| Gazzetta n. 17 del 21 gennaio 2019 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  
| DECRETO 15 gennaio 2019 |  
| Tasso di riferimento determinato per  il  periodo  1º  gennaio  -  31 giugno  2019,  relativamente  alle  operazioni  a  tasso   variabile, effettuate dagli enti locali ai sensi  dei  decreti-legge  1°  luglio 1986, n. 318, 31 agosto 1987, n. 359 e 2 marzo 1989, n.  66,  nonche' della legge 11 marzo 1988, n. 67.  |  
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                   IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO 
   Visti l'art. 9 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 1986, n.  488,  l'art.  9  del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359,  convertito  con  modificazioni dalla  legge  29  ottobre  1987,  n.  440,  nonche'  l'art.  22   del decreto-legge 2 marzo 1989,  n.  66,  convertito  con  modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, ai sensi dei quali  e'  demandato al Ministro del Tesoro il compito di determinare periodicamente,  con proprio decreto, le condizioni massime o altre modalita'  applicabili ai mutui da concedersi agli enti  locali  territoriali,  al  fine  di ottenere una uniformita' di trattamento;    Visto l'art. 13  del  decreto-legge  28  dicembre  1989,  n.  415, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38,  il quale richiama per l'anno 1990 le disposizioni sui mutui  degli  enti locali di cui al citato art. 22 del decreto-legge 2  marzo  1989,  n. 66;    Visto l'art. 13, comma 13, della legge 11 marzo 1988, n. 67,  come modificato dall'art.  4  del  decreto-legge  4  marzo  1989,  n.  77, convertito dalla legge 5 maggio 1989, n. 160,  il  quale  prevede  il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui  mutui  che  i comuni  gia'  impegnati  nella  costruzione  di  sistemi   ferroviari passanti sono autorizzati ad assumere, fino alla concorrenza di  lire 700 miliardi, per il parziale finanziamento delle opere;    Visti i decreti del 28 giugno 1989, del 26  giugno  1990,  del  25 marzo  1991  e  del  24  giugno  1993  concernenti  le  modalita'  di determinazione del tasso di riferimento per i mutui di cui alle leggi suindicate, stipulati a tasso variabile;    Visto il decreto ministeriale del 23 dicembre 1998 con il quale e' stabilito che, a partire dal 30 dicembre  1998,  il  tasso  Ribor  e' sostituito dall'Euribor;   Visto  il  decreto  ministeriale  del  10  maggio   1999,   e,   in particolare, l'art. 4, il  quale  prevede  che  le  disposizioni  del decreto  medesimo  si  applicano  ai  contratti  di  mutuo  stipulati successivamente alla sua entrata in vigore;    Visto il proprio decreto in data 30 giugno 2004, con il quale,  ai fini della determinazione del costo della provvista dei mutui a tasso variabile, il parametro della lira interbancaria e' stato  sostituito con quello del tasso interbancario;    Visto il proprio decreto in data 13 gennaio 2005,  con  il  quale, per le finalita'  di  cui  al  presente  decreto,  il  parametro  del «Rendiob» e' stato sostituito con quello del «Rendistato»;    Viste le misure del tasso Euribor ACT/365 e  ACT/360  a  tre  mesi rilevate per il mese di novembre  2018  sul  circuito  Reuters,  pari rispettivamente a - 0,320% e - 0,316%;    Vista la legge 18 giugno 2009, n.  69,  concernente  «Disposizioni per lo sviluppo  economico,  la  semplificazione,  la  competitivita' nonche' in materia di processo civile» e in  particolare  l'art.  32, comma 1, della stessa;   Vista la misura del rendimento medio lordo dei  titoli  pubblici  a reddito fisso, riferito al mese di novembre 2018;    Ritenuta la necessita' di fissare il costo della provvista per  le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 e  ai  decreti ministeriali del 25  marzo  1991  e  del  24  giugno  1993  stipulate anteriormente al 29 maggio 1999; 
                                Decreta: 
                                Art. 1 
    1. Per il periodo 1° gennaio - 30 giugno  2019  il  costo  massimo della provvista da utilizzarsi per operazioni di mutuo  di  cui  alle leggi citate in premessa, regolate a tasso variabile, e' pari a:     a) 1,40% per le operazioni di  cui  ai  decreti-legge  1°  luglio 1986, n. 318 e 31 agosto 1987, n. 359, nonche' per quelle di cui alla legge 11 marzo 1988, n. 67;       b) 1,65% per le operazioni di  cui  al  decreto-legge  2  marzo 1989, n. 66 e relativo decreto  ministeriale  di  attuazione  del  28 giugno 1989;       c) 2,05% per le operazioni di  cui  al  decreto-legge  2  marzo 1989, n. 66 e relativo decreto  ministeriale  di  attuazione  del  26 giugno 1990;       d) 1,55% per le operazioni di  cui  al  decreto-legge  2  marzo 1989, n. 66 e ai decreti ministeriali del 25  marzo  1991  e  del  24 giugno 1993 stipulate entro il 30 dicembre 1998;       e) 1,55% per le operazioni di  cui  al  decreto-legge  2  marzo 1989, n. 66 e ai decreti ministeriali del 25  marzo  1991  e  del  24 giugno 1993 stipulate nel periodo 31 dicembre 1998 - 28 maggio 1999;    2.  Al  costo  della  provvista   va   aggiunta   la   commissione onnicomprensiva tempo per tempo in vigore nel  periodo  in  cui  sono state effettuate le operazioni di cui al presente decreto. La  misura della commissione rimane fissa per tutta la durata dell'operazione.     |  
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    Le disposizioni  di  cui  al  presente  decreto  si  applicano  ai contratti di mutuo stipulati anteriormente al 29 maggio 1999, data di entrata in vigore del decreto ministeriale 10 maggio 1999  richiamato in premessa.    Il presente decreto  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana. 
     Roma, 15 gennaio 2019 
                              Il direttore generale del Tesoro: Rivera     |  
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