Gazzetta n. 17 del 21 gennaio 2019 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 28 dicembre 2018
Modifica del termine relativo alla procedura di disalimentazione del punto di riconsegna del cliente finale da parte dell'impresa di trasporto.



IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 2007 di approvazione della regola tecnica sulle caratteristiche chimico-fisiche e sulla presenza di altri componenti nel gas combustibile da convogliare;
Visto il decreto ministeriale 18 maggio 2018 di modifica e aggiornamento della regola tecnica anche per tener conto dello sviluppo dei flussi di GNL proveniente da tutto il mondo e della necessita' di garantire l'uso del gas in condizione di sicurezza per tutti gli usi domestici o similari, anche se combinato con usi tecnologici;
Visto che l'art. 2, comma 5, del medesimo decreto ministeriale pone in capo al cliente finale industriale direttamente allacciato alla rete di trasporto l'obbligo di trasmettere all'impresa di trasporto una comunicazione che attesta l'assenza o l'esistenza nel proprio impianto di un uso, anche solo in parte, domestico o similare del gas e di trasmettere, altresi', in caso di tale uso, l'attestazione dell'eventuale presenza di idonei apparati per l'odorizzazione della quota di gas utilizzata per uso domestico o similare, secondo le regole della buona tecnica o con soluzioni tecnico-impiantistiche alternative all'odorizzazione del gas e con finalita' equipollenti;
Visto che lo stesso comma 5 prevede che, laddove la suddetta comunicazione e attestazione non pervengano all'impresa di trasporto nei termini previsti, quest'ultima procedera', entro trenta giorni dalle rispettive scadenze, alla disalimentazione del punto di riconsegna del cliente finale;
Considerato che le operazioni funzionali all'adempimento degli obblighi di cui sopra sono risultate complesse tanto da giustificare la concessione di ulteriore tempo prima di procedere all'attivazione delle procedure di disalimentazione del punto di riconsegna,

Decreta:

Art. 1

Modifica del termine

1. Il termine di cui all'art. 2, comma 5 del decreto ministeriale 18 maggio 2018, relativo alla procedura di disalimentazione del punto di riconsegna del cliente finale da parte dell'impresa di trasporto in caso di mancato invio dell'attestazione, e' modificato in novanta giorni.
 
Art. 2

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2018

Il Ministro: Di Maio