcasse animali e, per la sola annualita' 2017, polizze sperimentali sui ricavi; Visto il decreto 15 novembre 2018, n. 31684, con il quale e' stata impegnata a favore di AGEA organismo pagatore la somma di € 2.739.453,04 per il pagamento del contributo pubblico da erogare a favore dei beneficiari delle misure di aiuto nazionali per incentivare la stipula di contratti assicurativi agevolati ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modifiche ed integrazioni, sulla spesa assicurativa per le campagne 2018 e precedenti; Considerato che gli organismi collettivi di difesa, di cui al capo III del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche ed integrazioni, sulla base delle disposizioni di cui all'art. 14 dello stesso e nell'ambito delle proprie finalita' associative, hanno provveduto al pagamento integrale delle polizze in nome e per conto degli agricoltori ad essi associati; Considerato che il sopracitato decreto 30 maggio 2018, n. 17021, all'art. 5, comma 3, prevede che in caso di polizza collettiva, «qualora il beneficiario abbia ricevuto un anticipo sul pagamento della polizza assicurativa da parte del Consorzio di difesa a cui aderisce, in sede di compilazione della domanda di aiuto puo' autorizzare il pagamento del contributo direttamente al Consorzio interessato» e che il successivo comma 4 del medesimo art. 5 prevede inoltre che «I Consorzi che intendono incassare le quote di premio anticipate per i propri assicurati sono tenuti a costituire ed aggiornare il proprio fascicolo aziendale anagrafico, nel quale, tra l'altro, dovranno essere presenti la PEC riferita all'organismo e le coordinate bancarie (codice IBAN) dove ricevere l'accredito delle somme autorizzate dai beneficiari»; Tenuto conto che l'attuazione delle procedure ordinarie di erogazione degli aiuti agli agricoltori che hanno richiesto il rimborso delle polizze sottoscritte e inserite nel sistema integrato di gestione del rischio, istituito dall'art. 11 del citato decreto n. 162/2015, sconta ritardi nell'avvio delle istruttorie relative agli anni 2015, 2016 e 2017, le cui modalita' di gestione sono tuttora in corso di completamento; Considerato che gli organismi collettivi di difesa hanno piu' volte manifestato difficolta' finanziarie connesse ai ritardi nei pagamenti dei contributi previsti ai sensi e per gli effetti del citato decreto legislativo n. 102/2004 sulle polizze a copertura dei rischi sulle strutture aziendali e dei costi di smaltimento delle carcasse animali per le campagne assicurative 2015, 2016 e 2017, e che tali difficolta' potrebbero pregiudicare l'andamento della campagna assicurativa in corso e di quelle future; Considerata pertanto, l'opportunita' di attuare una procedura finalizzata all'erogazione di un acconto a favore degli organismi collettivi di difesa che hanno eseguito il pagamento delle polizze per conto degli agricoltori, la cui regolazione definitiva potra' avvenire sulla base dell'esito delle ordinarie attivita' istruttorie espletate ai sensi e per gli effetti del citato decreto legislativo n. 102/2004 per le campagne assicurative 2015, 2016 e 2017 ed e' garantita dalle deleghe conferite dagli associati e gia' raccolte dagli organismi collettivi di difesa in relazione all'art. 5, comma 3 del citato decreto 30 maggio 2018;
Decreta:
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto, limitatamente alla fattispecie di cui in oggetto, individua i termini, le modalita' e le procedure di erogazione di un importo a titolo di acconto agli organismi collettivi di difesa, commisurato al pagamento dei premi che i medesimi hanno sostenuto per conto dei propri associati, a fronte di polizze assicurative collettive agevolate a copertura di rischi sulle strutture aziendali e dei costi di smaltimento delle carcasse animali per le campagne assicurative 2015, 2016 e 2017, ai sensi dell'art. 5 comma 3 del decreto 30 maggio 2018, citato nelle premesse. |
| Allegato 1
Contenuti della domanda
a. Codice dell'organismo collettivo di difesa; b. Campagna di riferimento; c. Tipo di intervento (510 - Strutture aziendali; 511 - Smaltimento carcasse); d. Numero polizza agevolata collettiva e relativi certificati; e. CUAA di ciascuna azienda aderente all'organismo collettivo di difesa e che ha conferito autorizzazione al pagamento dell'aiuto, di cui al decreto 30 maggio 2018, direttamente all'organismo collettivo di difesa interessato con indicazione del numero del certificato; f. Importo totale del premio assicurativo pagato per i CUAA di cui alla lettera e), e importo incassato dai medesimi; g. Dichiarazione di esistenza dell'autorizzazione del socio aderente al pagamento dell'aiuto di cui al decreto 30 maggio 2018, direttamente all'organismo collettivo di difesa; h. Dichiarazione che l'organismo collettivo di difesa ha sostenuto il pagamento della polizza collettiva nei confronti delle compagnie assicurative, con traccia delle operazioni effettuate (bonifico, quietanza della compagnia ecc.); i. Impegno a restituire le differenze negative tra gli aiuti concessi ai beneficiari e l'importo erogato ai sensi del presente decreto. |
| Art. 2
Determinazione dell'acconto
1. Gli organismi collettivi di difesa possono ricevere un acconto fino al 40% dell'ammontare della spesa premi di cui all'art. 1 sostenuta per conto dei propri associati e non ancora rimborsata, a condizione che gli stessi organismi collettivi di difesa siano in possesso di apposita delega rilasciata dai singoli associati per l'incasso del contributo pubblico ai sensi dell'art. 5 comma 3 del decreto 30 maggio 2018. |
| Art. 3
Modalita' di presentazione della domanda di acconto
1. Ai fini del pagamento degli importi di cui all'art. 2, gli organismi collettivi di difesa presentano apposita domanda all'organismo pagatore AGEA. 2. La domanda, compilata conformemente al modello definito dall'organismo pagatore AGEA, i cui contenuti sono indicati nell'allegato 1, deve essere redatta in formato cartaceo ed inoltrata all'organismo pagatore AGEA tramite PEC all'indirizzo protocollo@pec.AGEA.gov.it 3. Le domande possono essere presentate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Laddove tali termini cadano in un giorno non lavorativo, la scadenza e' posticipata al primo giorno lavorativo successivo. 4. Ulteriori disposizioni di dettaglio riguardanti la presentazione delle domande sono emanate dall'organismo pagatore AGEA con proprie disposizioni operative. |
| Art. 4
Istruttoria delle domande ed erogazione dell'acconto
1. I controlli dei requisiti necessari per l'erogazione degli importi di cui all'art. 1 sono effettuati dall'organismo pagatore AGEA. La verifica delle domande comprende la completezza formale e documentale delle stesse e include il rispetto dei termini temporali di presentazione di cui all'art. 3 e la validita' della certificazione antimafia ove previsto. Il mancato soddisfacimento dei suddetti requisiti comporta la non ricevibilita' della domanda. 2. L'organismo pagatore AGEA, all'esito dei controlli, provvede all'erogazione degli importi determinati ai sensi del precedente art. 2. Gli importi sono erogati agli organismi collettivi di difesa tramite bonifico sulle coordinate bancarie indicate dagli stessi nella domanda di anticipo. |
| Art. 5
Dotazione finanziaria e regolazione delle somme
1. Per l'attuazione del presente decreto, l'organismo pagatore AGEA utilizza le risorse assegnate con decreti 28 novembre 2017 e 15 novembre 2018, citati nelle premesse, pari ad € 19.713.690,81, al netto dell'importo presumibile di spesa per il pagamento degli aiuti a favore dei beneficiari che hanno sottoscritto polizze singole. 2. Le somme dovute ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto 30 maggio 2018 citato nelle premesse, sono compensate con gli importi versati ai sensi dell'art. 4. 3. Per ciascuna campagna assicurativa 2015, 2016 e 2017, l'organismo collettivo di difesa e' tenuto alla restituzione all'organismo pagatore AGEA della eventuale differenza risultante tra gli importi ricevuti a titolo del presente decreto e le somme gia' compensate ai sensi del precedente comma 2. 4. Gli importi residui di cui al comma 3 possono essere compensati anche con somme dovute per annualita' diverse da quella oggetto dell'acconto. 5. L'organismo pagatore AGEA, per ciascuna campagna assicurativa 2015, 2016 e 2017, provvede a trasmettere periodicamente all'organismo collettivo di difesa il dettaglio degli importi di cui al comma 2 e, se del caso, al comma 3. Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 6 dicembre 2018
Il Ministro: Centinaio
Registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 2019 Ufficio controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, registrazione n. 1-12 |
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