Gazzetta n. 18 del 22 gennaio 2019 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 29 novembre 2018
Progettazione e realizzazione di un sistema nazionale di ciclovie turistiche.


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

di concerto con

IL MINISTRO DEI BENI
E DELLE ATTIVITA' CULTURALI

e

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016)»;
Visto in particolare, l'art. 1, comma 640, della citata legge n. 208 del 2015, e successive modificazioni, che, al primo periodo, dispone che, per la progettazione e la realizzazione di un sistema nazionale di ciclovie turistiche, con priorita' per i percorsi Verona-Firenze (Ciclovia del Sole), Venezia-Torino (Ciclovia VENTO), da Caposele (AV) a Santa Maria di Leuca (LE) attraverso la Campania, la Basilicata e la Puglia (Ciclovia dell'acquedotto pugliese) e Grande raccordo anulare delle biciclette (GRAB di Roma), ciclovia del Garda, ciclovia Trieste - Lignano Sabbiadoro - Venezia, ciclovia Sardegna, ciclovia Magna Grecia (Basilicata, Calabria, Sicilia), ciclovia Tirrenica e ciclovia Adriatica, nonche' per la progettazione e la realizzazione di ciclostazioni e di interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina, e' autorizzata la spesa di 17 milioni di euro per l'anno 2016 e di 37 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, e, al terzo periodo, dispone che i progetti e gli interventi relativi alle ciclovie turistiche sono individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dei beni e delle attivita' culturali;
Visto il decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n 225, recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili» e, in particolare, l'art. 15, comma 2, lettera a), che ha disposto una riduzione di spesa per l'anno finanziario 2016 di 2.000.000,00 di euro sulle disponibilita' complessive previste dal citato art. 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019» e, in particolare, l'art. 1, comma 144, che, per lo sviluppo del sistema nazionale di ciclovie turistiche di cui all'art. 1, comma 640, primo periodo, della citata legge n. 208 del 2015, ha autorizzato l'ulteriore spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2017, di 30 milioni di euro per l'anno 2018 e di 40 milioni per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024;
Vista la legge 11 gennaio 2018, n. 2, recante: «Disposizioni per lo sviluppo della mobilita' in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilita' ciclistica»;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante: «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti», e, in particolare, l'art. 1 che prevede l'obbligo, per i soggetti individuati, di detenere ed alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente le informazioni anagrafiche, finanziarie, fisiche e procedurali relative alla pianificazione e programmazione delle opere e dei relativi interventi, nonche' all'affidamento ed allo stato di attuazione di tali opere ed interventi, a partire dallo stanziamento iscritto in bilancio fino ai dati dei costi complessivi effettivamente sostenuti in relazione allo stato di avanzamento delle opere;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante: «Codice dei contratti pubblici», e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 luglio 2018, n. 160, recante: «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita'», ed in particolare l'art. 1, comma 1, che dispone il trasferimento al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle funzioni esercitate in materia di turismo dal Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo;
Vista la direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 11 aprile 2017, n. 133, ed il successivo decreto direttoriale 16 maggio 2017, n. 23, con il quale, in attuazione della citata direttiva, sono state messe a disposizione di ciascuna delle quattro ciclovie turistiche la quota di risorse, allocate sul capitolo 7582 pg 1 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo la tabella seguente:

+-------------------------------+-------------------------+
| ciclovia del Sole |  € 1.066.728,00|
+-------------------------------+-------------------------+
| ciclovia VENTO |  € 2.753.487,51|
+-------------------------------+-------------------------+
| ciclovia dell'acquedotto | |
|pugliese |  €    814.064,09|
+-------------------------------+-------------------------+
| Grande raccordo anulare delle | |
|biciclette - GRAB di Roma |  €    146.400,00|
+-------------------------------+-------------------------+
| TOTALE |  € 4.780.679,60|
+-------------------------------+-------------------------+

Ritenuto quindi necessario tenere in considerazione la su menzionata suddivisione delle risorse 2016 nel riparto alle regioni;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 dicembre 2017, n. 468, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con cui sono state ripartite, tra regioni e province autonome, le risorse destinate alla progettazione ed alla realizzazione di interventi per la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina, per l'importo complessivo di euro 14.787.683,69, di cui euro 10.219.320,40 a valere sulle risorse 2016, di cui all'art. 1, comma 640, della citata legge n. 208 del 2015;
Vista la direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 11 aprile 2017, n. 133, pubblicata sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, finalizzata a dettare disposizioni in ordine alle attivita' da realizzare per l'attuazione delle ciclovie turistiche, di cui al citato art. 1, comma 640, della citata legge n. 208 del 2015;
Vista la direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 luglio 2017, n. 375, pubblicata sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e recante «Requisiti di pianificazione e standard tecnici per la progettazione e la realizzazione del sistema nazionale delle ciclovie turistiche»;
Considerata la valenza strategica nel promuovere lo sviluppo della mobilita' ciclistica, quale modalita' di spostamento ecosostenibile;
Visto il Protocollo di intesa sottoscritto in data 27 luglio 2016 tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, e la Regione Veneto, la Regione Lombardia, la Regione Emilia Romagna (Capofila) e la Regione Toscana per la realizzazione della ciclovia turistica Verona-Firenze (Ciclovia del Sole);
Visto il Protocollo di intesa sottoscritto in data 27 luglio 2016 tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, e la Regione Veneto, la Regione Emilia Romagna, la Regione Lombardia (Capofila) e la Regione Piemonte per la realizzazione della ciclovia turistica Venezia-Torino (Ciclovia VENTO);
Visto il Protocollo di intesa sottoscritto in data 27 luglio 2016 tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, e la Regione Campania, la Regione Basilicata e la Regione Puglia (Capofila) per la realizzazione della ciclovia turistica da Caposele (AV) a Santa Maria di Leuca (LE) attraverso la Campania, la Basilicata e la Puglia (Ciclovia dell'acquedotto pugliese);
Visto il Protocollo di intesa sottoscritto in data 21 settembre 2016 tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, e Roma Capitale per la realizzazione della Ciclovia turistica denominata «Grande raccordo anulare delle biciclette - GRAB di Roma»;
Visto il Protocollo di intesa sottoscritto in data 9 agosto 2017 tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, e la Regione Veneto, la Regione Lombardia e la Provincia autonoma di Trento (Capofila) (Ciclovia del Garda);
Visto il Protocollo di intesa sottoscritto in data 9 agosto 2017 tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, e la Regione autonoma della Sardegna (Ciclovia Sardegna);
Visto il Protocollo di intesa, in corso di perfezionamento, sottoscritto in data 9 agosto 2017 tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, e la Regione Calabria (Capofila), la Regione Basilicata e la Regione Sicilia (Ciclovia della Magna Grecia);
Vista la nota n. 353057 del 18 ottobre 2018 con la quale la Regione Calabria ha trasmesso la stima del costo del progetto di fattibilita' tecnica ed economica della ciclovia turistica Magna Grecia;
Vista la nota n. 1167125 del 17 ottobre 2018 con la quale la Regione Marche ha trasmesso la stima del costo del progetto di fattibilita' tecnica ed economica della ciclovia turistica Adriatica;
Vista la nota n. AOOGRT_0481234 del 17 ottobre 2018 con la quale la Regione Toscana ha trasmesso la stima del costo del progetto di fattibilita' tecnica ed economica della ciclovia turistica Tirrenica;
Vista la nota n. 618841 del 19 ottobre 2018 con la quale la Provincia autonoma di Trento ha trasmesso la stima del costo del progetto di fattibilita' tecnica ed economica della ciclovia turistica del Garda;
Vista la nota n. 35013 dell'11 settembre 2017 con la quale la Regione Sardegna ha trasmesso la stima del costo del progetto di fattibilita' tecnica ed economica della ciclovia turistica Sardegna;
Vista la nota n. INF-VS-1-0-14-3 in data 18 ottobre 2018 con la quale la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ha trasmesso la stima del costo del progetto di fattibilita' tecnica ed economica della ciclovia turistica Trieste-Lignano Sabbiadoro-Venezia;
Ritenuto necessario definire criteri omogenei di individuazione dei progetti e degli interventi relativi alle ciclovie turistiche, nonche' di ripartizione delle risorse stanziate;
Considerato che per la ripartizione delle risorse e' stata individuata, per le singole ciclovie turistiche, una quota fissa relativa alle annualita' 2016-2017-2018-2019, destinata sia alla progettazione sia alla realizzazione, ed una quota variabile, oggetto di successiva ripartizione, sulla base delle risorse relative alle annualita' 2020-2021-2022-2023-2024, previa detrazione delle risorse gia' ripartite;
Considerato che le risorse relative all'annualita' 2016 sono state erogate, a titolo di anticipazione, per il finanziamento di numero quattro ciclovie, come riportato nella colonna «A» dell'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto;
Considerato che l'ulteriore ripartizione e' effettuata sulla base della valutazione dei requisiti quantitativi e qualitativi dei progetti presentati stabiliti con il presente decreto e della sussistenza ed entita' dei cofinanziamenti proposti dai soggetti attuatori;
Acquisita l'intesa in Conferenza unificata nella seduta dell'8 novembre 2018, rep. Atti n. 116/CU;

Decreta:

Art. 1

Risorse stanziate

1. Le risorse stanziate dall'art. 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive modificazioni e integrazioni, pari ad euro 361.780.679,60, al netto di quanto gia' ripartito con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 dicembre 2017, n. 468, iscritte a valere sul capitolo 7582/MIT, sono destinate al finanziamento dei costi della progettazione e della realizzazione del sistema nazionale di ciclovie turistiche, nonche' di ciclostazioni e di interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono articolate come segue:
a) annualita' 2016: euro 4.780.679,60;
b) annualita' 2017: euro 50.000.000,00;
c) annualita' 2018: euro 67.000.000,00;
d) annualita' 2019: euro 40.000.000,00;
e) per ciascuna delle annualita' dal 2020 al 2024: euro 40.000.000,00.
 
Allegato 1

Piano di riparto 2016 - 2017 - 2018 - 2019

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 2

PROTOCOLLO DI INTESA

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 3

Percorsi ciclovie turistiche

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 4
Requisiti di pianificazione e standard tecnici di progettazione per la realizzazione del Sistema nazionale delle ciclovie turistiche
(SNCT)

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Modalita' di individuazione e di realizzazione
degli interventi

1. La progettazione e la realizzazione di un sistema nazionale di ciclovie turistiche, ai sensi di quanto previsto dal citato art. 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni, e' effettuata previa la stipula di un Protocollo di intesa, redatto sulla base dello schema di cui all'Allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto. Con la sottoscrizione del Protocollo di intesa, da effettuare entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le regioni e le province autonome interessate dall'itinerario si impegnano a individuare un soggetto capofila che ha la funzione di coordinamento e di unico referente con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Tutte le regioni, provincia autonoma e Roma Capitale si impegnano a sottoscrivere il Protocollo di cui all'Allegato 2, che annulla e sostituisce i precedenti nella parte in cui non ha prodotto effetti.
3. Nei tempi e con le modalita' stabilite nel Protocollo di intesa, e' redatto, entro il termine del 31 dicembre 2020, il progetto di fattibilita' tecnica ed economica dell'intera ciclovia turistica, che e' oggetto di valutazione da parte dei singoli Tavoli tecnici appositamente istituiti, ai sensi dell'art. 6, dello schema di Protocollo di intesa, di cui all'Allegato 2, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini della valutazione dell'ammissibilita' dei progetti al finanziamento. Il progetto di fattibilita' tecnica ed economica individua, altresi', almeno un lotto funzionale immediatamente realizzabile per ciascuna regione della singola ciclovia, sulla base dei criteri di cui alla direttiva 11 aprile 2017, n. 133.
4. Il progetto di fattibilita' tecnica ed economica determina la lunghezza complessiva dell'asse principale della ciclovia, la cui origine e destinazione, unitamente alle regioni interessate, sono indicate nell'Allegato 3, che costituisce parte integrante del presente decreto. E' consentita una variazione della lunghezza complessiva del percorso nelle ulteriori fasi progettuali, rispetto a quella indicata nel progetto di fattibilita', nella misura massima del 10 per cento, qualora tale variazione consenta il raggiungimento di luoghi di particolare interesse storico, artistico, paesaggistico e naturalistico, ovvero derivi da successivi approfondimenti progettuali.
5. I progetti di fattibilita' tecnica ed economica, relativi ad ogni ciclovia ed ammessi al finanziamento, devono essere identificati da uno o piu' Codici unici di progetto (CUP).
 
Art. 3

Piano di riparto

1. Le risorse di cui all'art. 1, relative alle annualita' 2016-2017-2018-2019, pari ad euro 161.780.679,60, sono ripartite come segue:
a. le risorse relative alla annualita' 2016 - pari a euro 4.780.679,60 - sono state assegnate ai sensi del decreto direttoriale 16 maggio 2017, n. 23, a favore di quattro ciclovie (ciclovia del Sole, ciclovia VENTO, ciclovia dell'acquedotto pugliese e GRAB di Roma) per la redazione dei relativi progetti di fattibilita' tecnica ed economica;
b. le risorse di cui alle annualita' 2017-2018-2019, per un importo complessivo di euro 157.000.000,00, sono destinate a garantire, per tutte le ciclovie turistiche, l'agevole sviluppo del progetto di fattibilita' tecnica ed economica nonche' delle successive fasi di progettazione ed esecuzione dei lotti funzionali iniziali, di cui all'art. 2, comma 3, nei limiti delle risorse di cui alla presente lettera.
2. Le risorse di cui al comma 1, sono assegnate, come da Piano di cui all'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, sulla base dei seguenti parametri:
a. per le risorse di cui alle annualita' 2016-2017 tenuto conto di quanto gia' assegnato ai sensi del decreto direttoriale 16 maggio 2017, n. 23, ripartizione sulla base di quanto richiesto dalle regioni, provincia autonoma e Roma Capitale per la redazione del progetto di fattibilita' tecnica ed economica dell'intera ciclovia, per un importo complessivo pari ad euro 12.227.647,68, di cui all'Allegato 1, colonna E;
b. per le restanti risorse dell'annualita' 2017, annualita' 2018 e 2019 un'ulteriore quota fissa per ciascuna ciclovia turistica pari complessivamente ad euro 149.553.031,92, che comprende gli ulteriori livelli di progettazione ed esecuzione dei primi lotti funzionali individuati nel Progetto di fattibilita' tecnica ed economica, di cui all'Allegato 1, colonna F.
3. Fermo restando che i lotti individuati per ciascuna ciclovia e per ciascuna regione, provincia autonoma e Roma Capitale, ai sensi dell'art. 2, comma 3, devono avere costi compatibili con le risorse gia' assegnate di cui alle annualita' 2016-2017-2018-2019, con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, adottato d'intesa con la Conferenza unificata, si procede al riparto delle risorse relative alle ulteriori annualita' 2020-2021-2022-2023-2024 da destinare alla realizzazione di ulteriori lotti funzionali nell'ambito del progetto di fattibilita' tecnica ed economica di cui all'art. 2, comma 3, ad eccezione della Ciclovia GRAB di Roma, che e' finanziata per intero, imputando l'onere della spesa relativa alla quota finale, pari a euro 2.706.453,43, a valere sull'annualita' 2020.
4. Per ciascuna ciclovia, i progetti di cui agli ulteriori lotti funzionali dovranno rispondere ai criteri quantitativi e qualitativi di cui all'Allegato 4, che costituisce parte integrante del presente decreto, gia' allegato A della direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 luglio 2017, n. 375.
5. La valutazione, ai fini del riparto di cui al comma 3, e' effettuata dal Tavolo permanente di monitoraggio, di cui all'art. 9, sulla base delle risultanze delle valutazioni dei singoli Tavoli tecnici operativi, di cui all'art. 6 del Protocollo d'intesa.
6. La valutazione di cui al comma 5, tiene conto, prioritariamente, del criterio della sussistenza e dell'entita' del cofinanziamento che puo' essere costituito da risorse proprie delle regioni e provincia autonoma, da fondi europei, da altri fondi nazionali diversi da quelli destinati alla mobilita' ciclistica in genere, da risorse private.
7. Nella valutazione dei criteri qualitativi e quantitativi nell'ambito della ripartizione delle ulteriori risorse di cui alle annualita' 2020-2021-2022-2023-2024 si tiene conto, altresi', del cofinanziamento proposto da ciascuna regione, provincia autonoma per ciascuna ciclovia. Ai fini della valutazione di tale cofinanziamento, si tiene conto delle spese gia' sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2010, nella misura massima del 25 per cento, per i lotti funzionali gia' realizzati, coerenti tecnicamente con i requisiti di pianificazione e standard tecnici di cui all'Allegato 4, appartenenti alla direttrice della ciclovia di interesse.
8. Restano fermi i medesimi criteri di riparto, in caso di eventuali variazioni degli stanziamenti di bilancio, sia in aumento che in diminuzione.
 
Art. 4

Soggetti attuatori

1. I soggetti capofila delle ciclovie possono assumere la funzione di soggetto attuatore per l'intera ciclovia, ovvero indicare i singoli soggetti attuatori per la realizzazione degli interventi. All'atto della sottoscrizione dei Protocolli di intesa possono essere individuati uno o piu' soggetti attuatori diversi dal soggetto capofila.
2. E' facolta' delle regioni e della provincia autonoma, che hanno gia' sottoscritto i Protocolli di intesa prima dell'entrata in vigore del presente decreto, modificare il soggetto attuatore in fase di sottoscrizione del Protocollo, di cui all'art. 2, comma 2.
3. I soggetti attuatori assumono tutte le funzioni tecniche ed amministrative per la realizzazione degli interventi fino alla rendicontazione finale, per il tramite del soggetto capofila della ciclovia turistica.
 
Art. 5

Modalita' di erogazione delle risorse

1. La quota di risorse assegnata a ciascuna ciclovia, determinata ai sensi dell'art. 3, e' erogata a favore degli enti capofila o dei singoli soggetti attuatori, con le seguenti modalita':
a) entro sessanta giorni dalla sottoscrizione del Protocollo d'intesa la direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti eroga la quota relativa alla annualita' 2017 di cui all'Allegato 1, colonna B;
b) entro sessanta giorni dalla valutazione positiva del progetto di fattibilita' tecnica ed economica da parte del Tavolo tecnico operativo, la direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali eroga la prima quota relativa all'importo previsto per la realizzazione dei primi lotti funzionali relativo alla restante annualita' 2017, nonche' parte dell'annualita' 2018 di cui all'Allegato 1, colonna C;
c) entro sessanta giorni dalla valutazione positiva del progetto esecutivo dei primi lotti funzionali di ciascuna regione e provincia autonoma e Roma Capitale appartenenti alla singola ciclovia da parte del Tavolo tecnico operativo e conseguente accertamento dei requisiti tecnici e delle caratteristiche qualitative e funzionali stabilite nell'Allegato 4, la direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali eroga la quota finale relativa alla restante annualita' 2018 e annualita' 2019, di cui all'Allegato 1, colonna D;
d) ogni ulteriore importo derivante dal riparto delle risorse di cui all'art. 3 e' erogato sulla base della rendicontazione ai sensi dell'art. 6, quando e' stato pagato dal soggetto attuatore e/o dai soggetti attuatori l'80 per cento delle risorse gia' erogate.
 
Art. 6

Rendicontazione delle spese sostenute

1. I soggetti attuatori o, comunque, i soggetti titolari dei CUP effettuano il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli interventi sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, trasmettendo le informazioni al sistema di monitoraggio delle opere pubbliche (MOP) nell'ambito della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP).
2. Le quote di risorse assegnate e successivamente impegnate ed erogate a favore di ciascuna ciclovia sono oggetto di rendicontazione attraverso il citato sistema di monitoraggio con particolare riferimento alle informazioni concernenti l'affidamento dei lavori, i pagamenti e l'avanzamento fisico-procedurale dei lavori.
3. Le risorse assegnate agli interventi di cui al presente decreto sono trasferite sulle contabilita' di tesoreria unica del soggetto capofila o dei singoli soggetti attuatori, secondo quanto previsto dal Protocollo di intesa e gestite con separata contabilizzazione e rendicontazione.
4. La residua quota di risorse assegnate, secondo il piano di riparto di cui all'Allegato 1, nel caso in cui le risorse stesse dovessero essere superiori a quanto rendicontato, e' da considerarsi a titolo di anticipazione sulla quota successiva.
5. In caso di mancata realizzazione degli interventi, e' disposta la revoca dell'intero contributo oltre gli interessi; in caso di parziale realizzazione il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti accerta, sentito il Tavolo permanente di monitoraggio di cui all'art. 8 del presente decreto, la proficuita' della spesa della parte realizzata e quindi opera la revoca della differenza. Le risorse revocate devono essere versate dai soggetti attuatori in conto entrate del bilancio dello Stato, entro centottanta giorni dalla richiesta da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, riportando la seguente causale: «somma revocata finanziata dall'art. 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n. 208». La ricevuta dell'avvenuto versamento e' trasmessa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali.
 
Art. 7

Requisiti di pianificazione e standard tecnici
di progettazione

1. La realizzazione degli interventi del sistema nazionale delle ciclovie turistiche rispetta, ai fini dell'ammissione al finanziamento, i requisiti di pianificazione e gli standard tecnici di progettazione di cui all'Allegato 4.
 
Art. 8

Tavolo permanente di monitoraggio

1. Per monitorare l'attuazione del sistema nazionale delle ciclovie turistiche, e' costituito, senza oneri per il bilancio dello Stato, un Tavolo permanente di monitoraggio che assicura un dialogo costante tra le diverse istituzioni e fornisce le informazioni necessarie per la verifica del raggiungimento degli obiettivi.
2. Il Tavolo permanente di monitoraggio e' presieduto dal presidente nominato dalla Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed e' composto da rappresentanti del Ministero dei beni e delle attivita' culturali, del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e del medesimo Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in numero di due membri effettivi e due supplenti, del Ministero dell'economia e delle finanze in numero di un membro effettivo ed un supplente, da rappresentanti delle regioni, delle province autonome, uno per ciascuna ciclovia, da un rappresentante dell'ANCI e relativo supplente, da un rappresentante dell'UPI e relativo supplente e da un rappresentante e relativo supplente di Roma Capitale. Al Tavolo possono partecipare, per l'esame di particolari questioni, esperti esterni proposti dalle regioni e province autonome e/o dai Ministeri e/o di Roma Capitale, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
3. E' compito del Tavolo permanente di monitoraggio la valutazione, in itinere ed ex post, dell'avanzamento fisico e finanziario del programma, al fine di:
a) coordinare le attivita' dei soggetti impegnati nella realizzazione del sistema delle ciclovie turistiche;
b) supportare i decisori in merito ad eventuali azioni correttive;
c) valutare i benefici conseguiti e analizzare le eventuali cause che hanno limitato o impedito il raggiungimento degli obiettivi;
d) proporre i criteri di ripartizione delle risorse relative alle ulteriori annualita' 2020-2021-2022-2023-2024, come previsto dall'art. 3, comma 5.
Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 novembre 2018

Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Toninelli

Il Ministro dei beni
e delle attivita' culturali
Bonisoli

Il Ministro delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo
Centinaio
Registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2018 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, reg. n. 1, foglio n. 3025