| Gazzetta n. 17 del 21 gennaio 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |  
| DECRETO 28 dicembre 2018 |  
| Modifica del termine relativo alla procedura di disalimentazione  del punto di riconsegna del  cliente  finale  da  parte  dell'impresa  di trasporto.  |  
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                              IL MINISTRO                       DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
   Visto il decreto ministeriale  19  febbraio  2007  di  approvazione della regola tecnica sulle caratteristiche  chimico-fisiche  e  sulla presenza di altri componenti nel gas combustibile da convogliare;   Visto  il  decreto  ministeriale  18  maggio  2018  di  modifica  e aggiornamento della  regola  tecnica  anche  per  tener  conto  dello sviluppo dei flussi di GNL proveniente da  tutto  il  mondo  e  della necessita' di garantire l'uso del gas in condizione di sicurezza  per tutti gli usi domestici  o  similari,  anche  se  combinato  con  usi tecnologici;   Visto che l'art. 2, comma 5, del medesimo decreto ministeriale pone in capo al cliente finale industriale  direttamente  allacciato  alla rete di trasporto l'obbligo di trasmettere all'impresa  di  trasporto una comunicazione che attesta l'assenza  o  l'esistenza  nel  proprio impianto di un uso, anche solo in parte, domestico o similare del gas e di trasmettere, altresi',  in  caso  di  tale  uso,  l'attestazione dell'eventuale presenza di idonei apparati per l'odorizzazione  della quota di gas utilizzata per uso  domestico  o  similare,  secondo  le regole della buona tecnica  o  con  soluzioni  tecnico-impiantistiche alternative all'odorizzazione del gas e con finalita' equipollenti;   Visto che lo stesso  comma  5  prevede  che,  laddove  la  suddetta comunicazione e attestazione non pervengano all'impresa di  trasporto nei termini previsti, quest'ultima  procedera',  entro trenta  giorni dalle  rispettive  scadenze,  alla  disalimentazione  del  punto   di riconsegna del cliente finale;   Considerato che  le  operazioni  funzionali  all'adempimento  degli obblighi di cui sopra sono risultate complesse tanto da  giustificare la concessione di ulteriore tempo prima di procedere  all'attivazione delle procedure di disalimentazione del punto di riconsegna, 
                               Decreta: 
                                Art. 1 
                         Modifica del termine 
   1. Il termine di cui all'art. 2, comma 5 del  decreto  ministeriale 18 maggio 2018, relativo alla procedura di disalimentazione del punto di riconsegna del cliente finale da parte dell'impresa  di  trasporto in caso di mancato invio dell'attestazione, e' modificato in  novanta giorni.     |  
|   |                                 Art. 2 
                           Entrata in vigore 
   1. Il presente decreto entra in vigore il  giorno  successivo  alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
     Roma, 28 dicembre 2018 
                                                  Il Ministro: Di Maio     |  
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